CONVENZIONE PER l’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA SOLFERINO/MAURI
CONVENZIONE PER l’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA SOLFERINO/MAURI
CON ONERI STRUMENTALI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO A CARICO DELLA CONCESSIONARIA.
SOMMARIO
TITOLO 1° – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE ART. 4 ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO ART. 5 PROGETTO GESTIONALE
5.1.Periodo ed orario di apertura 5.2.Tipologia attività
ART. 6 GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA
ART. 7 MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE ARREDI E SUPPELLETTILI ART. 8 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ART. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 10 MIGLIORIE ED ADEGUAMENTI ART. 11 OPERE IN GENERALE
ART. 12 ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI ART. 13 PUBBLICITA’
ART. 14 GESTIONE DEL BAR
ART. 15 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI ART. 16 CAMPO DI CALCIO A 11
TITOLO 2° – CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 17 ONERI A CARICO DEL DEL CONCESSIONARIO ART. 18 VINCOLI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 19 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO E ATTREZZATURE ART. 20 CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO E RELATIVE DOTAZIONI ART. 21 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
ART. 22 ORGANICO ADDETTI
ART. 23 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ART. 24 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 25 CUSTODIA
ART. 26 TARIFFE
ART. 27 PRINCIPIO DI TRASPARENZA (Carta dei servizi) ART. 28 CONTROLLO
ART. 29 SUB-CONCESSIONE
ART. 30 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
ART. 31 OBBLIGHI ED ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 32 INADEMPIMENTI E PENALI
32.1 Gestione tecnico-organizzativa 32.2.Gestione tecnico-manutentiva
32.3. Applicazione delle penali ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 35 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO ART. 36 RECESSO
ART. 37 CAUZIONE
ART. 38 GARANZIE ASSICURATIVE ART. 39 CONTROVERSIE
ART. 40 LEGGI E REGOLAMENTI
Art. 41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 42 SPESE E REGISTRAZIONE
ART. 43 PERMESSI E LICENZE
TITOLO 1° – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale di Via Solferino/Mauri e di tutte le sue parti accessorie e di pertinenza di cui alla planimetria ALLEGATO A, nonché della connessa realizzazione strumentale delle opere di riqualificazione impianto meglio dettagliate al successivo art. 8 e degli eventuali interventi di miglioria come indicati al successivo art. 10.
L’impianto sportivo oggetto della presente convenzione consiste in:
- corpo fabbricato con locale bar, uffici, 8 spogliatoi con servizi e docce;
- 3 campi di calcio a 5;
- 1 campo di calcio a 7;
- 1 area di minigolf;
- 2 campo di bocce coperti
- 1 pista di pattinaggio con copertura in legno lamellare con manto in PVC;
- 1 campo di calcio a 11 con tribuna, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e locali termici;
- un corpo fabbricato quale centro di aggregazione anziani del quartiere.
Il centro ospita anche un servizio di bar con area esterna a disposizione degli utenti e un’ampia zona giardino attrezzata con giochi per bambini.
Il Concessionario del servizio rimane Concessionario dell’immobile, degli impianti, e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto, in contraddittorio tra i funzionari dell’Amministrazione Comunale e il Concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati, in caso di modifiche, cambiamenti e integrazioni, durante il rapporto di concessione.
Per attività compatibili con l’uso dell’impianto e di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S).
Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della C.P.V. , P.S., VV.FF., ASL, CONI o di altri eventuali organi di controllo.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere.
La concessione è finalizzata esclusivamente allo scopo di favorire le pratiche sportive compatibili con la struttura e le attrezzature dell’impianto, comprensivi di tutte le aree verdi e pertinenze, nonché la valorizzazione e gestione dell’immobile e delle attrezzature in esso presenti, anche con eventuale diverso utilizzo dei locali disponibili, in coerenza con la gestione della struttura.
La Concessionaria dovrà altresì garantire la fruibilità dell’area da parte dei cittadini, ad eccezione del pagamento del corrispettivo per l’eventuale utilizzo degli impianti sportivi.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio ha durata di anni 20 a partire dalla data di consegna dell’impianto risultante da apposito verbale di consegna e consistenza impianto allegato al presente atto. E’ escluso il tacito rinnovo.
ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
L’aggiudicatario del servizio, più avanti denominato “Concessionario” si obbliga a corrispondere al Comune un corrispettivo annuale di concessione di € 21.276,00 più IVA, oltre alla realizzazione delle opere di riqualificazione impianto obbligatorie di cui al successivo art. 8 ed alle eventuali opere migliorative offerte in gara di cui al successivo art.10.
Il canone dovrà essere anticipatamente versato in quattro rate trimestrali (giugno/settembre/dicembre/marzo). In caso di ritardato pagamento entro 30 giorni dall’emissione della fattura saranno applicati gli interessi legali.
ART. 4 ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva insussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione del servizio.
I servizi richiesti al Concessionario sono i seguenti:
a) la gestione tecnico amministrativa degli impianti sportivi;
b) la gestione tecnico manutentiva degli impianti tecnologici;
c) l’assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all’interno dell’impianto;
d) la gestione tecnico manutentiva ordinaria dei fabbricati ed arredi presenti all’interno dell’impianto;
e) la gestione del bar e di eventuali altre proposte commerciali compatibili con l’impianto e previa acquisizione delle necessarie licenze;
f) la gestione tecnico manutentiva degli interventi di riqualificazione secondo quanto disposto ai successivi artt. 8, 9 e 10.
ART. 5 PROGETTO GESTIONALE
Finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
Il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi sportivi nei termini e con le modalità previste nel “ Progetto Gestionale”, presentato in sede di gara, che deve rispettare le seguenti condizioni minime:
5.1. Periodo ed orario di apertura
Il centro con le sue strutture devono funzionare per tutto l’anno.
Chiusure prolungate, per eventuali manutenzioni, dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale, fatti salvi gli interventi che rivestono carattere di urgenza e improcrastinabilità e/o quelli di riqualificazione del centro (art. 8).
Dovrà essere indicato l’orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo, suddiviso in periodo invernale ed estivo come da progetto gestionale presentato in sede di gara, garantendo un'apertura media di 10 ore da lunedì a domenica.
Sarà consentita una chiusura massimo di 2 settimane all’anno, anche consecutive, per manutenzioni ed interventi tecnici, che dovranno essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale, nonché nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, Pasqua e pasquetta, Natale, X. Xxxxxxx e 31 dicembre.
5.2. Tipologia attività
La struttura è aperta al pubblico e alle attività sportive agonistiche, sociali, ludico/ricreative, come precisato nel presente capitolato.
Il programma delle attività sportive, ricreative e per il tempo libero e l’articolazione del calendario previste nell’impianto dovrà indicare per ciascuna attività i soggetti a cui è rivolta, la tipologia, gli orari, gli spazi impiegati, ampliando l’attuale offerta di servizi alla cittadinanza (a titolo di esempio: attività corsistiche e ricreative, tornei, manifestazioni aperte al pubblico, etc.).
Il Concessionario è obbligato a trasmettere annualmente all’Amministrazione Comunale, entro il 30 giugno, il programma di utilizzo degli spazi sportivi e ricreativi previsto per la stagione sportiva successiva (escluse quelle attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione). Per tutte le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano in corso di definizione, il Concessionario dovrà trasmettere la relativa programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti verranno resi ufficiali.
Per le attività occasionali il Concessionario trasmetterà mensilmente il programma di utilizzo.
Entro il 30 novembre, il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale il riepilogo delle attività sportive e ricreative svolte nel corso dell’anno sportivo passato, motivando l’eventuale discordanza dal piano previsionale. Il Concessionario è obbligato altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l’Amministrazione Comunale avrà segnalato come necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
ART. 6 GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA
Il Concessionario, al fine di assicurare costantemente la perfetta e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti ed attrezzature relativa alla gestione dell’impianto e delle sue pertinenze, deve provvedere alla:
a) manutenzione degli impianti sportivi
b) manutenzione dell’impianto di riscaldamento
c) manutenzione dell’impianto elettrico
d) manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura
e) manutenzione impianto antincendio
f) manutenzione area verde ed attrezzata, compresi arredi
g) manutenzione dell’impianto idrico sanitario.
Secondo le procedure e modalità specificate nei seguenti allegati:
Allegato B – piano delle pulizie
Allegato C – piano manutenzione impianto di riscaldamento; Allegato D – piano manutenzione impianto idrico-sanitario; Allegato E – piano manutenzione impianto elettrico;
Allegato F– piano manutenzione manufatti edili ed elementi di finitura; Allegato G – piano manutenzione impianto antincendio;
Allegato H – piano manutenzione campi di calcio ed altri impianti ludico-sportivi; Allegato I – piano delle schede di verifica delle varie manutenzioni.
Gli allegati indicano gli standard minimi che il Concessionario è tenuto ad osservare, fermo restando l’applicazione di interventi migliorativi che il Concessionario intendesse attuare.
ART. 7 MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE ARREDI E SUPPELLETTILI
All’atto della consegna dell’impianto il Concessionario prende in carico a titolo gratuito tutte le dotazioni presenti nello stesso, come da inventario ALLEGATO L.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, nonché alla sostituzione di quelle non più riparabili e/o funzionali all’utilizzo.
Il Concessionario ha l’obbligo di dare al RUP comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione per alienazione o smaltimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono del Concessionario.
Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi di ulteriori attrezzature per il corretto svolgimento delle attività previste, qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti.
ART. 8 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Sono state identificate le seguenti opere, necessarie all’adeguamento normativo di varie strutture presenti all’in - terno del centro nonché necessarie per una migliore fruizione degli spazi da parte degli utenti e per un rinnova - mento dell’intero impianto sportivo.
Le opere individuate, a carico del Concessionario, sono le seguenti:
a) rifacimento del campo da calcio a 11 omologato FIGC fino alla 1^ categoria in erba sintetica
Per ovviare alle problematiche esistenti si è previsto il rifacimento del campo da gioco con un nuovo manto in erba sintetica, compresa la formazione dell’impianto di drenaggio e di tutte le opere di completamento necessarie per l’utilizzo del nuovo campo da calcio.
b) manutenzione straordinaria campi da calcio a 5 e 7 e realizzazione copertura pressostatica
È’ previsto il rifacimento dei sottofondi e dei manti di gioco in sintetico per i tre campi da calcio a 5 ed il campo da calcio a 7 presenti all’interno centro sportivo. Per uno dei campi da calcio a 5 esistenti è prevista la realizzazio - ne di una copertura pressostatica che dovrà essere dotata di impianto di illuminazione, impianti di riscaldamento e ventilazione ed impianto di illuminazione d’emergenza.
c) verifica statica e opere di adeguamento normativo della tribuna del campo da calcio a 11
Si ritiene necessario procedere alla verifica statica della struttura in cemento armato della tribuna del campo da calcio a 11 e del parapetto esistente.
Si dovranno conseguentemente eseguire le opere di consolidamento strutturale, mediante il rafforzamento degli elementi costruttivi e l’inserimento di elementi nuovi di rinforzo al fine di aumentare la resistenza della struttura nel tempo.
Altra opera prevista è la sostituzione del parapetto in ferro della tribuna che non risponde alle normative vigenti relative agli impianti sportivi, al fine di ridurre al minimo il pericolo per gli utenti.
d) adeguamento normativo impianti elettrici
Gli impianti elettrici esistenti nel centro sportivo necessitano una verifica rispetto alle normative vigenti e pertan - to sono necessarie alcune opere al fine di adeguare l’intera struttura per quanto riguarda la parte impiantistica e garantire la sicurezza per gli utenti del centro sportivo. Andranno eseguiti tutti i lavori di manutenzione straordi - naria al fine di ottenere le certificazioni sugli impianti previste dalle normative vigenti.
e) manutenzione straordinaria centro di aggregazione anziani
Il centro è considerato di notevole importanza per gli abitanti del quartiere vista la funzione di aggregazione socia- le che svolge e la numerosa affluenza che si verifica durante i giorni della settimana. Si sono riscontrate due prin - cipali problematiche nella struttura: le infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura e la distribuzione interna degli spazi.
Per risolvere il problema delle infiltrazioni è necessario il rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione. All’interno dei locali dovranno essere eseguite le opere di modifiche degli spazi esistenti per la creazione di un al- tro bagno oltre all’esistente, l’eliminazione delle docce esistenti inutilizzate, la chiusura dei due accessi esterni non utilizzati e la sostituzione del serramento d’ingresso al centro, al fine razionalizzare la distribuzione gli spazi interni e assicurare maggiore sicurezza nelle ore di chiusura della struttura.
f) opere di completamento dei campi da bocce esistenti
I campi da bocce presenti presso il centro sportivo non possono attualmente essere omologati dalla Federazione Italiana Bocce per le gare ufficiali a causa della mancanza di alcune opere di completamento. Si prevede pertanto l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
- fornitura e posa di rete di separazione centrale tra i due campi;
- fornitura e posa, su testate e risvolti dei campi da bocce, di rete di sicurezza parapallino;
- fornitura e installazione di segnapunti;
- fornitura di porta bocce in legno;
- fornitura di spatole per il livellamento del campo;
g) sistemazione area giochi bimbi
L’area attrezzata con giochi per bambini richiede un intervento di manutenzione straordinaria da parte di una dit- ta specializzata per la sostituzione dei giochi presenti e la relativa pavimentazione.
h) verniciatura protettiva delle strutture in legno lamellare
Le coperture in legno lamellare dei campi da bocce e delle pista di pattinaggio sono soggette all’azione diretta de- gli agenti atmosferici e necessitano di un intervento conservativo mediante l’applicazione di particolare vernici protettive su tutte le superfici. L’intervento dovrà portare all’ottenimento di un legno esteticamente simile al nuovo e garantire la giusta resistenza della struttura agli agenti esterni.
i) manutenzione straordinaria area verde e rifacimento recinzione perimetrale campo sportivo
Si prevede la manutenzione straordinaria dell’area verde sul lato di Via Staurenghi, oltre al rifacimento nella stes- sa area della recinzione perimetrale del centro sportivo. Le lavorazioni necessarie sono l’eliminazione della vege -
tazione, spontanea e non, parzialmente compenetrata nella recinzione esistente, la rimozione delle ceppaie e si- stemazione superficiale del terreno, la rimozione della recinzione esistente, e la formazione della nuova recinzio - ne perimetrali in metallo di altezza minima 2,50 m.
l) sistemazione attuale impianto minigolf o formulazione di modalita’ di utilizzo alternativo
Il Concessionario dovrà presentare, entro 8 mesi dalla consegna dell’impianto, il progetto preliminare per l’esecuzione delle predette opere, per essere sottoposto al preventivo esame dell’Amministrazione – Ufficio impiantistica sportiva – ; quest’ultimo provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto completo di ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale – Ufficio impiantistica sportiva. Le opere potranno essere iniziate solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo e comunque entro il termine di 6 mesi dalla predetta approvazione.
Nell’esecuzione delle opere, di cui al presente articolo, il concessionario assume il ruolo di Stazione Appaltante in luogo dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, i lavori dovranno, se non eseguiti direttamente dal Concessionario, essere appaltati con procedure di evidenza pubblica, ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 163/2006 ed il progettista incaricato della progettazione dovrà risultare in possesso dei previsti requisiti di legge. Qualora, altresì, i lavori dovessero essere eseguiti direttamente dal concessionario, dovrà produrre attestazione di SOA in corso di validità (in copia conforme) che dimostri il possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere previste nel progetto. Sarà inoltre onere del Concessionario individuare un Responsabile Unico del Procedimento dell’opera.
Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori, a spese del Concessionario, che dovrà altresì provvedere a trasmettere copia della relativa certificazione all’Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dal collaudo stesso, unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazione di conformità degli impianti.
ART. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Al Concessionario compete altresì la manutenzione straordinaria dell’intero complesso sportivo, per un importo pari a € 12.400,00 annui + IVA per tutta la durata della concessione, al fine di intervenire tempestivamente in caso di guasto, rotture agli impianti ed alle strutture che rivestano carattere di urgenza.
Qualora tale cifra non venga spesa nel corso di una stagione, la stessa andrà a sommarsi alla cifra dell’anno successivo e così via per tutta la durata della concessione. La somma residua non spesa al termine della Concessione dovrà essere corrisposta in moneta all’Amministrazione comunale.
Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario all’Amministrazione Comunale, e viceversa, e gli interventi dovranno essere effettuati, previa autorizzazione, in accordo e sotto il diretto controllo del competente ufficio tecnico.
Sono a carico del Concessionario anche tutti gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune di Monza ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.
ART. 10 MIGLIORIE ED ADEGUAMENTI
Il Concessionario, qualora si sia avvalso della facoltà di presentare una relazione progettuale di migliorie dell’impianto in sede di gara, si obbliga a presentare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi di miglioria di cui al progettazione di massima presentata in sede di gara, presentando altresì il cronoprogramma degli interventi previsti, da realizzare entro il termine massimo previsto di 4 anni.
I singoli progetti esecutivi dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove necessario, del piano di sicurezza, e sottoposte al preventivo esame dell’Amministrazione Comunale – Ufficio impiantistica sportiva - che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive, entro 60 giorni dal ricevimento del progetto completo di ogni sua parte.
Le opere potranno essere iniziate solo dopo la formale approvazione dell’Amministrazione Comunale e realizzate secondo quanto prescritto dal D. Lgs 163/2006 ( ad es. possesso di attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori) Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate entro 60gg dalla comunicazione dell’ultimazione lavori, a spese del Concessionario, che dovrà altresì provvedere a trasmettere copia del relativo verbale all’Amministrazione Comunale, entro 15 gg. dal collaudo stesso, unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazioni di conformità degli impianti.
ART. 11 OPERE IN GENERALE
Qualsiasi ulteriore innovazione, modifica o miglioria che il Concessionario volesse apportare all’impianto, nel corso della durata della presente concessione, in aggiunta a quelle già previste agli artt. 8 e 10 dovrà obbligatoriamente essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, realizzata con le procedure suindicate e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici e di durata della convenzione ma potrà essere realizzata esclusivamente a spese del Concessionario.
Qualora il Concessionario realizzi, nell’ambito delle opere di miglioria proposte in gara o, in generale, nel corso della convenzione, interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso dei locali e degli impianti, dovrà farsi carico di adeguare e modificare il progetto già approvato dell’impianto da parte del comando VV.FF. e richiedere alle competenti autorità il rilascio e/o l’aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e agibilità impianto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate dal Concessionario, ai sensi del presente paragrafo, è a carico dello stesso per tutta la durata della concessione.
ART. 12 ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
L’Amministrazione Comunale può autorizzare all’interno della struttura, previa richiesta ai competenti uffici da parte del Concessionario e concessione della relativa autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, la vendita da parte del Concessionario stesso del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate negli impianti, durante le ore di apertura degli stessi, ai propri soci e/o fruitori.
Negli immobili il Concessionario può svolgere, previa autorizzazione del Servizio Attività sportive, oltre alle attività previste al precedente art. 4, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 29 per l’eventuale ricorso a prestazioni di terzi nonché previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
a) la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
b) la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricol- legati o ricollegabili all’attività sportiva o ricreativa, ivi ricompreso il merchandising; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del concessio- nario;
c) il commercio nel settore alimentare, purché funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva;
d) la promozione ed organizzazione di eventi sportivi;
e) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.
ART. 13 PUBBLICITA’
Il Concessionario può effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno ed all’esterno dell’impianto, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla normativa vigente, previo l’obbligo di nulla osta preventivo da parte del RUP, che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse dell’amministrazione comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell’utenza e degli spettatori.
L’eventuale parere negativo dell’Amministrazione comunale, in relazione alla quantità e al contenuto della pubblicità, è vincolante.
Il programma della pubblicità ed ogni sua modifica dovranno essere comunicati all’Ufficio Comunale competente in materia di Tributi ed è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Tutte le esposizioni pubblicitarie che il Concessionario intenderà installare tanto all’esterno quanto all’interno dell’impianto sono soggette alle autorizzazioni preventive da parte del competente ufficio tributi e della Commissione Paesaggio, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale del “Piano generale degli impianti Pubblicitari” e sono soggette al pagamento dell’imposta annuale di pubblicità e del canone, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
E’ fatto obbligo al Concessionario di fornire all’Ufficio Tributi dell’Amministrazione Comunale, entro i termini di legge, il dettaglio della pubblicità esposta all’esterno, ai fini dell’applicazione dell’imposta per l’anno in corso.
E’ facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo relativo al rispetto delle suddette disposizioni.
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata del rapporto concessorio.
Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità, al termine, anticipato o per scadenza naturale, del rapporto concessorio.
Il Concessionario dovrà concedere, se richiesto, spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione Comunale per l’affissione di materiale informativo pubblicitario del Comune, il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocumento per l’attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.
ART. 14 GESTIONE DEL BAR
Il Concessionario è obbligato a garantire un servizio di bar-ristoro presso il locale attrezzato individuato all’interno del centro. Qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, il Concessionario, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito “nulla osta” dal Settore Cultura ed Attività sportive del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione. Gli eventuali adeguamenti del locale saranno a totale carico del Concessionario e dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici tecnici. Al termine della Concessione il locale così riadeguato rientrerà nella proprietà del
Comune di Monza. Il Concessionario deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività. Contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenerle predette autorizzazioni, il Concessionario deve presentare specifica comunicazione relativa all’avvenuta presentazione delle stesse al Settore Cultura e Attività sportive del Comune.
L’espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sè gli introiti derivanti dalla gestione.
Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo visibile e dovranno essere in linea con la concorrenzialità del mercato in ambito comunale.
Il servizio di bar/ristoro potrà essere effettuato per conto del Concessionario da società specializzate o da terzi, mediante affidamento come previsto nel successivo art. 28.
Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario o alla Ditta specializzata, all’uopo autorizzata, e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione, le autorizzazioni decadranno.
In caso di affidamento dovranno essere richieste all’intestatario le polizze assicurative relativamente agli spazi ed attività gestiti.
L’orario di apertura dovrà essere articolato in modo da garantire il servizio ai frequentanti l’impianto in tutti gli orari di svolgimento delle attività nel centro e non potrà rimanere aperto oltre l’orario di chiusura dell’impianto sportivo. Il soggetto gestore dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta, riterrà di imporle, nel pubblico interesse.
La somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge.
ART. 15 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI
Uno spazio interno all’area concessa, corrispondente alla struttura dell’ex bar e ricomprendente una porzione esterna circostante, così come meglio individuato nella planimetria allegata (A), verrà destinato a centro di aggregazione per anziani, da utilizzarsi da parte di un’associazione individuata dal Settore Servizi sociali dell’Amministrazione comunale. L’associazione avrà altresì diritto ad utilizzare l’impianto per il gioco delle bocce, in via esclusiva e senza nessun corrispettivo a favore del concessionario, dal lunedi al venerdi feriali, dalle ore
16.30 alle ore 18.30 (mesi da giugno ad agosto) ovvero dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (restanti mesi). L’accesso al centro di aggregazione non potrà avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro sportivo.
Le utenze relative al funzionamento del centro anziani, la stipula di apposita polizza all-risks nonché la manutenzione straordinaria (ad eccezione dei lavori previsti al precedente articolo 8) saranno a carico del Comune. La manutenzione ordinaria relativa alla struttura resterà a carico del concessionario, mentre la pulizia e il mantenimento del decoro del centro (compresa l’area a verde limitrofa) sarà a cura dell’associazione individuata dal Settore Servizi sociali.
ART. 16 CAMPO DI CALCIO A 11
Il campo di calcio a 11 ed i relativi spogliatoi saranno assegnati ad uso esclusivo, per lo svolgimento delle proprie attività societarie, alla società sportiva con la quale l’Amministrazione Comunale avrà stipulato apposita convenzione per la gestione in concessione dello stesso, quale impianto qualificato come locale e senza rilevanza economica, ai sensi della deliberazione G.C. n.227/2013.
Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma, nella misura minima di un giorno alla settimana dalle ore
20.00 alle ore 23.00, anche il campo di calcio ad 11 resterà a disposizione della concessionaria, che ne introiterà eventuali tariffe. Le utenze resteranno a carico della società di cui al precedente comma, fatto salvo il diritto al rimborso degli effettivi consumi, relativi agli utilizzi di cui al presente comma.
La manutenzione ordinaria del campo ad 11 resterà in capo al concessionario dell’impianto di calcio medesimo, che verserà alla società affidataria dell’impianto sportivo “Ambrosini” il canone di concessione stabilito dall’Amministrazione Comunale, ai sensi della già citata deliberazione G.C. n.227/2013.
TITOLO 2° – CONDIZIONI CONTRATTUALI ART. 17 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La gestione dell’impianto è assunta dalla società concessionaria con oneri a proprio carico per la realizzazione delle opere di riqualificazione di cui all’art. 8 ed, eventualmente, all’art. 10, come da progettazione di massima presentata nell’offerta di gara.
Nell’ambito della gestione complessiva del servizio e funzionamento impianto restano a carico del Concessionario, fermo restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta, i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1. installazione, all’ingresso dell’impianto, di un cartello recante la dicitura “Comune di Monza- Centro sportivo di via Ambrosini” delle dimensioni di cm 200 per 100 cm, che contenga il simbolo del Comune di Monza”, nonché obbligo ad utilizzare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
2. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell’offerta presentata e alle normative di legge;
3. il servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto e delle attrezzature esistenti;
4. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento;
5. spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
6. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate;
7. spese per l’energia energia elettrica, telefoniche, per la fornitura di acqua, per il riscaldamento e per le relative conduzioni degli impianti tecnici,;
8. spese per il materiale d’uso e di conduzione amministrativa;
9. manutenzione ordinaria programmata del fabbricato e dei relativi impianti secondo gli standard minimi previsti all’art. 6;
10. manutenzione straordinaria così come previsto all’art. 9;
11. manutenzione e taglio delle superfici a verde, potatura delle alberature, degli arbusti, delle siepi, con la periodicità necessaria (un taglio ogni 20/30 giorni e/o almeno 10 tagli durante l’anno solare), con mezzi adeguati e con smaltimento del materiale di risulta in discarica;
12. realizzazione delle opere di riqualificazione di cui all’art. 8;
13. pulizia programmata di tutti i locali e spazi interni ed esterni di pertinenza (percorsi di camminamento e area giochi);
14. apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione degli impianti durante il periodo di apertura degli stessi con organizzazione ed aggiornamento di un sito web informativo sugli impianti;
15. manutenzione e pulizia giornaliera degli impianti sportivi presenti nel centro;
16. spese per polizze assicurative;
17. spese contrattuali;
18. spesa relativa al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l’impianto e le attività in concessione, compresa la tassa rifiuti sull’area non adibita ad attività sportive secondo quanto previsto dal regolamento Comunale.
ART. 18 VINCOLI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato a:
1. Mettere a disposizione gratuitamente, con un preavviso di almeno due settimane dall’Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi a favore delle classi delle scuole pubbliche monzesi accompagnate dai rispettivi docenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ad esclusione dell’uso dei servizi, spogliatoi, docce e pulizia per i quali verranno riconosciuti alla concessionaria le spese vive;
2. Concedere in uso l’impianto, o parte di esso, all’Amministrazione Comunale, o ad altri soggetti dalla stessa indicati, compatibilmente con l’esigenza di rispettare altri non differibili impegni già assunti, per manifestazioni sportive pubbliche, per un massimo di 10 giornate annue. L’utilizzo dell’impianto si intende limitato dalle ore 8.00 alle ore 23.30; utilizzi parziali dell’impianto o limitati alla fascia oraria mattutina o pomeridiana saranno computati come mezza giornata. Al Concessionario verranno riconosciuti a titolo di rimborso “forfettario” € 400,00
+ iva per ogni giornata di utilizzo per tutto l’impianto (€ 200,00 per mezza giornata). Tale onere sarà assunto direttamente dall’Amministrazione Comunale o sarà posto a carico del beneficiario o del patrocinato, conformemente alle insindacabili decisioni che l’Amministrazione adotterà caso per caso. Eventuali servizi speciali, se richiesti, saranno quotati a parte dal Concessionario. In tale evenienza il soggetto organizzatore sarà responsabile di ogni danno eventualmente causato durante l’uso dell’impianto e ne rifonderà le relative spese; a suo carico sarà l’onere delle assicurazioni R.C. e degli adempimenti di sicurezza che si renderanno necessari per lo svolgimento di manifestazioni.
3. Mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale a titolo gratuito, per tutta la durata della concessione, l’utilizzo della pista di pattinaggio per la realizzazione della manifestazione “Estate in Città” organizzata con il patrocinio del Comune di Monza durante i mesi di luglio e agosto, in orari pomeridiani. Tale disponibilità deve prevedere l’utilizzo gratuito dei servizi igienici e della pista di pattinaggio, oltre all’allacciamento alla cabina elettrica per la fornitura di corrente gratuita.
4. Garantire tariffe scontate a favore di società sportive locali e società che operano nel campo della disabilità per l’uso degli impianti sportivi presenti nel centro dal lunedì al venerdì.
5. Garantire l’accesso al campo di calcio a 11 e relative pertinenze così come individuate all’articolo 1 nonché al Centro di Aggregazione anziani, ai soggetti individuati nel presente capitolato, per lo svolgimento delle rispettive attività;
6. Garantire l’utilizzo gratuito al centro anziani del bocciodromo nel periodo estivo dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e nel periodo invernale dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
ART. 19 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO E ATTREZZATURE
Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla custodia, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria, così come previsto dal presente capitolato .
Sono comprese tra le spese quelle derivanti dalla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento e imposte, nonché le spese per i materiali di consumo di qualsiasi genere e/o pezzi di ricambio ricompresi e/o riconducibili alla manutenzione ordinaria.
Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura di tutte le utenze, entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto, nonché a presentare all’ufficio gestione impianti sportivi copia dei contratti di utenza , nonché copia della prima bolletta. Il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale tutte le spese di utenza per il periodo intercorrente tra la consegna dell’impianto e le volture dei contratti.
Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per assicurare la continua ed attenta sorveglianza sul buon comportamento dei frequentatori del complesso, attraverso la presenza di personale adeguato per qualsiasi attività sportiva o ricreativa, ivi comprese quelle per assicurare l’assistenza medica nei casi di urgenza.
ART. 20 CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO E RELATIVE DOTAZIONI
La consegna dell’impianto e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento, a conclusione dell’espletamento della gara, mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti.
Il verbale redatto in duplice copia originale costituisce la consegna in carico al Concessionario di quanto sopra; l’atto farà prova dello stato dell’immobile, con relative pertinenze e dotazioni, al momento della consegna.
Al termine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal Concessionario al Comune in perfetta efficienza come da apposito verbale di consegna, salvo il deterioramento accertato normale per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al RUP tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano in carico al Concessionario.
Il Concessionario deve rimuovere, a propria cura e spese, le opere non autorizzate, di cui al precedente art.9, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta del RUP, ripristinando le strutture e/o gli impianti presenti in origine.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione delle stesse con addebito della spesa al Concessionario.
ART. 21 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si impegna a non svolgere nell’impianto oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato o che richieda l’abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, in assenza delle necessarie autorizzazioni di legge.
Per quanto concerne la conduzione tecnico-sportiva dell’impianto, il Concessionario gestisce lo stesso in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia sportiva, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal piano di conduzione tecnica di cui al presente capitolato.
Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici e delle attrezzature ricreative e sportive il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati.
Il Concessionario e, solidamente con esso, tutti gli aventi titolo:
▪ è responsabile, nell’ambito dell’attività di gestione e del funzionamento dell’impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
▪ è garante del corretto uso dell’impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull’uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
▪ è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario.
ART. 22 ORGANICO ADDETTI
Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori.
All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio:
a) il nominativo dell’incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l’Amministrazione potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti e/o osservazioni;
b) l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando qualifica e mansioni svolte e, ove richiesto, i titoli di specializzazione richiesti dalla normativa vigente.
Il numero delle unità lavorative dovrà garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio comunale.
ART.23 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a carico completo del Concessionario che risponderà anche dell’opera dell’eventuale personale volontario.
Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro del personale non volontario (dipendente od autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.
In nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale ed il personale suddetto.
L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione Comunale la
prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del contratto.
A richiesta dell’Amministrazione Comunale dovranno essere esibiti in visione, in ogni momento, i libri paga e matricola relativi al personale addetto all’impianto, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative.
L’Amministrazione Comunale potrà chiedere, ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro novanta giorni dalla richiesta, l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del Centro Sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Comune al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
ART. 24 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Presso l’impianto deve essere affissa la planimetria di orientamento e il piano di sicurezza dell’impianto. Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all’Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza ed attuarne i contenuti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Il Concessionario s’impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell’impianto.
Per tutta la durata del presente contratto, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull’attività esercitata ai sensi dell’art.19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”,
ART. 25 CUSTODIA
Il Concessionario deve provvedere alla custodia e vigilanza del Centro Sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso, mediante proprio personale o ditta incaricata mediante affidamento a terzi con le procedure indicate all’art. 28, in tutti gli orari di apertura impianto. Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
ART. 26 TARIFFE
Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe offerte in sede di gara, relative ai servizi individuali essenziali che l’Amministrazione ritiene necessario garantire nell’impianto.
Le tariffe dei servizi individuali essenziali – così come individuati in gara - potranno essere soggette ad un incremento al 4° ed al 7° anno di concessione, come da proposta offerta in sede di gara; inoltre, potranno essere soggette a revisione biennale non superiore alla percentuale di incremento ISTAT del prezzo dei consumi. Relativamente a tale tipologie di tariffe, l’importo relativo ad eventuali quote associative dovrà essere ricompreso nelle tariffe medesime proposte in sede di gara.
Per quanto riguarda invece gli ulteriori servizi non contemplati nel modello “Tariffe standard”, il Concessionario potrà applicare prezzi concorrenziali, che dovranno dichiarati in sede di gara. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Servizio Attività sportive.
Le tabelle con le tariffe, esaustive di tutti i servizi accessori eventualmente erogati nell’impianto, dovranno essere sempre esposte al pubblico in modo visibile, su pannello recante la dicitura “Comune di Monza- centro sportivo di via Ambrosini”, che contenga il simbolo del Comune di Monza.
I corrispettivi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
ART. 27 PRINCIPIO DI TRASPARENZA (carta dei servizi)
Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario provvede alla stesura della “carta dei Servizi per gli utenti”, da sottoporre all’Amministrazione Comunale per l’approvazione. Nella carta dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i servizi offerti, nominativo e recapito dei responsabili impianti, gli strumenti offerti all’utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami.
La carta deve essere esposta a cura del Concessionario all’ingresso del centro sportivo in apposita locandina e nello stesso locale deve essere allestita una “cassetta suggerimenti/reclami” di cui l’Amministrazione, su richiesta, prenderà visione.
Il Concessionario è tenuto a prendere nota delle doglianze esposte dall’utente che si ritenga insoddisfatto o abbia dei suggerimenti da presentare, e mettere in atto i suggerimenti forniti ovvero dare risposta scritta in merito alle ragioni che ne impediscano l’attuazione entro 30 giorni dalla richiesta, trasmettendo il tutto in copia per conoscenza all’Amministrazione Comunale.
Gli stessi soggetti possono, in via sussidiaria, rivolgersi direttamente all’Amministrazione Comunale qualora non abbiano ricevuto risposte dal Concessionario entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata ovvero non abbiano ricevuto soddisfazione; in tal caso, il Concessionario è tenuto a fornire all’Amministrazione Comunale le ragioni del suo operato entro i termini indicati dall’Amministrazione.
Qualora l’Amministrazione Comunale constati la giusta causa delle lamentele da parte degli utenti, intimerà al Concessionario del servizio un termine per porvi rimedio. Qualora il Concessionario non provveda entro i termini previsti l’Amministrazione Comunale provvederà a sanzionarlo così come previsto all’art. 32.
ART. 28 CONTROLLO
Il Comune si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull’andamento e sull’esercizio della gestione dei servizi in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende perseguire.
La vigilanza e il controllo sono esplicati dal RUP o dai soggetti da lui incaricati.
Il Comune ha facoltà in ogni momento di prendere visione degli atti e/o dei documenti attestanti la gestione del servizio ed in particolare:
a) Registri di cassa, corredato dalle pezze giustificative (matrici biglietti, abbonamenti, scontrini fiscali o altro);
b) Scritture contabili di previsione e consuntive, regolarmente redatte e conservate in conformità alle normative applicabili in funzione della natura giuridica del Concessionario;
c) Libro matricola dipendenti; contratti di lavoro del personale impiegato all’interno dell’impianto e/o contratti d’opera professionale; certificati di abilitazione previsti per legge e/o da capitolato (bagnini, istruttori nuoto e varie discipline sportive, impiantisti); attestati di pagamento di natura retributiva e contributiva;
d) Libretti e/o altri documenti, certificati, aggiornati e vidimati ai sensi di legge, relativi alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza;
e) Xxxxxxx visite ispettive igienico-sanitarie;
f) Ricevute di pagamento del premio delle polizze assicurative richiesta dal capitolato.
Il Concessionario si obbliga a non porre eccezioni di natura alcuna all’esibizione dei documenti sopra indicati. L’attività di verifica e controllo sull’adempimento delle attività contrattuali è effettuata di norma con cadenza semestrale. Durante lo svolgimento dell’attività di verifica sono eseguite ispezioni visive e controlli documentali sulla corretta gestione amministrativa economica e tecnica secondo quanto indicato dal presente capitolato.
Potranno altresì essere effettuate verifiche su segnalazioni dell’utenza o di altri soggetti interessati alle attività oggetto della concessione.
Fermo restando la facoltà del Comune di prendere visione della documentazione di cui sopra in qualsiasi momento, entro sessanta giorni dal termine della stagione sportiva , il Concessionario deve presentare all’Amministrazione Comunale:
a) le scritture contabili di previsione e consuntive, regolarmente redatte e conservate in conformità alle normative applicabili in funzione della natura giuridica del Concessionario;
b) dettagliata “relazione gestionale”, corredata dai dati statistici sull’andamento gestionale delle varie attività previste nel programma di gestione. Nella relazione dovranno essere indicati i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza ed attività svolta.
c) Il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta.
Il Comune si impegna a trattare i dati così ottenuti in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente a tutela della riservatezza.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente contratto, nonchè la violazione di norme di legge o regolamenti, l’Amministrazione contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere.
Se entro il termine assegnato , il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l’Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente contratto e provvederà d’ufficio addebitandone la relativa spesa.
ART. 29 SUB-CONCESSIONE
E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.
E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sottoelencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:
-gestione bar-ristoro;
-manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edili, anticendio);
-conduzione caldaia;
-pulizie;
-custodia e servizi di controllo.
Gli atti di affidamento e le bozze dei contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Attività Sportive del Comune di Monza – Ufficio gestione impianti sportivi - prima dell’attivazione del servizio.
ART. 30 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Salvo cause di forza maggiore, il Concessionario non può interrompere o sospendere il servizio oggetto della concessione per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione del RUP.
ART.31 OBBLIGHI ED ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale :
▪ Gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi;
▪ Gli oneri finanziari relativi agli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria prevista all’art. 9, purchè non conseguente ad uso improprio, errato o imprudente dell’impianto.
Nel caso gli interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità ed urgenza eccedenti quelli disciplinati dall’art. 9 del presente capitolato e qualora l’Amministrazione Comunale non sia in grado di
provvedervi, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:
a) Il Concessionario presenterà all’Ufficio Impiantistica sportiva una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, corredata da preventivi di ditte di provata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
b) L’Ufficio impiantistica sportiva vaglierà le relazioni ed i preventivi sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare altre ditte selezionate dall’A.C. purchè specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;
c) L’Amministrazione Comunale provvederà ad autorizzare l’effettuazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell’Ufficio Impiantistica sportiva con certificato del Direttore dei lavori e provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata.
ART. 32 INADEMPIMENTI E PENALI
Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dal presente contratto comporteranno l’applicazione di penali economiche che verranno comminate dall’Ufficio gestione impianti sportivi. Si stabilisce fin da ora l’entità economica per le seguenti inadempienze, a titolo indicativo e non esaustivo:
32.1 Gestione tecnico-organizzativa
a) Per mancata apertura giornaliera dell’impianto o per chiusura dello stesso di durata pari o superiore al 70% dell’orario previsto, si applica una penale pari a € 500,00 , salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune;
b) Per chiusura parziale giornaliera dell’impianto, inferiore al 30% rispetto all’orario contrattuale, si applica una penale di € 50,00 per ogni ora di mancata apertura;
c) Per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente atto in merito al personale si applica una penale di € 250,00 per ogni eventuale contestazione dell’Amministrazione Comunale;
d) Per mancato positivo riscontro alle lamentele dell’utenza per le quali è stata verificata la giusta causa da parte dell’Amministrazione Comunale, si applica una penale di € 200,00 per ogni caso;
e) Per mancata comunicazione delle informazioni all’utenza, nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato, si applica una penale di € 150,00 per ogni caso;
f) Per l’applicazione di tariffe difformi dalla tabella allegata al presente atto, o mancata comunicazione anticipata della loro eventuale revisione triennale prevista all’art.26, si applica una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
g) Per mancata risposta all’utenza e/o all’Amministrazione Comunale nel termine previsto di 30 giorni si applica una penale di €150,00 per ogni caso.
h) Per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo dell’impianto, si applica una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
i) Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i funzionari dell’Amministrazione incaricati di vigilare sull’operato del Concessionario, si applica una penale di
€ 100,00 per ogni singolo caso;
j) Per omessa presentazione, entro i termini stabiliti, del bilancio preventivo o consuntivo, della programmazione dell’attività ed ogni altra documentazione richiesta dall’Amministrazione Comunale in esecuzione del presente atto si applica una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale da € 100,00 ad € 600,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.
Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.
32.2.Gestione tecnico-manutentiva
L’attività di verifica e controllo sull’adempimento delle attività previste dai Piani delle manutenzioni programmate si esplica secondo le modalità previste nell’Allegato I.
Durante lo svolgimento delle attività di verifica saranno eseguite ispezioni visive e controlli documentali che riguarderanno la corretta esecuzione delle attività di pulizia, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto nel suo complesso.
Qualora nell’esercizio dell’attività di verifica e controllo venissero riscontrati fatti conseguenti alla mancata applicazione dei Piani delle manutenzioni programmate o comunque rotture, avaria o disfunzioni riconducibili agli oneri posti dal presente capitolato a carico del Concessionario si applicano le seguenti penali:
a) per mancata o ritardata esecuzione delle opere di manutenzione programmata e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione verrà applicata una penale di € 400,00 per ogni inadempienza contestata;
b) per la mancata comunicazione dei soggetti preposti alla sicurezza, terzo responsabile mancata presentazione dei registri di controllo € 400,00;
Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale da € 100,00 ad € 500,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.
Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.
32.3. Applicazione delle penali
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della comunicazione.
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’ammontare delle penali applicate può essere trattenuto mediante l’escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dal Concessionario, con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente o società contraente.
La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.
Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) mancata presa in consegna dell’impianto entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato all’art. 20;
b) mancato utilizzo di istruttori e/o bagnini e/o tecnici muniti delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte in capitolato;
c) mancato rispetto delle tariffe come determinate ai sensi del presente capitolato;
d) gravi inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
e) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria;
f) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
g) interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio;
h) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione;
i) inadempimento degli impegni relativi alla realizzazione delle opere – con particolare riferimento alla presentazione del progetto di cui all’art.8 ed al conseguente avvio dei relativi lavori - e/o alla mancata presentazione delle certificazioni di Xxxxx previste e/o del collaudo lavori;
j) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
k) sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
l) mancata intestazione dei contratti di utenza nei termini previsti;
m) mancata autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione Comunale dei contratti di affidamento dei servizi di cui all’art. 28;
n) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative;
o) il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione di partecipazione alle gare indicate all’art. 38 del D. lgs. 163/2006;
p) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.
Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.
Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
In caso di risoluzione il Comune beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - escluso il diritto all’ammortamento - e senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2.per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.
L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. .
La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell’Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale rimborserà al Concessionario:
a) il valore delle opere realizzate dal Concessionario con capitale proprio più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili al Concessionario, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario con capitale proprio e debitamente comprovati;
b) le penali e gli altri costi che il Concessionario comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari di cui all’art. 12 del presente contatto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.
La riconsegna del Centro sportivo – e dei beni in esso esistenti – deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 20 del presente contratto.
ART.35 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio, dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto concessorio, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
ART. 36 RECESSO
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Concessionario.
Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.
ART. 37 CAUZIONE
L’aggiudicataria deve versare, all’atto della stipulazione del contratto, per la concessione del bene, la cauzione definitiva nella misura fissa “forfettaria” di €. 300.000,00 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della stipulazione del contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale di riconsegna redatto in contradditorio con l’ufficio tecnico.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.
La cauzione definitiva si intende prestata, conformemente alle prescrizioni dell’art.113 del D. Lgs. N. 163/2006, a garanzia:
▪ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale e della realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere obbligatorie di manutenzione straordinaria e di riqualificazione ;
▪ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
▪ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e l’affidatario del servizio.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro e non oltre 15 gg. dal verificarsi dell’evento che ne ha determinato la riduzione, la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 38 GARANZIE ASSICURATIVE
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni alcune a totale carico del Concessionario restando quindi esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale al riguardo.
Il Concessionario dovrà assume le seguenti assicurazioni.
a) per il furto ed incendio relativo ad attrezzature ed impianti mobili per un importo di € 200.000;
b) per i danni che venissero causati a terzi presenti nell’impianto o a cose di terzi nel corso delle attività, con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli accompagnatori per un importo non inferiore a € 3.000.000 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
Copia autentica di dette polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale in sede di stipula del contratto, parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all’Ufficio gestione impianti sportivi alle successive scadenze anniversarie.
ART. 39 CONTROVERSIE
Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 40 LEGGI E REGOLAMENTI
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.
Il Concessionario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti , in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto.
Art. 41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l’utilizzo del seguente conto corrente “dedicato” presso l’istituto bancario IBAN
ART. 42 SPESE E REGISTRAZIONE
Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.
Il contratto di concessione viene stipulato in forma pubblica amministrativa.
L’Affidatario deve produrre, preliminarmente, le prescritte polizze assicurative e la cauzione definitiva per tutta la durata contrattuale.
Laddove l’affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di revocare l’affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue oppure di procedere a nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi farebbero carico al primo aggiudicatario.
ART. 43 PERMESSI E LICENZE
Il Concessionario si obbliga a richiedere agli organi competenti, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l’esercizio delle attività dallo stesso svolte nel Centro Sportivo, a lui intestate o a suo delegato, per la durata della concessione evitando - nel modo più assoluto - che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere tempestivamente - previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione - i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.
ALLEGATI
Allegato A - Planimetria generale impianto sportivo Allegato B – piano delle pulizie
Allegato C – piano manutenzione impianto di riscaldamento Allegato D – piano manutenzione impianto idrico-sanitario Allegato E – piano manutenzione impianto elettrico
Allegato F– piano manutenzione manufatti edili ed elementi di finitura
Allegato G – piano manutenzione impianto antincendio
Allegato H – piano manutenzione campi di calcio ed altri impianti ludico-sportivi Allegato I – piano delle schede di verifica delle varie manutenzioni
Allegato L – dotazioni presenti nell’impianto