Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento; la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di...
Regolamento recante modificazioni al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxx di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento; la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.
59.
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DPR 440/2000
(testo preso dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica)
L'istituzione degli sportelli unici, prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, costituisce un'innovazione significativa sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che su quello della semplificazione procedimentale. Non si tratta infatti semplicemente (come è avvenuto in analoghe esperienze di altri paesi), di costituire un'unica "interfaccia" per le imprese, ma attraverso un profonda semplificazione procedimentale, che riconduce tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare, si introduce una riorganizzazione dell'amministrazione, nei vari livelli di governo.
L'istituzione ed il funzionamento degli sportelli unici è destinato a ridurre fortemente i costi amministrativi per le imprese e, per questa via, ad avere un impatto significativo stillo sviluppo economico territoriale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 12 maggio u.s., una direttiva concernente "Provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi".
Ad un anno dall'entrata in vigore del regolamento n.447/98, attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.112/98, la direttiva prende atto dello stato di attuazione della normativa sullo sportello unico e, basandosi sulle difficoltà segnalate nel corso dei monitoraggi effettuati sia dal ministero dell'interno (nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulle semplificazioni), sia dal Formez che dalle associazioni imprenditoriali, prevede una serie di misure con l'obbiettivo della diffusione entro l'anno degli sportelli unici su tutto il territorio nazionale (target: operatività degli sportelli unici in un numero di Comuni tale da coprire il 90% della popolazione, ad esclusione delle Regioni a statuto speciale che non hanno ancora recepito la normativa sullo sportello unico) e di elevare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli sportelli unici in modo da garantire i livelli qualitativi già raggiunti dalle esperienze di eccellenza.
Per il raggiungimento di tali obbiettivi, la direttiva prevede innovazioni regolamentari, iniziative tese a intervenire in via amministrativa per rimuovere ostacoli e resistenze, programmi di sostegno (formazione, assistenza e consulenza, software) e ulteriori semplificazioni legislative.
Per quanto riguarda in particolare il primo punto della direttiva, le innovazioni regolamentari previste si riferiscono ad alcune modifiche alla disciplina prevista nel regolamento n.447/98, anch'esse suggerite dall'esperienza maturata nell'ultimo anno dagli sportelli unici già avviati. Le modifiche richiesti dalla direttiva riguardano:
• previsione esplicita dell'istanza unica, che permette di sciogliere i dubbi sull'imposta di xxxxx;
• previsione della facoltà, per le giunte comunali, di stabilire diritti di istruttoria in relazione alle attività procedimentali dello sportello;
• disposizione che preveda l'applicabilità, da parte dei Comuni, dei diritti di istruttoria previsti da leggi nazionali e regionali previgenti (prima riscossi da amministrazioni titolari di endoprocedimenti), nelle misure in esse previste, e che stabilisca che il comune li riversi alle amministrazioni intervenute nel procedimento, in relazione alle attività istruttorie da queste svolte, a condizione che abbiano rispettato i tempi procedimentali;
• disposizione esplicita che preveda la nullità, una volta attivato lo sportello unico, degli atti istruttori rilasciati da altre amministrazioni e l'obbligo, per le amministrazioni cui sia presentata un'istanza, di trasmetterla allo sportello unico competente, dandone comunicazione all'impresa
La direttiva prevede altresì ulteriori limitate correzioni a disposizioni del regolamento, derivanti da un puntuale confronto con le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n.112/98.
Il presente schema di regolamento recepisce in pieno le indicazioni contenute nella direttiva. Oltre alle modificazioni esplicitamente richieste dalla direttiva, sono state introdotte infatti alcune modifiche, volte a
rendere maggiormente coerente la disciplina regolamentare con le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo n.112/1998, rendendo in particolare più esplicita la responsabilità della struttura individuata dal comune (o dai comuni associati) sull'intero procedimento, ivi inclusi gli atti istruttori eventualmente compiuti da altre amministrazioni.
Il regolamento si compone di due articoli, di cui il primo volto ad introdurre modifiche al regolamento emanato con il DPR n.447 del 1998, ed il secondo a fissare la data di entrata in vigore.
Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano in particolare:
a. all'articolo 1, dopo il comma 1 viene introdotto il comma 1 bis, volto a chiarire, a fronte di dubbi interpretativi sorti nella fase di attuazione, l'ambito di applicazione del regolamento, che riguarda tutti gli impianti produttivi di beni e servizi;
b. la disposizione introdotta al comma 1 dell'articolo 3 è volta a chiarire la norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.112/98;
c. viene riformulato il comma 1 dell'articolo 4, introducendo varie modifiche, tutte tendenti a rendere più esplicito lo schema organizzativo contenuto nel Capo IV del decreto n.112/98, in particolare nel comma 1 dell'articolo 3 (attribuzione delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi ai comuni) e nei commi 1 e 4 dell'articolo 24 (previsione di una struttura responsabile dell'intero procedimento e possibilità per quest'ultima di avvalersi di altre amministrazioni, cui affidare anche singoli atti istruttori). Vengono altresì ridotti alcuni termini procedimentali;
d. vengono chiariti i riferimenti ai commi precedenti, a seguito della riformulazione del comma 1;
e. il nuovo comma 2 bis introdotto all'articolo 4, nel ribadire la inutilizzabilità di eventuali atti autorizzatori rilasciati da amministrazioni diverse da quella responsabile del procedimento, è volto a "salvare" l'eventuale attività svolta da queste amministrazioni su richiesta dell'impresa, recuperandola al procedimento unico presso lo sportello, come atto istruttorio;
f. la previsione - introdotta al comma 3 dell'articolo 4 - che sia il responsabile del procedimento a convocare la conferenza di servizi, è più coerente con lo schema organizzatorio delle nuove funzioni attribuite ai comuni e con il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa;
g. la modica introdotta all'articolo 4, comma 5, è volta ad identificare più correttamente l'attività svolta da amministrazioni diverse dallo sportello unico, come attività istruttoria, piuttosto che come attività autorizzatoria;
h. al comma 7 dell'articolo 4 sono state introdotte riduzioni di termini procedimentali, anche per tener conto dell'esperienza maturata dagli sportelli unici già attivi, che hanno concluso i procedimenti avviati in tempi notevolmente inferiori a quelli previsti dal regolamento;
i. al comma 1 dell'articolo 5 viene introdotta la stessa modifica di cui alla lettera e), per cui valgono le stesse considerazioni;
j. la stessa modifica di cui alla lettera precedente viene apportata in altro periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 5. E' invece pacifico - e quindi non è stato necessario introdurre una modifica esplicita - che la conferenza di servizi possa essere anche convocata in tutti i casi in cui il piano regolatore sia stato già adottato anche se non ancora approvato;
k. alla fine del comma 2 dell'articolo 5 è stato inserito, a fronte di dubbi interpretativi sorti nella fase attuativa, un chiarimento, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema del regolamento n.447/98;
l. la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 6 è una correzione meramente lessicale;
m. al comma 5 dell'articolo 6 viene corretto un errore materiale contenuto nel regolamento n.447/98;
n. al comma 6 dell'articolo 6 vengono ridotti, come nei casi precedentemente menzionati, i termini di conclusione del procedimento;
o. la riformulazione del comma 8 dell'articolo 6 è volta a chiarire che, anche nel procedimento per autocertificazione, che si conclude con un silenzio-assenso, la concessione edilizia viene rilasciata (o negata) con un provvedimento espresso negli stessi termini di conclusione del procedimento;
p. la soppressione del comma 9 dell'articolo 6 è stata introdotta per una maggiore chiarezza del nuovo schema organizzatorio e procedimentale, essendo comunque applicabile la richiamata disciplina della legge n.241 de1990;
q. la modifica introdotta al comma 11 dell'articolo 6 risponde alla necessità di individuare chiaramente, ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000, la figura del responsabile della struttura cui è affidato il potere di ordinare la riduzione in pristino in caso di falsità delle autocertificazioni;
r. anche la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 7 risponde alla necessità di chiarire che le amministrazioni diverse dalla struttura responsabile del procedimento partecipano al procedimento solo se la struttura stessa intenda avvalersene;
s. la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 7 risponde alle stesse finalità di cui alla precedente lettera o);
t. anche al comma 2 dell'articolo 9 sono state introdotte modifiche del tutto analoghe a quelle di cui alla lettera o);
u. l'articolo 10 viene infine riformulato, nella stessa logica delle modificazioni già commentate, al fine di chiarire che i diritti di istruttoria precedentemente riscossi dalle amministrazioni di settore per le singole autorizzazioni o nulla-osta da esse rilasciati, debbono invece essere riscossi dal comune (pur nelle stesse misure previste dalle leggi che li hanno istituiti). Il comune stesso provvederà a riversarli alle amministrazioni che abbiano svolto attività istruttoria. E’ prevista inoltre la facoltà, a fronte della nuova attività istruttoria che i comuni sono chiamati a svolgere, di riscuotere propri diritti, la cui misura dovrà essere determinata con delibera del consiglio comunale.
Sul presente schema sono stati acquisiti sia il parere della Conferenza unificata (espresso nella seduta del 3 agosto 2000) ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia il parere del Consiglio di Stato (espresso nell’ adunanza del 9 ottobre 2000).
Sulla base di tali pareri sono state apportate al testo del regolamento le modifiche evidenziate in grassetto.
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59." (in grassetto le modifiche)
D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00 (attuale disciplina) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità; Emana il seguente regolamento: |
Capo I - Princìpi organizzativi e procedimentali 1. Ambito di applicazione. |
1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.(i) 1 bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. 2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23(ii), commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali. 3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27(iii) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente. |
2. Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi. 1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26(iv), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25(v), comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14(vi) della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27(vii) della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione. |
3. Sportello unico. 1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24(viii), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23(ii), del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d’area la struttura incaricata dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del |
patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area. 3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento. |
Capo II - Procedimento semplificato 4. Procedimento mediante conferenza di servizi 1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27(iii) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, , nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un’unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 24(viii), comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto 1. bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni. 1. ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1 bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. 2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 2 bis. Ove sia già operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all’interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e |
comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. 3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1 bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14(ix), e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare. 5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7. 6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14(ix), comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4. 7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedure di inchiesta pubblica di cui all’allegato IV(x) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi. |
5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. 1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14(ix) della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale. |
definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art.14(ix), comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
Capo III – Procedimento mediante autocertificazione 6. Princìpi organizzativi. 1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 (xii) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche. 2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia. 3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. 4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. 5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11(xiii) della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo. 6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. 7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti |
denunciati. 8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia. 9. soppresso 10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. 11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107(xiv), comma 3 e 109(xv), comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato. 12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari. 13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura. 14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8. 15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività. |
Capo IV - Procedura di collaudo 9. Modalità di esecuzione. 1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. 2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito |
positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva. 3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. 4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto. 6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale. 7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti. |
10. Spese 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. 2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell’ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso. 3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2. 4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all’attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all’imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. |
11. Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
Note:
(i) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
(ii) 23. Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le provincie, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
(iii) 27. Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
(iv) 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
(v) art. 25 Semplificazione delle procedure
1. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
3. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
4. Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione.
(vi) Art. 14 (Ricorso alla conferenza di servizi)
(articolo così sostituito dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
(vii) art. 27
1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E.
7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
(viii) 24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi compresse quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile del patto o contratto.
(ix) Art. 14 (Ricorso alla conferenza di servizi) - articolo così sostituito dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis (Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari) - articolo così sostituito dall'articolo 10 della legge n. 340 del 2000
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter (Procedimento della conferenza di servizi) - articolo così sostituito dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
Art. 14-quater (Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi) - articolo così sostituito dall'articolo 12 della legge n. 340 del 2000
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(x) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27-12-1988 - (G.U. 05-01-1989, n. 4 )
"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377"
Allegato IV - Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas Articolo 1
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Articolo 2
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove
sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.
Articolo 3
1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.
Articolo 4
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
Articolo 5
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.
Articolo 6
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.
Articolo 7
1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.
2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.
Articolo 8
1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.
Articolo 9
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Articolo 10
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.
Articolo 11
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.
3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.
Articolo 12
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
• art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
• art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
• art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
• art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
• art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
• art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, xxxxx xxxx, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
• art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
• art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
• art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
• art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
Articolo 13
1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art. 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.
Articolo 14
1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Articolo 15
1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.
Articolo 16
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.).
Articolo 17
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.
Articolo 18
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.
Articolo 19
1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.
Articolo 20
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
(xi) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica)
(xii) 25. Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso, da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
(xiii) Art. 11 (Accordi sostitutivi di provvedimenti)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(xiv) Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico. L'articolo va letto insieme all'articolo 55, comma 23 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) che così recita:
"23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio."
(xv) Art. 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.