Determinazione n. 64 del 12.06.2018: Contratto fornitura energia elettrica e assunzione impegno di spesa
Determinazione n. 64 del 12.06.2018: Contratto fornitura energia elettrica e assunzione impegno di spesa
Il Consigliere Tesoriere
- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine…”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ... le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere…”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale prevede tra le attribuzione del Consigliere Tesoriere che “Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.”
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 683 del 17/12/2018 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2019, tra cui sono ricompresi i servizi elettrici, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- VISTO l’art. 10 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO l’art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale “…per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;
- VISTO l’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999 n. 488, a norma della quale “Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula […] convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato […]”;
- VISTO, altresì, il comma 3 della medesima disposizione, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse […]”;
- VISTO l’art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, in osservanza del quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato incarico alla Consip S.p.a. di realizzare il Mercato elettronico sperimentale della P.A. per lo svolgimento di una procedura telematica per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario;
- VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a norma del quale, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni- quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;
- VISTA la necessità di provvedere alla fornitura di energia elettrica presso i locali della sede istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- CONSIDERATA la naturale scadenza del contratto in essere avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica (ns. prot. n. 5016 del 26.06.2018);
- VISTA l’offerta presente sul MePA della ditta ENEL ENERGIA S.P.A., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per la durata di 18 mesi, con decorrenza dal 1 settembre p.v., a prezzo fisso indicato nella tabella lotto 10 così dettagliata: per la fascia oraria F0 euro 64,87 (sessantaquattro/87), F1 euro 75,03 (settantacinque/03), F2 euro 63,53 (sessantatre/53) e F3 euro 56,53 (cinquantasei/53);
- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZF328CF9E2, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
determina
per i motivi di cui in premessa:
- di accettare l’offerta presente sul MePA della ditta ENEL ENERGIA S.P.A., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per la durata di 18 mesi, con decorrenza dal 1 settembre p.v., a prezzo fisso, indicato nella tabella lotto 10 così dettagliata: per la fascia oraria F0 euro 64,87 (sessantaquattro/87), F1 euro 75,03 (settantacinque/03), F2 euro 63,53 (sessantatre/53) e F3 euro 56,53 (cinquantasei/53).
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di consumo), capitolo 1.1.3.005. (Spese energia elettrica) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
L’onere relativo all’anno successivo troverà imputazione nel rispettivo esercizio finanziario di competenza.
Roma, 12 giugno 2019
Il Consigliere Xxxxxxxxx (direttore f.f.)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx