SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
““Fornitura di gasolio da autotrazione mezzi di rampa presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa e l’Aeroporto A. Vespucci di Firenze”
CIG ……………………………………
CONTRATTO TRA
Toscana Aeroporti S.p.A., con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Partita IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dr.ssa Xxxx Xxxxx, in qualità di legale rappresentante munito di idonei poteri, di seguito anche “TA” o “Committente”
e
La………………………………………………… con sede in …………………, ………………………………. n. ………… (…………………), Partita IVA
………………………………, Codice Fiscale …………………………., in persona del ………………………….., nella sua qualità di
……………………………………………, munito di idonei poteri, di seguito anche “Appaltatore”
di seguito, singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
a) che TA, in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l’espletamento della fornitura meglio descritta nel Capitolato Tecnico (di seguito anche CT) allegato al presente Contratto e di cui forma parte integrante e sostanziale;
b) che TA con bando di gara inviato all’ufficio pubblicazioni dell’U.E. in data XX/XX/2017, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della TA xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, ha bandito la gara pubblica europea per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto;
c) a seguito della suddetta procedura, l’appalto è stato aggiudicato all’Appaltatore;
d) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati i lavori ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza;
e) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione della fornitura oggetto di appalto;
f) che l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente conseguire la qualifica di “Fornitore conosciuto di forniture per l’Aeroporto”, ai sensi di quanto disposto nella procedura normativa “Permessi e
Fornitore Conosciuto” che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai fini della reale ed effettiva efficacia tra le parti del presente contratto d’appalto.
g) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e necessari per la stipula del presente Contratto hanno dato esito positivo.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 20 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
Articolo 2 Oggetto e Caratteristiche
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, della fornitura di gasolio da autotrazione, del tipo a bassissimo contenuto di zolfo (10 PPM) e comunque conforme alle vigenti normative, per Toscana Aeroporti presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa e l’Aeroporto X. Xxxxxxxx di Firenze (nel prosieguo anche semplicemente “Fornitura”), così come specificato nel Capitolato Tecnico (nel prosieguo anche semplicemente “CT”).
Il gasolio oggetto della presente fornitura dovrà presentare le caratteristiche previste dalle vigenti norme UNI EN 590-2014 e al D.lgs. 31 marzo 2011, n. 55.
Inoltre la Fornitura dovrà rispondere a tutti i requisiti di normativa doganale e di sicurezza di trasporto e scarico di merci pericolose (ADR) relative alla merce “UN 1202 Gasolio 3, III, (D/E).
Il fabbisogno presunto della fornitura annuale di gasolio è di 515.000 litri.
E’ consentita a TA una variazione in aumento o in diminuzione del quantitativo previsto.
La variazione non potrà comunque essere addotta all’Appaltatore come motivo di risoluzione del contratto, né di revisione del corrispettivo.
Nell’esecuzione della Fornitura sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
Articolo 3 Durata
Il Contratto di Appalto avrà durata complessiva di 12 mesi con decorrenza a partire dal XX/XX/2017. con scadenza il XX/XX/2017. Alla scadenza naturale del Contratto è facoltà della Committente prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 12 mesi o frazioni. L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata da TA per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni.
Articolo 4
Modalità e tempi di consegna
L’ordine, per ogni singola consegna verrà effettuato da TA per telefono, con conferma e formalizzazione dello stesso tramite e-mail.
Per le richieste faranno fede le e-mail inviate e ricevute dal Fornitore all’indirizzo di posta elettronica indicato negli atti di Gara.
La consegna dovrà essere garantita entro le 24 ore successive decorrenti dal momento della singola richiesta, salvo motivate situazioni di emergenza in cui la consegna dovrà essere garantita entro 5 ore dalla richiesta. Solitamente le consegne verranno effettuate dal lunedì al venerdì. Eccezionalmente, in casi di reale emergenza, potranno essere richieste consegne anche in giornate festive e/o orario notturno senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.
L’Appaltatore è tenuto al trasporto ed al travaso del prodotto oggetto del presente contratto mediante l’impiego di mezzi idonei muniti di dispositivo conta litri conforme a norme di legge e con tutte le precauzioni e cautele imposte da leggi e regolamenti in vigore, nonché nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
TA presenzia alle operazioni di carico del gasolio mediante propri incaricati e può effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni, comprese le ispezioni sulla qualità e quantità del prodotto, così come previste nel Capitolato Tecnico, il cui riscontro è da considerarsi inappellabile. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Appaltatore.
Ciascuna consegna di carburante verrà effettuata dall’Appaltatore sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta da TA, in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l’insindacabile valutazione di TA), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell’appalto.
Le suddette quantità possono variare in aumento o in diminuzione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, in base alle necessità di TA, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi aggiuntivi. Si precisa che non verrà garantito alcun minimo di fornitura, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per pretendere il raggiungimento di qualsiasi soglia di fornitura.
Articolo 5 Corrispettivi
La Fornitura oggetto del presente contratto verrà remunerata nelle modalità e secondo quanto previsto dal “Modello Offerta Economica”, allegata al presente Contratto e di cui forma parte integrante e sostanziale, con l’applicazione del ribasso del ……………………..% sul prezzo per lt 1000 al netto di IVA e accisa, secondo la tabella del Ministero dello sviluppo Economico.
L’Appaltatore con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile ed anche in ordine ad eventuali variazioni di traffico, si assume ogni e qualsiasi rischio economico connesso all’esecuzione dell’appalto.
La percentuale di sconto praticata dall’Appaltatore sarà fissa e invariabile per l’intero periodo di affidamento delle forniture.
Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.
Tutti i pagamenti verranno effettuati a 30 gg. data fattura, fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge.
Articolo 5 bis Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo. L’Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge
n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente: CIG ……………………………….
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.,
si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 6 Penali
L’inosservanza del termine di consegna della singola fornitura e qualsiasi altra inadempienza da parte dell’Appaltatore dà diritto a TA di procedere, presso altri fornitori, all’acquisto in danno nonché, di rifiutare il prodotto consegnato successivamente al termine convenuto. Per acquisto in danno si intende la facoltà per TA di acquistare presso altri fornitori il prodotto non consegnato ovvero non conforme al collaudo, a rischio e a spese dell’Appaltatore inadempiente.
Qualora TA non ritenga di avvalersi della facoltà di acquistare in danno, all’Appaltatore sarà addebitata una penale pari al 5% per le forniture consegnate in ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 4, sull’importo dovuto per la singola fornitura in contestazione.
Gli eventuali addebiti per ritardo e spese, ivi compresi eventuali sovrapprezzi sostenuti per l’acquisto in danno, saranno trattenuti direttamente sulle somme dovute all’Appaltatore.
Qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri di gasolio ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), ovvero in caso di fornitura di prodotti difformi dall’offerta per qualità, oltre alla richiesta di sostituzione, sulle quantità consegnate in meno ovvero sul valore dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti, oltre la percentuale del 3%, l’Appaltatore è tenuta a corrispondere a TA una penale pari al 10% del valore della suddetta quantità di gasolio o del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
Qualora dovesse essere rilasciato un DAS incompleto, la consegna di gasolio può essere respinta e TA può applicare una penale pari al 2% del valore del gasolio in consegna;
In caso di arbitraria sospensione del servizio e/o di sciopero del personale addetto al servizio, la Committente ha la facoltà di recedere dal contratto, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’incarico a terzi in danno dell’Appaltatore, salva l’applicazione di penale d’importo pari al 10% del costo sostenuto per il rifornimento presso terzi per ogni giorno di arbitraria sospensione del servizio e/o di sciopero del personale addetto al servizio e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti a TA.
Qualora l’importo complessivo delle penali sopra descritte ed applicate superi il 10% del valore del contratto di appalto, Toscana Aeroporti SpA avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da Toscana Aeroporti SpA.
Articolo 7
Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, l’Appaltatore ha stipulato polizza fidejussioria, a favore di Toscana Aeroporti SpA, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/16.
In caso di ritardo all’adempimento e/o inadempimento anche parziale, Toscana Aeroporti SpA provvede all’escussione della fidejussione. La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente accordo.
L’Appaltatore ha rilasciato, altresì, le seguenti polizze:
a) Polizza RCT n.
b) Polizza RCO n.
c) Polizza RCA n.
Articolo 8
Clausola risolutiva espressa e recesso
Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nell’eventualità di:
- esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto abusivo;
- cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- non rispondenza dei lavori alle specifiche di contratto.
TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:
- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
TA si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 50/2016.
Articolo 9 Personale
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.
Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L’Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la TA venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito. Ove la TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003 , avrà facoltà di versare le
somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente TA sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato
Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto alla TA la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore.
Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all’aeroscalo rilasciato dal competente ufficio TA. L’Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione dei necessari “pass” aeroportuali (conformemente al tariffario allegato) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio Toscana Aeroporti SpA previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al “Corso Security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. TA organizza i suddetti corsi presso la propria Funzione Security. Il relativo costo è pari a €. 100,00+IVA procapite..
ENAC e/o TA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
Art. 9 bis Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta di TA, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.
L’Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la TA nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D. Lgs 81/2008.
L’Appaltatore sarà obbligato a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza/Committente per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.
Articolo 10 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi e delle forniture di cui è affidatario.
L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
In virtù della particolarità del prodotto trasportato, è configurabile l’ipotesi di “sversamento di carburante”, dovuto a malfunzionamenti o danneggiamenti del mezzo. In tal caso è onere del trasportatore la rimozione, con materiale assorbente proprio, della sostanza sversata e il relativo smaltimento da effettuarsi secondo la vigente normativa in materia (è richiesta l’evidenza dell’avvenuto smaltimento).
L’Appaltatore di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente Toscana Aeroporti SpA da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore, consapevole che la fornitura oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente il Fornitore intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che TA non abbia provveduto
alla sostituzione dell’Appaltatore o comunque fino a che TA non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali.
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D.lgs.196/2003.
Titolare del trattamento è la Committente Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx; la società Toscana Aeroporti SpA ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata al Fornitore su richiesta.
Articolo 11 bis
Trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore
L’Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D.lgs. 196/2003 (codice Privacy) sul trattamento dei dati personali.
In particolare dichiara di:
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA;
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all’elenco dei nominativi comunicati;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati;
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l’eventuale interpello preventivo all’Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l’Appaltatore comunicherà i dati personali a TA;
TA si riserva, di richiedere al Fornitore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.
Articolo 12
Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche
TA ha adottato il proprio Codice Etico ed il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.
TA nell’esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni indicate nel proprio Codice Etico, nel proprio Modello 231 e dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.
A tal riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste, del Codice Etico adottato da TA. L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con TA, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da TA.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di TA e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di TA.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per L’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne TA da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
Articolo 13 Certificazione etica
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.
L’Appaltatore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:
- non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell’orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all’ applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.
Articolo 14
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004
Considerando che TA ha adottato un sistema di gestione conforme alla normativa ISO 14001, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività, TA richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
1. adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno, eventualmente, consegnate da TA.
2. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
3. segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito. Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell’attività svolta dall’Aggiudicatario, TA renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art 15
Safety Aeroportuale
1. L’Appaltatore, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside, è tenuta a:
- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione Safety;
- conformarsi ai requisiti di safety di TA, nonché applicare le relative procedure e regolamenti;
- collaborare con i programmi di Safety aeroportuale.
2. L’Appaltatore, inoltre, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside:
- è tenuto a nominare all’interno della propria organizzazione un referente competente per le tematiche afferenti alla Safety aeroportuale e a trasmetterne copia a TA entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il referente sarà, ad esempio, la figura di riferimento per TA per le eventuali attività di audit, indagini a seguito di eventi, richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, ecc…;
- ha la responsabilità e l’onere di assicurare la formazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori in conformità al Regolamento di Scalo (RdS), al Manuale di Aeroporto (MdA) ed alle procedure aeroportuali applicabili;
- è tenuto ad informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da un’eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo (RdS), nel Manuale di Aeroporto (MdA) e nelle procedure aeroportuali applicabili;
- ha la responsabilità e l’onere di assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori, ai corsi di formazione obbligatori erogati da TA;
- è tenuto ad assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subappaltatori, sia in grado di leggere e capire la lingua italiana al fine di comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;
- è tenuto ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste da TA nell’interesse della safety aeroportuale (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del MdA);
- ha l'obbligo di comunicare a TA qualsiasi incidente o near misses avvenuto in area airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, nelle modalità previste dal Manuale di Aeroporto;
- è tenuto a svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety;
TA si riserva tuttavia la possibilità condurre ulteriori verifiche e controlli. A tal fine, l’Appaltatore è tenuta ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste ed a fornire, su richiesta di TA, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà costituire oggetto di verifica e controllo da parte di TA la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, la formazione ed informazione degli operatori relativamente ai piani di emergenza aeroportuali ed alle procedure operative, l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di rampa, il rispetto delle norme di circolazione in area airside.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito di xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. Allo stesso modo chiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite da TA.
4. In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate TA potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 16 Disposizioni antimafia
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n° 187 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 17
Tesserini di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche e lasciapassare veicolari
Tutti coloro che hanno necessità, per motivi operativi, di accedere alle aree aeroportuali, dovranno richiedere un Tesserino di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche (nel proseguo TIA) e/o un Lasciapassare per veicoli. L’attività di rilascio TIA e lasciapassare per veicoli è gestita da Toscana Aeroporti S.p.A. tramite l’Ufficio Permessi, sia sullo scalo di Pisa che sullo scalo di Firenze.
Il rilascio dei TIA e dei lasciapassare per veicoli avviene a titolo oneroso.
Le richieste di TIA e Lasciapassare veicolari possono di norma essere effettuate da tutte le persone che operano in aeroporto con continuità appartenenti a: Enti di Stato, Gestore Aeroportuale, Handlers, Vettori, Spedizionieri, Sub-concessionari e Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo. Tutti gli altri soggetti (es. sub-appaltatori), quindi, devono effettuare la richiesta tramite uno dei soggetti sopra elencati.
Le persone titolari di TIA e/o di lasciapassare per veicoli devono farne uso solo in orario di servizio e per motivi di lavoro e devono esporli costantemente in modo ben visibile, anche se l’attività è svolta esclusivamente in area non sterile.
Il TIA ed il lasciapassare per veicoli sono validi unicamente sull’aeroporto nel quale sono stati rilasciati.
Il tesserino non potrà essere ceduto a terzi per nessun motivo.
I titolari di tesserino con badge abilitato per l’apertura delle porte, devono assicurarsi della chiusura delle medesime dopo il passaggio e/o a fine utilizzo, nonché assicurarsi che nessuno transiti dalla medesima porta sulla propria scia.
I titolari di tesserino abilitati all’accesso a zone interdette al pubblico, quali ad esempio i locali tecnici, devono assicurarsi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio e/o gli interventi di lavoro per evitare l’accesso indebito di persone non autorizzate.
Tutti i possessori di TIA e/o Lasciapassare per veicoli possono, in qualsiasi momento, essere soggetti a controllo del titolo di accesso che consente la permanenza alla/e area/e autorizzata/e da parte dell’autorità competente, delle Forze di Polizia, di altro personale aeroportuale e/o soggetti terzi incaricati da TA.
Nei cinque (5) giorni successivi alla cessazione dell’utilizzo, la Società/Ente interessata/o è tenuta alla restituzione del tesserino.
La Procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, per la richiesta dei TIA e Lasciapassare per veicoli e la documentazione da utilizzare a tale scopo, per lo scalo di Pisa e di Firenze, sono reperibili sul sito internet di Toscana Aeroporti (xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxx.xxxx), dov’è disponibile anche la Procedura aziendale di riferimento presso gli Uffici Permessi di entrambi gli scali.
Articolo 17 bis
Ingresso delle forniture di aeroporto
Per “forniture di aeroporto” si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti;
Con la dizione “fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto” si intende un fornitore le cui procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza ad un livello sufficiente da permettere la consegna di forniture per l’aeroporto nelle aree sterili.
La vigente normativa in materia di security prevede che le “Forniture di aeroporto” siano sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili dell’aeroporto salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un “Fornitore conosciuto” – designato dal Gestore Aeroportuale - e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate in area sterile.
Le forniture per l’aeroporto che provengono da un fornitore sconosciuto, che per loro natura o dimensione non possono essere sottoposte a controllo (screening) al punto di accesso in area sterile (es. carburante, sabbia, ghiaia, ecc.), devono essere scortate fino al punto di scarico da Addetti alla Security Aeroportuale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata nonché di adeguata formazione, ed essere sottoposte a screening durante o dopo lo scarico. Finché lo screening non è terminato, le forniture aeroportuali devono rimanere sotto la costante sorveglianza del personale addetto alla sicurezza.
Tuttavia qualora tali forniture rivestano carattere di abitualità devono necessariamente provenire da un fornitore conosciuto.
La designazione del Fornitore Conosciuto viene rilasciata da Toscana Aeroporti S.p.A., sia per lo scalo di Pisa che per lo Scalo di Firenze (la designazione è valida solo sullo scalo che l’ha rilasciata), secondo la procedura riportata nel sito internet del gestore aeroportuale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx.
Premesso l’obbligo di presentare le richieste di designazione come fornitore conosciuto di forniture di aeroporto, in modo completo e conforme a quanto disposto dalla procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, TA è disponibile ad erogare i corsi di formazione in materia di security al personale del fornitore, previsti per le varie categorie formative dalla Circolare ENAC SEC-05a, presso i propri locali, tramite propri Istruttori Certificati ENAC, alle tariffe riportate nel proseguo.
In calce il tariffario attualmente in vigore per il rilascio della designazione di fornitore conosciuto e per l’attività di scorta.
Articolo 18 Disposizioni Generali
18.1 Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza
maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
18.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
18.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza
L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
Articolo 19 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie tra TA e l’Appaltatore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Articolo 20 Allegati - Norma di rinvio
Allegati
a) Capitolato Tecnico;
b) Offerta economica presentata;
Norma di rinvio
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Tecnico, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore.
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e
ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
TA – Toscana Aeroporti S.p.A.
L’Amministratore Delegato L'Appaltatore
Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Pisa, XX.XX.2017
Tariffario Pass e Fornitore Conosciuto
DESCRIZIONE | TARIFFA |
TIA PER PERSONE FISICHE | |
Cauzione | € 25,00 |
Emissione TIA definitivo | € 45,00 + IVA |
Emissione Xxxxxxxxx visitatore con scorta con validità massima 24 ore | € 8,00 + IVA |
Duplicato TIA definitivo | € 10,00 + IVA |
LASCIAPASSARE PER VEICOLI | |
Cauzione | € 25,00 |
Emissione Lasciapassare per veicoli definitivo | € 20,00 + IVA |
Emissione Lasciapassare per veicoli con scorta con validità massima 24 ore | € 8,00 + IVA |
Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo | € 10,00 + IVA |
DESCRIZIONE | TARIFFA |
DESIGNAZIONE DI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE DI AEROPORTO | |
Rilascio della designazione di fornitore conosciuto di forniture di aeroporto | € 500,00 + IVA |
ATTIVITA’ DI SCORTA A CURA DEL GESTORE AEROPORTUALE | |
Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 07.00-22.00 | € 35,00 + iva per ora o frazione |
Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 22.00-07.00 | € 40,00 + iva per ora o frazione per GPG |
Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo | € 10,00 + IVA |