ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CCNL 29 GENNAIO 2000 PER LA PROVINCIA DI MESSINA
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CCNL 29 GENNAIO 2000 PER LA PROVINCIA DI MESSINA
In data 16 maggio 2003, in Messina
Tra
La Sezione Costruttori Edili ed Affini degli Industriali della Provincia di Messina
rappresentata dal presidente xxx. Xxxxxxxxxx D`Xxxxxx, e dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dall` xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dal geom. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal geom. Xxxx Xxxxxxxx; ha svolto le funzioni di segretario il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
E
• la Federazione Provinciale Edili ed Affini FE.NE.A.L.-U.I.L. di Messina, rappresentata dal Segretario provinciale Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e dai componenti la segreteria xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
• la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Messina, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, dai componenti la Segreteria Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dai componenti del Direttivo Provinciale Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx;
• la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Messina , rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai componenti la Segreteria : Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxx.
In applicazione del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 con particolare riferimento agli artt. 39, 47 e 49 e dell`accordo nazionale 29 gennaio 2002, sottoscritti dalle rispettive associazioni di categoria
Viene stipulato
il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 ottobre 1998, con validita` per l`intero territorio della provincia di Messina.
PREMESSA:
il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra provincia un importante elemento di crescita economica e sociale, oltre che una delle poche realta` industriali strutturate.
Per questi motivi, le parti, dopo aver analizzato e valutato la situazione complessiva, caratterizzata ormai da diversi anni, da una profonda crisi dovuta alla contrazione degli investimenti sia pubblici che privati, convengono di dare impulso al sistema della concertazione e della informazione, con l`avvio dell`Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro della Provincia di Messina.
Tale Osservatorio, gia` previsto nel precedente contratto integrativo e non attuato per mancanza di un regolamento, puo` essere un valido strumento per definire gli interventi, diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni nella nostra provincia. In questa ottica di rilancio, le parti convengono, altresi`, che e` altrettanto importante riaffermare la cultura della sicurezza, della legalita` e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori.
In questo senso vanno sicuramente potenziate le risorse degli Enti paritetici, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese.
Per tali motivi appare ormai inderogabile l`istituzione su base provinciale del DURC (Documento Unico di Regolarita` Contributiva) attraverso accordi che le parti sociali devono stipulare con INPS ed INAIL, dando comunque l`onere del coordinamento e della gestione operativa alla Cassa Edile della Provincia di Messina, strumento sicuramente piu` agile e puntuale nell`espletamento della certificazione.
Tutto cio` deve realizzarsi in tempi certi e rapidi, sulla base di analoghe esperienze gia` maturate in altre Province Italiane e per dare attuazione al dettato del nostro legislatore regionale. L`attuazione delle linee programmatiche del presente accordo, non puo` prescindere da un piu` serrato confronto tra le parti, ed al riguardo viene auspicata la costituzione di un tavolo permanente tra le parti sociali al fine di monitorare l`andamento del mercato delle costruzioni della Provincia, favorire le sinergie tra i diversi Enti paritetici, costituire protocolli di legalita` per la lotta al lavoro nero ed alla evasione contributiva ed ogni altro strumento atto a rilanciare il settore delle costruzioni sia pubblico che privato nella Provincia di Messina.
Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:
Articolo 1 Osservatorio
Viene istituito l`Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni della Provincia di Messina, con il compito di realizzare, di concerto con l`Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell`industria delle costruzioni al fine di accrescerne la conoscenza e rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.
A tal fine l`Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
• evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilita` finalizzate con capitale privato;
• evoluzione dell`offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
• andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilita`, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
• andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.
L`Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:
1. concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l`attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull`occupazione; possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell`occupazione; interventi nei confronti delle amministrazioni locali per un maggior raccordo con le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro;
2. monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
3. studiare sistemi di incontro funzionale fra domanda ed offerta del lavoro attraverso:
• una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;
• una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;
1. stimolare studi di fattibilita` di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.
In funzione del perseguimento degli obiettivi l`attivita` dell`Osservatorio sara` articolata come segue:
1. una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicita` costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;
2. analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.
Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:
a. enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorche` settoriali, in dipendenza delle proprie attivita`;
b. banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonche` altre fonti via via individuabili.
L`Osservatorio si avvale per il suo funzionamento di un Comitato Esecutivo, costituito da tre rappresentanti dei sindacati di categoria e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, ed ha sede operativa presso la Cassa Edile di Messina, della cui struttura e banca dati si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Le parti convengono che lo stesso Comitato Esecutivo nominato dalle parti sociali si doti di un regolamento che ne disciplini le modalita` operative.
Articolo 2
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA` CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
Le parti, come gia` enunciato in premessa, considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni, attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l`efficienza e la produttivita` delle imprese, la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche` il rispetto dei deliberati contrattuali e normativi in materia di trattamento economico del personale.
Pertanto, ritengono necessario e non piu` procrastinabile la nascita del DURC in ambito provinciale in modo da semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di partecipazione alle gare di appalto e nella fase di aggiudicazione.
Le parti, quindi, concordano di proseguire e rafforzare le iniziative nei confronti delle sedi provinciali di INPS ed INAIL, avviando un tavolo di confronto per la definizione delle convenzioni previste sia dal DL 25/9/2002 n. 210 convertito nella Legge 22/11/2002 n. 266, sia dalla normativa della Regione Siciliana sia dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale convenzione, attraverso appositi protocolli di intesa, dovra` valorizzare il ruolo della Cassa Edile di Messina, quale soggetto certificante della regolarita` ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali delle imprese esecutrici di lavori sia pubblici che privati nel territorio della Provincia di Messina.
Presso la stessa Cassa verra` istituito lo sportello unico, inteso come terminale operativo del servizio per il rilascio agli interessati del certificato, assicurando che le procedure per il DURC risponderanno a criteri di semplificazione riducendo ed accelerando gli adempimenti burocratici in confronto alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Le linee di attivazione del DURC e dello sportello unico avranno necessariamente un periodo di prima sperimentazione riguardante l`attivazione dei sistemi informativi per lo scambio e l`incrocio dei dati, la documentazione concordata tra INPS ed INAIL ed i rapporti con le Casse Edili.
In questo contesto sara` determinante sia l`appoggio delle parti sociali sia il coinvolgimento degli Enti Paritetici CPT e Scuola Edile, sia l`osservatorio provinciale attraverso il monitoraggio dei lavori e dell`occupazione.
In base al sistema integrato delle informazioni sugli appalti, si attivera` un sistema di segnalazione agli istituti previdenziali ed assicurativi dei dati delle imprese che non risultano iscritte alla Cassa Edile e che pertanto non potranno ricevere attestati di regolarita` contributiva.
Articolo 3 Orario di lavoro
Per quanto riguarda l`orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt.5 e 6 del C.C.N.L. 29/01/2000.
In relazione al sesto comma dell`art.5 del C.C.N.L. 29/01/2000 viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell`orario normale contrattuale di lavoro avverra` esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell`impresa.
Ove l`impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l`orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato e` dovuta una maggiorazione dell`8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell`art.25 del CCNL 29/01/2000.
In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Messina, ove ricorrono esigenze tecnico-produttive, le parti convengono che le imprese comunichino alle parti sociali ed agli enti paritetici preposti, una diversa utilizzazione dell`orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto ed i mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio.
In caso di soste dovute a cause impreviste indipendenti dalla volonta` dell`operaio e delle imprese, il recupero delle stessa resta una facolta` riconosciuta all`impresa che potra` operare anche ai sensi dell`articolo 10 comma 3 del vigente CCNL del 29/01/2000.
Articolo 4 Ferie
Fermo restando quanto previsto dall`articolo 16 del CCNL 29/01/2000 le parti convengono che le ferie saranno godute dagli operai come appresso indicato:
2 settimane nel periodo di Ferragosto
1 settimana nel periodo delle festivita` natalizie
1 settimana da concordare tra datore di lavoro e lavoratori.
Considerato che l`incremento delle richieste di indennita` per malattia si verifica maggiormente nel periodo di agosto e Natale di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia che si concentra nei suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile, si stabilisce che:
1. le imprese sono obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, il periodo di chiusura per ferie;
2. il Gruppo Costruttori Edili e le XX.XX., inoltre, svolgeranno opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
3. il rimborso del trattamento economico di malattia non potra` essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;
4. l`impresa non avra` diritto al rimborso suddetto se non avra` dimostrato l`effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso.
Articolo5 Festivita`
Per il pagamento delle festivita` valgono le norme dell`art.18 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
Articolo 6 Appalti e subappalti
Le parti contraenti, preso atto che il ricorso al subappalto ed al cottimo non deve pregiudicare le finalita` tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori, concordano di adoperarsi per controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di ``divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro``, di cui all`art.14 del C.C.N.L. 29/01/2000, nonche` ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne e` obbligato, delle disposizioni previste dall`art.15 dello stesso contratto sulla disciplina dell`impiego di manodopera negli appalti e subappalti, fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall`art.15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curera` la stampa e la divulgazione.
La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra. Per quanto non previsto dal presente articolo la materia e` regolamentata da leggi e contratti.
Articolo 7
Indennita` per lavori in alta montagna
L`indennita` per lavori eseguiti in alta montagna e` fissata nella misura del 9% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell`art.25 sub a) e art.45 del C.C.N.L. 29.01.2000. Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sara` dell`11%.
La suddetta indennita` non e` dovuta agli operai che lavorano nella localita` costituente la loro abituale dimora.
Articolo 8
Elemento economico territoriale
Nella determinazione dell`elemento economico territoriale le parti sottoscritte, consapevoli della situazione economica ed occupazionale del settore edile della Provincia di Messina, ribadiscono la necessita` di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitivita` anche al fine di salvaguardare l`occupazione.
A tal uopo le parti contraenti convengono che l`elemento economico territoriale di cui agli artt.39 lett.d) del CCNL 29 /01/2000 e` stabilito nella misura del 2% (due per cento) con decorrenza dal 1 gennaio 2003, del 2% (due per cento) dal 1° luglio 2003, del 3% (tre per cento) dal 1 dicembre 2003 rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.
Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2003 l`elemento territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Messina e` il seguente:
Qualifica/Livello | Importo Mensile | Importo Orario |
Quadri e impiegati 1 cat. Super (7° livello) | 69,80 | 0,40 |
Impiegati 1^ cat. (6° livello) | 62,82 | 0,36 |
Impiegati 2^ cat. (5° livello) | 52,35 | 0,30 |
Impiegati e operai (4° livello) | 48,86 | 0,28 |
Impiegati 3^ cat. - operai spec. (3° livello) | 45,37 | 0,26 |
Impiegati 4^ cat. - operai qualif. (2°livello) | 40,83 | 0,24 |
Impiegati 4^ cat. 1° imp.-op.com.(1° livello) | 34,90 | 0,20 |
Custodi - portinai - fattorini | 31,14 | 0,18 |
Guardiani - portieri - custodi con alloggio | 27,68 | 0,16 |
Con decorrenza 1° luglio 2003 l`elemento territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli
impiegati della Provincia di Messina e` pertanto il seguente:
Qualifica/Livello | Importo Mensile | Importo Orario |
Quadri e impiegati 1 cat. Super (7° livello) | 89,75 | 0,52 |
Impiegati 1^ cat. (6° livello) | 80,77 | 0,47 |
Impiegati 2^ cat. (5° livello) | 67,31 | 0,39 |
Impiegati e operai (4° livello) | 62,82 | 0,36 |
Impiegati 3^ cat. - operai spec. (3° livello) | 58,33 | 0,34 |
Impiegati 4^ cat. - operai qualif. (2°livello) | 52,50 | 0,30 |
Impiegati 4^ cat. 1° imp.-op.com.(1° livello) | 44,87 | 0,26 |
Custodi - portinai - fattorini | 39,79 | 0,23 |
Guardiani - portieri - custodi con alloggio | 36,33 | 0,21 |
Con decorrenza 1° dicembre 2003 l`elemento territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Messina e` pertanto il seguente:
Qualifica/Livello | Importo Mensile | Importo Orario |
Quadri e impiegati 1 cat. Super (7° livello) | 119,66 | 0,69 |
Impiegati 1^ cat. (6° livello) | 107,70 | 0,62 |
Impiegati 2^ cat. (5° livello) | 89,75 | 0,52 |
Impiegati e operai (4° livello) | 83,76 | 0,48 |
Impiegati 3^ cat. - operai spec. (3° livello) | 77,78 | 0,45 |
Impiegati 4^ cat. - operai qualif. (2°livello) | 70,00 | 0,40 |
Impiegati 4^ cat. 1° imp.-op.com.(1° livello) | 59,83 | 0,35 |
Custodi - portinai - fattorini | 53,63 | 0,31 |
Guardiani - portieri - custodi con alloggio | 48,44 | 0,28 |
Articolo 9 Assemblee
Ad integrazione di quanto previsto dall`art.104 del C.C.N.L. 29/01/2000 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unita` produttive con piu` di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l`orario di lavoro.
Articolo 10
Cassa Edile
Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le gia` elevate potenzialita` esistenti alla Cassa Edile di Messina nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.
Il contributo di cui all`art.39 del vigente CCNL 29/01/2000, stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, e` fissato nella misura complessiva del 3%.
La contribuzione complessiva per i versamenti alla Cassa Edile di Messina da parte delle imprese e dei lavoratori, e` calcolata sull`imponibile contributivo composto dai seguenti elementi:
• paga base,
• ex indennita` di contingenza,
• indennita` territoriale di settore,
• E.D.R.
• elemento economico territoriale.
Ai fini del calcolo della contribuzione complessiva per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, si applicano le seguenti percentuali:
TITOLO | Perc. a carico Azienda | Perc. a carico lavoratore | TOTALE |
Accantonamento G.N.F. | 14,20% | - | 14,20% |
Contributo A.P.E. | 4,00% | - | 4,00% |
Contributo Xxxxx Xxxxx | 2,50% | 0,50% | 3,00% |
Contributo Ente Scuola Edile | 0,80% | - | 0,80% |
Contributo C.P.T. (E.S.E.) | 0,50% | - | 0,50% |
Quote Adesione Contrattuale Provinciale | 0,432% | 0,432 | 0,864% |
Quote Adesione Contrattuale Nazionale | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
Contributo RLST | 0,06% | - | 0,06% |
TOTALI | 22,714% | 1,154% | 23,868% |
Articolo 11
Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi
I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.
Con decorrenza dalla denuncia relativa al mese di maggio 2003, nel caso in cui i versamenti siano effettuati dopo il mese successivo alla scadenza del periodo di paga, il contributo Cassa Xxxxx xxxx` regolato come segue:
Data versamento | Aliquota dovuta Contributo Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxx contributo aggiuntivo | Totale Contributo Xxxxx Xxxxx |
dal 31° al 60° giorno | 3,00% | 0,20% | 3,20% |
dal 61° al 90° giorno | 3,00% | 0,40% | 3,40% |
dal 91° al 120° giorno | 3,00% | 0,75% | 3,75% |
dal 121° al 150° giorno | 3,00% | 1,50% | 4,50% |
dal 151° al 180° giorno | 3,00% | 2,00% | 5,00% |
oltre il 180° giorno | 3,00% | 3,00% | 6,00% |
Articolo12 Prestazioni
Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Messina sono state interamente riviste dalla apposita Commissione, alla luce della diversificazione delle domande sociali e dei nuovi bisogni, soprattutto in ragione dei mutamenti dello stato sociale e del grave problema della disoccupazione.
Pertanto le prestazioni deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Messina, che avranno decorrenza dalla data di approvazione e durata collegata al presente contratto integrativo sono appresso specificate:
• Carenza malattia (art.15 contratto integrativo provinciale del 21/07/1986)
• Borse di studio
• Sussidi funerari
• Protesi e cure dentarie
• Protesi oculistiche - ortopediche - acustiche
• Carrozzelle per disabili
Tali prestazioni potranno essere aggiornate e modificate previo deliberato del Comitato di gestione sempre ad opera della apposita commissione istituita presso la Cassa Edile di Messina.
Articolo 13 Ente Scuola Edile
Le parti riconoscono la necessita` di dare maggiore impulso alla formazione professionale per i lavoratori del settore al fine di contribuire a migliorare la qualita` del lavoro e le capacita` tecniche produttive delle aziende elevando le capacita` professionali esistenti nel mercato del lavoro.
Le parti concordano di istituire l`aliquota dello 0,80%, calcolata sulla base imponibile specificata nell`art. 10 del presente integrativo, a favore dell`Ente Scuola.
Ai sensi dell`art. 93 del CCNL 29 gennaio 2000, le parti convengono che e` interesse primario del settore delle costruzioni rilanciare l`apprendistato, al fine di permettere il ricambio generazionale, stante l`invecchiamento della categoria.
In particolare si stabilisce che, alla luce dell`art. 16 e seguenti della legge 24 giugno 1997 n. 196, l`apprendistato riguardera` giovani operai e impiegati dai 16 ai 26 anni e che le aziende del settore edile operanti nella nostra provincia faranno
riferimento, per la formazione professionale e per i tirocini formativi di orientamento, all`Ente Scuola Edile di Messina e provincia (E.S.E.Me.P.) previsto dall`art.92 del CCNL e dal presente contratto integrativo.
Le parti, inoltre, concordano di prevedere, in collegamento con i flussi migratori, la formazione di ingresso dei lavoratori immigrati, anche attraverso attivita` da svolgersi direttamente nei paesi di origine, da parte dell`Ente Scuola Edile di Messina, dando priorita` ai percorsi di alfabetizzazione e crescita della professionalita` nel campo della prevenzione e della sicurezza. Le parti, infine, si impegnano alla redazione di un regolamento per attivare gli stages formativi presso le imprese, dando priorita` ai lavoratori-studenti, formati dalla stessa Scuola Edile di Messina.
A tal proposito, il compito di regolamentare la materia, xxxx` affidato ad una Commissione Paritetica che esaminera`, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo, tutte le implicazioni di carattere organizzativo e giuridico, relative ai percorsi formativi ed agli stages riguardanti i lavoratori-studenti dell`Ente Scuola Edile di Messina.
Articolo 14
Ente Sicurezza Edile (CPT)
Le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. L`aliquota contributiva a favore dell`Ente Sicurezza Edile - CPT - viene fissata allo 0,50%, calcolata sulla base imponibile specificata nell`art. 10 del presente integrativo.
In attuazione del punto B dell`art.87 del CCNL l`Ente Sicurezza Edile realizzera`, in collaborazione con l`Ente Scuola, i corsi per la formazione alla sicurezza rivolti a:
a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c. tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d. lavoratori occupati;
e. tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l`igiene e l`ambiente di lavoro;
f. lavoratori di cui al comma 12 dell`art.88 del CCNL, in attuazione dell`art.22 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.
Articolo15 Enti Bilaterali
Le parti confermano, come fondamentale, la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.
Per la realizzazione di quanto sopra, si richiedono sedi di approfondimento allo scopo di studiare sinergie e forma di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici al fine di migliorarne l`efficienza anche con l`obiettivo del contenimento dei costi.
Articolo16
Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza - RLST - (Art.88 CCNL del 29/01/2000)
E` istituita, la figura del RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale) per le imprese o unita` produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno.
I compiti del RLS T sono quelli previsti dall`art.88 del C.C.N.L. 29/01/2000, che svolgera` in stretta collaborazione con l`Ente Sicurezza Edile.
L`Ente Sicurezza Edile, quindi, formulera` un regolamento, sia per l`individuazione delle aree territoriali sia per le modalita` operative. Le parti concordano di istituire un massimo di tre RLST per l`intera provincia di Messina.
Per la copertura degli oneri derivanti dall`attivita` dei RLST viene costituito un fondo di mutualizzazione con un contributo, a carico dei datori di lavoro pari allo 0,06%, quale ``Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza``. Tale fondo servira` a rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti RLST per l`assolvimento dei compiti istituzionali. Il contributo, calcolato sulla base imponibile prevista dal punto 3 dall`art.25 del CCNL 29/01/2000, sara` versato alla Cassa
Xxxxx, che istituira` un conto ad hoc. Le somme di tale fondo saranno poi trasferite all`Ente Sicurezza Xxxxx che provvedera` ai relativi adempimenti.
Il RLST deve essere in possesso di un attestato di formazione professionale per la sicurezza.
Le parti ribadiscono che il CPT e` l`unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell`obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, cosi` come quella rivolta ai lavoratori di cui all`art.22 del Dlg.vo 626/94.
Tale norma trovera` applicazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, eletti o designati successivamente all`entrata in vigore del presente contratto integrativo ovvero nei confronti di coloro che se pur eletti o designati anteriormente, non abbiano ancora frequentato il corso di formazione.
Articolo17 Mensa
A. Le imprese, in relazione all`ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinche` sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l`allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta puo` essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere.
Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potra` ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori e` inferiore a trenta, sempreche` sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilita` di provvedervi a normali condizioni di costo.
La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell`impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalita`. Il costo complessivo di ciascun pasto e` ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.
B) con decorrenza dal 1 gennaio 2003 l`indennita` sostitutiva di mensa e` dovuta nella misura di Euro 0,18 orarie , da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
L`indennita` sostitutiva di mensa non e` dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera A).
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Agli impiegati e` dovuta una indennita` sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza cosi` come previsto per gli operai.
Il suddetto importo comprende forfettariamente l`incidenza sulla mensa, delle ferie, festivita`, tredicesima, premio annuo e premio di fedelta`.
Articolo18 Indennita` di trasporto
La misura dell`indennita` di trasporto a partire dall` 1 gennaio 2003 e` stabilita nella seguente misura:
a. Euro 0,11 orarie ai lavoratori che prestano la loro attivita` nell`ambito territoriale del centro urbano.
b. Euro 0,16 orarie ai lavoratori che prestano la loro attivita` oltre il centro urbano e fino a 15 Km.
c. Euro 0,20 orarie ai lavoratori che prestano la loro attivita` oltre il centro urbano e oltre 15 Km.
Le indennita` di cui sopra non sono dovute quando l`impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.
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Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina e` dovuta l`indennita` giornaliera come per gli operai.
Articolo 19
Anzianita` Professionale Edile (Fondo APE ed APES)
Con riferimento all`art.30 del C.C.N.L. del 29/01/2000 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all`anzianita` professionale edile, resta fissato nell`aliquota del 4% (quattro per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell`art.25 del C.C.N.L. 29/01/2000.
Il detto contributo, con le stesse modalita` e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all`articolo 10 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell`anzianita` edile di cui all`allegato ``C`` del C.C.N.L. 29/01/2000. Nel caso in cui i lavoratori nel biennio precedente non abbiano maturato le 2.100 ore, hanno la possibilita` di conguagliare volontariamente fino ad un massimo di ore 50 in modo da poter raggiungere il requisito delle 2.100 ore nel biennio.
Relativamente al contributo per l`anzianita` professionale edile, allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale, dall`art. 29 legge 341/95, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale:
• le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all`Inps, come individuate dall`art.29 Legge 341/95,dal DM 16 Dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell`Inps) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verra` determinata annualmente, tenuto conto sia degli eventuali avanzi di gestione del Fondo Ape, sia degli effetti determinati dalla presente disposizione, sull`andamento economico della gestione.
• Allo scopo, le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno, per stabilire, ove vi fossero i presupposti, la misura dello sgravio relativo all`anno successivo. Conseguentemente il Comitato di Gestione della Cassa Edile emanera` disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni ed alle documentazioni da produrre da parte delle imprese, atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio, che xxxx` disposto dal Comitato di Gestione stesso.
• Appena ottenuta la necessaria autorizzazione, le imprese mensilmente applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.
• Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti di cui sopra, o che non siano in regola con i versamenti presso la Cassa Edile per i periodi o anni precedenti, rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo.
Le parti si riservano di determinare, in alternativa a quanto sopra indicato, altre diverse modalita` di decontribuzione.
Articolo 20 Previdenza integrativa
In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare (legge n.124/93, legge 335/95 e Decreto Legislativo n.47/2000) sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall`accordo nazionale del 3 ottobre 2002, si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione ed informazione delle maestranze e delle imprese. Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant`altro fosse posto a carico delle imprese e dei lavoratori, si impegnano ad individuare in tutto o in parte, all`interno del fondo APE, quella entita` da utilizzare quale mutualita`, e cio` anche in ottemperanza degli stipulandi accordi nazionali sulla materia.
Articolo 21 Quote sindacali
Ai sensi dell`art.38 del C.C.N.L. 29/01/2000 e` confermata la facolta` attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festivita` e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformita` ai criteri e con le modalita` stabilite dall`Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell`Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.
Articolo 22 Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili, sia fra loro come pure con quelle del contratto nazionale del 29 Gennaio 2000.
Fermo restando l`inscindibilita` di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni piu` favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.
Articolo 23 Decorrenza e durata
Il presente contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1 gennaio 2003 e avra` durata fino al 31 dicembre 2005; pertanto vengono a cessare tutti gli impegni derivanti da accordi eventualmente in precedenza stipulati tra le parti contraenti.
Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale. Letto, confermato e sottoscritto
PER LA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DI MESSINA
PER LA FENEAL UIL DI MESSINA PER LA FILCA-CISL DI MESSINA PER LA FILLEA-CGIL DI MESSINA