Contract
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “LA QUIETE” DI UDINE PER LA GESTIONE DELL’HOSPICE UDINE LOCALIZZATO PRESSO LA RESIDENZA XXXXXXX DE ROSSI DELL’ASP “LA QUIETE” A UDINE IN VIA X.XXXXXXXX 7.
TRA
L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (C.F. e P.I. 02985660303), successivamente indicata per brevità “Azienda”, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Direttore Generale,domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda a Udine, in via Pozzuolo 330
E
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “La Quiete”, successivamente indicata per brevità “ASP”, con sede in Xxxxx - xxx X.Xxxxxxxx 0, C.F./P.IVA 00267510303, legalmente rappresentata ai sensi della Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. del , dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale
PREMESSO
- che gli Hospice garantiscono il livello di assistenza residenziale e a ciclo diurno (day hospice), ossia l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da equipe multidisciplinari (art. 2, comma 1, lett. e) L. 38/2010). Le curepalliative in Hospice sono costituite da un complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che a prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamentosignificativo della vita. Sono erogate da equipe multiprofessionali e multidisciplinari che assicurano cure e assistenza in via continuativa sulle ventiquattro ore, sette giorni su sette. Le cure in Hospice sono garantite in modo omogeneo: gli Hospice sono inseriti nei LEA distrettuali, anche quando logisticamente situati in strutture sanitarie di ricovero e cura oppure ne costituiscono articolazioni organizzative;
- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 650 dell’11 aprile 2013 ha approvato in via definitiva i requisiti e procedura per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie assistenziali (rsa) e hospice;
- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 165 del 5 febbraio 2016, in recepimento degli Accordi Stato-Regioni, ha approvato il documento “La rete per le cure palliative e la rete perla terapia del dolore della Regione Friuli Venezia Giulia”;
- che ai sensi del Decreto Regionale n.755/SPS del 22 maggio 2018 l’Azienda sanitaria è titolare dell’autorizzazione e accreditamento con riserva dell’HOSPICE UDINE, per un totale di 8 postiletto;
- che l’Azienda sanitaria ha la necessità di individuare spazi idonei all’accoglimento dell’Hospiceaziendale con 15 posti letto, in immobile ubicato nell’area distrettuale udinese, dotato di localifunzionali e conformi alla normativa vigente in materia e con eventuale messa a disposizionedei servizi alberghieri primari;
- che l'ampliamento dei posti Hospice (da 8 a 15) è coerente con gli atti della programmazioneregionale, in particolare con la DGR n.1965 del 23.12.2021 "LR 22/2019. DGR 1446/2021 Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale. Rettifica errori materiali." in cui è previsto per l'ASUFC uno sviluppo organizzativo finalizzato al raggiungimento di complessivi 52 posti letto di Hospice;
- con avviso pubblico dell'ASUFC prot.144278 del 12.09.2022 è stata pubblicato “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTO A SOGGETTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPAZI IDONEI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’HOSPICE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE PRESSO L’AREA DISTRETTUALE UDINESE” con scadenza 22.09.2022;
- in risposta all’avviso di cui sopra l'ASP “La Quiete” ha presentato l'unica manifestazione di interesse con nota prot. 3068 del 21.09.2022;
- la Commissione tecnica aziendale in data 11.10.2022 ha espresso parere positivo in merito alla conformità dei requisiti strutturali e tecnologici (previsti dall'all.A della DGR 650/2013) per l'attivazione/trasferimento di un nucleo Hospice di 15 posti letto presso l'ASP “La Quiete” diUdine, al 3° piano della Residenza Xxxxxxx De Rossi e locali accessori;
- cheèinteresse enecessità dell’ASUFCdarecorso al trasferimentoeall’ampliamentodei postiletto dell’HOSPICE UDINE, mediante la revisione del modello organizzativo che preveda la titolarità del servizio in capo all’Azienda (in particolare la responsabilità organizzativa e gestionale, nonché quella sanitaria ed assistenziale) e la messa a disposizione da parte dell’ASP dei locali, beni, attrezzature e servizi necessari per il funzionamento dell’hospice con una capacità di 15 posti letto;
- che sono state attivate le procedure per la domanda di integrazione dell’autorizzazione/accreditamento alla Regione FVG-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 650 dell’11aprile 2013;
- che l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l’art. 2 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.19 - inserisce le istituzioni operanti nelcampo socio-assistenziale e socio-sanitario nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che l’art. 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.19 che, oltre a precisare l’assenza di fini di lucro in capo alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, consente alle stesse di realizzare forme di collaborazione con altri enti pubblici;
- che lo Statuto dell’ASP “La Quiete”, all’art. 2, tra gli scopi istituzionali, comprende anche quello di realizzare e gestire strutture assistenziali, sanitarie, di accoglienza temporanea e permanente per soggetti terminali nonché coordinare, sostenere e sviluppare l’attività di enti pubblici, aventi scopi affini o comunque connessi al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, nonché promuovere, nell’ambito sempre dei propri scopi istituzionali, sinergie con le istituzioni egli enti, le persone, i gruppi, le associazioni e le altre organizzazioni pubbliche operanti nel territorio;
Le parti, come sopra rappresentate, nulla ostando all'efficacia del presente atto, convengono quanto segue nel pieno rispetto dei reciproci ordinamenti:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Oggetto della convenzione
L’Azienda e l’ASP si convenzionano per regolamentare, secondo le modalità previste nei successivi articoli e coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, la messa a disposizione dilocali e servizi accessori necessari al funzionamento dell’HOSPICE UDINE localizzato a Udine in via X.Xxxxxxxx 7 presso l’ASP “La Quiete”, al 3° piano della Residenza Xxxxxxx De Rossi, e locali accessori, ed i correlati aspetti di carattere economico.
Art.2
Ambito di operatività della struttura
L’Hospice opera nell’ambito della rete locale delle cure palliative e garantisce l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nelle fase terminale della vita prevista dall’art.31 del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA 2017).
In particolare, l’HOSPICE UDINE fornisce assistenza residenziale temporanea a pazienti affetti damalattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile oappropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.
L'Hospice è organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale del malato edei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell'utilizzo degli spazi e la tutela della privacy. L'organizzazione dell'Hospice, inoltre, favorisce la presenza e la partecipazione dei familiari deimalati, permettendo loro l'accesso senza limiti di orario.
Art.3
Capacità operativa della struttura
L’Azienda, coerentemente con gli atti della programmazione regionale, in particolare con la DGRn.1965 del 23.12.2021 “LR 22/2019. DGR 1446/2021 Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale. Rettifica errori materiali.” in cui è previsto per l’ASUFC uno sviluppo organizzativo finalizzato al raggiungimento di complessivi 52 posti letto di hospice,dispone per l’HOSPICE UDINE l’attivazione di 15 posti letto.
Art.4 Compiti e responsabilità dell’Azienda
La titolarità dell’HOSPICE UDINE presso l’ASP “La Quiete” rimane in capo all’Azienda sanitaria chemantiene quindi la responsabilità organizzativa e gestionale, nonché quella sanitaria ed assistenziale, e provvede a mantenere e garantire tutti i requisiti per l’autorizzazione eaccreditamento previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 650 dell’11 aprile 2013. In particolare, l’Azienda sanitaria provvede a garantire quanto segue:
Direzione sanitaria
• organizzazione e direzione della struttura;
• governo clinico e sicurezza delle cure;
• rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori della struttura,
• profilo igienico sanitario della struttura;
• responsabilità in materia di rifiuti;
• responsabilità in materia di privacy della struttura;
• corretta tenuta della documentazione sanitaria;
• tenuta dei farmaci;
• applicazione del consenso informato ai trattamenti sanitari;
• elaborazione dei percorsi diagnostico terapeutici e delle procedure organizzative dicompetenza;
• elaborazione e l’aggiornamento della carta dei servizi;
• ogni altra competenza direzionale prevista dalla DGR 650/2013.
Assistenza sanitaria
• assistenza medica;
• assistenza specialistica, in particolare prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
• assistenza psicologica;
• assistenza infermieristica;
• assistenza riabilitativa;
• assistenza farmaceutica, protesica e integrativa;
• ogni altra competenza sanitaria prevista dalla DGR 650/2013.
Assistenza sociosanitaria
• operatori socio - sanitari (OSS).
L’Azienda, per i compiti e per il personale di propria competenza, adempie a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.) inclusa l’eventuale compilazione e sottoscrizione congiunta con l’ASP del DUVRI – Documento unico per la valutazione dei rischi dainterferenze.
Art.5
Compiti e responsabilità dell’ASP
L'ASP mette a disposizione i seguenti locali necessari per il funzionamento dell’HOSPICE UDINE concapacità di 15 posti letto:
locali ad uso esclusivo:
• 3° piano della Residenza Morelli De Rossi (completo);
• locale ad uso studio/ufficio medico localizzato al 4° piano della Residenza Morelli De Rossi
locali in uso condiviso e promiscuo con la struttura per anziani:
• al piano terra e interrato della Residenza Morelli De Rossi:
- locali osservazione e preparazione salme;
- locale per la sosta dei dolenti;
- spogliatoi del personale, dotati di servizi igienici;
• al 4° piano della Residenza Morelli De Rossi:
- locale per il personale volontario.
• nell’area esterna e adiacente alla Residenza Morelli De Rossi:
- sala per il culto;
- locali ad uso amministrativo (padiglione Xxxxxxx).
L'ASP mette a disposizione i beni mobili e arredi necessari alle stanze di degenza (arredo completo: letti articolati, testa letto con prese per impianto di ossigeno e vuoto endocavitario, armadi, comodini, tavolino e tv, etc.), all’area soggiorno e ai vari locali accessori e di servizio di cui sopra.
La dotazione di beni mobili messi a disposizione dell’HOSPICE viene formalizzata con separato elenco/inventario sottoscritto dalle parti.
Eventuali lavori di adattamento dei locali e di razionalizzazione degli spazi, previamenteconcordati tra le parti, sono ammessi con costi a carico dell’Azienda e con la facoltà dell’ASP di richiedere il completo ripristino alla riconsegna dei locali al termine della convenzione.
E’ consentita la personalizzazione e umanizzazione delle stanze di degenza e degli spazi comunidell’hospice, con costi a carico dei pazienti e/o delle Associazioni di volontariato e con l’impegnodell’Azienda al completo ripristino alla riconsegna dei locali al termine della convenzione.
L'ASP si impegna ad assicurare con personale proprio o tramite convenzioni/appalti/contratti iseguenti servizi e forniture:
• utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento), inclusa la rete voce/dati (telefono einternet);
• pulizie e igiene ambientale;
• ristorazione;
• lavanolo, incluse le divise per il personale sanitario e sociosanitario dell’Azienda;
• assistenza spirituale su richiesta dell’ospite;
• servizio di sterilizzazione, se richiesto;
• manutenzione del nucleo (locali ed arredi, escluso attrezzatura sanitaria);
• assicurazioni (furto/incendi e RCT)
• servizio di portineria, centralino e reception.
L’ASP, per i compiti e per il personale di propria competenza, adempie a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico inmateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.) inclusa l’eventuale compilazione e sottoscrizione congiunta con l’Azienda del DUVRI – Documento unico per la valutazione dei rischida interferenze.
Art.6 Rifiuti e trasporti
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali dell’HOSPICE UDINE rimane a completo carico dell’Azienda.
L’Azienda garantisce attraverso il Distretto sanitario il servizio di trasporto secondario con ambulanza ai sensi dalla D.G.R. 25 agosto 2017, n. 1598, nonché il trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie all’esterno dell’hospice.
Art.7
Attrezzature informatiche, sistemi informativi, telefonia e rete dati
Tutte le attrezzature informatiche (pc, tablet, stampanti, modem, wireless, etc.), i sistemi informativie gli applicativi software necessari al funzionamento dell’HOSPICE UDINE, incluse le manutenzioni e i materiali di consumo, vengono forniti dall’Azienda, la quale si avvale dei servizi di telefonia e direte dati (internet) messi a disposizione dell’ASP.
Art.8
Quote di rimborso giornaliere
L’Azienda riconosce all’ASP, secondo le modalità fissate all’art. 9, un rimborso fisso pari a € 45,00(quarantacinque/00) al giorno per posto letto hospice attivato e un rimborso variabile, parametrato al costo unitario della giornata alimentare, pari a € 10,00 (dieci/00) al giorno per posto letto occupato. Tali quote di rimborso sono correlate alla messa a disposizione dei locali edalle prestazioni e servizi elencati all’art. 5 e rimangono fisse ed invariate fino al 31.12.2023.
Successivamente tali quote dovranno essere rivalutate annualmente, su richiesta dell’ASP e a fronte di apposita relazione giustificativa dei maggiori costi per il mantenimento del servizio, entro illimite massimo dell’indice ISTAT FOI SENZA TABACCHI rilevato nell’ultimo mese di vigenza della convenzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
Art.9
Aspetti economici e modalità di pagamento
L’Azienda riconosce all’ASP le quote di rimborso giornaliere di cui all’art. 8. Nessun altro onere relativo all’HOSPICE UDINE potrà essere addebitato all’Azienda se non preventivamente autorizzato.
Le parti danno atto che i rapporti economici derivanti dalla presente convenzione, trattandosi diattività di rilevanza pubblica ed inserita nei LEA distrettuali, e di una mera ripartizione di costi sostenuti nelle rispettive attività istituzionali di enti pubblici del Servizio Socio Sanitario Regionale, sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
L’ASP mensilmente emetterà nota per la richiesta di rimborso all’Azienda, nel rispetto del vigente ordinamento amministrativo, contabile e fiscale.
L’Azienda, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si impegna ad effettuare il pagamento presso la Tesoreria dell’Istituto di Credito indicato dalla controparte, salve le controversie non ancora risolte per le quali si interrompono i termini di pagamento.
Art.10 Vigilanza e
controllo
L'Azienda può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche in merito alla tipologia ealla qualità delle prestazioni di albergaggio fornite dall’ASP e di tutti gli altri compiti previsti all’art. 5. L’ASP può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche in merito al corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature tecniche e dei beni mobili messi a disposizione per il funzionamento dell’HOSPICE UDINE.
Art.11
Partecipazione delle Associazioni di volontariato
Le parti, nel rispetto della normativa esistente in materia, riconoscono alle Associazioni di volontariato la facoltà di accedere all’interno dell’HOSPICE UDINE previo rilascio di apposita documentazione autorizzativa (convenzione oppure di lettera autorizzativa da parte dell’Azienda). Le Associazioni di volontariato potranno collaborare con gli operatori dell’HOSPICE nelle attività di socializzazione, animazione e sviluppo dei rapporti con il contesto sociale e familiare nonché allosvolgimento delle attività di aiuto personale agli ospiti.
Art.12 Inadempienze
Eventuali violazioni degli obblighi previsti dalla convenzione dovranno essere contestate, per iscritto, al legale rappresentante della parte inadempiente, con fissazione contestuale del termine entro il quale le stesse devono cessare, pena la sospensione del presente atto.
Art.13
Foro competente Per eventuali controversie sarà competente il foro di Udine.
Art.14
Validità, durata ed aggiornamenti della convenzione La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 28 novembre 2022.
Nel periodo di validità della convenzione potranno essere introdotte variazioni al contenuto, purché liberamente concordate fra le parti.
Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata per volontà delle parti, ferma restando la possibilità per ciascuna delle due parti di proporre modifiche o di dare disdetta con unpreavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, tramite PEC. A garanzia della continuità delservizio, si prevede comunque l’applicazione della presente convenzione oltre la scadenza nellemore della sottoscrizione del successivo accordo.
La convenzione è da intendersi risolta nel caso di mancato rinnovo e/o revoca dell’autorizzazionee dell’accreditamento dell’HOSPICE UDINE rilasciati dalla Regione.
Le parti concordano che l’entrata in vigore di nuovi provvedimenti emanati dall’amministrazione regionale comporta inderogabilmente l’obbligo di adeguare il presente atto a tali disposizioni.
La presente convenzione annulla e sostituisce ogni altra precedente convenzione intervenuta trale parti relativamente allo stesso oggetto.
Art.15 Clausole fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 comma 2 del DPRn.131/1986 a cura e spese della parte richiedente.
L’applicazione dell’imposta di bollo, se dovuta, rimane con oneri a carico dell’ASP.
Udine, lì
Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli CentraleDott. Xxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore GeneraleASP
“La Quiete”
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx