Contract
Allegato A)
ACCORDO FINALIZZATO ALL’UNIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 E SS.MM.II
TRA
A. L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO, con sede a Comacchio (FE) in Xxxxx X. Xxxxxxx x.000 – C.F. 91015770380, nella persona del , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, in forza della propria Deliberazione di Comitato Esecutivo n. del , di seguito indicato come “Ente Parco”;
E
B. Il COMUNE DI CERVIA, con sede a Cervia (RA) in Piazza X. Xxxxxxxxx n.1 – C.F. 00360090393, nella persona del , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse del Comune di Cervia, in forza della propria Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
E
C. Il COMUNE DI RAVENNA, con sede a Ravenna (RA) in Piazza del Popolo n.1 – C.F. 00354730392, nella persona del , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse del Comune di Ravenna, in forza della propria Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
E
D. Il COMUNE DI COMACCHIO, con sede a Comacchio (FE) in Piazza X. Xxxxxxxxx n.15 – C.F. 82000590388, nella persona del , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse del Comune di Comacchio, in forza della propria Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
E
E. L’ UNIONE DEI COMUNI “DELTA DEL PO” (CODIGORO, GORO, FISCAGLIA, LAGOSANTO, MESOLA), con sede a – C.F. , nella persona del , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse dell’ Unione dei Comuni “Delta del Po”, in forza della propria Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. del ;
E
F. L’ UNIONE DEI COMUNI “VALLI E DELIZIE” (ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE), con sede a – C.F. , nella persona del
, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’intesse dell’ Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, in forza della propria Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. del ;
Premesso che:
• l’art. 18, comma 5, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., stabilisce che agli Enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla Legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”. Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi;
• si ritiene opportuno e razionale gestire le funzioni delegate in parola in forma associata tra i Comuni e le Unioni di Comuni della provincia di Ferrara (Comacchio, Unione dei Comuni del Delta Po e Unione dei Comuni Valli e Delizie) e della provincia di Ravenna (Cervia, Ravenna), ricadenti nel territorio del Parco del Delta del Po dell’Xxxxxx-Romagna, anche per le aree esterne al perimetro dell’area protetta;
• i territori amministrativi del comune di Goro (FE), di cui all’Unione dei Comuni “Delta Po”, rientrano integralmente all’interno dell’area protetta e pertanto tali competenze sono già in capo all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
• per i territori amministrativi del comune di Alfonsine (RA) che rientrano all’interno dell’area protetta, le competenze sono già in capo all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
• l’art.4 comma 3 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” prevede espressamente che “ gli Enti competenti nell’ambito di un stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza”.
Rinvenuta la necessità, a seguito di quanto sopra esposto, di dover provvedere ad una gestione in forma associata, attraverso un accordo siglato tra le suddette parti, finalizzato a garantire:
− l’unificazione ed l’omogeneità delle tariffe delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi;
− il superamento dei limiti territoriali di competenza. Tutto ciò premesso e considerato, gli Enti sopraccitati
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO)
L'accordo tra gli Enti sopraccitati ha come finalità l'unificazione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei relativamente ai territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 e ss.mm.ii.
Art. 2
(VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI)
L'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, che avviene tramite il rilascio di un tesserino/permesso da parte di ciascun Ente aderente, ha validità sull'intero territorio del Parco del Delta del Po dell’Xxxxxx-Romagna (aree contigue comprese), e nei territori esterni all’area protetta dei comuni di Cervia, Ravenna, (in provincia di Ravenna), Comacchio, Unione dei Comuni “Delta del Po” (Codigoro, Goro, Fiscaglia, Lagosanto e Mesola) e Unione dei Comuni “Valli e Delizie” (Argenta, Ostellato e Portomaggiore) (in provincia di Ferrara), e sulle quali è apposta in calce la seguente annotazione:
“ Valido nei territori all’interno del Xxxxx xxx Xxxxx xxx Xx xxxx’Xxxxxx-Xxxxxxx e sue aree contigue, e nei territori esterni all’area protetta dei comuni di Cervia, Ravenna, (in provincia di Ravenna), Comacchio, Unione dei Comuni “Delta del Po” (Codigoro, Goro, Fiscaglia, Lagosanto e Mesola) e Unione dei Comuni “Valli e Delizie” (Argenta, Ostellato e Portomaggiore) (in provincia di Ferrara) ”
Il tesserino/permesso autorizzativo è nominativo e strettamente personale. Pertanto, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, lo stesso deve essere esibito, insieme a un documento di riconoscimento.
Art. 3
(TIPOLOGIE E COSTI DEI TESSERINI AUTORIZZATIVI)
Il costo complessivo delle diverse tipologie di tesserino/permesso autorizzativo alla raccolta dei funghi epigei spontanei, è determinato come segue:
TIPOLOGIA | SIGLA/COLORE | COSTO | VALIDITÀ |
GIORNALIERO | g/fucsia | 4,50 Euro | giorno di rilascio |
SETTIMANALE | s/giallo | 11 Euro | sette giorni dalla data di rilascio |
MENSILE | m/celeste | 21 Euro | un mese dalla data di rilascio |
SEMESTRALE | sm/viola-marrone | 52 Euro | sei mesi dalla data di rilascio |
SEMESTRALE PER RESIDENTI (1^ semestre) | smr/ viola-marrone- azzurro | 15 Euro | dal 01/01 al 30/06 Possono essere rilasciati unicamente ai cittadini anagraficamente residenti nei Comuni del Parco Regionale del Delta del Po dell’Xxxxxx- Romagna (Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato e Ravenna) e sono validi esclusivamente all’interno del territorio del Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xx xxxx’Xxxxxx- Xxxxxxx e sue aree contigue. |
SEMESTRALE PER RESIDENTI (2^ semestre) | smr/ viola-marrone- verde | 15 Euro | dal 01/07 al 31/12 Possono essere rilasciati unicamente ai cittadini anagraficamente residenti nei Comuni del Parco Regionale del Delta del Po dell’Xxxxxx- Romagna (Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato e Ravenna) e sono validi esclusivamente all’interno del territorio del Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xx xxxx’Xxxxxx- Xxxxxxx e sue aree contigue. |
Art. 4
(RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA)
L’Ente Parco, i singoli Comuni e le Unioni di Comuni aderenti, provvedono al rilascio delle diverse tipologie di tesserino/permesso autorizzativo, compilando gli stessi in ogni loro parte, subordinatamente al versamento del corrispettivo stabilito da parte del richiedente.
Per una più capillare distribuzione, l’Ente Parco, i singoli Comuni e le Unioni di Comuni aderenti potranno avvalersi anche di pubblici esercizi operanti sul territorio anche nelle giornate festive ed in orari più ampi rispetto a quelli degli uffici pubblici (quali bar, tabaccherie, edicole, ecc.), previa stipula di apposita convenzione, e secondo le seguenti modalità:
1. il titolare/gestore del pubblico esercizio distribuirà personalmente o tramite persona di fiducia, ai richiedenti, i tesserini/permessi autorizzativi per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Qualora, per qualsiasi motivo od impedimento, esso non sia in grado di eseguire, anche temporaneamente, l’attività in oggetto, ne dovrà dare immediata comunicazione all’Ente Parco. L’atto non può essere ceduto od affidato, anche temporaneamente, a terzi;
2. allo stesso titolare/gestore, sarà consegnato un congruo numero di tesserini/permessi autorizzativi nelle varie tipologie, per la distribuzione al pubblico, ed al prezzo prestampato sui tesserini stessi;
3. il titolare/gestore si impegna a distribuire i tesserini nel proprio esercizio e negli orari di apertura al pubblico, a compilarne diligentemente in ogni loro parte secondo le istruzioni impartite, ed a riscuoterne il corrispettivo di pagamento;
4. l’Ente Parco, oltre a provvedere a pubblicizzare il nome del pubblico esercizio, quale punto di riferimento per l’acquisto delle autorizzazioni in oggetto, corrisponderà al titolare/gestore la somma complessiva onnicomprensiva di € 1,033 - oltre all’I.V.A - per ogni tesserino venduto (indipendentemente dalla tipologia), da liquidarsi a seguito di presentazione di regolare fattura, sempre entro il mese di febbraio;
5. il rischio derivante dalla perdita dei tesserini, anche dovuta a furto, incendio o altro, è a carico esclusivo del titolare/gestore del pubblico esercizio;
6. l’Ente Parco, si riserva la facoltà di revocare la convenzione con effetto immediato e senza preavviso, in caso di inadempienze e/o irregolarità da parte del titolare/gestore nei confronti delle modalità sopra riportate;
7. il titolare/gestore si impegna ad effettuare la rendicontazione in merito al numero dei tesserini venduti per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati suddivisi in base alla tipologia, ed a versare sul c/c dell’Ente Parco, improrogabilmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’intera somma ricavata dalla distribuzione degli stessi, restituendo contestualmente allo stesso Ente anche le matrici di quelli venduti.
Anche i singoli Comuni/Unioni dei Comuni, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, dovranno provvedere ad effettuare la rendicontazione in merito al numero dei tesserini venduti per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati suddivisi in base alla tipologia, ed a restituire allo stesso Ente Parco le matrici di quelli venduti.
Art. 5 (INTROITI)
Le somme complessive derivanti dalla vendita dei tesserini/permessi autorizzativi alla raccolta dei funghi epigei spontanei, sono introitate dall’Ente Parco; sarà cura dello stesso Ente Parco procedere periodicamente alla stampa di un congruo numero di tesserini/permessi autorizzativi nelle diverse tipologie (giornalieri, settimanali, mensili, semestrali e semestrali per residenti) sulla base del modello regionale adottato, affidando il servizio in oggetto sulla base della normativa vigente, nonché alla fornitura degli stessi, ai Comuni, Unioni di Comuni aderenti ed ai rivenditori dei pubblici esercizi convenzionati operanti nel territorio, per la loro distribuzione all’utenza.
Art. 6
(NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE ANNUALMENTE)
Il numero massimo annuale di autorizzazioni è determinato in n. 2.500 (duemilacinquecento), indipendentemente dalla diversa tipologia.
Art. 7
(SANZIONI AMMINISTRATIVE)
Ai sensi degli artt. 14 e 21 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”, le sanzioni amministrative irrogate, vengono introitate rispettivamente dall’Ente Parco per le aree all’interno del territorio dell’area protetta, mentre per quelle esterne, da parte del Comune o dell’Unione dei Comuni territorialmente competente. Eventuali memorie difensive/ricorsi, xxxxxxxx presentati rispettivamente al Presidente dell’Ente Parco per le violazioni accertate all’interno dell’area protetta, ed al Sindaco del Comune o al Presidente dell’Unione dei Comuni territorialmente competente, per le aree esterne all’area protetta.
Art. 8 (ENTRATA IN VIGORE)
Il presente accordo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione.
Art. 9 (RINVIO)
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni legislative ed i regolamenti nazionali e regionali in materia.
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Xxxxx, approvato e sottoscritto.
A. Per l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente)
B. Per il COMUNE DI CERVIA (RA)
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente)
C. Per il COMUNE DI RAVENNA (RA)
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente)
D. Per il COMUNE DI COMACCHIO (FE)
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente)
E. Per l’UNIONE DEI COMUNI “DELTA DEL PO” (CODIGORO, GORO, FISCAGLIA, LAGOSANTO E MESOLA)
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente
F. Per l’UNIONE DEI COMUNI “VALLI E DELIZIE” (ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE)
…………………………………………………………………… (firmata digitalmente)