CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE E FIUMI: BERRA – COPPARO – FORMIGNANA – JOLANDA DI SAVOIA - RO
ALLEGATO “B” Alla Determinazione a contrarre n. 207del 06/07/207
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE E FIUMI: BERRA – COPPARO – FORMIGNANA – JOLANDA DI SAVOIA - RO
Art. 1 Definizioni di riferimento
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
− per “Stazione Appaltante” (detta anche Ente Appaltante, Aggiudicatrice, Committente): Unione Terre e Fiumi quale stazione appaltante che procede all'affidamento dell'incarico di servizi oggetto del presente capitolato d'oneri;
− per “appalto”: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente disciplinare;
− per “Ditta / Professionista incaricato”: l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, in veste di professionista singolo, associazione di professionisti, società di professionisti, riunione temporanea di professionisti nelle forme dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, giuridicamente riconosciute e in possesso delle competenze e delle capacità per l’assolvimento dell’incarico, cui l’Amministrazione stessa affida l’esecuzione dell’appalto di servizi secondo le modalità definite nel presente disciplinare, integrate con le indicazioni dell’offerta;
− per “Capitolato d’oneri”: Capitolato tecnico determinante il contenuto sostanziale del contratto o disciplinare di appalto di servizi. Il capitolato d’oneri riporta i contenuti progettuali e le prestazioni di minima per lo svolgimento dell'appalto di servizi;
− per “Contratto o Disciplinare di appalto di servizi”: l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione appaltante e l’operatore economico prescelto come appaltatore; il contratto potrà riportare integrativamente l’elenco di dettaglio delle elaborazioni specialistiche e le maggiori specifiche atte a meglio definire il rapporto contrattuale rispetto al capitolato d’oneri, scaturenti dall’offerta presentata dall'affidatario, necessarie per migliorare o meglio definire la prestazione;
− per “Codice dei contratti pubblici”: il D.Lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici;
− per “Specifiche tecniche”: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità. Con riferimento al presente incarico per “specifiche tecniche” si intendono le specifiche allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale dell'Xxxxxx-Romagna n. 2193 del 21/12/2015, n. 2188 del e n. 241 del 06/03/2017;
− per “Ufficio di Piano (UdP) Unione Terre e Fiumi”: l’unità operativa cui è affidata la gestione associata delle funzioni di pianificazione al fine di assicurare l’unicità di conduzione e la semplificazione delle procedure, nonché la rispettiva responsabilità di gestione tecnica, di risultato e contabile;
− per “Strumenti di Pianificazione”: ai fini del presente capitolato d'oneri, l’insieme degli elaborati costituenti l’oggetto contrattuale come individuati dalla L.R. 20/2000 e successive modifiche. Sono detti anche elaborati o atti di Pianificazione;
− per “Microzonazione sismica” (di seguito denominata anche MS): valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo.
La microzonazione sismica caratterizza e individua, attraverso l'elaborazione finale di una cartografia del territorio, le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità;
− per “Analisi della Condizione limite per l’emergenza” (di seguito denominata anche CLE): definizione della condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quali totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e la connessione con il contesto territoriale.
Art. 2 Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto
1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti al rapporto tra l’Amministrazione e la Ditta/Professionista incaricato individuato in relazione alla prestazione inerente alla REDAZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE E FIUMI: BERRA – COPPARO – FORMIGNANA – JOLANDA DI SAVOIA - RO
2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate dalla
Deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 2193/2015 e n. 241/2017.
Art. 3 Prestazioni oggetto dell’appalto/specifiche tecniche - interazioni organizzative essenziali
1. L’operatore economico incaricato (appaltatore) realizza, nell’ambito del quadro di attività istituzionali/strumentali relative al funzionamento dell’Amministrazione, le prestazioni/attività di cui al presente articolo. Gli standard produttivi e le linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2, sono individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
2. L’appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto di seguito specificate:
A.1. Descrizione del Servizio/Attività
L’appalto ha per oggetto la redazione dello Studio di Microzonazione sismica dei Comuni dell’Unione Terre e Fiumi: Berra - Copparo - Formignana - Jolanda di Savoia - Ro, secondo le modalità ed i contenuti tutti stabiliti dalla Deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 2193/2015 e n. 241/2017, nonché dalla normativa nazionale di settore vigente; nel rispetto della
L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in coerenza alla pianificazione sovraordinata e con i nuovi Strumenti Urbanistici Comunali approvati dall’Unione.
Gli strumenti da elaborare e perfezionare sono relativi a:
- Analisi dello Studio di Microzonazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 2193/2015 e n. 241/2017. Lo studio si avvarrà, fra l’altro, dei dati già raccolti ed elaborati inerenti la Microzonazione Sismica di II Livello, e dovrà elaborare e raccordare questi ultimi alle attività oggetto del presente incarico, al fine di consegnare gli elaborati e archiviare i dati come richiesto dalle medesime specifiche tecniche su richiamate e secondo quanto indicato dalla DGR 241/2017;
- L’appalto è comprensivo delle prestazioni professionali relative alle competenze richieste per il presente incarico, di tutte le analisi specifiche e delle singole prestazioni nelle materie specialistiche necessarie per la redazione degli atti sopra menzionati;
Sono a carico del Operatore Economico incaricato ogni onere e spesa dipendenti e funzionali allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi, quali:
- predisposizione di un programma delle attività e cronoprogramma delle spese concordato con la Stazione Appaltante, in sintonia con il programma di finanziamento regionale fissato con la DGR 241/2017;
- raffronto e coordinamento con l’Ufficio di Piano e con la Regione per assicurare la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigente e con la normativa, con particolare riferimento alla tematica della riduzione del rischio sismico;
- raffronto e coordinamento per la raccolta dati e per accessi in siti oggetto di specifiche indagini di approfondimento, con le Amministrazioni Comunali interessate, in tutte le fasi dell’iter formativo e approvativo dello Studio oggetto del presente incarico;
- analisi e validazione degli studi eventualmente già in possesso dei Comuni inerenti alle aree oggetto di Studio e di approfondimento;
- definizione delle metodologie per la elaborazione dello Studio in oggetto da concordare con la Regione Xxxxxx-Romagna;
- Stesura della bozza di locali approfondimento di livello 3 della Microzonazione sismica (parte cartografica e parte descrittiva) da sottoporre ai competenti Uffici della Regione Xxxxxx- Romagna;
- partecipazione alle fasi di presentazione e discussione dello Studio oggetto del presente incarico nelle sedi istituzionali previste (Regione Xxxxxx-Romagna);
- la collaborazione con la Stazione Appaltante (Ufficio di Piano e SIT) per la redazione della CLE (a carico dell’Unione T. e F.) ed in particolare per l’utilizzo delle mappe risultanti dalla MS3;
- la partecipazione a incontri e riunioni al fine dell’espletamento di forme di consultazione, partecipazione e concertazione preliminari con l’Unione Terre e Fiumi;
- il mantenimento dei rapporti con l’Ufficio Responsabile del Procedimento e gli uffici tecnici dei Comuni facenti parte dell’Unione, durante lo svolgimento dell’incarico;
- le risposte e le integrazioni derivanti da eventuali quesiti, osservazioni o prescrizioni, formulate dagli organi competenti, propedeutiche alla approvazione dello Studio.
- definizione alle varie scale di approfondimento degli elaborati grafici e degli elaborati tecnici: in particolare sono da redigere gli elaborati previsti dalle Specifiche Tecniche di cui alla D.G.R. n. 241/2017 e n. 2193/2015;
- esame delle osservazioni e adeguamento alle richieste di modifica/integrazione eventualmente formulate dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
- redazione di tutta la documentazione tecnica illustrativa definitiva (relazioni, tabelle, grafici, tavole, ecc. come eventualmente modificati a seguito della richiesta di modifica/integrazione) necessaria per l'approvazione dello Studio e per l'acquisizione del Certificato di Conformità della Regione Xxxxxx-Romagna.
A.1.1. Prestazioni principali
Locali approfondimenti di livello 3 dello Studio di Microzonazione sismica dei Comuni dell’Unione Terre e Fiumi (Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, e Ro).
Lo Studio oggetto del presente incarico deve essere elaborato e perfezionato secondo le specifiche tecniche, di restituzione ed archiviazione dati e secondo le tempistiche previste dalla
D.G.R. n. 241/2017 e nel pieno rispetto delle Norme vigenti citate al precedente punto A.1 del presente articolo, mantenendo una stretta collaborazione con gli organi tecnici di settore della Regione Xxxxxx-Romagna.
A.1.2. Funzioni di supporto da parte dell’Amministrazione appaltante
L’Amministrazione appaltante, e nello specifico l’Ufficio di Piano, presterà assistenza all’Operatore Economico incaricato mettendo a disposizione di quest’ultimo e degli eventuali collaboratori da egli incaricati, per la consultazione, tutte le analisi e la documentazione urbanistica e territoriale in possesso dell'Unione Terre e Fiumi, per i 5 Comuni interessati, ritenute utili per lo svolgimento dell’incarico. L’Ufficio di Piano assicurerà il coordinamento con gli Uffici della Regione Xxxxxx- Romagna.
A.2. Specifiche Tecniche
Lo Studio qui richiamato, sarà elaborato secondo le modalità e i contenuti delle Specifiche tecniche approvate con DGR n. 2193/2015 e n. 241/2017, della L.R. 19/2008, della L.R. 20/2000 e delle disposizioni-direttive ad esse correlate, in conformità alla Pianificazione sovraordinata e ai Nuovi Strumenti Urbanistici dell’Unione Terre e Fiumi, e nel rispetto della legislazione regionale e nazionale (di cui al precedente punto A.1 del presente articolo) applicabile a tutte le materie oggetto del presente incarico.
Qualora, nel corso del procedimento dovessero subentrare nuove disposizioni normative o disposizioni sovraordinate, il contenuto degli atti dovrà essere contestualmente adeguato al fine di assicurare le necessarie coerenza tecnico-giuridica e correttezza procedimentale.
Lo Studio di Microzonazione sismica dovrà essere redatto in conformità allo standard adottato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Il tutto come meglio specificato nei documenti pubblicati sul sito della Regione Xxxxxx-Romagna: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxxxx-xxx-xxx-xxxxx-xx- microzonazione-sismica-in-xxxxxx-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx- comuni-ag-inferiore
A.2.1. Analisi ricognitiva della documentazione tecnica e specialistica già in possesso dei vari Comuni
L’analisi ricognitiva consiste in: acquisizione, esame, valutazione, comparazione e messa in relazione, della documentazione tecnica e analitica relativa alla strumentazione urbanistica vigente, nonché di tutti gli elaborati di analisi ad essa attinenti e di eventuali altri studi, progetti, piani di settore già approvati e/o in fase di approvazione all’atto del conferimento dell’incarico presso l'Unione di Comuni Terre e Fiumi e la regione Xxxxxx-Romagna, quest’ultima per il particolare riferimento alla Microzonazione Sismica di II livello per gli stessi Comuni oggetto della Prestazione in parola, dalla stessa Regione finanziata.
In particolare vanno acquisiti come base di dati, da raccordare e completare (secondo le Specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 2193/2015 e 241/2017) gli studi di Microzonazione sismica di secondo livello finanziato dalla Regione, le analisi riguardanti il rischio sismico dell'Unione, nonché gli studi di Microzonazione Sismica di II livello relativi alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio già approvati, di cui i locali approfondimenti di livello 3 e l’Analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE), quest’ultima da redigere a carico degli Uffici dell’Area Gestione del Territorio dell’Unione, di cui sono la necessaria integrazione.
A.2.2. Microzonazione sismica di terzo livello
Per quanto riguarda i contenuti obbligatori dell’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) e dei locali approfondimenti di livello 3 dello Studio di Microzonazione Sismica, negli aspetti generali e in quelli connessi alle previsioni di PSC e RUE approvati, nonché per quanto concerne aspetti attuativi, competenze, procedure e adempimenti, si rimanda alle disposizioni e alle Specifiche tecniche approvate con D.G.R. n. 2193/2015 e 241/2017.
Per quanto concerne le Zone da indagare, lo Studio oggetto del presente incarico dovrà far riferimento alla Microzonazione sismica di II livello allegata al Piano Strutturale dell’Unione e alla Microzonazione Sismica di II Livello validata dalla regione Xxxxxx Xxxxxxx (all’atto della predisposizione del presente capitolato, non è ancora nella disponibilità dell’Unione, ma sarà messa a disposizione dell’operatore economico non appena questa ci perverrà da parte della stessa Regione).
A.2.3. Informatizzazione dello Studio di Microzonazione sismica, Formati e Riproduzioni
Tutti gli elaborati costitutivi dello Studio in oggetto e le relative analisi devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico e digitale, devono altresì rispettare le Specifiche tecniche, di restituzione e di archiviazione dati approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2193/2015 e n. 241/2017
La struttura dati deve essere costruita in modo da essere compatibile e convertibile secondo il “Modello dati di base della Regione Xxxxxx Xxxxxxx con il quale è stato costruito il Piano Strutturale Comunale” (PSC), e in funzione dell’ utilizzo all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell’Unione Terre e Fiumi il cui software è ArcMap di Esri.
Le relazioni e le analisi di supporto ed ogni documento descrittivo dovranno essere redatti anche su supporto informatico in file formato *.doc.
Il formato vettoriale dei dati dovrà essere SHAPE; dovranno essere forniti sia i progetti in formato SHAPE (MXD) costituenti i singoli elaborati, sia i file SHAPE singoli per tematica.
Tutto il materiale dello Studio in oggetto dovrà essere fornito anche in formato non modificabile (*.pdf-Acrobat/adobe), per la distribuzione e la consultazione.
Tutti gli elaborati dovranno essere resi anche in versione già idonea alla pubblicazione interattiva WEB, possibilmente “Open Source”, con funzioni di consultazione della normativa di riferimento.
Gli elaborati tecnici di cui sopra dovranno essere resi disponibili durante i vari stati di avanzamento dei lavori.
L'appaltatore dovrà consegnare gli elaborati tecnici definitivi completi delle modifiche, correzioni o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Xxxxxx-Romagna. Gli elaborati definitivi dovranno essere consegnati in almeno n. 2 copie su supporto cartaceo e n. 2 copie su supporto magnetico per la trasmissione alla Regione ai fini dell'approvazione. Successivamente, ai fini dell'approvazione e della acquisizione del Certificato di Conformità, gli elaborati definitivi (eventualmente corretti con gli emendamenti richiesti) dovranno essere consegnati in n. 2 copie su supporto cartaceo e n. 7 copie su supporto magnetico.
La Stazione Appaltante individua un referente coordinatore nel Responsabile dell'UdP, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l’Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e l'UdP assicurerà il coordinamento con la Regione ER.
Art. 4 Termini di espletamento delle attività oggetto dell’appalto
1. Ai sensi della D.G.R. n. 241/2017, il termine massimo per la consegna degli elaborati come definito al precedente art. 3, è fissato in giorni 180, decorrenti dalla data di inizio della prestazione risultante da verbale con la Stazione Appaltante, dopo l’affidamento dell'incarico mediante Determinazione Dirigenziale dell’Area Gestione del Territorio e sottoscrizione di apposito Contratto. Tale termine è da considerarsi tassativo, ai fini della tempestiva consegna degli elaborati richiesti nei termini assegnati dalla citata D.G.R. n. 241/2017, salvo proroghe per comprovati motivi tecnici in accordo con la Stazione Appaltante ed il Servizio Geologico Sismico
della Regione Xxxxxx Xxxxxxx. L’incarico disciplinato dal presente Capitolato d’oneri comprende inoltre l’esame delle osservazioni e l’adeguamento alle eventuali richieste di modifica/integrazione formulate dalla Regione Xxxxxx-Romagna e la consegna degli elaborati definitivi modificati o integrati, ai fini dell’acquisizione del Certificato di Conformità da parte della Regione medesima.
Art. 5 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell’appalto
1. Per la complessità delle elaborazioni richieste, la Ditta/Professionista incaricato potrà svolgere le funzioni di studio ed analisi presso il rispettivo domicilio professionale e nelle sedi nelle quali devono essere assunte o scambiate le informazioni attinenti l’appalto dei servizi.
2. Le revisioni degli elaborati, la consegna degli atti conseguenti e le prestazioni di contratto saranno effettuate, per ragioni logistiche, presso la sede dell'Unione Terre e Fiumi, Ufficio di Piano: Xxx xxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxxxx (XX).
Art. 6 Destinatari delle attività dell’appalto e rapporti dell’appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto
1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte a garantire le funzioni di carattere istituzionale esercitate dall'Unione di Comuni Terre e Fiumi e sono riferite alla prestazione di Servizi relativi alla Redazione di locali approfondimenti di livello 3 dello Studio di Microzonazione sismica dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia e Ro.
Art. 7 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto – procedure di reclamo
1. L’appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi contenuti nel presente Capitolato d’oneri, con particolare riferimento alla sezione delle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 2193/2015 e 241/2017, e nella proposta tecnica inclusa nell'offerta presentata, nonché nel programma delle attività e del crono programma delle spese.
2. L’appaltatore assicura la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati tramite la Stazione Appaltante, impegnandosi a garantire risposta immediata per l’adeguamento eventualmente necessario.
3. L’Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o riserve da parte dei soggetti istituzionalmente titolati, in ordine all’oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni-disposizioni all’appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.
Art. 8 Durata del contratto/dell’incarico
1. Il presente incarico ha durata dalla data di Inizio della prestazione risultante da Verbale sino alla realizzazione delle attività secondo i termini di cui all’art. 4 del presente Capitolato d’oneri.
Art. 9 Valore del contratto/dell’appalto
1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, a cui applicare il ribasso dell’offerta economica, rapportato alla durata per lo stesso individuata al precedente art. 8, è pari a € 60.884,30 (euro sessantamilaottocentottantaquattro/30) compresi oneri della sicurezza pari a € 884,30 (ottocentottantaquattro/30) e non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA e degli oneri di Legge.
2. Il predetto importo compensa, inoltre, in modo forfetario tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare dall’appaltatore per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 10 Eventuali risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
1. L'appaltatore nel caso si avvalga per la prestazione di servizi di propri dipendenti o collaboratori è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti al presente appalto con risorse umane qualificate.
3. L'appaltatore, in sede di sottoscrizione del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli eventuali addetti/collaboratori che impiegherà nei servizi corrispondente a quanto indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati.
Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per comprovate cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) degli eventuali addetti/collaboratori e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle eventuali risorse umane indicate in sede di offerta, ovvero, in sede di stipulazione del contratto. Non è possibile la sostituzione del titolare. In caso di fallimento dell'imprenditore individuale, ovvero in caso di morte, interdizione o inabilitazione del medesimo, l'Amministrazione recede dal contratto.
4. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle eventuali persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le eventuali risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
5. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata dell’eventuale personale per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
6. Le risorse umane eventualmente impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato d'oneri, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione.
7. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le eventuali risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 4.
8. L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso eventualmente impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato d'oneri, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente capitolato d'oneri l'appaltatore garantisce gli aggiornamenti formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto.
Art. 11 Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle eventuali risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'appaltatore
1. L'appaltatore nel caso si avvalga per la prestazione di servizi di propri dipendenti o collaboratori è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. In relazione alle eventuali risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili all'eventuale personale dipendente ed agli eventuali collaboratori.
3. Per gli eventuali lavoratori dipendenti o soci lavoratori, l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle eventuali risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 26.
6. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. Certificazione di regolarità contributiva), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Art. 12 Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro
1. L'appaltatore nel caso si avvalga per la prestazione di servizi di propri dipendenti o collaboratori è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L’appaltatore è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
4. In caso di esecuzione delle attività, per l’esecuzione del presente appalto, all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, ai sensi del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (nella persona del Dirigente Area Gestione del Territorio) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Art. 13 Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto
1. L'Amministrazione Appaltante mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative.
2. L’Amministrazione svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con l'appaltatore e con gli eventuali operatori dello stesso.
3. L’Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione con l'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Per quanto non meglio specificato si fa riferimento al precedente art. 3, punto A.1.2.
Art. 14 Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti al presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
2. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. 196/2003, nonché alle seguenti istruzioni:
- individuare ed istruire gli eventuali incaricati del trattamento anche in relazione ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato agli stessi o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio affidato;
- adottare le misure minime di sicurezza;
- verificare la non eccedenza e pertinenza dei dati trattati, in rapporto alle attività gestionali e operative del servizio;
- segnalare al Titolare dei dati, i problemi; a tal fine il Titolare è la Unione di Comuni Terre e Fiumi;
- dare applicazione ai diritti dell’interessato.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore del rispetto delle disposizioni sulla tutela del trattamento dei dati personali e dei codici deontologici per l’utilizzo degli strumenti informatici e di navigazione in rete di cui al D.lgs. 196/2003.
4. L’operatore economico con riferimento alla gestione dei dati e delle procedure informatiche, assume in carico le funzioni organizzative e formative atte a garantire il corretto svolgimento dell’incarico.
5. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli eventuali incaricati del trattamento.
6. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 15 Direzione dell’esecuzione del contratto
1. Le attività di coordinamento direttivo del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato.
Art. 16 Corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto
1. Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e da
I.V.A. e da altri oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
Art. 17 Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto
1. Ai fini della resa del corrispettivo, le prestazioni / attività oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. È dovuto ogni altro onere previdenziale stabilito per legge in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Art. 18 Adeguamento/revisione dei prezzi
1. I prezzi oggetto del presente appalto non sono assoggettati a revisione.
Art. 19 Condizioni di pagamento
1. Per tipologia di prestazioni rese, che da una parte prevedono attività operative e dall’altra una loro verifica rimessa a Organismi terzi, per la validazione dell’intera prestazione, si prevede la seguente modalità di pagamento:
a. un acconto 20%, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del contratto, previa idonea fatturazione;
b. un acconto del 40% dopo trenta (30) giorni, l’avvenuta presentazione della proposta di Studio da trasmettere alla Regione per la validazione, previa idonea fatturazione;
c. saldo del 40% a seguito della validazione formale di tutti gli elaborati presentati, da parte degli Organismi competenti e il pagamento formale avverrà a seguito della liquidazione delle somme da parte della Regione Xxxxxx-Romagna.
2. Le competenze dovute verranno corrisposte all’operatore economico incaricato nelle modalità sopra richiamate, a fronte della presentazione, da parte dell’affidatario all’Unione di Comuni Terre e Fiumi di regolare fattura/nota proforma.
L’adozione dei provvedimenti di liquidazione compete all’Unione di Comuni Terre e Fiumi e, nello specifico, al Dirigente dell’Area Gestione del Territorio.
3. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
4. Il contratto è sottoposto all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in vigore dal 7/09/2010. Il contratto sarà risolto automaticamente in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
S.p.A. come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. A tal fine, l’Amministrazione provvederà ad acquisire la Certificazione di regolarità contributiva congiuntamente al ricevimento di ogni nota contabile finalizzata al pagamento delle prestazioni effettuate. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli suddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione,
né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
7. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inviate a: Unione di Comuni all’Unione di Comuni Terre e Fiumi, mediante PEC e contenere il Codice Ufficio: SAISK7.
8. Le fatture elettroniche devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti elementi:
a) estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000), ovvero gli estremi della Determinazione di Aggiudicazione;
b) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
d) i codici CUP e CIG relativi alla procedura di affidamento dell'appalto.
Art. 20 Cessione del contratto
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, a pena di nullità.
Art. 21 Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
Art. 22 Responsabilità
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di eventuali terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o a cose, dall’attività dell'eventuale proprio personale e dagli eventuali utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatte salve le responsabilità legate all’attività discrezionale-decisionale in capo all’Amministrazione, in relazione alle rispettive competenze amministrative e istituzionali.
5. L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri eventuali dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
6. L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri eventuali dipendenti e collaboratori nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore.
8. Determina responsabilità diretta anche il mancato rispetto dei termini qualora tale situazione pregiudichi gravemente l’attività amministrativa dell’Ente.
Art. 23 Coperture assicurative
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli eventuali soggetti impegnati per l’esecuzione del presente incarico.
2. È obbligo dell’appaltatore stipulare/possedere specifica polizza assicurativa per Responsabilità Professionale, comprensiva della Responsabilità Civile (RC) e della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con riferimento al servizio e alle attività oggetto dell’Appalto, a copertura dei danni a persone o a cose e dei danni patrimoniali, con massimale pari almeno a 1 (un) milione di Euro, riservato esclusivamente al servizio e alle attività oggetto dell’Appalto.
All’atto del Contratto, l’appaltatore deve consegnare copia della Polizza (art. 9 del D.L. 01/2012) e attestazione del regolare pagamento dei premi.
Art. 24 Cauzione definitiva
1. L'affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il Contratto di Affidamento, deve costituire la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'onorario, e nelle forme previste dal predetto art. 103. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Contraente, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria deve prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 104, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. il pagamento entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 25 Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto
1. L’amministrazione effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto illustrato nei precedenti artt. 3 e 4 del presente Capitolato d’oneri.
2. I controlli sono effettuati sul rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi delle prestazioni dell’appalto, così come stabiliti ai precedenti artt. 3 e 4.
Art. 26 Verifiche in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle eventuali risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto
1. L’Amministrazione provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell’appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine all’eventuale personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Amministrazione:
a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta della Certificazione di regolarità contributiva.
Art. 27 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno
1. Qualora l’Amministrazione appaltante ritenesse difettosa o inidonea l’attività svolta dall’affidatario, oppure rilevasse mancanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio, congruo rispetto alle azioni correttive poste in essere. Qualora gli elaborati vengano consegnati oltre il termine previsto per la concessione del contributo della Regione Xxxxxx-Romagna, ai sensi di quanto specificato nella D.G.R. 241/2017, e tale ritardo comporti il mancato riconoscimento del contributo medesimo, l’Amministrazione decurterà dal compenso l’importo pari al contributo non ricevuto.
2. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all’irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall’Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
3. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista nel presente capitolato d’oneri, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,5 % del corrispettivo di affidamento, decurtabile dai compensi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.
4. Nel caso in cui l’importo delle penali raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale netto, è facoltà dell’Amministrazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.
5. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate ai precedenti commi.
7. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal precedente comma 4 ed ai successivi artt. 29 e 30.
8. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
9. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.
Art. 28 Vicende soggettive inerenti l’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – Fallimento dell’appaltatore
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 50/2016.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10- sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
(60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’affidamento di incarico.
5. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale/singolo libero professionista, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso, è facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto nei riguardi degli aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 29 Cause di risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a. reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di
n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta, ad esclusione delle inadempienze di cui all’art. 27, comma 3, per le quali operano le disposizioni di cui allo stesso articolo;
c. inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti degli eventuali dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del successivo art. 30);
x. xxxxxxxxxxxx, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.
2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
a. il subappalto non conforme all’art. 105 del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/2016);
b. nel caso in cui l’Amministrazione intenda procedere alla risoluzione del contratto secondo le facoltà di cui all’art. 27, comma 4, del presente Capitolato d’oneri.
Art. 30 Procedura per la risoluzione del contratto
1. A fronte di inadempimenti gravi da parte dell’appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 29, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.
2. In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante di recedere dagli impegni presi, in tal caso non trovano applicazione le maggiorazioni di rimborso di cui all'articolo successivo.
3. La risoluzione del contratto è comunicata dall’Amministrazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.
Art. 31 Recesso unilaterale dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio (per motivi di pubblico interesse).
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione appaltante intendesse unilateralmente recedere dal presente appalto di servizi, all’affidatario incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, maggiorati nella misura del venticinque per cento, senza che null’altro il professionista possa pretendere. Di tali elaborazioni l'affidatario dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso, con facoltà per l’Amministrazione appaltante di utilizzare le elaborazioni per le rispettive funzioni istituzionali.
Art. 32 Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Amministrazione –Recesso dell’appaltatore
1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione appaltante, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Art. 33 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 34 Devoluzione delle controversie non risolvibili in xxx xxxxxxxxxxx
0. La risoluzione delle controversie inerenti all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 33 è devoluta alla competenza del Foro di Ferrara, con esclusione della competenza arbitrale.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 35 Stipulazione del contratto di appalto e spese relative alla stipulazione ed eventuale registrazione
1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'affidamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’affidatario diverso termine, ma comunque fatto salvo il termine previsto dal Codice dei Contratto all’art. 32 comma 9.
2. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Art. 37 Clausola di rinvio
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 38 Accettazione espressa di clausole contrattuali
1. Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 10, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del presente Capitolato d’oneri.
INDICE
Art. 1 Definizioni di riferimento 1
Art. 2 Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto 2
Art. 3 Prestazioni oggetto dell’appalto/specifiche tecniche - interazioni organizzative essenziali 2
A.1. Descrizione del Servizio/Attività 3
A.1.1. Prestazioni principali 4
A.2. Specifiche Tecniche 4
A.2.1. Analisi ricognitiva della documentazione tecnica e specialistica già in possesso dei vari Comuni 5
A.2.2. Microzonazione sismica di terzo livello 5
A.2.3. Informatizzazione dello Studio di Microzonazione sismica, Formati e Riproduzioni 6
Art. 4 Termini di espletamento delle attività oggetto dell’appalto 6
Art. 5 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell’appalto 7
Art. 6 Destinatari delle attività dell’appalto e rapporti dell’appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto 7
Art. 7 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto – procedure di reclamo 7
Art. 8 Durata del contratto/dell’incarico 7
Art. 9 Valore del contratto/dell’appalto 8
Art. 10 Eventuali risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 8
Art. 11 Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle eventuali risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'appaltatore 9
Art. 12 Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro 9
Art. 13 Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto 10
Art. 14 Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto 10
Art. 15 Direzione dell’esecuzione del contratto 11
Art. 16 Corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto 11
Art. 17 Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto 11
Art. 18 Adeguamento/revisione dei prezzi 11
Art. 19 Condizioni di pagamento 11
Art. 20 Cessione del contratto 12
Art. 21 Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto 13
Art. 22 Responsabilità 13
Art. 23 Coperture assicurative 14
Art. 24 Cauzione definitiva 14
Art. 25 Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto 14
Art. 26 Verifiche in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle eventuali risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto 15