Contract
Capitolato per la fornitura del servizio di valutazione della conformità – certificazione del sistema di gestione (periodo 2017-2020)
1) Stato attuale della certificazione del sistema di gestione ARPAL
Il sistema di gestione ARPAL ha ad oggi attive le seguenti certificazioni:
⮚ ISO 9001:2008
Campo di applicazione: Previsioni meteoidrologiche e meteomarine
▪ certificato n° 9175.UNGE rilasciato da CSQ-IMQ in scadenza in data 20/05/2018 I certificazione – 29/12/1999
⮚ BS OHSAS 18001:2007
Campo di applicazione: Attività tecnico-scientifiche svolte ai fini della protezione dell’ambiente e della natura, della protezione civile, nonché della prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza, ed in particolare: esecuzione prove di laboratorio, campionamenti, misure, sopralluoghi e modellistica previsionale.
▪ certificato n° 9192.ARP2 rilasciato da CSQ-IMQ in scadenza in data 05/11/2017 I certificazione – 28/10/2011
È inoltre attivo presso ARPAL l’accreditamento del Laboratorio multisito (accreditamento ACCREDIA n° 1084) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
2) L’Organizzazione oggetto di certificazione
ARPAL è stata istituita con Legge Regionale 39 del 27/04/1995, in attuazione della Decreto Legge 496 del 4/12/1993, convertita con modificazioni dalla Legge 61 del 21/01/1994.
Attualmente l'Agenzia è regolata dalla legge regionale n° 20 del 4 agosto 2006 e s.m.i., "Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale", che mantiene in capo ad ARPAL le competenze istituzionali in campo ambientale.
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure è un Ente dotato di:
▪ personalità giuridica di diritto pubblico;
▪ autonomia tecnico-giuridica;
▪ autonomia amministrativa;
▪ autonomia contabile;
ed è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza della Regione Liguria secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 23 della L.R. 20/06.
Le funzioni di ARPAL possono così essere classificate:
▪ controllo del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
▪ supporto tecnico agli Enti titolari di funzioni di programmazione e di amministrazione attiva in campo ambientale;
▪ sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli Enti istituzionali ed a disposizione delle formazioni sociali interessate.
In particolare i Dipartimenti provinciali assicurano l’espletamento delle attività di laboratorio tecnico - strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Provincia ed agli Enti locali dell’ambito territoriale di competenza.
Per un efficace funzionamento, mantenimento e miglioramento del proprio Sistema di Gestione integrato ARPAL, anche in considerazione della complessità dell’organizzazione, articolata su più sedi, prevede:
▪ un presidio centrale, allocato in Direzione Generale (Ufficio Sistemi di Gestione Integrati)
▪ una rete di Addetti al Sistema di Gestione Integrato (ASGI) che opera presso le diverse Strutture con il coordinamento della Struttura centrale, presidiando le attività di sistema (gestione NC/AC, azioni di miglioramento, gestione del cambiamento, riesame) a livello locale.
Ciascun processo è presidiato dal Dirigente Responsabile competente, con il coordinamento di Strutture centrali di riferimento:
▪ Unità Operativa Pianificazione e Coordinamento Attività Territoriali (attività territoriali)
▪ Unità Operativa Laboratorio di Genova – Laboratorio Regionale (attività di Laboratorio)
▪ Unità Operativa e Settori della Direzione Amministrativa (attività degli staff amministrativi)
Il numero di sedi, di addetti e la collocazione dei principali processi nelle diverse strutture di Agenzia sono illustrati in sintesi nello schema in Allegato 1 al presente Capitolato.
3) Gli obiettivi per il periodo 2017-2020
⮚ 2017: visita di rinnovo certificazione BS OHSAS 18001:2007 entro la scadenza dell’attuale certificato;
⮚ 2018: visita di rinnovo certificazione ISO 9001 con transizione a ISO 9001:2015 entro la scadenza dell’attuale certificato (settore EA 36 Pubblica amministrazione)(1);
⮚ 2018-2020: visite di sorveglianza per entrambe le certificazioni, con possibile progressiva estensione della certificazione ISO 9001 a processi gestionali e operativi (da definire);
⮚ Traguardare nell’arco del triennio di validità del contratto l’effettuazione di visite congiunte ISO 9001-OHSAS 18001 (calendarizzazione nelle stesse date con team qualificato rispetto a entrambe le norme di riferimento).
4) Caratteristiche del servizio
L’Organismo di certificazione (OdC) dovrà essere accreditato da ACCREDIA (o da altro Ente Unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA/MLA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per gli schemi SGQ Sistemi di gestione per la qualità e SCR Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro per il settore EA 36 Pubblica Amministrazione.
Il servizio dovrà prevedere:
A. Per il sistema di gestione conforme alla BS OHSAS 18001:2007
I. Una valutazione su base documentale con incontro preliminare presso ARPAL entro settembre 2017 propedeutica al rinnovo
II. La visita di rinnovo entro la scadenza dell’attuale certificato (05/11/2017)
III. Le successive visite di sorveglianza previste per il mantenimento della certificazione nell’ambito della validità del nuovo certificato emesso.
B. Per il sistema di gestione conforme alla ISO 9001:2008
I. La gap-analysis del sistema rispetto alla ISO 9001:2015 entro Dicembre 2017
II. La visita di rinnovo entro la scadenza dell’attuale certificato (20/05/2018), con passaggio all’edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001.
III. Le successive visite di sorveglianza previste per il mantenimento della certificazione nell’ambito della validità del nuovo certificato emesso.
Il servizio deve essere svolto mediante esame documentale e incontri presso ARPAL (I), audit con emissione del relativo rapporto di audit e successiva emissione del certificato (II e III).
I giorni/uomo dichiarati nell’offerta per lo svolgimento del servizio dovranno rispettare i requisiti minimi previsti nel documento IAF MD5 (Annex A - tabelle QMS 1 e 2).
5) Durata della fornitura
Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 36 mesi dalla stipula del contratto (2017-2020).
6) Modalità di esecuzione della fornitura
La fornitura si articolerà come definito ai punti precedenti prevedendo attività sia presso il Fornitore (parte dell’analisi documentale) sia presso ARPAL (incontri preliminari e giornate di audit).
Il calendario delle attività, compreso il piano di dettaglio degli audit (date, sedi, processi) dovrà sempre essere concordato tra l’organismo di certificazione e la figura di riferimento che ARPAL individuerà nell’ambito dell’Ufficio Sistemi di Gestione Integrati (entro 15 gg dalla data di inizio per il primo anno e entro 30 gg per gli anni successivi).
L’audit dovrà concludersi:
▪ con una riunione presso la Direzione Generale (presso la sede del CFMI-PC per la certificazione ISO 9001 per le verifiche non realizzate in modalità congiunta) alla quale dovrà essere garantita la presenza di tutti gli auditor che hanno partecipato alla conduzione dell’audit;
▪ con l’emissione di un Rapporto di audit che riepiloghi le considerazioni generali sul Sistema di Gestione ARPAL e i rilievi riscontrati.
A conclusione dell’attività di rinnovo della certificazione, previo superamento positivo dell’audit, l’OdC dovrà emettere e trasmettere il certificato ad ARPAL entro 30 giorni naturali dalla chiusura dell’audit, garantendo la continuità della certificazione.
Qualora l’OdC ravveda la necessità di effettuare audit supplementari rispetto a quelli previsti dal programma di audit questi dovranno essere motivati in maniera oggettiva e notificati ad ARPAL almeno 45 giorni prima. Il relativo costo verrà calcolato applicando la tariffa per giorno/uomo dichiarata dal fornitore in sede di offerta.
Qualora ARPAL, nell’ambito della progressiva estensione della certificazione ad altri processi ritenuti rilevanti per l’Agenzia, ravveda la necessità di richiedere audit supplementari rispetto a quelli definiti nel programma di audit, l’onere relativo agli stessi verrà determinato applicando la tariffa per giorno/uomo dichiarata dal fornitore in sede di offerta.
7) Requisiti per i valutatori
XXXXX richiede che tutti gli audit presso l’Agenzia siano condotti dallo stesso Team nell’arco del triennio, salvo motivata impossibilità.
Per la realizzazione delle attività oggetto della fornitura, gli offerenti dovranno garantire l’impiego di professionalità dotate delle specifiche competenze previste dalla normativa vigente.
L’esperienza professionale degli auditor proposti deve essere documentata da CV, aggiornato all’anno in corso, datato, sottoscritto e presentato insieme alla documentazione di offerta.
Qualsiasi variazione in corso d’opera dei nominativi indicati dall’Aggiudicatario in sede di offerta deve essere sottoposta all’approvazione dell’Agenzia; il nuovo nominativo dovrà essere comunicato ad ARPAL, allegando il relativo CV, e la prosecuzione delle attività sarà subordinata all’approvazione della variazione da parte di ARPAL.
Il nuovo auditor dovrà, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli della persona sostituita. XXXXX si riserva la facoltà di contestare, in forma scritta e con adeguata motivazione, l’incarico di ogni valutatore. La presenza di eventuali osservatori, per esempio gruppo di valutatori incaricati dall’Ente di accreditamento per la verifica dell’attività del gruppo di valutazione dell’OdC, deve essere parimenti motivata e comunicata preventivamente all’Agenzia.
XXXXX si riserva di non accettare la presenza di osservatori se non obbligatoria. I valutatori proposti dovranno comunque possedere i seguenti requisiti minimi:
▪ comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito di conduzione di verifiche ispettive presso pubbliche amministrazioni, quali Agenzie Ambientali, Aziende USL, Comuni e Province;
▪ qualifica per il settore EA36 (Pubblica Amministrazione) per gli schemi di certificazione ISO 0000 x XX XXXXX 00000;
▪ comprovata esperienza in ambito di certificazione di organizzazioni multisito e organizzativamente complesse.
8) Responsabilità del servizio
L’OdC si impegna ad individuare il nominativo di un referente aziendale, il quale, per tutta la durata del contratto, manterrà i contatti necessari con il personale incaricato dell’Agenzia (individuato nella figura del Responsabile dell’Ufficio Sistemi di Gestione Integrati) e al quale XXXXX potrà rivolgersi all’occorrenza.
L’OdC s’impegna a notificare le eventuali modifiche dei propri regolamenti e procedure che abbiano rilevanza sulle attività da svolgersi presso ARPAL, dei requisiti relativi alla certificazione e di qualsiasi ulteriore informazione che rilevi sulla certificazione di ARPAL.
È fatto obbligo che i soggetti individuati come valutatori delle attività di audit presso l’Agenzia forniscano, all’inizio di ogni fase annuale, un documento attestante:
▪ l’impegno alla riservatezza per ogni documentazione e/o informazione di cui vengano a conoscenza durante le verifiche o l’esame documentale;
▪ di non trovarsi in condizione di incompatibilità o conflitto d’interessi con le attività da svolgersi presso ARPAL.
9) Impegni del fornitore
Per l’esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel presente Capitolato, nonché nell’offerta tecnica, qualora migliorativa.
XXXXX si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.
XXXXX si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall’ultimazione delle prestazioni per ogni fase del servizio.
10) Condizioni di fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e all’Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l’Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti e delle Procedure interne dell’Ente.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPAL debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi debbono comunque essere sempre concordati con XXXXX stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali di ARPAL continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da XXXXX e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPAL nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11) Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall’Agenzia;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da ARPAL.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPAL, entro i territori di competenza di ARPAL medesima.
12) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
13) Penali
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, XXXXX applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
1. Per il mancato rispetto dei tempi di inoltro del piano di audit, verrà applicata per ogni giorno di ritardo, e fino a consegna del documento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, una penale pari a 50 euro per giorno di ritardo.
2. Per il mancato rispetto della data pianificata e concordata con XXXXX per lo svolgimento dell’audit, verrà applicata per ogni giorno di ritardo, e fino all’esecuzione della prestazione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, una penale pari a 200 euro per giorno di ritardo.
3. Per il mancato rispetto dei tempi di consegna del certificato, verrà applicata per ogni giorno di ritardo, e fino a consegna del documento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, una penale pari a 50 euro per giorno di ritardo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da ARPAL; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di XXXXX, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra definite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. XXXXX potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPAL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
6. XXXXX potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
14) Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell’Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di XXXXX.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. I corrispettivi, risultati in sede di gara dall’offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l’indice di revisione applicabile è rappresentato dall’indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell’adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.
15) Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da XXXXX in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
Le fatture dovranno essere emesse alle seguenti cadenze:
▪ a conclusione di ciascuna delle due verifiche ispettive per i rilascio della certificazione;
▪ a conclusione di ciascuna verifica ispettiva per il mantenimento della certificazione o di eventuali verifiche ispettive aggiuntive per estensioni;
2. Le fatture dovranno essere intestate ad ARPAL, xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX, C.F. e P.IVA 01305930107 e dovranno riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
3. Le fatture devono pertanto riportare:
▪ numero e data fattura
▪ data di emissione
▪ ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
▪ oggetto della fornitura
▪ importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
▪ scadenza della fattura
▪ codice identificativo di gara
▪ qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di ARPAL 34DHZQ, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità delle prestazioni o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
7. In caso di ritardo, il saldo degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l’aggiudicatario.
8. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAL le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16) Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
17) Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
18) Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
19) Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti pubblici, XXXXX potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso XXXXX può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale inviati da ARPAL;
b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 13;
c) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’ articolo 21 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Con la risoluzione del contratto sorge per XXXXX il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.
20) Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente Capitolato;
iii. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per XXXXX.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
21) Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di XXXXX e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPAL e dei terzi, per l’intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne XXXXX, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPAL, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARPAL e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
22) Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato.
23) Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, XXXXX ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
24) Responsabile della prestazione per il Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia.
25) Responsabile del procedimento
1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, IL Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx della Direzione Generale di ARPAL.
26) Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Genova.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
27) Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente prestazione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
28) Codice di comportamento
1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento di XXXXX”, approvato con DDG n.
175 del 22/12/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di ARPAL xxx.xxxxx.xxx.xx alla sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi XXXXX si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
29) Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPAL per legge.
2. In particolare il documento di accettazione dell’offerta da parte di ARPAL equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che ARPAL assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.
Genova, 16/06/17