RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
SCRITTURA PRIVATA
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
L’anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno …. (…….) del mese di dicembre,
TRA
l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche denominata ARTI), con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00-00 Codice Fiscale 94277540483, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Torino il 16.3.1967 (c.f. CNNSNT67C56L219Y), domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Direttrice, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 29.4.2021, autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del
………..2022.
E
la società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a Responsabilità Limitata a socio unico (di seguito anche denominata F.I.L. S.R.L.), con sede in Prato, Xxx Xxxxxxxxx, 000/X, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01698270970, rappresentata dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Prato il 02 maggio 1981 (c.f. TRPSRN81E42G999M), Amministratrice Unica, la quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di rappresentante legale,
d’ora in poi “Parti”
PREMESSO CHE
- la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28, concernente l’ “Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro” all’art. 5 “Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21-quater della L.R. 32/2002”, ha disposto che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolga, tra le varie funzioni attribuite, la: “a) gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale”;
- in attuazione dell’art. 32, co. 1 della L.R. Toscana n. 28/2018, con deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 604 dell’8 giugno 2018 è stata disposta la costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), con decorrenza dalla suddetta data;
- l’art. 28, c. 1 della summenzionata L.R. n. 28/2018 ha disposto il subentro di ARTI, a titolo gratuito, nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l., da attuarsi con successiva delibera di Giunta Regionale, finalizzata all’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 28;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 645 dell’11 giugno 2018, accertate le condizioni di legge, è stato quindi disposto il subentro di ARTI, a titolo gratuito, nella quota detenuta dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. s.r.l., a far data dal 28 giugno 2018;
- F.I.L. s.r.l. costituisce, pertanto, società in house di ARTI ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, concernente il “Codice dei contratti pubblici”, e dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, concernente il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- in data 6 maggio 2019 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Prato e la Regione Toscana denominata “Convenzione per la messa a disposizione di immobile posto in Prato, tra il Comune di Prato e l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI)”, con la quale è stato convenuto, all’art. 1, di mettere a disposizione di ARTI, “per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro, l’immobile posto in Prato in xxx Xxxxxxxxx, 000, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al fg. 34, part. 646, di mq. 798, oltre cortile di mq 834” (in seguito “l’immobile");
- secondo quanto disposto dall’art. 2 della suddetta convenzione, i locali in questione devono “essere utilizzati ad uso ufficio esclusivamente per la gestione da parte di ARTI della rete regionale dei centri per l’Impiego e delle attività relative ai servizi erogati per il mercato del lavoro e non potranno essere utilizzati per altro scopo”;
- in data 29 luglio 2020 è stato stipulato, per la durata di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, un contratto di comodato tra ARTI e la F.I.L. s.r.l. (Reg. 3468 del 5.10.2020), avente ad oggetto l’immobile, sopra menzionato, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro per l’Impiego; tale luogo è stato individuato anche come sede legale della società F.I.L. s.r.l.;
- all’art. 2 del suddetto contratto è stato, inoltre, stabilito che “ Il COMODANTE dà e concede in comodato gratuito al COMODATARIO, che accetta, il predetto immobile sito in xxx Xxxxxxxxx, 000/X, così identificato catastalmente: C.F. del Comune di Prato al fg. 34, part. 646, di mq. 798, oltre cortile di mq 834, come da planimetria allegata (All. “A”).
Il COMODATARIO si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza,
esclusivamente per lo svolgimento del Contratto di Servizio, delle attività dei servizi del Centro per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti (…)”;
- per quanto riguarda le spese di manutenzione, ai sensi dell’art. 6 del contratto di comodato, “Il COMODATARIO, intestandosi i contratti di utenza, si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento ed acqua, e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti. Si fa carico, inoltre, delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della custodia e pulizia del suddetto locale, compresa la manutenzione del verde, in modo da assicurare la costante idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività di servizio pubblico affidato.
Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del COMODANTE”.
PREMESSO, ALTRESÍ, CHE
- in conseguenza del nuovo modello organizzativo e funzionale di ARTI, è emersa la necessità di definire la nuova mission della Società F.I.L. S.r.l al fine di adeguare le attività di servizio svolte da quest’ultima al perseguimento delle finalità dell’Agenzia;
- si è proceduto, pertanto, all’adeguamento dello Statuto della Società F.I.L. alle esigenze sopra citate;
- lo Statuto Sociale è stato, così, modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 5 luglio 2022 (Statuto di F.I.L. S.r.l. Rep. n. 6424 Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx reg. a Firenze il 11.07.2022 al n. 29739 serie 1T);
- ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto, la società FIL s.r.l. opera prevalentemente a supporto di ARTI e ha il seguente oggetto sociale:
“1) supporto ad "ARTI" nell'attuazione della programmazione nazionale, regionale ed europea, anche nello svolgimento del suo ruolo di Organismo Intermedio, per la gestione di programmi operativi:
a) assistenza nell'attuazione di programmi e progetti in cui ARTI svolge il ruolo di Organismo Intermedio;
b) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario e ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
c) attività considerate istituzionali da ARTI e svolte con carattere anche non continuativo;
2) consulenza e assistenza per la programmazione di attività in materia di politiche attive del lavoro, incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
3) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di politiche attive del lavoro;
4) collaborazione nell'attuazione di attività finalizzata a perseguire obiettivi di sviluppo economico e sociale strettamente connessi alla realizzazione di politiche attive del lavoro”.
- in data 30 settembre 2022 è stato stipulato tra ARTI e F.I.L. s.r.l. il contratto di servizio, annualità 2022, per l’esecuzione di prestazioni afferenti il mercato del lavoro e servizi connessi, affidati direttamente da ARTI alla società in house, tenuto conto della nuova mission assunta da quest’ultima e del suo nuovo Statuto;
- nelle premesse del predetto contratto di servizio è stata posta in evidenza la necessità – alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 18 del
d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” - di un apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate in materia di lavoro, counseling, tutoraggio, placement, analisi sociale ed economica e assistenza tecnica, sotto il coordinamento e la supervisione di ARTI; è stata, quindi, riconosciuta a FIL s.r.l. la competenza per la gestione e l’erogazione di servizi complementari e strumentali all’attività dell’Agenzia svolta presso il Centro per l’Impiego di Prato;
TANTO PREMESSO
- il mutamento della mission di FIL s.r.l. rispetto a quella sussistente alla data di stipula del contratto di comodato del 29 luglio 2020 (Reg. 3468 del 5.10.2020) nonché la presenza di dipendenti della società in house nell’immobile posto in Prato in Xxx Xxxxxxxxx 000 in misura minoritaria rispetto a quelli di ARTI, hanno fatto venire meno l’interesse di entrambe le parti al proseguimento del rapporto contrattuale in essere di comodato di beni immobili; sussiste, quindi, la necessità di disciplinare i rapporti contrattuali tra le parti in conformità alla nuova situazione di fatto e di diritto che si è venuta a determinare.
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di risoluzione contrattuale e si intendono qui integralmente richiamate.
Art. 2 – OGGETTO
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi degli artt. 1321 e 1372 c.c., ARTI e FIL s.r.l. concordano di risolvere consensualmente, in via
anticipata, il contratto di comodato di beni immobili stipulato in data 29 luglio 2020 (Reg. 3468 del 5.10.2020), avente durata di sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del summenzionato contratto, le parti si danno reciprocamente atto di non avere, ad oggi, nulla a pretendere l’una dall’altra.
Art. 3 - DECORRENZA DELLA RISOLUZIONE
La decorrenza della risoluzione del contratto di comodato di beni immobili stipulato in data 29 luglio 2020 è fissata al 1° gennaio 2023.
Sono, dunque, fatti salvi gli effetti fino ad oggi prodottisi tra le parti in forza del contratto di comodato oggetto di risoluzione nonché quelli che si produrranno fino al 31 dicembre 2022.
Con riferimento all’immobile sito in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000, l’utilizzo di parte degli spazi e dei servizi ivi compresi, sarà oggetto di un successivo contratto tra le parti, da stipularsi prima del 31 dicembre 2022.
In relazione al predetto immobile, le parti convengono che nelle more della stipula del nuovo contratto, ARTI potrà dare avvio alle pratiche per la voltura delle utenze e per l’intestazione dei contratti di fornitura e servizi di cui all’art. 6 del contratto di comodato del 29 luglio 2020 - ad oggi intestati a FIL
s.r.l. - per i quali si ravvisi, di volta in volta, la necessità, tenuto conto anche della scadenza dei rispettivi contratti in essere.
Art. 4 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile.
Art. 5- IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e del D.P.R. n. 642/1972 per quanto attiene l’imposta di bollo.
Le spese di registrazione (in misura fissa) e di bollo sono a carico di entrambe le parti in uguale misura.
L’imposta di bollo è stata assolta con versamento mediante mod. F24 prot. pagamento ………del…….da parte di FIL s.r.l. nei confronti della quale ARTI si impegna a rimborsare metà dell’importo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. (Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) per ARTI
Sottoscrizione con dispositivo di firma digitale avente codice identificativo n.
…….., rilasciato da ………., con validità dal ….. al……….
(sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx) per FIL s.r.l.
Sottoscrizione con dispositivo di firma digitale avente codice identificativo n.
…….., rilasciato da ………., con validità dal ….. al……….