Contract
Accordo per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che prevedono tali garanzie rispetto al medesimo bene assicurato
precedentemente noto come
ART. 13
DATA DI DECORRENZA
il sinistro si sia verificato a partire dal 1° gennaio 2018 Per le Compagnie che avranno aderito in data successiva, la
decorrenza sarà per i sinistri avvenuti successivamente alla data di adesione riportata nell’elenco delle Imprese Aderenti ufficiale
dell’ANIA
STRUTTURA DELL’ACCORDO
L’Accordo è strutturato in tre sezioni:
• punto A: coesistenza di garanzie omogenee
• punto B: coesistenza di garanzie disomogenee
• limite di applicazione
La tipologia di polizze considerate nell’ambito dell’Accordo sono esclusivamente quelle relative al «no motor» per le polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che assicurano lo stesso bene
Il sito dell’ANIA riporterà l’elenco aggiornato, con data di decorrenza, delle Compagnie che avranno aderito all’Accordo secondo il seguente schema:
Impresa Data di adesione
XXXXXXX 01.01.2018
TESTO DELL’ ACCORDO - 1/5 (Art. 1.910 C.C.)
PUNTO A
Qualora si verifichi coesistenza di una pluralità di polizze con garanzie dirette relative alle medesime cose assicurate e contro lo stesso rischio, da chiunque stipulate, anche in nome e/o per conto altrui e/o nell’interesse di chi spetta, gli indennizzi da ciascuno dovuti in caso di sinistro verranno così determinati:
•ciascun assicuratore determinerà l’importo liquidabile secondo il rispettivo contratto, come se non vi fossero altre garanzie assicurative, entro i limiti di indennizzo ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti (salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle condizioni contrattuali di polizza);
•se la somma degli indennizzi così calcolati supera l’ammontare totale del danno, l’indennizzo in concreto dovuto da ciascun assicuratore sarà determinato moltiplicando l’indennizzo che lo stesso avrebbe dovuto pagare secondo il proprio contratto per il rapporto tra l’ammontare del danno computato a termini contrattuali e l’ammontare complessivo degli indennizzi che gli assicuratori avrebbero dovuto pagare sulla base dei rispettivi contratti.
TESTO DELL’ACCORDO - 2/5 (Parti Private)
PUNTO A
A.1) Nel caso di sinistri inerenti la particolare fattispecie di coesistenza di polizze che assicurano un intero complesso immobiliare (a mero titolo esemplificativo, e non già esaustivo, la polizza Globale Fabbricati) e polizze che assicurano singole unità immobiliari si conviene che:
•i danni alle parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro e quelli alle parti comuni in uso esclusivo a tali proprietà (quali, a mero titolo esemplificativo: serramenti, pavimenti, impianti, tamponamenti, etc.), verranno indennizzati dall’assicuratore delle polizze con le quali si assicurano tali unità immobiliari.
Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell’ambito di franchigie e/o scoperti, interviene la polizza che assicura l’intero complesso immobiliare coinvolto nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle singole unità immobiliari effettuate dalle Compagnie che assicurano tali singole unità. In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l’importo del danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti, presenti nella polizza che assicura l’intero complesso immobiliare, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.
TESTO DELL’ACCORDO - 3/5 (Parti Comuni)
PUNTO A
A.1) Nel caso di sinistri inerenti la particolare fattispecie di coesistenza di polizze che assicurano un intero complesso immobiliare (a mero titolo esemplificativo, e non già esaustivo, la polizza Globale Fabbricati) e polizze che assicurano singole unità immobiliari si conviene che:
•i danni relativi alle parti di uso comune del fabbricato (identificate dall’art. 1117 del Codice Civile) verranno indennizzati esclusivamente in applicazione al dettato delle polizze con le quali si assicura l’intero complesso immobiliare.
Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell’ambito di franchigie e/o scoperti, intervengono anche le polizze delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle parti condominiali effettuate dalla Compagnia che assicura l’intero complesso immobiliare.
In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l’importo di danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti presenti nelle polizze che assicurano le singole unità immobiliari, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.
TESTO DELL’ACCORDO - 4/5 (Ripristino in Forma Specifica)
PUNTO A
A.2) Ove anche solo una delle polizze prestate preveda la modalità di ripristino in forma specifica, sarà chiamata ad intervenire per il ripristino la Compagnia che presta detta garanzia, ferme restando le norme contenute nel presente Accordo circa le azioni di regresso tra Compagnie per la ripartizione dell’indennizzo.
TESTO DELL’ACCORDO - 5/5 (Rinuncia alla rivalsa)
PUNTO A
Le Compagnie aderenti al presente accordo rinunciano ad agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 del c.c. nei confronti dell’eventuale responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze coinvolte nel sinistro per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C). (1)
Nota(1) :C) L’azione di surroga, potrà essere esercitata solo qualora, l’ammontare dell’importo della stessa, al termine delle operazioni di valutazione, risulti di ammontare superiore ad euro 50.000.
Flow Chart di applicazione dell’Accordo
PARTICOLARITA’ DEL PUNTO A
•Si introduce il concetto che ad operare sia prima la polizza in cui il contraente coincide con l’assicurato:
polizza abitazione danni all’abitazione polizza globale fabbricati danni alle parti comuni
•Se tra le Compagnie coinvolte nel sinistro dovesse risultarne una sola non aderente, l’Accordo non troverà applicazione e verranno applicati gli art. 1910 e 1916 CC.
•Rimane invariato il concetto delle partite omogenee, ove innanzitutto deve essere inquadrata la omogeneità delle partite e successivamente deve essere operato il riparto, a titolo di esempio:
-garanzie prestate allo stato d’uso ed a valore a nuovo, si dovrà prima procedere ad individuare il valore in uso per le due polizze e solo su questo operare il riparto.
-incendio di merci con due polizze che assicurano la prima il contenuto (merci, attrezzatura e arredamento) e la seconda con partita separata le merci, si dovrà individuare anche per la prima polizza l’incidenza pro quota dell’indennizzo delle merci prima di procedere al riparto.
-incendio di un capannone assicurato con due contratti, uno civile ed uno industriale, che individuano gli impianti il primo nel fabbricato ed il secondo nel contenuto, si dovrà individuare una partita di danno “virtuale impianti” che attinge dall’una o dall’altra partita di polizza a seconda del contratto.
PARTICOLARITA’ DEL PUNTO A
Per una maggiore velocizzazione della liquidazione del danno, l’accordo introduce esplicitamente il trasferimento delle conoscenze acquisite in sede peritale e quindi delle stime e dell’applicazione del contratto con un’automatica condivisione delle risultanze stesse dall’una Compagnia in favore dell’altra.
Viene introdotta per la prima volta la riparazione in forma specifica, che con l’accordo se ne facilita l’attivazione, senza derogare alla liquidazione finale a carico delle Compagnie con la condivisione dell’intervento eseguito equiparato alle stime.
Il meccanismo della surroga si attiva a partire da 50.000,00 euro.
FACCIAMO ALCUNI ESEMPI PUNTO A
1°caso - Coesistenza di due garanzie dirette stipulate dal medesimo Contraente
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza stipulata da Xxxxxxx, proprietario ed occupante di un appartamento facente parte del Condominio Stella Polare (la polizza assicura solo l’incendio del fabbricato);
Compagnia BETA come sopra;
Il Condominio Stella Polare non ha stipulato alcuna polizza
Evento
Incendio causato da corto circuito della stufa di Bianchi
• Parte muraria dell’appartamento Bianchi.
• Contenuto dell’appartamento Xxxxxxx.
Liquidazione
ALFA e BETA indennizzano i danni al fabbricato di Bianchi operando in riparto ex art. 1910 CC..
Il contenuto dell’appartamento di Xxxxxxx non viene indennizzato in quanto le due polizze assicurano il solo fabbricato.
ALFA Capitale assicurato = € 60 BETA Capitale assicurato = € 70
Preesistenza = € 100
Danno = € 80
indennità dovuta da ciascun contratto isolatamente considerato (DxC:P): ALFA = 80 x 60 : 100 = € 48 BETA = 80 x 70 : 100 = € 56
Poiché la somma delle singole Indennità (48 + 56 = 104) è maggiore del danno totale (€ 100) si procede al successivo riparto dal quale risulta:
Indennizzo ALFA = 48 x 80 : 104 = € 36,92
Indennizzo BETA = 56 x 80 : 104 = € 43,08
Somma degli indennizzi = 36,92 + 43,08 = € 80,00 (danno totale subito da Xxxxxxx)
Commento:
Esiste scopertura su entrambe le polizze considerate singolarmente, però complessivamente c’è sovrassicurazione (il liquidato complessivo supererebbe il danno) e pertanto il danno viene indennizzato totalmente con ripartizione tra i due contratti proporzionalmente agli indennizzi provenienti dal singolo contratto.
La semplicità dell’esempio è voluta, solo per dimostrare che il primo comma dell’Accordo altro non è che la ripetizione dell’Art. 1910 del Codice Civile, “Assicurazione presso diversi assicuratori”.
2°caso - Coesistenza di due garanzie dirette stipulate da diversi Contraenti
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza stipulata da Xxxxxxx, proprietario dell’appartamento; Compagnia BETA: polizza stipulata dall’inquilino Rossi, per conto di chi spetta
Evento
Incendio causato da corto circuito della stufa dell’inquilino Rossi
Danni
Come nell’esempio 1 e cioè:
• Parte muraria dell’appartamento Bianchi
• Contenuto dell’appartamento Xxxxxxx
Liquidazione
Come nell’esempio 1 le due garanzie sono operanti ed anche l’applicazione numerica è la medesima e produce:
ALFA Indennizzo = € 36,92 BETA Indennizzo = € 43,08
Xxxxxxxxxx che gli assicuratori devono pagare entrambi all’avente diritto Xxxxxxx, proprietario dell’appartamento danneggiato, che risulta quindi soddisfatto totalmente del danno subito.
L’ultimo comma della sezione A dell’Accordo impone ad ALFA di rinunciare alla rivalsa nei confronti dell’xxxxxxxxx Xxxxx responsabile, per la parte di danno da quest’ultimo coperta per conto essendo l’importo della surroga inferiore a 50.000,00 euro.
Commento:
Xxxxxxx, proprietario danneggiato, è giusto e logico che resti sempre soddisfatto totalmente.
L’Accordo produce anche salvaguardia (totale o parziale) nei confronti del responsabile del danno che si assicura per conto.
Potrà apparire ingiusto nei confronti di ALFA, assicuratore del danneggiato, ma lo spirito della normativa è quello di evitare iniziative di rivalsa, in cambio della compensazione economica dovuta allo scambio dei ruoli delle Compagnie interessate nei diversi casi ai quali parteciperanno.
BETA ci guadagna ma domani potrebbero trovarsi nella posizione opposta.
L’Accordo alla fine compensa queste possibili situazioni, evitando di certo azioni di rivalsa (almeno per importi < 50.000,00 euro) con inevitabili spese legali, garantendo vantaggi di non poco conto quali: celerità, soddisfazione reciproca, eliminazione/riduzione istruttorie ed eliminazione costi indiretti a beneficio di tutti gli assicurati.
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza stipulata da Xxxxxxx, proprietario ed occupante di un appartamento facente parte del Condominio Stella Polare
(la polizza assicura solo l’incendio del fabbricato)
Compagnia BETA: polizza Globale Fabbricati stipulata dal Condominio Stella Polare
ENTRAMBE LE GARANZIE SONO CAPIENTI
Evento
Incendio causato da corto circuito della stufa di Bianchi.
• Parte muraria dell’appartamento Bianchi
• Contenuto dell’appartamento Xxxxxxx
• Tinteggiature androne condominiale e vano scale
Liquidazione
ALFA indennizza in garanzia diretta i danni al fabbricato di Bianchi ivi comprese le tamponature interne danneggiate in uso a Bianchi.
Il contenuto dell’appartamento di Xxxxxxx non viene indennizzato in quanto le due polizze assicurano il solo fabbricato e non c’è responsabilità di terzi.
BETA indennizza il danno alle parti comuni su garanzia diretta incendio (salvo il danno alle tamponature), senza operare riparto per la quota millesimale del fabbricato di Bianchi.
Commento:
In base al 1° comma del PUNTO A dell’accordo la Compagnia ALFA tiene a suo esclusivo carico tuti i danni senza procedere ad alcuna ripartizione con la Compagnia BETA, in deroga all’art. 1910 del Codice Civile.
In base al 2° comma del PUNTO A dell’Accordo la Compagnia BETA, che assicura il Condominio Stella Polare, tiene a suo esclusivo carico tutti i danni alle parti comuni senza procedere ad alcuna ripartizione millesimale, in deroga all’art. 1910 del Codice Civile.
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza Globale Fabbricati stipulata dal Condominio Stella Polare per fabbricato di 5 piani per complessivi 10 appartamenti
ESISTE SCOPERTURA PER INSUFFICIENZA ASSICURATIVA
Val. xxx.xx € 1.000.000 - Preesistenza € 1.500.000 - Franchigia € 500
TUTTI i 10 appartamenti sono assicurati con polizza privata con Compagnie aderenti all’accordo
PER TUTTI LA GARANZIA E’ CAPIENTE E LA FRANCHIGIA E’ DI € 200
Evento
Incendio causato da corto circuito della stufa dell’int.9 condotto dal proprietario
B | C | D | E | F | G | |||||||||
1910 C.C. | riparto tra i due contratti | |||||||||||||
int. | danno al fabbricato | franchigia | indennizzo su pol. GF | indennizzo su pol.privata | GF | POL. PRIVATA | dettaglio parti comuni | |||||||
int. 1 (mill.100) | € | 1.000,00 | € | 200,00 | € | 666,67 | € | 800,00 | € | 200,00 | € | 800,00 | € | 133,33 |
int. 2 (mill.100) | € | 1.000,00 | € | 200,00 | € | 666,67 | € | 800,00 | € | 200,00 | € | 800,00 | € | 133,33 |
int. 3 (mill.100) | € | 1.000,00 | € | 200,00 | € | 666,67 | € | 800,00 | € | 200,00 | € | 800,00 | € | 133,33 |
int. 4 (mill.100) | € | 1.000,00 | € | 200,00 | € | 666,67 | € | 800,00 | € | 200,00 | € | 800,00 | € | 133,33 |
int. 5 (mill.100) | € | 1.000,00 | € | 200,00 | € | 666,67 | € | 800,00 | € | 200,00 | € | 800,00 | € | 133,33 |
int. 6 (mill.100) | € | 500,00 | € | 200,00 | € | 333,33 | € | 300,00 | € | 200,00 | € | 300,00 | € | 133,33 |
int. 7 (mill.100) | € | 500,00 | € | 200,00 | € | 333,33 | € | 300,00 | € | 200,00 | € | 300,00 | € | 133,33 |
int. 8 (mill.100) | € | 500,00 | € | 200,00 | € | 333,33 | € | 300,00 | € | 200,00 | € | 300,00 | € | 133,33 |
int. 9 (mill.100) | € | 500,00 | € | 200,00 | € | 333,33 | € | 300,00 | € | 200,00 | € | 300,00 | € | 133,33 |
int. 10 (mill.100) | € | 500,00 | € | 200,00 | € | 333,33 | € | 300,00 | € | 200,00 | € | 300,00 | € | 133,33 |
Parti comuni | € | 2.500,00 | € | 500,00 | € | 1.166,67 | € | 1.333,33 | € | 1.166,67 | € | 1.333,33 | € | 1.333,33 |
Tot. Danno | € | 10.000,00 | € | 500,00 | € | 6.166,67 | € | 3.166,67 | € | 6.833,33 |
Il verde prevale sul rosso
Commento:
Per il danno alle parti private la polizza GF, intervenendo successivamente alle polizze private, è chiamata ad intervenire senza applicare la franchigia, in base all’ultimo capoverso del primo comma del punto A.1
Per il danno alle parti comuni in presenza di scopertura su polizza GF sono chiamate ad intervenire le polizze private per la parte scoperta senza applicare le rispettive franchigie in base all’ultimo capoverso del secondo comma del punto A.1.
TESTO DELL’ACCORDO
PUNTO B
Qualora invece con garanzie dirette coesistano garanzie di rischio locativo, ricorso terzi e, comunque, di responsabilità prestate con polizze incendio o multirischio che prevedano la garanzia incendio, l’indennizzo relativo ai beni assicurati sarà liquidato dall’assicuratore diretto sulla base delle condizioni di polizza riportate nel suo contratto, fatto salvo il diritto dell’assicurato/danneggiato di agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno non indennizzato dall’assicuratore diretto per effetto di franchigie e/o scoperti. In tale ipotesi, le Compagnie aderenti all’accordo si impegnano a non agire in surroga nei confronti del responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C).
PUNTO C
L’azione di surroga, potrà essere esercitata solo qualora, l’ammontare dell’importo della stessa, al termine delle operazioni di valutazione, risulti di ammontare superiore ad euro 50.000.
Flow Chart di applicazione dell’Accordo
PRECISAZIONI AL PUNTO B
•il punto B stabilisce che la gestione del danno sia di esclusiva pertinenza dell’assicuratore che presta la garanzia diretta sui beni danneggiati.
•la parte di danno non coperta dalla garanzia diretta (per effetto di franchigie, scoperti o scoperture in genere) rimarrà a carico della polizza del Civilmente Responsabile.
•se la Compagnia del Civilmente Responsabile presta una garanzia di RC pura non legata a polizza incendio o multirischio che preveda la garanzia incendio, l’Accordo non sarà operante.
•se tra le Compagnie coinvolte nel sinistro dovesse risultarne una sola non aderente, l’Accordo non troverà applicazione, seguendo i normali criteri dell’art. 1910 e 1916 CC.
FACCIAMO ALCUNI ESEMPI PUNTO B
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza incendio stipulata da Xxxxx con garanzia R.V. Compagnia BETA: polizza incendio stipulata da Xxxxxxx
Evento
Incendio accidentale (non doloso) presso Xxxxx che danneggia la casa di Xxxxxxx
NB: in caso di incendio doloso non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo a Xxxxx
•
Danni al fabbricato di Bianchi per € 100.000
Situazione
La polizza ALFA di Rossi (Civilmente Responsabile) assicura il Ricorso Vicini per € 200.000 La polizza BETA di Bianchi assicura il fabbricato in maniera sufficiente
La Compagnia BETA (che assicura Bianchi) paga il danno per intero
Accertato che:
•la polizza della Compagnia ALFA è relativa al rischio incendio o multirischio con garanzia incendio e coesistenza di rischio locativo, ricorso terzi e comunque in genere di responsabilità
la Compagnia BETA agirà in surroga nei confronti del responsabile perché l’importo è superiore a 50.000,00 euro
(punto C dell’Accordo).
2°caso - Come il 1° ovvero coesistenza di
due garanzie non
omogenee stipulate da diversi Contraenti su due rischi diversi
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza incendio stipulata da Xxxxx con garanzia Ricorso Vicini
Compagnia BETA: polizza incendio stipulata da Xxxxxxx
A differenza del 1° caso la polizza incendio BETA di Bianchi non è capiente e liquida un importo inferiore a 50.000,00 euro
La Compagnia ALFA integra la differenza non pagata dalla Compagnia BETA nei limiti civilistici. In questo caso non viene effettuata alcuna rivalsa, diversamente dal 1° caso, perché l’importo di surroga di BETA è inferiore a 50.000,00 euro.
Situazione assicurativa
Compagnia ALFA: polizza incendio stipulata da Xxxxx con garanzia R.V. Compagnia BETA: polizza incendio stipulata da Xxxxxxx
Danno civilistico di Bianchi € 100.000
I massimali delle due polizze sono capienti, ma la polizza di BETA ha uno scoperto del 10% (€10.000 in rapporto al danno)
BETA paga il proprio assicurato Bianchi € 90.000 e si rivale su ALFA (importo > 50.000,00 euro)
Xxxxxxx chiederà la differenza di € 10.000 a Xxxxx che a sua volta chiederà l’intervento della propria Compagnia ALFA
La Compagnia ALFA (con garanzia R.V.) manleva il proprio assicurato Xxxxx