PARTE PRIMA
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PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO
CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Art. 7 - Direzione dei lavori
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore
in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori Art. 13 - Riservatezza del contratto
Art. 14- Difesa ambientale
Art. 15- Trattamento dei dati personali
Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.
Art. 17 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 18 - Metodo di gara Art. 19 - Norme di gara
Art. 20 - Aggiudicazione dei lavori
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto Art. 22 - Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 29 - Subappalto Art. 30 - Penali
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori Art. 33 – Varianti in corso d’opera
Art. 34 - Sospensione illegittima
Capo 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 35 – Accertamento e registrazione dei lavori Art. 36 – Contabilità dei lavori
Art. 37 - Pagamenti
Art. 38 - Conto finale e pagamento a saldo Art. 39 - Eccezioni dell’appaltatore
Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 45 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto
Art. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore Art. 47 - Durata giornaliera dei lavori
Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.
Art. 48 - Ultimazione dei lavori
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 50 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Art. 51 – Collaudo
Art. 52 - Ulteriori provvedimenti amministrativi Art. 53 - Svincolo della cauzione
Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 54 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 55 – Danni alle opere
Art. 56 - Cause di forza maggiore
Art. 57- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto Art. 58 – Forma e contenuto delle riserve
Art. 59 - Controversie
Art. 60 – Risoluzione del contratto Art. 61 - Recesso
Art. 62 - Disposizioni finali e rinvio
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE EDILIZIA CIVILE
CAPO 1 - MATERIALI
Art.1- Provenienza dei materiali Art.2- Qualità dei materiali
CAPO 2 – ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.3- Premessa Art.4-Tracciamenti
Art.5-Paratie e palancole per fondazione Art.6-Scavi
Art.7-Rinterri Art.8-Demolizioni Art.9-Trasporti Art.10-Fondazioni Art.11-Malte
Art.12-Conglomerati cementizi
Art.13-Opere in conglomerato cementizio armato Art.14-Murature
PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE STRADALI,DI SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA
CAPO 3 – OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Art.15-Sottofondi stradali Art.16-Geotessile
Art.17-Rilevati in sabbia e ghiaia
Art.18-Fondazione stradale in stabilizzato
Art.19-Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso TABELLE RIEPILOGATIVE
Art.20-Fognature
Art.21-Pozzetti d’ispezione e caditoie
Art.22-Cordonato in conglomerato cementizio Art.23-Pavimentazioni in autobloccanti o in pietra
Art.24-Impianti elettrici esterni: illuminazione pubblica
CAPO 4 – RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA
Art.25-Premessa
Art.26-Formazione di piani di posa Art.27-Controllo del sottofondo
Art.28-Procedure di posa (attacco adesivo) in esterni di pavimenti in gomma formato da teli Art.29-Caratteristiche Prestazionali dei Manti
Art.30-Vernici per segnature pavimento sportivo
PARTE QUARTA
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE EDILIZIA CIVILE
CAPO 5 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.31-Conservazione e recupero delle piante esistenti nella zona Art.32-Pulizia dell’area di cantiere
Art.33-Garanzia di attecchimento Art.34-Garanzia per i tappeti erbosi
CAPO 6 – MATERIALI
Art.35-Materiale agrario Art.36-Materiale vegetale
CAPO 7 – MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.37-Apporto di terra di coltivo
Art.38-Preparazione del terreno per i prati Art.39-Messa a dimora di alberi e arbusti
Art.40-Messa a dimora delle piante tappezzanti,delle erbacee perenni,biennali e annuali e delle piante rampicanti,sarmentose e ricadenti
Art.41-Formazione dei prati Art.42-Protezione delle piante
CAPO 8 – MANUTENZIONE DELLE OPERE
Art.43-Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO 9 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art.44-Premessa Art.45-Scavi
Art.46-Rilevati,riempimenti,paratie e palificazioni Art.47-Demolizioni
Art.48-Murature
Art.49-Calcestruzzi e conglomerati cementizi Art.50-Tubazioni
Art.51-Opere a verde e alberi Art.52-Prezzi elementari
PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
• Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SPAZI SPORTIVI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO “XXXXXXX XXXXXXXXXX” A CASTELNOVO NE’ MONTI”
• Descrizione sommaria: I lavori consistono nella costruzione di nuovi spazi dedicati alle diverse discipline (ampliamento dello spazio per riscaldamento atleti, nuova pedana per il lancio del giavellotto), ristrutturazione dell’anello della pista
e pedane dei salti con la fornitura e posa di un nuovo manto superficiale prefabbricato con certificazione FIDAL e IAAF. e la delimitazione dell’area di allenamento esterna all’impianto per i lanci del martello e del disco.
• Ubicazione: Xxx X.xxx.Xxxxx,0/X – xxx. Xxxxx – Xxxxxxxxxx xx’ Xxxxx (XX).
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi e alla relazione tecnica, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
importi in euro | ||
1.1 | Importo esecuzione lavori a corpo | € 98.910,89 |
1.2 | Importo esecuzione lavori a misura | € 283.635,00 |
2.1 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 4.655,22 |
A | Totale appalto (1.1 +1.2+ 2.1) | € 387.201,11 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo
1.1 e 1.2, relativo all’esecuzione dei lavori a corpo e a misura al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
3. Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi:
a) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.1.
CATEGORIA DELLE OPERE:
Categoria SOA | Descrizione | Importo €. | Incidenza % | |
OG3 | Strade,ponti,viadotti | 98.910,89 | 26% | >10% qualificaz. |
obbligatoria | ||||
Categoria SOA | Descrizione | Importo €. | Incidenza % | |
OS6 | Finitura di opera generali in materiali lignei, plastici, metallic e vetrosi | 283.635,00 | 74% | categoria |
prevalente | ||||
TOT | 382.545,89 | 100% |
I lavori appartenenti alle categorie OG3 essendo > del 10% dell'importo complessivo rientrano (ai sensi del DPR 2017/2010 e smi) in lavorazioni scorporabili con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI per le quali sussiste il divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%).
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
3. A discrezione della Direzione Lavori, potrebbe essere necessario eseguire alcune lavorazioni in giorni festivi e nelle ore serali, data l'importanza dell'opera e la necessità dell'ultimazione dei lavori nei tempi più celeri possibile.
4. L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:
• elaborati grafici progettuali, coerenti con quanto indicato all’art. 34 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice”
• specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
• l’elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva degli interventi;
• il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del d.lgs. 81/08, e il piano operativo di sicurezza;
• computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
• il programma integrato dei lavori;
• il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:
• provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
• provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
• svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
• nominare i Progettisti;
• nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
• nominare il Collaudatore delle opere;
• individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
• nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
• verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
• provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
• chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
• chiedere all’Appaltatore di attestare parimenti l’idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
• trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08.
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del Codice.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato e le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del DPR n. 207/2010.
Art. 7 - Direzione dei lavori
Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e dell’eventuale Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
• accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
• attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
• fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.;
• vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
• effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
• dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
• coordinare l’avanzamento delle opere;
• ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
• redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
• disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
• redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
• redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
• svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
• emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
• assistere ai collaudi;
• controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
• verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture, per i lavori edili;
• programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere;
• verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
• assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
• assistere ai collaudi;
• esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
• collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere competono le funzioni indicate dall’art. 101 del Codice con le conseguenti responsabilità.
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
• la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
• l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
• segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
• la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 13 - Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 14- Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
• evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
• effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
• segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 15- Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 del decreto citato.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Art. 16 - Normativa antimafia e prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici
Sono a carico, oltre che del Comune di Castelnovo ne’ Monti, anche del concessionario, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con il Prefetto in data 13/10/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:
il Comune di Castelnovo ne’ Monti richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo (50.000,00); in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”:
trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;
Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi, il Comune di Castelnovo ne’ Monti, anche prima della gara d’appalto acquisirà tutti i dati delle imprese chiamate a gara d’appalto, e delle eventuali imprese sub- contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, e le relative visure camerali. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il Comune di Castelnovo ne’ Monti comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari -a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune di Castelnovo ne’ Monti procederà anche in assenza dell’informativa antimafia.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Castelnovo ne’ Monti non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero
revoca l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto, intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il Comune di Castelnovo ne’ Monti prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare al Comune di Castelnovo ne’ Monti l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa subcontraente.
Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Castelnovo ne’ Monti ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub- contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 ottobre 2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo di intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Art. 17 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e imprenditoriali di categoria, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
a - estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
b - registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
d - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto dalla stazione appaltante. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante che raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.
f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile delil Comune, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
g) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
h) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
j) L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
k) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 31/12/2013. A tal fine si da atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione è pubblicato il codice di comportamento suddetto.
L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 18 - Metodo di gara
L'affidamento dei lavori avviene mediante procedura aperta ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata col miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto.
Art. 19 - Norme di gara NORME GENERALI
Le offerte, in bollo, dovranno essere inviate a: Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) Piazza Gramsci,
1. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura prevista nella lettera di invito a gara, nonché l’indicazione completa del mittente.
Validità dell'offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla data della gara se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
Elaborati tecnici:
Gli elaborati sono visibili presso il Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente di questo Comune (Piazza Gramsci, 1 – tel. 0000-000000 – 0000-000000 – 0000-000000), le mattine del lunedì – martedì - giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previa intesa telefonica. Detti elaborati saranno inoltre reperibili collegandosi al URL indicato nella lettera di xxxxxx.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
Sono riportate nel bando di gara.
ALTRE INFORMAZIONI DI GARA.
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;
b) l'aggiudicazione provvisoria disposta dal RUP o dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
c) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
d) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
e) trascorso il termine fissato dal bando di gara, l'offerta presentata non è più revocabile, e non può essere ritirata dall'Impresa; inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
f) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
g) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo;
h) per il soccorso istruttorio si procede ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, applicando una penale pari all’1 per mille del valore di gara.
Trattamento dei dati: i dati forniti dai partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196 del 2003, e s.m.i., sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003e s.m.i. sono esercitabili con le modalità di cui al D. Lgs. N. 267/2000.
Art. 20 - Aggiudicazione dei lavori
L'aggiudicazione provvisoria disposta dal RUP o dalla Commissione non sostituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto
L’aggiudicazione definitiva efficace, disposta, ai sensi della normativa vigente in materia, dal Responsabile del Settore competente, viene comunicata all’impresa con la trasmissione via fax, o tramite posta elettronica certificata, appositamente autorizzata dalle Imprese partecipanti come unica forma di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del Codice.
La Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra la fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, che richiama l’art. 93, comma 7 del codice stesso, l’importo della cauzione è ridotto del 50%;
b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
c) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00 per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad Euro 30.000,00. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00.Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette alla Amministrazione la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico minimo di Euro 500.000,00. Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Possono essere inserite le seguenti limitazioni:
FRANCHIGIE:
1.1 Per sinistro: Xxxxxxx di Euro 500.000,00;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP(D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;
f) piano operativo di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs.vo n. 81/2008;
g) eventuale crono-programma;
h) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
i) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
j) obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in
termini fissati dai commi precedenti, per operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Amministrazione potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Amministrazione comunale e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 22 - Stipulazione ed approvazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore.
Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la Legge 56/2014 e il D.L. 66/2014, non ci siano vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto. Pertanto, in relazione all’evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell’Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l’Impresa possa vantate alcunché nei confronti del Comune.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei colpa imputabile alla Comune, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Fanno parte del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) la descrizione dei lavori, per l’eventuale parte di lavori "a corpo" e l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la parte di lavori "a misura";
d) il crono-programma;
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.vo n. 81/2008;
f) le polizze di garanzia.
Ancorché non fisicamente allegati ma sottoscritti e conservati dalla stazione appaltante.
Sono allegati quali integranti e sostanziali del contratto d’appalto il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi.
Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106 del Codice.
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavori "a corpo".
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.
In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alla percentuale del 1,00 per cento, calcolata sull'importo netto dell'appalto.
Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di
consegna parziale il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 29 – Subappalto
Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice.
Per l’appalto in oggetto non è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori come previsto dal come 6 del medesimo articolo.
Art. 30 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
- Altre Penali:
a) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di 150,00 EURO per i primi 10 giorni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo;
b) a discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari a 1.000,00 Euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della penale di cui al punto c, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
c) da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
d) € 50,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;
e) da € 100,00 a €. 500,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.
L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore
dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
− nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
− il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
− al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
− al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
− dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
− durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
− dovrà essere garantito l’uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell’opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
− per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
− durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l’aerazione dell’apparato radicale;
− per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
− per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
− prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
− per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
− gli inerti necessari alla realizzazione dell’opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all’area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per
la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico delil Comune.
I tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.4.
Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il Direttore dei Lavori, potrà disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualità in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sugli equilibri di bilancio, senza che l'Impresa possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.
Art. 33 - Varianti in corso d’opera
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice.
Art. 34 - Sospensione
Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice.
Capo 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 35 – Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi
in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 36 – Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori
quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
− i verbali di consegna dei lavori;
− gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
− le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
− gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
− gli ordini di servizio impartiti;
− la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
− i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
− gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
− i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
− le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
− gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
− tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 37 - Pagamenti
Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore all’80% dell’importo contrattuale. Sarà facoltà del Comune, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma
dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Art. 38- Conto finale e pagamento a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
L’unica rata finale, in caso di liquidazione in un’unica soluzione o la rata di saldo, in caso di pagamento frazionato, ove dovute, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi (24 + 2) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto..
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 39 - Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previsa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 45 – Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto.
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto.
Art. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l’art. 30 del Codice.
Art. 47 - Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.
Art. 48 - Ultimazione dei lavori
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro
30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 50 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 51 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 52 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
Art. 52-bis- “Shop Drawings” ed “As Built”
Per SHOP DRAWINGS si devono intendere i disegni dettagliati, preparati dall'impresa, per definire nei minimi particolari dispositivi e congegni di vari elementi costruttivi e riguardano sia la fabbricazione che il montaggio in opera degli elementi costruttivi, cui si riferiscono. Sono prodotti anche per definire in modo preciso come l'impresa intende costruire l'opera facendo salvo il concetto progettuale descritto dal progettista attraverso i suoi disegni esecutivi diventati documenti contrattuali. La preparazione degli shop drawings compete all'impresa di costruzione.
In particolare l'Impresa dovrà preparare i seguenti shop drawings, anche in versione autocad:
A. calcoli aggiuntivi, nodi, saldature, assemblaggio in opera, schemi di montaggio per strutture prefabbricate in acciaio e legno;
B. installazioni di apparecchiature, calcoli aggiuntivi, schemi di montaggio riferiti all'impiantistica (idrica e elettrica) C. disegni di officina per carpenteria metallica
D. disegni di cantiere per sviluppare strutture delle quali sia definito il particolare esecutivo tipico.
Il controllo per la loro effettiva rispondenza alle intenzioni progettuali e la loro approvazione è
compito della direzione dei lavori.
L'elenco degli shop drawings elaborato in ordine cronologico e coordinato con la programmazione temporale dei lavori di costruzione è fra i documenti programmatici principali che l'Impresa deve preparare durante e prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Prima dell'inizio dei lavori la D.L. preparerà ed approverà la procedura operativa relativa agli shop drawings secondo il seguente schema di massima:
- l’impresa invierà alla DL lo shop drawing in triplice copia cartacea
- la DL si esprimerà sulla accettabilità o meno entro 10 giorni con lettera scritta;
- tale risposta è inviata per conoscenza anche al R.U.P. volendo anche per email
Nessun shop drawing può dare adito a richiesta aggiuntive di denaro per le lavorazioni previste anche se in variante al progetto.
Per “AS BUILT” si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall’Impresa mediante l’aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l’esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto esecutivo.
Gli “as built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. L’impresa dovrà tenere aggiornati i disegni di progetto, su supporto informatico, in formato AutoCAD; le modifiche dovranno essere apportate sempre prima della realizzazione della parte interessata e, comunque, il primo giorno di ogni settimana. L’Impresa dovrà consegnare sia gli shop drawing che l’”as built” prima dell’ultimazione dei lavori, su supporto cartaceo e su CD-ROM.
Art. 53- Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 54 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 55– Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 56 - Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Art. 57 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto. Art. 58 – Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 59 – Controversie
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice
Art. 60 – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
Art. 61 – Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.
Art. 62 - Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE EDILIZIA CIVILE
CAPO 1 - MATERIALI
Art. 1 - Provenienza dei materiali
1. I materiali occorrenti per i lavori potranno provenire dalla località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori essi corrispondano ai requisiti richiesti. Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista non ritenuta idonea l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese sostituirla con altra avente i dovuti requisiti e allontanare i materiali rifiutati. L'Appaltatore ha oltre l'obbligo di provvedere, a sua cura, al prelievo e all'invio di campioni di materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori agli Istituti e Laboratori di prova che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori pagandone tutte le relative spese.
Art. 2 - Qualità dei materiali
1. Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità e rispondere ai requisiti di seguito indicati:
a) Acqua: dovrà essere dolce, limpida ed esente da materie terrose;
b) Leganti idraulici: le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori; i cementi dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16/11/1939 n° 2228 e n° 2231 e successive modificazioni, alla Legge
26 maggio 1965, n° 595 e ai relativi D.M. attuativi: D.M. 3 giugno 1968, successivamente modificato dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall’umidità. Per la composizione del conglomerato e delle malte cementizie dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare in data 04/05/1961 N° 1042 del Consiglio Superiore dei LL. PP.
c) Miscela per cls: I materiali aridi da impiegarsi nei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle norme per i conglomerati cementizi e dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui X.X. 00/00/0000 n. 2228 e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, nonché al D.M. 9 gennaio 1996; saranno tutti lavati, esenti da parti polverulente o tenere, accuratamente vagliati;
d) Ghiaia, sabbia, pietrisco, misti granulari stabilizzati: dovranno provenire dal greto di fiumi o torrenti o dalla frantumazione di rocce silicee o comunque di alta resistenza alla compressione e dovranno essere puliti e assolutamente scevri da argilla od altri materiali terrosi;
e) I marmi e le pietre dovranno essere di prima qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature;
f) Laterizi: dovranno corrispondere alle norme per accettazione di cui al R.D. 16/11/1939 N° 2233 ed alle norme UNI 8942/1-3, ed. ‘86 per laterizi per murature, nonché UNI 5967/67 per mattoni forati, UNI 2619-44, 2620-44 per laterizi da copertura, UNI 2105, 2106, 2107, per tavelle e tavelloni. I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’Allegato 7 D.M. 9 gennaio 1996;
g) Ferro: il ferro dovrà essere di prima qualità, duttile e tenace di marcatissima struttura fibrosa, malleabile, liscio privo di screpolature, senza saldature;
h) Acciaio per cemento armato: l’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996, Parte Prima, punto 2.2 se normale e punto 2.3 se precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5, 6, e alla Circolare M.LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 XX.XX./S.T.C.; è fatto obbligo all’Appaltatore fornire le certificazioni della ditta fornitrice;
i) Prodotti per isolamento termico: per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le dimensioni, lo spessore ,la massa ureica, la resistenza termica specifica, la reazione o comportamento al fuoco, i limiti di emissione di sostanze nocive per la salute e la compatibilità chimico-fisica con altri materiali; è fatto obbligo all’Appaltatore fornire le certificazioni della ditta fornitrice;
j) Materiali per pavimentazione: i materiali per pavimentazione come pianelle in argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto,
ecc., dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti;
k) Tubi di cemento: i tubi ai cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, compatti, lisci, regolari, perfettamente circolari e di spessore uniforme;
l) Tubi in cls vibrocompressi: i tubi in cls vibrocompressi dovranno essere confezionati con calcestruzzo particolarmente ricco di cemento, ben stagionati, lisci, regolari, perfettamente circolari, di lunghezza non inferiore a 2.00 m, forniti di incastro a bicchiere della profondità di 9 cm atto a ricevere anello di gomma o neoprene, di spessore tale da poter essere interrati senza necessità ai rinfianco in cls, della profondità di 1,00 in poi;
m) Tubi rigidi in cloruro di polivinile (P.V.C.): i tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7447 tipo 303/1 e 303/2 a dovranno essere muniti del “Marchio di Conformità" rilasciato dall'Istituto Italiano del Plastici nella forma riprodotta in calce alla data 06/05/1961 N° 1074;
n) Tubi in polietilene di alta resistenza (PE/AD): i tubi dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme Uni 7611 e 7015 a dovranno essere muniti del "'Marchio di Conformità" rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici nella forma riprodotta in calce alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 06/05/1961 N° 1074;
o) Ghisa: la ghisa per chiusini e caditoie dovrà essere esclusivamente del tipo a grafite sferoidale conforme alle norme UNI 4544 e della classe corrispondente all'impiego previsto;
p) Additivi per calcestruzzi e malte: l’impiego di additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dalla Direzione Lavori. Dovranno essere conformi alla norme UNI 7101-72 e successive e saranno del tipo seguente: fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti- aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo, superfluidificanti. Per speciale esigenza di impermeabilità del calcestruzzo potrà essere concordato con la Direzione Lavori l’impiego di additivi reoplastici. Per conferire idrorepellenza alle superfici dei calcestruzzi o delle malte già messe in opera si potranno impiegare appositi prodotti previa autorizzazione della Direzione Lavori;
q) Conglomerati bituminosi: come prescritto nel relativo capitolo;
r) Altri e varie: come prescritto nei singoli capitoli.
CAPO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Tutte le categorie di lavori saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte, le indicazioni del presente Capitolato, nonché le prescrizioni che saranno impartite nel corso dei lavori dalla D.L. e qualunque esse siano per onere non danno diritto a compensi diversi da quelli indicati nell'unito elenco; tali prezzi si intendono comprensivi di ogni onere necessario per dare il lavoro finito in opera. In particolare dovranno essere osservate la prescrizioni di seguito riportate.
1. Prima di porre mano ai lavori l'Impresa dovrà eseguire la picchettazione completa delle opere oggetto dell'appalto ed avrà l'obbligo della conservazione dei picchetti.
Art. 5 - Paratie e palancole per fondazioni
Le paratie e palancole per delimitare gli scavo di fondazione dovranno rispettare le disposizioni di progetto. Dovranno essere sostituiti elementi difettosi o danneggiati in fase di infissione. I lavori di salvaguardia delle pareti di scavo dovranno essere eseguiti a regola d’arte prevedendo chiodature e legature in modo da formare pareti atte resistere alle spinte dei terreni. Dovranno essere tassativamente rispettate le disposizioni progettuali e del direttore dei lavori in fase d’opera.
1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite all'esecutivo dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a sue spese alla rimozione del materiale franato. Gli scavi dovranno quanto occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materie durante gli scavi e la esecuzione delle opere. L'onere della perfetta esecuzione di tali armature sbadacchiature si intende compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finche il volume del legname non superi il ventesimo del volume dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume del legname impiegato supera invece tale limite, le armature sono pagate con compenso previsto in elenco. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti in superficie siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi che dovranno essere reimpiegate per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto di gradimento dalla Direzione Lavori; quelle invece per le quali non è previsto il reimpiego dovranno essere trasportate a rifiuto in luoghi indicati dalla Direzione Lavori. Qualunque sia la natura del terreno gli scavi dovranno essere spinti sino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. Gli scavi per la posa di condotte e tubazioni dovranno avere il fondo accuratamente livellato, privo di gibbosità e avvallamenti in modo che la condotta combaci per tutta la sua lunghezza secondo le pendenza previste.
2. Per quanto riguarda lo scavo da eseguirsi in prossimità di condotte esistenti, che prevede inoltre la rimozione delle stesse, l'Appaltatore deve provvedere alle opere e lavorazioni necessarie (realizzazione di by-pass con pompe di adeguata portata) al fine di mantenere comunque attivo e senza interruzioni il servizio presente nella tratta di condotta interessata.
3. Scavi di sbancamento: si intendono gli scavi occorrenti a portare ad una quota stabilita una certa area per lo spianamento e la sistemazione del terreno, su cui dovranno sorgere le opere per platee di fondazione, vespai, trincee stradali, ecc. In generale sono tutti quegli scavi eseguiti a sezione aperta su una superficie ove sia possibile l'allontanamento del materiale di scavo evitandone il sollevamento in quanto il mezzo di trasporto del materiale di scavo può operare, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, sullo stesso piano dello scavo di sbancamento.
4. Scavi a sezione obbligata: si intendono gli scavi incassati e a sezione ristretta, destinati alla formazione di fondazioni, tubazioni interrate, cavi elettrici, pozzetti, cunette o simili e per i quali le dimensioni e il posizionamento siano fissati dal progetto. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi in sezione obbligata dovranno essere spinti fino alla profondità indicata dal progetto o che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Gli scavi in sezione obbligata, quando occorre, dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle condutture con relative opere murarie. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
5. L'appaltatore deve provvedere in maniera opportuna alla segnalazione diurna e notturna degli scavi al fine di evitare incidenti.
Salvo diversa esplicita disposizione del direttore dei lavori per qualunque opera di rinterro dovranno impiegarsi materiali sciolti e/o ghiaiosi con divieto di impiego di argille e di altri materiali soggetti a rammollimento per imbibizione.
E’ vietato addossare terrapieni a murature fresche e le riparazioni per eventuali danni saranno a carico dell’appaltatore.
Le superfici del terreno su cui addossare terrapieni saranno gradinate e scorticate garantendo il fondo rullato ed in perfetto scolo delle acque.
L’ Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari, spianate e profilate secondo il progetto, prevedendo e prevenendo i possibili cali e intervenendo anche post-opera per ripristinare quanto alteratosi fino al collaudo definitivo.
Le demolizioni di murature o calcestruzzi sia parziali che totali dovranno essere eseguite in modo da non recare danno alle strutture circostanti, prevenendo pericoli per le maestranze ed evitando disturbo agli abitanti. Sono vietate le operazioni di caduta dall’alto di materiali che invece dovranno essere trasportati e guidati in basso, evitando il sollevamento di polveri anche provvedendo alla loro bagnatura .
Nelle demolizioni e rimozioni dovranno essere rispettate le norme di sicurezza provvedendo anche a puntellature.Le demolizioni dovranno limitarsi alla parte indicata in progetto, restando a cura e spese dell’ Appaltatore il ripristino di quanto demolito in eccedenza. L’ordine di demolizione sarà quello stabilito in progetto o disposto dal direttore dei lavori.I materiali potranno essere riutilizzati se accettati dalla direzione lavori oppure portati a discarica o smaltiti secondo le disposizioni vigenti. La demolizione delle massicciate stradali, delle pavimentazioni in asfalto o di strati di calcestruzzo potrà essere disposta con apposite macchine fresatrici secondo le profondità assegnate che saranno da ritenersi tassative. A questi tipi di demolizione seguirà una accurate spazzatura del piano fresato cui seguirà la posa di mani di attacco o primer per l’applicazione degli strati di successivi ripristini o finiture. Durante le operazioni dovranno rispettarsi le preesistenze (chiusini ecc.) intervenendo anche manualmente al fine di liberare i bordi sporgenti dei manufatti da salvaguardare e di permetterne una nuova ottimale sigillatura.
I materiali demoliti reimpiegabili sono di proprietà della stazione appaltante.
1. Il trasporto del materiale di risulta deve essere effettuato con mezzi idonei ed atti ad evitare la perdita dei materiali durante il trasporto. All'interno dell'impianto il percorso dei mezzi di trasporto deve essere concordato con la Direzione Lavori.
2. Nel caso di trasporti del materiale a pubblica discarica, l'Appaltatore deve attenersi alle modalità di discarica stabilite dalle competenti autorità.
3. Nel caso di trasporti del materiale all'interno del cantiere, l'Appaltatore deve provvedere alla buona
sistemazione del terreno eseguendo spianamenti, selezione dei materiali e trattamenti ove necessario.
4. I materiali destinati a discarica o smaltimento sono soggetti alle normative vigenti.
OPERE DI EDILIZIA CIVILE
1. Il terreno sul fondo dello scavo di sbancamento o in sezione ristretta deve risultare perfettamente spianato e livellato secondo le quote di progetto.
2. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo iniziare i lavori prima che la Direzione Lavori abbia accertato la consistenza e l’esattezza del piano di fondazione, sotto pena di demolire il già fatto.
1. Il calcestruzzo di malta e ghiaia o pietrisco dovrà essere formato confezionando separatamente la malta con successiva aggiunta dell'occorrente quantitativo di ghiaia o pietrisco, ottenuti dalla prescritta granulometria previa crivellatura, lavati e comunque bagnati.
2. La dosatura del calcestruzzo ordinario di malta sarà:
▪ malta idraulica 0,45 mc
▪ ghiaia e pietrisco 0,90 mc
Art. 12 - Conglomerati cementizi
1. I conglomerati cementizi da impiegare nelle varie categorie dei lavori saranno composti nelle proporzioni sotto indicate e gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996.
2. I leganti da impiegare devono essere esclusivamente idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1965, n° 595 e D.M. attuativi: D.M. 3 giugno 1968, successivamente modificato dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993).
3. Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia e il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
4. L'acqua degli impasti deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non aggressive. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
5. Il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, mentre di norma la sabbia incide per 0.40 mc. ed il pietrisco
0.80 mc. per ogni metro cubo del conglomerato finito.
6. L'impiego di additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività e comunque concordato con la Direzione Lavori.
7. Il conglomerato dovrà essere messo in opera appena confezionato, ben battuto, costipato e vibrato in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella massa.
8. Conglomerato cementizio magro: il dosaggio del conglomerato cementizio magro sarà non inferiore a 200 kg./mc.
9. Conglomerato cementizio a dosaggio : secondo indicazioni di progetto.
10.Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica fissata: il conglomerato cementizio per il quale viene fissata la resistenza caratteristica Rck deve avere consistenza fluida o semifluida e dosaggio tale da ottenere la resistenza richiesta in progetto.
Art. 13 - Opere in conglomerato cementizio armato
1. Nell'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 9 gennaio 1996 e relativi allegati. Tali norme si intendono pertanto qui integralmente trascritte. Tutte le opere in cemento amato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità e ai disegni esecutivi redatti da un Tecnico abilitato che l'Appaltatore dovrà presentare.
2. I controlli dei materiali dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni degli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 delle suddette norme.
3. Tutti gli oneri derivanti dall'obbligo di osservanza delle leggi e norme relative a produzione, getto, disarmo e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato o non armato, nonché di tutto quanto contenuto nel presente articolo sono stati considerati nello stabilire i prezzi dell'appalto e l'Appaltatore dovrà considerarli e li avrà considerati nel formulare la propria offerta.
4. Prima di procedere al getto del conglomerato, oltre a verificare che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni di progetto, dovranno essere controllate le eventuali giunzioni, piegature, sfalsamento delle interruzioni, copriferro, interferro, staffature, ecc.. Dovrà essere accertato che le legature e i fissaggi delle armature siano tali da garantire la invariabilità della posizione delle barre durante il getto, la battitura o la vibratura del conglomerato
5. Prima di procedere al getto del conglomerato dovrà essere controllata la perfetta pulizia delle pareti interne dei casseri. Una particolare cura dovrà essere rivolta al controllo della pulizia del fondo dei pilastri che verrà effettuato attraverso uno sportello realizzato nei casseri al piede dei pilastri.
6. I casseri in legno, soprattutto nella stagione calda, dovranno essere moderatamente bagnati; lo stesso dicasi per ogni altro elemento suscettibile di assorbire acqua con il quale il conglomerato dovrà venire a contatto.
7. Nel getto del cls dovrà essere evitato ogni fenomeno, anche localizzato, di segregazione dei suoi componenti.
8. Getti Strutturali: durante il getto dovrà essere evitato che il conglomerato venga sbattuto contro i casseri. E' assolutamente vietata l'aggiunta di acqua durante il getto. Il costipamento del conglomerato dovrà essere eseguito con la massima cura ed essere proseguito fino all'eliminazione di tutti i vuoti e sino a quando sulla superficie del getto si sarà formato un velo d'acqua. Le riprese dei getti dovranno essere sempre evitate qualora possibile; se si rendessero necessarie riprese dai disegni esse dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte. Alla ripresa dei lavori qualora il calcestruzzo precedentemente gettato si presenti ancora allo stato elastico, prima del successivo getto si dovrà spalmare la superficie di boiacca di cemento .La superficie di ripresa non dovrà essere troppo bagnata né presentare ristagni d'acqua.
9. Rifinitura superficiale dei solai: Sulla superficie delle solette dei solai, contemporaneamente al getto, dovrà essere versato uno strato di malta cementizia tirata al regolo, in modo che su di essa possa essere eseguita la posa dei pavimenti di qualunque genere senza ulteriori regolarizzazioni.
10. Vibratura del conglomerato: la vibratura del conglomerato dovrà essere effettuata con mezzi xxxxxx.Xx vibratura dovrà interessare per almeno 10 cm lo strato precedente. Nell'eseguire la vibratura dovranno essere evitati spostamenti dell'armatura metallica anche se minimi scegliendo opportunamente il diametro delle teste di vibrazione. I vibratori dovranno essere immersi nel getto e ritirati lentamente per evitare la formazione di vuoti. La vibratura dovrà proseguire uniformemente e senza soluzione di continuità in modo che l'intera massa risulti lavorata omogeneamente. La buona esecuzione della vibratura potrà essere accertata dopo il disarmo esaminando le superfici a contatto con i casseri che non dovranno presentare vuoti e bolle dovuti ad inclusione di aria o acqua.
11.Xxxxx con paramenti faccia vista: le casseforme per le parti di struttura in conglomerato faccia vista (travi e pilastri telaio, solette, ecc.) dovranno essere realizzate con assi nuove perfettamente combacianti e trattati con liquido disarmante; le armature devono essere provviste di distanzieri di separazione dalle casseforme.
12.Temperature esterne durante il getto: è vietato gettare il calcestruzzo quando al temperatura ambientale scende al di sotto del livello che possa dar luogo a pericolo di gelo. Se le temperature diurne sono eccezionalmente elevate l'esecuzione dei getti dovranno essere limitati alle ore più frasche del mattino e della sera.
13.Maturazione naturale: le strutture in conglomerato dovranno essere mantenute umide fino a sufficiente maturazione; il periodo di innaffiamento non potrà essere inferiore ai 10 giorni.
00.Xx protezione dal gelo dovrà essere attuata anche se la necessità si presentasse in periodi fuori dalla stagione invernale. Inoltre il conglomerato dovrà essere convenientemente protetto dal vento e dalla pioggia violenta.
00.Xx mancanza o in carenza delle suddette cure, l'Appaltatore potrà esigere dei prelievi in sito per verificare la rispondenza del conglomerato in opera alle caratteristiche richieste.
16.Disarmo casseri e puntelli: le strutture in conglomerato cementizio armato dovranno essere puntellate e sorrette per un tempo minimo pari a 28 giorni dalla data del getto.
1. Generalità: la costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procederà a filari rettilinei, con piani di posa normali alle superfici viste. All'innesto con muri esistenti o da costruirsi in tempi successivi dovranno essere realizzate opportune immorsature in relazione al materiale impiegato.
2. Qualora la muratura venisse eseguita in periodi durante i quali la temperatura dovesse scendere al di sotto di 0°C per molte ore, il lavoro deve essere sospeso.
3. I mattoni dovranno essere bagnati prima del loro impiego mediante immersione prolungata e mai per sola aspersione. Essi dovranno essere messi in opera eseguendo le dovute connessioni e alternanze dei corsi e posati su abbondanti strati di malta sui quali andranno premuti in modo che la malta riempia tutte le connessure.
4. Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati: verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. Dovranno essere eseguite a regola d'arte, a corsi orizzontali e a perfetto filo.
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA
CAPO 3 - OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Preparazione del sottofondo. Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori. I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi. Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi stabilite l'Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà provvedere esso a tutte le prove e determinazioni necessarie.
Costipamento del terreno in sito. Se sul terreno deve essere appoggiata direttamente la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, e nelle situazioni indicate dalla D.L., si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino a ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;
L’uso di geotessili se previsto in progetto dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
Dovranno essere costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% poliestere o polipropilene di prima qualità ( con esclusione di fibre riciclate), lavorate mediante processo di sola agugliatura, esente da collanti, appretti, impregnature o da trattamenti di termosaldatura o termocalandratura.
I geotessili saranno a filo continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata; a fiocco quando la lunghezza del filamento varia 20 mm a 100 mm.
Nello specchio che segue vengono riepilogate, in relazione della natura chimica dei polimeri impiegati, le principali caratteristiche dei geotessili:
Materie prime | ||
Caratteristiche tecniche | Poliestere | Polipropilene |
- Densità: g/cm³ - Punto di rammollimento: K - Punto di fusione : K | 1,38 503 - 523 533 - 538 | 0,90 413 443 - 448 |
- Ripresa d’umidità : % a 65 % di umidità relativa | 0,4 | 0,04 |
I geotessili dovranno essere imputrescibili, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, all’azione di microrganismi ed essere antinquinanti.
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità d’impiego .
La posa avverrà stendendo il materiale sul terreno mantenendo sovrapposizioni non inferiori a cm. 50. In caso di avvolgimento della fondazione stradale questo avverrà secondo le disposizioni di progetto.
Il materiale dovrà essere qualificato prima dell’impiego mediante le seguenti prove:
- campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1
- peso, in g/m² UNI EN 29073-1
- spessore, in mm UNI EN 29073-2
- resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N UNI 8639 UNI EN 29073-2
- allungamento, in % UNI 8639 UNI EN 29073-2
- lacerazione, in N UNI EN29073-3
- resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa UNI 8279/11
- punzonamento, in N UNI EN ISO 12236
- permeabilità radiale all’acqua in cm/s UNI 8279/13
- comportamento nei confronti batteri e funghi UNI 8986
- diametro di filtrazione, espresso in micron, corrispondente a quello del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica.
Art. 17 - Rilevati in sabbia e ghiaia
La sabbia con funzione anticapillare sarà stesa sul terreno di sbancamento o sul geotessile, come strato inferiore di spessore minimo cm. 10.
Dovrà essere esente da materiali limosi e argillosi preferibilmente del fiume PO o con caratteristiche equiparabili.
I rilevati dovranno essere costituiti da materiali provenienti da fiumi o cave purchè classificati secondo i gruppi C.N.R.- U.N.I. 10006/1963.
I gruppi A Ia, A Ib, A 3, X0-0, X0-0, potranno essere impiegati per strati fino a 2 ml. Sotto il piano di posa della fondazione stradale in stabilizzato.
I gruppi X0-0 x X0-0 per gli strati superiori fino al piano di posa dello stabilizzato.
Gli strati dovranno essere sottoposti a rullatura per spessori non superiori a 50cm. Usando se necessario acqua per innaffiamento evitando ristagni e d eliminando eventuali rifluimenti di terra.
La cilindratura e la sagomatura secondo le quote prescritte dovranno produrre un rilevato atto ad accogliere lo strato di stabilizzato sul quale la direzione lavori potrà richiedere a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di prove del modulo di deformazione, di norma ogni 1000 mq., da eseguirsi con piastra di diam. 30 cm. Il cui risultato non dovrà risultare inferiore a 60 Mpa
In caso di mancato raggiungimento il rilevato non sarà accettato e la direzione lavori potrà disporre sempre a carico dell’appaltatore l’esecuzione di lavori correttivi e nuove prove tra quelle comprese ne capitolato generale delle opere pubbliche fino a raggiungimento dei requisiti richiesti.
Art. 18 - Fondazione stradale in stabilizzato
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Il materiale in opera, risponderà alle caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare.
2) granulometria compresa nel fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie Xxxxxxxx e setacci UNI | Passante totale In peso % |
Crivello 71 Crivello 40 Crivello 25 Crivello 10 Crivello 5 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0,0 Xxxxxxxx 0,075 | 100 75-100 60-87 35-67 25-55 15-40 7-22 2-10 |
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3.
4) coefficiente di frantumazione dell’aggregato (secondo C.N.R. fasc. IV/1953) non superiore a 200.
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori, in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori potrà richiedere la verifica dell’indice di plasticità: se i materiali sono da impiegarsi in zona corrispondente ad una trincea, essi dovranno risultare non plastici se i materiali sono da impiegarsi in zona corrispondente ad un rilevato essi dovranno avere un
I.P. inferiore a 4.
6) indice di portanza C.B.R. (1), dopo 5 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo dell’umidità di costipamento non inferiore al 4%.
7) le miscele avranno una percentuale di frantumato compresa tra il 30 ed il 60%; oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1) - 2) - 4) - 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura e spese dell’Impresa, mediante prove di laboratorio.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite in condizioni ambientali avverse(pioggia, neve, gelo) . Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere rimossi e ricostituiti a spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate e prescritte dalla Direzione Lavori .
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. (AASHO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4”. (2)
Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo su piastra (diametro 30 cm), nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 MPa, non dovrà essere inferiore a 100 MPa. In caso contrario l’Impresa, a sua cura e spese dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali e lo spessore non dovrà essere inferiore a quello prescritto.
Art. 19 - Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
Realizzazione di conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi sono costituiti da una miscela di inerti (ghiaie,pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi) impastata a caldo con bitume in impianti automatizzati.
I conglomerati per i vari strati (base, binder, usura) vengono posti in opera con l’impiego di macchina vibrofinitrice e costipati.
Di seguito vengono riportati i requisiti, le prescrizioni, le modalità di esecuzione, le verifiche, le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
La tipologia e la frequenza delle prove di controllo presso Laboratori ufficiali di gradimento della Committente, per verificare la rispondenza dei conglomerati alle specifiche del presente capitolato, verranno stabilite dalla Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio.
Gli accertamenti di laboratorio sono a carico della ditta appaltatrice.
Aggregati inerti
REQUISITI
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi litoidi di forma poliedrica, resistenti ed esenti da polvere, provenienti da cave in roccia o alvei di fiume, frantumati e non. Dovranno inoltre avere caratteristiche diverse a seconda del tipo di conglomerato da confezionare e dovranno rispondere, per quanto non indicato in queste prescrizioni, alle norme CNR fasc. IV/1953.
PRESCRIZIONI
Gli inerti dovranno avere le caratteristiche indicate nelle tabelle riepilogative.
Gli additivi (filler) saranno costituiti da polveri provenienti dalla macinazione di rocce calcaree o da cemento, calce e altri materiali idonei.
Le caratteristiche degli inerti dovranno essere dimostrate da parte dell’Impresa mediante consegna alla Direzione Lavori, almeno giorni quindici prima dell’inizio dei lavori, di certificati di laboratori ufficiali , attestanti la conformità degli inerti alle caratteristiche e prestazioni previste dal presente Capitolato.
I risultati di tutte le prove effettuate dovranno essere registrati e tenuti sempre a disposizione della Direzione Lavori.
Miscele di inerti
REQUISITI
Le miscele devono essere composte da diverse classi di inerti di varie pezzature (pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, eventuali additivi) come definito dall'art. 1 fasc.IV/1953 del CNR. La granulometria dovrà essere assortita in modo tale da conferire allo specifico strato di conglomerato bituminoso le necessarie caratteristiche di resistenza e attrito interno, che dipendono dalla sua posizione nella nuova sovrastruttura.
PRESCRIZIONI
Le caratteristiche delle miscele saranno determinate dalla composizione delle diverse classi di inerti elencate nella precedente specifica e dovranno rispettare una curva granulometrica rientrante nei fusi elencati per ciascun tipo di conglomerato .
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare miscele granulometriche proposte dall’Impresa, che presentano modesti scostamenti rispetto al fuso granulometrico qui prescritto , purchè sia assicurato il raggiungimento delle caratteristiche e prestazioni del conglomerato bituminoso di cui alle specifiche del presente Capitolato. Le caratteristiche della miscela granulometrica dovranno essere dimostrate da parte dell’Impresa mediante consegna alla Direzione Lavori, almeno giorni quindici prima dell’inizio dei lavori, di certificati di laboratori ufficiali attestanti la conformità del conglomerato alle caratteristiche e prestazioni previste dal presente Capitolato.
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Le miscele dovranno essere confezionate con impianti in grado di garantire uniformità di produzione e di assicurare la composizione granulometrica di progetto. Si dovrà fare uso di un numero di predosatori corrispondente alle classi impiegate.
Leganti bituminosi - Bitume
REQUISITI
I bitumi per usi stradali, così come definito dalle Norme CNR fascicolo 2 del 1951 e BU n° 68 del 1978, sono miscele di idrocarburi e loro derivati completamente solubili in solfuro di carbonio, dotati di capacità legante.
I bitumi possono essere naturali, cioè presenti allo stato naturale per affioramenti o impregnamenti di rocce, e derivati dalla lavorazione industriale di particolari petroli greggi attraverso processi di distillazione, precipitazione e soffiatura. Questi ultimi rappresentano la quasi totalità dei bitumi impiegati negli usi stradali, tali quali o modificati con speciali polimeri per migliorarne le caratteristiche reologiche.
PRESCRIZIONI
I leganti bituminosi per uso stradale si dividono in due gruppi principali: tradizionali e modificati.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Il bitume dovrà essere trasportato con idonee autocisterne adibite esclusivamente a tale scopo e stoccato nell’impianto di confezionamento del conglomerato in serbatoi coibentati e riscaldati con sistemi ed olio termico, e comunque tali da garantire una temperatura costante ed uniforme. Al momento dell’impiego, la temperatura del bitume dovrà essere quella prevista in base alla tipologia del bitume stesso in funzione della sua equiviscosità.
Leganti bituminosi emulsione
REQUISITI
Le emulsioni bituminose sono prodotti liquidi impiegati per ottenere il perfetto incollaggio tra due strati della sovrastruttura e sono costituiti da una finissima dispersione di bitume puro in acqua, stabilizzata da speciali emulsivi. La “rottura” dell’emulsione, vale a dire la liberazione delle particelle di bitume dall’involucro della soluzione, è regolabile nel tempo variando le percentuali e i tipi di emulsivi. Si ottengono così emulsioni a “rapida”, “media” e “lenta” rottura, secondo l’impiego previsto. Le emulsioni possono essere, inoltre, “basiche o anioniche”, se l’emulsivo impiegato è sapone a base alcalina più soda caustica, o “acide o cationiche”, se l’emulsivo è costituito da ammine o derivati e acido cloridrico, in funzione della loro applicazione.
PRESCRIZIONI
Le emulsioni bituminose devono essere preparate in appositi impianti muniti di mulini colloidali ad elevatissima velocità periferica o turbomixer, in grado di disperdere finemente e stabilmente il bitume di base nella soluzione acqua-emulsivo.
MODALITA’ D’IMPIEGO
Lo stoccaggio del prodotto in cantiere deve essere effettuato in cisterne attrezzate per consentirne un’adeguata conservazione del prodotto, evitando la separazione tra i vari elementi.
Le emulsioni bituminose costituiscono le mani di ancoraggio, attacco e/o di impermeabilizzazione tra i vari strati di conglomerato bituminoso.
Si definisce mano di ancoraggio, la posa in opera di una emulsione a rottura lenta e bassa viscosità applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso al fine di riempirne i vuoti e irrigidire la superficie di applicazione.
Si definisce mano di attacco la posa in opera di una emulsione bituminosa su una superficie fresata e su ogni strato intermedio di conglomerato bituminoso, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti tra gli strati stesi, aumentandone l’adesione all’interfaccia.
Si definisce mano di impermeabilizzazione la posa in opera di una emulsione con bitume ed aggiunta di elastomeri oppure di bitume puro posato caldo in misura definita dall’uso specifico, avente lo scopo di saturare le porosità dello strato sottostante al fine di formare una barriera impermeabile.
La posa in opera dovrà essere effettuata con idonee autocisterne riscaldate dotate di barra fissa con ugelli per la applicazione automatica e di lancia manuale per le necessarie integrazioni al fine di una stesa completa a perfetta regola d’arte.
L’autocisterna sarà dotata di dispositivi che regolano la quantità in funzione della velocità dal mezzo.
La posa in opera avverrà su superfici piane e verticali perfettamente pulite tramite adeguata e completa spazzolatura, anche manuale, e aspirazione delle polveri e dei residui delle precedenti lavorazioni.
La posa in opera dovrà coprire totalmente ed in modo uniforme la superficie di applicazione, avendi cura di sovrapporre gli strati stesi di almeno 20 cm. e di ripristinare, anche manualmente, le parti eventualmente risultate non coperte e/o deteriorate dal transito dei mezzi.
In particolari situazioni e su richiesta della Direzione Lavori l’emulsione potrà essere sostituita da bitume liquido.
La corretta applicazione dell’emulsione e/o del bitume liquido è operazione indispensabile e da effettuarsi, sempre su superfici asciutte, con congruo anticipo sulla posa in opera del conglomerato bituminoso.
E’ fatto divieto di posa in opera in caso di pioggia e/o su superfici bagnate.
TIPOLOGIA D’IMPIEGO
a) Emulsione acida al 55% di bitume ( caratteristiche come da tab. 1 della presente specifica )
Posta in opera come mano di ancoraggio su indicazione della Direzione Lavori con dosaggio equivalente a kg. 1,00 – 1,20 di bitume residuo.
Posta in opera come mano di attacco tra gli strati di conglomerato in ragione di kg. 0.5 – 0.7/mq. equivalenti ad una quantità di bitume residuo di kg. 0.3 – 0.4/mq.
Possono essere utilizzate anche emulsioni modificate ( caratteristiche come da tabella ), in quantità tali da assicurare le quantità di bitume residuo sopra indicate.
b) Bitume liquido
Ha funzione impermeabilizzante tra i vari strati di conglomerato; è posto in opera caldo, su richiesta della Direzione Lavori, in ragione di kg. 1,00 – 1,20/mq.
Per consentire il transito dei mezzi è necessario cospargere sulla superficie ancora calda un sottile strato di pietrisco prebitumato fine o di filler in quantità uniforme, eventualmente asportando eventuali accumuli in corso d’opera.
Conglomerati con bitume tradizionale
REQUISITI
I conglomerati bituminosi dovranno assicurare elevata resistenza a fatica, intesa come capacità di sopportare nel tempo, senza fessurarsi, il maggior numero possibile di sollecitazioni indotte dal numero di passaggi di autoveicoli.
Tutti tipi di conglomerato dovranno rispondere alla caratteristiche esposte nelle tabelle riepilogative del presente capitolato.
PRESCRIZIONI
Dovranno essere impiegati inerti di qualità e granulometria come indicato nelle specifiche .
La ditta Appaltatrice dovrà dichiarare preventivamente all’inizio lavori, se intende usare conglomerati confezionati con parziale riutilizzo di inerti derivati dalla fresatura di pavimentazioni.
In caso affermativo essa dovrà documentare la provenienza del conglomerato da impianti predisposti, secondo vigenti normative, sia allo stoccaggio sia al trattamento del materiale fresato prima delle operazioni di confezionamento.
Le percentuali di materiale fresato ammesse sono quelle riportate nelle tabelle riepilogative del presente capitolato.
Il bitume potrà essere di tipo 50/70, 60/80 o 80/100 tradizionale, a discrezione della Direzione Lavori., ed avere le caratteristiche indicate .
La percentuale in peso del bitume sulla miscela degli aggregati e a percentuale dei vuoti dovranno rispettare le prescrizioni.
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare modesti scostamenti rispetto ai valori di cui al comma precedente, purchè sia assicurato il raggiungimento delle caratteristiche e prestazioni del conglomerato di seguito riportate.
Le percentuali in peso di bitume dovranno essere dimostrate da parte dell’Impresa mediante consegna alla Direzione Lavori, almeno giorni quindici prima dell’inizio dei lavori, di certificati di laboratori ufficiali , attestanti la conformità del conglomerato da impiegare, alle caratteristiche e prestazioni di seguito riportate.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Confezione: dovranno essere utilizzati impianti di produzione automatizzati e funzionanti in tutte le loro parti, idonei a garantire il perfetto essiccamento e la pulizia degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela ed un’adeguata riclassificazione delle singole classi di aggregati.
La temperatura degli aggregati al momento dell’impasto dovrà essere compresa tra 160° C e 180° C e quella del bitume inferiore in funzione della sua equiviscosità. L’umidità residua degli inerti non dovrà mai superare lo 0.5%.
Il tempo di mescolazione dovrà consentire un perfetto ed omogeneo rivestimento di tutti gli aggregati inerti.
In presenza di inerti di natura acida andranno impiegate, come attivanti dell’adesione fra inerti e bitume, sostanze tensioattive in percentuali non superiori allo 0.4%.
Trasporto: in qualunque condizione atmosferica e climatica, il trasporto del conglomerato deve essere effettuato con automezzi di idonee caratteristiche di portata e muniti di cassone coibentato o di teloni per la copertura del conglomerato stesso.
Posa in opera a macchina: dovrà essere effettuata con attrezzature perfettamente funzionanti e di adeguata potenzialità.
La vibrofinitrice deve essere dotata di un’idonea barra di stesa vibrante e munita di dispositivi per l’autolivellamento dei piani.
I giunti trasversali generati dalla sospensione e ripresa della produzione devono essere sempre realizzati mediante taglio ed asportazione della parte terminale della precedente strisciata ed opportunamente sigillati con emulsione e sabbia.
La temperatura di stesa, misurata nello strato dietro la piastra della finitrice ed appena prima dell’inizio della rullatura, non dovrà mai essere inferiore a 120° C. la stesa del conglomerato dovrà essere sospesa quando le condizioni climatiche ed atmosferiche possono pregiudicare la riuscita del lavoro.
In caso di temperature inferiori a 10° C i lavori dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
La compattazione dovrà avvenire immediatamente dietro la finitrice e continuata senza interruzioni, con rulli statici e vibranti, adeguati al raggiungimento delle qualità richieste dal presente capitolato per ogni tipo di conglomerato.
Per quanto riguarda il tappeto di usura si sconsiglia l’ uso della funzione vibrante per non creare microlesioni e fessurazioni.
Quando lo strato è sovrapposto a un altro strato di conglomerato bituminoso preesistente o nuovo, la superficie di quest’ultimo deve essere perfettamente pulita e rivestita con una mano di attacco costituita da emulsione bituminosa.
In casi particolari, la Direzione Lavori potrà disporre l’impiego di emulsioni modificate.
Posa in opera a mano: dovrà essere assistita da attrezzature idonee quali rulli statici manuali, piastre vibranti, rulli vibranti di piccole dimensioni ed essere preceduta da spazzamenti, pulizie, mani di attacco e quanto necessario al fine di predisporre la posa del conglomerato.
Le stese di conglomerato manuali dovranno sempre essere impermeabilizzate e sigillate con emulsione e sabbia arida e dovranno assicurare la sagoma richiesta senza avvallamenti ed evidenti irregolarità.
PRESTAZIONI
Le prestazioni del conglomerato confezionato con bitume tradizionale saranno verificate tramite prelievi localizzati e verbalizzati di materiale sciolto e di estrazione di carote.
Il materiale sciolto dovrà confermare la qualità richiesta per il conglomerato, le carote dovranno confermare lo spessore richiesto, le caratteristiche funzionale e strutturali della pavimentazione finita.
I valori di riferimento sono riportati nelle tabelle riepilogative.
Sulle pose manuali gli eventuali controlli saranno riferiti al solo conglomerato sciolto.
La superficie dello strato finito deve presentarsi priva di fessurazioni, irregolarità, ondulazioni, con perfetto scolo delle acque meteoriche.
Conglomerati con bitume modificato
REQUISITI
I conglomerati confezionati con bitumi modificati dvranno assicurare elevatissima resistenza a fatica, intesa come capacità di sopportare nel tempo il maggior numero possibile di sollecitazioni indotte dal traffico senza fessurarsi e garantire una vita utile d’esercizio superiore del 30% rispetto ai conglomerati confezionati con bitume tradizionale.
Tutti tipi di conglomerato dovranno rispondere alla caratteristiche esposte nelle tabelle riepilogative del presente capitolato.
PRESCRIZIONI
Dovranno essere impiegati inerti di qualità e granulometria come indicato nelle specifiche.
La ditta Appaltatrice dovrà dichiarare preventivamente all’inizio lavori, se intende usare conglomerati confezionati con parziale riutilizzo di inerti derivati dalla fresatura di pavimentazioni.
In caso affermativo essa dovrà documentare la provenienza del conglomerato da impianti predisposti, secondo vigenti normative, sia allo stoccaggio sia al trattamento del materiale fresato prima delle operazioni di confezionamento.
Le percentuali di materiale fresato ammesse sono quelle riportate nelle tabelle riepilogative del presente capitolato.
Il bitume potrà essere di tipo “soft” o “hard”, a discrezione della Direzione Lavori., ed avere le caratteristiche indicate .
La percentuale in peso del bitume sulla miscela degli aggregati e a percentuale dei vuoti dovranno rispettare le prescrizioni.
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare modesti scostamenti rispetto ai valori di cui al comma precedente, purchè sia assicurato il raggiungimento delle caratteristiche e prestazioni del conglomerato di seguito riportate.
Le percentuali in peso di bitume dovranno essere dimostrate da parte dell’Impresa mediante consegna alla Direzione Lavori, almeno giorni quindici prima dell’inizio dei lavori, di certificati di laboratori ufficiali , attestanti la conformità del conglomerato da impiegare, alle caratteristiche e prestazioni di seguito riportate.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Confezione: dovranno essere utilizzati impianti di produzione automatizzati e funzionanti in tutte le loro parti, idonei a garantire il perfetto essiccamento e la pulizia degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela ed un’adeguata riclassificazione delle singole classi di aggregati.
La temperatura degli aggregati al momento dell’impasto dovrà essere compresa tra 160° C e 190° C e quella del bitume in funzione della sua equiviscosità.
L’umidità residua degli inerti non dovrà mai superare lo 0.5%.
Il tempo di mescolazione dovrà consentire un perfetto ed omogeneo rivestimento di tutti gli aggregati inerti.
Trasporto: in qualunque condizione atmosferica e climatica, il trasporto del conglomerato deve essere effettuato con automezzi di idonee caratteristiche di portata e muniti di cassone coibentato o di teloni per la copertura del conglomerato stesso.
Posa in opera: dovrà essere effettuata con attrezzature perfettamente funzionanti e di adeguata potenzialità.
La vibrofinitrice deve essere dotata di un’idonea barra di stesa vibrante, di piastra autoriscaldata e munita di dispositivi per l’autolivellamento dei piani.
I giunti trasversali generati dalla sospensione e ripresa della produzione devono essere sempre realizzati mediante taglio ed asportazione della parte terminale della precedente strisciata ed opportunamente sigillati con emulsione e sabbia.
La temperatura di stesa, misurata nello strato dietro la piastra della finitrice ed appena prima dell’inizio della rullatura, non dovrà mai essere inferiore a 140° C. la stesa del conglomerato dovrà essere sospesa quando le condizioni climatiche ed atmosferiche possono pregiudicare la riuscita del lavoro.
In caso di temperature inferiori a 15° C i lavori dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
La compattazione dovrà avvenire immediatamente dietro la finitrice e continuata senza interruzioni, con rulli statici e vibranti, adeguati al raggiungimento delle qualità richieste dal presente capitolato per ogni tipo di conglomerato.
Per quanto riguarda il tappeto di usura si sconsiglia l’ uso della funzione vibrante per non creare microlesioni e fessurazioni.
Quando lo strato è sovrapposto a un altro strato di conglomerato bituminoso preesistente o nuovo, la superficie di quest’ultimo deve essere perfettamente pulita e rivestita con una mano di attacco costituita da emulsione bituminosa.
In casi particolari, la Direzione Lavori potrà disporre l’impiego di emulsioni modificate.
PRESTAZIONI
Le prestazioni del conglomerato confezionato con bitume modificato saranno verificate tramite prelievi localizzati e verbalizzati di materiale sciolto e di estrazione di carote.
Il materiale sciolto dovrà confermare la qualità richiesta per il conglomerato, le carote dovranno confermare lo spessore richiesto, le caratteristiche funzionale e strutturali della pavimentazione finita.
I valori di riferimento sono riportati nelle tabelle riepilogative.
La superficie dello strato finito deve presentarsi priva di fessurazioni, irregolarità, ondulazioni, con perfetto scolo delle acque meteoriche.
Microtappeto a freddo
REQUISITI
Trattamento superficiale a freddo di elevate caratteristiche di aderenza, resistenza e impermeabilità.
PRESCRIZIONI
Il trattamento, costituito da uno strato variabile da 5 a 10 mm. a seconda degli inerti impiegati, realizzato con miscele di graniglie, sabbia, emulsione modificata ed addittivata, impastata ed applicata a freddo con speciali attrezzature semoventi.
L’impasto deve avere elevate caratteristiche di resistenza e di impermeabilità rispetto alla pavimentazione da coprire.
Le caratteristiche degli aggregati dovranno rispettare i valori riportati nelle tabelle riepilogative.
Le caratteristiche generali dovranno essere documentate alla Direzione Lavori tramite la presentazione di documentazione attestante i requisiti richiesti, anche attraverso documentazioni commerciali complete di normative di riferimento, prove di laboratorio e referenze acquisite.
In questo ultimo caso i materiali proposti dovranno essere espressamente accettati dalla Direzione Lavori.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Le operazioni di stesa delle miscela devono essere precedute dalla fresatura della segnaletica orizzontale e dalla spazzolatura della intera superficie di stesa.
Sarà facoltà della Direzione Lavori prescrivere operazioni di leggera fresatura preventive alla stesa della miscela, al fine di ottenere una maggiore aderenza del microtappeto.
Il manto dovrà essere realizzato con una speciale attrezzatura semovente in grado di impastare in modo omogeneo inerti, filller, attivanti di adesione, emulsione e acqua, e contemporaneamente effettuare la posa in opera nel giusto spessore senza strappi e ondulazioni.
La lavorazione potrà essere effettuata solo con temperature non inferiori a 20°C.
Di norma, la densità del tappeto, la sua consistenza e la sua resistenza vengono raggiunte dopo la rottura dell’emulsione. Segue una leggera rullatura e la completa spazzolatura della superficie fino al completo allontanamento degli inerti non sufficientemente ancorati alla malta.
Resta responsabilità della ditta appaltatrice la determinazione della riapertura al traffico del tratto interessato dalle lavorazioni.
Xxxxxxx cura dovrà essere posta alla formazione dei giunti, preferibilmente ottenuti con il tempestivo affiancamento di due strisciate e posizionati ad almeno 70 cm dalle fasce battute dal traffico. La sovrapposizione dei giunti con lo strato sottostante deve risultare sfalsata di almeno 30 cm.
Il microtappeto deve presentare una superficie regolare ed uniforme, perfettamente piana, priva di strappi o rifluimenti.
INERTI | |||||||||
Pietrischi | Norma di riferimento | ||||||||
U.M. | Base | Binder | Usura | Tappetone | |||||
*)dimensione max | UNI EN 933/1 | 40 | 20 | 15 | 15 - 20 | ||||
*)% in peso frantumato; | % | 35 | 70 | 100 | 90 | ||||
*)Los Angeles CNR BU 34 | UNI EN 1097/2 | % | <25 | <25 | <20 | <20 | |||
*)coeff. forma | CNR 95/ 84 | <1,58 | < 1,58 | < 1,58 | <1,58 | ||||
*)coeff.levigatura accelerata | CNR BU 140/92 | - | - | > 0,43 | |||||
*)coeff. imbibizione | CNR BU IV°/ 53 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ||||
*)spogl. A 40°C; | CNR BU 138/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*)porosità | CNR BU 65/ 78 | % | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | |||
Sabbie | Norma di riferimento | U.M. | Base | Binder | Usura | Tappetone | |||
*)% in peso frantumato | 30 | 60 | 100 | 80 | |||||
*)equivalente in sabbia | CNR BU 27/72 | % | 70 | 80 | 90 | 85 | |||
Fusi granulometrici | |||||||||
Crivello | 40 | % pass. | 100 | 100 | 100 | ||||
30 | % pass. | 100 | 100 | 100 |
25 | % pass. | 75÷87 | 100 | 100 | |||
20 | % pass. | 60÷78 | 85÷100 | 100 | 95÷100 | ||
15 | % pass. | 52÷71 | 76÷790 | 90÷100 | 80÷95 | ||
10 | % pass. | 40÷59 | 60÷75 | 76÷90 | 62÷80 | ||
5 | % pass. | 27÷47 | 40÷58 | 47÷68 | 43÷63 | ||
Setaccio | 2 | % pass. | 20÷36 | 28÷48 | 32÷46 | 30÷46 | |
0,40 | % pass. | 12÷20 | 13÷27 | 15÷25 | 14÷26 | ||
0,18 | % pass. | 8÷12 | 5÷17 | 9÷18 | 7÷17 | ||
0,075 | % pass. | 3÷6 | 4÷8 | 5÷9 | 5÷9 | ||
Filler | |||||||
polveri da macinazione di rocce calcaree, cemento,calce e simili | |||||||
passante al setaccio 0,18 >= 95% | |||||||
rapporto con bitume nel conglomerato finito = 1,5 | |||||||
prova di palla-anello CNR 122 con incrementi >= 5° | |||||||
prova indice di plasticità CNR UNI 10014 = non plastico |
LEGANTI BITUMINOSI
Bitume tradizionale | Norma di riferimento | U.M. | TIPO 50/70 | TIPO 60/80 | TIPO 80/100 | |
*)Penetrazione a 25°C | CNR BU 24/71 | dmm | 50/70 | 60/80 | 80/100 | |
*)Punto di rammollimento | CNR BU 35/73 | °C | 45÷56 | 45÷54 | 40÷450 | |
*)Punto di rottura Fraass | CNR BU 43/74 | °C | < -7 | < -8 | < -10 | |
*)Viscosità dinamica a 160°C | EN 13702-2 | Pa x s | >0,15 | >0,15 | >0,10 | |
Bitume modificato | Norma di riferimento | U.M. | TIPO Soft | TIPO Hard | ||
*)penetrazione a 25°C | CNR BU 24/71 | dmm | 55/70 | 50/65 | ||
*)punto di rammollimento | CNR BU 35/73 | °C | >60 | >65 | ||
*)punto di rottura Fraass | CNR BU 43/74 | °C | < -12 | < -14 | ||
*)viscosità dinamica a 160°C | EN 13702-2 | Pa x s | <1,0 | <1,0 |
EMULSIONI
Emulsione acida | Norma di riferimento | U.M. | Rottura rapida | Rottura media | ||
| ||||||
*)contenuto in acqua | CNR n° 100/84 | % | 40±2 | 45±2 | ||
*)contenuto di flussante | CNR n° 100/84 | % | 1÷2 | 2÷3 | ||
*)contenuto di bitume+flussante | CNR n° 100/84 | % | 60±2 | 55±2 | ||
*)viscosità Engler a 20°C | CNR 102/84 | °E | 4,5÷1,5 | 4,.5÷1,5 |
*)polarità | CNR 99/84 | Positiva | Positiva | |
*)indice di rottura | CNR 68/78 | > 0.9 | 0,5÷0,9 | |
*)penetrazione a 25°C | CNR 24/71 | dmm. | < 200 | < 200 |
*)punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | < 42 | > 42 |
Emulsione modificata | Norma di riferimento | U.M. | Valori | |
*)contenuto in acqua | CNR n° 100/84 | % | 30±2 | |
*)contenuto di flussante | CNR n° 100/84 | % | 0 | |
*)contenuto di bitume+flussante | CNR n° 100/84 | % | 70±2 | |
*)viscosità Engler a 20°C | CNR 102/84 | °E | 5÷10 | |
*)acidità | CNR 99/84 | 2÷4 | ||
*)indice di rottura | CNR 68/78 | > 140 | ||
*)penetrazione a 25°C | CNR 24/71 | dmm. | 50÷70 | |
*)punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 65 | |
*)ritorno elastico | EN 13398 | % | > 75 |
CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI
2.1 -Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale (con o senza aggiunta di fresato) | Norma di riferimento | U.M. | Base | Binder | Usura | Tappetone | |
materiale sciolto |
| ||||||
*)granulometria; | % pass. | vedi tab. | vedi tab. | vedi tab. | vedi tab. | ||
*) % di fresato massima ammessa | % | 30 | 20 | 0 | |||
*) % bitume | % | 3.50 – 5.00 | 4.50 – 5.50 | 5.00 – 6.00 | 5.00 – 6.00 | ||
*) % bitume (scostamento da prequalifica ) | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 | |||
*)prova Xxxxxxxx: (75 colpi x faccia soft a 160°±5° e hard a 165°±5°) | CNR BU 30/73 | ||||||
densità; | kg. | peso | peso | peso | |||
stabilità; | XXX 00/00 | xX | >8 | >9 | >11 | >10 | |
rigidezza; | CNR 40/73 | kN/mm | >2,5 | 3÷5 | 3÷5 | 3÷5 | |
vuoti residui; | CNR 39/73 | 4 - 8 | 3÷7 | 3÷7 | 3÷7 | ||
Verific in car | a tramite prelievo ote | ||||||
% bitume (scostam. da prequalifica) | +/-0.3 | ||||||
% | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 | ||||
densità | riferita alla xxxxxxxx | % | > 97 | > 97 | > 97 | > 97 | |
vuoti residui | CNR 39/73 | 4 ÷ 9 | 3÷8 | 3÷8 | 3÷8 | ||
resistenza trazione indiretta | CNR 134/91 | N/mmq | >0.7 | >0.7 | >0.7 |
spessori minimi degli strati di conglomerato | cm | 8 | 5 | 2.5 | 3 |
CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI
| ||||||
2.2 -Conglomerato bituminoso con bitume modificato con o senza aggiunta di fresato | Norma di riferimento | U.M. | Base | Binder | Usura | Tappetone |
materiale sciolto | ||||||
*)granulometria | % pass. | vedi tab. | vedi tab. | vedi tab. | ||
*) % di fresato massima ammessa | % | 30 | 25 | 0 | ||
*) % bitume | % | 3.50 – 5.00 | 4.50 – 5.50 | 5.00 – 6.00 | ||
*) % bitume (scostamento da prequalifica) | +/- 0.3 | +/- 0.3 | +/- 0.3 | |||
*)prova Xxxxxxxx: (75 colpi x faccia soft a 160°±5° e hard a 165°±5°) | CNR BU 30/73 | |||||
densità | ||||||
stabilità | XXX 00/00 | xX | > 9 | > 10 | > 12 | |
rigidezza | CNR 40/73 | kN/mm | 3÷4,5 | 3÷5 | 3,5÷5,5 | |
vuoti residui | CNR 39/73 | 4 ÷ 8 | 3÷7 | 3÷7 | ||
perdita stabilità in acqua | CNR 121/87 | % | < 25% | |||
resistenza trazione indiretta | CNR 134/91 | N/mmq | >0,6 | >0,7 | >0,8 | |
coefficiente trazione indiretta | > 70 | > 70 | > 70 | |||
Verifica tramite prelievo in carote |
% bitume (scostam. da prequalifica) | % | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | |
densità; | riferita alla xxxxxxxx | % | > 97 | > 97 | > 97 |
vuoti residui; | CNR 39/73 | 4 ÷ 9 | 3÷8 | 3÷8 | |
resistenza trazione indiretta; | CNR 134/91 | N/mmq | >0,6 | >0,7 | >0,8 |
spessori minimi degli strati di conglomerato | cm | 8 | 5 | 3 |
3. MICROTAPPETI | |||||
3.1-Microtappeto a freddo | Norma di riferimento | U.M. | Strato 6 mm | Strato 9 mm | |
Pietrischetti | |||||
*)dimensione max | UNI EN 933/1 | 8 | 12 | ||
*)% in peso frantumato | % | 100 | 100 | ||
*)Los Angeles | UNI EN 1097/2 | % | < 18 | < 18 | |
*)coeff. forma | CNR 95/ 84 | < 1,58 | < 1,58 | ||
*)coeff. levigatura accelerata | CNR BU 140/92 | > 0,47 | > 0,47 | ||
*)coeff. imbibizione | XXX XX XXx/ 00 | ||||
*)spogl. A 40°C | CNR BU 138/92 | 0 | 0 | ||
*)porosità | CNR BU 65/ 78 | % | |||
Sabbie | |||||
*)% in peso frantumato | 100 | 100 | |||
*)equivalente in sabbia | CNR BU 27/ 72 | 100 | 100 | ||
Fusi granulometrici | |||||
Crivello | 40 | ||||
15 | 100 | ||||
10 | 100 | 85÷100 | |||
5 | 55÷80 | 60÷85 | |||
Setaccio | 2 | 30÷55 | 30÷55 | ||
0.40 | 14÷28 | 14-28 | |||
0.18 | 8÷19 | 8÷19 | |||
0.075 | 5÷10 | 5÷10 |
Emulsione modificata per microtappeto | Norma di riferimento | U.M. | Valori | |||
*)contenuto in acqua | CNR n° 100/84 | % | 30±2 | |||
*)contenuto di flussante | CNR n° 100/84 | % | 0 | |||
*)contenuto di bitume+flussante | CNR n° 100/84 | % | 70±2 | |||
*)viscosità Engler a 20°C | CNR 102/84 | °E | 5÷10 | |||
*)acidità | CNR 99/84 | 2÷4 | ||||
*)indice di rottura | CNR 68/78 | >140 | ||||
*)penetrazione a 25°C | CNR 24/71 | dmm. | 50÷70 | |||
*)punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 65 | |||
*)ritorno elastico | EN 13398 | % | > 75 | |||
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Le prove sui materiali saranno eseguite presso laboratori ufficiali riconosciuti di gradimento della Direzione Lavori.
Sono a carico della ditta, che dovrà metterle a disposizione a semplice richiesta della Direzione Lavori, le attrezzature per il prelievo, la segnaletica , i materiali; sono anche a carico della ditta i costi delle prove e dei certificati di laboratorio.
La non rispondenza ai valori del presente capitolato darà diritto alla Direzione Lavori di stabilre, a suo insindacabile giudizio, l’applicazione di un degrado proporzionato alle discordanze riscontrate.
In caso di forti differenze sarà facoltà della Direzione Lavori ordinare il rifacimento dei lavori difformi.
Le spese per le prove, con esclusione delle ripetizioni disposte per difformità riscontrate, è di norma contenuto nell’1% dell’importo lavori
1. Generalità. I lavori di costruzione della fognatura dovranno avere inizio dal punto di immissione nel collettore fognario e procedere verso monte fino al punto di partenza, con una pendenza uniforme; gli scavi per la fognatura dovranno essere eseguiti secondo un profilo longitudinale eseguito dall'Impresa sulla base di rilievi plano-altimetrici e che sarà preventivamente sottoposto all'approvazione da parte della D.L. Nei casi di immissione di un ramo in un altro, in generale si dovrà rispettare la regola secondo la quale il condotto riceventi sia collocato ad una quota inferiore del condotto che si immette in quel punto, almeno tanto quanto il diametro del tubo. In ogni caso, dopo la posa della tubazione entro lo scavo, e la sua protezione con cls. o sabbia, si dovrà procedere al rinterro dell'intero scavo utilizzando miscele stabilizzate di materie inerti e le materie residue dello scavo, purché siano di natura ghiaiosa, a giudizio della D.L. Tutte le fognature, di qualunque tipo esse siano, dovranno rispettare, oltre alle indicazioni del progetto e del presente Capitolato Speciale, anche il D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". Inoltre, ove sia prevista l'immissione entro pozzetti esistenti, in questi, dovrà essere praticato un adeguato foro che dopo l'innesto della tubazione stessa, verrà adeguatamente stuccato con malta di cemento; il relativo onere, è da intendersi compreso fra gli oneri del presente appalto.
Art. 21 - Pozzetti d'ispezione e caditoie
1. Nelle posizioni indicate dai disegni e ove verrà richiesto dalla D.L., si dovranno realizzare pozzetti d'ispezione in cls, in opera o prefabbricati, e dovranno essere perfettamente raccordati con la fognatura sia in entrata che in uscita, anche a mezzo di un pezzo speciale di tubazione da inserire, nella parete del pozzetto in fase di getto. Le dimensioni dovranno essere come previsto in progetto per l'altezza variabile con il profilo altimetrico.
2. Il fondo è costituito da un canale semicircolare di diametro pari a quello della fognatura, raccordato alle pareti con piani inclinati finiti a cemento liscio.
3. Eseguito lo scavo, i pozzetti verranno posati su idoneo sottofondo di cls dosato a x.xx 2,00 di cemento e, le parti laterali dello scavo, verranno riempite con miscela di inerti granulometricamente di tipo "stabilizzato"; per profondità interne superiori al metro saranno inoltre dotati di scalini in ferro alla marinara. Per consentire l'ispezionabilità saranno dotati di un torrino in cemento a passo d'uomo e di apposito chiusino circolare in ghisa sferoidale del diametro utile come previsto in progetto, completo di telaio e resistente ai carichi stradali per classe D 400, rottura > 400 KN.
4. Per la raccolta delle acque piovane, nella strada, si dovranno eseguire , ove indicato in progetto, apposite caditoie stradali, che saranno costituite da pozzetti prefabbricati come previsto in progetto posati su sottofondo in cls dosato a x.xx 2,00 di cemento; le parti laterali dello scavo saranno riempite con miscela di inerti stabilizzati. Essi saranno dotati in sommità di telaio e bocchetta, in ghisa, come previsto nell’elenco prezzi unitari, complete di sifone.
5. Le caditoie saranno collegate alla fognatura delle acque bianche mediante tubo come previsto nell’elenco prezzi unitari rinfiancato in cls e munito di pezzo speciale sifonato nell'attacco con la caditoia.
Art. 22 - Cordonato in conglomerato cementizio
1. Gli elementi prefabbricati dei cordonati in cls avranno la sezione indicata in progetto.
2. Saranno di norma lunghi cm. 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la D.L. potrà richiedere dimensioni minori.
3. Il cls per il corpo dei cordoli dovrà avere una resistenza cubica a rottura a compressione semplice a 28 giorni di maturazione 30 N/mmq.
4. Il controllo della resistenza a compressione semplice del cls a 28 giorni di maturazione dovrà essere fatto prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale saranno ricavati 4 provini cubici di cm. 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla D.L. e sarà assunta quale resistenza a rottura del cls la media della resistenza dei 4 provini.
5. Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della D.L. ed a spese dell'Impresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall'Impresa. Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mmq.), la partita sarà rifiutata e sarà allontanata dal cantiere.
6. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non dovrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su un letto di cls dosato a x.xx 2,00 di cemento e rinfiancati per almeno il 40% dell'altezza.
Art. 23 - Pavimentazioni in autobloccanti o in pietra
Le pavimentazioni di strade, piazze e marciapiedi da realizzarsi con materiali quali pietre, autobloccanti, elementi prefabbricati dovranno essere posate secondo le disposizioni ed i disegni di progetto.
Prima dell’inizio dei lavori la stazione appaltante dovrà sottoporre alla direzione lavori una campionatura dei materiali da usare specificandone la provenienza e certificandone la rispondenza ai requisiti della vigente normativa in materia di qualità, regolarità e rispondenza a quanto richiesto per il superamento delle barriere architettoniche.
La posa sarà preceduta dalla esecuzione di soletta in calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 10, in genere con armatura in rete elettrosaldata.
Sulla soletta verrà steso il materiale di allettamento di consistenza variabile a seconda delle pavimentazione da posare:
in malta per le pavimentazioni in lastre di pietra, in ghiaietto per le pavimentazioni in autobloccanti, in sabbia per le pavimentazioni in cubetti.
La pavimentazione sarà sigillata a perfetta regola d’atre e ad opera finita dovrà rispettare le pendenze di progetto, senza produrre ristagni di acqua.
La stazione appaltante avrà la facoltà di far rifare i tratti di pavimentazione che presentino difetti di costruzione.
Art. 24 - Impianti elettrici esterni: illuminazione pubblica
Le opere in appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e con l’osservanza di tutte le norme ufficiali per l’esecuzione delle opere statali ed assistite dal contributo statale.
In particolare si prescrive che le varie categorie di lavoro siano eseguite come di seguito:
PALI : la posa dei pali deve essere eseguita tenendo conto con particolare riguardo alle condizioni della strada, senza per nulla intralciare il traffico durante il periodo di sollevamento, posa e fissaggio del palo. L’Appaltatore dovrà procedere nella posa in modo da non arrecare danni a persone o cose, restando egli
oltre che unico responsabile di ogni danno arrecato, anche obbligato a provvedere a sua cura e spesa alle riparazioni del caso.
L’eventuale getto della fondazione di calcestruzzo dovrà essere antecedente alla posa del palo. La superficie in vista del calcestruzzo, ad opera ultimata, sarà tirata a cazzuola rovescia.
I pali saranno posti in opera su appiombi, allineamenti, orientamenti ed altezze stabile dalla Direzione dei Lavori.
A presa avvenuta del blocco di calcestruzzo, ogni palo sarà posto in opera convenientemente puntellato e sostenuto, pronto per l’appiombatura e l’orientamento; le armature di puntellamento non dovranno intralciare il traffico normale della strada.
Il ripristino della eventuale pavimentazione esistente, nel punto di scavo dovrà essere fatto con materiale e con la forma analoghi alla pavimentazione del luogo, in modo che non abbiano a riscontrarsi differenze di sorta.
ATTREZZATURE ELETTRICHE PER POSA SU PALO E SU MURO : la posa delle scatole contenenti l’attrezzatura elettrica specifica di una o più lampade, degli interruttori, delle scatole di derivazione, ecc., dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte, evitando quanto più possibile danneggiamenti alla vernice o all’intonaco della struttura portante; qualora qualche danneggiamento avesse ad avvenire, dovrà essere subito riparato a totale cura e spesa dell’Appaltatore.
La robustezza del fissaggio dovrà essere tale da non lasciare dubbi sulla efficienza di questo in qualsiasi condizione climatica anche se ripetuta.
CONDUTTORI E CAVI : la posa dei conduttori dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme CEI 11-17 fascicolo 3407 R “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica”. Linee in cavo”.
Le connessioni fra i conduttori e con gli apparecchi dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8, sez. 526.
Qualsiasi danneggiamento arrecato ai materiali posti in opera dovrà immediatamente essere riparato a cura e spese dell’Appaltatore.
Nella posa del cavo entro tubi dovranno essere evitate abrasioni al rivestimento, nonché piegamenti o torsioni che potessero lederne l’integrità.
Nella posa sotterranea, all’atto del reinterro, le tubazioni dovranno risultare avvolte da una guaina di sabbia di almeno 2 cm di spessore nella parte inferiore e di 10 cm sopra la tubazione stessa.
Negli attraversamenti di strade con conduttori e funi dovrà essere evitato l’intralcio del traffico.
I cavi per le linee elettriche sotterranee dovranno essere del tipo G7, isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico con guaina esterna in p.v.c., completi di contrassegni (Norme CEI 20-22II, 20-37/0, 20-35, 20-13, tabelle CEI UNEL 35375, 35376, 35377), guaina colore grigio cenere, sorretti da fune portante di acciaio e costruite in ottemperanza alle norme per l’esecuzione delle linee elettriche aeree esterne (CEI 11-4).
I cavi per le derivazioni saranno sempre del tipo G7R 06/1 kV di sezione non inferiore a 2,5 mmq, da
collegarsi alle linee di alimentazione principali.
Nella formazione dei prezzi unitari si è tenuto conto delle difficoltà inerenti ad attraversamenti di altre linee a bassa tensione anche in funzione o di linee telefoniche, o della formazione di losanghe, ove disposto dalla Direzione dei lavori; l’Appaltatore quindi non potrà avanzare richieste di maggiori compensi a questo titolo.
ARMATURE STRADALI : la posa delle armature stradali su palo (diritto o sbraccio) sia su mensole a muro, l’installazione di portelli da palo completi di eventuali fusibili, gli allacciamenti in derivazione alla conduttura, la posa di apparecchiature, corpi illuminanti e lampade, la loro messa a fuoco e la regolazione del portalampada saranno eseguiti su indicazione della Direzione dei lavori e secondo le regole dell’arte.
In particolare saranno curate le giunzioni fra i conduttori riguardo alla loro stabilità e conduttività.
Nel collegamento fra il cavo di alimentazione e le armature in classe II dovrà essere ripristinato il doppio isolamento, calzando dapprima il conduttore con una guaina di silicone, provvedendo al bloccaggio successivo con una fascetta.
Osservanza delle norme di legge e normative vigenti: per tutte quante le norme che riguardano il vero e proprio impianto elettrico (posa conduttori, scavi, corpi illuminanti, ecc.) l’Appaltatore è tenuto alla stretta osservanza delle norme contenute nel R.D. 25.11.1940 n° 1969 e successive aggiunte e modificazioni ed alle norme CEI in vigore. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme CEI, Leggi e D.M.:
• Legge 10 marzo 1968 n° 168, art. 1 e 2 - G.U. n° 77 del 23.03.1968
• Legge 5 marzo 1990 n° 46 - G.U. n° 59 del 12.03.1990
• Legge 18 ottobre 1977 n° 791 - G.U. n° 298 del 02.11.1977
• Legge 28 giugno 1986 n° 339
• D.M. 21 marzo 1988
• CEI 64-8 IVª edizione (fascicoli dal 4131 al 4137)
• CEI 34-21
• CEI 34-24
• CEI 34-30
• CEI 34-33 e varianti
• CEI 64-7
• CEI 11-17
• Norma UNI-EN 40 - pali per illuminazione
• CEI 20-21
• CEI 20-13 e variante
• EN 60439-1 parte 1 - CEI 17-13/1
• EN 60439-2 parte 2 - CEI 17-13/2
• EN 60439-3 parte 3 - CEI 17-13/3
• EN 60439-4 parte 4 – CEI 17-13/4
• CEI 23-51
• CEI 81-1
• CEI 81-4
• CEI 11-4 fascicolo 4644C ed e.c. fascicolo 5176
• X.X.X. xx 000 xxx 00 xxxxxx 0000 - X.X. xx 000 del 12.07.1955
• X.Xxx. n° 81/2008 e s.m.
ed inoltre tutte le altre norme emanate dal CEI comprendenti i lavori in oggetto.
Per quanto riguarda le armature stradali, è necessario che siano dotate di contenitore per gli apparecchi di alimentazione ed i portalampade rispondano alle norme CEI 34-11 e che siano realizzati in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione, e a lampade installate non vi sia la possibilità di contatto con dette parti, come del resto prescritto dal D.P.R. n° 547 del 27.04.1955, art. 305.
In ogni caso l’impianto finito dovrà risultare rispondente a tutte le normative vigenti in materia.
L’ Appaltatore dovrà rilasciare apposita certificazione di conformità con schema del lavoro eseguito.
CAPO 4 – RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA
Art. 25 – Premessa
Tutte le categorie di lavori saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte, le indicazioni del presente Capitolato, nonché le prescrizioni che saranno impartite nel corso dei lavori dalla D.L. e qualunque esse siano per onere non danno diritto a compensi diversi da quelli indicati nell'unito elenco; tali prezzi si intendono comprensivi di ogni onere necessario per dare il lavoro finito in opera. In particolare dovranno essere osservate tutte le procedure e prescrizioni previste dalle norme della Federazioni Italiana di Atletica Leggera “FIDAL” per la realizzazione, ricostruzione e conservazione di impianti di atletica leggera, nel rispetto della circolare Tecnica 2012.
Art. 26 – Formazione dei piani di posa
Nel caso in cui la stesura del binder è eseguita su un sottofondo esistente in asfalto si procede ad una accurata pulizia della superficie mediante ventilazione ed eventuale lavaggio.
Si passerà quindi alla distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio in emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di Kg. 0,5 per m2 .
− Formazione di un sottofondo in “binder” bituminoso dello spessore medio di 5/6 cm. rullato secondo pendenze (circa 1%). La miscela degli inerti dovrà presentare una curva granulometrica ad andamento continuo compreso tra i seguenti limiti:
Setacci ASTM Apertura delle maglie in mm. | Xxxxxxxx e Setacci UNI 2334/2332 diam. in mm. | % in peso materiale passante per crivello e setaccio | |
1 | 25,4 | 30 | 100 |
3/4” | 19,1 | 20 | 82-100 |
1/2” | 12,0 | 15 | 65-80 |
3/8” | 9,00 | 00 | 00-00 |
n.4 | 4,76 | 5 | 35-55 |
n.10 | 2,00 | 2 | 20-40 |
n.40 | 0,42 | 0,4 | 8-20 |
n.80 | 0,177 | 0,18 | 6-12 |
n.200 | 0,074 | 0,075 | 4-8 |
Il tipo di bitume sarà prescritto dalla Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e potrà essere del tipo a penetrazione 80/100 o 60/89 con indice di penetrazione compreso fra - 0,7 e + 0,7 (UNI 4163). Il tenore di bitume dovrà essere compreso fra il 4% e il 5,5% riferito al peso secco degli aggregati e tale da conferire i valori di stabilità e rigidezza Xxxxxxxx di seguito riportati:
la stabilità Xxxxxxxx (ASTM D/1559) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare uguale o superiore a 900 kg.; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti residui nei xxxxxxx Xxxxxxxx dovrà essere compresa tra 2% e 5%.
Il volume dei vuoti residui a compattazione completata, non dovrà essere inferiore al 98% del peso specifico apparente.
Sul piano finito della fondazione bituminosa (binder), dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quota, sagoma e densità, si procederà ad una accurata pulizia della superficie mediante ventilazione ed eventuale lavaggio. Si passerà quindi alla distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di Kg. 0,5 per mq.
2. Nel caso in cui il tappetino venga eseguito in concomitanza al binder, sul piano finito della fondazione bituminosa (Binder), dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la conformità di quota, spessore, sagoma e densità, si procederà ad una accurata pulizia della superficie mediante ventilazione (escludendo la distribuzione dell’ emulsione bituminosa).
3. Stesura del manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore finito non inferiore a cm. 3 rullato secondo pendenze.
La miscela degli inerti dovrà presentare una curvatura granulometrica ad andamento compreso fra i seguenti limiti:
Setacci ASTM Apertura delle maglie in mm. | Xxxxxxxx e Setacci UNI 2334/2332 diam. in mm. | % in peso materiale passante per crivello e setaccio | |
1/2” | 12,7 | 15 | 100 |
3/8” | 9,00 | 00 | 00-000 |
n.4 | 4,76 | 5 | 45-70 |
n.10 | 2,00 | 2 | 25-45 |
n.40 | 0,42 | 0,4 | 12-25 |
n.80 | 0,177 | 0,18 | 8-16 |
n.200 | 0,074 | 0,075 | 6-11 |
Per il tipo di bitume valgono le stesse prescrizioni indicate per il Binder.
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati asciutti e tale da conferire i valori di stabilità e rigidezza Xxxxxxxx di seguito riportati:
la stabilità Xxxxxxxx (ASTN D/1559) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà essere di almeno 1.100 kg.
Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx dovrà essere in ogni caso superiore a 350.
La percentuale dei vuoti residui nei xxxxxxx Xxxxxxxx deve essere compresa fra il 2% e il 5%.
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione, dovrà essere compresa fra 150 e 170°C, mentre quella del legame (bitume) dovrà essere compresa fra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
La temperatura dei conglomerati all’atto della stesura, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore ai 140°C.
La temperatura ambiente richiesta per la posa del binder non deve essere inferiore ai 10°C.
- Requisiti richiesti dal conglomerato:
Resistenza meccanica elevatissima, capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni a cui verrà soggetta, sufficiente flessibilità per poter seguire sotto carico qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Grande compattezza; il volume dei vuoti a rullatura terminata, dovrà essere compreso tra il 3% e il 6%.
Impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su due xxxxxxx Xxxxxxxx in permeametro a carico costante di cm.50 d’acqua, non dovrà essere inferiore a 10./.6 cm./sec.
- Controllo requisiti di accettazione:
L’impianto dovrà garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle in progetto.
Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
4. Nella stesura si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante spalmatura con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
La compattazione o rullatura, sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti-gommati con l’ausilio di rulli a tandem a ruote metalliche da 4./.10 tonnellate, tali da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili, nonché di una perfetta planarità.
La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un’asta rettilinea lunga m.4 posta sulla superficie pavimentata, dovrà aderirvi con uniformità.
Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento del regolo in altezza non superiore a mm.3. Impiegando invece un regolo di m.1, lo scostamento tollerato, non dovrà superare mm.1.
E’ sempre ancora consigliabile, prima della posa dei manti, procedere ad un innaffiamento di tutta la superficie in modo da poter controllare sia il buon deflusso, nonché quelle leggere imperfezioni che danneggerebbero la buona riuscita dell’impianto se non fossero corrette prima della posa dei manti.
Art. 27 – Controllo del sottofondo (asfalto)
Quote e livelli – Individuazione dei ristagni d’acqua
II controllo della quota di un sottofondo viene eseguita seguendo questi due criteri:
1° - L’asfalto deve essere verificato per quanto riguarda la quota in relazione agli altri pavimenti adiacenti considerando lo spessore del pavimento da porre in opera.
2° - L’asfalto deve essere verificato per quanto riguarda la quota in relazione alle pendenze consentite dalla tipologia e dalle normative che regolano l’attività che verrà eseguita sulla pavimentazione.
La verifica della planarità viene eseguita con staggia appoggiata sul sottofondo.
A seconda della distanza dei punti di contatto con il sottofondo si considerano accettabili differenze di livello entro le tolleranze massime riportate sulla tabella.
Distanza tra i punti di contatto | metri | 0.1 | 1 | 4 |
Differenza di livello max. consentita | millimetri | 1 | 1 | 4 |
Quando anche il sottofondo sia conforme alla tabella delle tolleranze minime rimane il rischio della presenza dei ristagni d'acqua che pregiudicano l'estetica della superficie e la qualità dell’attività sportiva che verrà eseguita sulla pavimentazione. L’individuazione dei ristagni d'acqua deve essere eseguita quando la superficie è ossidata onde evitare di individuare delle aree anomale create dagli oli presenti nell'asfalto.
L’individuazione delle aree avviene per allagamento della superficie. Dopo il normale deflusso dell' acqua dall' asfalto, i ristagni isolati devono essere segnalati sulla superficie con opportuni gessi entro 30 minuti circa, questo varia a secondo della temperatura .
Il miglioramento di questi avvallamenti e i difetti di planarità si ottengono rasando le superfici con resine poliuretaniche o con il rifacimento in asfalto per uno spessore di cm 3 compattato previa rimozione del sottofondo esistente.
b.2 - Pulizia
II controllo della pulizia della superficie deve essere eseguito sul sottotondo prima di eventuali interventi di ripristino e rasature e ripetuto dopo tali lavori.
Il sottotondo deve essere pulito ed esente da tutto ciò che in superficie può limitare l'ancoraggio dei collanti.
Spazzolare le zone grossolane con rimozione dei residui sull'intera superficie (si consiglia l'uso di soffiatori o aria compressa).
Macchie di oli e grassi devono essere eliminate dalla superficie con asportazione dell'asfalto danneggiato anche in profondità .
Art. 28 –Procedimento di Posa (attacco adesivo) in esterno di pavimenti in gomma formato da teli
La posa della pavimentazione in gomma teli viene eseguita dopo aver verificato l'idoneità del sottofondo (resistenza - umidità - planarità - ecc.), preparato opportunamente la superficie (ripristini e rasature) ed aver eseguito una accurata pulizia.
a. Presentare il quantitativo di materiale che si intende porre in opera nella giornata.
b. Srotolare i teli e lasciarli stabilizzare prima di tagliarli e posarli.
I teli devono essere predisposti a secco con le giunzioni longitudinali sovrapposte di circa 1 cm. e le giunzioni di testa sormontate di circa 10 cm. Per il migliore risultato estetico e per una più stabile posa, è bene che le giunzioni di testa dei teli siano tra di loro sfalsate.
La presentazione del materiale simula l'effetto finale e in questo modo si può verificare la costanza della tonalità su tutta la superficie.
c. Le giunzioni devono essere rifilate a secco al momento dell'incollaggio definitivo, rifilare le giunzioni longitudinali utilizzando lo stesso telo sovrapposto come dima di guida.
Durante il taglio delle giunzioni è importante che il materiale rimanga fermo. I tagli devono essere leggermente inclinati per la più precisa adesione della giunta.
N.B.: prima di rifilare assicurarsi che la sovrapposizione sia sufficiente da eliminare eventuali assottigliamenti o deformazioni del materiale, se necessario, rifilare un telo utilizzando una dima in acciaio e successivamente utilizzare il telo rifilato come dima per il telo adiacente.
d. Utilizzando il tubo in cartone di imballaggio arrotolare il telo per il 50%.
e. Spalmare il collante (adesivo poliuretanico bicomponente, steso con spatola dentata da
2 mm.) sul sottofondo senza sbavature o eccessi prestando attenzione in prossimità della giunzione longitudinale con il
telo adiacente. Durante la stesura dell'adesivo per evitare di sporcare la cimosa del telo adiacente consigliamo di distribuire l'adesivo fino a circa 1 cm da essa; successivamente, quando verrà distribuito l'adesivo in corrispondenza del telo adiacente, sollevare la cimosa del telo e riprendere il cm tralasciato precedentemente.
A differenza delle pose in interno, le giunzioni longitudinali e trasversali devono essere incollate perfettamente fra di loro, pertanto, durante la stesura dell'adesivo lungo il bordo del telo precedentemente incollato, si dovrà applicare a spatola la quantità necessaria di collante in funzione della spessore della gomma. Ripetere l'operazione per il restante 50% del telo. Attenzione: l'adesivo distribuito in eccedenza ad ultimazione della giornata di lavoro deve essere rimosso dalla superficie utilizzando un raschietto metallico onde evitare, alla ripresa del lavoro, disuniformità planari nelle giunte.
f. Dopo aver steso l'adesivo srotolare il telo avendo cura di fare sormontare di circa 3 mm la giunzione laterale sul telo adiacente per permettere di forzare la giunta (utilizzando la
spatola in ferro) ed ottenere la perfetta unione grazie all'elasticità del materiale.
Le sormonte del telo per le giunzioni vanno valutate in funzione della temperatura (più caldo + sormonta, meno caldo – sormonta).
g. Pressare accuratamente con spatola la superficie del telo per eliminare le eventuali bolle.
Nel pressare le giunte si dovrà verificare la fuoriuscita dell'adesivo che dovrà essere asportato immediatamente senza creare sbavature controllando la complanarità della giunta tra i teli.
E' necessario caricare immediatamente la giunzione con pesi (es. mattoni) distribuiti per tutta la lunghezza fino alla presa definitiva del collante.
h. Per completare la posa del telo occorre rifinire anche le giunte di testa, preventivamente sovrapposte di almeno 10 cm. Con il cutter ed una precisa dima rifilare entrambi i teli, tenendo presente che il telo superiore dovrà sormontare di 3-4 mm. il telo inferiore. I tagli devono essere leggermente inclinati per la più precisa adesione della giunta.
i. Risollevare i teli sino oltre l'adesivo precedentemente steso. Stendere l'adesivo sul sottofondo sistemare una estremità dei teli, distribuire l'adesivo nella giunta e appoggiare l'altra estremità del telo facendo forzare la giunta con la spatola di ferro in modo che i lembi combacino perfettamente, verificare la fuoriuscita dell'adesivo che dovrà essere asportato
immediatamente senza creare sbavature controllando la complanarità della giunta tra i teli.
l. Caricare la giunta con mattoni, dopo aver appoggiato sulla giunzione una striscia del materiale rifilato per meglio distribuire il peso e assicurare la perfetta planarità della giunzione.
La presa dell'adesivo avviene dopo circa 12 ore (comunque legata alla temperatura).
Sull'asfalto si consiglia di procedere alla posa in orari nei quali la temperatura sia costante interrompendo la posa qualche ora prima della sera se la temperatura notturna è molto inferiore a quella diurna onde evitare, con il collante non ancora catalizzato, che il materiale dilatato, restringendosi apra le giunzioni.
Il pavimento è pedonabile dopo 24 ore e successivamente la rimozione dei pesi. In ogni caso la temperatura ambientale non dovrà essere inferiore ai 10-15°C
Art. 29 –Caratteristiche Prestazionali dei Manti
La FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLET1CA LEGGERA (F.I.D.A.L), propone una serie di
pavimentazioni sportive per piste di atletica leggera che possono essere omologate in riferimento alla norma UNI 9547 e che più precisamente sono:
- omogeneo
- granulare compatto
- multistrato
- granulare poroso con granuli di poliuretano, epdm o simili
- granulare poroso con gomma nera
sia nella versione prefabbricata in teli, sia del tipo colato in opera, come precedentemente descritto.
Questa diversificazione viene effettuata sulla base delle rispondenze prestazionali delle varie tipologie di manto sottoposte alle prove di trazione e allungamento; tanto migliori sono le risultanze alle suddette prove, tanto prestazionalmente è migliore il manto.
Riportiamo qui di seguito i valori minimi ammessi dalla F.I.D.A.L. per omologare il manto:
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MANTI SECONDO NORME UNI 9547
TIPO DI MANTO Resistenza alla Allungamento | trazione Mpa Minimo | % Minima |
- omogeneo | 1.0 | 100 |
- granulare compatto | 0.8 | 80 |
- multistrato | 0.7 | 40 |
- granulare poroso con granuli di poliuretano | 0.6 | 50 |
- granulare poroso con gomma nera | 0.4 | 40 |
L’indirizzo progettuale deve essere mirato alla tutela degli interessi della collettività, dotando gli impianti sportivi pubblici di prodotti tecnicamente validi ed ovviamente omologabili
secondo le norme nazionali ed internazionali, con qualità superiori al minimo richiesto dalla F.I.D.A.L, essendo diritto della comunità stessa di disporre di strutture sempre perfettamente
agibili, tecnicamente all'avanguardia e duraturi nel tempo.
E’ sulla base di questo indirizzo che si pone la valutazione della scelta della tipologia del manto sportivo spostando l'interesse, relativo alle caratteristiche del manto, dalla tipologia di
costruzione ai riferimenti prestazionali del manto stesso, che consentano di avere un pavimento sportivo omologabile, tecnicamente valido e duraturo nel tempo.
Il prodotto prefabbricato indicato, denominato “Regupol AG”, è presente negli impianti delle sedi dei più importanti eventi mondiali quali, Campionati Mondiali e
Campionati Europei, fino ad arrivare alla specifica situazione italiana valutala sia per gli impianti destinati alle manifestazioni più significative, che per gli impianti minori di allenamento, con il largo consenso e soddisfazione dei praticanti dell'atletica leggera Le caratteristiche fisico-prestazionali del manto sopra citato sono:
VALORI MEDI PER REGUPOL AG
− | Resistenza a trazione – DIN 53504 | 2.0 N/mmq. |
− | Allungamento – DIN 53504 | 150% |
− | Resistenza alla lacerazione – DIN 53515 | 3,7 N/mm. |
− | Riduzione della forza – DIN 18032,parte 2 | 31% |
Deformazione verticale-DIN 18032,parte 2 1,05 mm |
Art. 30 – Vernici per segnature pavimento sportivo
La vernice che si deve utilizzare per questo tipo di pavimento è la H21/B o similare.
• Vernice monocomponente pigmentata essiccante all'aria per evaporazione del solvente contenuto
• Confezione: fondo per gomma H21/B fustini da Kg 5 op. Kg 20
6. Applicazione: pennello, rullo pelo medio, spruzzo a bassa pressione, spruzzo a volume d'aria. Diluizione: la vernice deve essere preparata con l'aggiunta del diluente Nitro di qualità (min. 10%, max 20, a seconda dello strumento di applicazione) o in mancanza di questo, utilizzare il
diluente Poliuretanico. Ogni altro diluente è sconsigliato.
• II prodotto deve essere applicato in strati sottili ma coprenti (min. 20 micron, max 30 micron).
• Sovrapplicazione: a 20 °C la seconda ripresa può essere eseguita a distanza di 5-10 minuti dalla prima stesura.
• Resa teorica 10-20 gr/mt per una segnatura di 5 cm.
• Pulizia attrezzi: si esegue con diluente Nitro immediatamente dopo la verniciatura.
Modalità d'impiego:
• Pulire accuratamente il manto rimuovendo la polvere e l'unto. All'esterno se possibile lasciare ossidare la superficie per circa 8 giorni per ottenere un miglior
ancoraggio.
• Tracciare gli allineamenti delle discipline secondo i requisiti del gioco.
• Eseguire una spazzolatura sulle parti che dovranno essere segnate utilizzando spazzole in ferro.
• Rimuovere con cura la polvere della spazzolatura.
• Immediatamente prima dell'applicazione del Fondo per gomma H21/B o indispensabile lavare con Diluente Nitro l'area di applicazione. Applicare i nastri di carta crespata a filo degli allineamenti.
• Premere molto fermamente il bordo interno dei nastri di carta (accanto alla zona die riceverà lo strato di verniciatura) Mescolare bene il fondo per gomma PI21/B, quindi diluire con il diluente Nitro (10% min-20%max).
• Applicare la vernice con pennello o rullo (a spruzzo utilizzare dime).
• Rimuovere i nastri di carta alcuni minuti dopo l'esecuzione della seconda ripresa.
• Il Fondo per gomma H21/B è sovraverniciabile con sé stesso in ogni momento, quindi eventuali ritocchi o sovrapplicazioni possono essere eseguiti anche a distanza di giorni.
• La vernice applicata sulla gomma in condizioni normali ottiene un'essiccazione al tatto in 3 ore ed è pedonabile in 12 ore.
Il "FONDO PER GOMMA EPDM" può essere applicato sulla gomma sportiva quando la temperatura superficiale su questa non è inferiore a 5°C e non superiore a 40°C.
Evitare l'applicazione al mattino di giornate in cui l'escursione termica notte / giorno è elevata .in quanto il velo di condensa che potrebbe essere presente sulla gomma impedirebbe l'adesione del FONDO PER GOMMA EPDM".
Evitare l'applicazione in giornate molto calde e ad alta Umidità Relativa: la veloce evaporazione
del solvente contenuto nel FONDO PER GOMMA EPDM può compromettere l'adesione di questo al supporto di gomma. Se l'applicazione è condotta a spruzzo e con temperatura elevata sulla gomma possono formarsi leggere sbavature sui lati delle strisce :queste non compromettono l'adesione e la tenuta della segnatura.
Evitare l'applicazione su pavimento di gomma bagnato o quando si presume l'imminenza di un temporale. L'intervallo di dilavamento del film di “FONDO PER GOMMA EPDM" è di 8 ore dall'applicazione.
PARTE QUARTA
PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE A VERDE
CAPO 5 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 31 - Conservazione e recupero delle piante esistenti nella zona
1. Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco e quella eventualmente individuata dalla D.L. in corso d'opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento. Più precisamente si intende con danneggiamento, ogni ferita, escoriazione, o altro che possa portare alla morte o alla diminuzione della capacità vegetativa, immediata o protratta nel tempo.
2. Pertanto l'impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della D.L. ogni volta che si troverà ad operare nei pressi delle piante esistenti, salvaguardia non solo diretta al soggetto stesso da salvaguardare che sono le piante, ma anche all'ambiente e al substrato nel quale vivono le piante stesse.
3. Nell'eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la "preparazione" delle piante stesse.
Art. 32 - Pulizia dell’area del cantiere
1. A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l'Impresa per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati. i residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate.
2. Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.
Art. 33 - Garanzia di attecchimento
1. L'Impresa s'impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
2. L'attecchimento s'intende avvenuto quando, al termine di novanta giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Nel caso il progetto e l'Elenco prezzi contemplino la manutenzione dell'impianto, la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa, ma deve comunque essere verificata entro i termini sopra stabiliti per impedire che si eseguano manutenzioni su piante non attecchite.
3. Alla fine del periodo stabilito per l'attecchimento oppure alla fine del periodo della manutenzione se prevista, la vitalità della pianta deve essere verbalizzata in contraddittorio fra D.L. e Impresa entro dieci giorni dalla scadenza.
4. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
5. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti, a meno ché non siano imputabili agli effetti di una carente manutenzione affidata e non compiuta.
Art. 34 - Garanzia per i tappeti erbosi
1. L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a garantirne la conformità al momento della ultimazione lavori, salvo quanto diversamente specificato dal progetto e/o Elenco prezzi.
CAPO 6 - MATERIALI
1. Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi fitofarmaci tutori ecc.) necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
2. Terra di coltivo riportata. L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione della D.L. L'Impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi e i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti. La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2,0 non dovrà essere eccedente il 25% del volume totale. L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. l'impiego di terra le cui analisi abbiano oltrepassato i valori indicati negli allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nell'Elenco prezzi. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio della D.L.
3. Pacciamatura. Con pacciamatura s'intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione della evaporazione e degli sbalzi termici). I materiali per la pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratta di prodotti confezionati) in accordo con la D.L., nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. In particolare si precisa che con pacciamatura dì origine naturale, senza nessuna altra specificazione, s'intende uno strato di cm 5-8 di macinato di corteccia di resinose (vagliato con granulometria mm.5-20 per arbusti, mm.15-50 per alberi), confezionato in sacchi chiusi impermeabili da litri 80. Mentre per pacciamatura di sintesi senza nessuna altra specificazione s'intende uno strato di geotessile permeabile in fibra poliestere di prima scelta al alta tenacità del peso di gr/mq 300. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la D.L. si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.
4. Pali di sostegno ancoraggi e legature. Per f issare al suolo alberi ed arbusti di rilevanti dimensioni, l'impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati alle dimensioni della pianta secondo lo schema allegato e più precisamente adottando il palo unico cosi come schematizzato ai disegni 1 e 2, per piante di circonferenza del fusto fino a cm.18 e per tutti gli arbusti di dimensioni superiori a cm. 150, doppio palo con traversa (disegno 3) per piante fino ad una circonferenza del fusto di 25 cm, per piante di maggiori dimensioni 1 'ancoraggio deve essere a tre tutoli come nel disegno 4, mentre per
piante esemplari dovrà essere costruita una incastellatura da concordarsi per ogni singolo esemplare con la D.L.. I tutori dovranno essere di legno di resinose, industrialmente preimpregnato in autoclave con sostanze imputrescibili, torniti, dello stesso diametro per tutta la loro lunghezza, appuntiti da una estremità. 1 diametri minimi-massimi ammessi per le diverse soluzioni di ancoraggio sono: cm 8 per gli schemi di ancoraggio sopracitati 1,2 e 3; cm 10 per lo schema 4, da concordarsi con la D.L. per le piante esemplari ma non superiori a cm.14. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento, realizzate mediante corda di canapa o juta. Tutti i tronchi dovranno essere fasciati con apposita banda tessuta di juta, fino al primo palco di branche e con lo stesso materiale dovrà anche essere realizzato un cuscinetto antifrizione in corrispondenza della legatura fra tutore e tronco. Non sono ammessi altri tipi o materiali di ancoraggio e di legature.
1. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura; dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio ed essere singolarmente etichettate o per gruppi omogenei.
2. L'Impresa dovrà far pervenire alla D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
3. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili e conservate in modo da evitare ogni danno nel tempo intercorrente fra la consegna e la messa a dimora.
4. Alberi. Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della messa a dimora; specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto, senza deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo. La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno normalmente essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante, le zolle sempre imballate con materiali degradabili salvo altre specificazione.
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi secondo quanto segue:
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della D.L.);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portinnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.
5. Arbusti e cespugli. Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche, anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi anche dopo l'eventuale potatura di trapianto, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. Anche per gli arbusti e cespugli l'altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, gli imballi, i contenitori, vale quanto esposto per gli alberi.
6. Piante tappezzanti. Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscite dal contenitore stesso.
7. Tappeti erbosi in strisce e zolle. Per tale tipo di fornitura l'impresa dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. campioni del materiale che intende fornire, campioni che dovranno anche essere rispondenti alle forme (rettangolari, quadrate o a strisce) che s'intendono fornire. Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolato per più di 24 ore dal momento dell'eradicazione in vivaio.
CAPO 7 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 37 - Apporto di terra di coltivo
1. Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'impresa in accordo con la D.L., dovrà verificare che i terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra da coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
2. La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le indicazioni della D.L., insieme a quella apportata.
3. Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere approvate dalla D.L.
Art. 38 - Preparazione del terreno per i prati
1. Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'impresa, a completamente di quanto specificato nell'articolo delle pulizie generali, dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra da coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate negli articoli delle lavorazioni del terreno, l'impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.
2. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area di cantiere secondo le modalità già espresse negli articoli relativi alle pulizie di cantiere e generali.
Art. 39 - Messa a dimora di alberi e arbusti
1. Sezione schematica di impianto. Per la messa a dimora, se non altrimenti specificato, deve ritenersi valida la metodologia e le forniture necessarie, riassunte nello schema allegato, per alcuni elementi e materiali viene specificata nella descrizione la quantità o la dimensione necessaria per le diverse categorie dimensionali di alberi e arbusti da mettere a dimora. Tali categorie sono cosi formulate:
▪ TIPOLOGIA Al: comprende alberi con circonferenza del fusto inferiore a cm. 14, ed arbusti alti da 2 a 4 metri.
▪ TIPOLOGIA B2: alberi con circ. da cm.14, a cm.26; arbusti da 4 a 6 m.
▪ TIPOLOGIA C1: alberi con circ. maggiore di cm.26; arbusti oltre i 6 m.
▪ TIPOLOGIA D1: esemplari, quantità e forniture proporzionate con l'esemplare stesso e di gradimento alla D.L.
LEGENDA:
1. zolla
2. buca, con inseriti i seguenti materiali:
▪ per piante di categoria A: gr.250 di ritentori d'acqua, Kg.1,5 di concimi a cessione programmata (tipo: Xxxxxxxx Xx.0xXxxxxxx Xx.0,0) per piante di categoria B: gr.700 di ritentori
d'acqua, Kg.2,9 di concimi a cessione programmata;
▪ per piante di categoria C: Kg.1,5 di ritentori d'acqua, Kg.5 dì concimi a cessione programmata
3. arginelli di terreno costipato per formare il bacino basale (altezza utile cm. 20)
4. pali degli ancoraggi, ben infissi nella zona di terreno non interessata dallo scavo della buca e, nel caso di struttura a più pali, assemblati mediante l'uso di viti e fascetta metallica di rinforzo:
▪ per piante di categoria A: 1 palo di diametro cm.4- 6
▪ per piante di categoria B: 2/3 pali di diametro cm.6- 8
▪ per piante di categoria C: 4 pali di diametro cm. 6- 8
5. strato di sabbia lavata di cava di fiume:
▪ per piante di categoria A: Kg.2
▪ per piante di categoria B: Kg.5
▪ per piante di categoria C: Kg.10
6. pacciamatura di origine naturale fino al completo riempimento del bacino basale
Sono inoltre necessari per tutte le piante dei proteggifusto a spirale in materiale plastico fino all'altezza di 1 metro dal colletto, fasciatura in telo di fibra di juta fino all'appalcatura e le seguenti quantità di corda intrecciata di fibra di cocco per le legature fusto-ancoraggio:
▪ per piante di categoria A: ml.1
▪ per piante di categoria B: ml.1
▪ per piante di categoria C: ml.2,5
Non essendo stati compresi nello schema tipologico gli arbusti di dimensioni inferiori ai m.2, occorre precisare che per loro sono necessarie le seguenti quantità: gr. 150 di ritentori d'acqua, gr.650 di concimi a cessione programmata Alcuni giorni prima della piantagione, l'impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su una strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
La messa a dimora degli alberi e arbusti dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto non risultino, una volta assestato il terreno, internate oltre il livello del colletto.
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato all'estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi e arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno e legature secondo le metodologie già descritte, qualsiasi modifica anche minima rispetto ai modelli permessi (vedi disegni) dovrà essere concordata con la D.L. L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra da coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla, nonché alla conciliazione di trapianto con ternario 15-22-10, da confermarsi con la D.L., localizzato vicino alle radici o alle zolle ma in modo da evitare danni da disidratazione.
A riempimento ultimato dovrà essere formata una conca attorno alle piante con funzione di bacino di ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo il trapianto in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della piante e facilitare l'assestamento della terra attorno alle radici o alla zolla. Tale bacino dovrà essere sagomato a semplice cumulo durante il periodo invernale e risagomato a conca alla
ripresa vegetativa per tutto il periodo in cui l'impresa è responsabile delle manutenzioni.
2. Alberi e arbusti a foglia caduca. Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà essere autorizzata dalla D.L. e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie o in casi particolari anche del singolo esemplare. Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'impresa, su richiesta della D.L., irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti.
3. Xxxxxx e arbusti sempreverdi. Gli alberi e arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle diverse specie. Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni della D.L., soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.
1. La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante.
2. Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitore deperibile (torba, cellulosa, ... ) le piante dovranno essere messe a dimora con tutto il vaso.
3. In ogni caso le buche dovranno poi essere colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.
4. L'Impresa è tenuta infine a completare le piantagioni delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.
Art. 41 - Formazione dei prati
1. Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.
2. La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo l'esecuzione degli impianti tecnici, delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi, salvo diverse indicazioni della D.L.
3. Terminate le operazioni di semina o piantagione il terreno deve essere immediatamente irrigato.
4. I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza delle specie infestanti e sassi non superiori ai limiti atti a consentire il perseguimento degli obiettivi del progetto e il suo mantenimento nel tempo; dovranno altresì essere esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.
5. Semina dei tappeti erbosi. Dopo la preparazione del terreno, l'area sarà, su indicazioni della D.L., seminata con uniformità e rullata convenientemente. Il miscuglio dovrà essere quello indicato in progetto oppure richiesto alla D.L. che lo dovrà precisare per iscritto.
6. Messa a dimora delle zolle erbose. Le zolle erbose dovranno essere messe a dimora ben ravvicinate, cosparse di terriccio sabbioso e compattate. Non dovranno in nessun caso restare arrotolate o
accumulate per più di 48 ore dal momento della loro eradicazione in vivaio.
Art. 42 - Protezione delle piante
1. Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'impresa dovrà proteggere singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari.
CAPO 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
Art. 43 - Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
1. La manutenzione che l'impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di garanzia dovrà essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:
• irrigazioni;
• ripristino conche e rincalzo;
• falciatura, diserbi e sarchiature;
• concimazioni;
• eliminazione e sostituzione delle piante morte;
• rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
• difesa dalla vegetazione infestante;
• ripristino della verticalità delle piante;
2. La manutenzione dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato.
3. Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante siano ben attecchite e in buone condizioni vegetative.
4. La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo, ecc. è soggetta alle norme contemplate nei capitolati speciali di settore.
5. Irrigazioni. L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia concordato. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestivamente variate in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche della pianta, al clima e all'andamento stagionale: il programma di irrigazione e i metodi da usare dovranno essere determinati dall'impresa e successivamente approvati dalla D.L. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l'impresa dovrà controllare che questo funzioni regolarmente, perché rimane sempre dell'Impresa la responsabilità in merito all'irrigazione.
6. Ripristino conche e rincalzo. Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, l'impresa provvederà alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.
7. Falciature, diserbi e sarchiature. Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l'impresa dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso. L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa salvo diversa disposizione della
D.L. Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi. I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle norme vigenti. Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti ed erbacee, le conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.
8. Concimazioni. Le concimazioni dovranno essere almeno tre nell'arco di una stagione vegetativa, con fertilizzanti minerali (rapp. 2:2:1 i primi due interventi; 1:2:1 il terzo intervento a fine stagione vegetativa) apportati ad alberi, arbusti ed erbacee, nelle quantità da concordarsi con la D.L.
9. Eliminazione e sostituzione di piante morte. Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere effettuata nel più breve tempo possibile.
10.Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi. L'impresa dovrà riformare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per
le qualità dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla D.L.
11.Difesa dalla vegetazione infestante. Durante l'operazione di manutenzione l'impresa dovrà estirpare le specie infestanti e reintegrare lo strato pacciamante.
12.Ripristino della verticalità delle piante. L'Impresa è tenuta al ripristino della verticalità delle piante e degli ancoraggi qualora se ne riscontri la necessità.
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO 9 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Tutte le categorie di lavori saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte, le indicazioni del presente Capitolato, nonché le prescrizioni che saranno impartite nel corso dei lavori dalla D.L. e qualunque esse siano per onere non danno diritto a compensi diversi da quelli indicati nell'unito elenco; tali prezzi si intendono comprensivi di ogni onere necessario per dare il lavoro finito in opera. In particolare dovranno essere osservate la prescrizioni di seguito riportate.
1. Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l’impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:
− per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
− per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
2. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’impresa all'atto della consegna ed all'atto della misurazione.
b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per diverse profondità, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'elenco.
c) Scavi subacquei. - I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno pagati a m3 con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. b), e per le zone successive a partire dal piano orizzontale a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque negli scavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona, compresa tra il piano superiore e il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come é indicato nell'elenco prezzi.Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
Art. 46 - Rilevati, riempimenti, paratie e palificazioni
1. Rilevati o rinterri. - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'impresa non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi.
2. Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso della muratura per drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume misurato in opera.
3. Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di xxxxxxxxx o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palaconde, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.
4. Palificazioni. - Il diametro o la sezione dei pali sarà misurato nel mezzo della loro lunghezza, e per i pali di legno dopo levata la scorza. La lunghezza d'infissione si ottiene dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera e la lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione. Per i pali in legno sono compresi nel prezzo la lavorazione della punta del palo e l'applicazione della puntazza, escluso il costo del ferro.
1. Demolizioni di murature. - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentemente ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall'impresa stessa, a semplice richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'impresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone l'art. 36 del Capitolato generale.
1. Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate. saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.. che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'impresa, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed é compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
2. Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra, e con i relativi prezzi di tariffa, s'intendono compensati tutti gli oneri per l'esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.
3. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto é diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
4. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in generale di tutte le categorie di lavori per le quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'impresa), s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.
5. Le murature eseguite con materiali ceduti all'impresa saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame fornito dall'impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.
6. Le murature di mattoni ad una testa od un foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
7. Le volte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati.
Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a superficie, come le analoghe murature.
8. Parametri di faccia vista. - I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.
La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.
9. Murature in pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri previsti anche quando la posa in opera non sia pagata a parte.
Art. 49- Calcestruzzi e conglomerati cementizi
1. Calcestruzzi e smalti. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo d'esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre gli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli altri oneri.
2. Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'art. 71, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di servizio, I'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura.
1. I tubi in ghisa e quelli in acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei lavori.
Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compresa, oltre la fornitura degli elementi ordinati, dei prezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellature di canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché le prove a tenuta dei giunti.
Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del piombo e delle staffe, per i quali nulla verrà corrisposto all'impresa, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o dell'acciaio.
Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso é comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio alle casseforme.
2. La valutazione delle tubazioni in grès e fibro-cemento, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà fatta a ml. misurato lungo l'asse della tubazione senza tenere conto delle compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: 1 m; imbraghe semplici: 1,25 m; imbraghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): 1,75 m; sifoni: 2,75 m; riduzioni: 1 m di tubo del diametro più piccolo.
Il prezzo é comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su sottofondo di xxxxxxxxxxxx, da pagarsi a parte. Verrà pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa.
3. Per i tubi in cemento vale quanto detto per i tubi in grès e cemento-amianto. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe, pagandosi a parte l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo.
4. Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri.
5. Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.
Art. 51 - Opere a verde e alberi
1. La misurazione dei prati sarà eseguita tenendo conto dell'area effettivamente coperta e non della sua proiezione planimetrica e comunque al netto delle tare, salvo quanto previsto nell'Elenco prezzi unitari.
2. Le misure degli alberi dovranno rispettare quanto segue:
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della D.L.);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.
1. Mano d'opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'impresa é obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.