AVVISO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA E CONOSCITIVA
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA E CONOSCITIVA
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx., per l’individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, di cui all’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – CPV 79620000-6 – per un numero massimo complessivo di n. 408 unità, con profili professionali dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali di Area II, da ripartire nelle Questure della Repubblica sul territorio nazionale interessate dalle procedure di regolarizzazione e di rilascio della protezione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi.
PREMESSA
VISTO l’art. 103, comma 23, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, con la quale è stata accertata l’esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/55/CE, con l’effetto dell’introduzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti da quel Paese;
VISTO l’art. 33 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022,
n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
VISTI gli artt. 42 e segg. Del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante ha affidato servizi di somministrazione di lavoro tramite idonea agenzia al fine di assicurare adeguato supporto agli Uffici Immigrazione delle Questure d’Italia nello svolgimento delle attività volte a dare attuazione della normativa sopra richiamata;
DATO ATTO che l’erogazione del servizio in argomento è assicurata fino al 31 dicembre 2022 alla luce del vigente rapporto contrattuale tra questa Direzione Centrale e operatore economico appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica;
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RAVVISATA la necessità di lanciare una nuova consultazione di mercato finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici idonei e in grado di fornire i servizi di somministrazione, di cui trattasi, con i quali avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., anche alla luce delle recenti proposte normative al riguardo, attualmente in corso di approvazione da parte dei competenti Organi Costituzionali;
CONSIDERATO che all’esito della presente consultazione di mercato e della discendente procedura ad evidenza pubblica questa Direzione Centrale si riserva di stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., per la durata di 12 mesi con opzione di estensione della durata per ulteriore 6 mesi
Si rende noto che
CARATTERISTICHE PROCEDURA NEGOZIATA
La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiere intende acquisire mediante procedura, di cui all’art. 63 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una fornitura di servizi di somministrazione di lavoro per 12 mesi, con opzione per ulteriori 6 mesi, al fine di dare supporto agli Uffici Immigrazione delle Questure d’Italia.
In merito alla procedura negoziata, si rappresenta che:
- il criterio di selezione delle offerte è quello dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- la procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché l’erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione;
- lo svolgimento della procedura avverrà sul sistema di E-procurement “ASP”, ove disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP S.p.a.;
- la documentazione tecnica, il piano di distribuzione e i criteri di valutazione delle offerte economiche verranno resi disponibili agli operatori economici invitati mediante lettera d’invito;
- verrà stipulato un Accordo Quadro, con il quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare specifici contratti di somministrazione di personale in corso di vigenza dell’Accordo stesso;
- l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte autonoma di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici contratti attuativi;
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- l’Amministrazione, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, nonchè al fine di salvaguardare il know how di competenze e capacità professionali finora acquisite dai lavoratori interinali attualmente impiegati presso gli Uffici Immigrazione delle Questure d’Italia, intende assicurare la stabilità occupazionale, prevedendo in seno alla lettera d’invito specifiche clausole di riassorbimento del personale, in ottemperanza all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’Accordo Quadro avrà durata di 12 mesi dalla data di esecutività dello stesso, coincidente con la data di notifica dell’avvenuta registrazione del decreto approvativo del contratto da parte dei competenti organi di controllo;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare opzione per ulteriori 6 mesi di estensione della durata dell’Accordo Quadro, ferma restando la disponibilità di risorse finanziarie;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, co. 11, di estendere la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente nelle more dell’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, ferma restando la disponibilità finanziaria;
- resta inteso che per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Ufficio competente può stipulare singoli contratti attuativi con l’aggiudicatario, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile;
- l’importo complessivo dell’Accordo Quadro, in base al fabbisogno teorico di n. 408 prestatori di lavoro, viene stimato in:
1. € 17.000.000,00 non soggetto a ribasso, da intendersi quale corrispettivo massimo per le prestazioni di lavoro oggetto della procedura, compresi gli elementi non assoggettati alla Commissione di agenzia (FEE d’Agenzia), calcolato su 12 mesi;
2. € 2.500.000,00, oltre IVA, quale base d’asta, soggetta a ribasso, da intendersi quale mark- up massimo riconoscibile all’aggiudicatario. Il mark-up è calcolato per circa il 15% del valore stimato massimo del costo del lavoro, di cui al punto precedente;
3. € 9.750.000,00, oltre IVA ove dovuta, da intendersi il valore massimo per l’opzione di estensione di durata contrattuale per 6 mesi.
4. l’importo complessivo dell’Accordo Quadro, dato dalla somma delle voci di cui ai punti 1, 2 e 3, è pari ad € 29.250.000,00;
N.B.: i valori economici di cui sopra sono meramente indicativi. Gli importi esatti verranno comunicati in seno alla lettera d’invito.
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- nel calcolare il ribasso d’asta, l’aggiudicatario, in base alle proprie stime, si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea e pertanto l’offerta è fissa ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo, indipendentemente dal sorgere di imprevisti;
- il lavoratore dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione e di rilascio della protezione temporanea presenti sull’intero territorio nazionale e sarà adibito alle mansioni e agli orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, in possesso requisiti professionali per i prestatori di lavoro individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni Centrali di Area funzionale II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2;
- le risorse somministrate impiegate in attività presso gli Uffici Immigrazione dovranno supportare gli operatori delle Questure nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze pervenute sull’applicativo informatico dedicato alla procedura di emersione e di riconoscimento della protezione temporanea;
- le attività dovranno essere svolte, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36.
FINALITA’ INDAGINE DI MERCATO
Tanto premesso, scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente dell’Ufficio di Staff Amministrativo-Contabile dell’Ufficio Affari Generali della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.
Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da consultare per la negoziazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
Questa Stazione Appaltante procederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
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La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2026 e xx.xx. in grado di fornire il descritto servizio di somministrazione sull’intero territorio nazionale fino a n. 408 unità.
Gli operatori economici interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze e per l’intera durata della procedura e della successiva fase di esecuzione, in considerazione della peculiarità dell'affidamento suddetto, adeguati requisiti di capacità economiche professionali e tecnici, ritenuti indispensabili a garanzia dell’affidabilità e solidità imprenditoriale nello specifico settore di attività e dell'adeguatezza per la fornitura richiesta e in particolare:
Requisiti generali: rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura negoziata;
b) iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista”;
Requisiti di capacità tecnica e professionale: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto specifico relativo ai servizi di somministrazione di lavoro.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo nel settore di attività oggetto della presente procedura riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze, non inferiore ad € 7.000.000,00. Si è determinato di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato in ragione dell’esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell’Accordo Quadro, al fine di garantire la capacità di assolvere alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori, nonché quelle prescritte dal medesimo Accordo Quadro.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., purché in possesso dei requisiti prescritti.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare istanza di partecipazione, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione, sono esclusi dalla procedura sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.
Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle Imprese retiste partecipanti alla procedura mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre Imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle Imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista” deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
b) ciascuna delle Imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato medio globale deve essere soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto specificatamente i servizi di somministrazione di lavoro in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., è posseduto da ogni Impresa costituente il RTI o il Consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato deve essere posseduto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista” deve essere posseduto dalle Imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., devono essere posseduti:
a) per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., direttamente dal Consorzio medesimo;
b) per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, è computata in capo al Consorzio ancorché posseduta dalle singole Imprese consorziate.
Il requisito di cui al precedente punto (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001) è posseduto in caso di partecipazione in Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., dal Consorzio e/o dalle Imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
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AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’Impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare manifestazione d’interesse con istanza di invito all’eventuale successiva procedura negoziata, dichiarando il possesso dei suddetti requisiti.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento in questione.
Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati secondo le disposizioni di legge in occasione della successiva procedura di affidamento.
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviare al seguente indirizzo: xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx, entro il termine perentorio del 9 gennaio 2023, ore 12:00.
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L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un procuratore; in tal caso, dovrà essere debitamente allegata la procura notarile, corredata di dichiarazione di copia conforme all’originale.
L’istanza dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione, sopra indicati. A tal scopo potrà allegarsi anche il D.G.U.E., debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. L’operatore economico potrà, altresì, corredare l’istanza con una breve presentazione aziendale.
L’istanza deve essere corredata di visura camerale aggiornata. Non saranno considerate idonee, e quindi non ammesse, le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- rilevanti incertezza sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- recapitate con posta elettronica non certificata.
Il RUP procederà a verificare l’idoneità delle manifestazioni d’interesse, redigendo apposito verbale. Si precisa, che saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, ancorchè a questo stadio non verificati e, pertanto, solo autocertificati, hanno presentato un’ammissibile manifestazione d’interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'ulteriore fase della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
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Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici quali soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
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Si rappresenta che ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e xx.xx., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e xx.xx., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – SEZIONE “Amministrazione Trasparente” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ai sensi della Legge n.
190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e xx.xx.. Inoltre, verrà data notizia del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 2 quotidiani a tiratura nazionale, nonché su 2 quotidiani a prevalente tiratura locale (loc. Roma, cod. NUTS ITI43).
Roma, data della sottoscrizione digitale
Il DIRETTORE CENTRALE
Xxxxxxxxx
documento firmato digitalmente
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXXX XXXXXXXXX
In Data/On Date:
martedì 27 dicembre 2022 13:20:17