L’accordo di mediazione è un vero e proprio accordo, “nella maggior parte dei casi, … una
L’accordo di mediazione è un vero e proprio accordo, “nella maggior parte dei casi, … una
… transazione per così dire assistita, ossia garantita dalla presenza dei legali delle parti e da un terzo soggetto terzo, … l’organismo di mediazione”. Può quindi “essere assoggettato, se- condo la disciplina generale del contratto, ad una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1353 c.c.”.
Non “ha alcun valore giuridico l’argomento … xxxx ad inficiare l’accordo perché non con- clusosi nel termine previsto dalla normativa, che all’epoca era pari a 4 mesi. … tale disposi- zione è strettamente connessa alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, nel senso che la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all’Autorità Giudizia- ria, se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione, la cui durata massima, per- ciò, è stata fissata in 4 mesi (oggi 3 mesi). Ne consegue che tale limite temporale … opera esclusivamente per l’azionabilità delle domande in sede giudiziale e non … costituisce un li- mite temporale alla formazione dell’accordo”.
Roma, 22.10.2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
Sez. VIII Civile
In composizione monocratica nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, all’udienza del 22 ottobre 2014, ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n ….
TRA
……..
……..
……..
…….
parte attrice
e
parte convenuta
Oggetto : divisione.
PREMESSO CHE
- La presente controversia è stata incardinata da … moglie del defunto … per ottenere nei confronti delle altre eredi …. (sorelle) lo scioglimento della comunione ereditaria dei diritti relitti;
- Con distinti atti si sono costituite in giudizio le tre convenute le cui difese hanno prelimi- narmente eccepito l’inammissibilità della domanda giudiziale perché era stato raggiunto un accordo di mediazione fra tutti coeredi, omologato dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto 7 gennaio 2014.
Nel merito contestavano la domanda.
CONSIDERATO CHE
- E’ documentale la circostanza che … ha avviato con le altre parti, dinanzi all’organismo di mediazione Associazione di Primavera Forense, un procedimento di mediazione rubricato col nr. …. / 2012 per esperire la relativa procedura relativamente alla controversia avente ad og- getto la divisione dei beni relitti dal defunto … ;
- Alla prima seduta del 20 luglio 2012 erano presenti tutti i coeredi assistiti dai loro legali, ad eccezione di … coniuge del defunto, la quale non presenziava.
- Dal verbale redatto in tale occasione risulta che le parti presenti raggiungevano la concilia- zione della lite, stilando un accordo con cui si ripartivano i beni caduti in successione, sotto- ponendolo alla condizione sospensiva della ratifica del verbale da parte del legale rappresen- tante di … in attesa che il tribunale le nominasse un amministratore di sostegno;
- Risulta altresì che il giorno 18 giugno 2013, presso la sede dell’organismo di mediazione compariva l’avv. … nella veste di amministratore di sostegno di ….. in forza di nomina del 5.3.2013, il quale, previa autorizzazione data dal Tribunale con decreto del 4.6.2013, ratifica- va l’accordo raggiungo, portando pertanto a conclusione la procedura.
RITENUTO CHE
- Il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/10, così come novellato dal decre- to legge n. 69 del 2013 (convertito dalla legge n.98 dle 2013), ha natura sostanziale, perché destinato a favorire la conclusione di un vero e proprio accordo negoziale tra i potenziali liti- ganti, ancorché veicolato attraverso un procedimento che tende a favorirlo. Il contesto dove avviene l’accordo ha una rilevanza solo formale , ma non influisce in alcun modo sulla for- mazione della volontà pattizia, essendo libere le parti di accordarsi o meno, senza alcun potere impositivo (o decisorio) dell’organismo di mediazione;
- Ciò trova altresì riscontro nella constatazione che la disciplina dell’istituto in esame ne limiti l’operatività alla sola materia dei diritti disponibili, così avvalorandone l’inerenza alla libertà negoziale delle parti e alla loro autonomia negoziale, accordo che può assumere le forme più varie per risolvere la lite, costituendo espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale (Trib. Como, sez. Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012);
- Trattandosi di un vero e proprio accordo concluso tra le parti va sottolineato come esso altro non sia , nella maggior parte dei casi, che una vera e propria transazione per così dire assisti- ta, ossia garantita dalla presenza dei legali delle parti e da un terzo soggetto terzo, per l’ ap- punto l’organismo di mediazione, il cui ruolo è quello di mediare le posizioni conflittuali per
cercare un punto di raccordo soddisfacente per tutti i contendenti, anche attraverso la formu- lazione di proposte di soluzione della lite;
- lo stesso testo legislativo, nel delineare le caratteristiche e le modalità procedurali della me- diazione, fa riferimento in più punti (art. 11) all’ ”accordo” amichevole raggiunto, alla “pro- posta”, all’ “accettazione” e, in maniera più esplicita, prescrive che “Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del codice civi- le, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve es- sere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (art. 11, comma 3 del Dlgs 28/10), a riprova che la disciplina è mutuata da quella dei contratti;
- Alla luce di quanto è appena chiarito, non vi è motivo ragionevole per escludere che l’ ac- cordo in mediazione possa essere assoggettato, secondo la disciplina generale del contratto, ad una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1353 c.c., come è accaduto nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna preclusione o elemento ostativo nei riguardi del contratto di transazione;
- Né ha alcun valore giuridico l’argomento speso dalla difesa dell’attrice xxxx ad inficiare l’accordo perché non conclusosi nel termine previsto dalla normativa, che all’epoca era pari a 4 mesi.
La difesa attrice, al riguardo, dimostra di non dare il giusto valore ermeneutico alla disposi- zione contenuta nell’art. 6 del citato decreto legislativo 28 laddove, al comma 1, precrive(va) che la procedura di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi.
Infatti tale disposizione è strettamente connessa alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, nel senso che la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione, la cui durata massima, perciò, è stata fissata in 4 mesi (oggi 3 mesi);
- Ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l’azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale alla forma- zione dell’accordo.
In buona sostanza si intende dire che l’operatività del termine di durata della mediazione in- volge solo gli aspetti procedurali dell’istituto e non, come è nel caso in esame, gli aspetti so- stanziali dell’accordo, i cui effetti sono stati pattiziamente sottoposti a condizione sospensiva senza fissazione di un termine per il verificarsi della condizione;
- L’ulteriore domanda tesa a far annullare l’accordo di mediazione per un preteso vizio del consenso è anch’essa infondata.
Al riguardo l’errore che la parte attrice evidenzia sarebbe consistito nell’aver fatto affidamen- to, nella stima dei valori mobiliari, al loro valore nominale e non invece al valore di mercato;
- Come la Suprema Corte ha affermato in tema di transazione “l’errore sulla valutazione eco- nomica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto “
………………
………………
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- In conclusione, respinte le domande riconvenzionali (di nullità e di annullabilità dell’accordo di mediazione) introdotte dall’attrice in conseguenza dell’eccezione pregiudizia- le di inammissibilità della domanda di divisione, quest’ultima domanda principale va dichia-
rata inammissibile per aver le parti, prima della proposizione della domanda, proceduto con- sensualmente allo scioglimento della comunione ereditaria;
- Le spese di lite, stante la soccombenza totale, vanno poste a carico dell’attrice e ci liquidano in dispositivo in ragione del valore della controversia.
P . Q . M .
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al nr. …… disattesa ogni con- traria istanza ed eccezione, così decide:
1) Respinge le domande di nullità o di annullamento dell’accordo di mediazione intercorso tra le parti;
2) Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da
… ;
3) Condanna l’attrice a rimborsare alle controparti le spese che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi e. 15.000 per compensi, iva e cpa, oltre al rimborso forfettario delle spe- se generali come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre 2014.
Il Giudice
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx