Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi...
Classificazione documento: Consip Public
Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – I edizione – ID 2486
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato Abis_Modulo Registrazione parametri”, si chiede conferma che, per la prova D - Sensitività planare, non siano da fornire le informazioni relative al numero di proiezioni, all’incremento angolare e al tempo per proiezione.
Risposta
Si conferma la possibilità di non fornire per la prova D – Sensitività planare le informazioni relative al numero di proiezioni, all’incremento angolare e al tempo per proiezione.
2) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato Abis_Modulo Registrazione parametri”, si chiede conferma che i conteggi totali siano da intendersi, qualora differenti tra i due detettori, come valore medio dei conteggi totali dei due detettori.
Risposta
Si conferma.
3) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato Abis_Modulo Registrazione parametri”, si chiede conferma che non sia necessario compilare la colonna countrate, parametro evidente solo in fase di acquisizione dei test e cui non si può risalire dalle immagini acquisite.
Risposta
Non si conferma; è necessario compilare la colonna “count rate (kcps)” per ciascuna prova indicata, in quanto lo standard NEMA richiede che il rateo di attività si collochi in determinati range in funzione della prova da eseguire.
4) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato Abis_Modulo Registrazione parametri”, si chiede conferma che, per la prova B – Risoluzione energetica intrinseca, non siano da fornire i conteggi totali, poiché per la natura stessa della prova, non vengono generate immagini DICOM.
Risposta
Non si conferma; è necessario compilare la colonna “Conteggi totali (cnts)” per ciascuna prova indicata, in quanto l’indicazione dei conteggi totali fornisce un’informazione sulla statistica di conteggio utilizzata per determinare il parametro.
5) Domanda
Con riferimento all’art.20 “AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA” del Capitolato d’Oneri relativamente al lotto n.1 punto n. 4“Dal Quarto all’Ultimo in graduatoria: 7 (sette). Xxxxx restando i criteri di scelta degli aggiudicatari da parte della Pubblica Amministrazione, di cui al paragrafo 26, il numero massimo di apparecchiature previsto sarà suddiviso tra i concorrenti posizionatisi tra il quarto e l’ultimo posto in graduatoria, senza predeterminazione di quote” e al lotto n.2 punto n.8 “Dal Quarto all’Ultimo in graduatoria: 4 (quattro). Xxxxx restando i criteri di scelta degli aggiudicatari da parte della Pubblica Amministrazione, di cui al paragrafo 26, il numero massimo di apparecchiature previsto sarà suddiviso tra i concorrenti posizionatisi tra il quarto e l’ultimo posto in graduatoria, senza predeterminazione di quote”, si chiede di confermare che il paragrafo 26 sia un refuso e che il paragrafo corretto al quale fare riferimento per i criteri di scelta sia il paragrafo 24"Appalti specifici".
Risposta
Si conferma che il paragrafo corretto al quale fare riferimento è il par. 24 “Appalti specifici”.
6) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato A_Protocollo esecuzione prove e verifica caratteristiche funzionali”, paragrafo 4.1.2, pag. 5, si chiede conferma che, per la prova B - Risoluzione energetica intrinseca, non debbano essere fornite le immagini DICOM delle acquisizioni, come peraltro indicato nella tabella al paragrafo 4 “Elenco delle prove e indicazioni sull’esecuzione”, pag. 4.
Risposta
Si conferma che, come correttamente indicato nella Tabella 4 “Elenco delle prove e indicazioni sull’esecuzione”, per la prova B – “Risoluzione energetica intrinseca”, non dovranno essere fornite le immagini DICOM delle acquisizioni.
7) Domanda
Con riferimento al dispositivo opzionale obbligatorio per entrambi i lotti 1 e 2 “Upgrade della workstation di elaborazione a sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT”, si chiede di confermare che, la configurazione compresa nei
30.000,00 Euro di BA unitaria debba includere esclusivamente i software di cui alle caratteristiche tecniche di minima nella quantità di n°3 licenze utilizzabili contemporaneamente.
Risposta
Non si conferma. Per entrambi i lotti, il sistema server di post-elaborazione, fornito in alternativa alla workstation di post-elaborazione prevista nella configurazione base dell’apparecchiatura, dovrà garantire le medesime caratteristiche minime e la gestione dei medesimi software di post-elaborazione da almeno 3 utenti (client) contemporanei. Si ribadisce che i software di post-elaborazione oggetto di valutazione tecnica discrezionale da parte della Commissione, qualora offerti, si intendono inclusi nella configurazione base dell’apparecchiatura e quindi a disposizione delle Strutture Sanitarie destinatarie della fornitura. Resta ferma, pertanto, per entrambi i lotti, la base d’asta indicata per il dispositivo opzionale (Upgrade della workstation di elaborazione a Sistema Server), pari a 30.000 Euro.
8) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell’offerta economica (pag. 42) - Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 7 rif. 20 (pag 12):
Si chiede conferma che il 30% di personale femminile-giovanile da impiegare sia riferito all’esecuzione dell’intero AQ e non alla singola installazione, e sia altresì riferito al solo caso nel quale l’offerente/aggiudicatario, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, necessiti di assumere personale GIACCHÉ, IN CASO CONTRARIO, L'APPLICAZIONE DELLA NORMA, NELLE GARE CENTRALIZZATE, CONDURREBBE A DEGLI EFFETTI ABNORMI E DEL TUTTO SPROPORZIONATI, CON ECCESSIVO AGGRAVAMENTO ORGANIZZATIVO- ECONOMICO A CARICO DELLE SINGOLE IMPRESE, IRRAZIONALMENTE COSTRETTE A RECLUTARE PER OGNI ORDINE/ADESIONE DI TUTTO IL SSN IL PREDETTO 30%, CON UN EFFETTO MOLTIPLICATIVO DEL TUTTO ECCENTRICO ALLA RATIO LEGIS STESSA.
Risposta
Si conferma che – come previsto nell’art. 7 comma 20 dello Schema di Accordo Quadro, “Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di assicurare: - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile; delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in l. 108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021”.
9) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell'offerta economica
Si chiede di confermare che in questa fase non sia obbligatorio presentare i giustificativi di cui all'art. 97 comma 1 del codice (campo "eventuali giustificativi").
Risposta
Si conferma e si ribadisce quanto previsto nel par. 16 del Capitolato d’Oneri: “Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai
modelli forniti, non costituisca causa di esclusione dalla presente procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante.”
10) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri. Art 4. "l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a [omissis] e che sono relativi ai seguenti servizi [omissis] e calcolati sulla base degli elementi specificati nell'Allegato 6.2- Schema costi manodopera."
a) Si chiede di confermare la possibilità dell’offerente di indicare in offerta economica un valore differente da quello stimato da codesta amministrazione.
b) Si chiede, inoltre, di confermare che per il calcolo dei costi della manodopera non necessariamente debbano coincidere con tutte le attività elencate nell'Allegato 15.2 e che pertanto, in fase di aggiudicazione, lo stesso modello possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'offerente.
Risposta
Con riferimento alla domanda sub a), si conferma che i costi della manodopera possono essere stimati in maniera diversa da parte di ciascun operatore, in considerazione dei diversi fattori che concorrono alla sua quantificazione (CCNL applicato, inquadramento, diversità di allocazioni economiche, etc.), tenendo conto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5, lett. d) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Tuttavia, come precisato nel par. 4 del Capitolato d’Xxxxx, i costi della manodopera quantificati nella documentazione di gara sono stati calcolati “sulla base degli elementi specificati nell’Allegato 6.2 – Schema costi manodopera e tenendo conto del quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario, come indicato al paragrafo 20, nel caso di un numero di offerte maggiore di 3 (tre).” Nel par. 16 del Capitolato d’Oneri è, altresì, richiesto “in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al precedente paragrafo 3 (cfr. anche allegato 6.2), l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, parametrati sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario come indicato al paragrafo 20, nel caso di un numero di offerte valide >3 (tre).”
Con riferimento al quesito sub b), si precisa che le attività considerate dalla Stazione Appaltante ai fini della quantificazione dei costi della manodopera sono quelle indicate nell’allegato 6.2 (e non 15.2). Resta fermo che, ove necessario, lo schema può essere adattato alle specifiche esigenze del conto economico dell’offerente (cfr. par.16 del Capitolato d’Oneri).
11) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, Art 22 – Polizza Assicurativa. Punto f)
Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
12) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, tutte le penali giornaliere e complessive saranno applicate da Consip e dalle Amministrazioni Contraente nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.
Risposta
Si rimanda al contenuto dell’art. 14 commi 25 e 26 dello Schema di Accordo Quadro.
13) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 25 – Evoluzione tecnologica
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta.
Risposta
Come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico - “Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura.” Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente. Tale adempimento dovrà essere garantito dall’aggiudicatario anche nel caso di evoluzione tecnologica dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali.
14) Domanda
Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 27 punto 9.
Si chiede di confermare che l’utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l’utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.
Risposta
Il punto n. 16 della domanda di partecipazione prevede la possibilità del trasferimento di dati personali extra-UE verso paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Tali garanzie devono essere opportunamente elencate nella domanda di partecipazione. Inoltre, l’art. 27 comma 9 dell’Accordo Quadro dispone espressamente che “[…] In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l’adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell’European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo”.
15) Domanda
Con riferimento al punto 16 dell’ “All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per “Amministratore di sistema” non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (x.xx., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.
Risposta
Si conferma.
16) Domanda
Con riferimento al punto 18 dell’”All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatario garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d’impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l’autorizzazione al trasferimento.
Risposta
Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente con cui il fornitore stipulerà i singoli Ordini di Acquisto e si interfaccerà direttamente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 27 dello Schema di Accordo Quadro.
17) Domanda
Con riferimento alla definizione dei costi del personale e della manodopera si chiede di confermare che i costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non vanno qualificati come
costi della manodopera nell’ambito della stima effettuata dalla stazione appaltante (cfr. par. 4 del Capitolato d’Xxxxx), in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale e che i costi in questione devono essere, pertanto, ricompresi all’interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1.
Risposta
Si conferma.
18) Domanda
Con riferimento allo schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1 si chiede di confermare che la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente (rif. Art. 1 “Premesse”, pag. 5 del Capitolato d’Oneri) e che, in tal caso, anche i costi della Fee siano da calcolare sul quantitativo massimo di apparecchiature previsto per ciascun lotto.
Risposta
Si conferma che la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, ai fini del calcolo dei costi della Fee – come tutti gli altri costi e ricavi relativi alla commessa – occorre tener conto del quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario come indicato al paragrafo 20 del Capitolato d’Xxxxx, nel caso di un numero di offerte valide maggiore di 3 (tre).
19) Domanda
Con riferimento agli schemi di calcolo “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” e “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1 e riscontrato che negli stessi sono apparentemente previsti i medesimi servizi, e in particolare: “Consegna” (nel primo) e “Trasporto e consegna apparecchiature” (nel secondo); “Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” (nel primo) e “Ritiro RAEE / imballaggi” (nel secondo), si chiede come debbano essere considerate e calcolate le suddette voci presenti in ciascuno schema, considerato che nello schema “COSTI SERVIZI CONNESSI” tali servizi figurano come manodopera mentre per gli analoghi servizi presenti nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” è presente la seguente nota: “(*) Se ritenuto opportuno, valutare l'opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai Costi della manodopera”.
Risposta
Si conferma che le voci “Consegna” e “Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” indicate nella tabella “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” sono le medesime voci indicate nella tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”, nominate come “Trasporto e consegna apparecchiature” e “Ritiro RAEE / imballaggi”. Si precisa, tuttavia, che le suddette attività sono state considerate dalla stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera e, pertanto, vanno valorizzate le voci contenute nella tabella “COSTI SERVIZI
CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” mentre non vanno editate le corrispettive voci nella successiva tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”.
20) Domanda
Con riferimento all’importo delle Verifiche Ispettive da indicare nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1, si chiede se anche in questo caso lo scenario da considerare tra quelli elencati all’Art.
4.1 del Capitolato d’Oneri sia, per ciascun lotto, quello riferito al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario nel caso di un numero di offerte valide maggiore di 3 (tre) o, in caso contrario, di indicare lo scenario e l’importo da considerare.
Risposta
Si conferma che, per ciascun lotto, lo scenario da considerare per l’indicazione dell’importo delle Verifiche Ispettive nello schema “Costi Ulteriori Gestione Commessa” dell’Allegato 6.1, è quello riferito al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario nel caso di un numero di offerte valide maggiore di 3 (tre).
21) Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiederVi, se trattasi di refuso, il punto f dell’offerta economica pag.42 del capitolato d'oneri “quota parte (espressa in percentuale) del prezzo unitario offerto per l’apparecchiatura riferita al prezzo del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi. La percentuale indicata non è oggetto di valutazione economica nel contesto della presente procedura di gara”, in quanto il quesito non si trova tra i campi compilabili della “scheda di Offerta Tecnica” da compilare a portale. In caso contrario si chiede cortesemente ove debba essere inserito tale percentuale.
Risposta
Si conferma che come previsto nel par. 16 lett. f) del Capitolato d’oneri l’Offerta economica deve indicare a pena di esclusione “la quota parte (espressa in percentuale) del prezzo unitario offerto per l’apparecchiatura riferita al prezzo del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi […]”. Pertanto, il concorrente, a Sistema tra i campi compilabili dell’Offerta Economica, troverà il relativo campo.
22) Domanda
In riferimento al capitolo 15.3, del documento Capitolato D’oneri, pag. 37 ove si indica:
“Con riferimento alle Caratteristiche tecniche minime e alle Caratteristiche tecniche migliorative (ove offerte), nel caso in cui la documentazione a comprova presenti valori discordanti rispetto a quelli dichiarati nella “Scheda di Offerta Tecnica”, si procederà nel modo seguente:
- nel caso in cui i valori desumibili dalla documentazione a comprova risultino peggiorativi rispetto a quelli dichiarati nella “Scheda di Offerta Tecnica”, la Commissione assegnerà il punteggio prendendo in considerazione il valore comprovato;
- …….”
si chiede di confermare che tale fondamentale approccio valutativo sarà applicato anche ai punteggi relativi alle caratteristiche tecniche migliorative funzionali dove la documentazione a comprova è rappresentata dai CD/DVD non
riscrivibili con i risultati e le immagini prodotti durante lo svolgimento delle misure relative alle “Caratteristiche funzionali” di cui ai criteri alla tabella al par. 17.1.
Il tutto per garantire una corretta valutazione delle reali performance funzionali del sistema, uniformemente a quanto previsto per tutte le caratteristiche migliorative, evitando che la tolleranza del 20% prevista in gara tra valore dichiarato e valore misurato dalla commissione finisca per inficiare la puntuale ed efficace valutazione delle performance funzionali dei prodotti offerti.
Risposta
Non si conferma. Si veda, a tal proposito, l’errata corrige pubblicato.
23) Domanda
In riferimento alla prova funzionale descritta nel documento Allegato A, cap. 4.1.2 Prova B – Risoluzione energetica intrinseca pag 5, si chiede di confermare che la richiesta “ Di questa prova è necessario salvare e fornire le immagini DICOM delle acquisizioni” sia da considerarsi un refuso. Nella tabella “4. Elenco delle prove e indicazioni sull’esecuzione” al punto “B. Risoluzione Energetica” viene infatti correttamente indicato che, come Output da fornire, non siano necessario allegare le immagini Dicom delle acquisizioni ma viene indicato di riportare il parametro numerico in offerta tecnica “FWHM in % in UFOV”. Lo Standard NEMA, infatti, prevede per questo test una acquisizione ed una analisi che, come risultato finale, fornisce un valore numerico e non una immagine collezionabile in formato DICOM.
Risposta
Si conferma. Si veda anche la risposta fornita alla richiesta di chiarimento n. 6.
24) Domanda
In riferimento alla prova funzionale descritta nel documento Allegato A, cap- 4.1.3 “Prova C – Uniformità intrinseca”, poiché il protocollo NEMA prevede il calcolo di tale grandezza lungo gli assi X e Y dell’immagine acquisita su ogni detettore, si chiede di confermare che in offerta tecnica si debba riportare il valore medio tra le due testate.
Risposta
Si conferma che, con riferimento alla succitata prova, il valore da indicare in Offerta Tecnica per le caratteristiche funzionali corrispondenti, è il valore medio delle misure rilevate sui due detettori della gamma camera. Si veda a tal proposito anche la risposta al chiarimento n.2.
25) Domanda
In riferimento alle prove funzionali descritte nel documento Allegato A, Tabella 4, Xxxxx A, B, e D, poiché lo standard NEMA prevede test funzionali su ognuno dei due detettori del tomografo doppia testa, si chiede di confermare che in offerta tecnica si debba dichiarare il valore medio delle misure rilevate sui due detettori della gamma camera.
Risposta
Si conferma che, per ciascuna delle succitate prove, il valore da indicare in Offerta Tecnica per le caratteristiche funzionali corrispondenti, è il valore medio delle misure rilevate sui due detettori della gamma camera. Si veda a tal proposito anche la risposta al chiarimento n.2.
26) Domanda
Con riferimento alla previsione dell’art. 9 del Capitolato d’oneri secondo la quale “Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto” si chiede di confermare che sia consentito fare ricorso all’istituto del subappalto senza fornire l’indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso in forza del .L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che ha previsto l’eliminazione con decorrenza dal 1 novembre 2021 dei limiti quantitativi generali e predeterminati al subappalto, in deroga all'articolo 105 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Risposta
Non si conferma. In caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Sezione D, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto. Si ricorda, inoltre, che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
27) Domanda
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 3 lett. C1) dell’allegato 13 Patto di integrità e agli obblighi che l’O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:
A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016;
B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che:
- l’art. 3 n. 1 lett. c 1) del Patto di Integrità si riferisce ad uno specifico obbligo del “Concorrente” che, pertanto, rileva in fase di partecipazione alla procedura di gara; la disposizione in argomento riguarda i soggetti muniti dei poteri per impegnare l’operatore economico;
- l’art. 2 lett. 2 a) del medesimo documento, invece, attiene ad uno specifico obbligo del “Fornitore” che, pertanto, si esplica durante il corso di esecuzione dell’Accordo Quadro; l’ambito soggettivo è quello individuato al par. 4 delle Linee Guida Anac n. 15 del 12 luglio 2019.
28) Domanda
Con riferimento agli articoli 9 e 20 del Capitolato d’Oneri e in particolare alla precisazione secondo la quale non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si chiede di confermare che in presenza di prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara quali, ad esempio, gli smontaggi di apparecchiature obsolete, le stesse non dovranno essere qualificate come subappalti. In tal caso si chiede, ai fini della definizione dei costi del personale e della manodopera e della compilazione dell’Allegato 6.2, se e come debba essere considerato l’impiego di personale dei suddetti soggetti affidatari.
Risposta
Si precisa che, come previsto al par. 20 del Capitolato d’Xxxxx, “in tali casi l’affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti: - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione –inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione).” Ai fini della definizione del costo del personale, tutti i costi della manodopera, nell’ambito dell’offerta economica, ancorché relativi ad attività affidate a soggetti terzi, sia in forza di contratti di subappalto sia in forza di contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell’art. 105 co. 3 lett. c- bis del Codice, dovranno essere indicati nell’allegato 6.2.
29) Domanda
Relativamente al servizio opzionale di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE e ai sensi dell’Art. 8 del Decreto 49/2014 ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività operative previste per la dismissione delle apparecchiature ai sensi del citato decreto 49/2014 che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito e con il quale è stato altresì stipulato un contratto continuativo di cooperazione, non si configurano come subappalto.
Risposta
Come chiarito al par. 20 del Capitolato d’Oneri, affinché siano ammissibili, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice “… - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione –inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione) […]”. Al ricorrere delle suddette condizioni le attività rese in forza di tali contratti non costituiscono subappalto.
30) Domanda
Con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità, ed in particolare all’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo quadro o
per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 el D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, si chiede di voler confermare, come previsto dal Decreto 7 dicembre 2021 recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. che, qualora non fosse “necessario” assumere nuovo personale per l’esecuzione del contratto medesimo, l’appaltatore si debba ritenere ottemperante alla norma, comunque dichiarando in offerta l’impegno formale a rispettarla qualora dovesse rendersi necessaria l’assunzione di nuovo personale dedicato al contratto d’appalto in oggetto.
Risposta
Si conferma. Si veda anche la risposta al chiarimento n. 8.
31) Domanda
Rilevato che nell’allegato 16 non è indicato il criterio xx xxx. 00 xxx X.x. 00/0000 (xxx. sub-criterio 5.1. delle tabelle visibili a pag.47 e 50 del Capitolato d’oneri), si chiede di confermare che non debba essere presentata documentazione tecnica a comprova dell’adozione delle misure previste nel criterio ex art. 47 del D.l. 77/2021 o alternativamente, di chiarire se debbano essere inserite le relative voci nell’ambito del predetto allegato 16.
Risposta
In linea con quanto previsto al paragrafo 15.2 “Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche”, qualora il concorrente intenda offrire una o più voci del “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” di cui alla tabella del par. 17.1, lo stesso dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta.
Al fine di consentire una più agevole consultazione di tale documentazione da parte della Commissione di gara, il concorrente potrà inserire, in coda alle sezioni di ciascun Lotto riportate nel documento Allegato 16 – “Riferimenti Documentali”, le relative voci del “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” eventualmente offerte, con l’indicazione del nome del file e/o paragrafo e/o pagina della documentazione presentata in cui è descritta la voce, nonché il punto esatto della documentazione presentata da cui si evince la comprova delle suddette voci.
32) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato B_Protocollo valutazione bioimmagini e software di post-elaborazione”, paragrafo 2, pag. 3 si chiede conferma che, data la non facile reperibilità di quanto richiesto, sia per il caso BIO_1 che per il caso BIO_2 l’acquisizione planare e le acquisizioni SPECT non debbano necessariamente appartenere al medesimo paziente.
Risposta
Non si conferma. Per i casi citati, BIO_1 e BIO_2 si ritiene opportuno visionare congiuntamente sia l’acquisizione planare in total body, sia la relativa SPECT dei distretti di interesse ottenute sul medesimo paziente.
33) Domanda
Buongiorno, relativamente all'allegato 2 DGUE, si chiede di voler specificare quali sezioni della parte IV siano da compilare.
Risposta
Nell'ambito del DGUE, il concorrente deve compilare la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Capitolato d’Oneri.
34) Domanda
In riferimento al documento “ID2486_AQ GC e Sistemi GCCT_Allegato B_Protocollo valutazione bioimmagini e software di post-elaborazione”, paragrafo 2, pag. 5 e relativamente alle bioimmagini per il Lotto 2 “Sistemi Gamma Camera/CT”, si chiede conferma che anche il caso BIO_3, analogamente al caso BIO_4 indicato, possa non prevedere immagini CT, trattandosi di esame clinico che non necessariamente utilizza la correzione per l’attenuazione CT.
Risposta
Si evidenzia che, come indicato a pag. 3 dell’Allegato B Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di post-elaborazione.le bioimmagini selezionate da ciascun Concorrente devono essere state acquisite secondo condizioni di esposizione in accordo con la “good clinical practice”. Pertanto, in accordo a tali standard, si conferma che per il caso BIO_3 riferito a una SPECT CEREBRALE CON 99mTc-HMPAO PER VALUTAZIONE DELLA PERFUSIONE CEREBRALE, analogamente a quanto previsto per il caso BIO_4, anch’esso riferito ad una SPECT CEREBRALE, potrà essere valutata la qualità delle immagini ottenute con correzione per attenuazione CT oppure con correzione per attenuazione calcolata con mappe di correzione a coefficienti uniformi generate dal contorno delle sezioni emissive.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi La Responsabile
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx