SCHEMA TIPO ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA E/O PROGRAMMATO TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ACCREDITATE
SCHEMA TIPO ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA E/O PROGRAMMATO TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ACCREDITATE
PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 31.12.2021
- l'Azienda USL della Romagna (di seguito Committente) con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxx, (CF e P.IVA 02483810392), rappresentata dal Direttore U.O. Piattaforma Amministrativa di Ravenna dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx in forza di specifico mandato conferito dal Direttore Generale con delibera n. 777 e s.m.i. del 8.10.2015
e
- l’Organizzazione di Volontariato “Pubblica Assistenza città delle Alfonsine “ (di seguito Fornitore) con sede legale in Xxxxxxxxx Xxx Cattaneo,2 (CF/P.IVA 92019080396), rappresentata legalmente dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxx in qualità di Presidente, accreditata con determina n.3647 del 9.3.2016 del Direttore - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna
Premesso che la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x. 0 del 20/03/2014 ha fornito indicazioni circa le modalità contrattuali cui le Aziende devono attenersi nella stesura degli accordi con i diversi soggetti accreditati
stipulano quanto segue:
ART.1 AUTORIZZAZIONE SANITARIA E ACCREDITAMENTO
Con Determinazione/i del Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 3647 del 9.3.2016., si è concluso il percorso di accreditamento del fornitore, per le UOM di trasporto non urgente - indicate nella Delibera n.725 del 22.12.2010 dell’Azienda Usl di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna) e successiva Delibera n.228 del 1.6.2017;
Alla data di entrata in vigore del presente accordo il fornitore dichiara di possedere l’autorizzazione sanitaria per l’attività di trasporto infermi in emergenza e/o programmato effettuata a mezzo autoambulanza, ai sensi della normativa vigente.
ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo regola i rapporti per la fornitura del servizio di trasporto infermi programmato mediante ambulanza per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna secondo le modalità disciplinate negli articoli seguenti.
ART. 3 VALIDITA’ DELL’ACCORDO
.
Il presente accordo ha validità quadriennale per la parte giuridica e decorre dal 1.1.2018
Da tale data, si intendono superati i contenuti di accordi pregressi che cessano pertanto di essere vigenti.
Annualmente possono essere definiti i piani di attività, gli adeguamenti produttivi in merito alla tipologia ed ai volumi delle prestazioni in oggetto e gli eventuali adeguamenti al budget annuale.
Il presente accordo potrà essere modificato anche in corso di vigenza, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi, sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici, in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche , tariffarie, normative ( nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto.
La validità dell’Accordo è altresì subordinata al mantenimento del requisito dell’ autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n° 44/2009 “ Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” ” ( punto 8 DGR 53/2013 e s.m.i).
ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA
Il Committente ed il Fornitore si impegnano a garantire un modello operativo che attraverso la massima reciproca collaborazione, assicuri, nell’ambito dell’assetto delle attività di soccorso e/o di trasporto infermi programmato, il raggiungimento delle finalità istituzionali del Committente.
Le tipologie dei servizi oggetto del presente accordo, il fabbisogno di massima di mezzi e personale sono riportati nell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Detto fabbisogno potrà essere rideterminato, con cadenza annua, dal committente sulla base dell’andamento dei servizi e delle eventuali variazioni richieste dalle Articolazioni Aziendali e validate dal Committente.
Il piano di committenza potrà contenere clausole di maggiore dettaglio e specifiche rispetto alla presente fornitura.
Art. 5 AUTOMEZZI PER TRASPORTI
Il fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente i mezzi di seguito indicati, in possesso dell’autorizzazione sanitaria e pienamente rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale e da quella regionale, di cui alla D.G.R. n° 44/2009 “ Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi
Descrizione delle caratteristiche dei mezzi Ambulanze:
• Ambulanza tipo B FIAT DUCATO targa EP 403 DY – immatricolata il 28.03.2013
Equipaggio: 1 autista soccorritore volontario ed 1 soccorritore volontario
mezzo e vano sanitario: (vedi allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo)
Il fornitore si impegna ad effettuare i collaudi/revisioni prescritti ed a eseguire la manutenzione ordinaria effettuando i tagliandi periodici suggeriti dal costruttore, e dettati dai requisiti di accreditamento, nonché la manutenzione straordinaria per il mantenimento della efficienza tecnica dei mezzi: a tal fine è compilata una scheda tecnica di ogni mezzo.
Le attrezzature e le strumentazioni sono messe in servizio dopo l’esecuzione del collaudo e sulle medesime sono effettuate periodiche verifiche sulla base di apposito piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Seguendo l’apposita procedura documentata basata sulla checklist fornita dalla Centrale dei Trasporti Sanitari , sono verificate le seguenti installazioni:
- le apparecchiature elettromedicali;
- i sistemi di comunicazione fissi del mezzo;
- i sistemi di comunicazione mobili in dotazione agli operatori;
- eventuali sistemi di localizzazione satellitare (se previsto).
Il Responsabile della Centrale dei Trasporti sanitari ordinari e/o il Responsabile della emergenza territoriale 118, tramite valutazione tecnica formale, potranno escludere i mezzi non ritenuti più idonei al servizio e richiederne la sostituzione.
I mezzi messi a disposizione sono gestiti dagli operatori della Centrale dei Trasporti sanitari ordinari e dovranno operare, durante le fasce orarie di disponibilità di cui al successivo art. 6, esclusivamente per conto della predetta Centrale. I mezzi dell’Emergenza sono gestiti dalla Centrale Unica Operativa 118.
Nei mezzi deve essere ben evidente l'appartenenza al fornitore e l’assolvimento dell’ attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 6 GESTIONE DEI SERVIZI
Le modalità di esecuzione operativa dei servizi sono disciplinate nell’allegato tecnico ( allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, in relazione alle peculiarità e specifiche caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento.
Art. 7 OBBLIGHI
7.1 Pubblicizzazione dell’attività
L’attività svolta dal fornitore nell’ambito del presente accordo, non potrà essere pubblicizzata se non precisando che trattasi di “servizio convenzionato con l’Azienda Usl della Romagna”.
Il fornitore firmatario del presente accordo non potrà dare pubblicità o notizia a terzi circa le prestazioni e le attività congiuntamente promosse e/o realizzate in modo che possa generarsi confusione circa l'originaria appartenenza dei mezzi e del personale.
7.2 Vestiario.
Il personale in servizio è tenuto ad indossare vestiario idoneo e dovrà essere identificabile da parte dell’utenza mediante apposito cartellino di riconoscimento.
E’ a carico del fornitore l’approvvigionamento delle divise ed il loro lavaggio
7.3 Smaltimento rifiuti.
Sarà cura del committente smaltire i rifiuti speciali e non, derivanti dall’attività commissionata ai sensi della normativa vigente, presenti sui mezzi all’atto del rientro presso la sede .
Per le specifiche operative si rinvia all’allegato tecnico (all.3)
7.4 Biancheria – Ossigeno
Per i trasporti in emergenza la dotazione di biancheria ed il suo ripristino igienico-sanitario sarà a carico del committente.
Il ripristino altresì delle bombole di ossigeno per l’attività di soccorso sarà a carico del committente.
Il materiale di consumo in oggetto impiegato per il servizio di trasporto programmato è a carico delle Associazioni di Volontariato.
7.5 Approvvigionamento Farmaci e dispositivi medici
Sarà cura del committente dotare le UOM, per i trasporti in emergenza, dei farmaci e dispostivi medici necessari allo svolgimento dei servizi.
Nessuna dotazione è prevista a carico del Committente per i trasporti programmati.
Art. 8 NORME RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DEI MEZZI, AL PERSONALE E ALLE AZIONI DI RIVALSA R.C.A.
Il fornitore è tenuto a garantire che il personale inserito nelle attività sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il fornitore risponde dei danni a persone o a cose del Committente o di terzi che possono derivare dall’espletamento del servizio imputabili ad esse e/o al loro personale. Il Committente è sollevato e tenuto
indenne da ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti.
Il Committente pertanto rimane estraneo a tutti gli obblighi che il fornitore ha nei confronti del proprio personale e di terzi e rimane sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse accadere in conseguenza dei servizi oggetto del presente accordo.
Tutte le spese relative ad assicurazioni, contributi, previdenza, assicurazione del personale contro gli infortuni, responsabilità civile verso terzi, ecc. e gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.) dei mezzi,rispettando il massimale previsto, sono a carico del Fornitore.
Art. 9 SISTEMA DI REMUNERAZIONE A RIMBORSO E BUDGET
La Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n.6 PG2014.0078263 del 20.03.2014 ha ribadito che, le Organizzazioni di Volontariato possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, tra l’altro, da rimborsi derivanti da convenzioni e non già da compensi o corrispettivi , sottolineando che solo in ragione di ciò le entrate derivanti da convenzioni non sono considerate di natura commerciale (DM 25.05.1995).
In base a tale norma, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha precisato che anche per quanto attiene ai rapporti economici tra le Aziende e le Organizzazioni di Volontariato che gestiscono strutture di trasporto infermi in emergenza e/o programmato, accreditate o non accreditate, devono essere previsti unicamente rimborsi per le spese effettivamente sostenute, per l’attività di trasporto prestata, superando eventuali corresponsioni economiche determinate in misura forfettaria.
- Con nota regionale PG343101 del 26.09.2014, agli atti della nostra Azienda con il prot.n.0064716/UO/PROT/RA del 29.09.2014, la Regione ha invitato le Aziende a sottoscrivere accordi specifici con ANPAS Xxxxxx Xxxxxxx per le attività di assistenza al percorso di accreditamento delle strutture di soccorso e trasporto infermi e più precisamente: per le attività di assistenza nella fase preliminare all’accreditamento, per la fase di mantenimento dei requisiti e per la messa a punto del sistema di rendicontazione/rimborso.
- L'Azienda USL della Romagna, con determinazione n.3199 del 30.12.2016, ha formalizzato l'accordo con ANPAS ER per l'attività di supporto alla rendicontazione dei rimborsi in applicazione della delibera di Giunta Regionale n.951 del 9 luglio 2012.
Ai fini della rendicontazione dei rimborsi sono individuati e fissati i criteri/tetti da utilizzare per il rimborso dei costi sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni stipulate dall'Azienda con le Associazioni in m materia di trasporto in applicazione delle normative regionali in materia.
Con cadenza mensile le parti convengono che il committente provvederà a rimborsare , a titolo di acconto, 1/12 del budget a disposizione annuale, in attesa della verifica contabile a consuntivo e previa presentazione di apposito rendiconto mensile corredato della documentazione comprovante l'attivita svolta a favore del committente..
Entro il 30 Giugno dell’anno successivo, ANPAS ER invierà i rendiconti delle singole Associazioni al committente.
Detti rendiconti verranno verificati e validati dal committente che ne darà comunicazione ai singoli fornitori per l’emissione delle relative note di addebito.
Il committente, controllate le singole note di addebito, provvederà entro 60gg. al rimborso delle stesse.
Il Budget a disposizione, per i servizi erogati nel periodo di validità del presente contratto, si quantifica in euro.21.000,00 all’anno.
Art.10 PAGAMENTI E NOTE DI ADDEBITO
Il committente procede al pagamento delle note di addebito mensili, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà del Committente risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Tutte le note di addebito emesse devono essere intestate a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Fino alla unificazione dei Servizi Bilancio, al fine di poter procedere alla corretta registrazione e pagamento delle note di addebito, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati e alle tipologie dei trasporti effettuati ( emergenza/programmato)
ART.11 FORMAZIONE
Il Committente, con determinazione del Direttore U.O. Piattaforma Amministrativa di Ravenna n.3199 del 30.12.2016, ha stipulato un accordo con ANPAS per i percorsi formativi dei volontari o di personale dipendente in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e formazione di cui alla DGR 44/2009.
- I profili definiti devono essere strutturati secondo specifici percorsi formativi che prevedono passaggi teorici e pratici, affiancamenti strutturati e momenti esaminativi per il rilascio della qualifica.
I moduli Formativi ANPAS consistono in teoria e pratica e danno luogo ad un monte ore che deve, essere integrato da momenti formativi a cura dei singoli fornitori; questi momenti formativi sono svolti dai fornitori attraverso lezioni personalizzate, approfondimenti e affiancamenti.
- E’ definito “affiancamento strutturato” quel periodo di attività in cui il nuovo volontario, a seguito o in parallelo al percorso formativo teorico-pratico per il monte ore specifico del suo profilo, entra in servizio sull’unità operativa mobile (UOM). In questa fase è seguito da Formatori o Volontari già abilitati ed esperti con funzione di Tutor.
- Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a cura di ANPAS Xxxxxx-Romagna. I Registri ed eventuali attestati di momenti formativi assolti dalle Associazioni sono tenuti dalle singole Associazioni.
- Per il rilascio delle qualifiche ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente documentato:
- Promozione a Volontario Trasporto
- Promozione a Volontario Soccorritore
- Promozione ad Autista
- Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei requisiti formativi
ANPAS ER ha accesso alla Piattaforma web, strumento che semplifica la tenuta e il mantenimento della documentazione relativa ai requisiti generali e specifici e gestisce la tenuta della formazione del singolo volontario mantenendo aggiornato il fabbisogno formativo globale della singola Associazione.
- ANPAS ER, tramite questo strumento, può accedere ai dati di tutte le Organizzazioni di Volontariato al fine di avere in tempo reale la situazione del mantenimento dei requisiti e di tutto il processo formativo.
- Il committente prende atto che l’ Associazione ha siglato un accordo con ANPAS ER per definire i termini di collaborazione nell’ambito della formazione esprimendo in modo chiaro la volontà di aderire al progetto formativo ANPAS ER.
Art.12 CONTROLLI E MONITORAGGI PERIODICI
Il committente è tenuto, in base alla Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 6/2014, al controllo periodico sull’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari delle Associazioni di Volontariato rispetto ai dipendenti .
In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio il Committente designa, in analogia a quanto previsto dall’art.101 D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il DEC controlla l'esecuzione del contratto attraverso le verifiche effettuate dagli assistenti DEC individuati
tra le varie professionalità (responsabile medico 118, coordinatore infermieristico 118, ingegnere clinico, ecc) e più precisamente:
- Controlli periodici (in funzione della tipologia del controllo) per il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti di accreditamento di cui alla DGR 44/2009, circolare regionale 6/2014 e succ. indicazioni del 26/09/2014 in capo al DEC
- Controlli sui requisiti tecnico sanitari della fornitura sulla base di una check list predefinita
- Eventuali ulteriori controlli al fine di verificare la regolare esecuzione della fornitura anche a seguito di reclami o verifiche interne, audit, indicatori ecc.
Tali controlli e monitoraggi potranno essere effettuati anche attraverso la Piattaforma web che monitorizza altresì il mantenimento dei requisiti specifici per : UOM, elettromedicali, impianti di comunicazione radio fisse/portatili e sede, per verifiche periodiche e manutenzioni straordinarie.
ART. 13 INADEMPIENZE
Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente accordo, fatte salve le eventuali gravi conseguenze di natura civile e penale che comportino l’immediata risoluzione del contratto,queste verranno contestate dal committente per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il Committente potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione al fornitore mezzo raccomandata AR oltre all’eventuale maggiore onere che il Committente dovesse affrontare per il rimborso a terzi o ulteriori danni, fatte salve le più gravi conseguenze di natura civile e penale:
- in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di euro 1.000,00 per ogni caso in cui ciò sia successo;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di euro 500,00/die
- in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- in caso di impiego non corretto delle divise,targhe attrezzature e prodotti sanitari obbligatori per l’espletamento del servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di mancata o parziale pulizia ed eventuale disinfestazione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa a seconda delle prestazioni effettuate e tutto quanto attinente al servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di mancanza e/o inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o dagli allegati ivi richiamati euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo.
Qualora il fornitore non emettesse la nota di accredito per l’importo della penale il Committente potrà trattenere l’importo dal fatturato mensilmente.
L’addebito delle penali non esonera il fornitore all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Per verificare l’andamento del presente accordo e per affrontare eventuali problemi connessi all’applicazione ed interpretazione dello stesso il fornitore e l’Azienda USL individuano rispettivamente un rappresentante (Fornitore) ed il Direttore dell’Esecuzione (Committente).
ART. 14 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
La validità dell’accordo si intende subordinata alla verifica da parte del Committente dell’insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla normativa vigente in materia di antimafia.
A tal fine il fornitore dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta dal Committente.
ART. 15 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 a Fornitore viene consegnato il documento “LAVORARE IN SICUREZZA – Manuale informativo per i lavoratori ” contenente le informazioni sui pericoli e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente.
Al presente atto verrà accluso il documento attestante la consegna del materiale di cui sopra, sottoscritto dal fornitore.
IL fornitore per ciascun dipendente garantisce l’integrale visione del contenuto di detto volume prima dell’inizio dell’attività nei luoghi di lavoro del Committente.
Al presente è allegato inoltre il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)” redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dal Fornitore, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione del presente accordo.
Il Fornitore ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
Nel caso in cui il Fornitore non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il fornitore, per ogni singolo dipendente che entra negli ambienti di lavoro del Committente, garantisce:
• l’illustrazione dei contenuti dei documenti di cui sopra (anche ed eventualmente consegnandone copia) per il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione ivi contenute;
• la sorveglianza sanitaria relativamente al rischio biologico-infettivo ed ai rischi propri correlati allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
• l’avvenuta formazione in materia di sicurezza come dal D.Lgs 81/08, con particolare riguardo alla Movimentazione Manuale dei Pazienti, al rischio biologio-infettivo ed all’utilizzo dei gas medicali in bombole.
Il fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI parte integrante del presente accordo, e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1. a formare ed informare i propri volontari e dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente convenzione, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare ed a pretendere che i propri volontari e dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che il Committente ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri volontari e dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’associazione stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Art. 16 INCOMPATIBILITA’
Il fornitore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Sarà cura ed attenzione dello stesso fornitore programmare i turni relativi alle prestazioni dei volontari compatibilmente con le attività lavorative nell' Azienda USL ed in conformità alla normativa vigente.
ART 17 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze dell’inadempimento, qualora il Committente riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
E causa di risoluzione automatica e di diritto dell’accordo la revoca dell’autorizzazione sanitaria e/o dell’accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013 (punto 8).
E’ altresì causa di risoluzione automatica e di diritto del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art..
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
ART. 18 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
In ottemperanza alle disposizioni normative del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), l’Azienda Usl, quale “ titolare” del trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari degli interventi specificamente oggetto del presente accordo, nomina la Pubblica Assistenza Citta delle Alfonsine quale “ responsabile” del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy. La Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine provvederà, a sua volta, alla nomina del personale volontario e dipendente quale incaricato di trattamento dei dati. In ogni caso la Pubblica Assistenza città delle Alfonsine é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.
ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.701/2014 che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente contratto, le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia.
In caso di controversie di competenza del giudice ordinario, il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Ravenna.
ART. 21 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo ,redatto in duplice originale, da rimanere in possesso di ciascuna delle Parti, stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.Lgs. 131/86 Tariffa/Parte Seconda. Le spese dell’eventuale registrazione e conseguenti al presente accordo saranno a carico esclusivo della Parte che la richiede. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82 – comma 5 – del D.Lgs. 117/2017
ART.22 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto :
per l’Ausl della Romagna per la Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine Il Direttore Il Presidente
UO Piattaforma Amministrativa di Ravenna
ALLEGATI:
1) Piano di committenza trasporti
2) Equipaggiamento mezzi
3) Modalità di gestione del servizio
4) Criteri e Xxxxx per il sistema di remunerazione a rimborso
5) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 e smi