SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA “TUTELA LEGALE CIVILE ed AMMINISTRATIVA” – GARA n. 11-2018 - CIG 76301918CC
L’anno [*], il giorno [*] del mese di [*], tra la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (C.F. e P. IVA n. 01133800324, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257), con sede legale a Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1, rappresentata da [*] nato a [*] ([*]) il [*], C.F. [*], domiciliato presso la sede legale della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse della stessa, nella sua qualità di [*], munito dei necessari poteri, giusta delega Repertorio n. [*] Raccolta n. [*] di data [*] del Notaio [*], iscritto presso il Collegio Notarile di [*]; nel contesto dell’atto sarà chiamata per brevità anche “FVGS” o “Stazione Appaltante” o “Assicurato” o “Contraente”
E
[*] (qui di seguito denominata solo “Assicuratore” o “Aggiudicatario”) con sede legale in [*] ([*] ), Via/Corso/Piazza [*] n. [*], C.F. [*] e P.IVA n. [*] PEC: [*] , qui rappresentato dal Sig. [*], nato a [*] ( [*] ) xx [*] , X.X. [*] , xxxxxxxxxxx per la carica presso [*] in [*] ([*]) , Corso/Via/Piazza [*] n. [*] , nella sua qualità di Procuratore speciale in forza di procura speciale Rep. n. [*] del [*] , autenticata da Dott. [*] , Notaio in presso il Collegio Notarile di [*]; entrambe qui di seguito indicate, anche, come le “Parti” o singolarmente la “Parte”.
PREMESSO CHE
• La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con provvedimento n. [•], dd. [•], ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura negoziata rubricata sub. IND [•]-2019, avente ad oggetto il servizio triennale di copertura assicurativa “Tutela Legale Civile ed Amministrativa””, così come meglio precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex articolo 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’importo a base di gara di € 64.577,31 (euro sessantaquattromilacinquecentosettantasette/31), comprensivo di oneri accessori ed imposte;
• in base alle risultanze della gara predetta, riportate negli appositi verbali, con
provvedimento n. [•] del [•], pubblicato nel sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” , è stata disposta l’aggiudicazione a favore di [•] per l’importo di € [•] (euro [•]) ), comprensivo di oneri accessori ed imposte;
• il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato per esemplificazione “RUP”, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ex articolo 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in data [*], prot. [*];
• con lettera prot. [•] del [•] è stato comunicato all’Aggiudicatario l’efficacia dell’aggiudicazione;
• è decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Le Parti, ut supra legalmente rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Premesse
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e, quanto in esse dichiarato e statuito, si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti e qui integralmente riportato.
Oggetto
1. L’Assicurato affida all’Assicuratore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio triennale di copertura assicurativa dei rischi assicurativi “Tutela Legale Civile ed
Amministrativa””, come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “sub [*]”).
2. Il servizio è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e da tutti gli altri documenti allegati e/o comunque richiamati dal presente contratto, che l'Assicuratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
3. L’Assicuratore dichiara di:
a. aver valutato tutte le condizioni di rischio, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del premio;
b. aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la natura e la tipologia di attività e servizi erogati e prestati da FVGS S.p.A., che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la copertura assicurativa e remunerativa l’offerta presentata.
4. L’appalto dovrà essere eseguito, altresì, con l’osservanza di quanto previsto dagli atti in premessa citati, dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle normative nazionali e comunitarie applicabili.
5. L’Assicuratore attesta che quanto risulta dal presente contratto, dalla “Polizza” e dagli altri documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.
Carattere e natura dei servizi
1. Attesa la natura di FVGS e dei servizi erogati dalla stessa, i servizi di copertura assicurativa oggetto del presente contratto e della Polizza per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti e/o abbandonati dall’Assicuratore.
Durata della copertura assicurativa. Proroga contrattuale e tecnica
eventuale.
1. Le coperture assicurative in oggetto avranno decorrenza dalle ore 24:00 della data prevista in scheda di copertura sino alle ore 24:00 della data prevista in scheda di copertura.
2. FVGS si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del premio annuale, che verrà corrisposto entro i termini contrattualmente previsti, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Assicuratore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale. In tal caso, l’Assicuratore si obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
3. Sono espressamente esclusi il rinnovo e la proroga taciti.
Premio di polizza. Pagamenti
1. In deroga al disposto dell’articolo 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Assicuratore, per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS.
2. Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo PEC di incasso
entro 90 (novanta) giorni dalla data di effetto dal broker assicurativo incaricato da FVGS.
3. Il termine indicato vale anche per le rate successive.
4. Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’appendice di conguaglio.
5. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio all’Agente della Riscossione in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamati. La presente normativa si intende applicata in via automatica a qualsivoglia ente e/o agenzia che subentri alle funzioni sopradette, in tutto o in parte, a seguito di intervenute variazioni legislative o regolamentari che si intendono sin d’ora richiamate e recepite in contratto.
6. La Società dà atto che il pagamento dei premi al broker assicurativo incaricato da FVGS è liberatorio per l’Amministrazione e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° (decimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per l’Amministrazione. In ogni caso, avrà ad ogni effetto di legge pieno effetto liberatorio per FVGS, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del dovuto al broker assicurativo incaricato.
7. Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell’ente contraente/assicurato.
Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’Assicuratore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. (come declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4, aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017), al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. In particolare, l’Assicuratore, con nota assunta al prot. [*] del [*], costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, ha comunicato all’Assicurato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come di seguito riportato:
a. conti correnti dedicati:
⮚ [•] Agenzia di [•] codice IBAN [•];
⮚ [•] Agenzia di [•] codice IBAN [•];
b. Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono:
⮚ [•] nato a [•] il [•] C.F. [•] residente a [•] in Via [•] ;
⮚ [•] nato a [•] il [•] C.F. [•] residente a [•] in Via [•] ;
2. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta, al Responsabile Unico del Procedimento che procederà all’acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
3. I pagamenti dei premi verranno effettuati avverranno, per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS, sul conto corrente dedicato all’appalto.
4. L’Assicuratore si impegna, altresì, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante, il CIG N. [*] – Gara n. [*]-2018.
5. Qualora l’Assicuratore non assolva anche solo ad uno degli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Gestione del contratto.
1. Come previso dall’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker assicurativo incaricato da FVGS.
1. Ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni” s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, l'Assicuratore ha prestato apposita Garanzia Definitiva ex articolo 103 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , con i contenuti prescritti dal punto n. [*] del Disciplinare di Gara, conservata agli atti dell’Assicurato, mediante polizza fideiussoria N. [*], Cod. Agenzia [*], datata [*], rilasciata da [*] (con autentica di firma in data [*] dal Dr. [*], Notaio in [*], iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di [*]) con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive, sig./sig.ra [*], del potere di impegnare il soggetto Fideiussore, per l'importo di € [*] (euro [*] ) pari al [*]% ([*] per cento) dell’importo/premio complessivo triennale lordo pari ad € [*] offerto in sede di procedura, conforme ai contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
2. La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando FVGS non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione.
3. La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Assicurato qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell’Assicuratore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Assicurato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Cessione del contratto
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’Assicuratore è
vietata la cessione del presente contratto; ogni atto contrario è nullo.
Clausola risolutiva espressa. Antimafia
1. Attesa l’informativa antimafia il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte delle Prefetture/UTG competenti dell’Informativa ex articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. “Codice Antimafia”) attestante l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del predetto decreto o di tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Per quanto sopra, pertanto, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia sia in capo alla [*] che in capo alla [*].
3. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione con PEC indirizzata alla [*], senza necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.
Referenti contrattuali e variazioni contrattuali
1. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC - avverranno anch’esse per il tramite il broker assicurativo incaricato da FVGS, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
2. In riferimento ai rapporti inerenti allo svolgimento del servizio, i Referenti del contratto sono di seguito indicati:
• per FVGS: [•]
• per Assicuratore: [•], con il compito di interfacciarsi e collaborare con il broker assicurativo incaricato da FVGS.
3. L’Assicuratore resta diretto responsabile dell’operato del suddetto Responsabile
del Servizio Assicurativo.
4. È fatta salva la facoltà di FVGS di chiedere la sostituzione del Referente individuato dall’Aggiudicatario, previa adeguata motivazione.
5. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicate per iscritto, senza ritardo, dall’Assicuratore ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
6. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate per iscritto, senza ritardo, all’Assicuratore ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte dell’Assicuratore.
7. L’Assicurato, come già precisato mei precedenti articoli, intende avvalersi di un soggetto terzo per la gestione del contratto assicurativo, ivi compresa la gestione e trattazione dei sinistri, individuandolo nel Broker assicurativo incaricato da FVGS. In tal caso, fermo quanto previsto nel successivo capoverso, ogni comunicazione eseguita da detto soggetto terzo – in nome e per conto dell’Assicurato – all’Assicuratore, si intenderà come fatta dall’Assicurato medesimo.
8. Le comunicazioni e decisioni riguardanti la gestione economica del contratto (es.
le franchigie, i premi e relativa regolazione, comunicazione dei dati variabili, l’accettazione degli indennizzi, la firma di atti di quietanza e definizione stragiudiziale di sinistro/i, etc.), la durata contrattuale, l’esercizio dell’opzione di proroga contrattuale e tecnica di cui al precedente articolo 4, commi 2 e 3, la cessazione, anche anticipata, del rapporto assicurativo, debbono necessariamente essere eseguite dall’Assicurato all’Assicuratore per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS.
9. Nei limiti e fermo quanto previsto dal precedente capoverso, ogni
comunicazione eseguita dall’Assicurato al broker assicurativo incaricato da FVGS si
intenderà come eseguita all’Assicuratore. In caso di eventuale contrasto tra le comunicazioni eseguite da detto soggetto terzo e quelle inoltrate direttamente dall’Assicurato all’Assicuratore, prevarranno queste ultime.
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni contrattuali dovranno essere inviate via PEC ai seguenti indirizzi:
• a FVGS: [•]
• all’Assicuratore: [•].
2. La ricezione delle comunicazioni con tale mezzo si intende valida ad ogni effetto
di legge.
Informativa in corso di contratto - Produzione di informazioni e/o
dati sui sinistri
1. La Società si obbliga a fornire alla Contraente, a seguito di espressa richiesta da parte della medesima, tutte le informazioni relative al presente contratto, in base a quanto stabilito dall’articolo 35 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35 del 26.05.2011 e cioè:
a. le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dal-la ricezione della richiesta;
b. il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione;
c. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima
della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, l’Assicuratore, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• gli estremi della Controparte, se esistente o rilevante;
• la data della denuncia;
• la garanzia attivata (es: procedimento in materia di lavoro – procedimenti di responsabilità civile– procedimento amministrativo - etc.);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
i. sinistro agli atti, senza seguito;
ii. sinistro liquidato, in data [*] con liquidazione pari a € [*];
iii. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € [*].
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Penali per ritardato adempimento delle obbligazioni inerenti gli
obblighi di produzione di informazione sui sinistri
1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni previste dal precedente articolo 13, l’Amministrazione contraente provvederà a notificare, per il tramite del broker
assicurativo incaricato da FVGS, una contestazione scritta con diffida ad adempiere (mediante PEC), assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, decorso il quale, in assenza di controdeduzioni scritte della Società o qualora le stesse siano ritenute dall’Amministrazione inidonee a giustificare il ritardato adempimento, l’Amministrazione potrà applicare una penale nella misura dello 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del premio annuo imponibile per ogni giorno di ulteriore ritardo, dall’importo della regolazione premio attiva dovuta per l’esercizio in corso. Resta inteso fra le parti che la regolazione premio attiva dovuta per l’esercizio in corso non potrà in ogni caso su base annua essere complessivamente decurtata oltre il 10% (dieci per cento), al raggiungimento del quale è riconosciuta facoltà al Contraente di risolvere il presente contratto.
2. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al precedente articolo 13.
3. Nel caso di applicazione di penali ai sensi del capoverso precedente, l’Assicurato provvederà a recuperare l’importo mediante richiesta di refusione diretta della penale o, in alternativa, in sede di liquidazione del premio assicurativo e/o regolazione o, sempre in alternativa, ad incamerare la garanzia definitiva ex articolo 9 del presente contratto per la quota parte relativa.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla garanzia definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al precedente articolo 13.
Risoluzione per inadempimento
1. FVGS ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.
108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. FVGS, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore a mezzo PEC nei seguenti casi:
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del
D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
c. mancata reintegrazione della garanzia definitiva ex articolo 103 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. ed ex articolo 9 del presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Assicurato;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 s.m.i., ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
e. la cessione, anche parziale, del contratto;
f. nel caso di esito negativo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011
s.m.i. in materia di lotta alla mafia, di cui al precedente articolo 11;
g. qualora l’importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ovvero dopo la comminazione della 4a (quarta) penalità, a
prescindere dall’entità delle stesse.
h. nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto:
i. articolo 18 (Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza);
ii. articolo 10 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia);
3. In caso di risoluzione del contratto l’Assicuratore si impegna, sin da ora, a fornire all’Assicurato tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all’esecuzione dei servizi di copertura assicurativa in
oggetto.
Recesso
1. FVGS, in applicazione dell’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione trasmessa via PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
2. In caso di recesso, FVGS è tenuta al pagamento delle sole prestazioni ritenute utili per la stazione appaltante e correttamente eseguite fino al momento in cui il recesso avere efficacia, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
3. L’ Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione per i soli motivati casi di variazione del rischio previsti al punto 20 a) del CSA. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità e deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stessa, fermi i 15 (quindici) giorni di ultrattività di copertura obbligatoriamente previsti dalla legge.
4. Qualora, alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
5. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
6. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al precedente articolo 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Le parti potranno inoltre recedere per sinistrosità, comunque non prima della scadenza annuale del presente contratto, ove il rapporto sinistri liquidati al netto di ogni eventuale franchigia su premi netti pagati sia dimostratamente superiore al 150% (centocinquanta per cento). In tal caso la Compagnia potrà recedere esclusivamente se non va a buon fine la revisione prezzi prevista al punto 20 b) del CSA. La volontà di recedere della Compagnia dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con preavviso di 180 (centottanta) giorni.
Controversie
1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Assicuratore e FVGS inerenti l’applicazione e/o l’interpretazione del presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Il Foro, indicato fin dall’origine, è quello di Trieste.
3. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l’Assicuratore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima, salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 del Codice Civile.
4. Nel caso di contestazione FVGS si riserva di non dar corso ai pagamenti maturati
fino alla definizione della controversia.
Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
1. Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che
entrambe faranno.
2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione appaltante è “FVGS S.p.A.”, con sede legale sita in Scala dei Cappuccini, n. 1 – 00000 Xxxxxxx, mentre per l’Assicuratore è [*] in persona del Sig./Sig.ra [*], nato/a a [*] ([*]) il [*].
3. L’Assicuratore garantisce che il trattamento dei dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all’esecuzione del contratto e della polizza e avverrà nel rispetto della normativa vigente.
4. L’Assicuratore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da FVGS S.p.A., a:
a. garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle informazioni;
b. non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto e della copertura assicurativa, notizie relative all’attività svolta da FVGS S.p.A.;
c. non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
d. garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento (UE) n.2016/679, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati;
e. attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita,
anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Assicurato ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Assicuratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
Spese
1. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente contratto (per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc.) sono a totale carico dell’Assicuratore.
2. Il presente contratto è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.
26.04.1986, n. 131 s.m.i. a cura e spese della parte diligente.
Xxxxxx etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.
1. Preso atto del Codice di Comportamento, approvato ai sensi della L.190/2012
s.m.i. e del D.lgs. n.33/2013 s.m.i. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., emanato ai sensi del D.lgs. n.231/2001 s.m.i., pubblicati sul sito della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, l’Assicuratore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.
2. Inoltre, l’Assicuratore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che:
⮚ non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
⮚ di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare
la conclusione del Contratto stesso;
e si obbliga a:
⮚ non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
⮚ a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.
3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’Assicuratore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Norme finali e di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alla documentazione di gara (Lettera di Invito, CSA e relativi allegati) che, ancorché non materialmente allegati, ne formano parte integrante e sostanziale, nonché alle disposizioni del codice civile, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso della vigenza del Contratto, qualora applicabile.
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per FVGS S.p.A. Per l’Assicuratore
( [*]) Il Procuratore
(Sig. [*])
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, nelle loro espresse
qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli: 4 (Durata della copertura assicurativa. Proroga contrattuale e tecnica eventuale); 5 (Premio di polizza. Pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Gestione del contratto); 8 (Garanzia definitiva), 9 (Cessione del contratto), 10 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia), 13 (Informativa in corso di contratto - Produzione di informazioni e/o dati sui sinistri), 14 (Penali per ritardato adempimento delle obbligazioni inerenti gli obblighi di produzione di informazione sui sinistri), 15 (Risoluzione per inadempimento), 16 (Recesso), 17 (Controversie), 18 (Trattamento dati e obbligo di riservatezza), 19 (Spese), 20 (Xxxxxx etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti) e 21 (Xxxxx finali e di rinvio).
Per FVGS S.p.A. Per l’Assicuratore
( [*]) Il Procuratore (Sig. [*])