TITOLO I - PRINCIPI
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art.125 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs n.163 del 2006) le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda nell’ambito dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. Per la definizione di lavori si rinvia all’ordinamento giuridico vigente e, segnatamente a quanto enunciato in proposito dal D.lgs n.163 del 2006.
3 Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Qualora gli interventi in economia siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall’ordinamento per l’intervento complessivo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
- Responsabile del Procedimento: soggetto cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il Responsabile del Procedimento risulta unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del lavoro.
- Operatore Economico: è l’imprenditore ossia la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori.
Art. 2 - Limiti e modalità di esecuzione in economia
1. L’esecuzione dei lavori in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Al fine di poter procedere al sistema dei lavori in economia, devono ricorrere contestualmente i seguenti requisiti, relativi a:
- limiti di importo, come determinati all’art.4 del presente Regolamento;
- singole tipologie d’intervento, come determinate all’articolo 6 del presente Regolamento;
3. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
4. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
5. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun soggetto esterno all’Azienda Ospedaliera bensì potendo essere eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
b) per cottimo fiduciario. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all’Azienda, purché in possesso dei necessari requisiti.
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Sono realizzati con sistema misto gli interventi effettuati con personale proprio impiegando materiali e mezzi di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati con procedura negoziata.
6. I lavori assunti in amministrazione diretta o con sistema misto non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
Art. 3 - Vincoli legali nella determinazione dei prezzi
1. L’esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di euro 200.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessun esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono in ogni caso da considerarsi artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. L’esecuzione in economia dei lavori per cottimo fiduciario è ammessa:
a) per importi inferiori a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
b) per importi da euro 40.000,00 fino alla soglia di euro 200.000,00 e comunque fino al limite della soglia prevista dalla normativa vigente, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
I limiti sono da intendersi relativi all’importo di affidamento pagabile alla Ditta affidataria, al netto dell’eventuale ribasso offerto e al netto di I.V.A e di somme a disposizione.
6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
Art. 5 - Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di importo indicato negli articoli precedenti, i seguenti lavori:
a) Manutenzione Ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, elettrici e speciali esistenti ivi comprese tutte le verifiche di legge.
b) Manutenzione Straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare, modificare o integrare impianti tecnologici, elettrici e speciali.
c) Messa a norma e messa in sicurezza: interventi urgenti resisi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo o di danno e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie di scelta del contraente, ivi compresi quelli da eseguire su prescrizione delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo.
d) Manutenzione di aree verdi e di strade o aree di pertinenza comprendente sistemazioni varie, rappezzi, rifacimenti, riparazione di manufatti, l'innaffiamento, regolazione di scarpate, segnaletica stradale, ecc.
e) Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) Lavori necessari per la redazione di progetti o studio di fattibilità.
2. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.174 del DPR n.207 del 2010.
3. Il ricorso dell’esecuzione in economia è inoltre consentito, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 4, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni o alla prestazione di servizi.
Art. 6 - Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia.
Art. 7 - Norma di salvaguardia
1. Negli interventi di manutenzione e ripristino degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
TITOLO III – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL COTTIMISTA
Art. 8 Determinazione a contrattare.
1. La procedura per l’esecuzione in economia di lavori deve essere preceduta, ai sensi dell’art. 11 comma
2. del D.Lgs 163/06, da determinazione a contrarre contenente il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. Con la suddetta determinazione si provvede alla copertura finanziaria mediante impegno di spesa.
2. Nella determinazione devono essere esplicitati i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia e le specifiche esigenze dell'Azienda Ospedaliera in relazione alla particolare acquisizione.
3. Si può prescindere dall’adozione della determinazione a contrarre per affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00.
Art. 9 – Dirigente responsabile e Responsabile del procedimento
1. L’Amministrazione opera a mezzo di un Dirigente responsabile, nel rispetto dell’organizzazione degli uffici e dei servizi:
a) Per lavori di interesse aziendale e/o che interessano più Presidi, il Dirigente responsabile è il Responsabile Aziendale del Servizio Tecnico Patrimoniale;
b) Per lavori di interesse del singolo Presidio, il Dirigente responsabile è il Responsabile di Presidio del Servizio Tecnico Patrimoniale;
2. Il Dirigente responsabile può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente responsabile.
3. Il Responsabile garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all’articolo 9, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell’Azienda Ospedaliera o mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all’articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario e gli importi sono uguali o superiori a € 40.000,00, il Responsabile di cui all’articolo 9 richiede almeno cinque preventivi, da presentarsi a cura della Ditta invitata secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) le condizioni di esecuzione e il termine di scadenza in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
i) la facoltà, per l'Azienda Ospedaliera, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente e di risolvere il contratto in danno dell'affidatario mediante semplice denuncia, nel caso di grave violazione dei patti contrattuali;
j) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di urgenza adeguatamente motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
d) quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00.
4. Gli operatori, per affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00, possono essere individuati con una delle seguenti modalità:
- un avviso pubblicizzato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera, contenente una succinta descrizione degli elementi essenziali dell’appalto da aggiudicare, i requisiti oggettivi e una richiesta di manifestazione di interesse alla consultazione da inoltrare all’Azienda Ospedaliera in un termine prestabilito.
- predisposizione di elenco mediante consultazione telefonica ovvero altri mezzi informativi in base alla necessità e all’urgenza.
- predisposizione di elenco di Ditte che fanno richiesta di essere invitati, in tal caso gli operatori dovranno essere divisi in elenchi separati per categoria o tipologia di lavori;
- pubblicazione di bando informale contenente i termini e le modalità di presentazione delle offerte e tutti gli elementi elencati ritenuti necessari dall’Azienda Ospedaliera.
Art. 12 - Atti della procedura
1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 24 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 25, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all’articolo 9 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all’articolo 9 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
5. L’esito degli affidamenti di importo inferiore a € 10.000,00 non è soggetto ad avviso di post- informazione.
Art. 13 - Scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Il contratto può essere concluso secondo l’uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
3. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con Decreto del Direttore Generale o con Provvedimento dirigenziale secondo la specifica regolamentazione aziendale; con il predetto atto è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
5. L’offerta/preventivo potrà essere acquisita dal Responsabile del Procedimento, a propria scelta, con i mezzi (es. via fax, mail, ecc.) e la forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e/o tipologia di lavori e dal medesimo esaminati e dichiarati congrui ai fini dell’affidamento.
6. La ditta aggiudicataria, anche nel caso di affidamento diretto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica professionale ed economica finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche.
7. La verifica dei requisiti degli affidamenti deve essere eseguita prima della emissione dell’atto di aggiudicazione definitiva.
8. L’aggiudicazione è disposta con provvedimento dirigenziale con cui verranno approvate le risultanze del verbale di gara.
9. Il responsabile del servizio ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione con atto motivato.
10. Per l’aggiudicazione di lavori di importo uguale o superiore ad euro 40.000,00 in cui sia richiesta la presentazione di preventivi o offerte a più operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera di invito, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione che opera secondo la normativa vigente.
11. La commissione è composta dal Responsabile Aziendale del Servizio Tecnico Patrimoniale o dal Responsabile di Presidio del Servizio Tecnico Patrimoniale che la presiede e da altri due componenti afferenti al personale tecnico-amministrativo del S.T.P. Delle operazioni viene redatto verbale.
12. Il Responsabile che presiede la gara, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione delle procedure di affidamento qualora ritenga che il preventivo o l’offerta presentata sia vantaggioso per l’Azienda Ospedaliera. In ogni caso ne attesta la congruità.
13. Nel caso di offerte che appaiano anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, previo adeguato contraddittorio con il soggetto offerente, di non accogliere tali offerte o di non procedere ad alcuna scelta con atto idoneamente motivato.
14. Qualora sia stato presentato un solo preventivo o una sola offerta, i lavori possono comunque essere affidati qualora si ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per l’Amministrazione.
15. Al termine della procedura di scelta del contraente il Responsabile del Servizio, con determinazione affida l’intervento all’Impresa che ha presentato la migliore offerta, previa verifica dei requisiti di legge, confermando o modificando l’impegno di spesa.
16. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.173, co.2, del dpr n.207 del 2010.
Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
2. Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Art. 15 Interventi periodici – condizioni di esecuzione
1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione
gli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi offerte di prezzi o sconti su prezziari da ritenersi validi per tutto il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo o l'offerta più conveniente.
2. In tal caso, come specificato all’articolo 11, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del cottimo;
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. Qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi riconducibili al contratto per tipologia ma che eccedono il valore del contratto, il responsabile di cui all’articolo 9 autorizza l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può incrementare il valore del contratto oltre il valore posto a base d’asta.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di interventi periodici deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Art. 16 Forma del contratto di cottimo
1. Il contratto o atto di cottimo può essere stipulato:
a. per importi fino ad euro 10.000,00 mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio o mediante sottoscrizione stesa in calce al Capitolato d'oneri o Foglio oneri e condizioni
b. per importi superiori ad € 10.000,00 e inferiori ad € 40.000,00 mediante sottoscrizione dell’Atto di Cottimo in forma di scrittura privata;
c. per importi superiori ad euro € 40.000,00 mediante atto in forma pubblica-amministrativa.
2. Le spese contrattuali sono sempre a carico del contraente.
3. L’Atto di cottimo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia tra cui l'inizio ed il termine, i prezzi; le condizioni e le modalità di esecuzione; i termini per l’espletamento delle prestazioni; le modalità di pagamento, la cauzione; le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire, le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l’Azienda Ospedaliera, e tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare l’amministrazione nel caso di inadempienza dell’assuntore.
4. Il contratto o atto di cottimo dovrà altresì prevedere l’obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro l’obbligo del rispetto del piano della sicurezza e coordinamento o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.
5. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.173, co.1, del dpr n.207 del 2010.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 17 - Interventi affidati in economia per cottimo
1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di xxxxxxxxx con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Relativamente ai contratti di cui all’art. 15 del presente regolamento, il RUP espleta anche la funzione di Progettista e di Direttore dei lavori se non diversamente individuati;
Art. 18 - Garanzie
1. L’assuntore dei lavori prima della sottoscrizione di un contratto e per tutta la durata dello stesso, qualunque sia l’importo dei lavori, deve stipulare apposita polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un importo non inferiore ad €. 500.000,00.
2. Le ditte assuntrici dei lavori in economia devono obbligatoriamente costituire garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario per i lavori di importo superiore a 40.000,00 euro.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, in sede di approvazione dei preventivi di spesa o delle offerte può introdurre, a suo insindacabile giudizio l’obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice anche se i lavori sono di importo inferiore ad € 40.000,00 in relazione alla particolarità della prestazione.
4. L’ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto.
5. La garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. La cauzione può essere ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006
7. Ai fini dell’aggiudicazione di lavori di importo superiore ad € 100.000,00 deve obbligatoriamente essere richiesta all’aggiudicatario la produzione della polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 (rischi di esecuzione C.A,R,).
Art. 19 - Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa.
Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
1. Ferma restando, in ogni caso, l’applicazione dell’art.203 del dpr n.207 del 2010, i lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b) sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione. Per importi di affidamento inferiori a € 40.000,00 è facoltà del Responsabile di cui all’art. 9 di non richiedere garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo;
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica di cui all’art. 15 del presente regolamento possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 000 x xx.xx. xxx xxx x.000 xxx 0000.
5. Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Art. 22- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.177 del dpr n.207 del 2010.
Art. 23 - Mezzi di tutela
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.
3. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 24 - Interventi d’urgenza
1. Nei in cui casi l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stime dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
4. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.175 del dpr n.207 del 2010.
Art. 25 - Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del
servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo
dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Art. 26 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
1 Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di euro 25.000,00;
b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di euro 150.000,00
Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) le prestazioni per le verifiche e le competenze tecniche previste obbligatoriamente da leggi o norme tecniche cogenti e per qualsiasi verifica tecnica resasi necessaria a seguito del crearsi di situazioni di emergenza;
g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile di cui all’articolo 9.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
i) condizioni favorevoli per l’Azienda desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
ii) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
iii) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
iv) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
v) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all’Azienda o ad altre risorse messe a disposizione dalla medesima;
vi) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all’Azienda, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e), f) e g):
d) di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati direttamente;
e) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, secondo quanto stabilito dall’art.13 del presente regolamento.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 - Verifica e certificato di regolare esecuzione
1. Tutti i lavori eseguiti in economia sono soggetti a certificato di regolare esecuzione; per interventi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il certificato di regolare esecuzione non è necessario per gli interventi di importo liquidato fino ad € 10.000,00; il Responsabile di cui all’articolo 9, a suo insindacabile giudizio in caso di esecuzione di particolari lavorazioni, può comunque farne richiesta.
Art. 29 - Procedure contabili
1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.
Art. 30 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito della Azienda Ospedaliera.