CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
Esente da bollo ex art.25 Tab. B All.A DPR 642/72
(Affitto agrario)
CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ART. 45 LEGGE N.203/82
Tra le parti:
- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRIOTRIALE DEGLI “SPEDALI CIVILI”
DI BRESCIA, con sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Ci- vili n.1 (c.f. n.03775110988 e p.i. n.03775110988) in persona del legale rappresentante pro-tempore, xxxx. Xxxx Xxxxxxx (c.f. BLL ZEI 62A21 B157 W), nato a Brescia il 21/01/1962, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda Socio- Sanitaria Territoriale in Brescia Piazzale Spedali Civili n.1, c.a.p. 25123,
da una parte
- SOCIETA’ AGRICOLA/DITTA INDIVIDUALE in
Cascina -,
c.f. , p.i. , R.E.A.
-, con sede in ( ), xxx
, x.x.x. , (XX) xx XX/XX/XXXX, (x.x. ) xxxxxxxxx x ( ) via c.a.p. ; con domicilio eletto presso la sede;
dall’altra parte
premesso:
a) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale è proprietaria di un fondo rustico sito nel Comune censuario di
- , come identificato nell’elenco particella- re allegato, sub A e della superficie totale di ettari
di superficie;
b) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ha esperito appo- sita gara pubblica per la stipula del presente contratto d’affitto;
c) all’esito della gara, é risultata miglior offerente la
, con sede in -, che ha offerto l‘importo di €/anno per ettaro di terreni, ed €/anno per i fabbricati;
d) ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n.203/1982, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale ha provveduto a noti- ficare al conduttore del fondo (con contratto scadente il 10/11/2016) apposita comunicazione a mezzo lettera raccoman- data R/R di prot. n. del , ai fini di consentire ad esso l’esercizio del beneficio della prelazione riconosciutogli ex lege.
e) entro il termine assegnatogli ex lege, con dichiarazione di prot. n. del -, il conduttore ha / non ha esercitato il diritto dei prelazione sull’offerta presen- tata;
f) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, in relazione ai propri programmi di investimento, necessita una regolamen- tazione particolare relativamente al rapporto d’affitto del fondo;
tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1= QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO
Il contratto è stipulato dalle parti con l’intervento e la attiva partecipazione dei rispettivi rappresentanti sindacali di categoria, i quali confermano con la sottoscrizione, di essere all’uopo delegati dai propri organi statutari, anche ai fini e per gli effetti degli artt.23 della legge n.11/71 e 45 della legge n.203/82; quindi le parti prendono atto che la rinuncia a diritti e/o le deroghe a norme di legge qui pat- tuite devono ritenersi valide ed efficaci in forza di tale assistenza.
ART.2= OGGETTO DEL CONTRATTO
L’amministrazione dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, come sopra rappresentata, dà e concede in affitto alla
, che accetta ed assume a tale titolo, il fondo rustico sito in Comune di
, denominato della superfi- cie totale di Ha (ettari) di superficie ci cui ca. mq
adibiti a fabbricati in genere;
Il fondo viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La dichiara di ben conoscere il fondo in ogni sua parte e lo accetta (siccome idoneo all’uso pat- tuito) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
senza riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa de- scrizione e rimossa fin d’ora ogni eccezione in proposito.
ART.3= DURATA DEL CONTRATTO
L’affittanza decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà improrogabilmente il giorno 10 novembre , senza possibilità di rinnovo e necessità di disdetta che s’intende già data ed accettata ora per allora con la sotto- scrizione del presente contratto (in espressa deroga all’art.4 L.203/82).
Entro la data di scadenza il fondo dovrà essere riconsegnato nella piena ed incondizionata disponibilità della parte pro- prietaria, libero da persone, animali e cose (anche di ter- zi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pu- lizia, idoneo ad un’immediata nuova affittanza;
Nessuna ipotetica eccezione, ancorchè motivata, potrà consen- tire alla parte affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine.
Le parti concordano, ad ulteriore garanzia del preciso rila- scio del fondo alla data di scadenza, così come sopra speci- ficata, una penale giornaliera pari al doppio del canone qui pattuito per ogni giorno di ulteriore detenzione ed occupa- zione senza titolo alcuno dei terreni e fabbricati concessi in affitto.
Resta salvo il diritto di prelazione previsto dall’art.4-bis della legge n.203/1982 e nei casi ivi previsti.
ART.4= CANONE DI LOCAZIONE
Il canone annuo d’affitto viene definito nella somma risul- tante dalla aggiudicazione avvenuta in bando per complessivi
€/anno (euro/anno ) ripartiti
in €/anno per ogni ettaro di terreno locato, ed €/anno (€/anno ) per i fabbricati.
Detto canone dovrà essere versato in un’unica soluzione non differibile scadente il 30 giugno di ogni anno, la prima en- tro e non oltre il termine essenziale del 30/06/2017.
Il canone sarà rivalutato automaticamente in misura pari al 100% dell’indice ISTAT, stabilito per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal secondo anno di affittanza, in ba- se all’indice medio relativo all’anno precedente;
In caso di ritardato pagamento del canone saranno dovuti, dalla data di scadenza convenuta e sino a quella di pagamento (senza alcuna necessità di previo atto di costituzione in mo- ra, comunque inteso), gli interessi nella misura corrispon- dente al tasso legale aumentato di tre punti percentuali fat- te salve le azioni e i diritti derivanti dall’inadempienza.
Il mancato pagamento del canone complessivo stabilito entro la data pattuita comporterà la risoluzione immediata ex
art.1456 del Codice Civile del presente Contratto, in espres- sa deroga dell’art.5 della legge n.203/1982.
Le parti concordano che tutte le spese per utenze, concessio- ni, taglie irrigue ordinarie e straordinarie saranno ad e- sclusivo carico della parte conduttrice.
ART.5= OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DIVIETI
Xxxx l’immediata risoluzione del presente contratto, in dero- ga all’art.5 legge 203/82, all’affittuario è fatto obbligo di:
a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare sullo stesso affinchè sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né ma- nomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabiliti normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle compe- tenti Autorità ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in meri- to);
c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei ter- reni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di pro- duttività e fertilità;
d) sostenere, senza diritto a rivalse nè indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed opere necessarie per l’irrigazione dei ter- reni e la viabilità interpoderale.
e)notificare alla parte proprietaria ogni comporta- mento di terzi che potrebbe integrare l’insorgenza di diritti (esempio servitù attive e passive etc…) f)obbligo di formare il proprio personale dipenden- te di tutte le obbligazioni nei confronti della parte proprietaria.
g) obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria necessaria ai fabbricati;
E’ fatto altresì divieto assoluto all’affittuario, pena l’immediata risoluzione del contratto in deroga all’art.5 l.203/82, di:
a) operare radicali o parziali trasformazioni del fondo;
b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permutare terreni, sub- concedere a qualsiasi titolo o ragione, anche in comodato, quanto qui concesso in affitto;
c) costruire sul fondo strutture fisse e mobili anche se non richiedono concessione edilizia o altro, senza preventivo ac- cordo scritto con la locatrice e senza parere tecnico xxxxxx- xxxxxxxx ex art.16 l.203/82;
d) realizzare marcite, serre fisse o mobili, laghetti, cave, discariche o quant’altro senza espressa autorizzazione scrit- ta della proprietà;
e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non pre-
ventivamente ed espressamente autorizzato con modalità scrit-
ta contenente la quantificazione economica dei costi e di quanto vendibile;
f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamenti (anche comunitari), che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della proprietà;
h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso. i)concedere senza preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria i terreni oggetto del con- tratto per lo spandimento dei reflui zootecnici provenienti da altre aziende agricole o agro- energetiche (esempio: liquami bovini, liquami sui-
ni, fanghi di depurazione, fanghi da biogas etc…);
l) concedere a qualsiasi titolo e ragione porzione del fondo o di fabbricati a terzi estranei dalla compagine aziendale risultante da documentazione Inps-Inail, così come dichiarato dal conduttore nell’allegato presentato in sede di bando.
m) divieto stipulare contratti di soccida senza il
preventivo consenso scritto della parte proprieta- ria;
n)costruire o concedere appostamenti di caccia fis- si e/o provvisori;
ART.6= MIGLIORAMENTI
La parte proprietaria precisa e la parte affittuaria prende atto ed accetta che nessuna miglioria ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 203/82 è da intendersi autorizzata con la sottoscrizione del presente contratto.
Qualora vi fosse necessità di effettuare miglioramenti gli stessi dovranno essere concordati e specificati in un apposi- ta convenzione ai sensi dell’art 45 legge 203/82 avanti le organizzazioni di categoria nella quale verranno disciplinati sia le eventuali opere che le modalità di realizzazione, non- chè le eventuali spese o diritti di indennizzo a carico della proprietà.
La realizzazione di qualsivoglia opera migliorativa sarà in ogni caso affidata ad esecutore reperito tramite evidenza pubblica in conformità a quanto stabilito dall’attività nego- ziale della Pubblica Amministrazione.
Al termine del rapporto contrattuale e quindi a far data dal 11 novembre qualsiasi miglioria e/o innovazione ap- portata al fondo senza la procedura di cui sopra rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della condut- trice.
ART.7 = CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
In data odierna, a garanzia degli obblighi tutti qui assunti dall’affittuario, consegna all’Azienda Socio- Sanitaria Territoriale ed a favore della stessa la somma di
€. (Euro ) a mezzo di Fideiussione Bancaria escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito bancario , n.
del .
Tale fideiussione ha durata pari all’intero periodo contrat- tuale con scadenza finale di almeno 90 giorni successiva al termine contrattuale, al fine di consentire alla proprietà di verificare le condizioni di rilascio del fondo.
L’Ente proprietario potrà rivalersi sull’importo della Fi- deiussione, per danni causati dall’affittuario in ordine alle mancate adempienze contrattuali ed alla puntuale esecuzione degli obblighi tutti discendenti dal presente contratto ivi compreso il mancato pagamento del canone anche se in modo parziale.
La parte affittuaria avrà altresì l’obbligo di stipulare a sue spese una congrua polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente contratto, atta a coprire tutti i rischi da danni che possano derivare alla proprietà o a terzi dalla custodia e dalla gestione dei beni oggetto di affitto (Re- sponsabilità civile, incendio, scoppio). Detta polizza dovrà essere consegnata in copia alla parte proprietaria entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART.8 = RISOLUZIONE ANTICIPATA
Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della competen- te autorità), il terreno interessato dovrà essere riconsegna- to nella piena e incondizionata disponibilità del locatore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ulti- mato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o indenniz- zi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82.
Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione.
In caso di necessità di utilizzazione o sfruttamento del fon- do per finalità diverse da quelle agricole, e/o di vendita di una parte del fondo, ancorchè con destinazione agricola, la parte affittuale si impegna a liberare detta parte di fondo, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata, entro il termine della corrente annata agraria, fatto salvo la raccol- ta dei frutti pendenti, rinunciando sin d’ora all’indennizzo previsto dall’art. 43 della legge 203/82. Resta salvo il di- ritto di prelazione agraria qualora spettante. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito pro-
porzionalmente in ragione della minore superficie a disposi- zione della conduttrice.
Art. 9 = SOVVENZIONI E/O AIUTI IN GENERE
La parte conduttrice è resa edotta ed accetta che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti della proprietà qualora avesse sottoscritto e/o contratto e/o avanzato impegni ai fi- ni contributivi che comportino vincoli superiori alla durata del presente contratto, e rinuncia sin d’ora ad eventuali a- zioni, diritti e domande di risarcimento, indennizzo e/o pre- tese di qualsivoglia natura o genere nei confronti della ASST.
ART. 10 = DIVIETO DI SUB AFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Si precisa che il presente contratto non può essere sub- affittato ne ceduto a terzi soggetti senza autorizzazione della parte proprietaria pena la risoluzione immediata del contratto stesso.
ART.11 IMMISSIONE NEL GODIMENTO DEl BENE
La parte proprietaria precisa e la parte conduttrice con la sottoscrizione del presente contratto accetta di manlevare espressamente l’ASST, rinunciando sin d’ora a qualsiasi ri- chiesta di risarcimento e indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, per la mancata presa di possesso del fondo per la mancata e/o tempestiva liberazione dello stesso da parte del conduttore uscente.
ART.12 = LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE AFFITTUARIA
Ai sensi dell’art.48 legge 203/82, il Signor - dichiara di agire esclusivamente per conto di tutti i compo- nenti della società agricola - la quale non co- stituisce impresa familiare coltivatrice. Pertanto garantisce che oltre alla predetta Azienda non vi sono altri soggetti o parenti che possano vantare diritti o pretese in dipendenza del contratto in corso e futuro.
ART.12 = PRECISAZIONE FISCALE
Agli effetti fiscali si dichiara in €. (euro
-) il valore del presente contratto.
ART.13 = SPESE DELL’ATTO, IMPOSTE E TASSE
Le spese tutte di questo atto e quelle inerenti e conseguen- ti, presenti e future e tutte le imposte e tasse applicate ed applicande in dipendenza del medesimo, sono a carico dell’A.
A. .
ART.14 = CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
ART.15 = ASSISTENZA SINDACALE
Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di categoria in- tervenute a prestare la rispettiva assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accor-
do è stipulato in deroga alle disposizioni di legge in mate- ria di contratti agrari ed ai sensi dell’art.45 legge 203/1982.
In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato, reciprocamente riconoscono e dichiarano:
a) di essere state ritualmente ed adeguatamente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, sin dall’inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo;
b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non so- lo dell’accordo nel suo insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;
c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, di- chiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato con- cluso;
d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di categoria.
ART.16= TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in rela- zione a quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato e- sclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Brescia, addì
IL CONCEDENTE PROPRIETARIO IL .RAPP.TE SINDACALE
L’AZ. AGR. AFFITTUARIA IL .RAPP.TE SINDACALE