Redatto ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Redatto ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
Approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto del
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTE le norme sull'autonomia scolastica di cui alla Legge n.59/1997 e al DPR n.275/1999;
VISTO l'art. 33, 2° comma del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da art. 34 del D.I. 44/2001 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016
PRESO ATTO che l’ANAC ha fornito l’ipotesi delle proprie linee guida inerenti i vari articoli del D.Lgs 50/2016, sottoposte alle proposte e pareri delle stazioni appaltanti e in attesa della loro formalizzazione;
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 15/12/2017 ha fissato in € 10.000 il limite oltre il quale il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
E M A N A
Ai sensi del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive integrazioni e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 il seguente regolamento.
Eventuali integrazioni e/o modificazioni saranno attuate se l’emanazione del regolamento in esecuzione ed attuazione del novello codice dei contratti da parte degli organi competenti lo renderà necessario.
ART. 1 – INTRODUZIONE
Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I. 44/2001 ("Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"), lo svolgimento dell'attività negoziale nei termini che seguono.
L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.
Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l'attività negoziale dell'Istituto deve uniformarsi sono:
▪ il regolamento di contabilità generale dello stato di cui alla Legge n.94/1997;
▪ la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (procedimento Amministrativo) le norme sull'autonomia delle scuole di cui alla legge n. 59/1997 e al DPR n. 275/1999;
▪ il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n. 44/2001 il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e correzioni (D.lgs. 56/2017).
ART. 2 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE
1. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. ll Dirigente Xxxxxxxxxx svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 del D.I. n. 44/2001.
2. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 56/2017 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Il Fondo per le minute spese di cui all'art. 17 del D.I. n. 44/2001 è utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità ed è gestito dal DSGA.
ART. 3 – ACQUISTO, APPALTI E FORNITURE
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto
2. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’art 36 del
D.Lgs 50/2016, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000 e € 134.999,99, per i lavori il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 149.999,99. Per lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 10.000,00 si applica la procedura prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001, dall’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 che integra e corregge il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità
4. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o, ove presente, consultazione dell'Elenco dei Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti d’idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico- finanziaria.
5. L'elenco dei fornitori, ove presente, è tenuto a cura dell’incaricato degli acquisti ed è aggiornato periodicamente.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
7. Non si applicano le suddette procedure qualora la scuola dovesse aderire a iniziative, proposte progetti che già contengono indicazioni circa l’acquisizione di beni e servizi dai quali non si può prescindere.
8. La Legge finanziaria 2013 (comma 149 – 150 -158) ha previsto l’obbligo per le suole di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
9. La Legge di stabilità 2016 (comma 512 e seguenti per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ha previsto l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche, tra le quali sono ricomprese e scuole, di ricorrere esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori (Convenzioni - mercato elettronico ecc…).
ART. 4 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA
1. Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente Scolastico con procedure aperte a evidenza pubblica (art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici).
ART. 5 – ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
(Art. 36 del codice dei contratti pubblici, art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56)
1. L’ art. 36 del codice dei contratti pubblici, l’art. 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, individua procedure semplificate e stabilisce i principi per gli affidamenti sotto soglia e la selezione del contraente in rapporto all’importo.
2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, con le seguenti modalità:
• Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nel caso di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 135.000,00 per le Istituzioni Scolastiche)
• Amministrazione diretta: l'Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (piccola manutenzione, corsi di formazione ecc…)
• Affidamento diretto, ai sensi del D.I. n. 44/2001, a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico per importi di spesa fino a € 10.000,00 IVA esclusa. E’ possibile il ricorso al mercato elettronico MEPA. L’affidamento diretto è altresì previsto qualora non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto.
• Affidamento diretto o Invito informale tra almeno tre operatori economici (Art. 34 D.I. 44/2001, D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017) per lavori servizi e forniture il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 10.000,00 individuati sulla base di ricerche di mercato o ove esistente dall'elenco dei Fornitori. In questo caso si procede o mediante affidamento diretto, così come previsto dal D.lgs del 19 aprile 2017 n. 56 che detta “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 o mediante la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, la quale prevede la comparazione di 3 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento;
• Affidamento mediante procedura negoziata: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori (ove esistente). Ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 e del D.lgs 56/2017, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e 134.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e 149.999,99, nel rispetto della trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Tale procedura prevede l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici. L’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato e, per i lavori, tramite amministrazione diretta, giuste correzioni ed integrazioni del D.lgs 19/aprile 2017 n. 56.
3. La procedura è avviata con la delibera a contrarre
4. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
• al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento del servizio oggetto del contratto debba essere conforme alle dettagliate descrizioni contenute nell’invito o non richieda una valutazione specifica;
• all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione, che tengano conto, oltre che del prezzo, di altri fattor ponderali quali il
termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, la qualità, la funzionalità e l’affidabilità, il rendimento, l’assistenza successiva alla vendita, la garanzia, etc.
• I contratti relativi ai servizi di cui all’art. 95, comma 3 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• I contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 95, comma 4 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” possono essere aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo (lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, servizi e fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice)
TABELLA RIEPILOGATIVA INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI | |
Contratti di valore pari e/o inferiore a € 10.000,00 IVA e/o oneri esclusi (limite fissato dal Consiglio d’Istituto) | Art. 34 del DI 44/2001 “affidamento diretto” che prescinde dall’obbligo della richiesta di pluralità di preventivi |
Contratti di valore superiore a € 10.000,00 (limite fissato dal Consiglio d’Istituto) ma in ogni caso inferiore a € 40.000,00 | Affidamento diretto D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 o mediante ricerca di mercato, informale valutando le offerte di almeno tre operatori economici interpellati o inseriti nell’elenco fornitori della scuola. |
Contratti di appalto di valore pari e/o superiore a € 40.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria di € 135.000,00 | Art. 36 Codice Contratti Pubblici – affidamento mediante procedura “Negoziata” Il Dirigente sceglie il contraente comparando le offerte di almeno cinque operatori |
ART. 6 – LAVORI ESEGUIBILI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
1. Possono essere eseguiti lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici o alternativamente di 3 operatori economici secondo gli importi indicati nell’art. 5, i seguenti lavori se sono di competenza dell’istituzione Scolastica:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc…;
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti;
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 149.999,99; Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA
ART. 7 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
1. Le acquisizioni in economia, mediante i criteri di amministrazione diretta o affidamento diretto con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola;
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
h) spese bancarie;
i) reti di trasmissione, domini di posta elettronica, domini siti web, servizi informatici di certificazione (firma digitale e certificati SSL) servizi per l'archiviazione e la conservazione sostitutiva degli atti;
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d’ufficio;
k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;
n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili;
p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
q) polizze di assicurazione;
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus pe trasporti attività varie (gare sportive, piscina...);
t) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
u) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
v) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi ecc.;
w) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica;
x) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente
necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente.
2. Servizio di cassa (ART. 16 D.I. 44/2001): Il presente regolamento non si applica al procedimento per l’affidamento del servizio di cassa, che dispone di un proprio iter procedurale indicato da apposita normativa.
ART. 8 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Il limite di spesa di cui all'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato a € 10.000,00 IVA esclusa.
2. Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite e comunque entro € 40.000,00 (D.lgs 19 aprile 2017 n. 56) - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. Al fine si ritiene opportuna un'indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta informale di offerte a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto:
▪ in caso di urgenza,
▪ quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. "caso dell'unico fornitore"),
▪ nel caso di spese per le quali, per motivate ragioni didattiche e organizzative, non si ritiene opportuno individuare fornitori diversi (ad esempio psicologi, educatori ecc…)
4. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento
5. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 62/2005 è vietato il tacito rinnovo di qualsiasi contratto;
6. Non rientrano nel limite di cui al comma 1 le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali ecc..) per i quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento
ART. 9 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
1. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato all’art. 5 potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
2. Oltre le soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento
ART. 10 – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura comparativa,individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della normativa vigente in materia
ART. 11 – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ ESITO
1. L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario (artt. 173 e 331 del DPR207/2010 “Regolamento di attuazione”).
ART. 12 – PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
2. Il Dsga procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato anche con l’utilizzo del MEPA) per l’individuazione di almeno 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di almeno 3 operatori (nel caso di affido diretto - procedura comparativa).
3. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell’affidamento, il DS provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti elementi:
a) CIG ed eventuale CUP ai sensi della normativa vigente;
b) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
c) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
d) il termine di presentazione dell’offerta;
e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
f) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
i) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
j) la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
k) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
l) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;
m) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016 che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.
5. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP.
6. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l’uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione dell’aggiudicatario del servizio.
ART. 13 – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Conclusa la procedura, le risultanze sono pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica. Eventuali esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo con indicazione delle motivazioni.
2. Il DS comunica l’aggiudicazione al 1° e 2° classificato in graduatoria, disponendo per entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta. Il Dsga procede alla verifica dei suddetti requisiti.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
4. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, si esclude l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5. In esito alla procedura negoziata, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare le informazioni relative alle procedure di gara, tra cui gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
6. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n. 24/1990 e ss.mm.ii.
7. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
8. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l'altro il luogo e il termine di consegna, l'intestazione della fattura e le condizioni di fornitura.
9. Il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 14 - OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI
- GARA TELEMATICA
1. L’istituto scolastico ha facoltà di scegliere il mercato elettronico della P.A. (MEPA) che è uno strumento telematico in cui le Amministrazioni abilitate possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
• attraverso affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine diretto o RDO con un unico fornitore;
• attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.
2. La procedura selettiva può essere svolta anche interamente attraverso mercati elettronici ed avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico, o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il ricorso a strumento offre un’accelerazione della spesa e una semplificazione delle procedure
3. È fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP). Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime
ART. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità- delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione- dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti.
3. L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul sito dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici.
4. Sono esclusi dall'obbligo d’indicazione del CIG:
▪ le spese effettuate con il Fondo per le minute spese;
▪ i pagamenti a favore dei dipendenti;
▪ i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
▪ i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi
ART. 16 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell'art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. Nel caso non sia presente, all’interno dell’istituzione scolastica, personale con adeguata competenza tecnica, si procede alla selezione di esperto esterno come previsto dal successivo art. 19 del presente regolamento. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 10.000,00 l'atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, dal DSGA se delegato
ART. 17 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo d’iscrizione a tali enti) relativamente agli adempimenti INPS e INAIL. La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo.
2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 € è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente, esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a emettere un solo mandato per più fatture.
3. Tutti i fornitori devono essere in possesso dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgd.50/216) - di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. A, del D.lgs 50/2016) – di capacità economica e finanziaria art. 83, c.1, lett.b, del D.lgs 50/2016) – di capacità tecnica e professionale( art. 83, c.1, lett. c, del D.lgs 50/2016).
4. Le cause di esclusione di un operatore economico sono disciplinate dall'art. 80 D.lgs. 50/2016. In particolare ai sensi del comma 6 sarà escluso un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora lo stesso si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5
ART. 18 - INVENTARIO DEI BENI
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del decreto 44/2001.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell’unitarietà, delle cose composte, etc.
3. Ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.
ART. 19 - CONTRATTI PER INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
a) Ambito di applicazione
L’ Istituzione scolastica può stipulare:
1. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
2. convenzioni con enti di formazione professionale
b) Individuazione del fabbisogno
All'inizio dell'anno scolastico, o successivamente per sopraggiunte esigenze, il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica attraverso indagine interna e decide il ricorso ad una collaborazione esterna.
Lo stesso Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.
c) Pubblicazione avvisi e requisiti professionali
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande con relativo curriculum vitae, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l'oggetto della prestazione
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
• luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
• il corrispettivo proposto per la prestazione
Il contratto o convenzione sarà stipulato con esperti o Enti di formazione italiani o stranieri che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/20012 e successive integrazioni siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai docenti di altre istituzioni scolastiche si applicherà il compenso
previsto dal CCNL in vigore al momento della stipula del contratto.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti.
d) Individuazione degli esperti esterni - procedura comparativa
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
Per ogni singola domanda si valuteranno i seguenti elementi:
• Curriculum del candidato in formato europeo
• Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
• Pubblicazioni ed altri titoli
• Precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri:
• Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
• Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento
• Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
• Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico
• Collaborazioni con altri Enti del territorio.
In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali, per le quali l’applicazione di quanto sopra esposto non garantirebbe il tempestivo ed efficace espletamento della prestazione, per i tempi, la funzionalità, l’opportunità, l’efficacia dell’azione didattica e/o formativa e l’economicità dell’azione amministrativa si potrà provvedere all’individuazione diretta.
L’esperto esterno così individuato sarà comunque tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista. Per incarichi di assistenza tecnica l'Amministrazione potrà attingere, per i motivi sopra esposti, dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento. Il Dirigente potrà inoltre procedere a trattativa diretta quando, in relazione a specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso di tali competenze. Per l’applicazione del punto 4 sarà comunque necessario non superare il limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto (€ 10.000,00 IVA esclusa).
e) Esclusioni
Non soggiacciono all’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, 6-bis e 6-quater dell’art. 7 del D.L.vo 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
f) Affidamento dell’incarico, stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’ affidamento dell’incarico mediante stipulazione del contratto di prestazione d’ opera o di convenzione.
g) Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Nel contratto devono essere specificati:
• l'oggetto della prestazione
• il progetto di riferimento
• i termini di inizio e di conclusione della prestazione
• il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto
• le modalità del pagamento del corrispettivo
• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
I compensi saranno quelli previsti dalle tariffe professionali, se esistenti, con il limite massimo di € 100 per ora, salvo aggiornamento del suddetto limite a seguito di eventuali nuove disposizioni normative. Sono escluse quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento e che saranno, pertanto, retribuite come da CCNL.
Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.
L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa indicazione registrata nel contratto.
h) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare I risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
i) Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32 comma 4 del D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
▪ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
j) Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n165 del 30/03/2001.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato X.Xxx. n. 165/2001.
k) Pubblicità ed efficacia
Dell’esito della procedura di selezione deve essere data la medesima pubblicità prevista per il conferimento.
L’ efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’ art. 3, comma 18, della Legge
n. 244 /2007 e successive modificazioni ed integrazione.
ART. 20 – CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
1. Per la realizzazione di specifici progetti regolarmente finanziati è possibile ricorrere a figure reclutabili all’interno dell’Istituzione Scolastica.
2. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso avviso interno chiedendo la presentazione di specifica domanda corredata da Curriculum Vitae in formato europeo entro il termine di 7gg.
3. Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto in possesso di titoli specifici comprovanti le competenze richieste. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo le tabelle di valutazione allegate al bando di selezione.
4. Per il reclutamento delle figure di progettista e collaudatore previste dai PON, poiché si ritiene che tali figure debbano essere prioritariamente individuate all’interno del personale dell’Istituto, si chiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
• Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze richieste
• Diploma di istruzione secondaria superiore
• Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
• Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista e/o collaudatore);
• Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto L’esame delle richieste di partecipazione è demandato ad apposita commissione che assegnerà l’incarico, anche in presenza di un’unica richiesta, in base ai seguenti criteri stabiliti dagli XX.XX.:
1) Xxxxxx di studio | |
Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente con l’incarico richiesto * | fino a 100: punti 10 da 101 a 105: punti 11 da 106 a 110: punti 12 110 con lode: punti 15 |
Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto * | fino a 100: punti 6 da 101 a 105: punti 7 da 106 a 110: punti 8 110 con lode: punti 10 |
Diploma superiore ISEF coerente con l’incarico richiesto * | fino a 100: punti 6 da 101 a 105: punti 7 da 106 a 110: punti 8 110 con lode: punti 10 |
Diploma di istruzione secondaria II grado coerente con l’incarico richiesto * | fino a 54 (o 90): punti 2 fino a 57 (o 95): punti 3 fino a 59 (o 99): punti 4 60: punti 5 |
* Si valuta solo il titolo di studio superiore | |
Laurea non coerente con l’incarico richiesto | punti 5 |
Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto | punti 2 |
Master universitario coerente con l’incarico richiesto | annuale (60CFU): punti 1 biennale (120 CFU): punti 2 (si valutano massimo 2 titoli) |
Diploma di specializzazione coerente con l’incarico richiesto | punti 2 (si valuta massimo 1 titolo) |
Corso di perfezionamento coerente con l’incarico richiesto | punti 1 (si valutano massimo 2 titoli) |
Anzianità di insegnamento nell’ordine di scuola a cui si rivolge il modulo | punti 2 per ogni anno |
Abilitazioni all’insegnamento | punti 1 per ogni abilitazione (si valutano massimo 2 abilitazioni) |
2) Esperienze professionali coerenti con l’incarico richiesto | |
Esperienza in ambito scolastico di attività in progetti coerenti con l’incarico richiesto | punti 4 per esperienza |
Esperienza in ambito non scolastico di attività in progetti coerenti con l’incarico richiesto | punti 1 per esperienza |
Esperienza nel ruolo di esperto in Progetti PON-FSE | punti 5 per esperienza |
Collaborazione con Enti universitari e/o con Associazioni culturali in progetti nel settore di pertinenza del modulo | punti 1 (si valutano massimo 2 collaborazioni) |
Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti alla tematica del modulo in qualità di relatore | punti 4 per ciascun corso |
Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni, ecc. inerenti alla tematica del modulo (non inferiore a 20 h) | punti 2 per ciascun corso |
3) Certificazioni | |
Certificazione di competenze informatiche (Patente Europea o titolo equipollente) | punti 2 |
Conseguimento di certificazioni linguistiche (si valuta solo la certificazione superiore) | B2 o equivalente: punti 1 C1 o equivalente: punti 2 C2 o equivalente: punti 3 |
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura professionale selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto e sul sito web della Scuola. Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico con provvedimento del dirigente scolastico Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento comunicato direttamente agli interessati ed affisso all’Albo on-line dell’Istituto e nell’apposito settore dedicato sul sito. Il compenso orario riconosciuto è quello onnicomprensivo previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. Nel caso di incarichi relativi a progetti PON, il compenso orario riconosciuto è quello onnicomprensivo previsto a bando. Il personale incaricato dovrà curare la tenuta di un registro per l’indicazione delle ore effettuate e i compiti svolti e redigere una relazione finale con gli obiettivi raggiunti.
ART. 21 - MINUTE SPESE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001, sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, del medesimo D.I..
2. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, in sede di approvazione del programma annuale dell’istituzione scolastica. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico.
3. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
▪ spese postali;
▪ spese telegrafiche;
▪ carte e valori bollati;
▪ abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale;
▪ minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’Istituzione Scolastica;
▪ minute spese di cancelleria;
▪ minute spese per materiali di pulizia;
▪ spese per piccola riparazione e manutenzione di mobili e di locali;
▪ altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
4. Il limite massimo di spesa è fissato in € 1.000,00 IVA compresa, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente all’ordine della spesa.
5. Le spese corredate dal buono di pagamento firmato dal Direttore SGA sono documentate con fattura
quietanzata, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del registro delle minute spese.
6. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, e rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale
ART. 22 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI
1. Si tiene in considerazione quanto indicato dall’art. 41 del D.I. 44/2001; si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola, dell’infanzia e della adolescenza. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Premesso che il Dirigente scolastico, quale rappresentate dell’Istituzione, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati, si stabilisce quanto segue:
• particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione;
• i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell’Offerta Formativa;
• ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti all’acquisto di beni e/o servizi da parte di alunni e/o della scuola;
• il contratto di sponsorizzazione ha durata massima di un anno.
ART. 23 - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI E DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
1. Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (artt. 33, comma 2, lett. c e art.50), e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio D’Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico.
2. La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola per esigenze insindacabili dell’Ente proprietario (Amministrazione Provinciale/Comune).
3. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.
4. La richiesta d’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto deve essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la quale è richiesto l’uso.
Nella domanda dovrà essere precisato:
a) periodo ed orario per il quale è richiesto l’uso dei locali;
b) programma dell’attività da svolgersi;
c) accettazione totale delle norme del presente regolamento.
L’accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.
5. Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.
6. Esse devono stabilire le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
7. L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o cose dovessero derivare dall’uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l’Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell’immobile e delle attrezzature esistenti all’interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione d’uso.
8. L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
9. Il Concessionario ha l’obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.
10. L’Istituzione Scolastica provvederà a fornire in uso le attrezzature richieste dal concessionario (ad esclusione del materiale di consumo), il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza al concessionario, la pulizia (solo servizio) e la chiusura dell’edificio. Il costo sarà posto a carico del concessionario secondo le tariffe determinate dal Consiglio di Istituto.
11. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicati nell’autorizzazione all’uso dei locali. È data facoltà al Consiglio d’Istituto di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages formativi, etc...).
12. È da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti pubblici per motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3. In caso di durata superiore il computo degli oneri a carico del concessionario va calcolato a partire dal quarto giorno.
13. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate all’art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli soprascritti.
ART. 24 ACCORDO DI RETE
1. Qualora il bene e/o servizio da acquisire risulti di utilità per più Istituzioni Scolastiche, le stesse, previo
accordo di rete, potranno avvalersi del medesimo soggetto fornitore, individuato da una sola Istituzione Scolastica, incaricata di svolgere le procedure di gara valevole per tutte.
ART. 25 – PUBBLICITA’
1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione.
ART. 26 – ABROGAZIONE NORME
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d’istituto.
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx)