RCA E RISCHI ACCESSORI
Lotto 1
Capitolato speciale dell’assicurazione
RCA E RISCHI ACCESSORI
(amministrata a Libro matricola)
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del: | 30.06.2021 |
alle ore 24.00 del: | 31.12.2024 |
rinnovabile fino alle ore 24,00 del: | 31.12.2027 |
con scadenza primo periodo assicurativo
alle ore 24.00 del: | 31.12.2021 |
DEFINIZIONI
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
1.4 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
1.5 Durata del contratto
1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all’estero (carta verde)
1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita
1.8 Oneri fiscali
1.9 Foro competente
1.10 Forma delle comunicazioni
1.11 Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto
1.12 Amministrazione del contratto con Libro Matricola
1.13 Clausola broker
1.14 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto)
1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (RCA)
2.1 Oggetto dell'assicurazione
2.2 Esclusioni e rivalsa
2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità
2.4 Formula tariffaria
2.5 Rimborso nei limiti della franchigia
2.6 Passaggio di tariffa
2.7 Denuncia dei sinistri
2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)
2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)
2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)
2.8 Gestione delle vertenze
2.9 Attestazione dello stato del rischio
2.10 Massimali assicurati
3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA
3.1 Responsabilità civile dei trasportati
3.2 Carico e Scarico
3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità
3.4 Ricorso terzi
3.5 Danni da inquinamento
3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato
3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
3.8 Rottura cristalli
3.9 Ripristino airbag
3.10 Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà
3.11 Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica
3.12 Spese di noleggio di un veicolo
3.13 Perdita delle chiavi
3.14 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo
3.15 Rientro dei passeggeri
3.16 Trasporto in ambulanza
3.17 Tutela legale, dissequestro e custodia
4.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA
4.1 Oggetto dell'assicurazione
4.2 Esclusioni
4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
4.4 Franchigie
4.5 Denuncia dei sinistri
4.6 Determinazione dell'ammontare del danno
4.7 Procedura per la valutazione del danno
4.8 Pagamento dell'indennizzo
4.9 Recupero delle cose rubate
4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I XXXXX XXXXX
5.1 Oggetto dell'assicurazione
5.2 Esclusioni
5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio
5.5 Franchigie
5.6 Denuncia dei sinistri
5.7 Determinazione dell'ammontare del danno
5.8 Procedura per la valutazione del danno
5.9 Pagamento dell'indennizzo
5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
SCHEDA TECNICA
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:
Accessori
- di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all’acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall’assicurazione, comprese le persone che legittimamente utilizzano il veicolo.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Attestazione o Attestato sullo stato del rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Xxxxxx incaricato
Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario
ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Classe di Conversione Universale o C.U.
La classe di merito che, in base alla vigente normativa, è assegnata obbligatoriamente al contratto RCA, quale riferimento unico per tutte le Imprese di assicurazione, relativamente ai veicoli assicurati.
Compagnia o Società
L’Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)
Contraente
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 00000 Xxxxxxx – Via S. Xxxxx Xxxxxxxx n. 4
C.F./P.I. 02786551206
Danno parziale
Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale
Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado
Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.
Furto
Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
Incendio
La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma pagata dalla Società all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e xx.xx. e ii.
Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l’assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).
Regolamento
I Regolamenti di attuazione della Legge e le loro successive modifiche e integrazioni.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
La somma dovuta ai danneggiati dalla medesima Società che presta la copertura per il veicolo dagli stessi utilizzato.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile (con l’eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Valore Commerciale
Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d’epoca.
Veicolo
Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola o incluso successivamente nell’assicurazione.
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto
diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
La Società e/o l’Agenzia della Società sono comunque tenute a disporre la messa in copertura dell’assicurazione, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza indicata in polizza nonché alle scadenze annuali o di frazionamento successive.
Nel contempo la Società deve dare segnalazione dell’avvenuta messa in copertura dell’assicurazione all’archivio dei
veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti.
La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell’assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 90 giorni.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, anche per il tramite del broker.
Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell’atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell’atto.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F.del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante, in deroga all'art 1901 c.c., anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, compresi eventuali rinnovi, ripetizioni e/o proroghe del servizio.
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
1.4 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Il Contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo e fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.5 Durata del contratto
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile come consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii. (Codice del Consumo) e pertanto alle stesse parti non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa alla scadenza stabilita ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, fatta salva la facoltà del rinnovo del servizio ai medesimi patti e condizioni per l’ulteriore periodo previsto nella Scheda Tecnica, se disposto con atto espresso del Contraente, comunicato alla Società almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta all’adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.
1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all’estero
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati membri facenti parte del Council of Bureaux. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (già Carta Verde) alla stipulazione dell’assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, fermi i termini e garanzie più favorevoli previsti dalla presente assicurazione.
1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita
Ai sensi dell’art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 della Legge.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.
1.8 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del
Contraente, anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.
1.9 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto di assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
1.10 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.
1.11 Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto
Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o all’Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società all’IVASS - in osservanza alle disposizioni della Legge e del Regolamento - che la Società stessa è tenuta ad allegare al contratto.
Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l’Assicurato.
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.12 Amministrazione del contratto con Libro Matricola
La forma di amministrazione del contratto prevede un’unica polizza che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente - come descritti all’Allegato Elenco veicoli - e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l’esercizio delle sue attività istituzionali o per i quali abbia un interesse assicurabile.
Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla medesima tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione.
Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l’ora di decorrenza dell’assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.
Per i veicoli assicurati per la rca con tariffa bonus malus o che preveda classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando per il nuovo veicolo la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione e che il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario. In caso di furto del veicolo, il veicolo sostitutivo fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 90° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità
dell’assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio ad essa spettanti.
Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri riguardanti le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.
1.13 Clausola broker
Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di
quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.
Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.
La remunerazione del broker incaricato è stabilita nella misura percentuale pari al 4 (quattro) % del premio imponibile dell’assicurazione. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
1.14 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
Rimane stabilito che:
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente xx Xxxxxx incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile:
- per i sinistri occorsi all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Quando i richiamati mezzi sono in circolazione agganciati al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dall’assicurazione prestata per quest’ultimo;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.
La Società assicura altresì i rischi di responsabilità civile per danni a terzi non ricompresi nell'assicurazione RCA obbligatoria, in base alle Norme Aggiuntive di cui al seguente capitolo 3.0. A tale riguardo resta inteso che i massimali RCA indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, unicamente per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti eventualmente dovuti a terzi in relazione alle previsioni delle specifiche Norme Aggiuntive e secondo i limiti espressamente disciplinati nelle stesse.
2.2 Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.
Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.
2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.4 Formula tariffaria
In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l’assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o del libro matricola che integrano la polizza, in base a una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:
a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o altra formula che preveda riduzioni / maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
b) Formula tariffaria "Franchigia fissa"
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
c) Formula tariffaria "Fissa" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
o, in sostituzione ed alternativa delle formule tariffarie precedentemente indicate, è stipulata unicamente nella forma seguente:
d) Formula tariffaria a premio fisso per settore veicolare
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede un premio fisso per settore veicolare e pertanto non trovano applicazione regole evolutive e variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.
2.5 Rimborso nei limiti della franchigia
Nel caso l’assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa”, la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2.6 Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad un’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.
2.7 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o, se persona diversa, il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxxxx Xxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (c.d. “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.
2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.
2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 della Legge.
2.8 Gestione delle vertenze
Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 della Legge, la Società assume, ai sensi dell’art. 1917 C.C. , la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell’Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società assume inoltre le spese di difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società riconosce tuttavia le spese per legali o tecnici designati dall’assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere il preventivo assenso della Società stessa ovvero questa non si si sia fatta parte diligente nella nomina di tali soggetti in tempo utile.
2.9 Attestazione dello stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini e con le modalità previsti al riguardo dal Regolamento IVASS, la Società deve rendere disponibile l’attestazione sullo stato del rischio, recante tutte le informazioni obbligatorie da fornire al Contraente ai sensi della vigente normativa IVASS.
Nel caso di coassicurazione, ove consentita, l’attestazione deve essere predisposta a cura della Società delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;
In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe
stata assegnata alla scadenza.
L’attestazione viene resa disponibile anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.
2.10 Massimali assicurati
L’assicurazione è operante nei limiti dei massimali indicati nella Scheda Tecnica e/o in polizza. Se per ciascun veicolo è stato convenuto un massimale complessivo per sinistro, qualora i massimali indicati per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo indicato per sinistro, che costituisce il massimo esborso a carico della Società stessa.
Qualora nel corso del contratto intervenga, ai sensi dell’art. 128 della Legge, l’adeguamento dei massimali minimi di legge, gli eventuali massimali assicurati dal presente contratto per importi inferiori ai nuovi minimi, verranno automaticamente adeguati dalla Società agli anzidetti nuovi valori minimi stabiliti dalla Legge.
3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA
3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.
3.2 Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici quando i detti mezzi o dispositivi meccanici sono stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o da successiva modifica riportata nella carta di circolazione. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, anche effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo assicurato.
3.4 Ricorso terzi
La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice, risponde - sino alla concorrenza di euro 500.000,00 per sinistro - dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.
Sono comunque esclusi i danni:
− alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo;
− da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
3.5 Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide, fluide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.
La garanzia non opera:
a) qualora il veicolo identificato non sia coperto dalla garanzia RCA prestata dalla Società;
b) per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
c) per danni conseguenti a operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
d) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, dalla Legge, nei confronti dell’Assicurato, ovvero per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se occorsi in occasione di lavoro e/o servizio.
3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato
La Società, a parziale deroga dell’art. 2.2 delle Norme che regolano l’assicurazione RCA, rinuncia ad avvalersi
dell’azione di rivalsa ad essa spettante ai sensi di legge, nei seguenti casi:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, compreso il conducente alla guida dei veicoli per i quali, ai sensi dell’art. 139 del Codice della Strada, è richiesta la patente di servizio;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendo tale ipotesi la rivalsa sarà nei confronti del conducente, se applicabile a termini di legge e sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di euro 1.000,00.
La Società non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall’art. 2049 del Codice Civile.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora al momento del sinistro risulti non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 e xx.xx. e ii.
3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all’interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di vittime di incidenti stradali, anche quando si tratti di animali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
3.8 Rottura cristalli
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono escluse dalla garanzia le rigature, scheggiature e screpolature dei cristalli, salvo che dalle stesse risulti pregiudicata la sicurezza personale.
3.9 Ripristino airbag
La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.
3.10 Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato - entro un limite massimo di euro 1.000,00 - un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.
3.11 Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica
La Società, qualora l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione RCA relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Per l’anzidetta garanzia è stabilito un limite di indennizzo di euro 1.000,00.
3.12 Spese di noleggio di un veicolo
In caso di sequestro del veicolo conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari. L’Assicurato è tenuto a produrre i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità.
Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell’importo
giornaliero di 50 euro e per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.
3.13 Perdita delle chiavi
La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro - le spese sostenute dall’Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale
sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
3.14 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo
Qualora, a seguito di guasto meccanico, elettrico e/o di un evento assicurato dalla presente polizza nonché di danneggiamento a seguito di uscita di strada, scoppio o foratura di pneumatici, il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare in strada autonomamente, la Società rimborsa - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per evento - le spese documentate sostenute per la rimessa in strada, il recupero dello stesso e per il traino o il trasporto al più vicino punto di assistenza oppure fino alla sede di residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia.
Limitatamente ai soli casi di scoppio o foratura di pneumatici sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (per autocarri) e di euro 500,00 (altri veicoli) complessive per evento, le spese necessarie per l’intervento e la manodopera per le riparazioni effettuate direttamente sul luogo dell’evento.
Salvo quanto diversamente precisato devono intendersi sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.
La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero e trasporto, vengano effettuate dal contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.
3.15 Rientro dei passeggeri
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro.
3.16 Trasporto in ambulanza
La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).
3.17 Tutela legale, dissequestro e custodia
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per evento, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. La garanzia comprende:
a. le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori
dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia;
e. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall’Impresa, le spese processuali a carico dell’assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch’essa autorizzata dall’Impresa.
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto di cui all’Art. 149 della Legge; L’assicurazione non è inoltre operante:
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
4.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA
(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)
4.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato:
a) Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
b) Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
c) Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
d) Furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell’ambito del valore assicurato del veicolo.
4.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.
4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
4.4 Franchigie
L’assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.
4.5 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno. Limitatamente ai danni derivanti da fatto costituente reato o presumibilmente tale (Furto, rapina, atti dolosi di terzi), il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
4.6 Determinazione dell'ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell’anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d’uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.
4.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
4.8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
4.9 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro.
4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
L’assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l’obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l’intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.
5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I XXXXX XXXXX
(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)
5.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:
Kasko - collisione con veicoli, persone, cose, animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere (compresi oggetti scagliati da altri veicoli), ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, manovra o spinta a mano, su area pubblica o privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell’ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.
5.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l’Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge nonché dalle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura organizzate dall’A.C.I. o dalla F.M.I.
L’assicurazione non è inoltre operante qualora:
- il veicolo risulti condotto, al momento del sinistro, da persona priva della regolare abilitazione alla guida, salvo il caso di conducente con patente scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo, sempre che la patente scaduta venga successivamente rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro o l’eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- sia accertato che, al momento del sinistro, il conducente si trovava alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti salvo se a comprovato scopo terapeutico.
5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società, in caso di sinistro e ferma l’esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all’azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell’art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.
5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
5.5 Franchigie
L’assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.
5.6 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno.
5.7 Determinazione dell'ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell’anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d’uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.
5.8 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
5.9 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
L’assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l’obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l’intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.
SCHEDA TECNICA
Contraente: ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Xxx X. Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx
C.F. e Partita IVA 02786551206
durata del contratto: 3 anni e 6 mesi, con frazionamento del premio annuale e con
effetto dal: 30/06/2021
scadenza il: 31/12/2024 rinnovabile con atto espresso per ulteriori anni 3, fino al 31/12/2027
scadenza prima rata il: 31/12/2021
Descrizione del rischio assicurato
Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:
a. RCA e Norme aggiuntive (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI o inclusi
nell’assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
b. Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina (vedasi 4.0) e Kasko (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell’Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’assicurazione, fatta salva l’indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.
Forma tariffaria dell’assicurazione RCA
vedasi indicazione nell’ Allegato ELENCO VEICOLI
Massimali assicurati RCA per ogni mezzo assicurato
❑ euro 10.000.000,00 complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati
Determinazione del premio
Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l’affidamento del contratto.
Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto. Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l’intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall’applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l’offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all’art. 2.4 lett. a) e c).
Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l’intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all’assicurazione quali parti integranti del contratto.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
ER.GO - Allegato al Capitolato Speciale RCA e rischi accessori – Elenco Veicoli
N. | Classe/Uso | Marca/Mod. | Targa | 1^ imm. | Massimale unico RCA (€) | Forma Tariffaria | C.Fisc Kw | c.c. | valore assicurato CVT | I | F | K | ESP | EATM | GACC. TL |
1 | Autovettura uso privato | Fiat Punto | XX 000 XX | 30/06/2009 | 10.000.000 | B/M | 14 | € 2.100,00 | X | X | X | X | X | X | |
2 | Autovettura uso privato | Fiat Panda | CN 966 YV | 31/08/2004 | 10.000.000 | B/M | 14 | = | X | ||||||
3 | Autovettura uso privato | Fiat Panda | DV 118 GZ | 13/03/2009 | 10.000.000 | B/M | 14 | € 2.300,00 | X | X | X | X | X | X | |
4 | Ciclomotore uso privato | Piaggio | X2FK62 | 24/01/2007 | 10.000.000 | FISSA | 50 | = | X | ||||||
5 | Autovettura uso privato | Fiat Punto | CL 932 AZ | 13/11/2003 | 10.000.000 | B/M | 14 | = | X | ||||||
6 | Autovettura uso privato | Fiat Cubo | FY 416 FW | 27/12/2019 | 10.000.000 | B/M | 15/57 | € 12.000,00 | X | X | X | X | X | X |
Legenda:
I | INCENDIO |
F | FURTO |
K | KASKO |
ESP | EVENTI SOCIO-POLITICI |
EATM | EVENTI ATMOSFERICI E NATURALI |
G.ACC. | GARANZIE ACCESSORIE E TUTELA LEGALE |
Lotto 2
Capitolato speciale dell’assicurazione
CVT KASKO DIPENDENTI
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del: | 30.06.2021 |
alle ore 24.00 del: | 31.12.2024 |
rinnovabile fino alle ore 24,00 del: | 31.12.2027 |
con scadenza primo periodo assicurativo
alle ore 24.00 del: | 31.12.2021 |
Sommario
DEFINIZIONI
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
1.4 Durata del contratto
1.5 Recesso in caso di sinistro
1.6 Oneri fiscali
1.7 Foro competente
1.8 Forma delle comunicazioni
1.9 Rinvio alle norme di legge
1.10 Clausola broker
1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto)
1.12 Interpretazione del contratto
1.13 Informazione sinistri
1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
1.16 Rescissione automatica
2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
2.1 Oggetto dell'assicurazione
2.2 Esclusioni
2.3 Estensione territoriale
2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato
2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati
2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente
2.7 Determinazione dell'ammontare del danno
2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti
2.9 Pagamento dell'indennizzo
2.10 Recupero delle cose rubate
2.11 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
3.0 NORME PARTICOLARI
3.1 Regolazione del premio
3.2 Danni ai beni trasportati
3.3 Traino e recupero a seguito di sinistro
3.4 Rottura cristalli
3.5 Ripristino airbag
3.6 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
3.7 Spese per veicolo sostitutivo
3.8 Smarrimento o sottrazione delle chiavi
3.9 Franchigia
3.10 Ricorso terzi
SCHEDA TECNICA
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:
Compagnia o Società
L’Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)
Contraente
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 00000 Xxxxxxx – Via S. Xxxxx Xxxxxxxx n. 4
C.F./P.I. 02786551206
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
Scoperto
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro occorso a un veicolo assicurato.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Cristalli
Parabrezza, lunotto, finestrature, tetto panoramico, vetri specchietti laterali, altro materiale trasparente – anche diverso dal vetro – di tetto o tettuccio apribile o dei finestrini.
Valore commerciale
Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d’epoca.
Degrado
Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo.
Danno parziale
Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l’entità del danno risulti inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale
Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l’entità del danno risulti pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nonché il caso in cui il veicolo, a seguito di furto o rapina, non venga più ritrovato.
Circolazione
Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica o privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.
Xxxxxx incaricato
Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario
ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, anche per il tramite del broker.
Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell’atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell’atto.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F.del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante, in deroga all'art 1901 c.c., anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, compresi eventuali rinnovi, ripetizioni e/o proroghe del servizio.
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
1.4 Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, fatta salva la facoltà del rinnovo del servizio ai medesimi patti e condizioni per l’ulteriore periodo previsto nella Scheda Tecnica, se disposto con atto espresso del Contraente, comunicato alla Società almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta all’adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori
condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.
1.5 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l’importo corrispondente al rateo di imposte.
Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d’atto ed
accettazione da parte del Contraente.
1.6 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del
Contraente, anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.
1.7 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto di assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
1.8 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.
1.9 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.10 Clausola broker
Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.
Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.
La remunerazione del broker incaricato è stabilita nella misura percentuale pari al 4 (quattro) % del premio imponibile dell’assicurazione. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di
tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula
dell’Assicurazione.
Rimane stabilito che:
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente xx Xxxxxx incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
1.13 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante:
- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo.
Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest’ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in tal caso la Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta scritta inviata dal Contraente e/o dal Broker.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.
1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l’obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.
1.16 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.
2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
2.1 Oggetto dell'assicurazione
Premesso che l’assicurazione vale per i veicoli cui si riferisce la Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, per l’utilizzo dei medesimi per conto e nell’interesse del Contraente da parte dei soggetti designati nella stessa Scheda Tecnica, che devono pertanto intendersi Assicurati, la Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione e conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:
- Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- Furto totale o parziale e rapina - consumati o tentati - compresi i danni prodotti al veicolo ed ai suoi componenti ed accessori, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti al veicolo dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, compresi - purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile - i danni verificatisi durante traino attivo e/o passivo nonché manovre a spinta o a mano;
- Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere e tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di sassi e di alberi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche, compresi i danni causati da cose cadute, trasportate o trascinate dalla forza dei detti fenomeni;
- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o corpi volanti, anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie.
L’assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
2.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui essi debbano
rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove. Limitatamente alla garanzia Kasko l’assicurazione non è inoltre operante:
d) se al momento del sinistro il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che il conducente stesso sia munito di patente idonea ma scaduta e della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.
Ricorrendo tale ultimo caso, l’assicurazione è valida alla condizione che la patente scaduta venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro nonché nel caso in cui l’eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
e) in caso di sinistro per il quale il conducente del veicolo assicurato sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (Guida in stato di ebbrezza) o dell’art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni.
2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
L'assicurazione vale altresì in tutti gli altri stati facenti parte del Council of Bureau (certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata l’assicurazione RC Auto- già Carta Verde).
2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato
La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza del massimale indicato, per veicolo assicurato, nella Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, con determinazione del danno e dell’indennizzo nei termini previsti dalla norma 2.7 Determinazione dell’ammontare del danno.
2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità degli Assicurati.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla specifica dichiarazione del Contraente attestante:
- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per adempimenti connessi al mandato o servizio svolti
dall’Assicurato per conto del Contraente;
- i dati anagrafici dell’Assicurato e le funzioni da questi svolte per conto del Contraente;
- la data del sinistro e la descrizione della missione o adempimento di mandato o servizio durante il cui svolgimento si è verificato il sinistro;
- gli estremi identificativi del veicolo utilizzato.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a presentare denuncia all'Autorità competente e a trasmetterne copia alla Società.
Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
2.7 Determinazione dell'ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Danno parziale:
In caso di “Danno parziale” l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L’indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato, fino alla concorrenza del massimale assicurato “A Primo Rischio Assoluto” indicato nella Scheda Tecnica.
Decorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà con applicazione di un degrado d’uso - limitatamente alle parti meccaniche - non superiore al 5% per ogni anno intero di vita del veicolo (escluso il primo anno), dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50%. Non si applica viceversa degrado d’uso sulle restanti parti.
Danno totale:
in caso di “Danno totale” la Società indennizza il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato “A Primo Rischio Assoluto” indicato nella Scheda Tecnica.
Quando le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro e l’Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il “Danno parziale” viene parificato al “Danno totale”.
In caso di perdita totale del veicolo assicurato, fermo il massimale assicurato in precedenza richiamato e, se prevista, la franchigia, la Società indennizzerà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
- il valore commerciale riportato dalla rivista Quattroruote (o altra pubblicazione specializzata) corrente al momento del sinistro, se quest’ultimo è avvenuto oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile quando l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
2.9 Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato:
a. per i danni parziali entro 15 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo;
b. per i danni totali non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, con riserva da parte della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione di documentazione ufficiale del P.R.A., il rimborso delle eventuali somme indebitamente corrisposte per le quali non esisteva il titolo dell’Assicurato a percepirle;
a favore dell’intestatario della carta di circolazione del veicolo interessato dal sinistro, con contestuale sottoscrizione
della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all’estero la liquidazione verrà effettuata in Italia ed in euro.
2.10 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
2.11 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti - totalmente o parzialmente - nelle franchigie eventualmente previste dal presente contratto.
Per i detti sinistri il Contraente:
− dà mandato alla Società per trattare e definire con l’Assicurato anche la parte di indennizzo rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti;
− assume l’obbligo di rimborsare alla Società le somme da quest’ultima anticipate per suo conto all’Assicurato per i titoli di cui sopra; a tal fine, dopo la liquidazione di ogni sinistro, la Società invierà al Contraente la richiesta di rimborso con la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento oltre all’indicazione dell’importo da recuperare, importo che il Contraente si obbliga a rimborsare entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta della Società.
3.1 Regolazione del premio
3.0 NORME PARTICOLARI
(Sempre operanti)
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, come risulta nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso. A tale fine:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio.
La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 90 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, fermo il premio annuo minimo determinato secondo indicazioni della Scheda tecnica e inteso che l’eventuale rimborso dovuto dalla Società verrà riconosciuto al netto delle imposte.
b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati e del pagamento dell’eventuale premio di conguaglio
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.
In caso di ulteriore ritardo del Contraente negli anzidetti adempimenti, gli eventuali sinistri occorsi dopo la scadenza dei termini di comunicazione dati o di pagamento del premio di conguaglio - e fino a quando il Contraente non abbia adempiuto ai propri obblighi - verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).
3.2 Danni ai beni trasportati
Limitatamente ai soggetti per i quali esista in tal senso espressa previsione del CCNL di comparto, l’assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul veicolo assicurato, esclusi denaro e preziosi, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.
3.3 Traino e recupero a seguito di sinistro
Qualora, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non potere circolare autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, entro il limite di euro 1.000,00 e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese per il trasporto e/o traino del veicolo fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni.
Nell’importo indicato sono comprese le spese relative alle operazioni di recupero necessarie per mettere il veicolo in condizione di essere trasportato o trainato.
Sono sempre esclusi dalla presente estensione di garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.
3.4 Rottura cristalli
L’assicurazione è estesa alle spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi, verificatasi durante l’utilizzo per ragioni di mandato o servizio, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia prevista dalla polizza. La garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.
3.5 Ripristino airbag
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il ripristino del/degli airbag, reso necessario a seguito dell’attivazione dovuta a cause accidentali o incidente da circolazione.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.
3.6 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa all’Assicurato - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all’interno del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso
medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
3.7 Spese per veicolo sostitutivo
Qualora non sia possibile l’utilizzo del veicolo assicurato a seguito del danneggiamento conseguente ad uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, in quanto il veicolo non sia riparabile ovvero quando la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina di riparazione), la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.
Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà, senza applicazione di alcuna franchigia, le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell’importo giornaliero di 50 euro per un massimo di 5 (cinque) giorni, con il limite, se inferiore, dei giorni preventivati per l’esecuzione della riparazione.
3.8 Smarrimento o sottrazione delle chiavi
La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute dall’Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione - purché avvenuti durante l’esecuzione dell’adempimento di servizio o di mandato - delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
3.9 Franchigia
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro, salvo diversa pattuizione espressa per specifiche garanzie.
3.10 Ricorso terzi
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di euro 300.000,00 e senza applicazione di alcuna franchigia, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.
La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.
Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Qualora per il veicolo assicurato sia resa operante in caso di sinistro la garanzia Ricorso terzi da incendio a complemento dell’assicurazione RCA obbligatoria, la presente estensione si intenderà operante ad integrazione e in eccedenza rispetto al massimale assicurato con la richiamata altra assicurazione.
SCHEDA TECNICA
Contraente: ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Xxx X. Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx
C.F. e Partita IVA 02786551206
durata del contratto: 3 anni e 6 mesi, con frazionamento del premio annuale e con
effetto dal: 30/06/2021
scadenza il: 31/12/2024 rinnovabile con atto espresso per ulteriori anni 3, fino al 31/12/2027
scadenza prima rata il: 31/12/2021
Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:
L’assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:
1. Il Direttore del Contraente;
2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l’assicurazione vale per i rischi derivanti dall’uso dei medesimi per conto del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l’espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dall’abitazione, dimora o sede di lavoro, alla sede in cui sia previsto lo svolgimento dell’attività di mandato o incarico e viceversa, con imputazione - ai fini del conteggio del premio - di una percorrenza chilometrica annua forfetaria pari a 3.000 chilometri.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l’assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell’interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l’adempimento di servizio sia stato autorizzato l’utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L’assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l’estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti e/o Aziende pubblici.
Massimale assicurato “a primo rischio assoluto” per ciascun veicolo: euro 30.000,00 Franchigia: euro 150,00 per sinistro salvo diversa pattuizione espressa per specifiche garanzie.
Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l’uso sopra descritto; viene anticipato dal Contraente in base alla percorrenza annua presunta e regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma “regolazione premio”, mediante imputazione del premi lordi unitari come sotto indicato e con un premio annuo minimo comunque acquisito dalla Società, determinato su una percorrenza di 10.000 km.
Premio lordo annuo anticipato:
euro calcolato in base alla percorrenza annua preventivata di Km 10.000 (al lordo di 3.000 chilometri computati forfetariamente per gli Assicurati di cui al punto 1.)
con regolazione del premio nella misura di euro per ogni Km di percorrenza eccedente il dato preventivato dedotta la percorrenza di 3.000 chilometri computata forfetariamente per gli Assicurati di cui al punto 1.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
Lotto 3
Capitolato speciale dell’assicurazione
ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del: | 30.06.2021 |
alle ore 24.00 del: | 31.12.2024 |
rinnovabile fino alle ore 24,00 del: | 31.12.2027 |
con scadenza primo periodo assicurativo
alle ore 24.00 del: | 31.12.2021 |
Sommario
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 3 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Durata del contratto
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Art. 7 - Rinvio alle norme di legge
Art. 8 - Produzione di informazioni sui sinistri Art. 9 - Altre assicurazioni
Art. 10 - Interpretazione del contratto Art. 11 - Oneri fiscali
Art. 12 - Foro competente
Art. 13 - Forma delle comunicazioni
Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto) Art. 15 - Clausola Broker
Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 17 - Clausola di raccordo - Operante in caso di emissione di contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico od artistico
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 1 - Oggetto della copertura Art. 2 - Esclusioni
Art. 2.1 - Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”
Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno Art. 10 - Mandato dei periti
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo
Art. 13 - Pagamento dell’indennizzo
SEZIONE 3 - NORME PARTICOLARI (sempre operanti) Art. 1 - Modifiche e trasformazioni
Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
Art. 4 - Guasti fatti dalle Autorità, dall’Assicurato o da terzi Art. 5 - Anticipo indennizzi
Art. 6 - Opere di fondazione
Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) Art. 8 - Cose particolari (Valori e Oggetti d’arte)
Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita Art. 10 - Compensazione tra partite
Art. 11 - Recuperi
Art. 12 - Beni presso terzi Art. 13 - Spese di collaudo Art. 14 - Coppie o serie
Art. 15 - Ricostruzione speciale Art. 16 - Rottura di vetri e cristalli
Art. 17 - Maggiori costi per danni ai beni (escluse Apparecchiature Elettroniche) Art. 18 - Merci in refrigerazione
Art. 19 - Differenziale storico-artistico
Art. 20 - Guasti meccanici ed elettrici Art. 21 - Impiego mobile
Art. 22 - Maggiori costi relativamente ad Apparecchiature Elettroniche Art. 23 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Art. 24 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile Art. 25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Art. 26 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni Art. 27 - Veicoli ricoverati
SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
SCHEDA TECNICA
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato
Il Contraente ed ogni altra persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall'assicurazione.
Xxxxxx incaricato
Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario
ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Compagnia/Società/Assicuratori
L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
Contraente
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 00000 Xxxxxxx – Via S. Xxxxx Xxxxxxxx n. 4
C.F./P.I. 02786551206
Franchigia
L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Polizza
Il documento che prova I'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro / Danno
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa.
Beni immobili / Fabbricati
Tutti i beni immobili, compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" - come da successiva definizione specifica - qualora questi ultimi non risultino assicurati con specifica partita.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
▪ le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria - ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali
termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
▪ affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
▪ se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
▪ immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089 come modificata dal D.L. n. 42 del 22.01.2004;
Fabbricati di interesse storico od artistico
I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983 e s.m.i.
Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili", salvo l’abrogazione della dicitura:
▪ immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089 come modificata dal D.L. n. 42 del 22.01.2004.
Beni mobili / Contenuto
Tutti i beni non rientranti nelle definizioni di "Beni immobili" e " Fabbricati di interesse storico od artistico". A titolo esemplificativo e non limitativo:
▪ mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, attrezzature ed impianti non al servizio dei fabbricati, tutto quanto in genere di pertinenza di servizi generali, uffici tecnici, amministrativi, laboratori, dipendenze in genere, di strutture ed attività ricreative, scolastiche, sportive, residenziali, assistenziali e di ogni altra attività o servizio;
▪ Oggetti d’arte (come da definizione);
▪ Valori (come da definizione);
▪ Apparecchiature elettroniche (come da definizione);
▪ mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
▪ scorte e merci in genere, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere, biancheria e vettovagliamento, derrate alimentari in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato, necessario all'Assicurato o in ogni caso detenuti a qualunque titolo in relazione all'espletamento dell’attività e/o alla prestazione di servizi; sono comprese, per quanto eventualmente necessario, Merci speciali e Infiammabili, come da rispettive definizioni;
▪ quant’altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato, nonché quanto non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
▪ resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili, salvo si tratti di tappezzerie, moquette e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato;
il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi o trasportato su veicoli.
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale e prestata l'assicurazione.
Danni Indiretti
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Oggetti d’arte
Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d’epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d’epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d’ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.
Apparecchiature elettroniche
Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:
▪ di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS gruppi di continuità);
▪ di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all’attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell’aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all’aperto per la loro natura e specifica destinazione d’uso;
▪ per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
▪ di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radio-ricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
▪ audio-fono-visivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
▪ di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);
▪ componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;
ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d’ufficio e non.
Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo per tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d’impiego - possono essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audio-fono-visivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell’aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc), smartphone, telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.
Infiammabili
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti”, che rispondono alle seguenti caratteristiche, precisato che il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e ss. mm. e ii.:
Tipo A
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente
s’infiammano.
Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Merci speciali
Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;
D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi;
D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.
Valori
Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi
altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro".
Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali alvei, argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Allagamento
Qualsiasi spandimento, riversamento o accumulo di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
La fuoriuscita di acqua o altri fluidi, non dovuta a rottura, da serbatoi e impianti quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - impianti idrici, igienici e termici.
Furto
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio Locativo
Le conseguenze della responsabilità civile gravante sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti dall’Assicurato in locazione e derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, e per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente I'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente. Resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.
II complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono comprese in copertura le strutture pressostatiche e simili.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante la - e/o a causa di - loro movimentazione all'interno di aree private.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, anche per il tramite del broker.
Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell’atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell’atto.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F.del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante, in deroga all'art 1901 c.c., anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, compresi eventuali rinnovi, ripetizioni e/o proroghe del servizio.
Art. 3 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art. 26 della SEZIONE 3 della presente polizza, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale secondo le seguenti modalità:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la relativa valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso, come segue:
▪ sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del relativo premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
▪ sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del relativo premio per l'annualità in corso.
b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive per singola partita. sulla base del 100% del relativo premio annuo.
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 90 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di
regolazione emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto
diversamente normato.
Art. 5 - Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, fatta salva la facoltà del rinnovo del servizio ai medesimi patti e condizioni per l’ulteriore periodo previsto nella Scheda Tecnica, se disposto con atto espresso del Contraente, comunicato alla Società almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta all’adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l’importo corrispondente al rateo di imposte.
Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d’atto ed
accettazione da parte del Contraente.
Art. 7 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art. 8 - Produzione di informazioni sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante:
- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro il secondo mese successivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo.
Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest’ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo e in tal caso la Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta scritta inviata dal Contraente e/o dal Broker.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c. L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del
Contraente, anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.
Art. 12 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto di assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
Art. 13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
Rimane stabilito che:
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente xx Xxxxxx incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.
Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.
La remunerazione del broker incaricato è stabilita nella misura percentuale pari al 11 (undici) % del premio imponibile dell’assicurazione. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Clausola di raccordo - Operante in caso di emissione di contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico od artistico
Nel caso di emissione di contratto separato per l’assicurazione della partita 1bis “Fabbricati di interesse storico od artistico”, ove prevista, si precisa che i due contratti, anche se diversamente numerati, verranno considerati contratto unico e l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgerli entrambi verrà gestito come sinistro unico, escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio al riguardo, restando convenuto che l’emissione di due contratti non comporta né duplicazione né ripartizione di garanzie prestate, di limiti di indennizzo e/o di importi deducibili (scoperti o franchigie), in qualunque forma espressi. La gestione dei due contratti verrà pertanto svolta come se gli stessi fossero, a tutti gli effetti, un'unica polizza.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 1 - Oggetto della copertura
a) Xxxxx materiali, perdite e/o deterioramenti
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.
b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza dl un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
c) Ordinanze di autorità - Oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per I'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 SEZIONE 2 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Ordinanze di autorità - Oneri di urbanizzazione ".
d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia è prestata con i limiti dl indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 alla voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
e) Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Spese peritali".
f) Spese ricerca guasto
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita dl acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 SEZIONE 4 alla voce "Spese ricerca guasto”.
g) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regala proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica I'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
h) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di xxxxxxx e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per I'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Perdita pigioni".
i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi“ e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e “Programmi in licenza d’uso”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Per "Programmi di utente" si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore
- che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Per “Programmi in licenza d'uso” si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
l) Ripristino dei danni
Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d’opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all’Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell’Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:
- per la manodopera (dipendente dell’Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce “Spese Generali ed utili d’impresa”;
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell’Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Contraente e dell’Assicurato; la colpa grave dei predetti - ovvero di dipendenti o di persone delle quali il Contraente Assicurato debba rispondere - non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non sono peraltro escluse I'autocombustione e la fermentazione;
f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
g) xxxxx indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
m) xxxxxxxx, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
l) Cyber risk e virus informatici.
Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti a) e b) – salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 2.1 - Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite a una singola ubicazione di rischio assicurata, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
− sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
− la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto quando incompatibile con la presente pattuizione.
Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione
L’assicurazione non comprende:
1. i terreni su cui insistono i beni immobili;
2. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, salvo se assicurati con apposita partita;
3. i beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato;
La presente esclusione non è operante nell’eventualità in cui:
- l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
- l’Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l’Assicurato;
4. i veicoli iscritti al P.R.A., fatta eccezione per le specifiche reinclusioni e salvo inoltre i beni mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
5. aeromobili e natanti;
6. le strade e la rete acquedottistica e fognaria pubblica.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- le insegne;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento compreso cemento-amianto - convenzionalmente denominati “fragili” - la Società risponderà fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce “grandine su fragili”.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società e obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini delta presente garanzia) ed al loro contenuto.
La garanzia di cui al presente titolo sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti per le diverse tipologie di eventi nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Eventi atmosferici".
b) Inondazioni e alluvioni - Allagamenti
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di Inondazioni e Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del medesimo Periodo Assicurativo Annuo, somma superiore al limite di indennizzo specifico indicato nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Inondazioni, alluvioni”, con applicazione dei relativi scoperto e/o franchigia indicati nella medesima scheda.
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di Allagamenti la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del medesimo Periodo Assicurativo Annuo, somma superiore al limite di indennizzo specifico indicato nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce “Allagamenti", con applicazione dello scoperto e/o della franchigia rispettivamente previsti nella medesima scheda.
c) Eventi sociopolitici - Atti di terrorismo
Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Si conviene fra le parti che per “Atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alle voci "Eventi sociopolitici" e “Terrorismo”.
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
d) Terremoto
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce voce “Terremoto”.
Sono esclusi dalla prestazione della garanzia terremoto gli immobili eventualmente danneggiati da precedenti eventi sismici e per i quali non siano stati effettuati, secondo le norme tecniche per la costruzione, gli interventi di ripristino.
e) Crollo e collasso strutturale
A parziale deroga dell’Art. 2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Crollo e collasso strutturale".
f) FURTO, RAPINA E GARANZIE COMPLEMENTARI
f.1.1) Xxxxx e rapina di beni e valori
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori posti nei fabbricati causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) e dei relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
quando l’Assicurato sia il proprietario dei beni e/o dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali - eccetto i danni da rapina ed estorsione - è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- con uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su beni al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, il sinistro sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% dell’importo indennizzabile, salvo quanto più sotto previsto per la rapina, alla condizione che i Valori stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, casseforti od altri idonei mezzi di custodia. In caso contrario - e fatta eccezione per il caso di rapina - il sinistro sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
La garanzia è inoltre valida per il furto di:
- “Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;
- “Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)” posti all’aperto per destinazione d’uso;
fino alla concorrenza degli importi e con gli scoperti ed i minimi non indennizzabili indicati alle corrispondenti voci nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
f.1.2) Furto commesso da dipendenti
L'assicurazione e operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Al fine di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti commessi da dipendenti del Contraente, quest’ultimo e la Società concorderanno le opportune azioni da intraprendere.
f.1.3) Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempre che il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce “Furto con destrezza”.
f.2) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno delle sedi dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx e i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita
scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 alla voce “Portavalori”.
f.3) Precisazioni
Agli effetti della presente assicurazione si precisa che con il termine rapina si comprende anche I'estorsione, nel caso in cui I'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Si precisa che I'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Le garanzie "Furto, Xxxxxx e garanzie complementari" vengono prestate a Primo Rischio Assoluto, con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti, ove previsti, indicati nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 alle specifiche voci ad esse riferibili.
Le garanzie “Furto e Xxxxxx e garanzie complementari” sono operanti anche quando gli eventi per i quali è prestata la garanzia si verifichino in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.
Resta inoltre convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 15%°.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.
g) Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 2 Esclusioni SEZIONE 2, lett. d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia e prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della SEZIONE 4 alla voce "Fenomeno elettrico".
h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della SEZIONE 4 alla voce “Cedimento, franamento, smottamento del terreno“.
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha I'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:
- fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art.
1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 c.c.
II Contraente deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente I'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
Art. 10 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato a il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della presente SEZIONE;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle case assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano at momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9 - lettera b) della presente SEZIONE, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale e valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Beni immobili e Beni mobili/Contenuto
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte -