SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
allegato E.3 – bozza accordo
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Prot. n.
Oggetto: Accordo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Ente/Cooperativa
……………………………………………….. volta a garantire la realizzazione del
“Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’ASUGI”
Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 01337320327
Codice Fiscale dell’Ente: ………………
PREMESSO CHE
a) l’articolo 1-sexies, comma primo del d.lgs. 30.12.1989, n. 416 e s.m.i istituisce il “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati [in breve SPRAR]” tramite cui “Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati […] possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale […]”;
b) il decreto del Ministero dell’Interno dd. 10.08.2016, contenente, tra l’altro, le “Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, le quali, inoltre, testualmente specificano che:
• “Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento” (primo comma, art. 21);
• “I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti” (primo comma, art. 29) e pertanto è necessario agire in un’ottica di accoglienza integrata che “[…] è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: […] formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; […] orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; […]; tutela psico-socio-sanitaria […]” (comma secondo, art. 30);
c) ex art. 11 della L.R. FVG 17.12.2015, n. 31 la Regione “[…] nell'ambito delle proprie competenze
• favorisce l'esercizio del diritto d'asilo, l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale […]” (comma 1);
• […] partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva e condivisa con le comunità […] (comma 2);
• […] nell’ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere l’inserimento delle persone accolte nella realtà locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunità ospitante (comma 3);
d) rientra nella mission delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l’altro:
• la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l’impegno di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
• la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
• la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
e) in base alle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021:
• “le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali […];
• sono state individuate, “in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell’ambito dei percorsi assistenziali a favore delle persone, in particolare fragili e con comorbilità […];
• tra l’altro, le citate sinergie ed attività “[…] possono essere individuate nelle seguenti aree: […] tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; […]; supporto agli interventi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate […]”;
f) da anni, nell’area giuliana, dapprima le cessate aziende sanitarie territorialmente competenti hanno partecipato alla realizzazione del “Programma Habitat-Microaree”, con la finalità di promuovere la salute, il benessere e la coesione sociale nell’ambito del proprio mandato istituzionale, tra l’altro, mediante apposite intese con alcuni enti locali territorialmente competenti oltre che con l’ATER di Trieste e oggi continua a parteciparvi l’ASUGI, secondo quanto contenuto nel documento “Programma Habitat- Microaree. Linee di indirizzo progettuali e operative” approvate giusto decreto dell’allora ASUITS n. 1012 dd. 12.12.2018;
g) il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “no profit” presenti sul territorio locale
h) ex L.R. FVG 31.03.2006 n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”:
• le Aziende sanitarie partecipano “[…] alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria […]” (art.11);
• nello specifico l’art. 14, tra l’altro, riconosce, al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali il “[…] ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro […]” che “concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. […]” partecipando “[…] altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e […] alla valutazione dell’efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. […]” (art. 14);
• è prevista la promozione “[…] di politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione […]” anche attraverso “ c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale; d) […] interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo […]” (art. 50);
i) con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:
• che “[…] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento […]”; (primo comma dell’art. 55)
• che con il termine co-progettazione si intende la “[…] definizione e eventualmente […] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti […]”; (terzo comma dell’art. 55);
• la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
• che “[…] fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti […]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore […], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore […]” (art. 101);
j) nello specifico, il presente Accordo intende favorire la realizzazione a titolo gratuito del “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’ASUGI”, a titolo gratuito, del mediante lo strumento della co-programmazione e della co-progettazione, con l’Ente/Cooperativa
…………………………….;
k) con decreto n. ……. dd , esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI
ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idoneo a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto secondo le caratteristiche e le
modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. …/…. cit. e ivi allegati;
l) con decreto n. ……… dd. ……………., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di , quale
partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto ……………………………………, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n. ……./…. cit. e sotto riportato;
tutto ciò premesso,
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2
E
l’Ente/Cooperativa ………………………… (nel prosieguo ……), in persona del
………………………………. e legale rappresentante, …………………………., con sede in
…………………….., Via …………. n. ……
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto del presente Accordo è la sperimentazione di percorsi d’inserimento di persone richiedenti/titolari protezione internazionale, in qualità di volontari, nelle Microaree di Trieste e/o nei servizi territoriali dell’ASUGI, contribuendo ad avvicinarle al sistema di diritti e doveri propri del territorio di accoglienza, lavorando sulla consapevolezza e sull'autonomia nonché promuovendo, al contempo, la conoscenza, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante.
Indiretti benefici di tale approccio sono l’apprendimento della lingua italiana e di competenze di base.
Le attività progettuali, la durata e le modalità di svolgimento delle medesime vengono concordate con i Referenti dell’ASUGI, attraverso cadenzati colloqui con i volontari e gli operatori dei soggetti partner, per un’opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia. Ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell’accordo.
Le attività di volontariato hanno lo scopo di:
- sostenere i percorsi di salute delle persone fragili e/o affette da patologie croniche in carico ai servizi territoriali dell’ASUGI;
- supportare le attività di aggregazione/sviluppo di comunità nell’ambito delle sedi di Microarea e/o altre sedi territoriali individuate.
In particolare, le attività di volontariato previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono, tra l’altro, disbrigo pratiche, consegna farmaci e spesa a domicilio per le persone fragili in carico ai servizi/Microaree distrettuali; compartecipazione attiva alla realizzazione di orti sociali nell’abito del progetto Habitat- Microaree; supporto al recupero e alla distribuzione di generi alimentari non deperibili per le persone in difficoltà economica in carico ai servizi/Microaree; attività di animazione nell’ambito delle iniziative organizzate nelle Microaree e/o altri servizi territoriali; supporto a piccoli traslochi per utenti dei servizi, realizzazione di piccole manutenzioni, accompagnamenti e/o altre attività utili ad eventuali iniziative portate avanti da ASUGI anche con riferimento alla campagna vaccinale COVID-19 ecc.
Il Programma - condotto in collaborazione con i professionisti, Referenti delle Microaree e operatori dei Distretti Sanitari e, per il tramite di questi ultimi, di eventuali ulteriori servizi aziendali che si ritenga opportuno coinvolgere - è da intendersi a favore dei cittadini residenti nelle Microaree e/o utenti dei servizi territoriali dell’ASUGI, nonché della popolazione in generale per tutte le attività di promozione della salute e sviluppo di comunità.
ART. 3 – Referenti dell’attività
Sono referenti del Progetto:
▪ per l’ASUGI: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, afferente alla S.O. Distretto n. 3;
▪ per l’Ente/Cooperativa: …………………………………………………
ART. 4 – Modalità operative
Gli operatori del Partner del Xxxxx Xxxxxxx, a partire dalla conoscenza diretta dei richiedenti asilo inseriti nei progetti di accoglienza, valutano la predisposizione e l'interesse di questi ultimi all’inserimento in attività di volontariato nelle Microaree e/o dei servizi territoriali dell’ASUGI, segnalandola al Referente aziendale.
Questa attività può avvenire in qualunque mese dell’anno, a seconda degli arrivi dei richiedenti asilo.
A partire dalle caratteristiche e dalle preferenze espresse dal volontario e in base alle attività proposte nelle varie Microaree/servizi, l'operatore delle stesse/dello stesso, individuata come adatta all’inserimento del volontario, e l'operatore del Partner del Terzo Settore, assegnano il volontario ad un progetto specifico, concordando la durata dell’attività e le modalità/tempistiche di monitoraggio e verifica dell’attività svolta dal volontario stesso.
L'operatore di Microarea/servizio e l'operatore del Partner organizzano riunioni periodiche per programmare le attività e valutare l’andamento degli inserimenti dei richiedenti asilo nelle attività di volontariato.
ART. 5 - Impegni dell’ASUGI
Date le linee di attività previste dal Programma, l’ASUGI ha il compito di:
- concorrere alla visibilità dell’iniziativa attraverso l’opportuna diffusione del Programma;
- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell’andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività di volontariato, più idonee all’inserimento di persone richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- definire la durata e le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
- definire le sedi presso le quali le attività di volontariato si svolgeranno sulla base delle attività previste (es. sedi dei Distretti sanitari, delle Microaree, altre sedi individuate in collaborazione con soggetti partner);
- controllare e verificare l’esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un’opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dei soggetti partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.
ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell’Ente/Cooperativa
L’Ente/Cooperativa deve:
- condividere il Programma;
- individuare le persone richiedenti/titolari di protezione internazionale idonee ad effettuare le attività su base volontaria;
- concordare un colloquio conoscitivo/motivazionale con il Referente aziendale e/o operativo individuato per l’inserimento dei volontari;
- fornire al Responsabile del Programma, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – allo stesso, con indicazione del ruolo e della tipologia dell’attività assolta;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate e svolte da volontari;
- partecipare a cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dell’ASUGI, per valutare il percorso e l'efficacia del Programma;
- segnalare al Referente aziendale l’insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.
ART. 7 – Verifiche sull’esecuzione dell’attività
La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell’attività complessiva posta in essere.
L’Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull’attività svolta, con le cadenze concordate in sede di co- programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.
ART. 8 – Durata
La durata del presente accordo è di 2 (due) anni dalla sottoscrizione.
Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l’Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.
A discrezione dell’ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dl Referente aziendale – l’accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori due 2 (due) anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.
Viceversa, qualora nel corso di validità dell’Accordo dovesse venire meno il requisito per la realizzazione delle attività convenzionate, consistente nell’essere soggetto attuatore di progetti nell’ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolati/richiedenti protezione internazionale nell’ambito di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o Prefettura, ai sensi della normativa vigente, il Partner del Terzo Settore è tenuto a darne immediata comunicazione e l’Accordo deve intendersi contestualmente risolto.
ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione
Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.
Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:
1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto dell’accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell’attività oggetto del presente accordo;
4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.
Nei casi di recesso/risoluzione, l’Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all’ASUGI medesima.
ART. 10 – Assicurazioni
L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.
L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle
attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.
L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
ART. 11 – Persone impiegate nell’attività oggetto dell’accordo
L’Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.
L’Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.
Gli operatori dell’Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.
L’Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Prima dell’inizio delle attività progettuali, l’Ente/Cooperativa ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’ASUGI - come individuato all’art. 3 - l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima, con l’obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.
Nel caso in cui l’Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’Ente/Cooperativa è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.
L’ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 13 - Tutela dei dati personali.
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.
Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
ART. 14 – Codice di comportamento
L’Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’ASUITS”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R.
n. 62 del 16.04.2013, adottato dall’allora ASUITS con decreto n. 50 dd. 31.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che dichiara di conoscere e accettare.
ART. 15 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
ART. 16 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Ente/Cooperativa.
Il presente accordo è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il delegato alla firma dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
- ……….….……………………………..…………… -
Per l’Ente/Cooperativa …….…………………………………
- …………..……………………………………..….. -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 28/10/2021 13:48:55
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Atto n. 918 del 28/10/2021