ANTHILIA ELTIF ECONOMIA REALE ITALIA
Regolamento del fondo di investimento alternativo europeo a lungo termine (ELTIF)
rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760
ANTHILIA ELTIF ECONOMIA REALE ITALIA
Istituito e gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 28 ottobre 2020 n.
1414949/20
Il presente regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa;
B) Caratteristiche del Prodotto; e
C) Modalità di Funzionamento.
1. Denominazione e tipologia del Fondo 3
3. Società di Gestione del Risparmio 3
5. Calcolo del valore della Quota 4
6. Classi di Quote e valore nominale 5
B. Caratteristiche del prodotto 7
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo 7
10. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo 7
10.1. Oggetto e politica d’investimento del Fondo 7
10.2. Limiti d’investimento del Fondo 10
10.3. Limiti alle operazioni con parti correlate 11
11. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione 11
12.1. Spese e oneri a carico del Fondo 12
12.2. Spese e oneri a carico dei Partecipanti 14
12.3. Spese e oneri a carico della SGR 15
C. Modalità di Funzionamento 16
13.1. SGR e Consiglio di Amministrazione 16
13.2. Sostituzione della SGR 16
13.3. Assemblea dei Partecipanti 17
14. Partecipazione al Fondo 17
14.1. Partecipazione al Fondo 17
14.2. Sottoscrizione delle Quote 18
14.3. Versamenti relativi alle Quote 19
15. Certificati rappresentativi delle Quote 19
16. Modifiche del Regolamento 20
18. Calcolo del valore unitario delle Quote 21
19. Scritture contabili, revisione contabile e relative forme di pubblicità 21
19.1. Scritture contabili e revisione contabile 21
A. Scheda Identificativa
1. Denominazione e tipologia del Fondo
1. Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito la “Società di Gestione” o la “SGR”) ha istituito – ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/760 (di seguito il “Regolamento Eltif”) – con delibera del 26 maggio 2020 il fondo di investimento alternativo europeo a lungo termine (di seguito “Eltif”), denominato “Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia” e autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 28 ottobre 2020 n. 1414949/20 (di seguito il “Fondo”).
2. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, dei provvedimenti delle Autorità di Vigilanza, del Regolamento Eltif e del presente regolamento di gestione del Fondo (di seguito il “Regolamento”).
1. Il Fondo ha durata 7 (sette) anni (il “Ciclo di Vita”) e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo Closing (come definito al successivo articolo 14.2, comma 8, del presente Regolamento).
2. La SGR, con delibera motivata dell’organo amministrativo e con parere conforme dell’organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi del Ciclo di Vita del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che:
(a) l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
(b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli asset nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.
3. La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio. La Società di Gestione dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob specificando le motivazioni alla base della decisione di proroga e procede altresì ad informare i partecipanti al Fondo (alternativamente, i “Partecipanti” o gli “Investitori”) delle eventuali proroghe del Ciclo di Vita del Fondo mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
3. Società di Gestione del Risparmio
1. La Società di Gestione del Fondo è “Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.”, con sede legale in Corso di Porta Romana n. 68 – Milano, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all’Albo delle SGR ex art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10, sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
1. L’incarico di Depositario è conferito a BNP Paribas S.A. – Succursale Italia, con sede legale a Milano, in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 – 20124, partita IVA e codice fiscale 04449690157, iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993, Succursale di BNP Paribas S.A., banca costituita in Francia come Société Anonyme (una società per azioni di diritto francese) con il n. 662042449, autorizzata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta alla supervisione dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF), capitale sociale 2.468.663.292 euro, con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx (di seguito, il “Depositario”).
2. Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla legge, dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e dal Regolamento.
3. Le funzioni di custodia del patrimonio, di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso e annullamento delle quote del Fondo (le “Quote”), sono svolte presso la sede di Milano del Depositario.
4. Presso il Depositario sono depositati gli asset e le disponibilità liquide del Fondo nei limiti e secondo i termini del Regolamento.
5. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli asset del Fondo ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni del Fondo. Nell’esercizio delle proprie funzioni, inoltre, il Depositario:
a. accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, rimborso e annullamento delle Quote, nonché la destinazione delle distribuzioni del Fondo;
b. accerta la correttezza del calcolo del valore delle Quote;
c. accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso;
d. esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni delle Autorità di Xxxxxxxxx;
e. monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al Depositario medesimo; e
x. è incaricato dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile.
6. I rapporti fra la SGR e il Depositario sono disciplinati dal presente Regolamento e ulteriormente regolati da apposita convenzione sottoscritta tra i medesimi.
7. Sotto la propria responsabilità il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia degli asset del Fondo o altri beni qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del TUF. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione che nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia.
8. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e di ciascun Partecipante per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli Investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento (UE) 231/2013. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia dal Depositario, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario, fatta salva l’eventuale stipula, nel rispetto della normativa applicabile, di accordi scritti tra la SGR, il Depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. In tale ultimo caso, il terzo risponde, restando altresì impregiudicata la responsabilità del medesimo terzo qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari del Fondo a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra previsto.
9. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L’efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:
(i) un altro soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, abbia accettato l’incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente; e
(ii) gli asset e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario sulla base di ordini scritti.
5. Calcolo del valore della Quota
1. Il valore complessivo netto del Fondo (“NAV”) è pari al valore netto delle attività che lo compongono ed è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia.
Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe, è calcolato con cadenza semestrale e in occasione di ogni Closing Successivo (come di seguito definito) dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta scritta alla SGR.
2. Nelle ipotesi in cui il valore comunicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle Quote, la Società di Gestione:
(i) reintegra i Partecipanti eventualmente danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie Quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota agli Investitori in occasione di eventuali adeguamenti;
(ii) trasmette ai Partecipanti un’idonea informativa dell’accaduto, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
Nel caso di errore nel calcolo del valore unitario della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto (la c.d. “soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di cui al punto (i) che precede e non fornirà l’informativa prevista dal punto (ii) del paragrafo che precede per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della Quota.
3. Il valore unitario delle Quote di ciascuna classe è comunicato a tutti i Partecipanti, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, contestualmente alla pubblicazione della relazione annuale o relazione semestrale del Fondo, quanto al valore unitario delle Quote riferito rispettivamente al 6° (sesto) e al 12° (dodicesimo) mese solare.
4. Il valore unitario della Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR anche avvalendosi di soggetti esterni.
5. È facoltà della SGR sospendere il calcolo del valore unitario delle Quote e la sua comunicazione, in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d’Italia, nonché, con le stesse modalità sopra indicate, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Partecipanti.
6. Classi di Quote e valore nominale
1. Il Fondo prevede l’emissione di 9 (nove) classi di Quote, definite le “Quote A”, le “Quote A1”, le “Quote B”, le “Quote B1”, le “Quote C”, le “Quote C1”, le “Quote D”, le “Quote D1” e le “Quote I” che presentano le caratteristiche indicati nella Parte B) del presente Regolamento.
2. Le Quote A e A1, le Quote B e B1, le Quote C e C1 e le Quote D e D1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori. Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai “clienti professionali”, come individuati dall’art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Xxxxxxxx
n. 20307 del 15 febbraio 2018.
3. Le Quote A, le Quote A1, le Quote B, le Quote B1, le Quote C, le Quote C1, le Quote D, le Quote D1 e le Quote I si differenziano, oltre che per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato e per l’ammontare minimo di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna Classe.
4. Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.
5. Le Quote hanno valore nominale pari a Euro 100 (cento/00).
6. L’ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di commissioni di sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili) è differente per ogni classe di Quote e, in particolare,
(i) con riferimento alle (trentamila/00); | Quote | A | e | A1 | l’ammontare | minimo | di | sottoscrizione | è | pari | ad | Euro | 30.000,00 |
(ii) con riferimento alle (venticinquemila/00); | Quote | B | e | B1 | l’ammontare | minimo | di | sottoscrizione | è | pari | ad | Euro | 25.000,00 |
(iii) con riferimento alle (ventimila/00); | Quote | C | e | C1 | l’ammontare | minimo | di | sottoscrizione | è | pari | ad | Euro | 20.000,00 |
(iv) con riferimento alle (quindicimila/00); e | Quote | D | e | D1 | l’ammontare | minimo | di | sottoscrizione | è | pari | ad | Euro | 15.000,00 |
(v) con riferimento alle Quote I l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
7. La sottoscrizione di Quote A1, Quote B1, Quote C1 ovvero Quote D1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 00-xxx, xxxxx 0-xxx, xxx Xxxxxxx Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. “PIR alternativi”); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A1, Quote B1, Quote C1 ovvero Quote D1 è consentita, per ciascun Investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all’anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall’art.1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall’articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. In caso di sottoscrizione da parte degli Investitori, rispettivamente, di Quote A1, di Quote B1, di Quote C1 ovvero di Quote D1 in misura superiore alle predette soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione, rispettivamente, di Quote A, Quote B, Quote C ovvero Quote D, anche in deroga alle previsioni circa l’ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per la rispettiva classe di quote.
1. Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote A, Quote B, Quote C, Quote D, Quote A1, Quote B1, Quote C1 e Quote D1 in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
2. Per quanto concerne le Quote I, resta salva la possibilità di negoziare le stesse in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
B. Caratteristiche del prodotto
1. La Società di Gestione intende gestire il Fondo con l’obiettivo di incrementare il suo patrimonio, attraverso investimenti europei a lungo termine nell’economia reale, in linea con l’obiettivo dell’Unione Europea di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo
1. In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, anche in riferimento al rendimento che il medesimo si propone di generare, l’investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.
2. Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso del capitale a valere sulle Quote sottoscritte, fatto salvo quanto previsto al par. 11, comma 6 che segue, viene riconosciuto ai Partecipanti solo alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del presente Regolamento.
3. Come indicato nel precedente articolo 7 del Regolamento, non è previsto l’obbligo di quotare il Fondo da parte della Società di Gestione. In caso di mancata quotazione le prospettive di liquidità del Fondo, prima della liquidazione dello stesso, sono collegate principalmente alla possibilità che la Società di Gestione proceda alle distribuzioni secondo quanto previsto nel Regolamento.
4. Gli Eltif presentano un indice di rischiosità dell’investimento medio-alto.
5. I rischi connessi all’investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente dell’andamento degli asset in cui è investito il patrimonio del Fondo attraverso la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Il rischio dei Partecipanti è, in ogni caso, limitato all’Importo Sottoscritto da ciascuno di essi.
6. Prima di assumere una decisione in merito all’investimento nel Fondo, è consigliabile che tutti i potenziali Investitori si consultino con i propri professionisti e verifichino ed esaminino con cura tale decisione alla luce dei fattori di rischio evidenziati nel presente Regolamento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Eltif, con particolare riguardo agli Investitori che si qualifichino come investitori al dettaglio, le Quote potranno essere commercializzate a condizione che tali investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti dalla SGR ovvero dal soggetto collocatore.
La SGR può offrire direttamente quote del Fondo presso gli investitori al dettaglio in quanto è autorizzata a fornire i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e solo dopo che la SGR abbia eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Eltif.
Qualora il portafoglio di strumenti finanziari di un potenziale investitore al dettaglio non superi Euro 500 000, la SGR o qualsiasi soggetto collocatore, dopo aver eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Eltif e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, assicura, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore al dettaglio, che quest'ultimo non investa un importo aggregato che superi il 10% del proprio portafoglio di strumenti finanziari in Eltif e che l'importo minimo iniziale investito in uno o più Eltif sia pari a Euro 10 000.
10. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo
10.1. Oggetto e politica d’investimento del Fondo
1. Gli investimenti del Fondo sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Eltif in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 (il “Regolamento Eltif Delegato”). In particolare, il Capitale del Fondo (come di seguito definito) potrà essere investito:
(a) per almeno il 70% (settanta per cento) in:
(1) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, ivi inclusi strumenti convertibili in equity e warrant, che siano stati
(i) emessi da un’Impresa Target e acquisiti dal Fondo da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
(ii) emessi da un’Impresa Target in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dal Fondo da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
(iii) emessi da un’impresa che possiede la maggioranza del capitale dell’Impresa Target in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che il Fondo ha acquisito conformemente ai punti (i) o (ii) che precedono dall’Impresa Target o da terzi attraverso il mercato secondario;
(2) strumenti di debito emessi da un’Impresa Target;
(3) prestiti erogati dal Fondo a un’Impresa Target con una scadenza non superiore al Ciclo di Vita del Fondo;
(4) quote o azioni di uno o più altri Eltif, o fondi europei per il Venture Capital (EuVECA), o fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), purché tali Eltif, EuSEF o EuVECA non abbiano investito, a loro volta, più del 10% del loro capitale in Eltif;
(b) è fatta salva la possibilità di investire in:
(1) valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
(2) strumenti del mercato monetario;
(3) quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari;
(4) depositi bancari denominati in Euro.
Costituiscono “Strumenti di Debito” gli strumenti finanziari di debito, i crediti e i diritti di cui alla precedente lett. (a)
n. (2) e (3), gli strumenti finanziari di debito di cui alla lett. (b) n. (1) e gli strumenti di cui alla lett. (b) n. (2) e (4).
Costituiscono, invece, “Strumenti di Equity” gli strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity, ivi inclusi strumenti convertibili in equity e warrant di cui alla precedente lett. (a) n. (1) e gli strumenti rappresentativi di equity e quasi- equity, ivi inclusi strumenti convertibili in equity e warrant, di cui alla precedente lett. (b) n. (1).
Gli Strumenti di Debito, gli Strumenti di Equity e gli strumenti finanziari di cui alla lett. (a) n. (4) e lett. (b) n. (3) che precedono sono di seguito definiti congiuntamente gli “Strumenti”.
Ai fini del presente Regolamento per “Capitale” si intende l’insieme degli Importi Sottoscritti (come di seguito definiti), al netto di tutte le Commissioni (come di seguito definite), dei Costi di Investimento, dei Costi di Realizzo e delle Altre Spese sostenute direttamente o indirettamente dal Fondo.
Il Capitale del Fondo potrà essere investito per massimo il 50% (cinquanta per cento) in Strumenti di Equity. Il Fondo non investe in attività reali.
2. Ai fini degli investimenti del Fondo per “Impresa Target” si intende un’impresa che soddisfi i seguenti requisiti:
a. non è un’impresa finanziaria, ai sensi del Regolamento Eltif, a meno che non si tratti di un’impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili ai sensi del Regolamento Eltif;
b. non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni/00) e non è inserita negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
c. è residente in Italia oppure in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e con stabile organizzazione in Italia.
3. Nella selezione delle società oggetto di investimento da parte del Fondo, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo settoriale, salvo i seguenti divieti. In particolare, il Fondo non può:
(a) concedere alcun finanziamento, o investire, emettere garanzie o altrimenti fornire supporto finanziario o altro tipo di supporto direttamente o indirettamente a qualsiasi impresa la cui attività sia illegale (i.e. qualsiasi produzione, commercio o altra attività che risulta essere illegale ai sensi della legge o dei regolamenti applicabili al Fondo, o alla relativa società o entità, ivi incluso a mero titolo esemplificativo la clonazione umana a fini riproduttivi);
(b) concedere alcun finanziamento o investire in imprese la cui attività è sostanzialmente focalizzata su:
(i) la produzione e commercio del tabacco e relativi prodotti;
(ii) il finanziamento e la produzione e il commercio di armi da fuoco e munizioni di qualsiasi tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività risultino parte o complementari a politiche esplicite dell’Unione Europea;
(iii) il gioco d’azzardo, ovvero produzione o commercializzazione di prodotti connessi al medesimo;
(iv) la ricerca sviluppo o l’applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che (x) trovino principalmente applicazione in uno dei settori di cui alle lett. (a) e (b) da (i) a (iii) (ivi incluse le scommesse on-line, attività del gioco d’azzardo on-line o della pornografia); o (y) che permettano illegalmente l’accesso a network elettronici; o lo scarico di dati in formato elettronico;
(v) l’attività di compro oro o trading di metalli preziosi al dettaglio;
(vi) la produzione e commercio di materiale pornografico;
(c) fornire alcun supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazione tecnica in connessione (i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici o (ii) agli organismi geneticamente modificati (OGM), senza un adeguato controllo della SGR circa i temi legali, regolamentari e etici connessi a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM;
(d) concedere finanziamenti o investire più del 20% (venti per cento) del Capitale del Fondo in imprese che svolgono attività di acquisto, valorizzazione e alienazione di immobili.
4. Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR adotterà opportuni meccanismi di informazione contrattuali a tutela dell’investimento.
5. Il Capitale del Fondo sarà investito per almeno il 70% (settanta per cento) in Italia, restando inteso che dovranno considerarsi come situate in Italia le società che siano residenti nel territorio dello Stato oppure in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
6. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell’impiego delle risorse e nella distribuzione dei proventi.
7. Il Fondo può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le condizioni di cui all’art. 16 del Regolamento Eltif e, in particolare, il Fondo può prendere in prestito liquidità, qualora il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:
(i) rappresenti non più del 30% del Capitale del Fondo;
(ii) serva per investire negli asset elencati al paragrafo 10.1, ad eccezione dei prestiti erogati dal Fondo medesimo ad un’Impresa Target con una scadenza non superiore al Ciclo di Vita del Fondo stesso, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide del Fondo non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione;
(iii) sia contratto in Euro;
(iv) abbia una scadenza non superiore al Ciclo di Vita del Fondo;
(v) vincoli a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30% del Capitale del Fondo.
8. Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni meccanismi contrattuali la facoltà incondizionata di chiudere la posizione – ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza – al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo.
La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva è il metodo degli impegni.
9. Il Fondo investe solo in Euro.
10. Xxxxx restando il rispetto di tutti i vincoli previsti dal Regolamento Eltif, il Regolamento Eltif Delegato e in conformità con gli stessi, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza alla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e all’art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, come modificate dall’articolo 136 del Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito “Disciplina PIR”). In particolare, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza e in conformità ai vincoli stabiliti dall’articolo 00-xxx, xxxxx 0-xxx, xxx Xxxxxxx Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e
dal Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimenti qualificati per i piani di risparmio a lungo termine (nello specifico, i cc.dd. PIR alternativi). Pertanto il Fondo:
a) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe almeno il 70% del proprio attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, , emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;
b) può investire fino al 20% del proprio attivo in strumenti finanziari, prestiti o crediti di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; nel computo del presente limite di concentrazione relativamente ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario;
c) non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
d) può investire, nei limiti del 30% del proprio attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati di cui alla lettera a), in conformità alla normativa disposta dall’Organo di Vigilanza.
La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il Fondo al fine di assicurare la rispondenza delle stesse ai vincoli previsti dalla Disciplina PIR.
10.2. Limiti d’investimento del Fondo
1. Il Fondo non può investire più:
(i) del 10% (dieci per cento) del suo Capitale in Strumenti emessi da una singola Impresa Target o in prestiti alla stessa erogati;
(ii) del 10% (dieci per cento) del suo Capitale in quote o azioni di un singolo Eltif, EuSEF o EuVECA;
(iii) del 20% (venti per cento) del suo Capitale in quote o azioni di Xxxxx, EuSEF o EuVECA;
(iv) del 5% (cinque per cento) del suo Capitale in strumenti di cui al paragrafo 10.1, comma 1, lett. (b) del presente Regolamento emessi da un unico organismo.
2. Il limite di concentrazione del 10% (dieci per cento) di cui al paragrafo 10.2, comma 1, punto (i) che precede si applica anche nel caso in cui gli Strumenti siano emessi da, ovvero i prestiti siano erogati a, società appartenenti al medesimo gruppo, cioè legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma n. 1) e 2) cod. civ..
3. Il limite di concentrazione del 10% (dieci per cento) di cui al paragrafo 10.2, comma 1, punto (i) che precede potrà essere innalzato fino al massimo del 20% (venti per cento) a condizione che il valore aggregato delle attività detenute dal Fondo in Imprese Target in cui il Fondo abbia investito più del 10% non superi il 40% (quaranta per cento) del Capitale del Fondo stesso.
4. Il limite di concentrazione del 5% (cinque per cento) di cui al paragrafo 10.2, comma 1, punto (iv) che precede potrà essere innalzato fino al massimo del 20% (venti per cento) a condizione che gli strumenti siano emessi da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, tale innalzamento è possibile qualora le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni siano investite, conformemente alla normativa applicabile, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
5. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1 del Regolamento Eltif Delegato. In ogni caso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
6. La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio del Fondo in un periodo massimo di 30 (trenta) mesi a decorrere dal Primo Closing (di seguito definito anche il “Periodo di Costruzione del Portafoglio”). Il periodo che decorre a far data dalla fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e fino al 31 dicembre del 5° (quinto)
anno dalla data del Primo Closing costituisce il “Ciclo di Investimento”. A partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d’Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all’art. 21, comma 2, del Regolamento Eltif, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (di seguito definito anche il “Periodo di Smobilizzo del Portafoglio”) al fine di poter rimborsare le Quote agli Investitori a partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo.
7. I limiti di investimento di cui al par. 10.1, comma 1 e comma 10, lettere a) e b):
(i) non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e durante il Periodo di Smobilizzo del Portafoglio;
(ii) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie Capitale aggiuntivo ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.
Inoltre, qualora gli Strumenti nei quali il Fondo ha investito risultino emessi da un’impresa che non soddisfi più i requisiti per essere ritenuta un’Impresa Target, i relativi Strumenti possono continuare ad essere inclusi nel calcolo del limite massimo di investimento di cui al presente articolo per un periodo massimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data in cui l’impresa non soddisfa più il requisito di cui al par. 10.1, comma 2, lett. (b) per essere ritenuta un’Impresa Target.
10.3. Limiti alle operazioni con parti correlate
1. Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l’effettuazione di operazioni in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai fondi di investimento alternativi chiusi non riservati e agli Eltif.
2. La SGR vigila per l’individuazione dei conflitti di interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci, gli amministratori e i dipendenti della SGR stessa, o con loro parenti, dalla prestazione congiunta di più servizi, da rapporti di affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza ed in genere da rapporti con parti correlate.
3. Il Fondo non può:
(i) acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
(ii) negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR; e
(iii) concedere in locazione beni del Fondo alla SGR o a società del gruppo di appartenenza della SGR o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività del Fondo.
Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR (“OICR Collegati”). In caso di investimento in OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR Collegati.
Inoltre, in conformità all’art. 12 del Regolamento Eltif, il Capitale del Fondo non è investito in attività di Imprese Target nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri ELTIF, EuSEF o EuVECA che eventualmente gestisce. Non rilevano gli investimenti effettuati in Imprese Target per conto e nell’interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.
11. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo (gli “Introiti”) tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall’impiego delle somme corrisposte al Fondo dagli Investitori ovvero comunque collegati alle operazioni di investimento o alle operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo, ivi inclusi:
(i) gli interessi e gli altri redditi di capitale versati al Fondo dalle Imprese Target in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;
(ii) i dividendi e le altre distribuzioni che il Fondo riceve dalle Imprese Target;
(iii) le plusvalenze realizzate dal Fondo attraverso operazioni di disinvestimento;
(iv) ogni altra componente di reddito generata da operazioni di investimento ovvero dagli attivi in cui è investito il patrimonio del Fondo;
(v) i capitali rimborsati al Fondo dalle Imprese Target in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;
(vi) ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento.
Gli Introiti di cui ai punti da (i) a (iv) sono altresì definiti quali “Introiti da Provento”, mentre gli Introiti di cui ai punti
(v) e (vi) sono altresì definiti quali “Introiti da Rimborso”.
2. La SGR preleva dalle disponibilità liquide del Fondo gli importi necessari per investimenti, per la copertura delle Commissioni, dei Costi di Investimento, dei Costi di Realizzo, delle Altre Spese ovvero delle altre obbligazioni a carico del Fondo.
Gli Introiti da Provento, per la parte non destinata a nuovi investimenti ovvero alla copertura dei costi sopra citati, al netto degli accantonamenti che la Società di Gestione ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi costituiscono “Importi Allocabili”.
3. Gli Importi Allocabili, nei limiti dell’utile del Fondo come risultante dalla relativa relazione annuale, sono distribuiti agli Investitori dalla SGR con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni.
4. Tutte le operazioni di allocazione e distribuzione di Importi Allocabili agli Investitori sono effettuate in Euro.
5. Fermo restando la discrezionalità della SGR, gli Importi Allocabili sono allocati dalla Società di Gestione, ai fini della distribuzione pari passu a tutti gli Investitori, in proporzione alle Quote dai medesimi detenute, al netto della Commissione di Performance che viene eventualmente accantonata di volta in volta in seguito alla maturazione della medesima ai sensi del par. 12.1, comma 4 che segue.
6. In deroga a quanto previsto al par. 9, comma 2, che precede, la SGR può procedere con cadenza semestrale al rimborso anticipato delle Quote agli Investitori che ne facciano richiesta a far data dal 31 dicembre del 5° (quinto) anno dalla data del Primo Closing, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento Eltif e, in particolare, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
(a) i rimborsi anticipati delle Quote non siano concessi prima del 31 dicembre del 5° (quinto) anno dalla data del Primo Closing;
(b) le domande per i rimborsi anticipati delle Quote siano presentate dagli Investitori entro le finestre temporali di seguito indicate e secondo le modalità che saranno indicate dalla SGR sul proprio sito internet;
(c) l'importo complessivo dei rimborsi anticipati delle Quote in ciascuna finestra temporale sia limitato al 50% (cinquanta per cento) del valore degli attivi del Fondo di cui all’art. 10.1, comma 1, lett. (b) che precede;
(d) gli Investitori siano trattati equamente e i rimborsi anticipati siano concessi su base proporzionale qualora l'importo totale delle domande di rimborsi anticipati in una finestra temporale di rimborso superino la percentuale di cui alla lett. (c) che precede.
Il valore di rimborso anticipato delle Quote è determinato in base al valore unitario delle Quote calcolato ai sensi dell’art. 5 che precede. I controvalori di rimborso anticipato delle Quote saranno pagati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione del valore unitario delle Quote.
Al riguardo la SGR, in conformità alla propria politica di rimborso, individua i seguenti periodi di tempo durante i quali gli Investitori possono presentare domande di rimborso:
(i) dal 15 gennaio al 15 giugno del 6° (sesto) anno dalla data del Primo Closing;
(ii) dal 15 luglio al 15 dicembre del 6° (sesto) anno dalla data del Primo Closing;
(iii) dal 15 gennaio al 15 giugno del 7° (settimo) anno dalla data del Primo Closing;
(iv) dal 15 luglio al 15 dicembre del 7° (settimo) anno dalla data del Primo Closing.
7. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di taluni Strumenti che generi Introiti da Rimborso prima della fine del Ciclo di Vita del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito internet della SGR l'importo dei rimborsi parziali pro quota ai sensi del presente par. 7 con riferimento a ciascuna Quota, calcolato al netto della Commissione di Performance che viene eventualmente accantonata di volta in volta in seguito alla maturazione della medesima ai sensi del par. 12.1, comma 4 che segue.
12.1. Spese e oneri a carico del Fondo
1. Sono a carico del Fondo la Commissione di Gestione, la Commissione di Performance, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo le Altre Spese, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo.
La Commissione di Gestione, la Commissione di Performance, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo, ai fini del presente Regolamento sono cumulativamente definite “Commissioni”.
2. La remunerazione della SGR per l’attività di gestione del Fondo (la “Commissione di Gestione”) è pari:
(i) all’1,90% (uno virgola novanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1;
(ii) all’1,60% (uno virgola sessanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote B e Quote B1;
(iii) all’1,45% (uno virgola quarantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote C e Quote C1;
(iv) all’1,30% (uno virgola trenta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote D e Quote D1;
(v) all’1,00% (uno virgola zero zero per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.
3. La Commissione di Gestione sarà prelevata dalle disponibilità del Fondo, in via posticipata, entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione della relazione annuale o semestrale, e sarà calcolata sul NAV dalla stessa risultante Ai fini del prelievo della Commissione di Gestione, la “Base di Calcolo” è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto).
4. È a carico del Fondo la “Commissione di Performance” spettante alla SGR e pari al 15% (quindici per cento) della differenza positiva tra (i) il NAV del Fondo, incrementato dell’ammontare dei rimborsi anticipati eventualmente effettuati ai sensi dell’art. 11 par. 6, dei rimborsi parziali pro quota ai sensi dell’art. 17 par. 4, di quelli eventualmente effettuati ai sensi dell’art. 11 par. 7 e delle distribuzioni di Importi Allocabili, e (ii) l’ammontare pari ad un multiplo di 1,20 (uno virgola venti) degli Importi Sottoscritti. La Commissione di Performance è calcolata ed accantonata in occasione di ciascuna data di calcolo del valore unitario delle Quote, sia in aumento che in diminuzione di quanto eventualmente già accantonato. Gli importi accantonati a titolo di Commissione di Performance saranno prelevati dalle disponibilità del Fondo alla fine del Ciclo di Vita del Fondo e, pertanto, al termine del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio.
5. I “Costi di Investimento” includono ogni spesa o altro costo, oltre IVA ove applicabile, sostenuto in relazione a operazioni di investimento del patrimonio del Fondo e/o alla detenzione dei relativi Strumenti da parte del Fondo, qualora non siano sostenuti dalle Imprese Target, compresi, a titolo meramente esemplificativo, le business due diligence, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, i compensi per l’ottenimento e l’aggiornamento del rating ove richiesto, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere, le commissioni di segnalazione, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio, indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrivibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati.
6. I “Costi di Realizzo” includono tutte le spese sostenute e gli altri costi, oltre IVA ove applicabile, incorsi in relazione a operazioni di disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi all’attività di riscossione e i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile o ambientale, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio.
7. Sono a carico del Fondo le seguenti ulteriori spese documentate (le “Altre Spese”), oltre IVA ove applicabile:
(a) gli oneri connessi con l’eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote;
(b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità degli Investitori, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
(c) le spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
(d) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza; gli oneri relativi al funzionamento dell’Assemblea e all’organizzazione degli incontri periodici con gli Investitori; le altre spese amministrative, incluse le spese relative alle segnalazioni di vigilanza, le spese per eventuali segnalazioni in Centrale dei Rischi, e le spese di gestione delle relazioni con gli Investitori;
(e) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria e gli oneri bancari e le imposte di bollo dei c/c tecnici) diversi da quelli inclusi nei Costi di Investimento;
(f) le spese per servizi e consulenze resi da terzi e le spese legali e giudiziarie, purché sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
(g) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico del Fondo;
(h) il contributo di vigilanza annuale dovuto dalla SGR alla Consob; e
(i) ogni costo e sopravvenienza passiva inerente quanto indicato alle lett. da (a) a (h) che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.
8. È a carico del Fondo il compenso da riconoscere al Depositario (“Commissione del Depositario”) per le funzioni da questo svolte nella misura di seguito indicata:
(a) per l’incarico di banca depositaria una commissione pari a 0,027% (zero virgola zero ventisette per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall’ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 16.800; e
(b) per il servizio di custodia e amministrazione, una commissione pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall’ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 1.200.
La Commissione del Depositario matura a partire dal Primo Closing ed è addebitata su base trimestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione del Depositario è calcolata sugli Importi Sottoscritti.
È altresì a carico del Fondo il compenso da riconoscere a BNP Paribas S.A. – Succursale Italia, in qualità di outsourcer per l’incarico conferito riguardante il calcolo del NAV (“Commissione di Calcolo”). La Commissione di Calcolo è pari a 0,018% (zero virgola zero diciotto per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall’ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 20.000. Per ogni calcolo del NAV aggiuntivo rispetto ai calcoli in occasione delle relazioni annuali e semestrali, è prevista una commissione ulteriore una tantum pari a Euro 7.500.
La Commissione di Calcolo matura a partire dal Primo Closing ed è addebitata su base trimestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione di Calcolo è calcolata sugli Importi Sottoscritti.
I compensi sopra riportati sono soggetti ad IVA in conformità alla legislazione applicabile in vigore.
12.2. Spese e oneri a carico dei Partecipanti
1. Sono a carico dei singoli Investitori interessati:
(i) i costi per l’emissione o il frazionamento dei certificati delle Quote, nonché per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti;
(ii) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per la distribuzione degli Importi Allocabili e per il rimborso delle Quote;
(iii) le spese relative alla consegna dei certificati rappresentativi delle Quote da parte dell’Investitore o della SGR al Depositario in occasione della distribuzione degli Importi Allocabili e del rimborso delle Quote; e
(iv) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico degli Investitori.
2. I costi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione, anche nei confronti del Depositario, e sono indicati di volta in volta all’Investitore interessato.
3. È a carico degli Investitori la “Commissione di Sottoscrizione”, prelevata sull’ammontare lordo di sottoscrizione, nella misura massima di seguito indicata:
(i) Quote A, Quote A1 e Quote I: nessuna Commissione di Sottoscrizione;
(ii) Quote B e Quote B1: 2% (due per cento);
(iii) Quote C e Quote C1: 3% (tre per cento);
(iv) Quote D e Quote D1: 4% (quattro per cento).
4. La SGR ha comunque diritto di prelevare dall’importo di pertinenza degli Investitori diritti fissi, per un ammontare pari a Euro 5 (cinque), a fronte di ogni sottoscrizione di Quote.
12.3. Spese e oneri a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR:
(i) i costi sostenuti per operazioni di investimento o di disinvestimento non concluse;
(ii) gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili;
(iii) gli oneri relativi ai membri del Consiglio di Amministrazione;
(iv) i compensi di eventuali placement agent per l’assistenza fornita alla SGR in relazione all’attività di promozione del Fondo e ogni altro costo relativo alla raccolta delle sottoscrizioni degli Investitori; e
(v) ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto a carico del Fondo o degli Investitori.
C. Modalità di Funzionamento
13.1. SGR e Consiglio di Amministrazione
1. La SGR è il soggetto che gestisce il patrimonio del Fondo ed esercita i diritti inerenti ai beni e agli Strumenti detenuti dal Fondo nell’interesse dei Partecipanti, cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e mette a disposizione degli Investitori medesimi i rendiconti periodici del Fondo.
2. L’attuazione della politica di investimento e l’adozione delle scelte di investimento e disinvestimento spettano al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può avvalersi, a titolo consultivo, di esperti esterni alla SGR ovvero avvalersi di soggetti esterni per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali diverse da quelle di gestione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che la SGR deve verificare l’operato di ciascun esperto indipendente o società esterna, rimanendo responsabile nei confronti dei Partecipanti nello stesso modo in cui lo sarebbe stata svolgendo essa stessa le attività esternalizzate, e fermo restando altresì che tali esperti indipendenti o società esterne sono selezionate, incaricate e monitorate dalla SGR secondo principi di diligenza. Il Consiglio di Amministrazione della SGR non ha conferito deleghe di gestione a terzi in relazione al patrimonio del Fondo. Ferme le responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SGR, questo nell’ambito del processo decisionale può avvalersi di organi e comitati consultivi interni alla SGR.
3. Restano in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento e disinvestimento riguardanti i beni che compongono il patrimonio del Fondo.
4. La SGR si adopererà affinché, in ogni momento, vi siano adeguate risorse professionali dedicate al Fondo in modo che la SGR possa adempiere ai propri doveri e ai propri obblighi in relazione al presente Regolamento.
1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, l’Assemblea dei Partecipanti può deliberare la sostituzione della SGR.
2. Nel caso in cui l’Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della SGR ai sensi del precedente comma 1, l’Assemblea dei Partecipanti dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione e comunicare, entro 8 (otto) giorni lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione alla SGR sostituita.
3. Qualora l’Assemblea dei Partecipanti non proceda alla nomina di una nuova SGR nei termini previsti, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del Regolamento.
4. In caso d’insussistenza di giusta causa, a seguito della sostituzione, la SGR ha diritto di prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’1% degli Importi Sottoscritti.
5. A decorrere dalla decisione di sostituzione della SGR e fino a quando non sia divenuta efficace la sostituzione della nuova società di gestione, la SGR non potrà procedere ad alcun investimento o disinvestimento o reinvestimento di uno o più beni del Fondo, salvo quanto previsto al comma 3, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi dei Partecipanti fino alla data di efficacia della sostituzione e fatta comunque eccezione per gli atti in esecuzione di impegni già assunti in precedenza per conto del Fondo stesso. In ogni caso di sostituzione della SGR nella gestione del Fondo, la SGR coopererà con la nuova società di gestione in modo da garantire ed agevolare la prosecuzione della gestione del Fondo senza soluzione di continuità.
6. In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo; in particolare, l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la nuova società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al presente Regolamento in relazione alla sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione ha l’obbligo di vendere o procurare la vendita, e la nuova società di gestione ha l’obbligo di acquistare, le Quote eventualmente detenute dalla SGR ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all’albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell’arbitratore.
7. I Partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.
13.3. Assemblea dei Partecipanti
1. È istituita l’Assemblea dei Partecipanti che si riunisce e delibera nel rispetto delle disposizioni che seguono (l’“Assemblea dei Partecipanti” o “Assemblea”). Tutti gli Investitori hanno diritto di intervenire all’Assemblea.
2. L’Assemblea delibera esclusivamente in merito alla sostituzione della SGR ai sensi del paragrafo 13.2 che precede e sulle altre materie alla stessa Assemblea riservate ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti e nel rispetto del presente Regolamento.
3. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. L’Assemblea è convocata con comunicazione resa nota agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di preavviso. L’avviso deve indicare il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione e dell’esercizio del voto (anche mediante conferimento di una procura), ivi inclusa la possibilità di presenziare alle riunioni via video o conference-call. L’Assemblea si riunisce altresì ogni qual volta ne è fatta domanda da tanti Investitori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR. La delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l’adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della SGR né a società da questa controllate o a membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.
5. L’Assemblea dei Partecipanti è presieduta da persona nominata dall’Assemblea stessa. L’Assemblea, in apertura dei relativi lavori, procede altresì alla nomina del relativo segretario.
6. Nell’interesse del Fondo ed al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla consultazione per iscritto dell’Assemblea dei Partecipanti nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente paragrafo sostituiscono le riunioni fisiche dell’Assemblea dei Partecipanti ed hanno i medesimi effetti. A tal fine la SGR:
(i) invia a tutti gli Investitori a mezzo posta elettronica l’ordine del giorno della consultazione e le relative proposte di deliberazione corredate dalle motivazioni e dall’illustrazione delle stesse, fissando un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per la ricezione da parte della SGR della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;
(ii) acquisisce per iscritto le approvazioni e i rifiuti degli Investitori.
La SGR comunica a tutti gli Investitori, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data fissata per la ricezione delle dichiarazioni, a mezzo posta elettronica, l’esito della consultazione per iscritto. Dal momento di tale comunicazione, le proposte di cui all’ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall’Assemblea dei Partecipanti.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all’Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.
1. La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo di Sottoscrizione”).
3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondo, di cui al successivo comma 5. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualora,
trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo Closing (come di seguito definito) e di ciascun Closing Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
5. L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”).
Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d’Italia e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.
14.2. Sottoscrizione delle Quote
1. La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa che contiene, fra l’altro, le generalità del sottoscrittore, l’importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese). La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un’unica soluzione dell’importo che si intende sottoscrivere.
2. Fatto salvo quanto di seguito previsto al par. 4 che segue, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
3. La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l’altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte. La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione.
4. Nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione e entro due settimane dalla data della sottoscrizione di Quote, gli Investitori diversi dai “clienti professionali” ai sensi del TUF possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità.
5. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata: (i) direttamente presso la SGR; ovvero (ii) per il tramite dei soggetti collocatori. La sottoscrizione delle Quote per il tramite dei collocatori può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.
6. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della
stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
7. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti
–di cui al precedente comma 4 ove la sottoscrizione pervenga da Investitori diversi dai “clienti professionali” ai sensi del TUF, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o del Sub-Periodo di Sottoscrizione.
8. La SGR ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione qualora prima di tale data il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all’Ammontare Minimo (il “Primo Closing”), comunicando ai Partecipanti, a mezzo posta elettronica, l’effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote assegnate.
9. Dopo il Primo Closing e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote e di effettuare uno o più Closing successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti (i “Closing Successivi”) durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione, inviando le relative comunicazioni secondo quanto di seguito previsto.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una conferma dell’avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, il numero di Quote attribuite e il valore nominale delle stesse.
14.3. Versamenti relativi alle Quote
1. Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del Primo Closing versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte (l’“Importo Sottoscritto al Primo Closing”). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di Closing Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del Closing Successivo (l’“Importo Sottoscritto al Closing Successivo”). Gli Importi Sottoscritti al Primo Closing e gli Importi Sottoscritti ai Closing Successivi sono definiti congiuntamente gli “Importi Sottoscritti”.
2. I versamenti relativi all’Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto aperto presso il Depositario intestato alla SGR rubrica “Anthilia ELTIF - Economia Reale Italia”.
1. Fatta eccezione per le Quote I che potrebbero essere oggetto di quotazione ai sensi del paragrafo 7, comma 2 che precede, il Partecipante che intende cedere a qualsiasi titolo le proprie Quote, potrà procedere alla cessione dandone preventiva comunicazione alla SGR contente una dichiarazione del terzo acquirente, qualora non sia già Partecipante, circa l’accettazione del Regolamento.
2. La SGR non sarà tenuta a effettuare rimborsi o a distribuire importi ai sensi del Regolamento a favore di soggetti diversi dai Partecipanti o dagli acquirenti successivi la cui partecipazione al Fondo e la cui accettazione del Regolamento sia stata notificata ai sensi del precedente comma.
3. In caso di cessione delle Quote, l’acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento e dovrà altresì sottoscrivere un nuovo modulo di sottoscrizione.
4. Copia del Regolamento è consegnata in occasione della sottoscrizione e dell’acquisto delle Quote ai soggetti che ne diventano titolari.
15. Certificati rappresentativi delle Quote
1. I certificati rappresentativi delle Quote verranno emessi con riferimento alle sottoscrizioni effettuate in occasione del Primo Closing e dei Closing Successivi. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni di esse.
2. I certificati rappresentativi delle Quote sono immessi in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti. Tale certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante.
3. È facoltà dei Partecipanti richiedere, in ogni momento, l’emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di propria titolarità immesse nel certificato cumulativo, previa corresponsione delle spese previste, ai sensi del presente Regolamento. Le Quote potranno essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, da certificati, nominativi o al portatore.
4. Il certificato individuale può essere emesso per un numero intero di Quote e/o frazioni di esse. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che essi siano rappresentativi di almeno una quota di partecipazione. La predisposizione e la consegna dei certificati avviene ad opera della SGR. Essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.
5. La richiesta di emissione dei certificati individuali dovrà essere inviata alla SGR che provvederà ad inviarla al Depositario.
6. I certificati individuali sono messi a disposizione degli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta scritta presso la SGR, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello della relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di emissione ai sensi del presente Regolamento. La SGR, su richiesta scritta del Partecipante e ad esclusivo rischio dello stesso, provvede all’invio dei certificati all’indirizzo indicato dal Partecipante stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di spedizione e di emissione ai sensi del presente Regolamento.
7. È fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento la reimmissione delle proprie Quote nel certificato cumulativo relativo alla propria classe di Quote, previa corresponsione delle spese previste.
1. Le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR qualora strettamente necessarie e nell’interesse dei partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all’approvazione di Banca d’Italia. Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, potrà essere conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente e Consigliere Delegato della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla approvazione della Banca d’Italia del testo del Regolamento modificato.
2. Il contenuto di ogni modifica regolamentare e la relativa efficacia sono comunicati ai Partecipanti, con indicazione della relativa data di efficacia, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
3. La SGR provvede a fornire gratuitamente copia, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Regolamento modificato ai titolari delle Quote che ne facciano richiesta scritta e al Depositario.
1. La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza del Ciclo di Investimento del Fondo nell’ambito del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio nei termini e secondo le modalità indicate al par. 10.2, comma 6, del presente Regolamento e si completa alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del presente Regolamento.
2. La liquidazione del Fondo può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche in via anticipata rispetto al termine indicato al comma 1 che precede:
(i) nel caso in cui gli Investitori abbiano presentato una richiesta di rimborso anticipato delle Quote ai sensi dell’art. 11, comma 6 che precede e tale richiesta non sia stata soddisfatta entro un anno dalla relativa data di presentazione; e
(ii) nei casi previsti al paragrafo 13.2 che precede.
2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo, ai sensi del comma 1 e del comma 2 che precedono, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa informativa alla Banca d’Italia.
3. A partire dalla data della delibera di cui sopra, continuano ad essere possibili distribuzioni agli Investitori.
4. L’avviso di liquidazione del Fondo, ai sensi del comma 1 e del comma 2 che precedono, contenente fra l’altro i tempi e le modalità di esecuzione dei rimborsi parziali delle Quote nel corso del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio e del rimborso finale, è comunicato ai Partecipanti dalla SGR, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Gli importi di rimborso parziale delle Quote e di rimborso finale sono calcolati al netto della Commissione di Performance che viene eventualmente accantonata di volta in volta in seguito alla maturazione della medesima ai sensi del par. 12.1, comma 4.
5. A partire dal giorno successivo alla comunicazione ai Partecipanti di cui al precedente comma 4, la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza della Banca d’Italia.
6. La SGR, nel caso in cui non abbia liquidato interamente l’attivo del Fondo, potrà attribuire pro quota ai Partecipanti gli Strumenti di pertinenza del Fondo in conformità alle previsioni dell’art. 18, comma 6, del Regolamento Eltif e, in
particolare, l’attribuzione pro quota da parte della SGR potrà essere effettuata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) gli Investitori ricevano pari trattamento;
(b) l'Investitore chieda per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività del Fondo;
(c) non esistano norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività del Fondo.
7. Terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la redazione della relazione annuale, ove applicabili, e indicando il piano di riparto delle somme spettanti a ciascun Partecipante; l’ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l’attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante.
8. La società di revisione provvede alla revisione contabile anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione.
9. Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la SGR nonché presso il Depositario. Ogni Partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.
10. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto.
11. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote e al pagamento degli importi di spettanza dei titolari delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Partecipante nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante posta elettronica. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell’avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario. Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dall’inizio delle operazioni di rimborso vengono versate a cura del Depositario in un deposito intestato alla SGR presso il Depositario stesso, con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative intestate agli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto. I diritti di riscossione degli importi di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione, in favore della SGR.
18. Calcolo del valore unitario delle Quote
1. Il valore unitario delle Quote viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nell’articolo 5 del presente Regolamento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
19. Scritture contabili, revisione contabile e relative forme di pubblicità
19.1. Scritture contabili e revisione contabile
1. La contabilità del Fondo è tenuta dal Depositario nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, la SGR redige, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, (i) il libro giornale del Fondo, (ii) la relazione annuale e (iii) la relazione semestrale, ai sensi delle vigenti disposizioni e con le modalità in esse prescritte.
3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono redatte seguendo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, cui devono essere trasmesse per il controllo di competenza.
4. La contabilità della SGR e del Fondo sono soggette a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.
1. Le relazioni annuali del Fondo, le relazioni semestrali ed i relativi allegati sono rese note ai Partecipanti tramite deposito presso la sede della SGR entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro redazione.
2. A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti avranno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR una copia dell’ultima relazione annuale e dell’ultima relazione semestrale.
1. Il Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
2. Fatta eccezione per il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi dell’articolo 1469-bis cod. civ., per la soluzione di qualsiasi controversia occasionata o comunque derivante dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Milano.