CONTRATTO
CONTRATTO
L’anno duemila…………….., il giorno del mese di ………………
tra
"EUR S.p.A." (di seguito anche "EUR" o “Società”) con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata dal Dottor Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano il 23 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche brevemente "EUR" o “Società”).
e
“…………………………..” con sede legale in …………….., Via
………….. n. ….., C.A.P. ……………., C.F. e P.IVA , iscritta
al R.E.A. di ……………… al n.................., in persona di
………………nato a ……………. il ……………….., domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche “Contraente”).
PREMESSO CHE:
▪ EUR S.p.A. ha rilevato l’esigenza di affidare i servizi di connettività, captive portal, manutenzione, e presidio della rete dati e WI-Fi del Roma Convention Center La Nuvola;
▪ in data 26/03/2018, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx – con atto prot. H.R., Organizzazione e Comunicazione interna n.120 – ha conferito, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
▪ il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo
complessivo dell’appalto, posto a base di gara, in € 217.410,63 (euro duecentodiciasettemilaquattrocentodieci/63), oltre IVA, di cui: a) € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) per i servizi a canone; b) € 21.500,00 (euro ventunomilacinquecento/00) per i servizi a misura relativi ad ampliamenti di banda; c) € 140.387,25 (euro centoquarantamilatrecentottantasette/25) per i servizi a misura per configurazioni, cablaggi, presidi e servizi integrativi (on demand); d) € 1.523,38 (euro millecinquecentoventitrè/38) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
▪ il nominato Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, quale procedura di scelta del contraente, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016;
▪ all’esito dell’espletamento delle operazioni di gara, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n…. del
…………… la Contraente è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2
(Oggetto del contratto e norme regolatrici)
EUR S.p.A.” affida alla “…………………” che accetta, l’esecuzione dei servizi di connettività, captive portal, manutenzione, e presidio della rete
dati e WI-Fi del Roma Convention Center La Nuvola. In particolare, i servizi richiesti sono:
- Connettività con larghezza di banda ampliabile “on Demand”;
- Servizio di Captive Portal;
- Servizi di configurazione delle reti in base alle esigenze specifiche del cliente “On Demand”;
- Servizio per cablaggi integrativi “On Demand”
- Servizio di presidio in loco “On Demand”;
- Servizio di presidio da remoto “On Demand”;
- Servizi di manutenzione dell’infrastruttura;
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e nell’offerta presentata in sede di gara (Allegato 2):
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi, per quanto non abrogato;
b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
c) dal Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
d) dal Patto di Integrità:
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l’ordine che segue:
(1) contratto; (2) Capitolato Speciale d’Appalto; (3) Offerta della Contraente.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
La Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di EUR e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni
normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra, EUR S.p.A. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Al termine delle suddette prestazioni, la Contraente dovrà presentare ad EUR, ovvero al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, un Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto, quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra la Contraente e la Società.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo massimo convenuto per le attività oggetto del presente contratto, ammonta a € (euro
………………………………………) oltre I.V.A, di cui:
- € , oltre I.V.A. per i servizi a canone;
- € …………………, oltre I.V.A. per i servizi a misura relativi ad ampliamenti di banda;
- € ………………. oltre I.V.A. per i servizi a misura per configurazioni, cablaggi, presidi e servizi integrativi (on demand);
- € 1.523,38 (euro millecinquecentoventitrè/38) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Committente sui certificati di pagamento effettuerà una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.
Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche “DURC”).
Detto importo verrà corrisposto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto solo dopo l’accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.
Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte della Società, ed il seguente codice CIG:
…………………….
In attuazione di quanto prescritto dall’art.2 della legge n.136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti di EUR
S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente all’Erario.
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l’utilizzo del Codice Destinatario “n. V0T6GMI” per la ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:
1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, ove previsto;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il codice/ci BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti.
L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l’irricevibilità della fattura.
Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente. La Contraente si assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Art. 5 (Durata)
Il servizio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
Art. 6 (Dichiarazioni e garanzie)
La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
La Contraente si obbliga a presentare – oltre quanto previsto dagli artt.13 e 14 – la documentazione che potrà essere richiesta dalla Società.
La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art. 7
(Clausole risolutive espresse)
EUR si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento della Contraente;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
▪ applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art.6 oppure, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, la Contraente non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.
Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di
diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 8
(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto)
……………… è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.
Art. 9
(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)
La Contraente è tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati alla Società o a terzi imputabili alla Contraente o ai suoi ausiliari o incaricati ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.
La Contraente è tenuta all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate da “EUR S.p.A.”.
La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
La Contraente è tenuta, inoltre, a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Contraente è tenuta a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze, D.U.V.R.I., (Allegato 3). La Contraente è, inoltre, tenuta a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell’Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art.10
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla
Società, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.
La Contraente nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di privacy. La Contraente si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).
E’ facoltà della Società verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.
Art.11 (Recesso)
Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente affidamento, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è
onerata a presentare alla Società.
La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art.12 (Risoluzione)
La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera PEC, e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
Art. 13 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di importo pari a €
………………,00 (euro-………………………) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa emessa da il
………………., avente decorrenza dal ……………… e scadenza al
……………. e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni.
Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Art. 14 (Polizza Assicurativa)
Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, una copia:
- della polizza assicurativa R.C.T. n ……………., emessa dalla
………………. avente decorrenza dal ……………… e scadenza al
……………. con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona;
La polizza deve, inoltre, riportare la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell’incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c.
Art. 15 (Penalità)
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale.
Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il
danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,2% (zero/due per cento) dell'importo contrattuale di cui all’art.4.
Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.
Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.
La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10
% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di seguito indicate per ciascuna infrazione contestata.
L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e dei relativi contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze
dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.
Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ciascuna delle attività richieste e non svolta, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
- nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente;
- nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente;
- nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.
b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di presidio on site rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale pari ad € 400,00 per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni in funzione dell'entità e della gravità del ritardo.
c) Nel caso di interruzione del servizio, superiore a 15 minuti durante lo svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale pari al 150% dell’importo dovuto per i servizi complessivi richiesti per l’evento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
d) Nel caso di interruzione del servizio streaming, di qualunque durata, nel corso dello svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile
direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale pari al 2.000,00 €, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Contratto. Diversamente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.
L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.
Art. 16
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)
La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.17 (Controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 18 (Subappalto)
EUR potrà autorizzare la Contraente a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016. In tal caso, la Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010; la Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Contraente, la quale rimane pienamente responsabile nei confronti della Società della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che la Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Art. 19 (Documentazione contrattuale)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Offerta Economica della Contraente;
3. Allegato 3 (DUVRI);
4. Allegato 4 (Patto di integrità).
Art. 20 (Disposizioni finali)
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente.
EUR S.p.A.
« …………….. »
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.7 (Clausole risolutive espresse), Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art. 10 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art. 11 (Recesso); Art. 12 (Risoluzione) Art. 13 (Garanzia fideiussoria); Art. 15 (Penalità); Art. 17 (Controversie); Art. 18 (Subappalto).
Letto, confermato e sottoscritto.
“…………………..”