COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI ROZZANO
Città Metropolitana di Milano
Direzione Affari generali ed Istituzionali, Sportello al Cittadino, Organizzazione Risorse Umane, Promozione Culturale e Servizi Sociali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROZZANO (MI) MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI – PERIODO: 01/11/2018 – 30/04/2019 – CIG:7631191208
ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato detta norme per porre in essere il servizio sostitutivo della mensa aziendale del Comune di Rozzano (MI) mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei, secondo quanto previsto dal DPCM del 18/11/2005, da utilizzare presso esercizi convenzionati direttamente con l’appaltatore, provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative oltre che nel rispetto di tutti i requisiti igienici prescritti dalle leggi in materia.
L’appaltatore dovrà, altresì, se richiesto dalla S.A. fornire buoni pasto cartacei a favore di altre categorie di soggetti in servizio presso l’amministrazione.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dal 01/11/2018 e conclusione il 30/04/2019 con facoltà, per la S.A., di ripetizione dello stesso per ulteriori mesi 6 (sei). La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, del contratto iniziale.
La S.A. si riserva inoltre, la facoltà di richiedere l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, come previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito od aggiudicato un nuovo appalto, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio per il periodo necessario alla conclusione della gara ed al nuovo affidamento, garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali applicate fino alla scadenza. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto, pertanto con essa non possono essere introdotte condizioni nuove nel contratto medesimo. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso del contratto, l’appaltatore cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. Per mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata del pagamento o di rivalersi sulla cauzione.
La S.A. prima di procedere all’indizione di una nuova gara, verificherà l’attivazione da parte di Consip SpA della nuova convenzione (attualmente in fase di aggiudicazione): in caso di esito positivo di tale verifica, la S.A. procederà a ad attivare la procedura prevista di adesione.
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Qualora, allo scadere del periodo contrattuale più sopra riportato senza che la società Consip SpA abbia attivato la convenzione, la S.A. si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura un proroga tecnica atta a garantire il prosieguo del servizio senza interruzioni – al fine di non danneggiare i propri dipendenti.
Tale periodo di proroga sarà richiesto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti o Codice), nelle more dell’espletamento della nuova gara o della possibile adesione alla nuova convenzione Consip.
ART. 3 - AGGIUDICAZIONE
Il servizio di cui al presente atto viene appaltato con le modalità riportate nel disciplinare, nel capitolato e in tutti gli altri documenti oggetto della gara.
Sarà interesse della ditta concorrente fornire gli elementi conoscitivi che possano consentire alla Commissione giudicatrice di valutare l’offerta tecnica proposta rispetto ai parametri fissati per la valutazione dell’offerta tecnica. Qualora dalla documentazione presentata non fosse possibile alla Commissione procedere alla valutazione di tali elementi, non verrà attribuito alcun punto.
Nessuna ditta partecipante avrà diritto a compensi per la presentazione dell’offerta e per la partecipazione all’appalto.
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle modalità e degli elementi indicati ed espressi all’apposito articolo del disciplinare di gara.
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria deve avere le necessarie capacità organizzative, tecniche ed economiche, la forza lavoro, le attrezzature ed i supporti informatici e logistici nel rispetto degli standard industriali conosciuti, delle normative, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti o che saranno emanati in futuro.
Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, l’appaltatore fosse in grado di proporre migliorie di carattere tecnico ed organizzativo alle modalità di erogazione del servizio, la S.A. se ne riserva l’accettazione, subordinandola al sostanziale miglioramento del servizio e delle condizioni economiche sottoscritte.
Qualora la S.A. dovesse ordinare, per qualsiasi causa, la sospensione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione del buono pasto cartaceo, anche per periodi rilevanti, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento.
Il servizio dovrà essere fornito attraverso una rete di pubblici esercizi, dislocati principalmente sul territorio del Comune di Rozzano (MI), nei quali i dipendenti dell’ente potranno consumare i pasti.
All’atto della presentazione dell’offerta, la ditta partecipante dovrà dimostrare di disporre di minimo nr. 10 convenzioni già attive sul territorio del comune di Rozzano ed altre nr. 20 convenzioni minimo già attive su Milano e provincia (totale: nr. 30 convenzioni già attive). Tali convenzioni non entreranno a far parte dell’offerta.
Tuttavia, i buoni potranno essere comunque spesi anche sull’intero territorio nazionale, senza limiti, costi ed oneri aggiuntivi per la S.A.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutta la durata contrattuale un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste negli atti di gara e che abbiano ubicazione preferibilmente in prossimità di tutte le sedi lavorative dell’ente distribuite sul territorio comunale.
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La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla S.A. l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con uno o più esercizi e entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, la sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal contratto aggiudicato con la S.A. a seguito della presente gara e garantire le stesse condizioni di erogazione/fruizione.
I locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, pizzerie, ecc.) devono essere provvisti di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande, tutti necessariamente in possesso dei requisiti elencati dall’art. 4 del DPCM del 18/11/2005, ovvero erogati da servizi che svolgono le seguenti attività:
a) Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 25 agosto 1991 n. 287, e dalle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
b) Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, I° comma della L. 8 agosto 1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della L. 30/04/1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione del prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.
Almeno il 25% degli esercizi convenzionati o da convenzionare dovranno prevedere la somministrazione di pasti per persone con intolleranze alimentari riconosciute (es. celiachia).
Di norma, il servizio riguarda solo il pasto di mezzogiorno, fatta salva la possibilità di estendere il servizio anche al pasto serale e ad altri giorni della settimana ai dipendenti che, per ragioni di servizio, siano autorizzati dalla S.A.
Il numero dei dipendenti interessati alla fruizione del servizio è stimato in 180 unità. In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre all’importo corrispondente al numero di buoni pasto cartacei forniti, fermo comunque il limite della variazione dell’importo contrattuale – da calcolarsi tenendo conto del prezzo netto di aggiudicazione – nell’ambito di 1/5 in aumento o in diminuzione (art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (anche Codice o Codice degli appalti).
ART. 5 - VALORE UNITARIO DEL BUONO PASTO
In luogo del servizio di mensa aziendale, la S.A. eroga al proprio personale avente diritto un BUONO PASTO del valore facciale pari ad 7,00 euro, 2/3 del presunto costo parametrale di un pasto completo.
Il prezzo a base di gara è rappresentato dal valore facciale del buono pasto pari a euro 7,00.= (oltre IVA al 4%), pari ai 2/3 del costo del pasto di cui all’apposito art. del presente atto; la differenza di costo del pasto viene corrisposta direttamente dall’utilizzatore all’esercente.
Il valore facciale unitario del BUONO PASTO è di euro 7,00 (10,50 euro x 2/3).
La cifra di euro 7,00.= sarà il riferimento per l’offerta economica e a questa cifra dovrà essere rapportata la percentuale di ribasso in fase di offerta che, comunque, non può essere inferiore a – 16,59% (sconto euro 1,16/cadauno, corrispondente allo sconto dell’ultima convenzione Consip ).
Qualora, a seguito di accordi interni alla S.A. con i propri dipendenti, il valore facciale del buono deve essere modificato, lo sconto offerto dall’appaltatore verrà applicato al nuovo valore netto stabilito.
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ART. 6 – VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro 122.500,00 oltre IVA (4%) per un periodo contrattuale di mesi 6 (sei) a partire dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Nessun onere per la sicurezza è a carico della S.A. e, pertanto, non si procede alla compilazione del DUVRI.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’impresa aggiudicataria garantisce ed organizza il servizio di mensa per i dipendenti aventi diritto della S.A. mediante la fornitura di buoni pasto cartacei, in conformità alle leggi vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni minime.
Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente atto, la ditta aggiudicataria dovrà:
a) Per il mese di novembre fornire entro la fine del mese di ottobre i buoni pasto ordinati dall’ufficio competente, anche con riferimento a una tempistica minore rispetto a quella offerta (punto c) del presente elenco), in tempo utile al fine di evitare disagi ai dipendenti dell’ente;
b) Provvedere, a propria cura e spese all’emissione del quantitativo di buoni pasto cartacei indicato nell’ordine mensile di fornitura, al valore facciale stabilito;
c) Consegnare entro il termine offerto (gg lavorativi) dal ricevimento dell’ordine al Comune di Rozzano – con sede in Piazza X. Xxxxxx, nr. 1 – 00000 Xxxxxxx (XX) – c/o Ufficio Personale
-, la quantità di buoni pasto cartacei ordinati;
d) Ritirare, senza oneri per la S.A., i buoni pasto cartacei non utilizzati dai dipendenti entro l’anno di competenza e accreditare il relativo importo come specificato più avanti. In tal caso, la ditta dovrà provvedere all’emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, IVA compresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di restituzione dei buoni. Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all’effettuazione di un accredito di pari importo a favore della S.A.;
e) Garantire che i buoni pasto cartacei diano luogo, presso gli esercizi convenzionati a prestazioni di servizio alternativo di mensa, pari al valore parametrale del buono medesimo;
f) Fornire l’elenco dei locali presso cui i buoni pasto cartacei possono essere utilizzati, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo la facoltà di modificarlo per effetto della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta dei clienti stessi, con preavviso di almeno un mese;
g) Garantire la somministrazione dei pasti al personale del Comune di Rozzano previo ritiro del buono;
h) Garantire che i pasti anzidetti siano confezionati in misura normale e sufficiente, con cibi freschi e genuini e che sia prevista un’effettiva possibilità di scelta del menù;
i) Fornire, a richiesta, un elenco periodico dei buoni utilizzati con indicazione dei locali e della data di utilizzo;
j) Fornire eventuale apposito software per la gestione degli ordini e la trasmissione dei dati;
k) Fornire alla S.A. copia della polizza assicurativa di cui all’apposito articolo del presente atto;
l) Esonerare la S.A. da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata;
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m) Garantire, per tutta la durata del contratto, la possibilità di consumare pasti dalle ore 00,01 alle ore 24,00 dal lunedì alla domenica;
n) Garantire la convenzione con altri punti di ristoro, su richiesta della S.A. qualora questa ritenga non soddisfacente lo svolgimento del servizio da parte di uno o più esercizi già convenzionati, entro un mese dalla ricezione della richiesta e a comunicare alla stessa le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi convenzionati, provvedendo alla convenzione di nuovi esercizi ubicati nelle vicinanze di quelli oggetto di risoluzione contrattuale;
o) fornire, su richiesta della S.A. ogni dato ritenuto utile che permetta l’elaborazione di statistiche riguardanti l’utilizzo dei buoni pasto cartacei;
p) fornire, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, anche sotto forma di verbale di fornitura anticipata ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (in pendenza di perfezionamento del contratto), l’elenco degli esercizi convenzionati. Su specifica richiesta della S.A., dovrà essere fornita entro 5 (cinque) giorni da tale richiesta, la relativa convenzione sottoscritta dagli esercenti dalla quale risulti l’accettazione da parte di quest’ultimi delle condizioni del presente atto, nelle parti riportanti gli obblighi relativi agli stessi.
q) attivare un sistema informatico per la rendicontazione dell’utilizzo dei buoni pasto cartacei. In caso di mancato funzionamento di tale sistema, l’impresa aggiudicataria dovrà attivare un sistema sostitutivo tramite moduli manuali che consenta, comunque, la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto cartacei.
r) quanto riportato nel presente atto e nel contratto stipulato costituisce obbligo dell’appaltatore, il quale è tenuto ad adempiervi con la diligenza di legge.
s) per effetto del contratto stipulato con la S.A., la ditta aggiudicataria esonera l’ente da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi. La S.A. non assume nessun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati e la ditta aggiudicataria si impegna a tenere l’ente esonerato ed indenne da ogni pretesa. La ditta aggiudicataria garantirà che presso i punti ristoro convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione.
Tutte le spese relative alla fornitura dei buoni pasto cartacei sono a carico dell’impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni – da chiunque causati – o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo.
ART. 8 - MODALITA’ DI REDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO CARTACEI
Il buono pasto dovrà riportare:
- Il CIG di gara;
- La ragione sociale e il codice fiscale della società che emette il buono pasto;
- Il codice fiscale e la ragione sociale del Comune di Rozzano;
- Il termine temporale di utilizzo;
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- Il valore facciale espresso in valuta corrente;
- Anno di emissione del buono pasto;
- Anno solare di riferimento del buono pasto;
- Codice di emissione del buono pasto;
- Essere numerato progressivamente;
- La dicitura “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 (otto) buoni, né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore” o equivalente, salvo diverse disposizioni normative;
- Prevedere uno spazio per l’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercente presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- Su specifica richiesta della S.A., trasmettere alla S.A. stessa una distinta su file dei buoni pasto cartacei utilizzati presso ciascun locale convenzionato, da ciascun dipendente;
I buoni pasto cartacei devono essere raccolti in un “blocchetto mensa” da 10 buoni, numerato in ordine progressivo.
La ditta aggiudicataria curerà la consegna dei blocchetti dei buoni pasto cartacei secondo le esigenze della S.A., su semplice richiesta della stessa. Non saranno riconosciute alla ditta spese relative alla gestione del servizio, ed in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto cartacei medesimi. Ogni consegna dovrà avvenire tramite distinti plichi sigillati intestati all’Ufficio Personale della S.A.. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
Gli eventuali messaggi pubblicitari posti sul “blocchetto dei buoni” dovranno rispettare i comuni canoni di dignità e decoro. In caso contrario, ad insindacabile parere della S.A, dovranno essere sostituiti con altrettanti blocchetti senza alcun messaggio pubblicitario o con altro messaggio pubblicitario rispettante i suddetti canoni.
ART. 9 - MODALITA’ D’USO DEI BUONI PASTO CARTACEI – PASTO DA FORNIRE AI DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO VALORE
Il pasto avrà costo complessivo di euro 10,50.= IVA inclusa, pari al valore del buono pasto ed alla differenza erogata direttamente dall’utilizzatore nella misura del terzo del valore facciale del buono a carico del dipendente.
Il buono pasto avrà un valore facciale di euro 7,00 IVA inclusa. La differenza del costo del pasto sarà corrisposta direttamente dall’utilizzatore all’esercente.
La ditta deve garantire che presso gli esercizi convenzionati sia possibile consumare un pasto di buona qualità e in misura adeguata, di norma composto da:
- Un primo piatto con scelta di almeno tre pietanze;
- Bevande: ½ litro acqua minerale o ¼ di vino o 1/5 di birra;
- Un contorno con scelta tra almeno tre pietanze;
- Un secondo piatto con scelta tra almeno tre pietanze;
- Pane, coperto e servizio.
I dipendenti del Comune di Rozzano (MI) potranno usufruire dei buoni pasto cartacei per ottenere l’erogazione dei pasti, in conformità alle modalità riportate sugli stessi, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio mensa.
In particolare, il buono pasto, utilizzabile solo per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale:
- Non potrà, in nessun caso, essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme in denaro;
- Non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti del Comune di Rozzano (MI);
- Non potrà, in nessun caso, essere ceduto o commercializzato;
- Non è cumulabile per più del limite di 8 (otto) buoni, salvo diverse disposizioni normative;
- Non potrà, in nessun caso, dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle sopradescritte;
- Darà diritto a consumare il pasto convenuto, restando a carico dell’utilizzatore gli eventuali ulteriori prestazioni;
- Darà luogo al rilascio di ricevuta fiscale rilasciata dal ristoratore nei confronti del dipendente, contenente la dicitura: “Corrispettivo non riscosso per convenzione con la ditta
” o equivalente dicitura.
La S.A. è sollevata da qualsiasi pretesa che i gestori dei punti di ristoro convenzionati avanzino nei confronti degli utilizzatori dei buoni.
ART. 10 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI
La ditta aggiudicataria esonera la S.A. da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subìti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa quanto della S.A. e suoi dipendenti, in pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Le parti convengono che ogni rapporto con i ristoratori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice e che la S.A. deve ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo.
La S.A. assume l’obbligo di indicare ai dipendenti le modalità d’uso dei buoni pasto cartacei e di ricorrere, ove necessario, all’esercizio dei propri poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti che non si attengano alle disposizioni impartite.
ART. 11 - VARIAZIONI DELL’APPALTO
In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze della S.A., lo stesso ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore del buono pasto convenzionato in misura non superiore al 20% , senza che la ditta abbia alcuna pretesa.
La ditta appaltatrice, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente atto, si obbliga ad applicare sul nuovo valore del buono pasto lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo originario di aggiudicazione.
In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo corrispondente al numero di buoni pasto cartacei forniti.
ART. 12 - PROGETTO
Il presente atto costituisce il progetto base con il quale la S.A. adempie all’obbligo di fornire ai propri dipendenti il servizio mensa. Tale servizio sarà reso attraverso la fornitura di buoni pasto cartacei.
Sulla base di tale progetto, la S.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiedere all’impresa aggiudicataria la ripetizione del servizio con modalità analoghe a quelle del contratto inizialmente stipulato. Tale facoltà sarà eventualmente esercitata entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
ART. 13 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Ogni ordine dei buoni pasto cartacei emesso sarà accompagnato da una fattura riepilogativa riportante il numero totale dei buoni, il totale della spesa, lo sconto applicato e l’aliquota IVA nella misura di legge.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite la Tesoreria dell’ente, a mezzo mandato diretto all’impresa, entro 45 giorni dalla verifica delle regolarità delle fatture.
Il pagamento è subordinato all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva _ DURC – all’accertamento che il beneficiario non è inadempiente all’obbligo del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro 10.000,00.= (Decreto 18/01/2008 n. 40). La ditta aggiudicataria è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazioni e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, la S.A. è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Eventuali penalità di cui all’apposito articolo del presente atto verranno riscosse liquidando l’importo della fattura detratto degli importi delle penali.
ART. 14 - SOSPENSIONI DEI PAGAMENTI
La S.A., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, il pagamento alla ditta aggiudicataria cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio.
ART. 15 - GARANZIE ASSICURATIVE
La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare a sue spese – per tutta la durata dell’appalto- una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari, ed estesa anche al rischio “in itinere” ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, aggressioni ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio.
I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a:
- RCT: euro 3.500.000,00= per evento dannoso/sinistro, con il limite di almeno euro 500.000,00= per ogni persona per sinistro;
- Per rischio igienico-sanitario: euro 2.500.000,00= per sinistro, con il limite di euro 500.000,00= per persona per sinistro.
Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso l’ufficio competente della S.A entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell’inizio del servizio stesso.
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO
A decorrere dall’inizio dell’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto degli articoli del presente atto e la qualità dei pasti somministrati.
La ditta si impegna a rilasciare, a richiesta della S.A., ogni informazione attinente ai buoni pasto cartacei utilizzati, senza che la stessa possa pretendere per tali informazioni costi aggiuntivi.
La S.A. si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal contratto.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno un apposito verbale con il quale saranno poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che riterranno necessarie per gli ulteriori interventi.
Tali verifiche ed ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati della ditta aggiudicataria che potranno essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esonerano la ditta dalle responsabilità previste negli atti di gara. La ditta che durante l’esecuzione del servizio dovesse dare motivo di rilievi e/o negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali potrà essere soggetta a diffide e /o richiami senza pregiudizio per l’applicazione delle penali.
ART. 17 - INADEMPIMENTI – PENALI – RISOLUZIONE - RECESSO
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta aggiudicataria, la quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali. Per ognuna delle suddette inosservanze sarà applicata una penale di euro 250,00=.
Nel caso di comprovate e gravi infrazioni contestate dalla S.A., senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi ipotizzata, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudiziale al buon andamento del rapporto negoziale, la
S.A. si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto, con riserva al risarcimento dei danni mediante comunicazioni PEC all’indirizzo messo a disposizione della ditta stessa come indicato negli atti di gara.
Per ritardata consegna dei buoni pasto cartacei ordinati, anche se imputabile a terzi, la ditta sarà passibile di una penale pari al 2% da applicarsi per ciascun giorno di ritardo e calcolata sull’importo dei buoni pasto cartacei non consegnati. Qualora il ritardo dovesse superare i 10 (dieci) giorni la
S.A. potrà commissionare ad altra società la fornitura non eseguita e l’impresa aggiudicataria sarà tenuta, oltre al pagamento della penale, a rifondere l’eventuale maggior pagato rispetto a quello convenuto.
L’applicazione delle penali sarà deducibile, senza formalità alcuna, dagli importi dovuti per la fornitura dei buoni pasto cartacei.
Oltre che per ipotesi specifiche, la risoluzione opererà nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, imputabili alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1453 de c.c., salvi in ogni caso il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri diritti.
Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:
a) Nel caso in cui la ditta aggiudicataria venga sottoposta ad una procedura concorsuale o risultino positivi, nei suoi confronti, accertamenti giudiziari antimafia;
b) Reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
c) Nel caso di comportamenti della ditta aggiudicataria a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla S.A. da rapporto di diritto o di fatto in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico della ditta stessa;
d) Nel caso di perdita delle licenze o autorizzazioni;
e) Nel caso in cui il numero dei locali convenzionati dalla ditta aggiudicataria risulti ridotto, per qualsiasi motivo, oltre il 5% senza che lo stesso sia stato prontamente ripristinato.
La S.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del c.c. anche se è stata iniziata la prestazione del servizio e dovrà indennizzare la ditta delle spese sostenute e di quanto eseguito.
ART. 18 - DIVIETO CESSIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
È vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente atto, pena l’immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla rifusione del danni arrecati, mediante blocco dell’eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia.
Da predetto divieto è escluso l’eventuale subappalto dichiarato in fase di presentazione dell’offerta.
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei confronti della S.A., salva la facoltà di quest’ultima di ritenere risolto il contratto medesimo oltre al risarcimento dei danni.
La ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la S.A..
La sospensione del servizio unilaterale da parte della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 19 - RESPONSABILITA’/OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e smi.
La ditta è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
La ditta si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti di lavoro, collettivi applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
Qualora la S.A. riscontrasse, direttamente o per segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà all’impresa es e del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% dell’importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che
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gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l’impresa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi sia a cose a chiunque appartenenti.
Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico della ditta aggiudicataria e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione.
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all’espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando la S.A. da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Il soggetto aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell’appalto, restando sin d’ora l’Amministrazione comunale (S.A.) esonerata da ogni responsabilità a riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso. In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione. Il soggetto aggiudicatario è inoltre obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci addetti al servizio oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell’affidamento, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, ed all’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Tutte le assicurazioni, contributi e previdenze sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative alla previdenza e all' assistenza dei prestatori di lavoro, comporteranno la risoluzione del contratto. Il Committente è sollevato da qualsiasi azione di rivalsa che dovesse essere intrapresa dai dipendenti o dai collaboratori a seguito di inadempienze derivanti dal presente affidamento. L’utilizzo di personale con rapporto di lavoro atipico deve avvenire nel rispetto pieno della normativa in materia. Il soggetto aggiudicatario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi. Deve inoltre garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione immediata degli operatori titolari assenti a qualsiasi titolo, dandone tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale (S.A). Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e smi in materia di tutela dei dati personali. L’impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza sui dati personali dell’utente, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, ovvero raccolti direttamente. E’ fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente affidamento. Allo scadere del contratto, la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei servizi appaltati. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta riuscita del servizio. Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione comunale (S.A.) dovesse sostenere a tale titolo, verranno addebitate al soggetto aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione del presente affidamento.
L’Ente appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’eventuale esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga o documentazione equivalente, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziali, assistenziale e assicurativa.
L’Ente appaltante, in tale caso, interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.
ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in L. 17 dicembre 2010 n. 217, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ente la lista dei conti correnti dedicato che utilizzerà per ogni transazione inerente l’appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.
In base alla normativa del “Piano straordinario contro le mafie”, tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture, devono essere registrati sui conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. Obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto d’appalto.
ART. 22 - RICORSI
Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura concorsuale è possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede in Milano, entro 30 giorni dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere.
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese conseguenti alla stipulazione del contratto restano a carico del gestore. Contestualmente e comunque non oltre la data della firma del contratto dovranno essere presentati tutti i documenti comprovanti le dichiarazioni autocertificate in sede di gara.
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto affidatario, prima della stipula del contratto e a pena di decadenza dall’aggiudicazione definitiva, dovrà prestare garanzia definitiva negli importi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fidejussoria è costituita quale garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, per eventuale risarcimento di danni, nonché per rimborso di spese sostenute dall’Ente appaltante a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dei servizi appaltati. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento dei servizi.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente atto e che non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, sarà dalle parti devoluta al Foro di Milano.
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione ipso jure del contratto, secondo la previsione degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Ente appaltante o che il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione.
Costituiscono motivo di risoluzione i seguenti casi:
a. grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d’appalto;
b. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio;
c. impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio secondo le risultanze del monitoraggio e della valutazione delle attività progettuali;
x. xxxxxxxxxxxx relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo professionale espressamente richiesto;
e. gravi azioni a danno delle dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario;
f. concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi;
g. frode;
h. sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
i. tre violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
j. sopravvenuta condanna del rappresentante legale per reato contro la Pubblica Amministrazione;
k. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento.
l. applicazione ripetuta per più di tre volte delle penali di cui all’art. 17 del presente capitolato.
Qualora il soggetto aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all’Ente appaltante con un anticipo di almeno 90 giorni.
In tal caso l’Ente appaltante potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, ferma restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti ai punti precedenti, l’aggiudicataria incorre nel divieto di partecipare ad un eventuale nuovo appalto dell’Ente appaltante per un periodo di 4 anni.
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
L’accettazione dell’affidamento comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato di affidamento e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leggi, regolamenti o in ogni caso disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul contenuto del contratto, le parti stabiliranno, di comune accordo, le conseguenti variazioni, anche economiche.
Il dirigente Dr. X. Xxxxx
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Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.