CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE.
Oggetto CONVENZIONE :
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE.
29/03/2004
Data Stipula
13/R
Repertorio n.
Contraenti :
COMUNE DI SAN POSSIDONIO - COMUNE DI MIRANDOLA - - COMUNE DI MEDOLLA - - COMUNE DI FINALE XXXXXX - - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - - COMUNE DI CAVEZZO - - COMUNE DI CAMPOSANTO -
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Provincia di Modena
Rep.n.
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
********
Il giorno ventinove marzo duemilaquattro
(29/03/2004), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione, tra i signori:
- XXXX Xxxx, nata a Camposanto (MO) il 30 luglio 1962, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x.00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXXXX Xxxxxxx, nato a Medolla (MO) l'8 aprile 1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx x.00, xx esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXXXX Xxxxx, nato a Mirandola (MO) il 15 gennaio 1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
comunale n. 20 del 25.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE XXXXXX (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Xxxxxx (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 22.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXX Xxxx, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Xxxxxxx (XX), xxx Xxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 26.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXX Xxxxx, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 25.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXXXXX Xxxxxxx, nata a San Possidonio (MO) il 29 maggio 1962, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 24.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXX Xxxxxx, nato a San Prospero (MO) il 23 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Xxxxxxx (XX), xxx Xxxx x.00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. del 29.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Xxxxxx, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Xxxxxx, San Possidonio e San Prospero hanno costituito la Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e
n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n.131;
* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione del Servizio di coordinamento e gestione di attività di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n del 29.3.2004, esecutiva, l'Unione
Comuni Modenesi Area Nord ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.
Tutto ciò premesso,
tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia S/s, Finale Xxxxxx, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra
rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO -
La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio di Coordinamento e Gestione di Attività di Polizia Municipale e delle Politiche della Sicurezza, già gestito in forma associata mediante apposita convenzione facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.
La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l'esercizio delle funzioni demandate alla polizia Municipale dalla legge 7 marzo 1986 n.65 ed il perseguimento degli obiettivi politico - amministrativi previsti dalla Legge Regionale Xxxxxx - Romagna n°24 del 4 dicembre 2003 "Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".
Attraverso la gestione associata i Comuni si propongono di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione con le forze di polizia statali per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle varie forme di illegalità diffusa in attuazione dei programmi dei Comuni dell'Unione in materia di sicurezza Urbana.
ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE -
L'esercizio unificato delle funzioni trasferite comprende:
a) servizi di carattere generale gestiti sull'intera area dell'Unione:
* sala operativa istituita presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mirandola, con modalità di funzionamento valide su tutti i turni in cui sono attivati i servizi esterni programmati, garantisce il contatto continuo con gli operatori dei servizi esterni per le emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni.
Riceve le richieste di intervento provenienti dall'esterno e, a seconda dei casi e delle
competenze, richiede per le medesime l'attivazione di altri presidi (forze di polizia, soccorso, uffici comunali, etcc.);
* centrale radio operativa funzionante presso la stessa sala operativa è predisposta una centrale radio unificata per poter comunicare con le centrali e le stazioni veicolari di tutti i Comuni;
* numero verde unificato per le emergenze consistente in un'utenza telefonica per le emergenze e/o richieste di intervento dagli utenti.
Il numero verde unico garantisce la disponibilità per gli utenti di tutti i Comuni di un punto di riferimento certo per la durata giornaliera dei servizi di Polizia Municipale e consente di rispondere con immediatezza alle richieste di intervento, attivando, a seconda dei casi, i servizi diretti o la richiesta di intervento da parte di altri corpi di sicurezza e di pronto intervento;
* formazione degli operatori, a livello intercomunale, programmata per le materie dei servizi svolti in forma associata;
* servizi intercomunale di infortunistica stradale, secondo apposita programmazione;
* servizi intercomunali di controllo del territorio svolti con propri interventi e/o in collaborazione con le forze di polizia statali e altre agenzie di controllo;
* servizi intercomunali di vigilanza serale/notturna, svolti secondo apposita programmazione;
* servizi intercomunali di vigilanza e controllo, secondo apposita programmazione, in materia di polizia locale, amministrativa, di prevenzione generale e controllo sociale dei fe- nomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale - ivi compresa l'educazione stradale, di protezione ambientale e di bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
* servizi di emergenza comandati dalla Centrale radio operativa in ordine ad eventi che richiedano il contemporaneo urgente ed indifferibile intervento sul territorio di più comuni o operazioni di soccorso in caso di calamità;
* servizi di emergenza su richiesta di un Corpo o Servizio di Polizia Municipale ad un altro, senza particolari formalità e con successiva comunicazione al Comandante Coordinatore;
* servizio di rilevazione di infrazioni relative alle funzioni di Polizia Stradale da parte di Operatori di Polizia Municipale di un comune in transito nel territorio degli altri comuni dell'Unione.
b) servizi di vigilanza che due o più comuni attivano sul loro territorio per particolari e specifiche esigenze, previo accordo tra i relativi comandanti e comunicazione al Comandan- te Coordinatore.
ART. 3 - SEDE DEL SERVIZIO -
La sede del Coordinamento del Servizio è individuata presso il Comune di Mirandola.
Tale Sede potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE -
L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del Servizio e l'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5
della Legge 65/86 (porto dell'arma) è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord.
L'Unione potrà aderire ad accordi ed intese con altri enti locali e/o altre Amministrazioni statali (Prefetture, Ministeri, ecc) in materia di Polizia Locale.
ART.5 - SISTEMA DIREZIONALE -
Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
* il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
* la Giunta dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata;
* il Comandante Coordinatore, individuato nel Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mirandola, coadiuvato dall'Ufficio di Coordinamento, composto da tutti i Comandanti/Responsabili del Servizio di Polizia Municipale dei Comuni associati, traduce gli indirizzi espressi dalla Giunta dell'Unione in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei comuni dell'Unione ed eventualmente su un territorio di più vasta area nel caso in cui l'Unione stipuli accordi o intese con altre amministrazioni. Il Comandante Coordinatore coordina le attività svolte in forma associata;
* il Comandante coordinatore risponde al Presidente dell'Unione o a suo delegato dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta.
ART. 6 - COMANDO DI P.M. DURANTE LA VIGILANZA ASSOCIATA -
Le funzioni di cui all'articolo 9 della Legge n.65 del 1986 saranno espletate dal Comandante o dal Responsabile di P.M. del comune nel cui territorio, di volta in volta, verrà espletato il servizio.
Nel caso di vigilanza associata che riguardi il territorio di alcuni comuni dell'unione ed in caso di servizio programmato e
calendariato tali funzioni sono svolte dall'Ufficiale di P.G. del Comune appositamente individuato nella programmazione.
L'organizzazione ed il coordinamento dei servizi svolti a livello sovracomunale fanno capo al Comandante Coordinatore.
Nei casi di assenza o impedimento del Comandante Coordinatore, le relative funzioni vengono svolte dal Comandante del Corpo/Servizio di Polizia Municipale di uno dei comuni aderenti, individuato, di volta in volta, dal Presidente dell'Unione.
ART. 7 - PROVENTI DA SANZIONI -
Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni da violazioni del codice stradale sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state applicate e sono verbalizzate con i verbali di accertamento in uso in quel Comune.
Nei casi di sanzioni da violazioni del codice della strada applicate da una pattuglia in servizio associato in un Comune che non vede la presenza in servizio di almeno un agente di quel comando e nei casi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i proventi sono introitati dall'Amministrazione dalla quale dipende l'operatore verbalizzante e successivamente trasferiti al Comune nel cui territorio è stata rilevata la violazione.
Tutte le altre sanzioni accertate su un territorio comunale durante il servizio associato sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state accertate, indipendentemente dalla dipendenza organica dell'accertatore e dalla titolarità dei verbali di accertamento usati per la verbalizzazione.
ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE -
Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Art. 9- Flussi informativi -
L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.
L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:
a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.
Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.
L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.
Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.
ART. 10 - DOTAZIONE ORGANICA -
La dotazione organica viene costituita come segue:
COMUNE di provenienza PROFILO PROFESSIONALE CAT. N.
Comune di Mirandola Dirigente -
Comandante Coordinatore Dir 1
(4/36)
Comuni dell'Unione Agente di P.M. C 1
(12/36)
Agente di P.M. C 1 (12/36)
Ispettore di P.M. D1 1
(6/36)
per un numero complessivo iniziale di 4 addetti a tempo a tempo parziale.
La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono de- finite in accordo con i Comuni interessati.
Il personale della predetta dotazione organica viene assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando. Tale personale è quello che di volta in volta viene individuato con apposita disposizione di servizio che assume valore di provvedimento di comando.
La disposizione di servizio che individua, di volta in volta, il personale destinato allo svolgimento di servizi associati, assume anch'esso valore di disposizione di comando dei dipendenti interessati.
I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.
L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o, con esclusione degli operatori di Polizia Municipale, mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo o a progetto (incarichi professionali, prestazioni occasionali, xx.xx.xx. ecc.).
In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da com- promettere il corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.
Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.
Il rapporto di lavoro del personale comandato, l'attribuzione del salario accessorio, nonché le materie demandate alla contrattazione decentrata e alla concertazione sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.
ART. 11 - BENI STRUMENTALI -
Si prende atto che non esistono beni ed attrezzature di proprietà dei comuni da trasferire in comodato o proprietà alla Unione.
Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli
automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie
polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi dell'Unione.
I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione che saranno successivamente acquisiti.
In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.
ART. 12 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE -
Tutte le spese generali e quelle di funzionamento e gestione delle attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 saranno previste nel bilancio dell'Unione e ripartite tra i comuni mediante il criterio proporzionale al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.
In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.
Le spese relative alla lettera b) del precedente articolo 2 saranno compensate tramite accordo diretto tra i comuni interessati.
Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:
a) Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.
b) eventuali spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede centrale. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in Euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua,
riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsio- ne, in accordo con il Comune interessato.
c) eventuali spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.
Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi
contabili.
ART. 13 - RECESSO, REVOCA DEL SERVIZIO, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE -
Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei
Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.
I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.
ART. 14 - CONTROVERSIE -
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
ART. 15 - RINVIO -
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario,di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle
funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.
ART. 16 - REGISTRAZIONE -
Il presente atto composto da n. 17 pagine scritte per intero e n. 24 righe della pagina diciottesima, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R.
26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S. IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE XXXXXX IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA
IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.
Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.
IL SEGRETARIO
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx