Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
ZuriGò
Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Informativa | pag. | 1 di 7 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | pag. | 1 di 7 |
B. Informazioni sul contratto | pag. | 1 di 7 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 5 di 7 |
Nota
Glossario pag. 1 di 2
Come leggere il suo documento di Xxxxxxx e le Condizioni contrattuali pag. 1 di 42
Condizioni Generali di Assicurazione pag. 2 di 42 Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio -
Variazione del Rischio pag. 2 di 42
Articolo 2 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato pag. 2 di 42
Articolo 3 - Esclusione pag. 2 di 42
Articolo 4 - Estensione territoriale pag. 2 di 42
Articolo 5 - Oneri fiscali pag. 2 di 42
Articolo 6 - Durata del contratto pag. 2 di 42
Articolo 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 2 di 42
Articolo 8 - Rinnovo del contratto pag. 3 di 42
Articolo 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto pag. 3 di 42 Articolo 10 - Furto pag. 3 di 42
Articolo 11 - Sospensione temporanea del contratto pag. 3 di 42
Articolo 12 - Riattivazione del contratto pag. 4 di 42
Articolo 13 - Condizioni Particolari Libro Matricola : inclusione dei veicoli nel corso dell’annualità –
Regolazione Premio pag. 4 di 42
Articolo 14 - Altre Assicurazioni pag. 4 di 42
Articolo 15 - In caso di Sinistro pag. 4 di 42
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge pag. 5 di 42
Articolo 17 - Cessione del credito pag. 5 di 42
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi pag. 6 di 42
Condizioni pag. 6 di 42
Articolo 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 6 di 42
Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa pag. 6 di 42
Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno pag. 6 di 42 Articolo 1.4 - Attestazione dello stato di Rischio pag. 6 di 42
Articolo 1.5 - Gestioni delle vertenze pag. 6 di 42
Condizioni Speciali pag. 7 di 42
Articolo 1.6 - Forma di guida pag. 7 di 42
Condizioni Aggiuntive pag. 7 di 42
Articolo 1.7 - Responsabilità civile dei trasportati pag. 7 di 42
Articolo 1.8 - Responsabilità civile per fatto di figli minori pag. 7 di 42
Articolo 1.9 - Ricorso terzi pag. 7 di 42
Articolo 1.10 - Autovetture adibite a scuola guida pag. 8 di 42 Articolo 1.11 - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio pag. 8 di 42
con conducente
Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità
al terzo di eccezioni previste dall’art. 1.2 pag. 8 di 42
Articolo 1.13 - Neo patentati - Patente non rinnovata pag. 8 di 42
Forma Tariffaria Bonus/Malus pag. 9 di 42
Documenti necessari pag. 9 di 42
Determinazione della Classe di Conversione Universale pag. 10 di 42
Regole evolutive applicabili alle Classi di Conversione Universale pag. 11 di 42
Descrizione della forma Tariffaria Bonus/Malus pag. 11 di 42
Articolo 1.14 - Sostituzione del contratto pag. 14 di 42
Articolo 1.15 - Sostituzione del veicolo pag. 14 di 42
Articolo 1.16 - Riapertura di un Sinistro pag. 14 di 42
Articolo 1.17 - Rimborso del Sinistro pag. 14 di 42
Articolo 1.18 - Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio Assicurato pag. 14 di 42 Articolo 1.19 - Ritrovamento del veicolo pag. 14 di 42
Condizioni Generali di Assicurazione pag. 15 di 42 Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali pag. 15 di 42 Articolo 18 - Esclusioni pag. 15 di 42
Articolo 19 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate pag. 15 di 42
Articolo 20 - Degrado d’uso e Valore a nuovo pag. 15 di 42
Articolo 21 - Forma di Assicurazione pag. 15 di 42
Articolo 22 - Determinazione dell’ammontare del danno pag. 16 di 42
Articolo 23 - Liquidazione dei danni pag. 16 di 42
Articolo 24 - Pagamento dell’Indennizzo pag. 16 di 42
Articolo 25 - Scoperto a carico dell’Assicurato pag. 17 di 42
Articolo 26 - Recuperi pag. 17 di 42
Articolo 27 - Adeguamento del Valore assicurato pag. 17 di 42
Articolo 28 - Diritto di surroga pag. 17 di 42
Sezione 2 - Incendio e Furto (operante se richiamata in Polizza) pag. 18 di 42
Condizioni pag. 18 di 42
Articolo 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 18 di 42
Articolo 2.2 - Esclusioni pag. 18 di 42
Prestazioni Aggiuntive pag. 18 di 42
Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri pag. 18 di 42
Articolo 2.4 - Perdite pecuniarie pag. 18 di 42
Sezione 3 – Kasko (operante se richiamata in Polizza) pag. 20 di 42
Condizioni pag. 20 di 42
Articolo 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 20 di 42
Articolo 3.2 - Esclusioni pag. 20 di 42
Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di surroga pag. 20 di 42
Articolo 3.4 - Colpa grave pag. 20 di 42
Sezione 4 – Cristalli (operante se richiamata in Polizza) pag. 21 di 42
Condizioni pag. 21 di 42
Articolo 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 21 di 42
Articolo 4.2 - Esclusioni pag. 21 di 42
Articolo 4.3 - Servizi Carglass e DoctorGlass pag. 21 di 42
Sezione 5 - Ritiro Patente (operante se richiamata in Polizza) pag. 22 di 42
Condizioni pag. 22 di 42
Articolo 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 22 di 42
Articolo 5.2 - Esclusioni pag. 22 di 42
Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno pag. 22 di 42
Sezione 6 - Eventi Speciali (operante se richiamata in Polizza) pag. 23 di 42
Condizioni pag. 23 di 42
Articolo 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 23 di 42
Articolo 6.2 - Danni da rigatura e/o graffiatura a seguito di eventi socio politici pag. 23 di 42
Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza) pag. 24 di 42
Premessa pag. 24 di 42
Condizioni pag. 24 di 42
Articolo 7.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 24 di 42
Articolo 7.2 - Forme di garanzia pag. 24 di 42
Articolo 7.3 - Persone assicurate pag. 25 di 42
Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti" pag. 25 di 42
Articolo 7.5 - Consulenza legale telefonica pag. 25 di 42
Articolo 7.6 - Esclusioni pag. 25 di 42
Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa pag. 25 di 42 Articolo 7.8 - Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giudiziale e
per i procedimenti penali pag. 26 di 42
Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro pag. 26 di 42
Articolo 7.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro pag. 26 di 42
Articolo 7.11 - Recupero di somme pag. 26 di 42
Sezione 8 – Assistenza (operante se richiamata in Polizza) pag. 27 di 42
Premessa pag. 27 di 42
Condizioni pag. 27 di 42
Articolo 8.1 - Oggetto della garanzia pag. 27 di 42
Articolo 8.2 - Estensione territoriale pag. 27 di 42
Articolo 8.3 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza pag. 27 di 42 Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza pag. 27 di 42
Forme Contrattuali pag. 28 di 42
FORMA “A” pag. 28 di 42
FORMA “B” pag. 29 di 42
FORMA “C” pag. 34 di 42
FORMA “G”- Duplicar pag. 34 di 42
Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza) pag. 35 di 42
Condizioni pag. 35 di 42
Articolo 9.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 35 di 42
Articolo 9.1.1 - Altre garanzie pag. 35 di 42
Articolo 9.1.2 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni pag. 35 di 42
Articolo 9.1.3 - Inoperatività dell’Assicurazione pag. 35 di 42
Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente pag. 35 di 42
Articolo 9.2.1 - Franchigia per Invalidità permanente pag. 35 di 42
Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero pag. 36 di 42
Articolo 9.4 - Spese di cura pag. 36 di 42
Articolo 9.5 - Rinuncia alla rivalsa pag. 36 di 42
Articolo 9.6 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi pag. 36 di 42
Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità pag. 36 di 42
Articolo 9.8 - Controversie - Arbitrato irrituale pag. 36 di 42
Articolo 9.9 - Cumulo di indennità pag. 36 di 42
Sezione 10 – Guasti Meccanici (operante se richiamata in Polizza) pag. 37 di 42
Premessa pag. 37 di 42
Condizioni pag. 37 di 42
Articolo 10.1 - Oggetto dell’Assicurazione pag. 37 di 42
Articolo 10.2 - Esclusioni pag. 37 di 42
Articolo 10.3 - Estensione territoriale pag. 37 di 42
Articolo 10.4 - Obblighi in caso di Sinistro pag. 37 di 42
Articolo 10.5 - Procedura in caso di Sinistro pag. 38 di 42
Articolo 10.6 - Diritto di verifica pag. 38 di 42
Articolo 10.7 - Veicoli esclusi pag. 38 di 42
Articolo 10.8 - Garanzia “Mobilità” – Parti coperte pag. 38 di 42
Articolo 10.9 - Massimale e Scoperto di garanzia pag. 39 di 42 Articolo 10.10 - Riparazione del Guasto all'estero o presso riparatore non convenzionato pag. 39 di 42
Consigli utili in caso di Sinistro pag. 40 di 42
Nota informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, DEI RAMI DANNI E INFORTUNI
AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO E AUTO- TASSAMETRI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Il Contraente può richiedere presso i punti vendita Zurich o stampare direttamente dal sito internet xxx.xxxxxx.xx il pre- ventivo relativo alle autovetture, autovetture ad uso promi- scuo e autotassametri redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alle Formule Contrattuali vigenti al momento del rilascio del pre- ventivo stesso
Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede Legale: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.2662.2768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giu- gno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di 2.512.772.168,00 euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 euro e riser- ve patrimoniali per 2.504.614.228,00 euro.
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 233%.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamen- tare vigente in Irlanda.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato secondo una delle seguenti tipolo- gie di durata:
- Annuale
Il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data
di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.
La Compagnia ne estende l’operatività fino al quindicesimo gior- no successivo alla data di scadenza indicata in polizza, e l’esten- sione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
- Temporanea
Il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di carta verde il contratto può avere durata da 15 a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.
La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.
AVVERTENZA:
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto non è previsto l’invio della disdetta.
Si rimanda agli articoli 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per ogni ulteriore dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni Al contratto si applica la formula Tariffaria Bonus/Malus che preve- de 26 classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.
Di anno in anno il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla Classe di merito in base alla presenza o meno di sinistri nel Periodo di osservazione secondo la tabella di regole evolutive indicata nelle Condizioni di Assicurazioni.
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
Responsabilità Civile Auto
vedi Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni di Assicurazione
Incendio e Furto
vedi Sezione 2 – Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione
Kasko
vedi Sezione 3 – Kasko delle Condizioni di Assicurazione
Cristalli
vedi Sezione 4 – Cristalli delle Condizioni di Assicurazione
Ritiro Patente
vedi Sezione 5 – Ritiro Patente delle Condizioni di Assicurazione
Eventi Naturali ed Eventi socio-politici
vedi Sezione 6 – Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione
Tutela Legale
vedi Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione
Assistenza
vedi Sezione 8 – Assistenza delle Condizioni di Assicurazione
Infortuni del Conducente
vedi Sezione 9 – Infortuni del Conducente delle Condizioni di Assicurazione
Guasti Meccanici
vedi Sezione 10 – Guasti Meccanici delle Condizioni di Assicurazione
AVVERTENZA:
Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e con- dizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo:
Tutte le garanzie
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio
Articolo 2 – Variazione della residenza del proprietario/Assicurato Articolo 3 – Esclusione
Articolo 4 – Estensione territoriale
Articolo 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Articolo 8 – Rinnovo del contratto
Articolo 15 – In caso si Sinistro Articolo 17 – Cessione del credito
• Responsabilità Civile Auto
Articolo 1.2 – Esclusioni e rivalsa Articolo 1.5 – Gestione delle vertenze Articolo 1.6 – Forma di guida
Articolo 1.7 – Responsabilità civile dei trasportati
Articolo 1.8 – Responsabilità civile per fatto dei figli minori Articolo 1.9 – Ricorso terzi
Articolo 1.11 – Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassame- tri o autovetture date a noleggio con conducente
Articolo 1.12 – Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’Art. 1.2.
Articolo 1.13 – Neo patentati – Patente non rinnovata
• Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali
Articolo 18 – Esclusioni
Articolo 19 – Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Articolo 21 – Forma di Assicurazione
Articolo 22 – Determinazione dell’ammontare del danno
• Incendio e Furto
Articolo 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 2.2 – Esclusioni
Articolo 2.3 – Corpi di veicoli terrestri Articolo 2.4. – Perdite pecuniarie
Kasko
Articolo 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 3.2 – Esclusioni
Cristalli
Articolo 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione Articolo 4.2 – Esclusioni
• Ritiro Patente
Articolo 5.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 5.2 – Esclusioni
Articolo 5.3 – Criteri di liquidazione del danno
• Eventi speciali
Articolo 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione
• Tutela Legale
Articolo 7.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 7.2 – Forma di garanzia
Articolo 7.3 – Persone Assicurate
Articolo 7.4 – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx “patente a punti” Articolo 7.6 – Esclusioni
Articolo 7.7 – Insorgenza del Sinistro – Operatività della garan- zia assicurativa
Articolo 7.8 – Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali
Articolo 7.9 – Gestione del Sinistro
• Assistenza
Articolo 8.2 – Estensione territoriale
Articolo 8.4 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le pre- stazioni di assistenza
Articolo A.1 – Depannage Articolo A.2 – Soccorso stradale
Articolo A.3 – Recupero del veicolo fuori strada Articolo A.4 – Invio pezzi di ricambio
Articolo A.5 – Anticipo delle cauzioni penale e civile Articolo B.1 – Depannage
Articolo B.2 – Soccorso stradale
Articolo B.3 – Recupero del veicolo fuori strada
Articolo B.4 – Invio pezzi di ricambio
Articolo B.5 – Anticipo delle cauzioni penali e civili Articolo B.6 – Autodemolizione
Articolo B.7 – Invio di un’autoambulanza Articolo B.10 – Auto in sostituzione
Articolo B.11 – Invio taxi per il ritiro dell’auto sostitutiva Articolo B.12 – Trasferimento in centro ospedaliero autorizzato Articolo B.13 – Rientro al centro ospedaliero attrezzato Articolo B.14 – Viaggio per il recupero del veicolo
Articolo B.15 – Recupero del veicolo a mezzo pianale
Articolo B.16 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio Articolo B.17 – Spese d’albergo
Articolo B.18 – Autista a disposizione
Articolo B.19 – Anticipo spese di prima necessità Articolo B.20 – Trasmissione messaggi urgenti Articolo B.21 – Viaggio di un familiare
Articolo B.22 – Rimpatrio sanitario Articolo B.23 – Rientro con un famigliare Articolo B.24 – Accompagnamento minori Articolo B.25 – Rientro salma
Articolo B.26 – Rimpatrio veicolo a mezzo pianale Articolo B.27 – Abbandono legale
Articolo B.28 – Prolungamento soggiorno Articolo B.29 – Anticipo spese legali Articolo B.30 – Interprete a disposizione
Articolo B.31 – Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, far- maceutiche ed ospedaliere
Articolo B.32 – Richiesta documenti in caso di Furto totale Articolo C.1 – Auto in sostituzione
Articolo G.1 – Auto in sostituzione immediata
• Infortuni del Conducente
Articolo 9.1.2 – Delimitazioni delle Assicurazioni – Esclusioni Articolo 9.1.3 – Inoperatività dell’Assicurazione
Articolo 9.2 – Caso si Invalidità permanente Articolo 9.3 – Diaria per Ricovero ospedaliero Articolo 9.4 – Spese di cura
Articolo 9.6 – Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi Articolo 9.7 – Criteri di indennizzabilità
Articolo 9.8 – Controversie – arbitrato irrituale Articolo 9.9 – Cumulo di indennità
• Guasti Meccanici
Articolo 10.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 10.2 – Esclusioni
Articolo 10.7 – Veicoli esclusi
Articolo 10.8 – Garanzia “Mobilità” – Parti coperte
Articolo 10.10 – Riparazione del Guasto all’estero o presso riparatore non convenzionato
AVVERTENZA:
Per ‘rivalsa’ si intende il diritto della Compagnia di ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura Contrattuale.
Il contratto prevede le seguenti condizioni di rivalsa:
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio
Articolo 4 – Estensione territoriale Articolo 15 – In caso di Sinistro
Articolo 1.2 – Esclusioni e rivalsa
Articolo 1.12 – Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’Art. 1.2
Articolo 28 – Diritto di surroga
Il contratto prevede le seguenti rinunce al diritto di rivalsa:
Articolo 1.12 – Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’Art. 1.2
Articolo 3.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa Articolo 9.5 – Rinuncia alla rivalsa
AVVERTENZA:
Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, Franchigie e Scoperti:
• Responsabilità Civile Auto
Articolo 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 1.6 – Forma di guida
Articolo 1.7 – Responsabilità civile dei trasportati
Articolo 1.8 – Responsabilità civile per fatto di figli minori Articolo 1.9 – Ricorso terzi
Articolo 1.11 – Xxxxx a cose di terzi trasportati su autovetture date a noleggio con conducente
• Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali
Articolo 21 – Forma di Assicurazione
Articolo 22 – Determinazione dell’ammontare del danno Articolo 25 – Scoperto a carico dell’Assicurato
Incendio e Furto
Articolo 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 2.3 – Corpi di veicoli terrestri Articolo 2.4 – Perdite pecuniarie
• Kasko
Articolo 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione
• Cristalli
Articolo 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione
• Ritiro Patente
Articolo 5.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 5.3 – Criteri di liquidazione del danno
• Eventi Speciali
Articolo 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione
• Tutela Legale
Articolo 7.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 7.2 – Forma di garanzia
Articolo 7.4 – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx “patente a punti”
• Assistenza
Articolo A.2 – Soccorso stradale
Articolo A.3 – Recupero del veicolo fuori strada Articolo A.5 – Anticipo della cauzione penale e civile Articolo B.1 – Depannage
Articolo B.2 – Soccorso stradale
Articolo B.3 – Recupero del veicolo fuori strada Articolo B.5 – Anticipo delle cauzioni penali e civili Articolo B.7 – Invio di un’autoambulanza
Articolo B.10 – Auto in sostituzione
Articolo B.11 – Invio taxi per il ritiro dell’auto sostitutiva Articolo B.15 – Recupero del veicolo a mezzo pianale
Articolo B.16 – Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio Articolo B.17 – Spese d’albergo
Articolo B.19 – Anticipo spese di prima necessità Articolo B.23 – Rientro con un famigliare Articolo B.25 – Rientro salma
Articolo B.28 – Prolungamento soggiorno Articolo B.29 – Anticipo spese legali Articolo B.30 – Interprete a disposizione
Articolo B.31 – Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, far- maceutiche ed ospedaliere
Articolo C.1 – Auto in sostituzione
Articolo G.1 – Auto in sostituzione immediata
• Infortuni del Conducente
Articolo 9.2 – Caso di Invalidità Permanente
Articolo 9.2.1 – Franchigia per Invalidità Permanente Articolo 9.3 – Diaria per Ricovero ospedaliero Articolo 9.4 – Spese di cura
• Guasti Meccanici
Articolo 10.1 – Oggetto dell’Assicurazione Articolo 10.9 – Massimale e Scoperto di garanzia
Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funziona- mento, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1 (Franchigia):
Ammontare del danno 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia: 8.500,00 euro
Esempio 2 (massimale):
Ammontare del danno 10.000,00 euro
Massimale: 5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale: 5.000,00 euro
Esempio 3 (Scoperto):
Ammontare del danno: 10.000,00 euro
Scoperto: 10% 1.000,00 euro
Importo di minimo Scoperto: 500,00 euro Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto: 9.000,00 euro
Esempio 4 (Scoperto):
Ammontare del danno: 3.000,00 euro
Scoperto: 10% 300,00 euro
Importo di minimo Scoperto: 500,00 euro Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto: 2.500,00 euro
AVVERTENZA:
Relativamente alla garanzia Infortuni del Conducente le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limiti massimi di età del conducente assicurabile, come disciplina- to al paragrafo “Inoperatività dell’Assicurazione” riferita all’art. 9.1.3.
3.1. Estensioni della copertura
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto sono previ- ste estensioni alla copertura obbligatoria menzionate negli articoli 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia – Responsabilità civile auto Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal con- ducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del Sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano
garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2) con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al preceden- te punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitual- mente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rappor- ti di cui al precedente punto 2.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità e all’aggravamento o diminuzione del Rischio
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Inoltre se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l’Assicurato deve avvi- sare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estre- mi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).
Al fine di facilitare la comprensione del concetto di “aggravamen- to e diminuzione del Rischio”, si cita il cambio di residenza del pro- prietario del veicolo assicurato dopo la stipula del contratto, come un esempio di circostanza rilevante ai fini della variazione del Rischio.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli:
• Articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio);
• Articolo 2 (Variazione della residenza del proprietario/Assicurato);
delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del con- tratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessa- zione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
6. Premi
Il contratto prevede il pagamento anticipato del Premio annuo con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale anticipa- to, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio.
Nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile Auto il Premio di Polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizza- zione previsti dalla Tariffa ed è comprensivo delle provvigioni rico- nosciute dall’Impresa all’Intermediario Assicurativo.
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa di Assicurazione oppure all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa di Assicurazione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l’Intermediario Assicurativo;
• denaro contante per l’importo massimo stabilito dal Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.
AVVERTENZA:
Nel caso in cui il Contraente inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di Xxxxx, vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio di responsabilità civile auto pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e con- tributi) dal momento della consegna dei documenti indicati negli artt. 9 “Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto ” e 10 “Furto”.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rien- tri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario Assicurativo e da questo gestite autonomamente.
7.1 . Informativa in corso di contratto
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza medesima e unitamente alla comunicazione previ- sta dalle normative vigenti, l’attestazione sullo stato del Rischio.
Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla documentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del con- tratto, provveda a riclassificarne la Classe di merito, ne darà tem- pestiva comunicazione al Contraente stesso.
7.2. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate per la garanzia Infortuni del Conducente
Il Premio può essere soggetto ad adeguamento ad ogni eventuale rinnovo annuale di Polizza.
L’adeguamento delle somme assicurate rimane a libera scelta del Contraente.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – Classe di merito
Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del Rischio, la cui modalità di invio è descritta nel punto 7.1 della presente nota informativa, è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza indicata sull’attestazione stessa.
L’assegnazione della classe Classe Universale (CU), anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, viene effettuata come indi- cato nel paragrafo “Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
La Classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull’attestazione sullo stato del Rischio consente il confronto tra le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto di ciascuna Compagnia.
9. Recesso
Il contratto non prevede ipotesi di recesso.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrat- to, legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’as- sicurazione, il premio imponibile è soggetto:
• all’Imposta sulle Assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge così come eventualmente modificata dalla Provincia competente (provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato);
• al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Le garanzie accessorie prevedono l’applicazione delle imposte nella misura stabilita dalla Legge.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.1 Procedura per il Risarcimento del danno
Per la garanzia Responsabilità Civile si applicano le seguenti proce- dure:
• nel caso l’Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, ed abbia causato danni materiali e/o lesio- ni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con Invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento diretto prevista dagli articolo 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private e dal DPR 254 del 18 luglio 2006; l’Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 40 e 41).
• nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Risarcimento - come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private - dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile.
• relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private: il trasportato deve inoltrare la richiesta di Risarcimento all’Assicuratore del veicolo vettore.
• l’Assicurato in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della Procedura del Risarcimento diretto per richiedere il risarcimento, deve inviare, tale richiesta alla propria Compagnia, per la corret- ta e tempestiva istruzione della pratica, mediante lettera racco- mandata, a mezzo telegramma o in via telematica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI e dalle informazioni qui di seguito riportate:
1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono dispo- nibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi a un riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del e nel Codice delle Assicurazione, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimen- to della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia, non- ché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, ovvero la Compagnia stessa, prende contatto con il Cliente danneggiato nel termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a for- mulare la proposta di Risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno, l’Assicurato può sempre delegare la Compagnia al pagamento del risarcimento direttamente al riparatore (convenzio- nato o non convenzionato).
Per le garanzie Auto Rischi Diversi, il Contraente deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito inter- net xxx.xxxxxx.xx
12. 2 Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo AVVERTENZA:
In caso di Xxxxxxxx, riferito a tutte le possibili coperture pre- viste dalla Polizza, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario Assicurativo al quale è asse- gnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
Incendio/Furto, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Cristalli, Eventi Speciali:
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda all’articolo 23 (“Liquidazioni dei danni”) e all’articolo 24 (“Pagamento dell’Indennizzo”) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ritiro Patente:
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda all’ articolo 5.3 (“Criteri di liquidazio- ne del danno”) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assistenza e Guasti Meccanici:
AVVERTENZA:
La gestione dei sinistri è affidata ad un’impresa terza come evidenziato nella “Premessa” della “Sezione 8 – Assistenza” e nell’articolo 8.1 (“Oggetto della garanzia”) e nell’articolo
10.4 (“Obblighi in caso di Sinistro”) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Tutela Legale:
AVVERTENZA:
La gestione dei sinistri è affidata ad un’impresa terza come evidenziato nella “Premessa” della “Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale” e nell’articolo 7.1 (“Oggetto dell’Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione.
Infortuni del Conducente:
AVVERTENZA:
Insorgenza del Sinistro
Con riferimento all’articolo 9.6 (“Denuncia dell’Infortunio e obbli- ghi relativi”) delle Condizioni di Assicurazione si precisa che l’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta corredata da cer- tificato medico e dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo entro cinque giorni dall’Infortunio od al momento in cui l’Assicurato ed i sui aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
AVVERTENZA:
Termini per la denuncia del Sinistro
La Denuncia può essere inoltrata per lettera raccomandata, per consegna a mano o a mezzo fax al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. La Denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell’evento, che colpisce la garanzia Infortunio. La denuncia deve essere sempre sottoscritta, nei limiti del possibile, dal Contraente /Assicurato.
AVVERTENZA:
Spese per accertamento del Danno.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
AVVERTENZA:
Richiesta della visita medica
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consen- tire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi inda- gine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
AVVERTENZA:
Termine minimo e massimo entro il quale l’impresa effettua l’accertamento della malattia
Per i sinistri in cui si presume l’esito di postumi invalidanti, la Compagnia incarica dell’accertamento un medico legale pro- prio fiduciario dandone comunicazione all’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda all’articolo 9.7 (“Criteri di indennizabilità”) delle Condizioni di Assicurazione.
13. 1 Incidenti stradali con controparti estere
In caso di Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di Risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione e illustrata dagli articoli 283, 284, 285, 286, 287, 288 del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e nella sezione “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
13. 2 Incidenti stradali con veicoli non identificati/non assicu- rati
In caso di Sinistro con veicolo non Assicurato o non identificato la
richiesta di Xxxxxxxxxxxx dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. 1 Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquida- to per un Sinistro
Relativamente a contratti stipulati nell’ambito della garanzia di Responsabilità Civile Auto il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio a seguito di applicazioni del Malus rimbor- sando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri conside- rati nel Periodo di osservazione di riferimento. Gli importi dovran- no essere rimborsati:
• nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° Febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 Luglio 2006 n. 254 (Risarcimento Diretto), il rimborso dello stesso potrà avveni- re solo seguendo l’operatività prevista dalle disposizioni di legge vigenti;
• nel caso di Xxxxxxxx non rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, direttamente alla Compagnia secondo le indicazioni fornite dall’Agente.
14.2 Arbitrato
Incendio/Furto, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Cristalli, Eventi Speciali:
AVVERTENZA:
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo delle Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna for- malità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico delle Parti in misura uguale.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 23 (“Liquidazione dei danni”) delle Condizioni di Assicurazione.
Tutela Legale:
AVVERTENZA:
In caso di divergenza di opinione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera racco- mandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui desi- gnazione le parti dovranno accordarsi. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 7.10 (“Disaccordo sulla gestione del Sinistro”) delle Condizioni di Assicurazione.
Infortuni del conducente
AVVERTENZA:
Nel caso di controversie di natura medica sull’indennizzabili- tà del Sinistro e sulla misura dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, com- posto da tre soggetti, uno dei quali di sua nomina.
Il Collegio avrà sede presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegna- ta la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Rimane comunque ferma la possibilità per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 9.8 (“Controversie
– Arbitrato irrituale”) delle Condizioni di Assicurazione.
15. Accesso agli atti dell’impresa
Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclu- sione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione
dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il dan- neggiato ha già avuto un’offerta di Risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a riscon- trare la richiesta entro 15 giorni comunicandone l’eventuale irrego- larità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei docu- menti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente all’IVASS. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
16. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rappor- to Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantifica- zione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il ter- mine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indiriz- zo fornito dal reclamante.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposi- zioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercia- lizzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscon- tro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’atti- vazione della procedura FIN-NET.
- All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni conte- nute nel sito
Financial Service Ombudsman’s Bureau 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 2
Modalità di reclamo e modulistica al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipen- dente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
17. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile, ad esclusione delle polizze a Libro Matricola, l’Area Clienti Riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:
• le coperture assicurative in essere;
• le condizioni contrattuali sottoscritte;
• lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze di polizza;
• l’attestazione sullo stato del rischio;
• i massimali di garanzia.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni.
In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo:xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2013
Glossario
Accessori di serie - installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prez- zo base di listino.
Accessori non di serie e Optional - installazioni stabilmente fis- sate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/CD/Video - si intendono esclusivamente radio - registratori - compact disk players - televisori ed altre appa- recchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Appendice (di Polizza) - atto contrattuale rilasciato contestual- mente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Appropriazione indebita - è il reato, di cui all’art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabili- tà civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale - è quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carta Verde - documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla cir- colazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde . La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.
Classe di merito - è la classe Bonus/Malus di ‘Conversione Universale’ (CU), ex classe ‘CIP’ del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993.
Classe di merito di Compagnia - è la classe di merito Bonus/Malus di Compagnia assegnata al contratto.
Codice della strada - Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc
- Rappresentanza Generale per l’Italia.
Condizioni Generali di Assicurazione - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono inte- grate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.
Contraente - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle con- travvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:
per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontaria- mente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Degrado d’uso - è il rapporto fra il Valore commerciale del veico- lo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stes- so rapportato a 100.
Delitto - è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
– Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
– Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
– Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la con- sapevolezza di commettere un Delitto.
Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fatto illecito - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Xxxxx illecito la viola- zione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Franchigia - l’importo prestabilito che in caso di Sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non rico- nosce l’Indennizzo.
Furto - è il Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpe- trato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraen- dola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto - danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, man- cato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Guasto meccanico - il danno subito da uno o più componenti del veicolo - vedi Art. 10.1 “Oggetto dell’Assicurazione” - in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.
Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscrit- ta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e rias- sicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Incendio - combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente - il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circo- lazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Inclusione - inserimento di un veicolo nelle polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.
Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.
Infortunio - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente - perdita o diminuzione definitiva ed irri- mediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipen- dentemente dalla professione svolta.
Lesioni personali colpose - Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).
Libro Matricola - l’insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.
Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:
- Per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
-Per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da “osservare” al fine dell’applicazione del Malus.
Massimali - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l’Assicurazione.
Minimo di Scoperto - qualora la garanzia venga prestata con l’ap- plicazione dello Scoperto, è da intendersi l’importo minimo che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Periodo di osservazione –
Sinistri con responsabilità principale:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente;
Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, com- preso l’anno corrente, così come riportate nel “quinquennio” del- l’attestazione sullo stato del rischio
Polizza - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.
P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, com- prensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Procedimento penale - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.
Quinquennio completo - si intende il quinquennio riportato nel- l’attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l’anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
Rapina - è il Reato, previsto dall’art. 628 del codice Penale, perpe- trato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
R.C.A. - Responsabilità Civile Auto.
Reato - violazione della legge penale. I reati si distinguono in con- travvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Ricovero - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura rego- larmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro - l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Scoperto - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.
Scoppio - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’im- pianto di alimentazione.
Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifon- derle.
Struttura organizzativa – G.O.S.A.R. - la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzatu- re e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato, e:
- per la garanzia Assistenza: alle prestazioni di assistenza previste in Polizza;
- per la garanzia Guasti Meccanici: al contatto con i riparatori; alla verifica dell’operatività della garanzia, provvedeno a dare il bene- stare alla riparazione e provvedeno al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di Polizza.
Tariffa - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della sti- pulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.
Transazione - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche con- cessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Usura - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato; l’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell’Assicurazione al momento del Sinistro.
Valore assicurato - è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - è il valore del veicolo corrispondente a quel- lo del corrente mercato dell’usato, riportato da Editoriale Domus
S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e fuoristrada e dall’Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovet- ture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
Vertenza Contrattuale - controversia insorta in merito ad esisten- za, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemen- te conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Data ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2013
Come leggere il suo documento di Xxxxxxx e le condizioni contrattuali
Gentile Cliente, questo libretto, che Le è stato consegnato contestualmente al documento di Xxxxxxx, alla Nota Informativa ed al Glossario, Le permette di conoscere in modo chiaro ed esauriente le condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione in generale e le singole garanzie da Lei acquistate. All’interno del documento i termini di difficile comprensione sono stati sottolineati ed inseriti nel Glossario allegato al Fascicolo informativo, dove ne è descritto il preciso significato. Per maggiore chiarezza, la descrizione delle specifiche coperture è raggruppata per Sezioni ed è preceduta dalle Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le Sezioni.
Le Sezioni hanno gli stessi titoli riportati sulla Polizza, che è il documento qui riprodotto in facsimile.
Attenzione, La invitiamo inoltre a verificare le garanzie riportate sulla Polizza ed a leggerne le relative condizioni contrattuali. Può farlo in modo rapido e preciso, utilizzando le indicazioni che abbiamo predisposto sul fac-simile. Non esiti a contattare il Suo Intermediario Assicurativo nel caso voglia integrare o modificare le coperture del suo contratto.
(Il fac-simile di Xxxxxxx si riferisce ad una Polizza sottoscritta con Zurich Insurance Plc, ed è a puro titolo esemplificativo)
Per qualsiasi approfondimento e/o delucidazione La invitiamo a contattare il Suo Intermediario Assicurativo che saprà darle tutti i chiari- menti di cui avrà bisogno.
Buon viaggio con la sua nuova Polizza ZuriGò.
Condizioni Generali di Assicurazione
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del con- tratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del Rischio, possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazio- ni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).
Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti del- l’impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare dirit- to di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezio- ni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria pre- stazione, così come previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209.
Articolo 2
Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato
Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della resi- denza o della sede legale del proprietario del veicolo o del locata- rio nel caso di contratti di leasing, il proprietario e/o Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia, a mezzo fax o raccomandata, il cambiamento di residenza del proprietario o del locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.
In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente Art. 1.
Articolo 3 Esclusione
L’Assicurazione non è operante:
• durante la partecipazione del veicolo a gare o competizio- ni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche pre- liminari e finali previste dal regolamento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai vei- coli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Articolo 4
Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del siste- ma della Carta Verde , le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde , non siano barrate. La Compagnia, a semplice richie- sta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde ).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione
obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
Per quanto riguarda la sola Sezione 7) “Assicurazione di Tutela Legale”, l’Assicurazione vale per i sinistri che insorga- no e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eser- citerà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1, 2 e 3.
Articolo 5 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 6
Durata del contratto
Il contratto può essere stipulato secondo una delle seguenti tipolo- gie e rispettive durate:
- Annuale
Il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
La Compagnia ne estende l’operatività fino al quindicesimo gior- no successivo alla data di scadenza indicata in Polizza, e l’esten- sione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
- Temporanea
Il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di Carta Verde il contratto può avere durata da 15 a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.
Articolo 7
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il Premio o, in caso di frazionamento, la prima rata di Premio si paga alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia o appendici emesse dall’Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia stessa all’incasso dei Premi e a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio, sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile).
Per le Carte Xxxxx la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio delle stesse.
Articolo 8
Rinnovo del contratto
La Compagnia può formulare al Contraente una Proposta di rinno- vo comunicandogli il Premio da corrispondere.
Il Contraente che voglia accettare la proposta di xxxxxxx manifesta la sua accettazione con il pagamento del Premio entro 15 (quindi- ci) giorni successivi alla data di scadenza.
La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:
1. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la Compagnia invia al Contraente una comunicazione scritta con- tenente la data di scadenza del contratto e l’attestazione sullo stato di Rischio;
2. la Compagnia formula la proposta di rinnovo e comunica al Contraente tramite l’ Intermediario Assicurativo il Premio da corrispondere;
3. il Contraente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto provvede al pagamento del Premio;
4. il Contraente riceve la quietanza del pagamento del Premio.
Il Contraente che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l’in- clusione di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all’Intermediario Assicurativo e stipulare un nuovo contratto.
Articolo 9
Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipa- ta del contratto
a) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):
a.1) nel caso di alienazione del veicolo assicurato, se il vendito- re chiede il trasferimento della Polizza ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procede- rà all’eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo veicolo;
a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazio- ne alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessa- rie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno.
Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di Premio successive fino al momento di detta comuni- cazione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non invierà l’attestazione dello stato di Rischio, in quanto l’Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell’attestato di Rischio;
a.3) nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rim-
borso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del cer- tificato di Assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde, sempreché il proprietario consegni la certifica- zione attestante la vendita del veicolo stesso.
Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della conse- gna della documentazione di cui sopra.
b) In caso di distruzione o demolizione o esportazione defi- nitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), il Contraente è tenuto a darne immedia- ta comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell’attesta- zione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circola- zione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certi- ficato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde.
La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia resi- dua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della con- segna della documentazione suindicata.
b.1) Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al vei- colo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.
b.2) Nel caso in cui il contratto sia sospeso si applica il disposto del successivo art. 11.
Per contratti di durata inferiore all’anno la Compagnia non procede alla restituzione del maggior Premio richie- sto al momento della stipulazione del contratto.
Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell’ambito delle polizze Libro Matricola la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno dal quale risulta la restituzione del certificato di Assicurazione, del contrassegno e, se in possesso, della Carta Verde”.
Articolo 10 Furto
Furto del veicolo
In caso di Furto del veicolo il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Xxxxx pre- sentata all’autorità competente; il contratto cessa a decorre- re dalle ore 00:00 del giorno successivo dalla data della denuncia medesima; la Compagnia riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto, con l’eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di Premio annuo per gior- no di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto.
Per contratti di durata inferiore all’anno la Compagnia non procede alla restituzione del maggior Premio richiesto al momento della stipulazione del contratto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di Appropriazione indebita del veicolo.
Articolo 11
Sospensione temporanea del contratto Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia resti-
tuendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde.
La sospensione ha decorrenza dal momento della restituzione del certificato di Assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
All’atto della sospensione la Compagnia rilascia un’Appendice di sospensione che dev’essere sottoscritta dal Contraente.
Nei casi di documentata vendita, consegna in “conto vendita” (cer- tificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), Furto, demolizione o cessazione della circolazione (disciplinata dal- l’art. 103 del Codice della strada), avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del Contraente – in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno dopo della data di sospensione del contratto.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il Premio pagato e non goduto resta acquisito alla Compagnia.
È possibile sospendere la garanzia in corso di contratto una sola volta nell’arco di un anno solare.
Non è consentita la sospensione:
• a seguito di Furto del veicolo assicurato;
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti stipulati in formula “Libro Matricola”;
• in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del con- tratto.
Articolo 12
Riattivazione del contratto
La riattivazione del contratto - fermi il Contraente ed il proprietario Assicurato - deve essere fatta tramite sostituzione del contratto, prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.
La Compagnia all’atto della riattivazione determina il Premio dovu- to dal Contraente in base alla Tariffa riferita alla Polizza sospesa e ad un Premio supplementare sulla garanzia di responsabilità civile auto di 16,26 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del Contraente stesso il rateo di Premio pagato e non goduto.
La riattivazione, ferma la proprietà, può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in “conto vendita” (certificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada)
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verifi- carsi o meno di sinistri nel corso del Periodo di osservazione detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattiva- zione della stessa.
Articolo 13
Condizioni particolari Libro Matricola Inclusione di veicoli nel corso dell’annualità
Il Premio relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell’annua- lità assicurativa è determinato in base alla Tariffa in vigore alla data di decorrenza della Polizza ed è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Regolazione Premio
Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in Polizza, verrà emessa Appendice di regolazione Premio relativa alle inclusioni ed esclusio- ni di veicoli intervenute nel periodo considerato.
In caso di conguaglio Premio positivo, il Contraente è tenuto ad effettuarne il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.
In caso di conguaglio Premio negativo, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributi.
Articolo 14
Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di sinistri, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Articolo 15
In caso di Sinistro
15.1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario Assicurativo al quale è asse- gnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
Per i veicoli, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l’avviso alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo deve essere effet- tuato secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).
Nei casi di Xxxxx, Rapina, eventi “socio-politici” o di atti van- dalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall’autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità ita- liana.
A seguito del Furto totale del veicolo assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia.
Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comuni- cazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
Nell’ipotesi di “Xxxxxx patente” alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provve- dimento adottato dall’autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della
denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).
15.2 Procedura del risarcimento diretto
L'Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della Procedura del Risarcimento diretto per chiedere il risar- cimento, deve inviare tale richiesta alla propria Compagnia, per la corretta e tempestiva istruzione della pratica median- te lettera raccomandata, a mezzo telegramma o in via tele- matica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI debita- mente compilato e dalle informazioni di seguito elencate:
1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazio- ne;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'inci- dente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenziona- to, sia ad un riparatore non convenzionato.
La richiesta di risarcimento diretto potrà essere inviata alla Compagnia anche per via telefonica. In tal caso, la Compagnia istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezio- ne diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del e nel Codice delle Assicurazione l’Assicurato
deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove rite- nuto necessario dalla Compagnia, entro il termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposi- zione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose dan- neggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concor- date con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunica- zione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elen- cate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventual- mente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI con- tenente la firma di entrambe le parti.
Articolo 16
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 17 Cessione del credito
Le parti pattuiscono che l’Assicurato potrà cedere a terzi il diritto al risarcimento dei danni al veicolo derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi
Condizioni
Articolo 1.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontaria- mente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni cau- sati dalla circolazione dei veicoli in aree private
Articolo 1.2 Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione;
• in caso di dolo del conducente;
• nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;
• nel caso di circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), com- petizioni sportive e gare.
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’au- toveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove pre- vista.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inop- ponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Articolo 1.3
Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Compagnia provvederà a ciò previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6 febbraio 2008 e successive modi- fiche e integrazioni.
Nel caso di richiesta di duplicato a seguito sottrazione, smarrimen- to o distruzione del certificato di Assicurazione o del contrassegno, è data facoltà al Contraente di rilasciare sotto la propria responsa- bilità dichiarazione di autocertificazione dell’evento accaduto; in tal caso la Compagnia emetterà il duplicato richiesto sulla base di tale dichiarazione.
Articolo 1.4
Attestazione dello stato di Rischio
In occasione della scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza medesima e unitamente alla comunicazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, l’attestazione dello stato di Xxxxxxx da cui risulteranno tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia deve inviare un’attestazione che contenga la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’attestazione verrà inviata dalla delegataria.
La Compagnia non invierà l’attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del contratto;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scaden- za annuale;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
• di veicoli assicurati da Polizze amministrate a Libro Matricola e rimasti in garanzia per una durata inferiore all’anno. Per tali vei- coli l’attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa.
Nel caso di Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), di esportazione definitiva all’estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente l’attestazione del Rischio nel solo caso in cui il Periodo di osservazione risulti concluso.
È fatto salvo quanto disposto da formule Tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo di osservazione considerato.
Articolo 1.5
Gestioni delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.
Condizioni Speciali
Articolo 1.6 Forma di guida
1) Libera
La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.
2) Definita
La guida del veicolo è consentita, senza applicazione di Franchigia, a qualsiasi conducente di età non inferiore ai 25 anni o di età non inferiore a quella del Contraente.
E’ data facoltà al Contraente di dichiarare in Polizza la data di nascita del più giovane conducente di età inferiore ai 25 anni. Qualora al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni e nato dopo la succitata data, il Contraente è tenuto a rimborsa- re alla Compagnia l’importo di Risarcimento rientrante nel limite di 500 Euro per ogni Sinistro a titolo di Franchigia. Tale importo non sarà richiesto qualora, al momen- to del Sinistro, la guida del conducente non previsto in Polizza sia costretta a seguito di improvviso e documentato malore del/dei conducente/i contrattualizzati tale da rendere necessaria l’Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
3) Esclusiva
La guida del veicolo è consentita al solo Contraente proprieta- rio del veicolo assicurato così come dichiarato in Polizza.
Qualora al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso dall’unico dichiarato, il Contraente è tenuto a rimborsare alla Compagnia l’im- porto di Risarcimento rientrante nel limite di 500 Euro per ogni Sinistro a titolo di Franchigia. Tale importo non sarà richiesto qualora, al momento del Sinistro, la guida del con- ducente non previsto in Polizza sia costretta a seguito di improvviso e documentato malore del/dei conducente/i con- trattualizzati tale da rendere necessaria l’Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
4) Guida di conducente di età inferiore ai 25 anni
La guida del veicolo è consentita anche a conducenti di età infe- riore ai 25 anni.
Qualora il contratto sia stipulato da Contraente di età uguale o superiore a 25 anni compiuti ed al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, senza che sia stata richiamata in Polizza alcuna delle succitate forme di guida, il Contraente è tenuto a rimborsare alla Compagnia l’im- porto di Risarcimento rientrante nel limite di 500 Euro per
ogni Sinistro a titolo di Franchigia. Tale importo non sarà richiesto qualora, al momento del Sinistro, la guida del con- ducente non previsto in Polizza sia costretta a seguito di improvviso e documentato malore del/dei conducente/i con- trattualizzati tale da rendere necessaria l’Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Condizioni Aggiuntive Premessa
La Compagnia assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell’Assicurazione obbligatoria.
In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.
Articolo 1.7
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed auto- noma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Articolo 1.8
Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da Xxxxx illecito dei figli minori non emancipati o delle perso- ne soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile.
Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsa- bilità civile indicato in Polizza.
Articolo 1.9 Ricorso terzi
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del veicolo Esplosione o Scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 500.000 Euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attivi- tà industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concor- renza del 10% del Massimale suindicato.
Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento biologico, chimico e da contami- nazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
c) i danni contemplati dall’Assicurazione obbligatoria;
d) i danni determinati da dolo.
Articolo 1.10
Autovetture adibite a scuola guida
L’Assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
• l’esaminatore,
• l’allievo conducente anche quando è alla guida,
• l’istruttore durante l’esame dell’allievo conducente.
Articolo 1.11
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovet- ture date a noleggio con conducente
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del pro- prietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamen- te cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destina- zione, siano portati con sé dai terzi trasportati – fino ad un mas- simo di 250 Euro - esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
Articolo 1.12
Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conse- guenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dal- l’art. 1.2
a) La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprie- tario (o locatario) se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indi- cazioni della Carta di circolazione.
Qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il dirit- to all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art. 1.2.
b) La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia l’uso a cui il vei- colo indicato in Polizza è adibito - al diritto di rivalsa nei con-
fronti del proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quan- do alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrez- za o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rival- sa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si dif- ferenzia secondo i casi di seguito indicati.
Guida in stato di ebbrezza
TASSO ALCOLEMICO:
• inferiore o uguale a 1,2 g/l
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l
• oltre 2,5 g/l
no rivalsa
2.000 euro
5.000 euro
10.000 euro
Guida sotto l’effetto
di stupefacenti:
10.000 euro
Guida sotto l’effetto di stupefacenti qualora il conducente sia diverso dal
proprietario/locatario: 5.000 euro
Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l’indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato la Compagnia applicherà la rivalsa di 10.000 euro.
Si precisa altresì che qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento a quest’ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei ter- mini di cui all’art. 1.2.
Articolo 1.13
Neo patentati - Patente non rinnovata.
La Compagnia rinuncia - nel caso di Incidente stradale - all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
• la patente venga successivamente rilasciata;
• la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
• la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
• non penda, al momento del Sinistro, Procedimento penale per il Reato di guida senza patente nei confronti del con- ducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinno- vata entro sei mesi dalla data del Sinistro.
Forma Tariffaria Bonus/Malus
Documenti necessari
Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:
Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)
4
Veicolo già
assicurato in rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia
precedenza
cessata la circolazione
6
per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi
10
precedentemente assicurato all’estero 1 7
2A
1
9
8
1
con un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
2A
1
4
1
da più di 18 mesi
3
1
da più di 1 anno e da meno di 18 mesi
3
1
da meno di 1 anno
con contratto temporaneo scaduto
5
1
da più di 5 anni
5
2A
1
da meno di 5 anni
con attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto
1
Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto
1
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta
Veicolo non assicurato in precedenza
A Non necessario nel solo caso di veicolo già assicurato con Zurich
1 Libretto di circolazione
2 Attestazione dello stato di Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia di Assicurazione
3 Copia della Polizza temporanea
4 Dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)
5 Dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contrat- to o alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.)
6 Copia denuncia di Furto o di Appropriazione indebita rilasciata dall’Autorità competente o certificato di demolizione o docu- mentazione di vendita
7 Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
8 Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore
9 Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.)
10 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l’identificazione dell’utilizzatore del veicolo e del relativo periodo di utilizzo
La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l’attribuzione alla massima Classe di merito Bonus/Malus.
Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)
La disciplina della Classe di merito di Conversione Universale (CU) prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamen- te, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione e si applica in particolare per le forma Tariffaria Bonus/Malus.
Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18. Scelta la forma Tariffaria la CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:
DETERMINAZIONE CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE
Veicolo non assicurato in precedenza
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta
Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto
14 o classe derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs.
7 settembre 2005 n.209
14 o classe derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs.
7 settembre 2005 n.209
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio
con attestato
18
Classe di merito risultante dall’attestato di Rischio rilasciato dalla precedente
Veicolo già assicurato in precedenza
di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto
con contratto temporaneo scaduto
da meno di 5 anni
da più di 5 anni
da meno di 18 mesi
da più di 18 mesi
Veicolo già assicurato con forma Franchigia
Veicolo già assicurato con forma diversa da Franchigia
Compagnia, in assenza verrà calcolata in base a quanto indicato nelle successive regole di prima determinazione della CU
14
13
Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14
14
rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
con un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi
precedentemente assicurato all’estero
vedere articolo 1.18 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
classe di pertinenza come risultante dalla documentazione presentata
14 oppure classe calcolata in base a quanto indicato nelle successive regole di prima determinazione della CU
Nei casi indicati nella tabella di cui sopra si procederà alla determinazione della CU secondo le seguenti regole di prima determinazione:
a. viene in primo luogo determinata una Classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale,);
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Conversione Universale di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei sinistri nel Periodo di osservazione.
merito
Tabella delle regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
Classe di Universale | 0 sinistri | Classe di colloca 1 sinistro | zione in base ai sin 2 sinistri | istri “osservati” 3 sinistri | 4 o più sinistri |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Descrizione della Forma tariffaria Bonus/Malus
La forma Tariffaria “Bonus/Malus” prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione, sulla base di quanto precisato al precedente paragrafo.
Per le autovetture, autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo sono previste 26 (ventisei) classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.
Nuovi Contratti
I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:
DETERMINAZIONE CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA
Xxxxxxx già assicurato in assenza di Attestato di rischio
18
14
da meno
13
Veicolo già assicurato in precedenza
rubato (o oggetto di Appropriazione indebita), demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione
classe di merito risultante dall’applicazione della tabella di corrispondenza
per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi
precedentemente assicurato all’estero
con un’altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
14
da più di 18 mesi
Veicolo già assicurato con
forma Franchigia
di 18 mesi
Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo,
Veicolo già assicurato con forma Bonus/Malus
con contratto temporaneo scaduto
da più di 5 anni
Classe di merito risultante dall’applicazione della tabella di corrispondenza
da meno di 5 anni
con attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto
14 o classe derivante dall'applicazione dell’art.134 comma 4-bis del D.Lgs.
7 settembre 2005 n.209
Veicolo non assicurato in precedenza
L'attestato di Xxxxxxx deve essere riferito a veicolo della medesima tipologia di quello che si intende assicurare
Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia
Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Xxxxxxx si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale"
Classe CU | Classe di Compagnia | ||||||
numero sinistri nel quinquennio | |||||||
nessun sinistro | 1 sinistro | 2 sinistri | 2 sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 3 sinistri | 3 sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 4 o più sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(*) nel caso del quinquiennio completo la classe di Compagnia per autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo sarà la 1C
Quanto riportato in tabella è valido fatto salvo quanto segue.
In caso di veicolo precedentemente assicurato presso la Compagnia verrà mantenuta la Classe di merito di Compagnia asse- gnata dalla stessa alla scadenza annuale indicata nell’attestazione del Rischio o la Classe di merito di Compagnia riportata sul contratto, nel caso di Polizza di durata inferiore all’anno.
La regola di cui al precedente comma verrà applicata a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla sca- denza riportata sull’attestato o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la Classe di merito di Compagnia verrà attribuita secondo le regole per la determina- zione della classe di Conversione Universale (CU).
Nei casi di mancanza anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe di merito di Compagnia e CU 18.
L’assegnazione alla Classe di merito 18 (diciottesima) di Compagnia e CU effettuata ai sensi del comma precedente sarà sog- getta a revisione nel caso in cui l’attestazione e/o la documentazione richiesta sia fornita in data successiva a quella di stipula- zione del contratto e, in ogni caso, purché questo avvenga entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto stesso.
L’eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.
Rinnovi di contratto (annualità successive) per polizze singole
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia di pertinenza in base alle seguenti tabelle di rego- le evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei sinistri nel Periodo di osservazione.
• Per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo:
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | |||||||||
0 sinistri | (*)Variazione % | 1 sinistro | (*)Variazione % | 2 sinistri | (*)Variazione % | 3 sinistri | (*)Variazione % | 4 o più sinistri | (*)Variazione % | |
1H | 1H | 0,00 | 1F | 14,40 | 1C | 38,60 | 1 | 58,30 | 4 | 81,50 |
1G | 1H | -5,30 | 1E | 16,30 | 1B | 38,60 | 2 | 54,00 | 5 | 80,70 |
1F | 1G | -7,70 | 1D | 14,50 | 1A | 34,20 | 3 | 49,00 | 6 | 78,40 |
1E | 1F | -6,90 | 1C | 12,80 | 1 | 28,80 | 4 | 47,70 | 7 | 76,80 |
1D | 1E | -6,20 | 1B | 11,70 | 2 | 24,20 | 5 | 45,70 | 8 | 73,70 |
1C | 1D | -5,40 | 1A | 10,90 | 3 | 23,10 | 6 | 47,30 | 9 | 74,90 |
1B | 1C | -5,40 | 1 | 8,10 | 4 | 24,00 | 7 | 48,40 | 10 | 73,90 |
1A | 1B | -4,70 | 2 | 5,90 | 5 | 24,30 | 8 | 48,20 | 11 | 77,10 |
1 | 1A | -3,00 | 3 | 7,70 | 6 | 28,90 | 9 | 53,10 | 12 | 83,00 |
2 | 1 | -2,70 | 4 | 11,60 | 7 | 33,50 | 10 | 56,50 | 13 | 92,70 |
3 | 2 | -4,60 | 5 | 11,90 | 8 | 33,50 | 11 | 59,60 | 14 | 98,50 |
4 | 3 | -6,00 | 6 | 12,40 | 9 | 33,50 | 12 | 59,60 | 15 | 144,20 |
5 | 4 | -4,90 | 7 | 13,80 | 10 | 33,30 | 13 | 64,20 | 16 | 171,10 |
6 | 5 | -6,50 | 8 | 11,50 | 11 | 33,30 | 14 | 65,90 | 17 | 247,50 |
7 | 6 | -6,10 | 9 | 11,50 | 12 | 33,30 | 15 | 104,00 | 18 | 342,10 |
8 | 7 | -4,50 | 10 | 11,80 | 13 | 37,70 | 16 | 127,40 | 18 | 322,00 |
9 | 8 | -6,10 | 11 | 12,30 | 14 | 39,70 | 17 | 192,60 | 18 | 296,40 |
10 | 9 | -4,80 | 12 | 13,80 | 15 | 74,10 | 18 | 277,30 | 18 | 277,30 |
11 | 10 | -6,50 | 13 | 15,20 | 16 | 90,20 | 18 | 253,00 | 18 | 253,00 |
12 | 11 | -6,10 | 14 | 16,90 | 17 | 144,80 | 18 | 231,60 | 18 | 231,60 |
13 | 12 | -7,60 | 15 | 41,40 | 18 | 206,40 | 18 | 206,40 | 18 | 206,40 |
14 | 13 | -7,40 | 16 | 52,90 | 18 | 183,70 | 18 | 183,70 | 18 | 183,70 |
15 | 14 | -23,60 | 17 | 60,00 | 18 | 116,70 | 18 | 116,70 | 18 | 116,70 |
16 | 15 | -14,40 | 18 | 85,60 | 18 | 85,60 | 18 | 85,60 | 18 | 85,60 |
17 | 16 | -27,00 | 18 | 35,50 | 18 | 35,50 | 18 | 35,50 | 18 | 35,50 |
18 | 17 | -26,20 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l'aumento del premio sulla base dell'applicazione del coef- ficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel Periodo di osservazione.
Rinnovi di contratto (annualità successive) per polizze a Libro Matricola
Di anno in anno il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia di pertinenza in base alle seguenti tabelle di rego- le evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei sinistri nel Periodo di osservazione.
• Per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo:
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | |||||||||
0 sinistri | (*)Variazione % | 1 sinistro | (*)Variazione % | 2 sinistri | (*)Variazione % | 3 sinistri | (*)Variazione % | 4 o più sinistri | (*)Variazione % | |
1H | 1H | 0,00 | 1F | 16,70 | 1C | 43,30 | 1 | 66,70 | 4 | 90,00 |
1G | 1H | -6,25 | 1E | 18,80 | 1B | 40,60 | 2 | 62,50 | 5 | 90,60 |
1F | 1G | -8,57 | 1D | 17,10 | 1A | 37,10 | 3 | 57,10 | 6 | 85,70 |
1E | 1F | -7,89 | 1C | 13,20 | 1 | 31,60 | 4 | 50,00 | 7 | 81,60 |
1D | 1E | -7,32 | 1B | 9,80 | 2 | 26,80 | 5 | 48,80 | 8 | 78,00 |
1C | 1D | -4,65 | 1A | 11,60 | 3 | 27,90 | 6 | 51,20 | 9 | 79,10 |
1B | 1C | -4,44 | 1 | 11,10 | 4 | 26,70 | 7 | 53,30 | 10 | 82,20 |
1A | 1B | -6,25 | 2 | 8,30 | 5 | 27,10 | 8 | 52,10 | 11 | 81,30 |
1 | 1A | -4,00 | 3 | 10,00 | 6 | 30,00 | 9 | 54,00 | 12 | 84,00 |
2 | 1 | -3,85 | 4 | 9,60 | 7 | 32,70 | 10 | 57,70 | 13 | 92,30 |
3 | 2 | -5,45 | 5 | 10,90 | 8 | 32,70 | 11 | 58,20 | 14 | 100,00 |
4 | 3 | -3,51 | 6 | 14,00 | 9 | 35,10 | 12 | 61,40 | 15 | 154,40 |
5 | 4 | -6,56 | 7 | 13,10 | 10 | 34,40 | 13 | 63,90 | 16 | 178,70 |
6 | 5 | -6,15 | 8 | 12,30 | 11 | 33,80 | 14 | 69,20 | 17 | 253,80 |
7 | 6 | -5,80 | 9 | 11,60 | 12 | 33,30 | 15 | 110,10 | 18 | 356,50 |
8 | 7 | -5,48 | 10 | 12,30 | 13 | 37,00 | 16 | 132,90 | 18 | 331,50 |
9 | 8 | -5,19 | 11 | 13,00 | 14 | 42,90 | 17 | 198,70 | 18 | 309,10 |
10 | 9 | -6,10 | 12 | 12,20 | 15 | 76,80 | 18 | 284,10 | 18 | 284,10 |
11 | 10 | -5,75 | 13 | 14,90 | 16 | 95,40 | 18 | 262,10 | 18 | 262,10 |
12 | 11 | -5,43 | 14 | 19,60 | 17 | 150,00 | 18 | 242,40 | 18 | 242,40 |
13 | 12 | -8,00 | 15 | 45,00 | 18 | 215,00 | 18 | 215,00 | 18 | 215,00 |
14 | 13 | -9,09 | 16 | 54,50 | 18 | 186,40 | 18 | 186,40 | 18 | 186,40 |
15 | 14 | -24,14 | 17 | 58,60 | 18 | 117,20 | 18 | 117,20 | 18 | 117,20 |
16 | 15 | -14,71 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 | 18 | 85,30 |
17 | 16 | -26,09 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 | 18 | 37,00 |
18 | 17 | -26,98 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l'aumento del premio sulla base dell'applicazione del coef- ficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel Periodo di osservazione.
Estensione di garanzia “Classe Protetta”
Qualora in occasione dell’eventuale rinnovo annuale del contratto risulti applicabile il Malus, il primo Sinistro pagato, anche a titolo par- ziale, non verrà considerato ai fini delle regole evolutive della Classe di merito di Compagnia; nel caso in cui, considerati i sinistri rima- sti, non risulti possibile l’applicazione del Malus, la Classe di merito di Compagnia rimarrà invariata rispetto all’annualità precedente. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe di Conversione Universale (CU).
L’estensione ha validità annuale e sarà automaticamente esclusa dalla Polizza alla quietanza del primo eventuale rinnovo, dan- done comunicazione sulla quietanza stessa, se verrà constatata la presenza di più di un Sinistro nel quinquennio del relativo attestato di Rischio.
Tale estensione non è applicabile alle Polizze Libro Matricola e di durata inferiore all’anno
Articolo 1.14
Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto o, per le Polizze amministrate a Libro Matricola, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale inclusione di altro veicolo della medesima tipolo- gia è mantenuta ferma la scadenza annuale di Polizza. La sostitu- zione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario nel caso di contratti di leasing)
• riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma Tariffaria del veicolo sostituito.
Articolo 1.15 Sostituzione del veicolo
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le polizze amministrate a Libro Matricola, ad inclu- sione con contestuale esclusione di altro veicolo solo nel caso di alienazione o di consegna in “conto vendita” del veicolo assicura- to ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della strada) o esportazione defi- nitiva all’estero attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o suc- cursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse alienato ed il proprietario, rientrandone in possesso, xxxxxx- desse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU 14 e alla classe di Compagnia 14 .
E’ data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi rife- rito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo e non prestate da altro Assicuratore.
Articolo 1.16
Riapertura di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla
ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguen- ti conguagli del Premio.
Articolo 1.17 Rimborso del Sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio, qualora previste, conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo o di nuovo contrat- to, il rimborso dei sinistri da essa liquidati a titolo definitivo rien- tranti nel Periodo di osservazione di riferimento.
Nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° feb- braio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 (“Risarcimento Diretto”), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 1.18
Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato
In caso di Furto (o Appropriazione indebita), demolizione, cessazio- ne della circolazione (art. 103 Codice della strada), esportazione definitiva all’estero, vendita o consegna in conto vendita, il proprie- tario può beneficiare per un altro veicolo di medesima proprietà, nel caso in cui la stipulazione della Polizza, o l’ inclusione del veicolo per le Polizze amministrate a Libro Matricola, avven- ga entro 5 anni (18 mesi per un precedente contratto tempo- raneo) dalla scadenza del precedente contratto, della Classe di merito indicata sull’attestazione del Rischio o sul prece- dente contratto temporaneo.
Nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga invece succes- sivamente avverrà l’assegnazione alla classe CU 14 e alla classe di Compagnia 14 .
Articolo 1.19 Ritrovamento del veicolo
Per il veicolo che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente Articolo 1.18 (“Mantenimento della Classe di merito in caso di ces- sazione del Rischio assicurato”), dovrà essere stipulato un nuovo contratto alla classe di CU 14 alla classe di Compagnia 14 .
Condizioni Generali di Assicurazione
Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali
Articolo 18 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insor- to, controllato o meno - di energia nucleare o di radioatti- vità o di inquinamento biologico e chimico;
• (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in con- seguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (cd. vandalismo);
• aspirazione di acqua nel motore e allagamenti;
• urto con animali selvatici;
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avvia- mento originali) del Contraente, dell’Assicurato, del con- ducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti o delle persone da loro incaricate alla guida o custo- dia del veicolo assicurato, fatto salvo l’affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l’attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
• conseguenti ad Appropriazione indebita;
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio.
Articolo 19
Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o dan- neggiate
La Compagnia ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazio- ni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sosti- tuire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, neces- sarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.
In deroga a quest’ultimo termine, la Compagnia ha comun- que la facoltà di:
- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effet- tuato da un perito di fiducia di Zurich.
Articolo 20
Degrado d’uso e Valore a nuovo Degrado d’uso
Si definisce “Degrado d’uso” il rapporto fra il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Età del veicolo Percentuale di deprezzamento oltre 6 mesi* 5%
oltre 1 anno 10%
oltre 2 anni 20%
oltre 3 anni 30%
oltre 4 anni 40%
oltre 5 anni 50%
oltre 6 anni 60%
In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, vei- coli ad uso promiscuo ed autotassametri, il Degrado d’uso verrà stabilito secondo la seguente tabella basata sull’età del veicolo assicurato:
*non applicabile per le autovetture ad uso privato Valore a nuovo
(applicabile alle garanzie con Forma di Assicurazione a “Valore Intero”)
Per le autovetture ad uso privato la liquidazione del danno totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza appli- cazione del Degrado d’uso, per dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Diversamente per gli autoveicoli ad uso promiscuo e per gli autotassametri il periodo di manca- ta applicazione del Degrado d’uso è pari a sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per i danni parziali relativi alle sole autovetture ed agli autoveicoli ad uso promiscuo, non sarà applicato il Degrado d’uso, limitata- mente alla sola carrozzeria, (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i dispositivi airbag e cinture di sicurezza, selleria, capote e tetti apribili in tela con relativi meccanismi di apertura e chiusura, la batteria, gli pneu- matici nonché tutte le parti soggette ad Usura) per sette anni dalla data di prima immatricolazione.
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’ef- fettivo consumo del battistrada.
Articolo 21
Forma di Assicurazione
Forma di Assicurazione - Valore Intero
L’Assicurazione viene prestata a Valore Intero, Forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto Valore corrisponde al prezzo di listino della casa automobilistica).
Questa Forma di Assicurazione comporta l’eventuale appli- cazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui il contrat- to preveda, come da opzione del Contraente richiamata in Polizza, la riduzione automatica dei “valori assicurati” e sempreché sia stato assicurato, al momento della stipulazione del contrat- to, l’effettivo Valore commerciale del veicolo ovvero il prez- zo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.
Forma di Assicurazione - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Articolo 22
Determinazione dell’ammontare del danno Per Forma di Assicurazione a Valore Intero
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che il veicolo aveva al momen- to del Sinistro.
Si considera perdita totale del veicolo anche quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del Valore commerciale del vei- colo stesso al momento del Sinistro.
Pertanto in caso di liquidazione del Valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedot- to il deprezzamento di dette parti a causa della loro Usura o vetustà. (vedi la definizione di “Degrado d’uso” all’Articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro ed il Valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso, fermo restando quanto disposto dal successi- vo comma.
Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del Valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia rispon- de dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore al momento del Sinistro e quello assicurato.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura di cui all’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l’IVA sarà riconosciuta nell’indennizzo in propor- zione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del sinistro.
Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
L’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione fino alla concorrenza dell’importo indicato in Polizza, con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto del- l’incidenza dell’lVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Articolo 23 Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo, , mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nomina- ti rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato.
In caso di furto totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorre- re dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro,
I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro deci- sioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudizia- ria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
Articolo 24
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge. Limitatamente al caso di Furto totale la liquidazione del sinistro potrà avvenire pre- via consegna di:
• copia della denuncia di fuxxx (tradotta se in lingua stranie- ra);
• carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
• originale del certificato di proprietà con annotata la perdi- ta di possesso;
• certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
• dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
• fattura (nel caso in cui non venga fornito di serie) relativa all’impianto di antifurto se dichiarato in Polizza;
• chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
• per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del sinistro, rilasciato dall’istituto di vigilanza che gestisce l’impianto.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:
• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giu- diziario per il Reato di cui all’art. 642 c.p.;
• la procura notarile a vendere a favore della Società.
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositi- vi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei dupli- cati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Articolo 25
Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza (ove previsto) o con deduzione della Franchigia indicata in Polizza (ove previsto).
Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (vedasi su xxx.xxxxxx.xx), l’importo di minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà dimezzato e per la sola garanzia “Easykasko”, l’importo di Franchigia indicato in Polizza non verrà applicato.
Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con la tecnica “tirabolli”, non verrà applicato l’importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.
Articolo 26 Recuperi
Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, l’importo indenniz- zabile verrà determinato come previsto dall’articolo 22;
• dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempi- menti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la
Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricava- to della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l’Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritro- vato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestual- mente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 22).
Articolo 27
Adeguamento del Valore assicurato
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinno- vo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adegua- re il Valore del veicolo assicurato al Valore di mercato e, conseguen- temente, a procedere alla modifica del Premio in corso.
Qualora il Contraente, all’atto della stipulazione del contrat- to, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automa- tica del Valore assicurato la Compagnia provvederà, in occa- sione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale (articolo 8), ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiun- gimento di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile - sulla base della quotazione di “Quattroruote Professional” e procederà alla modifica del Premio. Conseguentemente verrà adeguato il Valore degli eventuali Optional e/o Accessori non di serie utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata. I nuovi valori assicurati in caso di rinnovo, saran- no indicati nella quietanza consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.
L’adeguamento automatico non verrà effettuato quando il Valore assicurato è inferiore a quello riportato da “Quattroruote Professional” e quando il modello dell’autovettura non è valutato da “Quattroruote Professional”.
Articolo 28 Diritto di surroga
In caso di Sixxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorren- za dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Sezione 2 - Incendio e Furto (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 2.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal vei- colo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, contro i rischi: Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del veicolo stesso.
Il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza e determinato dalla docu- mentazione fiscale di acquisto degli stessi.
In assenza della succitata documentazione, per gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.
In caso di Sinistro l’Indennizzo, riferito agli Optional e Accessori non di serie, limitatamente ad Apparecchi audio- radio/CD/televisori ed altre apparecchiature del genere, pur- chè stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superio- re al 20% dei “valori assicurati” con il massimo di 5.000 euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
Articolo 2.2 Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’Assicurazione non comprende altresì i danni avvenuti durante la guida fuoristrada.
Prestazioni Aggiuntive
Articolo 2.3
Corpi di veicoli terrestri
1. Incendio da eventi socio-politici
La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasio- ne di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento valontario. In caso di Sixxxxxx x’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
2. Circolazione abusiva
(operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)
L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché con- seguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
3. Daxxx xl veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti nella garanzia Furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di Fuxxx xentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
In assenza della garanzia Furto l’Indennizzo verrà corri- sposto dietro deduzione dello Scoperto del 10% con il
Minimo di 150,00 Euro.
La presente garanzia vale esclusivamente per le autovet- ture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.
4. Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a segui- to di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.
La garanzia è prestata fino all’ammontare dei “valori assi- curati” per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Articolo 2.4 Perdite pecuniarie
1. Autorimessaggio e trasporto
In caso di Rapina, Furto o Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà - sino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro - le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero tem- poraneo disposto dall’autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.
2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del siste- ma antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 250 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serra- ture con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodope- ra per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del siste- ma elettronico di antifurto.
3. Garanzia spese di immatricolazione
In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che com- portino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un massimo di 250 Euro - le spese documentate sostenute dall’Assicurato al momento dell’acqui- sto per l’immatricolazione di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato.
4. Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborserà - fino ad un massimo di 5.000 Euro per evento - le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenu- to nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato.
5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che com- portino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.
6. Garanzia bagaglio
In caso di Incendio o di Incidente da circolazione che comporti- no la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o l’antie- conomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250 Euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezza-
ture sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli ogget- ti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, gli Apparecchi Autoradio/CD/Video, Apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Sixxxxxx, l’Assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità e fornirne copia alla Compagnia.
7. Danni causati dal trasporto di vittime della strada
La Compagnia rimborserà - fino ad un massimo di 500 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
8. Ripristino Airbag
La Compagnia rimborserà - fino ad un massimo di 1.000 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per il ripri- stino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell’attivazio- ne degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.
L’Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.
La garanzia è valida per un solo evento all’anno.
9. Ripristino dei sistemi di antifurto
In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione la Compagnia rimborse- rà - fino ad un massimo di 750 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino dello stesso.
L’Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l’esistenza dell’antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.
La garanzia è valida per un solo evento all’anno.
Sezione 3 - Kasko (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 3.1
Oggetto dell’Assicurazione
(è operante solo quella espressamente richiamata)
A) Garanzia Collisione
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul vei- colo - il cui Valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e model- lo se di Valore a nuovo superiore a 500 Euro in assenza di docu- mentazione fiscale di acquisto – in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato. verificatisi durante la circo- lazione.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
E’ data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l’età del veicolo assicurato sia supe- riore ai 7 anni.
B) Gaxxxxxx Xxxxx Xotale: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul vei- colo - il cui Valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e model- lo se di Valore a nuovo superiore a 500 Euro in assenza di docu- mentazione fiscale di acquisto - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
E’ data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l’età del veicolo assicurato sia supe- riore ai 7 anni.
C) Garanzia EASYKASKO
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, fino alla concorrenza dell’importo indicato in Polizza e con il limite del Valore commerciale del veicolo al momen- to del Sinistro, in conseguenza di collisione con altro vei- colo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatasi durante la circolazione.
Rientrano nei danni risarcibili gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo per i quali, se di Valore a nuovo superiore a 500 Euro ed in assenza di documentazione fiscale di acquisto, siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.
Inoltre per i Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto (CARD) , normato dall’art. 149 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209, ove risulti parzialmente impe- gnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall’Assicurato e quanto riconosciuto in ambito CARD, entro il limite del Valore commerciale del veicolo assicura- to e con il limite del Massimale indicato in Polizza.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’uso sulle
parti sostituite.
Nel caso invece di Sixxxxxx xon rientranti nell’ambito della CARD, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità della contro- parte la Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili, per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno diretto, subito dal veicolo in garan- zia, entro il limite del Valore commerciale del veicolo e del Massimale indicato in Polizza.
Relativamente alle garanzie A), B), C) di cui sopra, ove il con- ducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una Franchigia di 500 Euro.
Articolo 3.2 Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, la garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni cagionati da cose od animali trasportati sull’au- toveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di maxxxxx x spinta o a mano nonché di guida fuoristrada;
• per i danni conseguenti a Fuxxx xonsumato o tentato e Rapina, nonché ad Incendio non determinato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”;
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria
- se verificatisi non congiuntamente ad altro danno inden- nizzabile in base agli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”;
• nel caso di circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), com- petizioni sportive e gare;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’au- toveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove pre- vista;
• per i danni riconducibili alla garanzia Cristalli.
Articolo 3.3
Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del condu- cente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei tra- sportati e dei familiari dell’Assicurato.
Articolo 3.4 Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittima- mente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 4 - Cristalli (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 4.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitan- ti l’abitacolo del veicolo.
Forma ‘A’
Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, l’Indennizzo non sarà superiore al 10% dei “valori assicurati” con il massimo di 750 Euro ed una Franchigia fissa di 50 Euro per ogni Sinistro; nel caso in cui i “valori assicurati” non eccedano l’importo di 5.000 Euro, il Massimale di garanzia si intende fissato in 500 Euro.
La Franchigia non verrà applicata qualora l’Assicurato prov- veda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass o da DoctorGlass.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
Forma ‘B’
Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, il Massimale di garanzia si intende fissato in 1.000 Euro senza alcuna applicazione di Franchigia qualo- ra l’Assicurato provveda alla ripristino del danno avvalendo- si del servizio offerto da Carglass o da DoctorGlass.
Qualora l’Assicurato non intenda avvalersi del servizio offer-
to da Carglass o da DoctorGlass, il massimale di garanzia si intende fissato in 600 Euro con applicazione della Franchigia pari a 100 Euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.
Articolo 4.2 Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” la garanzia non comprende altresì i danni:
- conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 6 delle presenti condizioni, o riconducibili alla garanzia Kasko;
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cri- stalli.
Articolo 4.3
Servizi Carglass e DoctorGlass
L’Assicurato che intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass o da DoctorGlass dovrà:
- telefonare al numero Verde dedicato per fissare l’appunta- mento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass o da DoctorGlass;
- esibire l’originale dello stampato di Polizza.
Sezione 5 - Ritiro patente (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 5.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a corrispondere l’indennità giornaliera indicata in Polizza, per una durata massima di 180 giorni per Sinistro, per il caso che al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida in conse- guenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avve- nuto durante il periodo di validità della presente Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.
Articolo 5.2 Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” la garanzia non è operante:
• se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Nuovo Codice della strada; in tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall’azienda presso cui opera il conducente, proprietarie del veicolo assicurato e contraenti di Polizza, qualora l’im- possibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui è adibito;
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• se la patente viene immediatamente revocata con provve- dimento definitivo;
• se nei confronti dell’Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;
• se l’Assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diver- sa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi pre- scritti in patente;
• se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi com- piuti dall’Assicurato;
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indica- to nel libretto di circolazione;
• se l’Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
• se l’Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti;
• se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.
Articolo 5.3
Criteri di liquidazione del danno
L’indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quel- lo in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limi- te massimo di giorni indennizzabili, citato nell’Articolo 5.1. Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l’Assicurato abbia ottempera- to agli “obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È tuttavia facoltà dell’Assicurato chiedere che l’indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.
In caso di imputazione del Reato di fuga o di omissione di soccorso, l’indennità è corrisposta solo dopo che l’Assicurato sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazio- ne del Nuovo Codice della strada, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all’azienda pres- so cui opera il conducente.
In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell’avvenuta restituzione della patente.
Sezione 6 - Eventi speciali (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 6.1
Oggetto dell’Assicurazione
Eventi naturali
La Compagnia garantisce l’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo designato in Polizza compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a 500 Euro in assenza di documentazione fiscale di acqui- sto – a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulca- niche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
Eventi socio-politici
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal vei- colo identificato in Polizza, compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve esse- re compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita
Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a
500 Euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto - a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario.
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” le garanzie non comprendono altresì i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.
Articolo 6.2
Danni da rigatura e/o graffiatura a seguito di eventi socio politici
Relativamente ai soli danni da rigatura e/o graffiatura con- seguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga all’art.6.1 e in assenza di copertura kasko totale, il limite di Indennizzo è fissato al 15% del Valore assicurato indicato in Polizza con il minimo di 1.500 Euro ed il massimo di 3.500 Euro.
La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto; eventuali condizioni di Scoperto riportate in Polizza per questa clausola non sono operanti.
Si precisa che in presenza di copertura Kasko totale, rimane confer- mata l’operatività dell’art.6.1.
Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA,
Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S..
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comuni- cazione relativa ai sinistri.
La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestio- ne dei sinistri di Tutela Legale.
Condizioni
Articolo 7.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale e delle condi- zioni previsti in Polizza, il Rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:
- di Assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controver- sia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’Assistenza di un interprete, entro il limite massi- mo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento,
entro il limite massimo di € 1.000;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente,
entro il limite massimo di € 20.000.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli
interessi al tasso legale corrente.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presen- tarsi nel corso o alla fine della Vertenza.
Articolo 7.2 Forme di garanzia
In riferimento all’art. 7.1 il Contraente può scegliere tra le due seguenti opzioni.
FORMA BASE – “B”
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assi- curato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Faxxx xllecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha pri- vato della patente di guida, adottato in conseguenza diret- ta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia pro- vocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veico- lo coinvolto in un Incidente stradale con terzi;
Tutte le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.
FORMA GOLD – “C”
Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato anche qualora:
a) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale san- zione amministrativa.
Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla “Forma Base” lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull’at- tribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro;
b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il Valore in lite sia superiore a 250 Euro. Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed esegui- ti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
c) debba presentare opposizione all’Autorità competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, ove ne sussistano i presupposti per pre- sentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia supe- riore a 100,00 Euro, nei casi in cui la sanzione amministra- tiva non sia connessa ad un Incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stes- so o sull’attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un Sinistro per anno assicurativo;
d) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giu- dicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comun- que, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Articolo 7.3 Persone assicurate
Il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicu- rata, la garanzia s’intende operante solo a favore del Contraente.
Articolo 7.4
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx “patente a punti”
(operante solo se richiamata in Polizza)
In estensione a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”,
qualora il conducente del veicolo assicurato, in conseguenza di vio- lazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successi- vamente all’acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Società riconoscerà:
• il rimborso, fino a un massimo di Euro 500,00, delle spese soste- nute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessa- rio per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
• il rimborso, fino a un massimo di Euro 1.000,00, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a con- dizione che l’Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riac- quistare punti;
• le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurta- zione superiore a cinque punti.
Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.
Articolo 7.5
Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servi- zio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimen- to civile e/o penale.
Articolo 7.6 Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioat- tivo;
• per materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quan- to previsto alla lettera a) della garanzia “Forma Gold” e dalla Garanzia Aggiuntiva “patente a punti”;
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato per il Reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada, o se è imputato per il Reato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 Codice della strada), o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soc- corso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passa- ta in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligato- ria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di cir- colazione.
Articolo 7.7
Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicura- tiva
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
In particolare:
– nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
– nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si veri- fica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
– nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
– dalla decorrenza della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;
– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi. Qualora la Polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della Polizza sosti- tuita.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.
In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Articolo 7.8
Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giu- diziale e per i procedimenti penali
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comu- nicazione utilizzando lo specifico modulo ed indirizzandola:
in via preferenziale a D.A.S. xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000 XXXXXX
– Fax 045/0000000; subordinatamente, alla Compagnia. L’Assicurato dovrà trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo pervenire a
D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decide- re la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudi- ziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garan- tirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla Tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vaca- zione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Xxxxxxxx per i casi di difesa penale.
La denuncia del Sinistro effettuata oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla pre- stazione, comporterà per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile (“Prescrizione in materia di assicurazione”).
Articolo 7.9 Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svol- xxxx, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati,
ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della contro- versia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la dife- sa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 7.8 “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali”.
Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concor- dati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla ste- sura e al deposito della domanda di ammissione al credito. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamen- te concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la tratta- zione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Articolo 7.10
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle pos- sibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera racco- mandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accor- do non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, que- sti potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza pro- spettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 7.11 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spet- ta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, compe- tenze e onorari.
Sezione 8 - Assistenza (operante se richiamata in Polizza)
Premessa
La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0.
800-401390
(valido solo in Italia) oppure +39.0258286160 (valido anche all’estero).
Per quanto concerne la Sezione 8 “Assistenza” per Assicurato si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Art. B.7, B.16, B.17, B.21, B.22, G.1, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestio- ne dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza.
Condizioni
Articolo 8.1
Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia ed Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei servizi di Assistenza indicate nella presente Sezione delle condizioni contrattuali.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Per quanto concerne la Sezione Assistenza per Xxxxxxxx si intende il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del vei- colo assicurato, dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Xxxxx (anche parziale o tentato), Xxxxxx (anche tentata) e che determina la richiesta di Assistenza.
Articolo 8.2 Estensione territoriale
La garanzia Assistenza vale in Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, Paesi Esteri nei quali, median- te rilascio di apposita Carta Verde , è valida la garanzia
R.C.A. per lo stesso veicolo.
Articolo 8.3
Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà tele- fonare alla Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facen- te capo al numero Verde 800-401390 oppure al numero di Milano 02.5828.61.60.
Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero 02- 58.47.72.01 o un telegramma a:
Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Numero di Polizza preceduto dalla sigla:
forma “A” ⇒“ZILA”, forma “B” ⇒“ZILB”, forma “C”
⇒“ZILC”,
forma “G” ⇒“ZILD”, forma “F” ⇒“ZILG”;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’Assistenza.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione.
Articolo 8.4
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole presta- zioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenu- ti durante e per effetto di gare automobilistiche e relati- ve prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dal- l’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suici- dio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per cia- scun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più presta- zioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compen- sazione.
e) La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro.
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativa- mente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole pre- stazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmen- te con le disposizioni, in materia di trasferimento di valu- ta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restitu- zione di ogni somma anticipata.
L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
l) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicu- ratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti pre- stazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
m) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Forme Contrattuali
FORMA “A”
A.1 - Depannage
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la pos- sibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponi- bilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impos- sibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale” art.
A.2. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La garanzia non opera in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve.
A.2 - Soccorso stradale
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà diretta- mente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stes- so al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice o, qualo- ra ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L’eventuale ecceden- za resta a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, speci- fiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura orga- nizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’Incidente, il Guasto o l’Incendio duran- te la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La garanzia non opera in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve.
A.3 - Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di Incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stra- dale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneg- giato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di Incidente avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equipara- te (percorsi fuori strada).
A.4 - Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensa- bili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperi- bili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre
25 Km. dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
A.5 - Anticipo delle cauzioni penale e civile
Qualora, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
FORMA “B”
B.1 - Depannage
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la pos- sibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponi- bilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, man- canza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rot- tura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impos- sibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale” art. B.2.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
B.2 - Soccorso stradale
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trai- nare il veicolo stesso al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’of- ficina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il rela- tivo costo fino ad un massimo di 700 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, man- canza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, furto, rot- tura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve. In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, speci- fiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura orga- nizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’Incidente, il Guasto o l’Incendio duran-
te la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del vei- colo.
B.3 - Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di Incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stra- dale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneg- giato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di Incidente avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equipara- te (percorsi fuori strada).
B.4 - Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensa- bili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperi- bili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.5 - Anticipo delle cauzioni penali e civili
Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
B.6 - Autodemolizione (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 3/4/2006 n. 152 art. 264), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva
demolizione del veicolo, la Struttura organizzativa su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro- attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi ecceziona- li, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
• targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitui- va e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);
• Codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia Carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’inte- statario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la deca- denza dal diritto alla prestazione.
La Struttura organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rila- sciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; suc- cessivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documenta- zione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite racco- mandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Compagnia terrà a pro- prio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrez- zi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
B.7 - Invio di un’autoambulanza (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di Infortunio da Incidente stradale l’Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, necessiti di un tra- sporto in autoambulanza in Italia, la Struttura organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza, tenendo la Compagnia a pro- prio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
B.8 - Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura orga- nizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
B.9 - Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraur- bane;
• Tempo sulle strade;
• Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
• Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di pro- prietà, patente, Carta di circolazione).
B.10 - Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a dispo- sizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’au- tovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilome- traggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà fornita, compatibil- mente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per un massimo di 7 giorni consecutivi.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghet- ti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autoriz- zato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei taglian- di periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di ripa- razione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.11 - Invio taxi per il ritiro dell’auto sostitutiva (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, a seguito della prestazione di cui all’articolo precedente, l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell’auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura orga- nizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all’Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio.
La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indi- cate.
B.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura organizzativa, previa analisi del quadro clini- co effettuata con il suo medico curante, la Struttura organizzativa stessa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’isti- tuto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la pato- logia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
- aereo sanitario (la Struttura organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui
- il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medi- co o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura organizzativa.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
B.13 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’art. 12, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura organizzativa stessa ritengono più ido- neo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa.
B.14 - Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobiliz- zato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonoma- mente, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il rela- tivo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.15 - Recupero del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto ten- tato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavo- rativi, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura organizza- tiva, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della ripara- zione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzati- va sono a carico della Compagnia, fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Compagnia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.16 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Xxxxxx tentata, sia rimasto immobiliz- zato in Italia per 36 ore o all’estero per 4 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura organiz- zativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residen- za in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• un’autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamen- te per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e tra- sportati).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.17 - Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, oppure a seguito di Rapina o Furto del veicolo medesimo la Struttura organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un alber- go, tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massi- mo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coin- volte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.18 - Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed even- tualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.19 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora in conseguenza di Sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamen- te e immediatamente, la Struttura organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’am- montare della cifra necessaria ed il suo recapito.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.20 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato in viaggio, dovesse avere la necessità di comu- nicare con persone in Italia e si trovasse nell’impossibilità di metter- si in contatto direttamente con loro, la Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.
La Struttura organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.21 - Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici riten- gano che non sia trasferibile prima di sette giorni, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe econo- mica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consenti- re al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.22 - Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accer- tate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazio- ne, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale
attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organiz- zativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medi- ci della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura organizza- tiva ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa. La Struttura orga- nizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, fer- roviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operan- te nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.23 - Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rimpatrio sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente B.22, i medici della Struttura organizzativa non ritengano necessaria l’Assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rimpatrio sanita- rio” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del fami- liare dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richie- dere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.24 - Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizio- ne di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricon- durli alla loro residenza in Italia.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.25 - Rientro salma
Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvol- to il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la presta- zione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’even- tuale recupero della salma.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
B.26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tenta- to o parziale, Xxxxxx tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavora- tivi, oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura organizza- tiva, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della ripara- zione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico la rela- tiva spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corri- spondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.27 - Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all’art. 26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il Valore commerciale del veico- lo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previ- ste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all’art. 26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo piana- le – provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventual- mente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richieder- si in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.28 - Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato a seguito di Infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernot- tamento e prima colazione) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni suc- cessivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per Sinistro.
Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazio- ne necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
B.29 - Anticipo spese legali
Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.30 - Interprete a disposizione
Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.31 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceuti- che ed ospedaliere
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al paga- mento delle stesse, la Struttura organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.32 - Richiesta documenti in caso di Furto totale
Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l’Assicurato deside- ri avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dei
seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico,
• perdita di possesso,
potrà contattare la Struttura organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
In seguito la Struttura organizzativa tramite i propri incaricati, prov- vederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’as- sistenza.
La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
FORMA “C” (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA “B”CON ESCLUSIONE DELLA
GARANZIA B.10 CHE RISULTA INTEGRALMENTE SOSTITUITA DALLA GARANZIA C.1)
C.1 - Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certi- ficate da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facen- do fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc., sarà fornita, durante il normale orario di apertura della Società di noleggio, per un massimo di:
• 15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Xxxxxx tentata;
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla Società di autonoleggio patente di guida in origi- nale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autoriz- zato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei taglian- di periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di ripara- zione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
FORMA “G” - DUPLICAR (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA “C” CON AGGIUNTA DELLA PRESTAZIONE G.1)
G.1 - Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto par- ziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale” di cui al punto B.2, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 h su 24, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, presso il luogo di fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destina- zione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità loca- le, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi per il tra- sporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il per- nottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al momento del Sinistro l’Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il pagamento della cau- zione richiesta per la fornitura sul posto dell’auto sostitutiva, scat- terà l’opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi di noleggio del- l’autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dall’art. C.1.
La prestazione dovrà essere richiesta al momento dell’attivazione del servizio di soccorso oppure immediatemente dopo aver riscontrato l’impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avven- ga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’au- tovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla Società di autonoleggio patente di guida in origi- nale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghet- ti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzio- ne;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato secondo le modalità di pagamento comunicate diretta- mente dalla Struttura organizzativa;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autoriz- zato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei taglian- di periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di ripa- razione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Sezione 9 - Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)
Condizioni
Articolo 9.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno al veicolo stesso.
Articolo 9.1.1 Altre garanzie
L’Assicurazione comprende anche, in relazione alla specifica garanzia prestata:
• l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
• l’annegamento a seguito di un Incidente occorso con il veicolo identificato in Polizza;
• gli infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e dagli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
• gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza.
Articolo 9.1.2
Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
• gli infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza, non- ché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinoge- ni e simili;
• gli infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari dell’Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dove- re di umana solidarietà;
• gli infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terre- moto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• gli infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
• nel caso di circolazione del veicolo all’interno degli autodro- mi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
Articolo 9.1.3
Inoperatività dell’Assicurazione
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per le persone che usano il veicolo contro la volontà del proprietario;
• per le persone aventi più di 80 anni di età.
Articolo 9.2
Caso di Invalidità permanente
Se l’Infortunio ha per conseguenza l’Invalidità permanente e que- sta si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo Art. 9.2.1 (“Franchigia per Invalidità permanente”) - secondo le disposi- zioni e le percentuali seguenti, un’indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente assoluta:
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro
Paralisi completa Cecità completa
Perdita di un occhio con ablazione
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti
Perdita completa:
100%
100%
100%
30%
25%
50%
15%
del braccio della mano del pollice dell’indice
di qualsiasi altro dito della mano
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito
Perdita completa della funzione del polso
Perdita di una gamba sopra il ginocchio
destro 70%
destra 60%
destro 22%
destro 15%
sinistro 60%
sinistra 50%
sinistro 18%
sinistro 12%
destra 8%
sinistra 6%
destri 20%
sinistri 15%
destro 12%
sinistro 10%
60%
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio
Perdita completa di un piede Perdita completa di un alluce
Perdita di qualsiasi altro dito del piede
Perdita completa della funzione di un’anca
o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede
50%
40%
8%
3%
25%
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’inden- nità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispon- denti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Articolo 9.2.1
Franchigia per Invalidità permanente
In caso di Invalidità permanente non si farà luogo a Risarcimento per Invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al TRE PER CENTO della totale.
Se l’Invalidità permanente supera il TRE PER CENTO della tota- le ma non il VENTICINQUE PER CENTO, verrà corrisposto il
Risarcimento solo per la parte eccedente il TRE PER CENTO.
Se invece l’Invalidità permanente supera il VENTICINQUE PER CENTO della totale, verrà corrisposto il Risarcimento integrale.
Articolo 9.3
Diaria per Ricovero ospedaliero
Nel caso di Ricovero in ospedale o in casa di cura, la Compagnia paga, per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio, l’indennità giornaliera convenuta per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’Infortunio.
Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.
Articolo 9.4 Spese di cura
La Compagnia rimborsa per ogni Infortunio coperto, per il periodo della cura medica, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’Infortunio e sino a concorrenza della somma pattuita, le spese rese necessarie dall’Infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure mediche indispen- sabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita ma sino al limite massimo di 250 Euro, per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di Apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli inter- venti chirurgici di natura estetica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato o ai suoi eredi, su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Articolo 9.5 Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi respon- sabili dell’Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.
Articolo 9.6
Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’Infortunio con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, dev’essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario Assicurativo entro cinque giorni dall’Infortunio od al momento in cui l’Assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Quando l’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consen- tire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi inda- gine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 9.7
Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se l’Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Articolo 9.8
Controversie - Arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità perma- nente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
Articolo 9.9
Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assi- curata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chie- de il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’Infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determi- nata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato od offerto.
Sezione 10 - Guasti Meccanici (operante se richiamata in Polizza)
Premessa
La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Guasti Meccanici si avvale di Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0.
800-401390
oppure +39.0258286160.
Condizioni
Articolo 10.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si impegna, entro i Massimali e con i limiti previsti in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di Guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.
Non rientrano nell’oggetto dell’Assicurazione, e non sono pertanto assicurabili, i veicoli con oltre 10 anni di età sprov- visti della garanzia ‘guasti meccanici’ di cui alle presenti condizioni contrattuali.
Vengono escluse dalle garanzie tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e messa a punto della vettura e tutto quanto previsto all’Art. 10.2. - ESCLUSIONI.
La Compagnia si riserva la insindacabile decisione di sosti- tuire o riparare l’organo difettoso nel rispetto della quali- tà, sicurezza ed affidabilità della riparazione stessa.
L’Assicurazione opera a condizione che:
a) il veicolo sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del manuale di uso e manu- tenzione;
b) dopo la vendita, siano stati eseguiti sul veicolo i taglian- di di manutenzione previsti - con timbro e firma dell’ese- cutore – sull’apposito libretto di garanzia; l’acquirente del veicolo è responsabile dell’effettiva manutenzione del veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di manu- tenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di Guasto;
c) per la riparazione del Guasto meccanico in garanzia, siano state utilizzate parti di ricambio originali della casa costruttrice o di qualità equivalente.
La garanzia copre la sostituzione o la riparazione di tutti gli ele- menti meccanici degli organi di seguito indicati, inclusa la mano d’opera, con esclusione di quanto espressamente indicato nell’Art. 10.2 - Esclusioni.
La garanzia assicurativa è operante dalle ore 24.00 del tren- tesimo giorno successivo al primo inserimento in Polizza della copertura.
Articolo 10.2 Esclusioni
a) Per la copertura guasti non sono coperti veicoli diversi da
autovetture ad uso privato o modificati rispetto alla ver- sione del costruttore.
b) è escluso dalla copertura guasti tutto quanto non previ- sto all’Art. 10.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE e nello specifico:
- sono esclusi dalla garanzia i difetti riconducibili al mon- taggio e all’utilizzo di ricambi non originali o di qualità equivalente e/o montati in aftermarket;
- le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione dovute ad un uso di: carburante, olii lubrificanti diffe- renti da quelli specificati e consigliati dal costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
- i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplifica- tivo: messa a punto motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione accensione/iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi del veicolo deter- minati da richiami sistematici da parte del costruttore (cam- pagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamen- to di alcuni particolari) da operazioni di manutenzione perio- dica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di car- rozzeria/meccanica determinati da Usura.
E’ esclusa dalla copertura ogni Indennizzo per perdita di gua- dagno economico conseguente al malfunzionamento del veicolo o altre conseguenze onerose del Guasto stesso.
Si precisa che nel caso in cui un Guasto sia già coperto dalla garanzia contrattuale del costruttore o da garanzie di prece- denti riparatori o garanzie analoghe alla presente, questa ultima opererà solo ed esclusivamente in eccedenza alle pre- dette, pur in presenza di una richiesta di autorizzazione avanzata a G.O.S.A.R. e da questa rilasciata.
Articolo 10.3 Estensione territoriale
Le prestazioni e le garanzie avranno vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Articolo 10.4
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà chiamare la Struttura organizzativa al numero 800.401.390 oppure, dall’estero, al numero 02.58286160 al fine di richiedere l’assistenza segna- lando l’avvenuto Guasto.
L’Assicurato, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità all’immediato contatto con la Struttura organizzativa, dovrà in ogni caso provvedervi appena ne ha la possibilità e
comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa per- sonale. L’assunzione di iniziative relative alla riparazione, prima del contatto con la Struttura organizzativa, può com- portare la decadenza dal diritto alle prestazioni Guasto mec- canico e dal diritto ai rimborsi ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Articolo 10.5
Procedura in caso di Sinistro
La Struttura organizzativa, una volta contattata dall’Assicurato, individuerà e comunicherà all’Assicurato stesso, il riparatore auto- rizzato/convenzionato dove condurre o far condurre veicolo.
Il riparatore ad avvenuto Ricovero del veicolo, procede ad inviare entro 24 ore dall’accettazione del veicolo, tramite fax alla Struttura organizzativa di Europ Assistance Service, la valutazione e la stima tecnica del Guasto.
Ricevuto quanto sopra la Struttura organizzativa provvederà a:
- fornire entro 48 ore dal ricevimento del preventivo il nulla osta al ripristino del veicolo, o la sospensione delle riparazioni per l’ac- certamento peritale in loco o la reiezione della richiesta, specifi- candone i motivi;
- informare l’Assicurato.
OGNI RIPARAZIONE NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATA SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DI EUROP ASSISTANCE CHE CONFERMA LA PRESA IN CARICO DEL SINISTRO
Articolo 10.6 Diritto di verifica
La Compagnia ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli pres- so l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria colla- borazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.
Articolo 10.7 Veicoli esclusi
La presente copertura assicurativa non potrà essere rilascia- ta ai veicoli delle seguenti marche/modelli:
• Aston Xxxxxx, Bentley, BMW Serie “M”, Bristol, Bugatti, Caterham, Daimler-Chrysler 12 cilindri, De Tomaso, Ferrari, Ford Cosworth, Jaguar 12 cilindri, Kit Cars, Lamborghini, Lancia Delta Integrale / 8.32, LCC Rocket, Lotus, Marcos, Maserati, McLaren F1, Mitsubishi 3000GT / serie Evo, Nissan 300ZX / Skyline, Noble M10 / M12, Porsche, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX, STi, TVR, Venturi, Westfield.
• Le vetture elettriche o ad alimentazione ibrida, i veicoli col motore rotativo ed i veicoli con alimentazione a GPL o a metano non fornita all’origine dal costruttore.
• Non sono coperti dalle prestazioni e servizi previsti dal contratto tutti i modelli di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi e tutti i modelli modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, inclusi Alpina, Brabus, AMG.
• Tutti i veicoli importati all’origine in Italia attraverso cana- li non ufficiali o non riconosciuti dal costruttore.
• Tutti i veicoli prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno.
• Tutti i veicoli con potenza uguale o superiore a 200 Kw o con cilindrata superiore a 3.500 c.c. e i veicoli che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal costruttore.
Articolo 10.8
Garanzia “Mobilità” – Parti coperte
Sono indennizzabili a norma dell’art. 10.1 – Oggetto dell’Assicurazione, anche i danni conseguenti a guasti meccanici determinati dalla circolazione del veicolo, purché siano relativi agli elementi che seguono.
Per il motore:
tutti gli organi e gli elementi interni del blocco motore e della testata, così come: alberi di distribuzione, perni dei pistoni (spi- notti), bielle, blocco cilindri, coperchio distribuzione, camicie cilindri (canne), corona dentata d’avviamento, cuscinetti, colletto- ri d’aspirazione e di scarico, testata cilindri, complessivo bilancie- ri, guarnizioni interne, guarnizione della testata, supporti dell’al- bero motore, ingranaggi della distribuzione, pistoni e anelli elasti- ci, pompa dell’olio, punterie, valvole, aste e guide dei bilancieri, albero motore, volano motore, cinghia – catena e pulegge della distribuzione. I danni causati ad altre parti del motore e che siano conseguenza della rottura di uno di questi elementi sono altresì ricompresi nella presente copertura assicurativa.
Per il cambio:
gli organi e gli elementi interni seguenti:
- per il cambio manuale: sincronizzatori, alberi, perni dei satelli- ti, boccole e ghiere, selettori e ingranaggi scorrevoli, scatola del differenziale, meccanismo della frizione (ad esclusione delle parti d’attrito, della normale Usura o in caso di surriscaldamen- to), pignoni ed ingranaggi, ponte, guarnizioni di tenuta, rulli e cuscinetti interni.
- per il cambio automatico: cinghie e pulegge, scatola delle val- vole idrauliche, coppia conica di trasmissione, convertitore di coppia, pompa dell’olio e guarnizioni, ponte, guarnizioni di tenuta, valvole.
Per la trasmissione:
tutti gli organi e gli elementi interni, con l’esclusione della sca- tola del ripartitore di coppia e del riduttore (4x4).
Per i carters:
carter inferiore del motore e carter del cambio (compreso carter della frizione), a condizione d’esser stati danneggiati dalla rottura degli organi o elementi sopracitati.
Per i liquidi:
per tutte le sostituzioni o riparazioni d’un elemento coperto, tutti i liquidi necessari alla rimessa in marcia del veicolo sono presi a carico dalla garanzia, ad esclusione del carburante, degli additivi, dell’antigelo e del liquido del lavaparabrezza.
Non sono indennizzabili i danni relativi a guasti che derivi- no a loro volta da guasti / rotture di elementi, organi, par- ticolari non espressamente coperti secondo il presente arti- colo.
La copertura Guasti Meccanici comprende le spese delle parti di ricambio in base al listino in vigore del costruttore e la mano d’opera in base al tempario in vigore del costruttore medesimo. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla Tariffa oraria concordata con il concessionario e/o con il riparato- re e non potrà essere superiore alla Tariffa applicata alla clientela al netto di IVA.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, accertato da un tecnico d’officina, si dovrà arrestare immediatamente il funzionamento della vettura, quando ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del danno ini- ziale ed eviti di compromettere la sicurezza e l’incolumità propria ed altrui nell’utilizzo di un veicolo non in perfetta efficienza. Qualora il mancato rispetto di questa regola comporti un danno, la copertura non sarà attiva nei confronti dei com- ponenti coinvolti da tale comportamento.
Sono altresì da ritenersi esclusi tutti i difetti provocati dalla manomissione degli organi sopra citati.
La copertura assicurativa non opererà su qualsiasi veicolo il cui contachilometri / contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del veicolo stesso.
La sostituzione di una o più parti del veicolo, durante il periodo di copertura guasti, non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo com- plesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.
Articolo 10.9
Massimale e Scoperto di garanzia
Il Massimale di Polizza per la garanzia Guasti Meccanici sarà pari a Euro 5.000 (cinquemila) per evento.
L’ammontare delle riparazioni rimborsabili nell’intero periodo di validità della garanzia non può essere superiore al Valore commerciale del veicolo al momento dell’evento
(Valore valutato all’occorrenza da un perito tecnico alla data del Guasto).
Oltre 100.000 Km di percorrenza o per veicoli di età supe- riore a 10 anni lo Scoperto sarà del 50%, applicato unica- mente sulle parti di ricambio e non sulla manodopera che sarà rimborsata al 100%.
Articolo 10.10
Riparazione del Guasto all’estero o presso riparatore non convenzionato
In caso di Guasto in uno dei Paesi esteri nei quali è prevista la pre- sente copertura assicurativa o nei casi di riparazione presso un riparatore non convenzionato, la Compagnia, tramite Europ Assistance Service, rimborserà all’Assicurato le spese ammissibili all’Indennizzo in base alla presente Polizza, nei limiti di cui all’art. 10.9 - Massimale e Scoperto di garanzia, ed a condi- zione che sia ottemperato quanto previsto dall’art. 10.4 - Obblighi in caso di Sinistro, dietro presentazione di regola- re giustificativo contenente dettagliato elenco delle riparazioni effettuate e relativo documento fiscale giustificativo.
Ove possibile le riparazioni dovranno essere effettuate presso i punti di Assistenza autorizzati dalla stessa casa costruttrice del veicolo.
Le riparazioni effettuate all’estero saranno rimborsate a concor- renza del loro Valore calcolato in base al listino dei prezzi dei pezzi di ricambio, dei tempari e dei costi di manodopera applica- ti in Italia nella medesima data.
Data ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2013
Consigli utili in caso di Sinistro
Incidente da circolazione
Per la denuncia dei sinistri da Responsabilità Civile Auto, è indispensabile utilizzare il “modulo di constatazione amichevole”
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro, il Codice Civile stabilisce che l’Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria Compagnia entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venu- to a conoscenza.
È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.
I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.
Disciplina del Risarcimento diretto
Dall’ 1 febbraio 2007 è in vigore la procedura del Risarcimento diretto. Tale procedura si applica nel caso in cui l’Incidente abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed imma- tricolati in Italia.
Il Risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente, del proprietario o del trasportato nonché nel caso di lesioni non gravi al conducente (fino al 9% di invalidità).
Per ottenere il Risarcimento del danno, l’Assicurato danneggiato che non si ritiene respon- sabile in tutto o in parte del Sinistro, deve rivolgere la richiesta alla propria Compagnia o all’Intermediario Assicurativo presso il quale ha stipulato il contratto consegnando il modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx Xxx/CAI) e la richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni, debitamente compilati.
La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma o in via telematica.
L'Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta le informazioni necessarie per la corretta e tem- pestiva istruzione della pratica.
In dettaglio:
1) la data ed il luogo dell'incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accer- tare l'entità del danno, indicando almeno 5 giorni non festivi consecutivi ed orari di ufficio (9-17).
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.
La richiesta di risarcimento diretto potrà essere inviata alla Compagnia anche per via telefonica. In tal caso, la Compagnia istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazio- ni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.
Il perito - ovvero la Compagnia - prenderanno contatti con il Cliente danneggiato, nel termine indica- to nella richiesta di risarcimento danni dell’Assicurato per la messa a disposizione delle cose danneg- giate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque gior- ni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
La Compagnia è tenuta a formulare offerta di Risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entram- bi i conducenti o dagli Assicurati.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.
Ove è possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l’indirizzo di eventuali testimo- ni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani.
Previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno, l’Assicurato può sem- pre delegare la Compagnia al pagamento del risarcimento direttamente al riparatore (convenziona- to o non convenzionato).
Atti giudiziari
Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, cer- tificazioni, ecc.).
Incendio, Furto o evento socio-politico
In caso di Xxxxxxxx derivante da questi fatti occorre presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.
Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane. Una copia delle denunce deve essere consegnata all’Intermediario Assicurativo cui è asse- gnato il contratto.
Eventi naturali
In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rile- vazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.
Ritiro della patente
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.
Europ Assistance
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura organizzativa di Europ Assistance al numero verde 800-401390 (oppure +39.0258286160) e da questa preventiva- mente autorizzato.
Per i sinistri avvenuti all’estero è possibile contattare il numero +39.0258286160.
Cristalli
In caso di rottura di cristalli l’Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia, ha la possibi- lità di rivolgersi ai seguenti centri di servizio:
• Carglass chiamando il numero verde 800-360036 (oppure +39.0240952800)
Per i sinistri avvenuti all’estero è possibile contattare il numero +39.0240952800.
• DoctorGlass chiamando il numero verde 800-101010 (oppure +39.0248409351) Per i sinistri avvenuti all’estero è possibile contattare il numero +39.0248409351.
Le rispettive centrali operative indicheranno l’indirizzo dei centri più vicini per ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Deve essere richiesto all’Intermediario Assicurativo presso il quale si è sottoscritto il contratto.
Sinistri Esteri
Anche in caso di Incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modello di “Constatazione Amichevole di Incidente”.
In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di assicurazione estera.
Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamen- te all’Intermediario Assicurativo o alla propria Compagnia.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo straniero: è necessario prendere direttamen- te contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono
x00 00 00 00 00.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni- IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono x00 00 00 00 00
- Con veicoli immatricolati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
Per ogni ulteriore eventuale informazione sulla procedura liquidativa, è possibile rivolgersi al proprio Intermediario Assicurativo o consultare il sito xxx.xxxxxx.xx
Carrozzerie convenzionate
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è presente l’elenco di tutte le carrozzerie convenzionate con Zurich che provvederanno alla riparazione del veicolo dell’Assicurato in modo rapido e professionale.
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
02.2014 - X.0000
Xxxxxxxxxxxxxx Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx