COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI MONTEMURLO
REGOLAMENTO ALIENAZIONI E CONCESSIONE IN USO
DEL PATRIMONIO COMUNALE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _53_ del 11/7/2016
INDICE PARTE I “ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI”
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2 – Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni
Art. 3 – Dismissione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni Art. 4 – Prezzo di vendita
Art. 5 – Beni da alienare vincolati
Art. 6 – Procedure di scelta del contraente – asta pubblica Art. 7 – Modalità di presentazione delle offerte
Art. 8 – Deposito per spese Art. 9 – Deposito cauzionale Art. 10 – Aggiudicazione
Art. 11 – Offerte di miglioramento Art. 12 – Stipula del contratto
Art. 13 – Dilazione di pagamento e forme di pagamento Art. 14 – Gara deserta
Art. 15 – Trattativa privata diretta Art. 16 – Diritto di prelazione
PARTE II “PARTE II USO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, INDISPONIBILE E DEL DEMANIO COMUNALE”.
Art. 17 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi Art. 18 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni immobili Art. 19 – Concessionari dei beni immobili
Art. 20 – Modalità di scelta del contraente Art. 21 – Affitto con riscatto
Art. 22 – Stipulazione dei contratti di concessione Art. 23 – Condizioni delle concessioni
Art. 24 – Criteri e procedimento per la cessione in uso dei beni immobili Art. 25 – Obblighi del concessionario
Art. 26 – Attribuzione delle competenze gestionali
Art. 27 – Risoluzione e recesso dei contratti di concessione
Art. 28 – Lavori di manutenzione e oneri economici di natura ordinaria Art. 29 – Ricognizione degli immobili e delle tariffe
Art. 30– Immobili sedi di impianti sportivi Art. 31 – Norme finali
Art. 32 – Foro competente
PARTE I “ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI”
Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento
1. Con il presente regolamento il Comune di Montemurlo intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Il regolamento intende assicurare che le alienazioni del patrimonio comunale avvengano nel rispetto del criterio di trasparenza e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di garantire la massima convenienza per l'Amministrazione.
Articolo 2
Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni Immobiliari
1. I singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali sono inseriti dal Comune di Montemurlo nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni immobiliari, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Nel Piano vengono indicati gli immobili alienabili secondo le seguenti categorie:
a) beni immobili costituenti il patrimonio disponibile del Comune;
b) beni immobili costituenti il patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
c) beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto un provvedimento di sdemanializzazione;
3. L’inserimento dei beni immobili nell’elenco di cui al suddetto Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l’alienabilità, anche se non in via esclusiva;
4. L’elenco dei beni, da pubblicare mediante le forme previste dall’Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (comma 3, art. 58 L. 133/2008). L'elenco può essere modificato o integrato nel corso dell’anno.
5. Nel Piano è riportata una descrizione delle caratteristiche principali dei beni (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica, diritti reali ed altri eventuali elementi rilevanti per l’alienazione).
6. Per l’alienazione dei relitti di strade e terreni non è necessaria la puntuale individuazione dei singoli cespiti da alienare, ritenendosi sufficiente la previsione generica della volontà di dismissione dei beni appartenenti a detta categoria.
7. L’avvio di una procedura di vendita, la presentazione di offerte di acquisto e l’esistenza di eventuali diritti di prelazione non costituisce obbligo a contrarre per l’ Ente, il quale, per sopravvenuti, comprovati motivi di interesse pubblico ed in qualsiasi momento della procedura avviata, può valutare non più opportuno procedere all’alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento alcuno per eventuali controinteressati.
Articolo 3
Dismissione di beni non compresi nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni Immobiliari
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all’alienazione di un determinato bene appartenente al patrimonio disponibile, ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni o in assenza dello stesso.
Articolo 4 Prezzo di vendita
1. Il valore base per la vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta da tecnici dell’Ente o, per la sua natura o per la particolare complessità, da altri soggetti qualificati;
2. La perizia estimativa deve espressamente contenere:
a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione,
b) la destinazione dell'immobile
c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato
d) il valore di mercato del bene al netto degli oneri fiscali
2. Il prezzo di stima così determinato, comprensivo delle spese tecniche sostenute o da sostenersi prevedibilmente in seguito (aggiornamento catastale e ipotecario, consulenze professionali, pubblicità della procedura, spese contrattuali ecc.) costituisce il prezzo di vendita a base d'asta al netto di iva se dovuta.
Articolo 5
Beni da alienare vincolati
1. L’alienazione di beni vincolati da leggi speciali, quali ad esempio i beni sottoposti a specifico vincolo per la tutela ambientale, storica, artistica o architettonica, potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito l’autorizzazione delle Autorità competenti, ove prevista per legge e secondo le modalità specificatamente stabilite.
Articolo 6
Procedure di scelta del contraente – asta pubblica
1. Alle alienazioni dei beni immobili si procede di norma mediante asta pubblica, sulla base del prezzo di stima di cui all’art. 4 del presente regolamento, con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta. Si procede all'alienazione mediante asta pubblica quando, per le caratteristiche del bene in riferimento al mercato, si presuppone un vasto interesse e comunque quando il valore di stima è pari o superiore a €
60.000. Non si procede invece con Asta Pubblica per i beni individuati alle lettere b), c), d) dell'Art. 15.
2. In relazione alle caratteristiche e al valore del bene si può procedere anche mediante trattativa privata o permuta .
3. Nello stesso bando può essere prevista l’alienazione di più beni; in tale eventualità il bando sarà suddiviso
in lotti.
4. I concorrenti potranno partecipare ad uno solo oppure anche a più lotti; in questa ultima eventualità i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare documenti duplicati poiché già allegati all’offerta per altro lotto compreso nel bando.
5. Alla gara viene data ampia pubblicità mediante le forme previste per legge e comunque ritenute più idonee.
6. La pubblicazione di un estratto dell'avviso di gara, relativo alle vendite di importo inferiore ad € 200.000 deve essere effettuata all’Albo pretorio e almeno su un quotidiano a diffusione locale. Per le vendite di importo pari o superiore alla predetta cifra, un estratto di gara deve essere pubblicato altresì almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
7. La pubblicazione degli avvisi deve essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata per la vendita.
8. Le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta o dell’estratto devono essere rimborsate dall’aggiudicatario.
9. L'amministrazione Comunale potrà altresì utilizzare altri mezzi di pubblicità, oltre a quelli sopra descritti, quali pubblicazione sul sito internet e annunci in televisione o radio.
10. per quanto non previsto dal presente regolamento si applica il procedimento per gli incanti come disciplinato dagli artt. da 63 a 88 del R.D. 827/1924.
Articolo 7
Modalità di presentazione delle offerte
1. L’offerta deve essere presentata al protocollo generale del Comune di Montemurlo a mezzo di raccomandata postale, oppure tramite consegna a mano, entro il termine fissato nel bando di asta.
Fa fede la data di ricezione dell'offerta.
2. L'offerta, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) le generalità complete, ossia nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, la residenza ed il domicilio, qualora diverso dalla residenza, dell'offerente; in caso di persona giuridica l’esatta denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le esatte generalità del legale rappresentante. Se l’offerta viene presentata da più soggetti o persone, questi s'intendono solidalmente obbligati. Se il soggetto offerente agisce in nome o per conto di altri dovrà specificatamente indicarlo e fornire apposita procura notarile.
b) indicazione chiara della somma che s'intende offrire, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.
c) esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni cui l’asta e la successiva vendita vengono subordinate.
d) ulteriore esplicita dichiarazione dell’offerente di essersi recato sul luogo e di aver visionato l’immobile cui si riferisce l’offerta.
e) sottoscrizione dell'offerta in originale, con firma estesa e leggibile.
3. All’offerta deve essere allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante.
4. La busta sigillata contenente l’offerta deve essere a sua volta racchiusa in un plico più grande contenente la seguente documentazione:
a) modulo di autocertificazione, reso ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, con il quale l’offerente deve dichiarare di non essere interdetto, inabilitato, o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, nonché l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre.
Se la dichiarazione viene fatta per conto di altra persona fisica o giuridica, deve essere allegata, in originale o copia autenticata, apposita procura notarile. Per le persone giuridiche la dichiarazione deve essere fatta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di potere di rappresentanza, allegando copia autentica del documento atto a dimostrare che è all’uopo giuridicamente abilitato, oltre copia di un documento valido di identità del dichiarante.
b) ricevuta del deposito per spese di cui al successivo art. 8. d) ricevuta del deposito cauzionale di cui al successivo art. 9.
Articolo 8 Deposito per spese
1. Per partecipare alla gara deve essere prodotta la ricevuta del Tesoriere Comunale comprovante l’avvenuta costituzione di un deposito per spese, secondo l’importo indicato nel bando di gara.
2. Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari della gara sarà restituito il predetto deposito.
Articolo 9 Deposito cauzionale
1. Per partecipare alla gara deve essere prodotta, a garanzia dell'offerta medesima, la prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale dell’importo indicato nel bando di gara, di norma pari al 10% del prezzo a base d’asta.
2. Il predetto deposito può essere costituito mediante versamento alla Tesoreria Comunale, in contanti, in assegni circolari dell’importo previsto nel bando d’asta.
3. Il predetto deposito può altresì essere costituito, per il medesimo importo, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate ai sensi dalla normativa in vigore, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/09/1993
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In tale eventualità la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve avere validità di un anno, decorrente dalla data di presentazione dell’offerta e deve altresì prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
4. Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari della gara sarà restituito o svincolato il predetto deposito cauzionale.
Articolo 10 Aggiudicazione
1. L’apertura delle buste contenenti le offerte, da effettuarsi nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando è presieduta dal Responsabile del servizio competente, assistito da altro Responsabile di Area e altra persona dello stesso Ente con funzioni di segretario.
2. All’apertura delle buste possono presenziare i soggetti che hanno presentato l’offerta, o loro delegati, e chiunque ne ha interesse.
3. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente per il Comune.
4. Non sono ammesse offerte a ribasso.
5. Sono nulle le offerte condizionate e quelle non accompagnate dalla documentazione prevista nel bando di gara.
6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
7. Qualora due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, e le stesse risultino accettabili, non si procederà all’aggiudicazione nel corso della seduta di gara prevista dal bando, ma sarà convocata una seconda seduta di gara, per la ricezione delle offerte di miglioramento, con la procedura descritta al successivo art. 11;
8. Nel caso non siano pervenute offerte valide nei tempi prefissati e secondo le modalità previste dal presente regolamento e riportate nel bando di gara, si compilerà un processo verbale di diserzione di gara e gli eventuali depositi cauzionali presentati verranno restituiti agli interessati.
9. Lo svolgimento e l'esito della gara di alienazione deve essere riportato in apposito processo verbale, compilato a cura del segretario, che ne attesterà le operazioni svolte.
10. Il predetto processo verbale dovrà essere firmato dal presidente e dalla persona che lo ha compilato.
11. Nel processo verbale di aggiudicazione devono essere indicati:
a) il giorno, il mese, l'anno, l’ora ed il luogo in cui si è svolta la procedura di gara;
b) il prezzo con il quale è stata dichiarata aperta la gara;
c) le generalità di ciascun offerente;
d) il prezzo offerto da ciascun concorrente;
e) se l'offerta presentata è fatta in proprio o per procura.
f) l'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.
12. L’aggiudicazione, mentre obbliga da subito l’aggiudicatario, non impegna il Comune fino a quando non sia stato stipulato apposito contratto di compravendita.
13. L’aggiudicazione definitiva viene effettuata con successiva specifica determinazione del Responsabile dell'Area competente.
Articolo 11 Offerte di miglioramento
1. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerte di pari importo e le stesse risultino accettabili, la
Commissione di gara individuerà, nel corso della stessa seduta, l’elenco degli offerenti ammessi a presentare offerte di miglioramento e fisserà la data della seconda seduta di gara, nel corso della quale le stesse saranno valutate.
2. Con preavviso scritto di almeno 8 giorni, gli offerenti ammessi a partecipare alla seconda seduta di gara verranno invitati a presentare offerte di miglioramento rispetto a quelle già presentate nella prima seduta di gara.
3. Le predette offerte devono essere presentata al protocollo generale del Comune a mezzo di raccomandata postale, oppure tramite consegna a mano, entro il termine fissato nell’invito sopra indicato.
4. L'offerta di miglioramento, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere sottoscritta in originale, con firma estesa e leggibile e contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:
a) le generalità complete, ossia nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, la residenza ed il domicilio, qualora diverso dalla residenza, dell'offerente; in caso di persona giuridica l’esatta denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le esatte generalità del legale rappresentante. Se l’offerta viene presentata da più soggetti o persone, questi s'intendono solidalmente obbligati. Se il soggetto offerente agisce in nome o per conto di altri dovrà specificatamente indicarlo e fornire apposita procura notarile.
b) indicazione chiara della nuova somma che s'intende offrire, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.
5. All’offerta deve essere allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante.
6. Ciascun offerente non potrà presentare offerte inferiori a quelle già presentate nella prima seduta di gara.
7. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente per il Comune.
8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di miglioramento valida, sempre che l’importo della stessa sia uguale o superiore a quello accertato nella prima seduta di gara;
9. Qualora due o più concorrenti presentino offerte di pari importo si procede mediante sorteggio.
Articolo 12 Stipula del contratto
1. Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 9, versato dall’aggiudicatario, può essere trattenuto dall'Amministrazione Comunale come versamento in acconto.
2. Per quanto sopra l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, provvederà a versare la differenza tra l'importo di aggiudicazione e la sopraddetta cauzione, versata a garanzia dell'offerta.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di dare seguito al contratto di compravendita o non si presenti alla stipula dopo formale convocazione, il predetto deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale.
4. L'aggiudicatario deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo di aggiudicazione e la sopraddetta cauzione, entro il termine indicato nell’apposita comunicazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. 9 e salvo il risarcimento danni a favore
dell'Amministrazione medesima.
5. Dopo l’avvenuto versamento del complessivo importo di aggiudicazione sarà possibile stipulare il contratto di compravendita; tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro onere inerente, quale ad esempio note tecniche, frazionamenti catastali ove necessario e quant’altro, sono a carico dell'acquirente che, allo scopo, può individuare un tecnico ed un notaio di sua fiducia.
6. L’acquirente viene immesso nel possesso legale del bene alienato a partire dalla data di stipulazione del contratto, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi del Comune.
7. L’acquirente dovrà mantenere gli eventuali contratti di locazione in essere al momento della vendita che non possono essere rescissi.
Articolo 13
Dilazione di pagamento e forme di pagamento
1. Solo nel caso in cui sia espressamente previsto nel bando di gara e comunque per importi non inferiori a 50.000,00 Euro, la Giunta Comunale può accordare all’aggiudicatario dilazioni di pagamento di una percentuale del prezzo di acquisto non superiore al 60% (sessanta per cento) del complessivo prezzo di aggiudicazione, fissando altresì i tempi della rateizzazione, garantita mediante adeguate ed idonee garanzie.
2. Sugli importi dilazionati è dovuto un interesse in misura pari all’interesse legale calcolato su base giornaliera.
3. In casi particolari da stabilire nel bando di gara, si può prevedere lo scomputo di parte del prezzo di acquisto, mediante convenzione che regoli la realizzazione di opere edili, lavori e/o fornitura di beni.
Articolo 14 Gara deserta
1. Se la prima gara viene dichiarata deserta, l’Amministrazione può procedere a trattativa privata con una riduzione non superiore al 20%, su proposta del Responsabile di Area e approvata dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso che l'esperimento della trattativa di cui al punto 1 vada deserta, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile di Area, potrà procedere a:
a) ulteriore trattativa privata fissando una riduzione del prezzo che non dovrà essere superiore al 10% di quello stabilito nella trattativa precedente;
b) valutare l’opportunità di sospendere la procedura di alienazione.
Articolo 15 Trattativa privata diretta
1. Si procede mediante una trattativa privata diretta con singolo potenziale contraente nei seguenti casi e ad un prezzo non inferiore a quello di mercato, determinato con le modalità di cui al precedente art. 4.
a) per importi inferiori ad € 60.000, in caso riscontrata insussistenza di pluralità di interessati e previa pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente (alienazione di relitti stradali,
fondi interclusi ed altri immobili che per natura, ubicazione e conformazione rivestono esclusivo interesse per un solo soggetto che detiene la proprietà di beni immobili ad esso confinanti o viciniori ).
b) per l’alienazione di beni immobili con finalità sociali e/o di pubblico interesse, a favore di Enti pubblici o di Enti morali privi di interessi di lucro, a condizione che i beni non possano essere in alcun modo utilizzati per finalità diverse da quelle previste in sede di cessione. Gli atti di vendita di tali beni dovranno essere obbligatoriamente sottoposti a specifica condizione risolutiva con le modalità appresso specificate.
c) per l’alienazione, anche per conferimento di capitali, di beni immobili da destinare alla realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse, a favore di Società o Consorzi a partecipazione pubblica o di Enti o Aziende che gestiscono un pubblico servizio, a condizione che i beni non possano essere in alcun modo utilizzati per finalità diverse da quelle previste in sede di cessione. Gli atti di vendita di tali beni dovranno essere obbligatoriamente sottoposti a specifica condizione risolutiva con le modalità appresso specificate.
d) per l’alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l’Amministrazione Comunale ritiene utile acquisire per motivati fini istituzionali o di interesse pubblico, anche con conguaglio in denaro.
2. Gli atti di vendita relativi ai beni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, dovranno essere obbligatoriamente sottoposti alla seguente specifica condizione risolutiva: qualora la parte acquirente, per qualsiasi causa o ragione, utilizzi, anche parzialmente, i predetti beni per finalità non previste nell’atto di vendita, si determinerà, a mente dell’art. 1360 del C.C., la cessazione di tutti gli effetti del contratto retroattivamente fino dal momento della stipula, con la conseguente immediata riconsegna dell’immobile a questa Amministrazione Comunale, salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Quest’ultima restituirà alla parte acquirente la minor somma tra il valore venale attribuito all’immobile, sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 4 e l’importo indicato nell’atto di vendita con una riduzione del 20%.
Articolo 16 Diritto di prelazione
1. Se sul bene immobile da alienare esiste, per norma di legge o altra legittima causa, un valido diritto di prelazione, il bene deve essere prioritariamente offerto al titolare del predetto diritto sulla base del valore di stima di cui al precedente art. 4.
2. Il diritto di prelazione è esteso anche ai soggetti che utilizzano un bene del patrimonio indisponibile posto in vendita dopo la cessazione della sua destinazione a pubblico servizio, sempre che i beneficiari risultino in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
3. L’offerta di vendita del bene soggetto a prelazione, deve essere formalizzata agli aventi titolo mediante notifica e deve contenere il prezzo richiesto per l’acquisto del bene, le condizioni a cui la vendita risulta assoggettata, nonché il termine per l’accettazione dell’offerta.
4. Contestualmente all’accettazione dell’offerta, l’acquirente dovrà obbligatoriamente presentare la prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9 nonché quella dell’avvenuto deposito per spese, di cui al precedente art. 8.
5. Qualora non pervenga, all’Amministrazione Comunale, alcuna accettazione dell’offerta entro i termini previsti, oppure pervenga la sola accettazione priva delle attestazioni dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale e di quello per le spese, l’offerta si intende rifiutata, salvo tempestivo contrario comportamento concludente.
PARTE II
“USO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, INDISPONIBILE E DEL DEMANIO COMUNALE”
Articolo 17
Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi
1. Il Comune di Montemurlo è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
• Beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e per tanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
• Beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
• Beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o sclassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.
Articolo 18
Forme giuridiche di assegnazione dei beni immobili
1. La concessione in uso temporaneo dei beni immobili di proprietà del Comune è, di norma, effettuata come segue:
• Per i beni patrimoniali disponibili, nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente: Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.); Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.); Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.); Xxxxxxx con riscatto
• Per i beni patrimoniali indisponibili e demaniali, nella forma della concessione amministrativa tipica che deve, essenzialmente, prevedere: l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione. La durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Articolo 19 Concessionari dei beni immobili
1. L'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire, sulla base di propri progetti, l'utilizzo dei beni a disposizione. Tutti i beni immobili di proprietà comunale, e comunque nella sua disponibilità, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o, altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune.
Articolo 20
Modalità di scelta del Contraente
1. La concessione in uso dei beni immobili avviene, di norma, mediante pubblico incanto. Xxxxx restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all’assegnazione dei beni al soggetto che, a seguito di una ulteriore richiesta dell'Amministrazione, offre il maggior aumento. In caso di ulteriore parità si procede mediante estrazione a sorte.
2. E’ ammesso l'affidamento mediante trattativa privata previa indagine esplorativa purché debitamente motivato.
3. L'affidamento a trattativa diretta con un unico soggetto è ammesso nei seguenti casi:
a) Qualora, a seguito di pubblico incanto o trattativa privata previa gara ufficiosa, non vi siano state offerte o non vi siano state offerte appropriate;
b) La concessione in uso di ulteriori porzioni o pertinenze facenti parte di un immobile già concesso in uso, non comprese nel rapporto contrattuale in essere, ma divenute necessarie per l'espletamento dell'attività, purché ciò venga debitamente motivato;
c) Qualora, per motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la concessione in uso di immobili possa venire affidata unicamente ad un particolare soggetto;
d) Per la concessione in uso di immobili ad enti o aziende pubbliche o associazioni che svolgono una funzione socio sanitaria, culturale, ricreativa, di pubblico servizio, solidaristica o simile, che l'Amministrazione Comunale ritenga meritevole di essere agevolata, che si svolga nell’ambito del territorio comunale, sempre per finalità di pubblico interesse e senza scopo di lucro;
e) Per l'affitto degli appartamenti in disponibilità dell'Ente destinati ad emergenza abitativa. Il canone di affitto è determinato dalla Giunta Comunale in deroga a quanto disposto al comma 1 dell'art.23.
Articolo 21 Affitto con riscatto
Il Comune potrà concedere in uso i propri immobili facenti parte del patrimonio disponibile ricorrendo all'istituto dell'affitto con riscatto. A tal fine si procederà alla stipula di due accordi tra loro collegati: un contratto di locazione a un canone superiore a quello di mercato, e un contratto di opzione in cui viene stabilito che l'affittuario, dopo un periodo ed a un prezzo già stabilito, avrà la facoltà di acquistare l'immobile, scontando dall'importo finale una parte dei canoni corrisposti.
Articolo 22
Stipula dei contratti di concessione in uso
1. Concluse le procedure di cui al presente regolamento, la stipula del contratto di locazione, affitto o comodato deve avvenire entro i successivi trenta giorni, salvo motivi particolari da giustificare nell'atto di approvazione del contratto.
2. Qualora, alla data fissata per la stipula del contratto l’aggiudicatario non si presenta, il Comune, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall’aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara procedendo all’aggiudicazione in favore del concorrente secondo classificato.
Articolo 23
Condizioni delle concessioni in uso
1. Il canone ordinario è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’uso dell’immobile, come accertato dai competenti uffici del Comune o, in casi di particolari difficoltà nella valutazione, da altro soggetto qualificato.
2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
3. La durata della concessione in uso è stabilita di norma in anni sei. In presenza di particolari motivi può essere convenuta una durata differente; in particolare può essere stabilito un termine superiore ai sei anni quando il concessionario si obbliga ad eseguire, previa l'approvazione del Comune, consistenti opere di ripristino, restauro, o ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile in tempi prestabiliti, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In tali casi può essere convenuto uno scomputo parziale e/o totale del canone da corrispondere al Comune, restando contrattualmente pattuito che nessun indennizzo sarà corrisposto dal Comune stesso a fronte delle opere eseguite, nemmeno al momento del rilascio dell'immobile.
4. Le concessioni in uso sono subordinate ad un utilizzo che non arrechi danni agli immobili, alle loro pertinenze e alle eventuali suppellettili, che non sia di disturbo e che non contrasti con le vigenti norme in materia di sicurezza e di ordine pubblico.
5. L’utilizzo è rigidamente vincolato, a pena di responsabilità diretta e personale del concessionario al rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 24
Criteri e procedimenti per la cessione in uso dei beni immobili
1. I beni immobili comunali sono concessi in uso a conclusione del procedimento avviato con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle regole di cui al presente regolamento.
2. E' facoltà della Giunta Comunale concedere unità immobiliari non residenziali in deroga alla precedenti disposizioni, sempre che esistano rilevanti ragioni di pubblico interesse, dimostrabili, e debitamente giustificate nella Delibera della Giunta.
3. La Giunta Comunale ha la facoltà di ridurre il canone o disporre il ricorso al criterio delle offerte economicamente più vantaggiose quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività ritenute meritevoli di tutela, individuate di volta in volta dalla stessa Amministrazione.
Articolo 25 Obblighi del concessionario
1. I contratti con cui vengono concessi in uso i beni di proprietà comunale, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, di norma devono prevedere a carico del soggetto utilizzatore: a) L'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo; b) L'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e pulizia;
c) Il pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono, connessioni internet, e utenze similari;
d) Il pagamento delle spese di custodia dell'immobile, la sua gestione e amministrazione con riguardo all'attività ivi svolta; e) La stipulazione dell'assicurazione contro i danni, responsabilità civile e incendio; f) La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso, al termine del contratto; g) L'apertura e il mantenimento di una idonea fideiussione e/o deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti, ed in particolare a tutela della conservazione del bene locato, affittato o dato in comodato.
Articolo 26
Attribuzione delle competenze gestionali
1. È attribuita dalla Giunta al Responsabile di Area relativa al patrimonio pubblico la competenza gestionale ed operativa sull’utilizzo degli immobili comunali di cui al presente regolamento.
2. Il Responsabile competente è tenuto a rilasciare autorizzazioni e concessioni, a predisporre atti deliberativi e schemi contrattuali, a sottoscrivere i contratti e a gestire i rapporti da essi regolati per l'utilizzo degli immobili di cui al presente regolamento.
3. Al fine di conseguire, con procedure semplificate e trasparenti, una gestione unitaria del patrimonio immobiliare comunale, è di competenza del Responsabile incaricato l'acquisizione gratuita di immobili, gli atti gestionali relativi alla locazione, affitto o comodato dei beni immobiliari a qualsiasi uso destinati, nonché la gestione, a titolo esemplificativo, di:
• locazioni, affitti e contratti di comodato, attive e passive, di unità immobiliari;
• concessioni di servitù, attive e passive;
• rapporti condominiali;
• concessioni di diritti di superficie e di proprietà superficiaria;
• azioni di tutela della proprietà.
Articolo 27
Risoluzione e recesso dei contratti di concessione
1. L’inadempimento, in particolare se reiterato, delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, affitto o comodato, e l’inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene, di norma costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. Il Comune dispone accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degli obblighi assunti dal soggetto utilizzatore nonché all’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
3. Il contratto di locazione, affitto o comodato deve in ogni caso prevedere la clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto;
4. Il Comune può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo il rimborso, da valutare a seconda dei casi di volta in volta, per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.
Articolo 28
Lavori di manutenzione e oneri economici di natura ordinaria
1. Sono a carico dei soggetti utilizzatori gli oneri della manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile e in particolare tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e simili, ed eventuali tasse e tariffe che non siano dalla Legge indicati espressamente a carico del proprietario dell'immobile.
2. Alla cessazione delle locazioni, affitti o comodati, le addizioni o le migliorie apportate all’immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.
Articolo 29
Ricognizione degli immobili e delle tariffe
1. Il Responsabile dell'Area competente effettuerà la ricognizione degli immobili ad uso non abitativo e delle aree di proprietà comunale al fine di individuare le proprietà che possono essere locate, affittate o concesse in comodato, e provvede alla determinazione e revisione del canone annuo base applicabile a ciascun immobile.
Articolo 30
Immobili sedi di impianti sportivi
1. Gli immobili utilizzati a servizio degli impianti sportivi sono regolati dall’apposito regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.
Articolo 31 Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di settore che disciplinano la materia, ed agli altri regolamenti comunali vigenti.
2. Il presente regolamento sarà efficace dalla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva, e con la sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultano in contrasto con le presenti norme.
Articolo 32 Foro competente
1. Competente per ogni controversia inerente a quanto viene disciplinato con il presente regolamento è, di norma, il Foro di Prato, anche se non in via esclusiva.