CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER LA LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CLINICA E PER I CORSI DI MASTER DI I LIVELLO IN INGEGNERIA CLINICA - CLINICAL ENGINEERING (MIC
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER LA LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CLINICA E PER I CORSI DI MASTER DI I LIVELLO IN INGEGNERIA CLINICA - CLINICAL ENGINEERING (MIC
- MCE) E DI II LIVELLO IN INGEGNERIA CLINICA (SMMCE)
(L. 24.06.1997 N° 196 art.18 - D.M. 25.03.1998 N° 142– D.M. 22.10.2004 N° 270 – XX.XX. 16.03.2007 – D. Pres FVG 103/2010)
TRA
l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa n.1, C.F. 80013890324 - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento, Xxx Xxxxxxx x. 0/0, Xxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto secondo lo schema convenzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione di UNITS del 23/07/2013 e mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16/07/2013 e dei Consigli del Corso di Master in riunione congiunta del 01/07/2013
E
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede legale in Sassari, Via Xxxxxxx Xxxxxxx n°26, P. IVA02268260904 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx nato a Sassari il 26/07/1959, autorizzato alla stipula del presente atto (indicare, se possibile, il provvedimento)
PREMESSE
VISTO il DM 25 marzo 1998 n. 142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n. 196 che prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
VISTO l’art. 10, comma 5 lett. d) del DM 22 ottobre 2004, n. 270 che prevede che “oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (…) attività formative (…) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro”;
VISTO il DM 270 del 22.10.2004, ed in particolare l’art. 3, comma 9, che stabilisce che “Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”;
VISTI i XX.XX del 16 Marzo 2007, che definiscono, ai sensi sell’art. 4 del DM del 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrali;
VISTI in tema di sicurezza, il DM 363/98 e il D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 103/2012 e relativo Regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18;
PREMESSO che il Consiglio di Corso di LM in Ingegneria Clinica, il Consiglio del Master di I livello in Ingegneria Clinica - Clinical Engineering (MIC - MCE) e il Consiglio del Master di II livello in Ingegneria Clinica (SMMCE) hanno riconosciuto l’idoneità del Soggetto Ospitante ai fini dell’espletamento del tirocinio da parte degli studenti iscritti;
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo del soggetto promotore, in particolare gli artt.
5.2 b) e 21.3 in relazione ai tirocini dei Corsi di studio e l’art. 16 “Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master universitari)”;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo del soggetto promotore in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;
RICHIAMATO il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Clinica e quelli dei corsi di Master di I livello in Ingegneria Clinica - Clinical Engineering (MIC - MCE) e di II livello in Ingegneria Clinica (SMMCE) che prevedono che nell’anno di corso lo studente debba svolgere un tirocinio formativo e di orientamento (per il corso di LM) e un tirocinio professionale (per i corsi di Master) presso Enti, Strutture o Aziende ritenuti idonei dai rispettivi Consigli
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1.1 Con il presente Accordo il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento iscritti al Corso di LM in Ingegneria Clinica e soggetti in tirocinio professionale iscritti ai Corsi di Master in Ingegneria Clinica (MIC-MCE e SMMCE) al fine dello svolgimento (totale o parziale)
dei tirocini previsti dai Regolamenti didattici dei rispettivi corsi e garantisce la presenza di personale qualificato che guidi l’esperienza di tirocinio (tutor aziendale).
Art. 2 - Progetto formativo
2.1 Il tirocinio di formazione ed orientamento ed il tirocinio professionale (di seguito denominati cumulativamente “tirocini”e, singolarmente “tirocinio”) di cui al presente Accordo non costituiscono rapporto di lavoro.
2.2. Durante lo svolgimento deI tirocini l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante e da un tutor universitario, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo con il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio.
2.3 Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- orari di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della polizza assicurativa per la responsabilità civile e i riferimenti in merito alla copertura infortunistica.
2.4 L'attivazione del tirocinio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del soggetto promotore (segnatamente dal Direttore del Dipartimento per gli studenti iscritti al Corso di LM e dal Direttore del singolo Master per gli studenti iscritti ai due Master), dell'oggetto specifico del tirocinio, della sua durata complessiva e del periodo di svolgimento del medesimo, che dovranno essere comunicati ai rispettivi Direttori (di corso di LM o Master) a cura dello studente interessato d'intesa con la persona dipendente dalla struttura ospitante indicata dalla stessa quale responsabile aziendale. L'autorizzazione sarà comunicata, anche per via telematica, allo studente interessato ed al soggetto ospitante.
Art. 3 - Attività del responsabile aziendale
3.1 Il responsabile aziendale cura l’organizzazione delle attività di tirocinio e ne controlla lo svolgimento per assicurarne la conformità al progetto formativo e alle disposizioni della presente convenzione, cura i rapporti col tutor universitario, organizza e supervisiona i tirocini degli studenti assumendone la responsabilità della valutazione di concerto con il tutor universitario, verifica periodicamente la frequenza e controlla i contenuti scientifici dell’attività svolta dal tirocinante, si impegna a far conoscere al tirocinante le regole contenute nella presente convenzione.
Art. 4 - Obblighi del tirocinante
4. 1 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 5 - Attività del tirocinante
5.1 Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In
relazione a quanto sopra, il soggetto ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.
Art. 6 - Prevenzione e sicurezza
6.1 I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.
6.2 Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del DM 363/98, del D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:
- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all’impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.
6.3 Il soggetto promotore provvederà, tramite il proprio medico competente, a certificare l’idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dal soggetto ospitante.
Art. 7 - Coperture assicurative
7.1 In ordine all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il tirocinante è coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista dal T.U. 1124/65 per il soggetto promotore, mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato. Tale copertura ha validità nei tempi di permanenza presso la struttura ospitante e per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio. In caso di infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s’impegna ad inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso; lo studente altresì, applica la procedura di segnalazione dell’accaduto prevista dal soggetto promotore, ossia fa pervenire tempestivamente al soggetto promotore la certificazione medica con eventuale prognosi e ne informa la struttura didattica interessata (Dipartimento). Il soggetto promotore, a sua volta, ha l’obbligo di dare notizia dell’avvenuto infortunio all’autorità locale di pubblica sicurezza e all’INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
7.2 Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che il soggetto promotore assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede, rimanendo esclusa la copertura della RC all’interno delle strutture universitarie.
Art. 8 - Oneri finanziari
8.1 Per lo svolgimento delle attività di tirocinio e in generale per l’attuazione della presente convenzione non può essere addebitato da parte del soggetto ospitante alcun onere finanziario a carico del soggetto promotore.
8.2 Salvo modifiche normative o diverso accordo che intercorra tra il soggetto ospitante e il tirocinante, lo svolgimento dell’attività di tirocinio ai sensi della presente convenzione non comporta, a carico del soggetto ospitante, alcun obbligo di pagamento, retribuzione o indennizzo in favore del tirocinante.
Art. 9 - Recesso
9. 1 Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi e comprovati motivi, da comunicarsi per iscritto alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
9. 2 Il recesso produce effetti decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 9.1.
9. 3 Ai sensi della presente convenzione, integrano in ogni caso gli estremi dei gravi motivi di cui al punto 9.1 il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante e il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.
Art. 10 - Normativa e Controversie
10.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
10.2 Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, regionali o, in via residuale, nazionali, potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.
10.3 Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o dall’interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa, le Parti concordano di assoggettarsi all’esclusiva competenza del Foro di Trieste.
Art. 11 - Durata e validità della Convenzione
11.1 La presente Convenzione ha durata annuale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, in riferimento all’anno accademico corrente, a.a. 2014/2015, e si intende tacitamente rinnovata a meno di disdetta di una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R, e fatta salva l’effettiva istituzione e attivazione del Corso di LM e dei Corsi di Master.
11.2 La presente Convenzione, stipulata per motivi di semplificazione amministrativa mediante il sistema della corrispondenza privata, sarà registrata in caso d’uso con spese a carico del richiedente.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.