CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 20.06.2023
E
Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento - AL- FA Liguria (di seguito anche Alfa Liguria) con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, pec: direzio- xx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx partita iva (Codice Fiscale) 02437860998 rappre- sentata dal Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxx nato ad Ancona il 30/11/1961 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con DGR n. 1138 del 30/12/2020
PREMESSO CHE
L’Università sostiene i processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territo- rio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
L’Università intende potenziare la collaborazione con i soggetti pub- blici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la coopera- zione nell’ambito di progetti di ricerca e formazione di interesse co- mune;
L’Università opera a favore dei propri studenti con percorsi di orien- tamento, tirocini e stage di ricerca e professionalizzanti;
L’Università è ente titolare nell’ambito dei servizi di certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013 oltreché Ente titolato per gli stessi servizi nell’ambito della certificazione delle competenze erogata da Regione Liguria nel medesimo quadro normativo;
L’Università realizza percorsi post Laurea – Master e corsi di perfe- zionamento, Assegni di ricerca, Dottorati – coerentemente con quan- to previsto dal Fondo Sociale Europeo e con il supporto di Regione nell’ambito del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fon- do Sociale Europeo;
L’Università è interessata ad focus specifici sui propri insegnamenti e percorsi post laurea direttamente collegati all’evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni, anche al fine di definire standard for- mativi specifici per la progettazione di attività di aggiornamento, dot- torati (anche di tipo industriale) e assegni di ricerca, percorsi di ap- prendistato di alta formazione, corsi di studio e di laurea ;
in coerenza con quanto previsto dall’Agenda ONU 2030, l’Università riconosce la sostenibilità ambientale come uno dei suoi principali obiettivi e riconosce la sua responsabilità istituzionale di accrescerne la conoscenza e la comprensione, provvedendo a creare le compe-
tenze e l'innovazione necessarie, nonché a incrementare la sensibilità e l’educazione alla sostenibilità di studenti, staff e intera comunità economica, politica e sociale di riferimento;
nell’ultimo quinquennio, l’Ateneo ha creato strutture dedicate, svi- luppato progetti e realizzato attività che consentano di ottenere risul- tati nel campo della sostenibilità ambientale. L’Ateneo aderisce alla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, alla UNICA GREEN, rete europea delle università per l’implementazione di stra- tegie per la sostenibilità ambientale e all’ISCN International Sustai- nable Campus Network. Nel 2019, l’Università di Genova ha pubbli- cato il suo primo bilancio di sostenibilità;
Alfa Liguria è un ente del settore regionale allargato istituito, a far da- ta del 01/01/2017, con la L.R. n. 30/2016;
Alfa Liguria svolge le funzioni di Organismo Intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari per l’attuazione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, su inca- rico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative, ai sen- si dell’art. 3, 5° comma, della Legge Regionale n. 30/2016;
Alfa Liguria gestisce il Repertorio Regionale delle qualificazioni all’interno del Sistema regionale delle professioni, al cui sviluppo e implementazione collaborano gli attori pubblici e privati del territorio con la finalità di delineare i contenuti di conoscenze e abilità delle professioni maggiormente richieste dalle imprese e con una particola- re attenzione alle qualificazioni emergenti nel settore “green” ai sensi del piano della Commissione UE “Green Deal Europeo”, di dicem-
bre 2019 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli obietti- vi di sviluppo sostenibile ivi compresi;
Alfa Liguria supporta la programmazione regionale degli interventi formativi erogati all’interno del POR 2021-2027 mediante le attività dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro e un costante monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese;
Alfa Liguria è Ente titolare per le attività di “certificazione delle competenze” ai sensi del Dlgs 13/2013 e svolge tale attività sulla base del referenziale fornito dal proprio Repertorio delle Qualificazioni e del collegato Atlante Nazionale delle Qualificazioni;
Alfa Liguria svolge le attività di comunicazione istituzionale sulle po- litiche del lavoro a supporto delle iniziative progettate e realizzate da Regione Liguria;
Alfa Liguria supporta Regione Liguria nella realizzazione delle attività di orientamento al lavoro, finalizzate a superare le nuove emergenze del mercato del lavoro sviluppando interventi a favore delle fasce de- boli e del terzo settore;
Alfa Liguria supporta Regione Liguria nelle attività di accreditamen- to degli Enti formativi e delle Agenzie per il lavoro;
VISTA
la DGR n. 1138 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Nomina del Di- rettore Generale dell’Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)”, con cui è stato nominato il Dott. Xxxxx Xxxxxxx quale Direttore Generale di Alfa Liguria ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Università ed Alfa Liguria intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine, in quanto riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership si realizzano le sinergie che consentono di sviluppare i percorsi di eccellenza verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, so- stenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell’attività culturale, didattica e di ricerca.
2. In particolare l’Università e Alfa si impegnano a collaborare nei se- guenti ambiti di attività:
• analisi dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese
anche mediante una comune definizione degli strumenti di rilevazio- ne quali-quantitativa;
• individuazione dei contenuti professionali delle qualificazioni
collegate alla transizione ecologica ed energetica anche mediante la costruzione della tassonomia per la definizione degli standard di competenza,
• certificazione delle competenze acquisite in contesti non for-
mali e informali e la loro creditizzazione per l’accesso a percorsi for-
mativi formali,
• innovazione dei processi formativi,
• analisi congiunta dell’evoluzione economica e produttiva del
territorio,
• promozione di percorsi duali per l’xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx-
xxxx,
• aggiornamento delle competenze delle persone occupate,
3.Gli oneri a carico delle Parti per le attività citate nei precedenti commi e le rispettive strutture cui i medesimi saranno imputati ver- ranno determinati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università di Genova il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Prorettore al dot- torato di ricerca e ai rapporti con le imprese.
Per ALFA Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Responsabile Servizio Osservato- rio Mercato del Lavoro, Migranti e IVC delle Competenze
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università degli Studi di Genova e Alfa Ligu- ria finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presen- te convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at-
tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve
essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scienti- fiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiun- te, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione ri- sultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di
cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed
agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazio- ne delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzio- ne universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazio- ni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le uni- versità, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vi- genti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 apri- le 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la- voro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Par-ti, o le loro arti- colazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività
previste negli accordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali di ALFA LIGURIA sono in regola con le coper- ture assicurative previste dalla vigente normativa .
2. ALFA LIGURIA garantisce analoga copertura assicurativa ai pro- pri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgi- mento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tute- la e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione quadro oppure in mancanza in uno specifico atto.
Ciò premesso, le Parti, nell’espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in man- canza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongo- no in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vi-
gente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in partico- lare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla convenzione stessa. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e pro- tezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l’ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati persona- li trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
0.Xx presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso
d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio-
ne saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Par- ti in quota paritaria.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a ALFA LIGURIA il rimborso della quota di spettanza. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis) della L. 241/1990
Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Alfa Liguria
Il Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxx