CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA FISSA DIURNA DA PRESTARE, MEDIANTE IMPIEGO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, PRESSO LA PORTINERIA DEL COMPLESSO DEI CHIOSTRI DEL CARMINE, PER, PER IL PERIODO 01.10.2018 –...
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA FISSA DIURNA DA PRESTARE, MEDIANTE IMPIEGO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, PRESSO LA PORTINERIA DEL COMPLESSO DEI CHIOSTRI DEL XXXXXXX, PER, PER IL PERIODO 01.10.2018 – 30.09.2024.
LOTTO CIG : 7399306479
Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx | Partita IVA: 01773710171 Cod. Fiscale: 98007650173 | x00 000 0000000 |
+39 030 2988.1 |
ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza non armata fissa diurna, mediante impiego di G.p.G., da effettuarsi a Brescia presso la portineria dei Chiostri del Xxxxxxx sede della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2024, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.
Il servizio di vigilanza fissa diurna deve svolgersi presso:
Chiostri del Xxxxxxx - Vicolo dell’Anguilla n° 8 25122 Brescia, Servizio di vigilanza non armata da svolgersi mediante impiego di guardie particolari giurate (G.p.G.) non armate: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore18.00.
Il monte ore annuale presunto è pari a circa 2.500 ore. Di regola gli edifici universitari sono chiusi una settimana durante il periodo natalizio e una settimana a metà agosto.
Il calcolo dell’importo da corrispondere sarà effettuato a misura, ovvero in base al numero effettivo di ore di servizio svolto. Il numero di ore di servizio per l’intero periodo, è puramente indicativo e non impegna l’Amministrazione a richiedere tali prestazioni nel corso dell’intero periodo di vigenza contrattuale.
E’ facoltà dell’Università variare il numero delle ore del servizio, secondo le esigenze che potranno manifestarsi durante il periodo di efficacia del contratto.
L’Università qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’operatore economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’operatore economico aggiudicatario provvederà a qualsiasi sospensione o modifica, in aumento o diminuzione, del servizio a seguito di formale richiesta da parte dell’Università. Le prestazioni non dovranno essere sospese dall’operatore economico aggiudicatario anche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali saranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia.
L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia per prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non incluse nell’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e nei limiti massimi del 50 per cento del valore del contratto iniziale:
1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o servizi forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) Comporti per l’Università notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti massimi del 50 per cento del valore del contratto iniziale ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’Università, ivi comprese la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) La modifica non altera la natura generale del contratto.
L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia qualora un nuovo contraente sostituisca l’originario contraente a causa di una delle seguenti circostanze:
- All’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice dei contratti;
- Nel caso in cui l’Università si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti del suo subappaltatore.
L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia se le modifiche non sono sostanziali nei limiti del 30 per cento del valore iniziale. Una modifica di un contratto durante il suo periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell’art. 106 del codice dei contratti, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) La modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) La modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) Se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’Università ha inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli ammessi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) del codice dei contratti.
Il contratto può essere modificato oltre a quanto indicato in precedenza, senza necessità di nuova procedura a norma del codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) Le soglie fissate all’articolo 35 del codice dei contratti;
b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.
Gli obiettivi da perseguire durante il servizio sono i seguenti:
- protezione in generale dei beni patrimoniali, intesa come prevenzione di eventi (furto, distruzione, danneggiamento o danni conseguenti ad eventi atmosferici, allagamenti etc );
- protezione di cose all’interno degli immobili ed impianti per prevenire azioni criminose (in particolare, danni alla centrale telefonica, alle apparecchiature che assicurano l’energia elettrica, alle apparecchiature di comunicazione, centri di elaborazione dati, laboratori, uffici amministrativi, attrezzature da laboratori ecc.);
- protezione dei beni materiali dell’Università;
- controllo degli accessi ed ingressi alla sede ed impianti, intendendo sia la verifica di persone estranee, sia di beni in entrata ed uscita, nel rispetto delle disposizioni specifiche concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto. In particolare, dovrà essere impedito l’accesso e/o la permanenza all’interno dei locali dell’Università di persone ritenute pericolose per la salute e la sicurezza altrui, nonché in generale di persone non autorizzate. Parimenti, dovrà essere vietata l’uscita dalla sede universitaria di beni di proprietà dell’Università (fotocopiatrici, pc, stampanti, apparecchiature ed attrezzature mobili) senza apposito documento rilasciato dall’ufficio comprovante la titolarità del trasporto e/o una verifica telefonica con il responsabile dell’ufficio a cui sono in carico i beni da trasportare. Analoga procedura sarà adottata nel caso in cui aziende fornitrici dovranno portare all’esterno beni mobili di proprietà dell’Università;
-corretta conservazione delle chiavi dei locali delle sedi di riferimento con modalità tali da consentire l’immediata consegna ai soggetti abilitati all’accesso negli ambienti universitari;
-coordinamento operativo con il Direttore dell’esecuzione del contratto, con il reperibile di turno dell’Università e con il Responsabile del Trattamento dei dati in materia di videosorveglianza al fine di garantire pronta risposta a situazioni di emergenza e/o di ineludibile necessità.
ARTICOLO 2 OBBLIGHI CONTRATTUALI
E’ fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto qualsiasi anomalia che si verifichi nell’espletamento del servizio. Detta comunicazione deve avvenire tramite relazione di servizio scritta, con le modalità che saranno definite e concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Università fornirà all’operatore economico aggiudicatario dettagliate informazioni relative all’ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attività normalmente esercitata nell’ambiente di lavoro. L’Università e l’operatore economico aggiudicatario si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto. L’Università e l’operatore economico aggiudicatario si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi connessi al coinvolgimento dei lavoratori nell’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’appalto. La promozione ed il coordinamento di tale attività spetta all’Università. L’operatore economico aggiudicatario darà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
All’inizio del servizio sarà redatto dalle parti un mansionario operativo che riporterà tutte le procedure e disposizioni necessarie per un miglior svolgimento del servizio. Tale mansionario, sottoscritto dalle parti, dovrà essere conosciuto in ogni sua parte da tutti gli operatori, anche saltuari, che eseguiranno il servizio. Il mansionario in caso di cambiamento di disposizioni dovrà essere costantemente aggiornato.
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare gli apparati telefonici e personal computer per scopi privati. Eventuali telefonate personali, aventi carattere di urgenza, dovranno essere autorizzate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
ASPETTI COMPORTAMENTALI
• I passaggi di consegna devono essere eseguiti in maniera completa ed esaustiva: l’addetto montante deve essere avvisato di quanto accaduto, della presenza di eventuali tecnici e di tutte le problematiche successe e/o programmate.
• Il primo dovere degli addetti alla portineria, che sono il primo contatto per tutte le persone che si recano in Università, è quello di trasmettere un’immagine elevata della nostra organizzazione, sia attraverso l’aspetto che nel modo di porsi.
• E’ necessario essere sempre gentili, educati e ben disposti verso tutto il personale, il pubblico e gli studenti.
• E’ necessaria fermezza e precisione nello svolgimento del proprio incarico, attenendosi scrupolosamente alle procedure.
• E’ severamente proibito allontanarsi dai locali durante il servizio lasciandoli incustoditi, senza un comprovato motivo.
• E’ severamente proibito far accedere ai locali, personale non autorizzato e dilungarsi in discussioni che distraggono dal proprio compito e che danno un’immagine non conforme agli obiettivi perseguiti del servizio di gestione degli accessi.
• L’operatore in servizio deve avere sempre un aspetto pulito e ordinato, indossando la regolare divisa e il badge identificativo aziendale.
• L’operatore deve tenere pulito e in ordine il proprio ambiente di lavoro od i locali concessi in uso.
• E’ fatto tassativo divieto di:
• a) utilizzare gli apparati telefonici per scopi personali;
• b) fumare nei locali di servizio;
• c) utilizzare radio, computer, televisori consolle di videogiochi presso la portineria;
• d) installare o modificare programmi sui PC concessi in uso alla portineria;
• e) utilizzare i PC in uso presso la portineria per scopi diversi da quelli di origine;
• f) far accedere estranei in portineria (amici, colleghi fuori turno, clienti, etc.);
• g) intrattenersi con le persone oltre la normale richiesta di informazioni da parte degli stessi.
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO
Il servizio prevede l'uso della divisa aziendale indossata correttamente ed in tutti i suoi elementi:
DIVISA ESTIVA | DIVISA INVERNALE |
• Camicia manica corta con placca • Pantalone estivo • Cappellino • Scarpa nera • Tesserino di riconoscimento • DPI previsto | • Camicia manica lunga • Cravatta • Pantalone invernale • Maglione con placca • Giubbotto con placca • Cappellino • Scarpa nera • Tesserino di riconoscimento • DPI previsto |
E’ vietata qualsiasi forma di personalizzazione della divisa non citata nel presente elenco
ARTICOLO 3 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il servizio di vigilanza deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle mansioni da svolgere. Tutto il personale impiegato nel servizio di vigilanza sarà individuato con dati anagrafici e foto trasmesse al referente universitario con apposito elenco redatto ed aggiornato ogni qual volta si verifichino variazioni del personale.
L’Università potrà richiedere in qualsiasi momento l’allontanamento del personale che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, non idoneo allo scopo. E’ fatto obbligo al personale addetto al servizio di essere sempre in divisa e mantenere un atteggiamento consono alla funzione svolta. Il personale dell’operatore economico aggiudicatario dovrà essere destinato al servizio di vigilanza in modo da realizzare un’organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze e delle specificità delle varie zone sottoposte a vigilanza. L’elenco del personale impiegato, con le relative turnazioni programmate, dovrà essere inviato al direttore dell’esecuzione del contratto, tutti i mesi, almeno dieci giorni prima dell’inizio della turnazione e dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino variazioni. A fronte di eventi straordinari e non previsti, l’operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. L’operatore economico aggiudicatario dovrà attuare,
nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e da contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed in generale da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Università da ogni responsabilità al riguardo.
Il servizio di vigilanza non armata è attualmente affidato all’operatore economico G4 Vigilanza
s.p.a. con sede legale in Brescia, Xxx X. Xxxxxxxxx, 00.
Per l’espletamento del servizio presso i Chiostri del Xxxxxxx sono impiegati più operatori, con le seguenti caratteristiche:
OPERATORE | TIPO CONTRATTO | LIVELLO | CCNL | DATA ASSUNZIONE | SCATTI ANZ. | AD PERSONAM | |
1 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 21/07/1992 | 6 | € | 77,52 |
2 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 17/07/2000 | 5 | € | - |
3 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 20/11/2000 | 5 | € | - |
4 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 29/05/2014 | 1 | € | - |
5 | FULL-TIME | 3^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 04/12/2014 | 0 | € | - |
6 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 27/10/2009 | 2 | € | 62,93 |
7 | FULL-TIME | 2^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 19/01/1980 | 6 | € | 113,79 |
8 | FULL-TIME | 4^ | IST. VIGILANZA PRIVATA | 20/07/2010 | 2 | € | - |
Il personale dell’operatore economico aggiudicatario dovrà essere adeguatamente assicurato contro i pericoli di morte, infortunio e danni a terzi e dovrà essere reso edotto sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l’esecuzione del servizio. L’Università si riserva, pertanto, il diritto di chiedere visione all’operatore economico aggiudicatario, in qualsiasi momento nel corso dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme a presidio della sicurezza dei lavoratori. L’operatore economico aggiudicatario ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto, durante l’espletamento del servizio, verrà a loro conoscenza in merito ai dipendenti, all’organizzazione ed alle attività svolte dall’Università. In particolare, l’operatore economico aggiudicatario dovrà curare che il proprio personale:
1) tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
2) abbia sempre con sé un documento/badge di riconoscimento;
3) consegni immediatamente i beni ritrovati all’interno delle varie sedi universitarie o ad essi affidati, qualunque sia il valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli agli organi competenti dell’Università;
4) segnali subito agli organi competenti dell’Università le anomalie rilevate durante l’espletamento del servizio.
In particolare, sono richiesti ai sensi del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i seguenti adempimenti:
1) redazione del documento di valutazione dei rischi;
2) formazione ed informazione ai dipendenti sul D. Lgs 81/08;
3) nomina del medico competente;
4) effettuazione sorveglianza sanitaria di tutto il personale dipendente in relazione alle specifiche mansioni;
5) nomina e formazione Servizio di Prevenzione e Protezione ( figura del R.S.P.P.);
6) nomina e formazione addetti alla squadra di primo soccorso;
7) nomina e formazione addetti alla squadra antincendio e gestione delle emergenze.
ARTICOLO 4 REFERENTE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO.
Per la regolare esecuzione, l’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà segnalare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio. L’Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, all’operatore economico. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall’Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’operatore economico aggiudicatario. In caso di impedimento o assenza del Referente, l’operatore economico aggiudicatario dovrà darne tempestiva notizia all’Università, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L’Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa sollevare obiezioni, in caso di inadeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.
ARTICOLO 5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO
È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
ARTICOLO 6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità. L’operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fossero arrecati all’Università. Per tutto quanto non espresso, si applica la normativa vigente in materia di servizi pubblici.
ARTICOLO 7 PENALI.
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze o violazioni delle norme prescritte nel capitolato prestazionale e l’operatore economico non provveda a fornire plausibile giustificazione o a sanare la situazione entro quindici giorni dalla contestazione, l’Università, dopo avere contestato formalmente a mezzo PEC l’irregolarità, provvederà ad applicare una penale pecuniaria di euro 100,00 (cento euro virgola zero centesimi) per ogni inadempienza rilevata rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o offerto in sede di gara da parte dell’operatore economico aggiudicatario, salvo il rimborso della spesa che l’Università dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze ed il risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell’inadempienza. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Università potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso, sarà corrisposto all’operatore economico il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, fatta salva l’applicazione delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Università sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa dell’operatore economico inadempiente. La penale non preclude all’Università il risarcimento del maggiore danno.
ARTICOLO 8 PAGAMENTI
I pagamenti relativi saranno corrisposti con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettuate, nei termini di legge, previa verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte dell’Università e di verifica della regolarità contributiva.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’adempimento contributivo dell’operatore economico aggiudicatario. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
Qualora l’Università nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell’Università.
L’Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, ai sensi del
D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602.
In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.
In ogni caso l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell’Università.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte;
b) arbitrario abbandono del servizio;
c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti;
d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico;
e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto;
f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito;
L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p.
In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.
L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).
ARTICOLO 10 - AFFIDAMENTO A TERZI
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Università il diritto di affidare a terzi il servizio, a danno dell’operatore economico aggiudicatario inadempiente. L’Università si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.
L’affidamento a terzi è notificato, a mezzo PEC, all’operatore economico aggiudicatario inadempiente. All’operatore economico aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e per la durata dell’intero contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, dove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell’operatore economico aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Università sui beni dell’operatore economico aggiudicatario. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.
ARTICOLO 11 INFORMATIVA PRIVACY
In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi
di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
L’operatore economico si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall’Università. Le informazioni fornite dalle parti nell’ambito dell’affidamento sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite. Le parti si impegnano per sé e per il proprio personale direttamente coinvolto nell’attività a fare uso delle informazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione del servizio, a mantenere la riservatezza sulle informazioni evitando di divulgarle a soggetti diversi dalla parte che le ha concesse nonché ad assumente le necessarie cautele affinché non pervengano a conoscenza di xxxxx, a restituire immediatamente le informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima, a non compiere atti che possano essere di pregiudizio all’utilizzazione delle stesse da parte dei legittimi proprietari. Il personale direttamente coinvolto nell’esecuzione delle attività dovrà essere previamente informato del carattere riservato delle informazioni.
L’operatore economico si impegna, altresì, a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti informazioni o quant’altro relativo all’Università ed al suo know-how.
L’Università degli Studi di Brescia non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale non potrà mai essere utilizzato il logo dell’Università degli Studi di Brescia se non previa autorizzazione dell’Università stessa.
ARTICOLO 12 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 62/2013, l’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 54 del D.lgs. 165/2001 durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di reperibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Brescia. E’ esclusa la competenza arbitrale.