Autovetture
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Assicurazione R. C. Auto
Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede Secondaria per l9Italia
Xxxx Xxxxxx Xxxx lnsurance Company of Europe SE, Sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in ltalia in regime di sta bilimento, è iscritta nell9Elenco I annesso all9Albo IVASS delle Imprese di asssicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal CommissariatauxAssurances (<CAA=). La Compagnia assicurativa ha sede in 0 xxx Xxx Xxxxxx, X -0000 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Prodotto: RCA Chilometrica
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Aioi Nissay Dowa lnsurance Company of Europe SE (qui di seguito <ANDlE=) assicura i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato. Questa Polizza è dedicata agli acquirenti di un9autovettura Toyota o Lexus, dotata del dispositivo elettronico (DCM).
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
L9Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione di Autovetture per i quali è obbligatoria l9Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato. | Ai sensi dell9art 129, del D.Lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, non sono considerati terzi e sono soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto: ll conducente del veicolo assicurato responsabile dell9eventuale Sinistro, per danni a persona e a cose; il proprietario del veicolo, l9usufruttuario, l9acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing, per danni a cose; |
La garanzia Responsabilità Civile auto è prestata con i seguenti Massimali: - danni a persone: 6.450.000,00 ¬ - danni a cose: 1.300.000,00 ¬ Coperture accessorie (operanti solo se attivate dal Contraente): | con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, inoltre, non risultano garan titi, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l9assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; |
Collisione: l9Impresa si impegna a rimborsare le spese sostenute dall9Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di urto o collisione. | nel caso l9assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto. |
Ci sono limiti di copertura? | |
L9Assicurazione non è operante e quindi l9Impresa ha diritto di recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei seguenti casi: | |
per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o | |
competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara; | |
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; | |
nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell9allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; | |
nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione | |
avviene senza l9osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l9utilizzo; | |
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; |
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato); in caso di dolo del conducente; nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione; relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l9accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge; nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista; se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l9influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285, fatto salvo quanto previsto al punto 4 dell9art. 4= Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)=. per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali; per i danni a terzi causati dai rimorchi staccati dal veicolo; tutti gli altri casi in cui l9Impresa abbia dovuto pagare terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla Polizza o dalla stessa derivanti, anche ai sensi dell9art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. | |
✓ Liechtenstein; Dove vale la copertura? ✓ Andorra; L9Assicurazione vale per la circolazione nei seguenti Stati: ✓ Norvegia; ✓ Italia; ✓ Principato di Monaco; ✓ Città del Vaticano; ✓ Serbia; ✓ Repubblica di San Marino; ✓ Bosnia Erzegovina; ✓ Regno Unito ✓ Svizzera; ✓ Stati dell9Unione Europea; ✓ Montenegro ✓ Islanda; ✓ altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. | |
- Che obblighi ho? . Il Contraente o l9Assicurato/Locatario non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti; Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso all9Impresa indicando le variazioni avvenute; Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all9Impresa il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza; Il Contraente o l9Assicurato devono comunicare per iscritto all9Impresa l9esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l9Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri; In caso di Sinistro, l9Assicurato o l9avente diritto deve darne avviso all9Impresa, utilizzando il modulo CAI, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza; il Contraente/Assicurato deve: ▪ attivare il dispositivo elettronico entro 10 giorni dalla data di decorrenza della Polizza ▪ in caso di guasto o anomalia del dispositivo, recarsi entro 10 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eventuale altro Centro autorizzato dalla Compagnia per la verifica e manutenzione dello stesso. | |
Quando e come devo pagare? Il Premio deve essere pagato dal Contraente all9Intermediario assicurativo in diretto rapporto con la Compagnia con addebito automatico con periodicità mensile, mediante lo strumento di p agamento comunicato alla Compagna al momento della sottoscrizione del Preventivo/Proposta. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e dei dati riportati sulla Scheda di Polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, dichiarati dal Contraente all9atto della sottoscrizione del Preventivo/Proposta, nonché quelli rilevati dal dispositivo DCM. Per i nuovi Clienti, esclusivamente per il primo anno di copertura assicurativa, il premio globale è determinato, inoltre, in base a una speciale offerta di ingresso. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall9Impresa all9Intermediario. I metodi di pagamento previsti dall9Impresa sono: addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe, addebito su conto corrente bancario/postale, Satispay. |
All9atto di sottoscrizione del Preventivo/Proposta, sarà pre-autorizzato l9addebito di un importo pari ad Euro 1,00 al fine di verificare/validare il metodo di pagamento nel caso di addebito su Carta di Debito/Credito; tale l9importo non verrà addebitato al Cliente e la pre-autorizzazione verrà in ogni caso revocata dalla Compagnia entro 7 giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L9assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 o dall9ora altrimenti espressamente convenuta del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Il Contratto ha durata annuale e cessa alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. |
Come posso disdire la Polizza? Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. |
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria per l’Italia
Prodotto: RCA Chilometrica
Data di realizzazione del documento: 1 gennaio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, Sede secondaria per l’Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del <Gruppo Toyota=, fa parte di MS&AD Insurance Group.
Sede legale: 0 xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
Recapito telefonico: 0662292910 Indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Indirizzo sede secondaria per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 - Xxxx
Xxxxxxx del provvedimento di autorizzazione all’esercizio: Prot. N. 00-00-000000 del 26/03/2007
Numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances
(<CAA=),
I
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Xxxx Xxxxxx Dowa Comp any of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 99.925.000 Requisito patrimoniale minimo: euro 36.237.000
mporto dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: euro 179.493.000
Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 180%
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Le informazioni patrimoniali sono relative all’ultimo bilancio approvato a Londra di Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Eu rope SE, e sono esposte in euro:
• Capitale Sociale: euro 41.876.000
• Patrimonio Netto: euro 162.586.000
• Riserve Patrimoniali euro 120.710.000
Al contratto si applica la legge italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di Autovetture per i quali è obbligatoria l’assicurazione ed è dedicata agli acquirenti di un’autovettura Toyota o Lexus dotata di un dispositivo elettronico (DCM) in grado di registrare l’attività del veicolo e inviare alla Compagnia i dati relativi al chilometraggio.. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Massimali | L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. |
Garanzie estese | La Polizza comprende le seguenti estensioni di garanzia offerte gratuitamente: - danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; |
- nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; - danni causati dal traino di <carrelli appendice= a non più di due ruote; - per i Veicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione, la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente; - Responsabilità civile dei trasportati, per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso; - Responsabilità civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi; - Rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente - Limitazione del proprio diritto di rivalsa ad € 10.000,00, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi i l limite di 0,8 gr e che il conducente abbia più di 26 anni. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Sconti <Box= | La Polizza prevede i seguenti sconti, variabili di anno in anno, sul premio RCA a fronte della presenza e della regolare attivazione del dispositivo elettronico DCM, nella misura indicata nella Scheda di Polizza: 1. Sconto sul premio di tariffa RCA al netto d i imposte e contributo SSN, che viene riconosciuto a tutti i Contraenti/Assicurati che attivino ed utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM; 2. Sconto aggiuntivo sul premio di tariffa RCA ai Contraenti/Assicurati che: • attivino e utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM; • abbiano la residenza in una delle provincie a maggiore tasso di sinistrosità di cui all’art. 132- ter, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 definite da IVASS con Regolamento; • non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni, escluso l’anno corrente. Il Contraente/Assicurato deve provvedere a: a . attivare il dispositivo DCM. Il termine per attivare il dispositivo è di 10 giorni dalla data di decorrenza della presente Polizza e non sono ammesse né previste proroghe, anche dipendenti da causa di forza maggiore, o derivanti da eventi imprevisti e/o imprevedibili b. in caso di guasto o anomalia, recarsi entro 10 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eventuale altro Centro autorizzato dalla Compagnia per la verifica e manutenzione del dispositivo. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b): • la Compagnia applicherà il premio massimo mensile indicato nella Scheda di Polizza al lordo degli Sconti <Box=; • per ciascun sinistro la Compagnia potrà applicare una penale di importo pari ad € 500,00. In caso di volontaria disattivazione del dispositivo DCM da parte del Contraente/Assicurato, la Compagnia si riserva di applicare, alla fine del periodo di assicurazione, il premio globale massimo annuo indicato nella Scheda di Polizza, al lordo degli sconti <Box= e al netto di quanto già versato dal Contr aente/Assicurato. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
COLLISIONE | |
Garanzie di base | L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subi ti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso l’Impresa RC Auto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo. La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Collisione non può essere prestata per le Autovetture e gli Autotassametri immatricolati da più di 10 anni. L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I. b) Partecipazione ad attività delittuose, dolo dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custo dia del veicolo assicurato. c) Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, partecipazione ad attività delittuose, dolo del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. d) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni. e) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa ven ga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro. f) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. L’Impresa, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 Codice della Strad a, non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta. L’Impresa non risponde delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero del veicolo, dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo degrado d’uso. L’Impresa liquida il danno applicando gli scoperti/franchigie di seguito riportati: La liquidazione non potrà superare il valore commerciale del veicolo al netto del valore del Relitto né il valore assicurato, e comunque non potrà superare il massimale indicato in Polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Laddove il Contraente/Assicurato non adempia agli obblighi di attivazione del Dispositivo DCM e di recarsi presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eventuale altro Centro autorizzato dalla Compagnia per la verifica e manutenzione del dispositivo in caso di guasto/anomalia, o non provveda alla regolarizzazione dei pagamenti mensili, la Compagnia applicherà una penale di € 500,00 per ciascun sinistro.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro RC Auto In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso all’Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo mail all’indirizzo xxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando preferibilmente il modulo di <Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro= (cd. <modulo blu= o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e tutti i documenti relativi al sinistro. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, l’omessa denuncia di sinistro o il mancato invio della documentazione richiesta successivamente richiesta, determina l’inadempimento contrattuale e |
Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia minima |
Danno con riparazione effettuata presso un Organizzato (concessionaria, filiale, officina o carrozzeria convenzionata/autorizzata) | 5% | € 150,00 |
Danno con riparazione NON effettuata presso un Organizzato o riparazione non effettuata | 10% | € 300,00 |
comporta in particolare: • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c; • l’obbligo di risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dell’inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006). • Il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio derivato per le somme che abbia comunque erogate. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria anche nel caso di responsabilità totale dell’Assicurato. Risarcimento del danno La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere presentata secondo le seguenti procedure: a) Risarcimento diretto (direttamente alla Compagnia) Come previsto dalla procedura di <Risarcimento Diretto= (di cui all’articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente deve essere inoltrata direttamente alla propria Compagnia anziché all’Impresa del responsabile, al ricorrere delle seguenti condizioni: • l’incidente sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; • dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente); • le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card; • l’assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte). La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione <Area Clienti= e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza anche all’Impresa dell’altro veicolo coinvolto, e deve contenere le seguenti informazioni: Per i danni al Veicolo ed alle cose: - la data ed il luogo dell’incidente; - i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; - le targhe dei veicoli; - la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; - la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; - le generalità di eventuali testimoni; - l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; - Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti: - l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; - l’entità delle lesioni subite; - la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; - l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; - l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista b) Procedura ordinaria (alla Compagnia del veicolo responsabile) In tutti i casi in cui la procedura di <Risarcimento Diretto= non può essere attivata, l’Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. Richiesta alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato e non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Incidente con controparte estera avvenuto: - in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome dell’impresa incaricata di liquidare il danno; - all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00000 Xxxx – Fax: 00.00000000 ¬– email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx). Per maggiori informazioni vedi xxx.xxxxxx.xx.; - all’estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al <Bureau= dello stato in cui è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano); - all’estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a Consap |
S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell’UCI xxx.xxxx.xx ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Garanzie Accessorie L’Assicurato, in caso di sinistro sulla garanzia Collisione verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti dell’Impresa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà darne avviso all’Assistenza Clienti di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (numero 06 62292910, e-mail: xxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx ) e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della Polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. Inoltre, su richiesta dell’Impresa, l’assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti: • copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se egli è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; | |
Assistenza diretta/in convenzione Relativamente alla copertura Collisione, per la riparazione dei danni, l’Assicurato potrà rivolgersi ad una rete di concessionarie, filiali, officine o carrozzerie convenzionate/autorizzate (cd riparatori <Organizzati=). In questo caso, il danno verrà pagato dall’Impresa direttamente all’Organizzato che ha effettuato le riparazioni. L’Assicurato pagherà solamente l’importo dello scoperto, considerato anche il relativo minimo, nonché l’importo dell’IVA qualora l’Assicurato sia in grado di recuperarla. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il seguente contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus/Malus. In caso di sinistro che provochi l’applicazione del malus (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%) è data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni o di fruire delle riduzioni di premio nelle seguenti modalità: • per i sinistri RCA gestiti in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa; • per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia in regime di risarcimento diretto (CARD) va prima inoltrata a CONSAP S.p.A. (che gestisce la stanza di compensazione per conto di tutto il sistema CARD) la richiesta di conoscere l’importo eventualmente da rimborsare. La risposta viene comunicata direttamente all’ indirizzo indicato dall’assicurato assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta | |
Gestione da parte di altre imprese Non ci sono altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. |
Obblighi dell’impresa | 1) RC Auto L’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo <Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro= (cd. <modulo blu= o CAI) completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. Inoltre, l’Impresa ha l’obbligo di informare il Contraente nel caso in cui non sia possibile procedere con il risarcimento diretto. 2) Garanzie accessorie La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, etc.). Danno con riparazione non effettuata presso un Organizzato o riparazione non effettuata: la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 g iorni dalla data in cui l’Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e |
sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Preventivo/Scheda di Polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, dichiarati dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Preventivo/Proposta, e a quelli sul chilometraggio rilevati dal dispositivo DCM. I premi imponibili relativi alle garanzie prestate sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni nelle diverse misure stabilite dalla Legge. Il premio imponibile della garanzia RC auto obbligatoria è inoltre soggetto al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%. Le imposte ed il contributo sono riportate sul preventivo e sulla Scheda di Xxxxxxx. |
Rimborso | In caso di recesso esercitato entro il 14° giorno dalla data di decorrenza o di cessazione del rischio - quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato – l’Impresa restituisce al Contraente la parte di Premio eventualmente già pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Su espressa richiesta del Contraente, sono ammessi anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni: - la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno); - le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione. |
Sospensione | Questo contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Acquirenti di autovetture Toyota o Lexus dotate di un dispositivo elettronico (DCM) in grado di registrare l’attività del vei colo e inviare alla Compagnia i dati relativi al chilometraggio.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Toyota Insurance Management SE percepisce una provvigione fissa inclusa nel premio pari ad Euro 35.00 per ogni garanzia acquistata.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l’Assicurato si può rivolgere direttamente alla Impresa assicurativa <Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE=, sede secondaria italiana in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx, contattando: - Ufficio Reclami E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances (<CAA=), con sede in:7, boulevard Xxxxxx XX, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligato ria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) . La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto e altre garanzie
RCA Chilometrica
Autovetture
dedicato agli acquirenti di un’autovettura Toyota o Lexus
dotata del dispositivo elettronico DCM
Edizione del 1 gennaio 2023
Condizioni di Assicurazione
Comprensive del Glossario
Documento realizzato secondo le Linee Guida “Contratti Semplici e Chiari”.
Pag. 1 a 25
Glossario | Pag. 4 | |
Che cosa è l’assicurazione | ||
Art.1 | Caratteristiche del contratto | Pag. 7 |
Art.2 | Sconti “Box” | Pag. 7 |
Che cosa è assicurato? | RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | |
Art.3 | Oggetto dell’Assicurazione - RCA | Pag. 8 |
Art.4 | Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) | Pag. 8 |
Art.5 | Bonus/Malus | Pag. 8 |
Art.6 | Determinazione della classe di conversione universale CU | Pag. 9 |
Art.7 | “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia | Pag. 11 |
Art.8 | Attestazione dello stato del rischio | Pag. 14 |
Art.9 | Recupero della classe di merito in caso di Furto totale del veicolo | Pag. 15 |
Art.10 | Riclassificazioni della classe di merito | Pag. 15 |
Che cosa è assicurato? | GARANZIE ACCESSORIE | |
Art.11 | Oggetto dell’assicurazione – Garanzie Accessorie | Pag. 15 |
Che cosa non è assicurato? | RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | |
Art.12 | Veicoli e Xxxxxxxx esclusi dalla garanzia di Responsabilità civile auto | Pag. 16 |
Che cosa non è assicurato? | GARANZIE ACCESSORIE | |
Art.13 | Veicoli non assicurabili per la garanzie Accessorie | Pag. 16 |
Ci sono limiti di copertura? | RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | |
Art.14 | Esclusioni, Rivalse e Penali - RCA | Pag. 16 |
Ci sono limiti di copertura? | GARANZIE ACCESSORIE | |
Art.15 | Esclusioni – Garanzie Accessorie | Pag. 17 |
Art.16 | Scoperti, Franchigie e Penali - Garanzie Accessorie | Pag. 17 |
Dove vale la copertura? | ||
Art.17 | Estensione territoriale | Pag. 18 |
Che obblighi ho? | ||
Art.18 | Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio | Pag. 18 |
Art.19 | Dispositivo DCM attivazione, guasto/anomalia | Pag. 18 |
Art.20 | Altre Assicurazioni | Pag. 19 |
Art.21 | Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione | Pag. 19 |
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno? | RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | |
Art.22 | Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro | Pag. 19 |
Art.23 | Gestione delle vertenze | Pag. 20 |
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno? GARANZIE ACCESSORIE | ||
Art.24 | Obblighi in caso di sinistro | Pag. 20 |
Art.25 | Procedura per la valutazione del danno | Pag. 20 |
Art.26 | Determinazione dell’ammontare del danno | Pag. 20 |
Art.27 | Procedure per la liquidazione del danno | Pag. 21 |
Art.28 | Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro | Pag. 21 |
Quando e come devo pagare? | ||
Art.29 | Determinazione e pagamento del premio | Pag. 21 |
Art.30 | Sostituzione di Polizza e conguaglio di Premio | Pag. 22 |
Art.31 | Oneri fiscali | Pag. 22 |
Art.32 | Modalità di rimborso | Pag. 22 |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Art.33 | Decorrenza della garanzia | Pag. 22 |
Art.34 | Durata del contratto | Pag. 23 |
Come posso disdire la Polizza? | ||
Art.35 | Proposta di rinnovo del contratto | Pag. 23 |
Art.36 | Sospensione del contratto | Pag. 23 |
Art.37 | Diritto di ripensamento | Pag. 23 |
Art.38 | Vendita e consegna in conto vendita del veicolo | Pag. 23 |
Art.39 | Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo | Pag. 23 |
Foro competente e clausola di intermediazione | ||
Art.40 | Foro competente e rinvio alle norme di legge | Pag. 24 |
Art.41 | Clausola di intermediazione Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza | Pag. 24 Pag. 24 |
Art.42 |
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza/Fase stragiudiziale È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Autoveicolo ad uso promiscuo Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
Autovettura Autoveicolo avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ad uso privato o autotassametro, regolarmente assicurati con polizza RCA.
Avente diritto Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Attestato di Rischio Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Appendice (di Polizza) Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Banca Dati degli Attestati di Rischio Banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bonus/Malus Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Carta verde Certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata. Certificato (di assicurazione) Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell’esistenza del contratto.
Classe di merito di Compagnia È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” È la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui al Provvedimento IVASS N. 72 del 16 aprile 2018.
Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni o Codice Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Se, Sede secondaria italiana.
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
DCM Data Communication Module installato a bordo dell’Autovettura in grado di registrare l’attività del mezzo e di inviare i dati relativi al chilometraggio, la cui attivazione ed utilizzo determina l’applicazione di uno sconto del Premio. Nel caso di veicolo che preveda anche la Modalità di guida in elettrico (EV Mode) il dispositivo rileva i dati distinguendo tra i chilometri percorsi in Modalità di guida in elettrico (EV Mode) e chilometri percorsi con il motore termico acceso.
Decorrenza (Effetto) Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Degrado D’uso
Deprezzamento di un bene dovuto all’usura, stato di conservazione o manutenzione.
Estensione territoriale Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Furto È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto Xxxxx subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa Vedi “Compagnia”.
Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Indennizzo La somma di denaro dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, liquidabile in base alla Polizza a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale.
Intermediario/Distributore Persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) istituito presso l’IVASS, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale
è stato stipulato il contratto.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L’IVASS è subentrato all’ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Legge Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Locatario Utilizzatore dell’ Autovettura affidatagli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità sono indicate sulla carta di circolazione.
Massimale La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Modalità di guida in elettrico (EV Mode) modalità di guida in cui l'energia elettrica viene erogata dalla batteria ibrida (batteria di trazione), e la trazione del veicolo avviene solo tramite il motore elettrico (motore di trazione), con il motore termico spento. Organizzato Concessionaria o Centro di Assistenza Autorizzato da Toyota Motor Italia S.p.a., la cui autorizzazione risulti sul sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ al momento della denuncia del sinistro
Periodo di osservazione
• Sinistri con responsabilità principale:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
• Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell’Attestato di Rischio.
Plico Pre-Contrattuale Documentazione precontrattuale composta dai seguenti documenti:
- Informativa sul Distributore, (ex All.3 Reg.40 IVASS);
- Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP (ex All.4 Reg.40 IVASS);
- Informativa e Modulo per la manifestazione del Consenso Privacy.
Plug-in Veicoli a ricarica esterna dotati di un motore termico e di un motore elettrico o solo di un motore elettrico
Polizza Il documento che prova il contratto di Assicurazione.
Proprietario Persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di vincolo Leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
PRA Pubblico Registro Automobilistico.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Procedimento penale Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Quinquennio completo Si intende il quinquennio riportato nell’Attestato di Rischio che per tutte le annualità indicate non contenga le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Rapina La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
R.C.A. Responsabilità Civile Auto.
Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.
Reclamante Xxxxxxxx che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Relitto Veicolo danneggiato, con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Risarcimento La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. N. 209/05 e dal relativo D.P.R. n. 254/06 e successive eventuali modifiche nell’ambito dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, in base alla quale i danneggiati, non responsabili o parzialmente non responsabili, rivolgano la richiesta di risarcimento direttamente dalla propria compagnia con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro Rca.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, di inoperatività dell’Assicurazione, che danno diritto alla Compagnia di recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sconti “Box”: sconti, variabili di anno in anno, sul premio RCA riconosciuti a fronte della installazione e della regolare attivazione del dispositivo elettronico DCM, nella misura indicata nella Scheda di Polizza. Può trattarsi di:
1. Sconto sul premio di tariffa RCA al netto di imposte e contributo SSN, che viene riconosciuto a tutti i Contraenti/Assicurati che attivino ed utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM;
2. Sconto aggiuntivo sul premio di tariffa RCA a i Contraenti/Assicurati che:
• attivino e utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM;
• abbiano la residenza in una delle provincie a maggiore tasso di sinistrosità di cui all’art. 132- ter, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 definite da IVASS con Regolamento;
• non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni, escluso l’anno corrente.
Scoperto percentuale fissa calcolata sul danno, da dedurre dall’indennizzo che perciò rimane, per quella parte, a carico dell’Assicurato.
Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: vedi Compagnia.
Società di leasing: Toyota Financial Services Italia S.p.a.
Spese di giustizia Sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Tariffa Fissa Formula tariffaria che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
Tecnica di comunicazione a distanza qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi
Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del Codice.
TME, Toyota Motor Europe NV/SA, socio unico di Toyota Motor Italia S.p.A. che provvede, tramite il dispositivo DCM, alla raccolta dei dati relativi al veicolo assicurato utili per la rilevazione dello stile di guida del conducente e la sua geolocalizzazione.
UCI - Ufficio Centrale Italiano Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Valore della lite Il valore del contendere.
Valore Assicurato Il valore assicurato deve corrispondere al prezzo di acquisto dell’Autovettura rilevabile dalla fattura compresi gli accessori/optional esplicitamente richiamati nella fattura di acquisto, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.
Veicolo vedi Autovettura.
Il testo del Glossario è aggiornato al 1/01/2023
Condizioni di assicurazione
Che cosa è l9assicurazione
Art 1 Caratteristiche del contratto
La Compagnia ha predisposto le offerte assicurative WeHybrid Insurance e Pay per Use Insurance, a cui si applicano tutte le disposizioni del contratto fatto salvo quanto diversamente specificato, con le seguenti caratteristiche:
WeHybrid Insurance
• Il premio RCA e delle garanzie accessorie è determinato in misura variabile in relazione alle percorrenze effettuate con l’Autovettura assicurata, ferma restando l’applicazione di un importo minimo e di un importo massimo mensile e annuo, come meglio specificato all’Art. 29 Determinazione e pagamento del premio;
• per i nuovi Clienti, esclusivamente per il primo anno di copertura assicurativa, il premio globale RCA è determinato in base a una speciale offerta di ingresso;
• è dedicata agli acquirenti di un’autovettura Toyota o Lexus dotata di motore elettrico e termico nonché di un dispositivo elettronico (DCM) in grado di registrare l’attività del veicolo e inviare alla Compagnia i dati relativi al chilometraggio distinguendo tra chilometri percorsi in modalità di guida in elettrico (EV Mode) e chilometri percorsi con il motore termico acceso;
• prevede una riduzione del premio RCA, a fronte dell’utilizzo e della corretta attivazione del suddetto dispositivo presente a bordo del veicolo assicurato;
• prevede un pagamento con periodicità mensile;
• non sono assicurabili Autovetture dotate esclusivamente di motore termico o esclusivamente di motore elettrico, nonchè i veicoli Plug-in. In caso di ricezione di una Proposta relativa a tali tipologie di veicoli, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente il nuovo preventivo sulla base di un’altra offerta per il medesimo prodotto, se disponibile, o per il prodotto RCA tradizionale.
• nella determinazione del premio RCA e della garanzie accessorie, la percorrenza chilometrica in Modalità di guida in elettrico (EV Mode) con motore termico spento, non viene computata.
Pay per Use Insurance
• Il premio RCA e delle garanzie accessorie è determinato in misura variabile in relazione alle percorrenze effettuate con l’Autovettura assicurata, ferma restando l’applicazione di un importo minimo e di un importo massimo mensile e annuo, come meglio specificato all’Art. 29 Determinazione e pagamento del premio;
• per i nuovi Clienti, esclusivamente per il primo anno di copertura assicurativa, il premio globale RCA è determinato in base a una speciale offerta di ingresso;
• è dedicata agli acquirenti di un’autovettura Toyota o Lexus dotata esclusivamente di un motore termico nonché di un dispositivo elettronico (DCM) in grado di registrare l’attività del veicolo e inviare alla Compagnia i dati relativi al chilometraggio;
• prevede una riduzione del premio RCA, a fronte dell’utilizzo e della corretta attivazione del suddetto dispositivo presente a bordo del veicolo assicurato;
• prevede un pagamento con periodicità mensile;
• non sono assicurabili Autovetture dotate esclusivamente di motore elettrico, vetture dotate di motore elettrico e termico, nonchè i veicoli Plug-in. In caso di ricezione di una Proposta relativa a tali tipologie di veicoli, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente il nuovo preventivo sulla base di un’altra offerta per il medesimo prodotto, se disponibile, o per il prodotto RCA tradizionale.
La Compagnia, in relazione alle vetture Toyota e Lexus, ha stipulato un accordo con TME e ITB Telematics Solutions LLP che provvedono, in relazione al contratto di Assicurazione, rispettivamente alla raccolta ed alla elaborazione dei dati rilevati dai dispositivi DCM per esclusivi scopi assicurativi e statistici.
A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 38 delle Condizioni Generali, nel caso il nuovo veicolo non sia anch’esso dotato del dispositivo DCM:
• la Compagnia calcolerà il conguaglio di Premio sulla base della Tariffa al lordo degli “Sconti Box”;
• alla scadenza della Polizza, la Compagnia formulerà la proposta di rinnovo sulla base del prodotto RCA tradizionale.
Art. 2 Sconti “Box”
La Polizza prevede i seguenti sconti, variabili di anno in anno, sul premio RCA a fronte della presenza e della regolare attivazione del dispositivo elettronico DCM, nella misura indicata nella Scheda di Polizza:
1. Sconto sul premio di tariffa RCA al netto di imposte e contributo SSN, che viene riconosciuto a tutti i Contraenti/Assicurati che attivino ed utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM;
2. Sconto aggiuntivo sul premio di tariffa RCA a i Contraenti/Assicurati che:
• attivino e utilizzino regolarmente un dispositivo elettronico DCM;
• abbiano la residenza in una delle provincie a maggiore tasso di sinistrosità di cui all’art. 132- ter, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 definite da IVASS con Regolamento;
• non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni, escluso l’anno corrente.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 3 Oggetto dell’Assicurazione - RCA
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione di Autovetture per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato.
Ad estensione della garanzia, l’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata;
5. per gli autoveicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione, la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Si ricorda che i Xxxxxxxxx convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di estensioni della garanzia.
Art. 4 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive.
1. Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
2. Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
a) la patente venga successivamente rilasciata;
b) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
c) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato;
d) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
4. Conducente in stato di ebbrezza
La Compagnia, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, limita il proprio diritto di rivalsa ad € 10.000,00, a condizione che:
a) il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0,8 gr/l;
b) il conducente abbia più di 26 anni.
Art. 5 Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio,
rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione di seguito definiti e che si articola in 18 classi di merito di appartenenza (dalla classe 1 alla classe 18).
I periodi di osservazione sono così definiti:
" 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
" periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le Polizze nuove, sarà pari alla classe di conversione universale CU determinata con le regole di cui all’art.6.
Art. 6 Determinazione della classe di conversione universale CU
Nel caso di Polizze relative a:
1. veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si assegna la classe CU 14;
2. veicoli già assicurati si assegna la classe CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio;
3. veicoli già assicurati con forma tariffaria “a franchigia”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU sulla base del numero di annualità nell’ultimo quinquennio (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, secondo la Tabella A.
Tabella A
Anni senza Sinistri | Classi di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
4. veicoli già assicurati con forma tariffaria “a tariffa fissa”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU 14, senza considerare la sinistrosità pregressa.
In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, da parte del medesimo soggetto già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il contratto, è assegnato alla medesima classe CU maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private come modificato da ultimo dalla Legge 19 Dicembre 2019, n. 157.
All’atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati). Qualora all’atto della stipula del Contratto l’Attestazione non risulti presente nella suddetta banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito. Le diverse casistiche sono riportate nella seguente Tabella B.
Tabella B
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | 14 | Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita. |
Nuovo contratto o rinnovo dopo voltura comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo già Assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” |
Xxx Xxxxxxxxxx in forma Bonus/Malus, con Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. |
Già Assicurato, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, per il quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU. | Classe individuata secondo i criteri di cui all’Art.6 comma 3 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.). |
Già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, per il quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU. | 14 | |
Già assicurato all’estero | Classe CU individuata in base alla sinistrosità pregressa indicata nella dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, secondo i criteri della tabella C e considerando la 14 come classe di ingresso. In caso di mancata consegna della dichiarazione viene assegnata la CU 14. | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Veicolo già Assicurato o un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Xxxxxxx inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato di Rischio o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.). |
Mancata esibizione della carta di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. | 18 | Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.6 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto, da non oltre 60 mesi, di: vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.6 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati alla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.6 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Altri casi non previsti dall’Art. 6 e/o dalla presente tabella | Classe CU individuata secondo le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. |
Art. 7 “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di Regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Tabella C – “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia
L’assegnazione della classe CU e della classe Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le seguenti modalità:
Classe “CU” / Classe di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
L’art. 133 del Codice prevede che le variazioni del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. Le variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo nella tabella seguente. Ai sensi degli 134 commi 4 ter e 4 ter.1 le variazioni peggiorative e i conseguenti incrementi del premio sono inferiori a quelli applicati nel prodotto RCA tradizionale, in quanto l’Assicurato ha accettato di installare il Dispositivo DCM.
Tabella E Variazione percentuale del premio a seguito dell’evoluzione della classe di Compagnia Per l’offerta WeHybrid Insurance, relativamente a Toyota
Classe di Compagnia | Evoluzione Classe di Compagnia e Variazione percentuale del premio | |||||||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 4,76% | 6 | 11,11% | 9 | 16,67% | 12 | 21,57% |
2 | 1 | -2,50% | 4 | 4,65% | 7 | 10,87% | 10 | 16,33% | 13 | 21,15% |
3 | 2 | -2,44% | 5 | 4,55% | 8 | 10,64% | 11 | 16,00% | 14 | 20,75% |
4 | 3 | -2,38% | 6 | 4,44% | 9 | 10,42% | 12 | 15,69% | 15 | 20,37% |
5 | 4 | -2,33% | 7 | 4,35% | 10 | 10,20% | 13 | 15,38% | 16 | 20,00% |
6 | 5 | -2,27% | 8 | 4,26% | 11 | 10,00% | 14 | 15,09% | 17 | 19,64% |
7 | 6 | -2,22% | 9 | 4,17% | 12 | 9,80% | 15 | 14,81% | 18 | 19,30% |
8 | 7 | -2,17% | 10 | 4,08% | 13 | 9,62% | 16 | 14,55% | 18 | 17,54% |
9 | 8 | -2,13% | 11 | 4,00% | 14 | 9,43% | 17 | 14,29% | 18 | 15,79% |
10 | 9 | -2,08% | 12 | 3,92% | 15 | 9,26% | 18 | 14,04% | 18 | 14,04% |
11 | 10 | -2,04% | 13 | 3,85% | 16 | 9,09% | 18 | 12,28% | 18 | 12,28% |
12 | 11 | -2,00% | 14 | 3,77% | 17 | 8,93% | 18 | 10,53% | 18 | 10,53% |
13 | 12 | -1,96% | 15 | 3,70% | 18 | 8,77% | 18 | 8,77% | 18 | 8,77% |
14 | 13 | -1,92% | 16 | 3,64% | 18 | 7,02% | 18 | 7,02% | 18 | 7,02% |
15 | 14 | -1,89% | 17 | 3,57% | 18 | 5,26% | 18 | 5,26% | 18 | 5,26% |
16 | 15 | -1,85% | 18 | 3,51% | 18 | 3,51% | 18 | 3,51% | 18 | 3,51% |
17 | 16 | -1,82% | 18 | 1,75% | 18 | 1,75% | 18 | 1,75% | 18 | 1,75% |
18 | 17 | -1,79% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
Per l’offerta WeHybrid Insurance, relativamente a Lexus
Classe di Compagnia | Evoluzione Classe di Compagnia e Variazione percentuale del premio | |||||||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 3,85% | 6 | 9,09% | 9 | 13,79% | 12 | 18,03% |
2 | 1 | - 2,00% | 4 | 3,77% | 7 | 8,93% | 10 | 13,56% | 13 | 17,74% |
3 | 2 | - 1,96% | 5 | 3,70% | 8 | 8,77% | 11 | 13,33% | 14 | 17,46% |
4 | 3 | - 1,92% | 6 | 3,64% | 9 | 8,62% | 12 | 13,11% | 15 | 17,19% |
5 | 4 | - 1,89% | 7 | 3,57% | 10 | 8,47% | 13 | 12,90% | 16 | 16,92% |
6 | 5 | - 1,85% | 8 | 3,51% | 11 | 8,33% | 14 | 12,70% | 17 | 16,67% |
7 | 6 | - 1,82% | 9 | 3,45% | 12 | 8,20% | 15 | 12,50% | 18 | 16,42% |
8 | 7 | - 1,79% | 10 | 3,39% | 13 | 8,06% | 16 | 12,31% | 18 | 14,93% |
9 | 8 | - 1,75% | 11 | 3,33% | 14 | 7,94% | 17 | 12,12% | 18 | 13,43% |
10 | 9 | - 1,72% | 12 | 3,28% | 15 | 7,81% | 18 | 11,94% | 18 | 11,94% |
11 | 10 | - 1,69% | 13 | 3,23% | 16 | 7,69% | 18 | 10,45% | 18 | 10,45% |
12 | 11 | - 1,67% | 14 | 3,17% | 17 | 7,58% | 18 | 8,96% | 18 | 8,96% |
13 | 12 | - 1,64% | 15 | 3,13% | 18 | 7,46% | 18 | 7,46% | 18 | 7,46% |
14 | 13 | - 1,61% | 16 | 3,08% | 18 | 5,97% | 18 | 5,97% | 18 | 5,97% |
15 | 14 | - 1,59% | 17 | 3,03% | 18 | 4,48% | 18 | 4,48% | 18 | 4,48% |
16 | 15 | - 1,56% | 18 | 2,99% | 18 | 2,99% | 18 | 2,99% | 18 | 2,99% |
17 | 16 | - 1,54% | 18 | 1,49% | 18 | 1,49% | 18 | 1,49% | 18 | 1,49% |
18 | 17 | - 1,52% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
Per l’Offerta Pay per Use Insurance
Classe di Compagnia | Evoluzione Classe di Compagnia e Variazione percentuale del premio | |||||||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | Nuova Classe | % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 6,25% | 6 | 14,2 9% | 9 | 21,05% | 12 | 26,83% |
2 | 1 | - 3,33% | 4 | 6,06% | 7 | 13,8 9% | 10 | 20,51% | 13 | 26,19% |
3 | 2 | - 3,23% | 5 | 5,88% | 8 | 13,5 1% | 11 | 20,00% | 14 | 25,58% |
4 | 3 | - 3,13% | 6 | 5,71% | 9 | 13,1 6% | 12 | 19,51% | 15 | 25,00% |
5 | 4 | - 3,03% | 7 | 5,56% | 10 | 12,8 2% | 13 | 19,05% | 16 | 24,44% |
6 | 5 | - 2,94% | 8 | 5,41% | 11 | 12,5 0% | 14 | 18,60% | 17 | 23,91% |
7 | 6 | - 2,86% | 9 | 5,26% | 12 | 12,2 0% | 15 | 18,18% | 18 | 23,40% |
8 | 7 | - 2,78% | 10 | 5,13% | 13 | 11,9 0% | 16 | 17,78% | 18 | 21,28% |
9 | 8 | - 2,70% | 11 | 5,00% | 14 | 11,6 3% | 17 | 17,39% | 18 | 19,15% |
10 | 9 | - 2,63% | 12 | 4,88% | 15 | 11,3 6% | 18 | 17,02% | 18 | 17,02% |
11 | 10 | - 2,56% | 13 | 4,76% | 16 | 11,1 1% | 18 | 14,89% | 18 | 14,89% |
12 | 11 | - 2,50% | 14 | 4,65% | 17 | 10,8 7% | 18 | 12,77% | 18 | 12,77% |
13 | 12 | - 2,44% | 15 | 4,55% | 18 | 10,6 4% | 18 | 10,64% | 18 | 10,64% |
14 | 13 | - 2,38% | 16 | 4,44% | 18 | 8,51 % | 18 | 8,51% | 18 | 8,51% |
15 | 14 | - 2,33% | 17 | 4,35% | 18 | 6,38 % | 18 | 6,38% | 18 | 6,38% |
16 | 15 | - 2,27% | 18 | 4,26% | 18 | 4,26 % | 18 | 4,26% | 18 | 4,26% |
17 | 16 | - 2,22% | 18 | 2,13% | 18 | 2,13 % | 18 | 2,13% | 18 | 2,13% |
18 | 17 | - 2,17% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00 % | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP (xxx.xxxxxx.xx)
Art. 8 Attestazione dello stato del rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
" messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico;
" possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia;
" modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito
conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – di durata comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Universale CU determinata secondo i criteri di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16.04.2018. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 9 Recupero della classe di merito in caso di Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo, a condizione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro il periodo di validità dell’ultimo Attestato di Rischio rilasciato e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso del suddetto beneficio, per tale veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.
Art. 10 Riclassificazioni della classe di merito
a) Mancato invio o invio di documenti non conformi
Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio.
Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito. Nel caso l’Assicurato abbia fornito la dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (modello “Dichiarazione del Contraente – Integrazione ATR”), e la verifica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella Polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
b) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via telematica l’Attestato di Xxxxxxx, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Che cosa è assicurato?
GARANZIE ACCESSORIE
(Valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 11 Oggetto dell’assicurazione – Garanzie Accessorie
Con riferimento alla garanzia Collisione, valida solo se espressamente richiamata in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, documentato mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, verbale delle Autorità ovvero altro materiale probante il fatto storico) verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione degli scoperti e relativi importi minimi riportati all’art. 16 “Scoperti, Franchigie e Penali - Garanzie Accessorie”, nei limiti del valore commerciale e in ogni caso di quello assicurato.
La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale.
Che cosa non è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 12 Veicoli e Xxxxxxxx esclusi dalla garanzia di Responsabilità civile auto
Nell’ambito dell’offerta WeHybrid Inurance, di cui all’Art 1, non sono assicurabili Autovetture dotate esclusivamente di motore termico o esclusivamente di motore elettrico, nonchè i veicoli Plug-in.
Nell’ambito dell’offerta Pay per Use Insurance, di cui all’Art 1, non sono assicurabili Autovetture dotate esclusivamente di motore elettrico, vetture dotate di motore elettrico e termico, nonchè i veicoli Plug-in.
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, non sono considerati terzi e sono soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto:
1. il conducente del veicolo assicurato responsabile dell’eventuale Sinistro, per danni a persona e a cose;
2. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing, per danni a cose;
3. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
4. nel caso l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Che cosa non è assicurato?
GARANZIE ACCESSORIE
(Valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 13 Xxxxxxx non assicurabili per le garanzie Accessorie
Nell’ambito del presente contratto, la garanzia Collisione non può essere prestata per le Autovetture immatricolate da più di 10 anni.
Ci sono limiti di copertura?
RESPONSABILITA9 CIVILE AUTO
Art. 14 Esclusioni, rivalse e penali - RCA
L’Assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria non è operante:
" per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
" se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
" nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
" nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
" nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo
non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
" per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
" in caso di dolo del conducente;
" nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
" relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
" nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
" se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285, fatto salvo quanto previsto al punto 4 dell’art. 4”Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)”.
" per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
" per i danni causati a terzi dai rimorchi staccati dal Veicolo.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Per le prestazioni descritte all’art. 2 “Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)” sono inoltre sempre esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
c) con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati, i danni al conducente e al veicolo stesso.
Laddove il Contraente/Assicurato non adempia agli obblighi di cui all’art. 19 Dispositivo DCM, attivazione, guasto/anomalia, punti a) e b), o non provveda alla regolarizzazione dei pagamenti mensili, la Compagnia potrà applicare una penale di importo pari ad € 500,00 per ciascun sinistro con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, fatto salvo il diritto al risarcimento per l’eventuale danno ulteriore.
Ci sono limiti di copertura?
GARANZIE ACCESSORIE
(Valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 15 Esclusioni – Garanzie Accessorie
La Compagnia, con riferimento alla garanzia Collisione, non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.
b) Partecipazione ad attività delittuose, dolo dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) Partecipazione ad attività delittuose, dolo del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b), qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche
d) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni.
e) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
La Compagnia, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 Codice della Strada, non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.
La Compagnia non risponde:
- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero del veicolo
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado d’uso.
Laddove il Contraente/Assicurato non adempia agli obblighi di cui all’art. 19 Dispositivo DCM, attivazione, guasto/anomalia, punti a) e b), o non provveda alla regolarizzazione dei pagamenti mensili, la Compagnia potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun sinistro, fatto salvo il diritto al risarcimento per l’eventuale danno ulteriore.
Art. 16 Scoperti, Franchigie e Penali - Garanzie Accessorie
Nel caso di danno CON riparazione effettuata presso un Organizzato, la liquidazione avverrà con applicazione di uno scoperto del 5% con un minimo di € 150,00. Resta fermo che in ogni caso la liquidazione non potrà superare il valore commerciale del veicolo al netto del valore del Relitto né il valore assicurato, e comunque non potrà superare il massimale indicato in Polizza.
Nel caso di danno con riparazione NON effettuata presso un Organizzato la liquidazione verrà avverrà con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 300,00. Resta fermo che in ogni caso la liquidazione non potrà superare il valore commerciale del veicolo al netto del valore del Relitto né il valore assicurato, e comunque non potrà superare il massimale indicato in Polizza.
Nel caso di danno con riparazione NON effettuata o comunque in caso di assenza di una fattura di riparazione, la liquidazione avverrà con applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 300,00, al netto dell’I.V.A.. Resta fermo che in ogni caso la liquidazione non potrà superare il valore commerciale del veicolo al netto del valore del Relitto né il valore assicurato, e comunque non potrà superare il massimale indicato in Polizza.
L’ammontare del danno è determinato secondo quanto indicato nell’art. 26 e nei limiti ivi riportati.
Dove vale la copertura?
Art. 17 Estensione territoriale
L’Assicurazione RCA vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Regno Unito e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, della Bosnia Erzegovina,della Svizzera e del Montenegro. L’Assicurazione vale anche per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24:00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto al successivo art. 18.
La garanzia Collisione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia RCA.
Che obblighi ho?
Art. 18 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio
Il Premio della presente Assicurazione è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento al Xxxxxxx ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati in Polizza, nonché al contenuto dell’Attestazione.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tali previsioni si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile, con il diritto del contraente di ottenere una riduzione del premio nel primo caso, e il suo obbligo di informare la Compagnia nel secondo, salvo sempre il diritto di recesso della Compagnia, secondo quanto meglio precisato dagli artt. 1897 e 1898. La Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni che le consentirebbero di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ai sensi dell’articolo 144, 2°comma, del Codice delle Assicurazioni.
Art. 19 Dispositivo DCM attivazione, guasto/anomalia
Il Contraente deve provvedere a:
a. attivare il dispositivo DCM. Il termine per attivare il dispositivo è di 10 giorni dalla data di decorrenza della Polizza e non sono ammesse né previste proroghe, anche dipendenti da causa di forza maggiore, o derivanti da eventi imprevisti e/o imprevedibili.
b. in caso di guasto o anomalia, recarsi entro 10 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eventuale altro Centro autorizzato dalla Compagnia per la verifica e manutenzione del dispositivo.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b):
• la Compagnia applicherà il premio massimo mensile indicato nel Preventivo – Proposta sottoscritto dal Contraente/Assicurando al lordo degli Sconti “Box”;
• per ciascun sinistro la Compagnia potrà applicare una penale secondo quanto meglio specificato nelle disposizioni relative alle penali delle singole garanzie (Artt. 14 e 16).
In caso di volontaria disattivazione del dispositivo DCM da parte del Contraente/Assicurato, la Compagnia si riserva di applicare, alla fine del periodo di assicurazione, il premio globale massimo annuo indicato nella Scheda di Polizza, al lordo degli sconti “Box” e al netto di quanto già versato dal Contraente/Assicurato.
Art. 20 Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 21 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti di Assicurazione (Certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), rilasciando alla Compagnia la certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti, nei seguenti casi:
- sostituzione della Polizza per acquisto di un altro veicolo
- vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
- furto o rapina del veicolo
- demolizione del veicolo
- distruzione o esportazione definitiva del veicolo.
Se non adempie a tal obbligo, il Contraente è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno?
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 22 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 1 Denuncia di sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo mail all’indirizzo xxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando preferibilmente il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI approvato con Provvedimento ISVAP 13.12.2002 n. 2136 e ss. modificazioni e integrazioni), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e tutti i documenti relativi al sinistro.
Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, l’omessa denuncia di sinistro o il mancato invio della documentazione richiesta successivamente, determina l’inadempimento contrattuale e comporta in particolare:
• la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c;
• l’obbligo di risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dell’ inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).
• Il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio derivato per le somme che abbia comunque erogate.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria anche nel caso di responsabilità totale dell’Assicurato.
2 Risarcimento del danno
La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere presentata secondo le seguenti procedure:
a) Risarcimento diretto (direttamente alla Compagnia)
Come previsto dalla procedura di “Risarcimento Diretto” (di cui all’articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R.
N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente deve essere inoltrata direttamente alla propria Compagnia anziché all’Impresa del responsabile, al ricorrere delle seguenti condizioni:
• l’incidente sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente);
• le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card;
• l’assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).
La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”
e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza anche all’Impresa dell’altro veicolo coinvolto, e deve contenere le seguenti informazioni:
Per i danni al Veicolo ed alle cose:
- la data ed il luogo dell’incidente;
- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- le targhe dei veicoli;
- la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni
- da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
- permanenti;
- l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso
- spettante al professionista
b) Procedura ordinaria (alla Compagnia del veicolo responsabile)
In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata, l’Assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.
Art. 23 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno?
GARANZIE ACCESSORIE
(Valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 24 Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato, in caso di sinistro sulla garanzia Collisione verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà darne avviso all’Assistenza Clienti di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE:
- al numero: 06 62292910;
- indirizzo e-mail: xxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
presentando la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della Polizza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, indicazione delle autorità eventualmente intervenute, copia della patente del conducente nonché il luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria.
Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l’istruttoria o con la reiezione della pratica.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
Inoltre, su richiesta della Compagnia, l’assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti:
1. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
2. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se egli è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
Art. 25 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 26 Determinazione dell’ammontare del danno
La Compagnia, nei limiti della somma assicurata di cui all’Art. 11 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzie Accessorie”, determina l’indennizzo stimando il costo delle riparazioni al momento del sinistro e applicando gli Scoperti e le franchigie di cui all’art. 16.
Il costo delle riparazioni è stimato sulla base della perizia tecnica redatta dal perito della Compagnia, applicando al
prezzo delle parti sostituite l’eventuale degrado d’uso quantificato dal perito.
In ogni caso la liquidazione non potrà superare il valore commerciale del veicolo al netto del valore del Relitto e comunque non potrà superare il massimale indicato in Polizza né il valore assicurato.
Il valore commerciale è calcolato in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati, purché riportati nella fattura di acquisto sul veicolo. Qualora detta pubblicazione non riporti il valore commerciale del veicolo assicurato, questo verrà determinato in base a quanto riportato dalla pubblicazione Eurotax Giallo al momento del sinistro.
Il valore del Relitto è quantificato dal perito della Compagnia in sede di perizia tecnica.
Art. 27 Procedure per la liquidazione del danno
In caso di Xxxxx con riparazione presso un Organizzato, l'importo dovuto dalla Compagnia verrà pagato, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni. L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato l’importo dello scoperto previsto, considerato anche il relativo minimo, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
In caso di Danno con riparazione presso altre officine o di riparazione non effettuata, l'importo dovuto dalla Compagnia, al netto dello scoperto e considerato il relativo importo minimo previsto verrà pagato direttamente all’Assicurato o all’eventuale cessionario del credito; la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.
In caso di danno pari o superiore al valore commerciale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un contratto di leasing; la liquidazione del sinistro sarà effettuata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (es. perizia, etc.) direttamente all’Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento. Per i contratti di leasing sottoscritti con Toyota Financial Services Italia S.p.a., l'Assicurato sin d’ora irrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della Società di leasing.
Art. 28 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Art. 29 Determinazione e pagamento del premio
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Preventivo/Scheda di Polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, dichiarati dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Preventivo, nonché sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e ai dati sul chilometraggio rilevati dal dispositivo DCM. Più precisamente:
1. il premio assicurativo RCA, il cui importo è indicato sulla scheda di Polizza, è determinato in misura variabile, in base alle percorrenze rilevate dal dispositivo DCM (premio per chilometro di percorrenza), fermo restando un importo minimo e massimo mensile e annuo, indicati nel Preventivo – Proposta sottoscritto dal Contraente/Assicurando. Il dispositivo DCM comunica periodicamente alla Compagnia il numero di chilometri percorsi dall’autovettura assicurata e, sulla base di tale dato, la Compagnia provvede ad addebitare sulla carta di credito o sul conto corrente l’importo del premio mensile oltre ai relativi oneri fiscali e parafiscali. Per chilometro di utilizzo dell’autovettura si intende il movimento della stessa, con motore acceso, rilevato dalla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare. La percorrenza chilometrica in Modalità di guida in elettrico (EV Mode) con motore termico spento, per i vecioli che la prevedono (Offerta We Hybrid Insurance), non viene computata;
2. il Premio della garanzia Collisione è correlato a quello previsto per la garanzia RC Auto. L’importo dovuto è indicato sulla Scheda di Polizza, ed è determinato in misura variabile, sempre in base alle percorrenze rilevate dal dispositivo DCM (premio per chilometro di percorrenza), con un importo minimo e massimo mensile e annuo, analogamente a quanto previsto nel precedente punto 1.
Per i nuovi Clienti, esclusivamente per il primo anno di copertura assicurativa, il premio globale RCA è determinato, inoltre, in base a una speciale offerta di ingresso.
L’importo del premio, come sopra determinato, è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’intermediario.
Le componenti variabili del Premio vengono regolate e addebitate mensilmente unitamente alle componenti fisse (Premio Minimo), sulla base di una appendice di regolazione, che riporta il dettaglio delle percorrenze, emessa e inoltrata mensilmente al Contraente.
L’appendice di regolazione e il relativo premio dovuto si riferisce al periodo, antecedente a quello di emissione, indicato nell’appendice stessa.
Eventuali richieste di chiarimenti e di correzione degli addebiti dovranno essere presentate in forma scritta all’Intermediario Toyota Insurance Management SE (di seguito “TIM”), cui è affidata, in virtù della clausola di intermediazione di cui all’art. 41, la gestione del presente contratto, all’indirizzo l’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx
I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono:
o Addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe
o Addebito su conto corrente bancario/postale
o Satispay
La carta di credito/debito, il conto corrente bancario e le utenze delle piattaforme di pagamento utilizzate devono appartenere al Contraente.
All’atto di sottoscrizione del Preventivo/Proposta, sarà pre-autorizzato l’addebito di un importo pari ad Euro 1,00 al fine di verificare/validare il metodo di pagamento nel caso di addebito su Carta di Credito/Debito; tale l’importo non verrà addebitato al Cliente e la pre-autorizzazione verrà in ogni caso revocata dalla Compagnia entro 7 giorni.
Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative al metodo di pagamento utilizzato. Il Contraente autorizza ad addebitare automaticamente con periodicità mensile, mediante lo strumento di pagamento comunicato alla Compagna al momento della sottoscrizione del Preventivo/Proposta tra quelli riconosciuti da Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE sia il premio mensile, sia le eventuali rivalse in caso di sinistro.
La Compagnia si riserva, in caso di diniego di autorizzazione di addebito da parte dell’Istituto Bancario, di procedere ad uno o più tentativi successivi al fine di soddisfare le proprie ragioni creditorie.
Qualora il Contraente non provveda al pagamento dell’importo indicato nella appendice di regolazione mensile (premio mensile) per qualunque causa a lui imputabile, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata.
Se il Contraente, ricevuta la notizia del mancato addebito, non provvede, nei successivi 7 giorni lavorativi a regolarizzare la sua posizione, la Compagnia procederà al recupero dell’importo indicato nella appendice, con aggravio, a carico del Contraente, dei costi per il recupero del credito.
Qualora il Contraente non provveda al pagamento di due mensilità anche non consecutive, per qualunque causa, nel termine di 7 giorni lavorativi dalla notizia del mancato addebito relativo alla seconda mensilità, la Compagnia procederà al recupero del premio globale annuo massimo indicato nella Scheda di Polizza, al netto degli importi già eventualmente versati e al lordo degli Sconti “Box”, con aggravio, a carico del Contraente, dei costi per il recupero del credito.
La copertura si riattiva dalle ore 24.00 del giorno della regolarizzazione dei pagamenti.
Art. 30 Sostituzione di Xxxxxxx e conguaglio di Premio
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza (es. vendita del veicolo e sostituzione con altro veicolo), verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio eventualmente pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Il Premio della nuova Polizza e l’eventuale conguaglio a debito o a credito del Contraente vengono calcolati con la Tariffa corrente. L’eventuale rimborso è al netto di imposte e oneri parafiscali. Per ulteriori informazioni/ prescrizioni si rinvia ai successivi artt. 31 e 32.
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l’evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 31 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali, ivi incluso Il contributo al Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS) relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 32 Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà sullo stesso metodo di pagamento utilizzato dal Contraente, ove possibile, o tramite bonifico bancario previa comunicazione dei dati bancari di riferimento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 33 Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 o dall’ora altrimenti espressamente convenuta del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
A seguito dell’attivazione della copertura, l’Intermediario rilascia i documenti assicurativi: Polizza, Certificato e Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei documenti assicurativi, la Compagnia rilascia un duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell’Assicurato.
Art. 34 Durata del contratto
Il Contratto ha durata annuale e cessa alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
Sono ammessi - su espressa richiesta del Contraente - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni:
- la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
La Compagnia estende l’operatività della Polizza sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia per il medesimo rischio.
Art. 35 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio RCA della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del nuovo contratto, alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso nonché in base a quanto previsto dagli artt. 1 (Caratteristiche del contratto), 2 (Sconti “Box”), 29 (Determinazione e pagamento del premio). Il Contraente può manifestare la propria volontà di rinnovare il Contratto mediante accettazione espressa della Proposta di rinnovo.
Il Premio della garanzia Collisione è correlato a quello previsto per la garanzia RC Auto; lo stesso verrà quindi automaticamente adeguato, in occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza successiva alla stipula
Art. 36 Sospensione del contratto
Per questo contratto non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la Polizza?
Art. 37 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio eventualmente corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”.
Cosa accade in caso di...?
Art. 38 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo
La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:
1. Sostituzione con altro veicolo
Il Contraente può rendere valida la Polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o consegnato in conto vendita
- per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia dotato anch’esso di dispositivo elettronico DCM. In questo caso se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio della parte fissa. Sarà altresì determinato il nuovo premio chilometrico.
Qualora il veicolo consegnato in conto vendita non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.
2. Cessione del contratto
Non è possibile la cessione del contratto.
3. Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
La Polizza si risolve con restituzione del Premio eventualmente non goduto, calcolato in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto di imposte e oneri parafiscali. La Polizza si risolve con effetto dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita, sempreché l’Assicurato consegni copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita.
Art. 39 Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo
In caso di furto, rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente:
• in caso di furto o rapina, deve informare la Compagnia e consegnare copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo rubato per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno
successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
• in caso di demolizione, deve informare la Compagnia, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo demolito per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali dal giorno di cessazione del rischio.
• in caso di distruzione o esportazione definitiva, deve informare la Compagnia, consegnare l’attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno cessazione del rischio.
Per le comunicazioni relative alle fattispecie sopra descritte, artt. 38 e 39, la Compagnia rende disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” il modulo Richiesta di Rimborso.
Foro competente, clausola di intermediazione, e Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 40 Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Roma.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Beneficiario sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 41 Clausola di intermediazione
La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE, intermediario assicurativo estero, operante in Italia in regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00010813.
Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di quest’ultima.
Art. 42 Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
Gli intermediari/distributori incaricati dalla Compagnia utilizzano tecniche di comunicazione a distanza, contattando i Clienti tramite telefonia vocale, sms, internet app, posta tradizionale e posta elettronica, al fine di promuovere e collocare contratti di assicurazione ed i loro possibili rinnovi.
Il distributore utilizza / utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza solo previo consenso espresso dal Cliente / potenziale Contraente, salvo il caso in cui questi abbia fornito in precedenza i propri recapiti, in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione della Compagnia.
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Sede secondaria italiana - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx Iscritta alla CCIAA di Roma n. REA RM/1178631
Codice Fiscale 97477510586 - Partita Iva 09720731000
Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità UE, annesso all’Albo IVASS, al n. I.00158 con Codice Impresa n. D959R
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx
Toyota Insurance Management SE
Sede secondaria Italiana - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx Iscritta alla CCIAA di Roma n. REA RM/1158744
Cod. Fisc. e Partita IVA 09368451002
Iscritta nell’Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l’IVASS, al nº UE00010813
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. XXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||
Decorrenza Polizza ------ | Scadenza Polizza ------ | Targa Telaio o matricola | Marca del veicolo Modello e versione | Prodotto: RCA Chilometrica Autovetture Offerta: | Data Preventivo: _______ |
Intermediario Via - N. civico - Località Comune – Provincia - CAP | Cod. Agenzia Cod. Sub Age | ||||
Dati de1 Contraente | |||||
Cognome e nome o denominazione sociale | Cod.fiscale/Partita IVA | Data di nascita XX/XX/XXXX | |||
Via - N. civico – Xxxxxxxx | Xxxxxx - Xxxx xxxxxx | ||||
Xxxxxxxxx | XXX | ||||
Xxxxxxxxx e-mail | Cellulare | ||||
Dati de1 Proprietario/Locatario | |||||
Cognome e nome o denominazione sociale | Cod.fis e/Partita IVA | Dat di nascita | |||
Via - N. civico – Xxxxxxxx | Xxxxxx - Xxxxx xxx x | ||||
Xxxxxxxxx | XXX | ||||
Xxxxxxxxx e-mail | Cellulare | ||||
Caratteristiche de11a Po1izza | |||||
Periodicità di Pagamento del Premio: | Sostituisce poliz - | Motivo sostituzio e ---------- ---------- | Convenzione - | ||
Leasing SI/NO | Data effetto vincolo - | Da scadenz vincolo - | Ente Vincolatario - | ||
Dati de1 Veico1o | |||||
Settore Autovetture | Uso Privato | Di ositivo satellitare DCM | Ibrida SI/NO | ||
Data prima immatricolazione | Gancio trai o SI/NO | Km Dichiarati | % KM in Elettrico (EV Mode) Dichiarata | ||
Motivo di ssegnazione | RCA Familiare | Forma Tariffaria RCA Bonus / Malus | |||
P ese za Sinistri RCA ultimi S anni: XX | Numero Sinistri RCA ultimi 5 anni: XX | Numero Sinistri RCA ultimi 4 anni: XX |
RCA
Garanzie Sce1te
Premio g1oba1e Minimo e Massim (** )
Premio g1oba1e Minimo E Xxxxxxx (***)
PREMIO TOTALE (SULLA BASE DEI КM DICHIARATI)
COLLISIONE
Premio g1oba1e Minimo E Xxxxxxx (***)
MINIMO | MASSIMO | |||
Con sconti box | Senza sconti box | Con sconti box | Senza sconti box | |
Mensi1e | ¬ xx | ¬ xx | ¬ xx | ¬ xx |
Annuo | ¬ xx | ¬ xx | ¬ xx | ¬ xx |
Premio RCA (КMDICHIARATI) | |||||
XXXXXXXXX Xxxxx a persone U 0.00X.XXX,OO danni a cose U 0.0XX.XXX,OO | PREMIO IMPONIBILE | PREMIO IMPONIBILECON SCONTI BOX (*) (**) | SSN | Imposte | Premio GLOBALE |
Premio Per Кm in moda1ità termica | ¬ | ¬ | ¬10,50% | % | ¬ |
Premio per Кm in E1ettrico (EV Mode) | |||||
PREMIO Annua1e | ¬ | ¬ | ¬10,50% | % | ¬ |
Mensi1e | MINIMO | MASSIMO |
¬ | ¬ | |
Annuo | ¬ | ¬ |
Pr mio COLLISIONE (КM DICHIARA I) | |||||
XXXXXXXXX Xxxxx a persone U 10.000,00 | PREMIO IMPONIBILE | PREMIO MPONIBILE CON SCONT OX (* | SSN | Imposte | Premio GLOBALE |
Premio Per Кm in moda1ità termica | ¬ | - | - | 13,50% | ¬ |
Premio per Кm in E1ettrico (EV Mode) | |||||
PREMIO Annua1e | 13,50% | ¬ |
MINIMO | MASSIMO | |||
Con sconti box | Senza sconti box | Con sconti box | Senza sconti box | |
Me si1e | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
Ann | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
Premio TOTALE (КM DICHIARATI) | |||||
PREMIO IMPONIBILE | PREMIO IMPONIBILECON SCONTI BOX (*) (**) | SSN | Imposte | Premio GLOBALE | |
Premio a11a firma | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
Premio medio mensi1e | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
Tota1e comp1essiωo annuo | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
Provvigione sul premio globale R.C.A | % % | Per KM - | Valore assoluto annuo ¬, |
*Sconto RCA per presenza dispositivo DCM (art. 13S-ter c.S del Codice delle Assicurazioni Private): | % | ¬ | ¬ |
**Sconto RCA aggiuntivo (art. 13S-ter c.4 del Codice delle Assicurazioni Private): *** Il Premio Globale Minimo e Xxxxxxx comprende gli oneri fiscali e parafiscali | % | ¬ | ¬, |
AVVERTENZE
• La percentuale delle Provvigioni R.C. Auto è calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale RCA da corrispondere per la copertura; la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere inferiore;
• Il Cliente/Assicurando prende atto del fatto che il premio è calcolato sulla base della tariffa in vigore alla data della sottoscrizione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta sa1ωa 1a necessaria ωerifica de11a 1oro correttezza e comp1etezza da parte de11a Compagnia di Assicurazione. Inoltre, prima de11a sottoscrizione della polizza R.C. Auto con la nostra Compagnia, le suddette informazioni dovranno comunque essere verificate anche tramite la presentazione de11a re1atiωa documentazione. Pertanto, nel caso in cui le informazio i fornite e/o riportate nella presente proposta fossero inesatte e/o incomplete, il suddetto premio potrebbe v are. In tal caso, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente la nuova proposta finalizzata alla sottoscrizione della Polizza di assicurazione R.C. Auto.
• I1 premio mensi1e e annua1e potrà subire ωariazioni, entro i1 minimo e i1 massimo indicati ne11a Scheda di Po1izza, su11a base de11e percorrenze chi1ometriche effettiωe, come registrate da1 D spositiωo DCM ins a11ato s 1 ωeico1o.
• Il premio effettivo viene determinato sulla base delle percorrenze chilometriche r gistrate dal dispo t vo elettronico DCM e gli Sconti <Box= del premio RCA vengono riconosciuti a fronte dell9utilizzo e della corretta attivazione del dispositivo stesso. Pertanto, in caso di mancata attiωazione o di g sto o anoma1ia se za che C1iente/Assicurato si rechi entro 1O giorni presso 1a Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eωentua1e a1tr entro autorizzato da11a Compagnia per 1a ωerifica e manutenzione de1 dispositi 1a Com agni app1icherà i1 premio massimo mensi1e indicato nella Scheda di Polizza al lordo degli Sconti 9Box:.
• In caso di ωo1ontaria disattiωazione de1 dispositiωo DCM da parte de1 Contraente/Assicurato, 1a Compagnia si riserωa di app1icare, a11a fine de1 periodo d assicurazio e, i1 premio g1oba1e tota1e annuo indicato in Po1izza, a1 lordo degli sconti 9Box: e al netto di quan o già versato da Contraente/Assicurato.
• La presente proposta ha ωa1idità di 6O (se santa) giorni da11a data di emissione . Qualora la residua validità della
tariffa, in vigore alla data di emissione della pro ost a i eriore a sessanta giorni e il Cliente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durat della nuova tariffa, la Compagnia rilascia la proposta sulla base della nuova tariffa
• L'imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitari Nazionale sono dovuti in base alle aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il pre o indicato potrà subire variazioni se prima dell9emissione della Polizza interverrà una modi ca all9aliquota di mposta sulle assicurazioni di Responsabilità Civile Auto deliberata dalla competente provinc , ai sensi dell9art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 o eventuali delibere delle Regioni a Statuto Speciale, consultabili sul sito In ernet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
• Gli obblighi di informa xxx precontrattuale di cui agli artt. 1S0, 1S0 bis e 1S0 ter, gli obblighi di consegna della document zione informat va di cui agli artt. 185, 185 bis del D.lgs. n. S09/S005, nonché gli obblighi di comunicazione e consegna di cui l Regolam nto IVASS 40/S018 possono essere adempiuti anche mediante un supporto durevole non cartaceo ove il contraente, p o scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha elto quest9ult mo. A sensi dell9art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/S018 il Contraente può riferire la scelta sulle modalità di comun azione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo d stributore. Il distributore conserva traccia della scelta effettuata dal C ontraente e lo informa della possibilità di modific re in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. Qualora il Contra nte abbia sce to di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell9indicazione relativa all9indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti. Il Contraente comunica al distributore ogni variazione dell9indirizzo di posta elettronica indicato. Il Contraente può richiedere comunque in ogni momento copia cartacea della documentazione precontrattuale. La scelta effettuata può essere modificata gratuitamente in ogni momento, e tale modifica sarà valida per le successive comunicazioni. La scelta non autorizza
l9invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
• La nostra Compagnia aderisce al sistema di risarcimento diretto di cui all9articolo 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005
Codice delle Assicurazioni Private e del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio S006, n. S54.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
• Il premio è calcolato con riferimento alla data di preventivazione o alla data di effetto della polizza, ove indicata dal Contraente/Assicurato.
• Il diritto all'assegnazione della classe di merito di altro veicolo ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni private, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto. Per l'eventuale conclusione del contratto potrà essere richiesta la documentazione (Codice Fiscale, Documento di Identità, Carta di Circolazione e Certificato di proprietà, Certificato di Idoneità Tecnica se trattasi di ciclomotore) che ne comprovi la correttezza.
• Il diritto alla conservazione della classe di merito, documentato anche mediante autocertificazione del contraente, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto.
• Il contratto avrà durata annuale, a partire dalle ore S4 della data di decorrenza, e la sua efficacia è vincolata alla comunicazione della data di decorrenza e della targa, ove non precedentemente indicate. Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. Tuttavia, se il Contraente non chiede di rinnovare il Contratto con la Compagnia a scadenza, la Compagnia manterrà comunque operante la garanzia R. C. Auto fino alle ore S4:00 del 15˚ giorno successivo alla sc denza o, se anteriore, fino all9effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compa nia a copertura del medesimo rischio.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSAB LITÀ CIVILE AUTO
Ai sensi dell9art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Pr vate, il contratto non gara isce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti sogge i:
1. il proprietario del veicolo, l9usufruttuario, l9acquirente co patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
S. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al p ecedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittim naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti ggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro man enimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità ill mitata e le persone che si trovano con questi ultimi i n uno dei rapporti di cui al precedente punto S.
ESCLUSIONI E RIVALSE
L7Assicurazione R.C. Auto non è operante:
" per i danni causati da11a partecipazione de1 ωeico1o a gare o competizioni sportiωe e da11e re1atiωe proωe e ωerifiche previste nel regolamento di gar nonché a altre manifestazioni previste dall7art. 124 del Codice delle Assicurazion i Priωat ;
" se i conducente non è ab 1itat a11a guida a norma de11e disposizioni in ωigore;
" ne caso di veicolo ad ito a scuola guida, durante la guida dell7allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata
a sωo xxxx 1e unzioni di istruttore ai sensi de11a 1egge ωigente;
" nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l7osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l7utilizzo;
" ne1 caso di ωe co1o dato a no1eggio con conducente, se i1 no1eggio sia effettuato senza 1a prescritta 1icenza o i1 ωeico1o
non sia guidato a1 proprietario o da suo dipendente;
" per i danni subiti dai terzi trasportati, se i1 trasporto non è effettuato in conformità a11e disposizioni ωigenti o a11e indicazioni de11a carta di circo1azione (o de1 certificato);
" in caso di do1o de1 conducente;
" ne1 caso in cui i1 ωeico1o non sia in rego1a con 1e norme su11a reωisione;
" re1atiωamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai ωeico1i a1imentati a Metano o GPL (anche se in a1ternatiωa ad a1tre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l7accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
" ne1 caso di modifiche apportate a11e caratteristiche de1 ωeico1o assicurato non indicate su11a Carta di circo1azione o
su11a dichiarazione di idoneità a11a circo1azione, oωe preωista;
" se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l7influenza di sostanze stupefacenti, oωωero a11o stesso sia stata app1icata 1a sanzione ai sensi deg1i artt. 186 e 187 de1 D.LGS. 3O.O4.92 n. 285, , fatto salvo quanto previsto al punto 4 dell9art. 4 =Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)= delle Condizioni di Assicurazione ;
" per i danni causati da11a circo1azione de1 Veico1o in aree aeroportua1i;
" per i danni causati a terzi dai rimorchi staccati da1 Veico1o.
Nei predetti casi e in tutti g1i a1tri in cui 1a Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell7inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell7Assicurato nella misura in cui aωrebbe aωuto contrattua1mente diritto di rifiutare o ridurre 1a propria prestazione.
A1tre riωa1se e pena1i
In caso di mancato rispetto deg1i impegni di:
o attiωazione de1 dispositiωo sate11itare DCM entro 1O giorni da11a data di decorrenza de11a po1izza,
o recarsi entro 1O giorni presso 1a Rete dei Concessionari Toyota e Lexus o eωentua1e a1tro Centro autorizzato da11a Compagnia in caso di guasto o anoma1ia de1 dispositiωo sate11itare attiωato;
per ciascun sinistro con responsabilità principale o paritaria dell9Assicurato, 1a Compagnia otrà app1icare una pena1e di
importo pari ad U 500,00, fatto salvo il diritto al risarcimento per l7eventuale danno ulterio e.
Rinunce gratuite a1 diritto di riωa1sa
La Compagnia, a parzia1e deroga dell7Art. 14 delle Condizioni di, rinunc a, in caso di incidente str dale, all7azione di riωa1sa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veico o stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione a a guida e non sia a cora in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata, data di su eramento dell same sia anteriore al Sinistro, la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà ri asci to, e non penda - momento del Sinistro - procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confr ti del conducen e. Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con p tente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data de Xxxxxxxx.
La Compagnia, a parziale deroga dell7Art. 14 de e Condizioni di ssicurazione, limita il diritto di rivalsa ad U 10.000,OO e solamente per il primo sinistro, nel caso in cu il veicolo assicura o sia gu dato da conducente in stato di ebbrezza, a condizione che i1 tasso a1co1emico ri1eωato non su eri i1 1i di O,8 g /1 e che i1 conducente abbia più di 26 anni
Le sue dichiarazioni
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
I1 Contr ente/Assicurando ichiara aωer 1etto e di accettare 1e condizioni normatiωe ed economiche de1 Contratto assic ratiωo proposto di ui a1 Preωentiωo n._XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Proposta, che ne costituisce parte inte rante, aωendo1o ω utato e considerando1o adeguato a11e proprie richieste ed esigenze di copertura assicuratiωa.
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance
Company of Europe SE
I1 Contraente/Assicurando dichiara di aωer riceωuto, 1etto ed accettato, prima de11a sottoscrizione, l7Informativa sulla Priωacy ed il set informativo relativo al prodotto RCA Chi1ometrica settore Autoωetture composto dai seguenti documenti Edizione de1 1 gennaio 2O23
• Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (9DIP Danni:);
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (9DIP aggiuntivo R.C. Auto:);
• Condizioni di Assicurazione, comprensiωe de1 g1ossario;
• Modu1o di Proposta;
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance
Company of Europe SE
I1 Contraente/Assicurando dichiara di aωer riceωuto, a1tresì:
• il P1ico Pre contrattua1e contenente, tra l9altro, il Questionario per 1a ωa1utazione de11e richieste ed esigenze de1 contraente, l9Informatiωa e Consenso priωacy, copia dei documenti <A11egato 3 - Informativa sul Distributore:, 9Allegato 4 - Informazioni su11a distribuzione de1 prodotto assicuratiωo non-IBIP: e, solo in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: 9Allegato 4 - ter - E1enco de11e rego1e di comportamento de1 Distributore", conformi rispettivamente Modelli di cui all9art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/S018;
• il modulo denuncia sinistro 9Constatazione amichevole di incidente 3 Denuncia di sin stro:(cd. <modulo blu= o CAI).
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Xxxx Insuranc
Comp ny of Europe SE
I1 Contraente/Assicurando dichiara di essere a conoscenza de11e seguenti circostanze :
• che l9ammontare dell9importo percepito dall9intermediario è pari al 14% sul premio al n tto delle imposte e del
contributo SSN;
• che riceverà la Scheda di Polizza, il Certificato di assicurazione, Ca ta Verde e My card costituenti tutti parte integrante del Contratto assicurativo alla emissione della Polizza;
• che accedendo all7Area Clienti dalla home page del sito www.aio xxxxxxxxxx.xx è possibile consultare le informazioni relative alla propria posizione assicurativa i docum nti contrattuali, tra cui l9Attestato di Xxxxxxx, che viene messo a disposizione almeno 30 giorni prima della scade za annuale del Contratto. Inoltre è possibile richiedere all9Intermediario una stampa dell9Attestato di Rischio o l9invio ello stesso tramite posta elettronica. Le credenziali identificative personali per l9accesso sono ottenibili tramite il ddetto sito, richiedendo una <nuova registrazione= all9Area Clienti, raggiungibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
• che il Premio deve ssere pagato dal Contraente all9Intermediario in diretto rapporto con la Compagnia in via posticipata con period cità mensile e che, in caso di mancato pagamento di due mensi1ità, per qua1unque causa, ne1 termine di 7 giorni 1aωoratiωi da11a notizia de1 mancato addebito de11a seconda mensi1ità La Compagnia procederà a1 recuper de1 premio 1oba1e annuo massimo indicato ne11a Scheda di Po1izza, a1 netto deg1i importi già eventualmente ve sati al lor o degli Sc ti 9Box:, con aggravio, a carico del Contraente/Assicurato, dei costi per i1 re upero de credito.
• che i metodi di pag mento de1 Premio previsti dalla Compagnia sono:
o Addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe
o ddebito diretto su conto corrente bancario/postale
o Satispay
• che 1e informazioni fornite, necessarie per una corretta definizione de1 rischio assicurato (quali ad esempio i dati relativi al veicolo o alla residenza dell9Assicurato), deωono essere esatte e ωeritiere ed è consapeωo1e che dichiarazioni non ωeritiere, inesatte, incomp1ete o reticenti rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita tota1e o parzia1e del diritto all9indennizzo nonché la stessa cessazione dell9Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
che, nei casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell7inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell7Assicurato ne11a misura in cui aωrebbe aωuto contrattua1mente diritto di rifiutare o ridurre 1a propria prestazione;
I1 Contraente/Assicurando dichiara ino1tre di impegnarsi:
• ad attiωare i1 dispositiωo DCM, o altro meccanismo elettronico in grado di inviare i dati relativi al chilometraggio distinguendo per tipologia di alimentazione elettrica o termica, accedendo al portale MyToyota/MyLexus, entro 1O giorni dalla data di decorrenza della Polizza;
• a recarsi, in caso di guasto o ma1funzionamento de1 dispositiωo DCM o altro meccanismo elettronico in grado di inviare i dati relativi al chilometraggio distinguendo per tipologia di alimentazione elettrica o termica, entro 1O giorni presso 1a Rete dei Concessionari Toyota/Lexus per ωerifica e manutenzione de1 dispositiωo;
• a comunicare tempestiωamente a11a Compagnia i1 cambio di residenza de1 Contraente, de1 Proprietario o de1 Locatario de1 ωeico1o, che potrà aωωenire in corso di contratto, fornendo i1 certificato di residenza. La mancata comunicazione può determinare, in caso di sinistro, l7esercizio del diritto di riωa1sa
• a comunicare tempestiωamente eωentua1i ωariazioni re1atiωe a1 metodo di pagamento ti1izza o;
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance
Company of Europe SE
I1 Contraente/Assicurando dichiara di approωare espressame , ag1i eff tti d g1i Artt. 1341 e 1342 de1 Codice Ciωi1e, 1e disposizioni contenute nei seguenti artico1i de11e Condizioni d Assi ura ione:
Art. 1O Ric1assificazioni de11a c1asse di merito, Art. 1 Veico1i e Soggetti esc1usi da11a garanzia di responsabi1ità ciωi1e auto, Art. 14 Esc1usioni, Riωa1se e P na1i - RCA, Art. 18 Dichiarazioni re1atiωe a11a ωa1utazione de1 rischio, aggraωamento de1 rischio, ωariazione de1 ischio, Art. 19 Di positiωo DCM attiωazione, guasto/anoma1ia, Art. 21 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione, Art. 22 Obblighi del Contraente o dell7Assicurato in caso di Sinistro, Art. 23 Gestione de11e ωertenze, Ar 9 Determinazione e pagamento de1 premio, Art. 34 Durata de1 contratto, Art. 36 Sospensione de1 contratto, Art. 38 Vend ta e consegna in conto ωendita de1 ωeico1o, Art. 39 Furto, rapina, demo1izione, distruzione, esportazione definit ωa de1 ωeico1o.
Art. 13 Veico1i non a icurabi1i per 1e ranzie Accessorie, Art.15 Esc1usioni 3 Garanzie Accessorie, Art.16 Scoperti, Franchigi e Pena1i 3 Garanzie Accessorie, Art.24 Obb1ighi in caso di sinistro, Art.28 Obb1igo di conserωazione de11e tracce de1 sinistro.
Firma L9ASSICURA DO / CO TRAENTE Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe SE
Il Contr ente/ ssicurando dichiara di aver letto l7Informativa privacy, consegnata unitamente al set informativo e contenuta nel Plico Pre co trattuale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/S016 e successive modifiche ed integrazion , e di prendere atto che il trattamento dei dati personali avverrà in piena conformità all9informativa fornita ed alla normativ in vigore in materia di tutela dei dati personali, nonché di aver espresso all9atto della ricezione e sottoscrizione del suddetto Plico i relativi consensi per le diverse finalità di trattamento dei dati, tra cui il proprio con senso obbligatorio per il trattamento dei dati personali e particolari ai fini assicurativi, necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per la gestione dei sinistri.
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance
Company of Europe SE
• Il Contraente/Assicurando dichiara di voler ricevere la documentazione precontrattua1e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1S0-quater del D.lgs. S09/S005 e 61 del Regolamento IVASS n. 40/S018 nonché i successiωi documenti e comunicazioni re1atiωi a1 contratto:
su supporto durevole non cartaceo o su supporto cartaceo
apponendo in calce la propria firma, dopo aver barrato la casella prescelta.
Qua1ora i1 contraente abbia sce1to di riceωere 1a suddetta documentazione tramite posta e1ettronica, indicare qui di seguito l7indirizzo di posta elettronica:__________________________________________
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
• con riferimento all9utilizzo, da parte dell9intermediario assicurativo Toyota Insurance Management SE, di tecniche di comunicazione a distanza tra cui il contatto tramite telefonia vocale, sms, o Applicazione mobile, posta tradizionale e posta elettronica, al fine di promuovere e collocare contratti assicurativi ed i possibil rin ovi sottoscritti dalla Compagnia e da altre compagnie partner, il Contraente/Assicurando dichiara di:
prestare il consenso negare il consenso
Firma L9ASSICURANDO / CONTRAENTE Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance
Company of Europe SE
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016 relativa al Prodotto RCA Chilometrica (WeHybrid Insurance e Pay Per Use Insurance)
TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA CONNESSO ALL’USO DELLA CONNECTED CAR
Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte delle società:
1. Toyota Insurance Management SE (di seguito, “TIM”) e
2. Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE (di seguito “ANDIE”)
in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, “le Società”). DEFINIZIONI
a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
e) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
f) «categorie particolari di dati personali»: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
g) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati.
TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI TRATTATI
Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono da Lei direttamente (qualora non siano già detenuti) e trattano, dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente o aderente di polizza.
I dati trattati sono appartenenti alle seguenti tipologie:
− Dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, data di nascita);
− Informazioni di contatto (ad esempio numero di cellulare, indirizzo email, residenza)
− Dati di pagamento;
− Stato di attivazione relativo all'account “My Toyota” / “LexusLink”;
− Dati sociodemografici;
− Chilometraggio rilevato (in caso di offerta WeHybrid Insurance il chilometraggio è rilevato distinguendo per tipologia di alimentazione, elettrica e termica);
− Informazioni sui singoli viaggi (trip), ad esempio elenco degli spostamenti effettuati e relativi orari;
− Dati di identificazione del veicolo (ad esempio: numero di targa, numero di telaio, data di acquisto);
− Dati finanziari relativi ai Servizi (ad esempio cronologia dei pagamenti per i Servizi, fatture, partita IVA, se applicabile);
− Dati relativi a infortuni ed allo stato di salute;
− Dati relativi ai sinistri, inclusi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali e dati penali;
− Dati relativi ad accertamenti antifrode svolti sia in fase assuntiva, prima della stipula della copertura assicurativa, sia in fase di liquidazione di un sinistro;
− Dati relativi alla polizza/preventivo (Concessionaria di riferimento, scadenza, importo premio, garanzie acquistate).
I Contitolari La informano che i Dati Personali di cui sopra saranno raccolti per il tramite della rete di Concessionari o di Intermediari assicurativi autorizzati, al momento della richiesta di un preventivo, della sottoscrizione della polizza o nel corso dell’eventuale gestione di un sinistro. Analogamente, i dati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei, mediante l’utilizzo del canale Internet o Applicazione mobile messi a disposizione dai Contitolari.
I Dati Personali generati dai dispositivi elettronici Data Communication Module (“DCM”) installati a bordo del veicolo assicurato, che includono le informazioni sul chilometraggio e la tipologia di alimentazione del veicolo (elettrico o termico) e informazioni sui singoli viaggi (trip), saranno raccolti da Toyota Motor Europe NV/SA (di seguito, “TME”) in qualità di autonomo Titolare del Trattamento, mediante la propria infrastruttura informatica. Tali dati verranno resi disponibili a TIM e a ANDIE, anche tramite altre società del gruppo Toyota (ivi incluse ad es. Toyota Connected Europe Limited e Toyota Motor Italia S.p.A.), per il perseguimento delle finalità determinate da TIM e ANDIE di seguito specificate, solo previo rilascio del tuo specifico consenso.
Fatte salve le attività condotte per la finalità di trattamento di cui alla Lettera K sotto indicata, i dati generati dai dispositivi elettronici DCM non verranno utilizzati per la gestione dei sinistri.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo, l’accesso ed il trattamento dei tuoi dati personali tramite i Servizi Connessi, ti invitiamo a prendere visione dell’apposita Informativa sul Trattamento dei Dati Personali fornita da TME.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sopra elencati saranno da noi trattati al fine di:
A. Attivare o disattivare la copertura assicurativa: la copertura assicurativa potrà essere attivata con l’offerta WeHybrid Insurance o con l’offerta Pay Per Use Insurance come meglio esplicitato nel contratto dal Lei concluso (“Condizioni Generali di Assicurazione”);
B. Adempiere agli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali di Assicurazione: ai fini del calcolo per il pagamento del premio di polizza, solo nel caso dell’offerta WeHybrid Insurance, i dati relativi ai chilometri percorsi con alimentazione elettrica saranno raccolti ma non saranno utilizzati;
C. Gestire i sinistri;
D. Gestire un eventuale reclamo o una controversia che vedano coinvolti TIM e ANDIE con la presenza o meno di una terza parte;
X. Xxxxxxx assistenza in caso di necessità o malfunzionamenti;
F. Proteggere, mantenere e supportare le nostre reti, sistemi e applicazioni;
G. Compiere attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, riassicurazione, attività di recall, attività statistiche per fini reportistici interni al Gruppo Toyota (Toyota Motor Italia S.p.A., Toyota Insurance Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, KINTO Italia S.p.A.), in modo da migliorare e sviluppare i prodotti, le tecnologie e i servizi offerti; tali indagini statistiche non saranno, in nessun caso, volte ad effettuare operazioni e attività dirette sui clienti (ad esempio, campagne di marketing).;
H. Compiere attività di marketing diretto, iniziative promozionali, e l’effettuazione di ricerche di mercato. Le attività di marketing potranno comportare anche l’invio di comunicazioni congiunte relative a prodotti e servizi offerti dai contitolari e prodotti e/o servizi offerti dalle società del Gruppo Toyota (ad es. del marchio KINTO), fermo restando le modalità di trattamento descritte di seguito;
I. Compiere attività di profilazione, e conseguente predisposizione di un’offerta di prodotti personalizzati;
X. Xxxxxxxxxx i dati per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato nei confronti di Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai servizi di assistenza vendita veicoli Toyota, di Toyota Financial Services Italia S.p.A, in relazione ai prodotti e servizi finanziari Toyota, di KINTO Italia S.p.A. in relazione ai servizi di noleggio e mobilità Toyota;
K. Prevenire e gestire le frodi (fermo quanto previsto dalla successiva lettera L.);
L. Adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o direttive comunitarie (ad esempio, per finalità antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria);
M. Attività di gestione e recupero del credito.
Il trattamento di dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” e “dati penali” come individuati agli artt. 9 e 10 del GDPR avverrà soltanto in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge o previa acquisizione dello specifico consenso, laddove necessario.
Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell’ambito del trattamento per finalità assicurative.
Dal momento che non è possibile per noi determinare se l’utilizzatore del veicolo sia differente da colui che ha sottoscritto la polizza assicurativa, non verranno effettuati trattamenti direttamente e/o indirettamente riferibili a tali soggetti terzi, in quanto le sole informazioni da noi trattate sono quelle relative al veicolo ed al contraente di polizza.
Infatti, i dati trattati - relativamente ai trip - fanno riferimento esclusivamente al contraente di polizza che ha effettuato l’accesso al portale “MyToyota”, a prescindere dal conducente che ha di fatto contribuito a generarli. Qualora si consenta ad un'altra persona di guidare il veicolo su cui è presente la nostra copertura telematica, il contraente di polizza ha la responsabilità di comunicare preventivamente la presente Informativa sulla privacy a tale conducente, al fine di informare quest’ultimo del trattamento dei dati personali da noi effettuato.
Il trattamento dei dati personali dell’interessato, in conformità con le regole previste dal GDPR, è fondato sulle seguenti basi giuridiche di trattamento:
1) adempimento di un obbligo legale (in riferimento alle finalità di cui alla precedente lett. L.);
2) necessità per la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri (in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. A., B., C., E, M.);
3) perseguimento di un legittimo interesse dei contitolari del trattamento (in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. D., F., G., e K.);
4) consenso dell’interessato, in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. X, X., X.;
5) con riferimento alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR, necessità del trattamento per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (in riferimento alle finalità di cui alla precedente lett. C., D., L.).
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, per le finalità richiamate dai punti 1) e 2), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Contitolari La informano che, in relazione alle finalità di trattamento di cui sopra, la raccolta, il trattamento e la conservazione dei Dati Personali avverrà mediante strumenti telematici, manuali ed informatici, idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.
1) Con specifico riferimento alle modalità di invio delle comunicazioni commerciali connesse alle attività di marketing di sopra descritte, i contitolari hanno stipulato un apposito accordo di condivisione dati con le altre società del Gruppo Toyota sulla base del quale, in alcuni casi specificamente individuati e previo rilascio dello specifico consenso sopra individuato, potranno inviare le predette comunicazioni congiuntamente per prodotti e servizi di ANDIE e TIM e per prodotti e/o servizi offerti delle altre società del Gruppo Toyota (ad es. del marchio KINTO).
2) I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei. I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali “terze parti”, come indicati sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx-xx.xx..
3) Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l’esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).
4) Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate.
I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.
Finalità di trattamento | Periodo di conservazione | ||||
Attivare o disattivare la copertura assicurativa | Periodo di vigenza della Polizza | ||||
Adempiere contratto | agli | obblighi | derivanti | dal | Periodo di vigenza della Polizza |
Gestire i sinistri | 24 mesi dalla scadenza della Polizza o, se posteriore, dalla definizione del sinistro ovvero dell’eventuale contenzioso, ferma in ogni caso la durata del contenzioso e/o dei relativi termini di impugnazione | ||||
Gestire un eventuale reclamo o una controversia che ci vedano coinvolti con la presenza o meno di una terza parte | 10 anni dalla definizione del sinistro e dell’eventuale contenzioso, ferma in ogni caso la durata del contenzioso e/o dei relativi termini di impugnazione | ||||
Fornire assistenza in caso di necessità o malfunzionamenti | Periodo di vigenza della Polizza | ||||
Proteggere, mantenere e supportare le nostre reti, sistemi e applicazioni | Periodo di vigenza della Polizza | ||||
Compiere attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, riassicurazione, attività di recall, attività statistiche per fini reportistici interni al Gruppo Toyota (Toyota Motor Italia S.p.A., Toyota Insurance Management SE, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, KINTO Italia S.p.A.), in modo da migliorare e sviluppare i prodotti, le tecnologie e i servizi offerti | 10 anni dalla scadenza della Polizza. Per i dati generati dai dispositivi elettronici DCM: 24 mesi dalla scadenza della Polizza | ||||
Compiere attività di profilazione, e conseguente predisposizione di un’offerta di prodotti assicurativi personalizzati | 24 mesi dalla scadenza della Polizza | ||||
Compiere attività di marketing diretto, iniziative promozionali, e l’effettuazione di ricerche di mercato | 24 mesi dalla scadenza della Polizza | ||||
Comunicare i dati per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato nei confronti di Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai servizi di assistenza vendita veicoli Toyota, di Toyota Financial Services Italia S.p.A, in relazione ai prodotti e servizi finanziari Toyota, e di KINTO Italia S.p.a. in relazione ai servizi di noleggio e mobilità Toyota | 24 mesi dalla scadenza della Polizza | ||||
Prevenire e gestire le frodi | 24 mesi dalla scadenza della Polizza | ||||
Adempiere ad obblighi di legge, regolamento | 10 anni dalla scadenza della Polizza |
o direttive comunitarie (ad esempio, per finalità antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria) | |
Attività di gestione e recupero del credito | 10 anni dalla definizione del sinistro o dalla scadenza della Polizza, fatti salvi dei relativi termini di impugnazione |
Al termine del relativo periodo di conservazione come sopra indicato, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario, e potranno, in tale forma anonima, essere utilizzati per finalità statistiche dei contitolari.
TRASFERIMENTO VERSO STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell’Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le modalità e procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.
Come stabilito dall’art. 44 del GDPR, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso GDPR.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
1) I contitolari potrebbero avere la necessità di comunicare i Dati Personali alle società del Gruppo Toyota, nell’ambito dell’Unione Europea per finalità di indagini statistiche utilizzate solo per fini reportistici interni e volte a migliorare i propri prodotti e servizi. Come descritto alla precedente sezione relativa alle finalità, la comunicazione di tali dati personali è necessaria al perseguimento di un interesse legittimo dei contitolari.
2) Per le finalità connesse o strumentali alla conclusione o esecuzione del contratto e nell’esercizio dei propri diritti o in adempimento dei propri doveri i contitolari condivideranno i Dati Personali con diversi soggetti esterni all’azienda basati sul territorio dell’Unione Europea. Tali soggetti potranno venire trattare i Suoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei Suoi diritti e la protezione dei predetti dati personali.
Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni, ivi incluse società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, per:
− l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali), ivi compresa la gestione dei sinistri;
− la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
− il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
− il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
− attività di telemarketing e/o di recall.
Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l’operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.
3) Previa raccolta del Suo consenso, per finalità di marketing e profilazione, i contitolari potranno comunicare i Suoi dati personali a Toyota Motor Italia S.p.A. in relazione ai prodotti e servizi Toyota e Lexus, a Toyota Financial Services Italia S.p.A. in relazione ai servizi finanziari Toyota/Lexus e a KINTO Italia S.p.A, in relazione ai servizi di noleggio a lungo termine e di mobilità, che agiranno in qualità di Titolari Autonomi.
Per le finalità sopra elencate, i dati personali degli interessati potranno essere comunicati e trattati oltre che alle società del Gruppo Toyota, in virtù di apposito accordo condivisione dati, e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti. Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sui siti internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx nella sezione “Trasparenza”.
DIFFUSIONE
I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.
Inoltre, sulla base dei dati raccolti da TME mediante la propria infrastruttura informatica, condivisa con TIM ed ANDIE, le informazioni relative al chilometraggio rilevato verranno elaborate in modo completamente automatico e utilizzati al fine del calcolo del premio di Polizza.
La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.
Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione. In ogni caso, Xxx avrà in ogni momento il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati mediante decisioni automatizzate nei termini di seguito descritti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, La informiamo che potrà esercitare i seguenti diritti con riguardo ai Suoi dati personali:
(i) il diritto ad accedere ai propri dati personali (e a conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, nonché i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo);
(ii) il diritto di chiederne la rettifica;
(iii) il diritto a chiederne la cancellazione (cd. “oblio”), se non più necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge;
(iv) il diritto di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano;
(v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, il diritto di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità” delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono state da Lei volontariamente fornite);
(vi) il diritto di opporsi ad una decisione automatizzata;
(vii) il diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.
Inoltre, è Suo diritto revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base giuridica del trattamento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; inoltre ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).
Le Società dovranno procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.
Le Società Le ricordano che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) nelle modalità previste dalla normativa applicabile.
AVVERTENZA RELATIVA AL PRODOTTO “Driver Personal Accident - Safe Drive” DELLA COMPAGNIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (“CHUBB”) INTERMEDIATO DA TIM
In caso di acquisto, congiunto alla copertura fornita da ANDIE, del pacchetto assicurativo denominato “Driver
Personal Accident - Safe Drive”, emesso dalla Compagnia CHUBB, relativamente ai soli dati personali e alle finalità di trattamento perseguite nell’ambito della gestione del prodotto “Driver Personal Accident - Safe Drive”, Toyota Insurance Management SE agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati per la gestione amministrativa della copertura assicurativa, ivi compresa l’assistenza al Cliente.
Inoltre, i consensi che saranno da Lei rilasciati al momento della sottoscrizione della copertura assicurativa fornita da ANDIE devono intendersi riferiti anche ai trattamenti effettuati da TIM con riferimento al prodotto “Driver Personal Accident - Safe Drive”. Si precisa quindi che la presente Informativa dovrà essere considerata congiuntamente a quella fornita da Chubb European Group SE, la quale tratterà i dati personali per il conseguimento delle finalità ivi indicate, ed in particolare per l’emissione della polizza e la gestione dei sinistri.
CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Contitolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Toyota Insurance Management SE Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxx-xx.xxx
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Data Protection Officer” tramite e-mail dedicata:
xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx-xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx
Tali dati di contatto sono stati comunicati all’Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nell’ambito di trattamenti di dati personali tramite telefono o email, qualora avessimo dei dubbi sulla identità della persona chiamante/scrivente, potremmo richiedere una prova della identità per, ad esempio, impedire l'accesso non autorizzato ai Dati Personali.
La preghiamo di notare che, qualora avesse richiesto la cancellazione dei suoi dati personali, potremmo comunque conservare specifici dati personali - se richiesto o autorizzato dalla legge - per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità previste.
Eventuali modifiche alla presente Informativa Le saranno rese note tramite comunicazioni individuali o tramite aggiornamenti sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per qualsiasi necessità, La preghiamo di contattarci o visitare i siti xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx-xx.xx.