CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA INCLUSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ANNI 3 DI N.6 COMPLESSI SWITCH/ROTER EXTREME NETWORKS
Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il procedimento di gara in argomento ha come oggetto la fornitura di n. 6 apparati switch/router di produzione Extreme Networks, con la composizione complessiva dell’insieme come di seguito riportata:
Codice | Descrizione | Quantità |
17350 | X690-48x-2q-4c Base unit, 48 1Gb/10Gb SFP+ ports, 2 10Gb/40Gb QSFP+ ports, 4 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb QSFP28 ports, unpopulated, ExtremeXOS Advanced Edge License, 2 unpopulated power supply slots, 6 unpopulated fan module slots | 6 |
17115 | Fan module, Front to Back airflow | 36 |
10960 | 770W AC power supply, Front -to-Back airflow | 12 |
17131 | Extreme XOS X670/ X690 Series Core License | 6 |
Il Committente ha individuato i prodotti di Extreme Networks riportati in specifico al presente articolo. Tale scelta è dettata da motivi di continuità in raffronto all’esistente infrastruttura che utilizza apparati del citato costruttore, modelli X8 e X670, nella componente di core e data center della propria rete dati presso la struttura ospedaliera primaria di questa Azienda Sanitaria (presidio ospedaliero di Pordenone).
I nuovi modelli X690 sostituiranno gli apparati attualmente in uso (X670 mod. 17103, non G2 e non “V”) nella funzione di aggregatori TOR per server e firewall. L’introduzione dei nuovi apparati garantirà il supporto negli uplink della velocità trasmissiva dei 40Gbps mentre gli apparati X670 attuali saranno riutilizzati come dispositivi di core presso strutture ospedaliere inferiori sempre dell’Azienda Sanitaria committente.
La precisa individuazione dei materiali richiesti si è palesata quale condizione essenziale ed imprescindibile per conseguire il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) Interfacciamento certo con i sistemi già in dotazione mediante la topologia MLAG full mesh, con interfacce VRRP in modalità attiva/attiva nella coppia HA di X690, totale supporto del protocollo OSPF ai capi della interconnessione MLAG full mesh (associazioni di neighbors tra i 4 apparati ai capi al pari di una rete broadcast L2), supporto del protocollo di routing multicast PIM tramite la interconnessione; funzionalità queste elencate conseguibili solo tra prodotti dello stesso costruttore, della stessa famiglia di apparati e con range di release software ben delineato.
b) Pieno supporto del protocollo MVRP per la sincronizzazione del set di VLAN utilizzato dalla coppia di apparati X690 in peer MLAG.
c) Contenimento della spesa dovuta all’impiego dei moduli ottici SFP+ (SR e LR) già in dotazione al Committente e totale riutilizzo di quelle presenti sui sistemi X670 nella fase di sostituzione di questi ultimi.
d) Riduzione dei costi di configurazione iniziale e di gestione a regime degli apparati grazie all’impiego del personale tecnico interno che nel tempo ha acquisito specifiche competenze sui prodotti del costruttore prescelto e sulle topologie di interfacciamento adottate.
La fornitura dovrà essere inclusiva anche del servizio di supporto come contemplato al successivo art. 2.
Art. 2 – SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE
La fornitura deve contemplare anche l’erogazione del servizio di manutenzione, supporto ed assistenza tecnica per complessivi 36 mesi dalla data di collaudo dei beni e per inciso dovranno essere assicurati i seguenti servizi:
a) Accesso in forma telefonica e via mail al Global Technical Assistance Centers (GTAC) di Extreme Networks nella formulazione “24x7x365”.
b) Accesso al portale di “Web Support” per almeno un account da assegnare al personale tecnico del committente.
c) Diritto da parte dell’account di creare, tracciare, aggiornare e scalare casi tecnici.
d) Diritto allo scarico di tutte le release (sia minor che major) applicabili alle apparecchiature oggetto di copertura manutentiva e direttamente dal sito del costruttore fornendo il numero di seriale del dispositivo.
e) Diritto di accesso alla documentazione tecnica incluse tutte le “Release Notes”, alla “Knowledge Base”, alle “Field Notices” ed alle “Known Issues”.
f) Diritto alla apertura di RMA ("Return Merchandise Authorization").
g) Sostituzione dell’apparato xxxxxx od affetto da difetti funzionali, come pure dei moduli funzionali (ventole, alimentatori ecc.) entro 10 giorni dalla accettazione di RMA da parte del costruttore.
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto per la fornitura/servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 36 mesi.
Art. 4 - VARIAZIONE NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Le variazioni in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 5 – PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI.
Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell’attività della ditta aggiudicataria (oneri di sicurezza aziendali), dalla stessa dichiarati nella propria offerta.
Considerato che tutte le attività indicate nel presente capitolato verranno effettuate in modalità remota e si configurano come attività intellettuali o comunque di mera fornitura di materiali o attrezzature o comunque previste all’art. 3-bis del D.Lgs 81/2008, non si ritiene necessaria la valutazione dei rischi interferenziali. L’eventuale necessità di interventi in loco comporterà la redazione di un DUVRI.
ART. 6 - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto/della presente convenzione, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell’AAS n. 5 che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AAS n. 5 nei confronti della medesima/del medesimo Impresa/Associazione temporanea di Imprese/Professionista/Altro nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto/della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della AAS 5, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
A tal fine la ditta dà atto che l’AAS 5 gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. Si impegna inoltre a sottoscrivere il patto di integrità adottato dall’AAS5 che si allega alla procedura di gara.
Il codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale
xxxxx://xxx0.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx0/xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx_XXX0.xxx
Le ditte fornitrici di beni o servizi devono sottoscrivere il patto di integrità adottato dall’AAS5 che si allega alla procedura di gara.
ART. 7 – CONSEGNA
La consegna dovrà essere eseguita, previo preavviso, in porto franco presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero di Pordenone – ingresso xxx X. Xxxxxxx (xxxxxxx X), 00000 Xxxxxxxxx, dal lunedì al venerdì ore 8.30-11.30 e 13.00-15.30 (tel. 0000 000000) entro 40 giorni solari dalla data di affidamento del servizio.
ART. 8 PROCEDURE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE
Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale verrà eseguito il controllo relativamente alla quantità e qualità del materiale fornito, tramite la redazione del verbale di collaudo finalizzato alla verifica della presenza di tutto il materiale componente gli apparati e la correttezza funzionale del complesso.
Entro 25 giorni lavorativi o meno, su indicazione della ditta aggiudicatrice, si procederà con la verifica in merito alla registrazione per tutto il periodo contrattuale dei prodotti tra gli Asset presenti nel portale “Exteme Portal” con “Install Address” corrispondente ad uno dei siti aziendali.
Il corretto completamento delle 2 verifiche sopra espresse sarà condizione per porre in liquidazione le pezze di addebito relative alla fornitura.
L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione della fornitura e seguente servizio servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell’atto dei controlli sopra citati
ART. 9 – CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ
AAS5, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell’aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.
Art. 10 - SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando in offerta le parti che intendono subappaltare.
I subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all’osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica (codice Univoco Ufficio UFO2ET). Le fatture sono assoggettate alla normativa dello “split payment” e potranno essere emesse come di seguito indicato:
- La prima rata relativa alla fornitura (comprensiva del costo della manutenzione per il primo anno) potrà essere fatturata a seguito del regolare collaudo di tutti gli apparati;
- Le rate relative alla manutenzione per le successive due annualità potranno essere fatturate su base semestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento, in accordo con la ditta, al netto della ritenuta di legge dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Le fatture saranno liquidate dopo l’accertata regolare esecuzione da parte della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie e dovranno riportare analiticamente le attività a cui la fatturazione si riferisce.i Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato della Tesoreria di questa Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.
Art. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
(salvaguardia per eventuali modifiche della specifica norma di legge. La presente clausola si considera come non apposta qualora le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate. La sospensione in tutto o in parte dell’efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle stesse, determina l’obbligo per le parti di revisione della presente clausola allo scopo di adeguarla alle sopravvenienze normative).
Art. 13 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è responsabile di assicurare la qualità del materiale fornito nonché la continuità del servizio di manutenzione alle apparecchiature oggetto del presente Capitolato.
Qualora nel corso del collaudo venissero riscontrati difetti funzionali ai beni forniti, questi ultimi dovranno essere sostituiti senza costi aggiunti per il Committente entro 40 giorni solari dalla constatazione.
Nel caso venisse superato il termine predetto, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata alla ditta fornitrice una penale pari allo 0,1% dell’importo di fornitura.
Nel caso che l’Azienda Sanitaria si trovi senza copertura contrattuale per cause imputabili all’aggiudicatario, allo stesso sarà applicata una penale pari sempre allo 0,1% dell’importo di fornitura per ciascun giorno scoperto.
Qualora, sempre per responsabilità dell’aggiudicatario, nel caso di richiesta di sostituzione della apparecchiatura o di un elemento componente (alimentatore, scheda ecc), tale sostituzione non dovesse avvenire entro i previsti 10 giorni dalla accettazione di RMA da parte del costruttore, alla ditta verrà applicata una penale pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo fino al raggiungimento dell’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.
Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà del soggetto contraente di valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino dell’apparecchiature in questione.
Le suddette penali verranno comunicate all’aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo
L’AAS5 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 12, anche in presenza di uno dei seguenti casi:
1) per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2) qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
3) dopo due formali contestazioni riguardanti il servizio;
4) per sospensione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del fornitore;
5) per successione, cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda Sanitaria.
L’enumerazione non è esaustiva. L’Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.
L’Azienda procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell’Aggiudicatario nel caso:
1) di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art.6 del presente capitolato. L’AAS 5, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
2) di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
3) di inottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i..
Si richiama in materia di risoluzione del contratto, per quanto qui non espresso, l’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Art. 14 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, questa AAS5 a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali fatto salvo il diritto di questa AAS5 di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.
Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, è competente il foro di Pordenone.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE
Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’AAS 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano la Ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d’appalto.
Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Ditta Concorrente dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.
Art. 17-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE
Qualora la Ditta appaltatrice per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare l’AAS 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
L’AAS 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell’impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento la Ditta appaltatrice, fornendole le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell’esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.
Art. 17-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Ditta appaltatrice dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l’affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regola-mento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.
La Ditta appaltatrice assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.
La Ditta appaltatrice, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.
Art. 17 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di contratto e nelle norme di partecipazione alla gara, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
Art. 18 – INFORMAZIONI
Si comunica che:
➓ Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell’AAS5 “Friuli Occidentale” è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
➓ Lo stesso xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx è responsabile del Procedimento della procedura in oggetto
➓ Referente tecnico è il p.i. Xxxxxx Xxxxx
(tel 0000 000000 e-mail xxxxxx.xxxxx@xxx0.xxxxxx.xxx.xx)
➓ Referente per la pratica amministrativa è Xxxxxxx Xxxxxx
(tel. 0000 000000 fax 0000 000000 e-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxx0.xxxxxx.xxx.xx)
==<>==
L’impresa concorrente dichiara di aver esaminato tutte le clausole nelle presenti Condizioni particolari di contratto e nelle Norme di partecipazione, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.
Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal CSA: Art. 3 (Durata del servizio), art. 11 (Fatturazione e pagamento), 13 (Penalità e risoluzione del contratto), art. 15 (Definizione delle controversie).
Firma digitale del legale rappresentante della ditta