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ACCORDO QUADRO PER L’ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (APE) SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 166 A 178, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232
TRA
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97
E
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Veneto n. 56
E
L’Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (di seguito congiuntamente: le Parti)
Premesso che
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l’articolo 1, commi da 166 a 178, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, istituisce, in via sperimentale, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE), che consiste in un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del suddetto articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;
la restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, e che il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
il comma 169 dello stesso articolo 1 prevede che il soggetto in possesso della certificazione del diritto all’APE rilasciata dall’INPS, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l’uso dell’identità digitale SPID di secondo livello, domanda di APE e che i soggetti finanziatori sono scelti tra quelli che aderiscono ad un apposito accordo-quadro da stipularsi tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l’ABI;
il successivo comma 174 del medesimo articolo 1 prevede che all'APE si applica il tasso di interesse, la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi quadro di cui al comma 169 e la commissione di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 173;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2017, n. 150 (di seguito: DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2017, reca le norme attuative delle disposizioni in materia di APE;
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il DPCM disciplina in particolare all’art. 7 le modalità di presentazione della domanda di APE, secondo i modelli allegati al menzionato DPCM, nonché all’art. 8 i casi di reiezione del finanziamento da parte dell’istituto finanziatore;
lo stesso DPCM, all’art. 11, comma 1, stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l’ABI un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento APE, in relazione all’evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalità di adesione da parte degli istituti finanziatori nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, Istituti finanziatori e Imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all’Autorità della Concorrenza e del Mercato per i profili di competenza. Stabilisce altresì che l’accordo quadro regoli anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, e definisca il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonché la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo;
il medesimo DPCM contiene, altresì, ulteriori rinvii all’accordo quadro con ABI nell’articolo 1, comma 1, lettere a) e l); nell’articolo 3, comma 5; nell’articolo 7, commi 7, 11, 12 e 16; nell’articolo 8, comma
1 e 4, nell’articolo 11, comma 1, nell’art. 12, comma 3;
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il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative del 5 dicembre 2017 ha definito, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019;
l’INPS con la nota n. 64 del 12 gennaio 2018 si è espresso su profili di propria competenza contenuti nel presente accordo quadro;
sentito il Garante per la protezione dei dati personale che, con nota n. 95 del 2 gennaio 2018 ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze il parere favorevole sugli schemi dell’Accordo Quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e dell’Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, espresso nella riunione tenutasi in data 29 dicembre 2017;
il presente accordo quadro, in conformità all’art. 11 del DPCM, è stato previamente trasmesso con nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2017 all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per i profili di competenza,
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SENTITO L’INPS PER I PROFILI DI COMPETENZA, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente accordo quadro si intende per:
Accordo Quadro Bancario: l’Accordo Quadro di cui all’art. 11, comma 1, del DPCM;
Accordo Quadro Assicurativo: l’Accordo Quadro di cui all’art. 11, comma 2, del DPCM;
APE: anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il prestito di cui all’art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
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Capitale assicurato: durante il periodo di erogazione dell’APE, corrisponde alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo) erogato dall’Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all’articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di Finanziamento; durante il periodo di rimborso dell’APE, corrisponde al Debito Residuo, come definito all’articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di Finanziamento;
Assicurato o Soggetto Finanziato: il percettore dell’APE; Debito residuo: come definito all’art. 1, lett. i) del DPCM; Finanziamento: come definito all’art. 1, lett. d) del DPCM;
Finanziamento Supplementare: l’importo che l’Istituto Finanziatore potrà finanziare ad integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all’effettiva data di maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM;
Fondo di Garanzia o Fondo: il fondo di cui all’art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Interessi contrattuali: come definiti all’art. 1, lett. h) del DPCM;
Istituto Finanziatore: la banca di cui all’articolo 13 del TUB o l’intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB, aderente all’Accordo Quadro Bancario;
Impresa Assicuratrice: l’impresa di assicurazione o le imprese di assicurazione, aderente/i all’Accordo Quadro Assicurativo;
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Piano di ammortamento: schema degli importi mensili a carico del Soggetto finanziato relativi a: a) le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di erogazione del Finanziamento;
Richiedente: il soggetto che presenta domanda di APE;
Simulatore: il simulatore APE è il servizio on line dell’INPS che consente di calcolare, in via indicativa, l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato;
Tasso di interesse: il tasso di interesse, comprensivo di ogni altro eventuale onere di natura bancaria, applicabile all’operazione di finanziamento come determinato al momento della presentazione della domanda di APE ai sensi dell’art. 6 del presente Accordo Quadro;
Testo Unico Bancario (TUB): il Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
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Art. 2 (Oggetto e finalità)
1. Il presente accordo quadro definisce termini, modalità e condizioni alle quali gli Istituti Finanziatori realizzano le operazioni di cui all’art. 1, commi da 166 a 178, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e al DPCM.
ART. 3 (APE)
1. L’APE decorre dal mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché alla predetta data risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del DPCM.
2. L’ Istituto Finanziatore eroga il finanziamento, in quote mensili di pari importo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il primo giorno del secondo mese successivo al perfezionamento dell’APE, ovvero il primo giorno bancabile successivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del DPCM, con corresponsione delle quote mensili maturate ai sensi del precedente comma.
3. L’APE è erogato fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 del presente accordo, in attuazione dell’art. 3, comma 2 del DPCM in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
4. La prima erogazione del Finanziamento comprende: a) le quote mensili di APE maturate dal mese di decorrenza; b) l’importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti che l’Istituto
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Finanziatore provvede a corrispondere, per conto del Soggetto finanziato, all’Impresa Assicuratrice da quest’ultimo prescelta; c) la commissione di accesso al Fondo di garanzia che l’Istituto Finanziatore provvede a versare, per conto del Soggetto finanziato, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione all’INPS, in qualità di gestore del predetto Fondo, entro i successivi 10 giorni.
5. Per i Soggetti finanziati che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPCM, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018, chiedendo le quote maturate a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, l’Istituto Finanziatore provvede a corrispondere l’importo complessivo delle quote spettanti con la prima erogazione del Finanziamento.
6. Per i Xxxxxxxx finanziati che hanno fatto richiesta del Finanziamento Supplementare, l’ammontare dello stesso è determinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 16 del DPCM, in sede di presentazione della domanda di APE, sulla base dei criteri definiti all’articolo 6 del DPCM.
7. Ai fini delle quantificazioni di cui al comma precedente, si fa riferimento ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici definiti con il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative del 5 dicembre 2017. Per i Soggetti finanziati che, sulla base di quanto disposto dal predetto decreto direttoriale, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia oltre il termine del 31 dicembre 2020, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia è valutato considerando l’adeguamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
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8. Qualora in sede di domanda di APE il Soggetto finanziato esprima la volontà di non accedere al Finanziamento Supplementare, l’ammontare del Finanziamento è determinato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del DPCM, includendo: a) gli interessi che maturano sullo stesso nel periodo intercorrente fra il termine dell’erogazione dell’APE in base alla durata richiesta e la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia qualora intervenisse l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita; b) l’integrazione del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo connessi all’eventuale posticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico. Ai fini delle quantificazioni di cui al presente comma, trovano applicazione i medesimi criteri di cui al comma 7.
9. Nella fase di erogazione dell’APE maturano sul Finanziamento erogato fino alla data dell’inizio dell’ammortamento, interessi calcolati secondo il regime della capitalizzazione semplice e al tasso determinato secondo quanto previsto all’art. 6.
10. Il rimborso del Finanziamento inizia dalla data di pagamento al Soggetto finanziato, da parte dell’INPS, del primo rateo di pensione. Il rimborso ha una durata di 20 anni, secondo il Piano di ammortamento. In caso di ritardo nell’erogazione dei primi ratei di pensione rispetto a quanto previsto in sede di domanda di APE, non dipendente dal caso di cui al successivo art. 9, l’INPS provvede a rimborsare all’Istituto Finanziatore le quote di ammortamento arretrate alla data della corresponsione del primo rateo di pensione.
11. Il tasso di interesse applicato nella fase di ammortamento è determinato secondo quanto previsto all’art. 6.
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ART. 4
(Modalità dell’operazione di Finanziamento)
1. Il Richiedente, ai sensi dell’art. 7 del DPCM, presenta, attraverso il sito dell’INPS, la domanda di APE, secondo il modello allegato al DPCM, e la proposta di contratto di Finanziamento secondo il modello allegato al presente Accordo Quadro bancario, una volta acquisita dal sito INPS la documentazione precontrattuale e contrattuale fornita dall’Istituto Finanziatore e dall’Impresa Assicuratrice e rilasciate le previste autorizzazioni.
2. Nell’informativa precontrattuale, l’Istituto Finanziatore fornisce al Richiedente oltre al piano di ammortamento del Finanziamento anche quello relativo al caso che il Finanziamento Supplementare venga erogato per intero, ovvero, nel caso il Richiedente esprima la volontà di non accedere al Finanziamento Supplementare, anche il piano di ammortamento del Finanziamento comprensivo degli oneri aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 8, del presente accordo quadro.
3. L’identità del Richiedente è verificata dall’INPS attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.
4. L’Istituto Finanziatore rigetta la domanda nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 8 del DPCM, indicandone la relativa motivazione.
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5. Ai fini del precedente comma, nel caso di debiti erariali non ancora rateizzati, si assume una rata di ammortamento mensile calcolata secondo un piano di rimborso alla “francese” di durata pari a cinque anni, al tasso di interesse annuo previsto per la fase di erogazione di cui all’art. 6.
6. L’Istituto Finanziatore comunica al richiedente ed all’INPS l’accettazione, ovvero il rigetto della domanda, entro il giorno 18 del mese successivo alla data di presentazione della domanda di APE, ovvero entro il primo giorno bancabile successivo. L’INPS pubblica tale informazione nella sezione del proprio sito internet dedicata al Richiedente il giorno 21 dello stesso mese ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
7. Il contratto di Finanziamento è perfezionato alla data di pubblicazione contestuale nel sito dell’INPS dell’accettazione da parte dell’Istituto Finanziatore della domanda secondo quanto previsto al comma precedente, nonché dell’accettazione della proposta di assicurazione da parte dell’Impresa Assicuratrice.
8. Il Richiedente può recedere dal contratto di Finanziamento entro 14 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 125-ter del Testo Unico Bancario e dall’articolo 1, comma 169 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunicandolo all’Istituto Finanziatore, attraverso l’INPS, nella sezione dedicata allo stesso Richiedente nel sito internet dell’INPS.
9. L’Istituto Finanziatore provvede ad erogare la quota mensile di APE in favore del Richiedente (sul conto corrente da quest’ultimo indicato nella domanda di APE, utilizzando l’IBAN a tal fine fornito), il primo giorno di ciascun mese, ovvero il primo giorno bancabile successivo. La prima erogazione comprende le quote mensili maturate dal mese di decorrenza. Contestualmente alla prima erogazione di APE al Richiedente, l’Istituto Finanziatore provvede a pagare le somme di cui all’articolo 3, comma 4, lettere b) e c).
10. In caso di modifica dell’IBAN sul quale è accreditato l’APE, il Soggetto finanziato comunica tempestivamente il nuovo IBAN all’INPS - attraverso la sezione del sito della stessa INPS a lui
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dedicata - che ne informa l’Istituto Finanziatore, affinché lo stesso provveda da quel momento ad effettuare l’accredito di APE utilizzando il nuovo IBAN, e l’Impresa Assicuratrice.
ART. 5
(Contratto di Finanziamento)
1. Il Finanziamento può essere perfezionato esclusivamente utilizzando il modello di contratto allegato al presente Accordo Quadro bancario, che ne costituisce parte integrante. Eventuali aggiornamenti del predetto modello di contratto sono definiti d’intesa tra le Parti sentito l’INPS, e saranno pubblicati sul sito internet dell’INPS. Detti aggiornamenti non comportano modifica del presente Accordo Quadro bancario.
ART. 6
(Condizioni economiche del Finanziamento)
1. Il Tasso d’interesse applicato all’operazione di Finanziamento è quello in vigore al momento della presentazione della domanda di APE e rimane invariato per tutta la durata dell’operazione.
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2. I Tassi di Interesse da applicare sulle domande di APE sono determinati, ogni due mesi, secondo le modalità di seguito illustrate.
3. Il Tasso di interesse nella fase di ammortamento è pari:
Rendistato con durata residua da 12 anni e 7 mesi a 20 anni e 6 mesi + (CDSbanche a 5 anni – CDSITA a 5 anni) + 0,35%
Dove:
- il Rendistato è il tasso d’interesse calcolato mensilmente dalla Banca d’Italia e rappresenta la media del rendimento dei titoli di stato a cedola fissa con durata compresa tra 12 anni e 7 mesi e 20 anni e 6 mesi. Il dato viene diffuso il primo giorno lavorativo del mese e fa riferimento al rendimento del mese.
- CDSbanche è la media delle quotazioni dei Credit Default Swap in euro a 5 anni delle principali 6 banche per totale dell’attivo operanti in Italia, non considerando nella media il valore più elevato e il valore più basso. La fonte di riferimento è Xxxxxx (xxx.xxxxxx.xxx). I dati vengono rilevati entro il secondo giorno lavorativo del mese con riferimento alle quotazioni dell’ultimo giorno del mese precedente.
- CDSITA è la media del Credit default Swap a 5 anni in euro della repubblica italiana. La fonte è Markit (xxx.xxxxxx.xxx). Il dato è rilevato entro il secondo giorno lavorativo del mese con riferimento alle quotazioni dell’ultimo giorno del mese precedente.
- Si considera la differenza tra CDSbanche e CDSITA se assume valore positivo.
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4. Il Tasso di interesse nella fase di erogazione è pari a quello della fase di ammortamento ridotto di 0,10%.
5. La prima determinazione del tasso d’interesse, secondo le modalità di cui al precedente comma 3, avverrà a febbraio 2018. Da questa data, le successive revisioni avverranno con cadenza bimestrale.
6. Entro il secondo giorno lavorativo del mese in cui è prevista la revisione dei tassi, l’ABI provvede a raccogliere i valori di cui al precedente comma 3, secondo i criteri definiti nello stesso comma, e a comunicarli all’INPS con messaggio di Posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx. L’INPS provvede ad aggiornare i nuovi Tassi di interesse ai fini della Certificazione del Diritto all’APE, del simulatore e della domanda di APE il giorno 12 del mese.
7. Su iniziativa di una delle Parti è possibile rivedere i criteri di determinazione del calcolo del Tasso di interesse per la fase di erogazione e di ammortamento, incluso il livello di spread.
ART. 7
(Garanzia assicurativa sul Finanziamento)
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1. Il Finanziamento è garantito da una polizza assicurativa per il rischio premorienza del Richiedente per un importo pari al Capitale Assicurato alla data del decesso.
2. Il beneficiario della polizza assicurativa è l’Istituto Finanziatore.
3. In caso di premorienza del Soggetto finanziato, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione, in via telematica, all’Impresa Assicuratrice e all’Istituto Finanziatore, che richiede all’Impresa Assicuratrice l’erogazione del Capitale Assicurato, dopo 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS.
4. L’Impresa Assicuratrice provvede al rimborso del sinistro entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Istituto Finanziatore di cui al comma precedente, utilizzando il conto corrente con l’IBAN indicato dall’Istituto Finanziatore all’atto di adesione (ovvero quello successivamente modificato). Oltre tale scadenza, l’Impresa Assicuratrice corrisponde fino alla data del pagamento all’Istituto Finanziatore gli interessi prodotti dal Tasso di interesse contrattuale, maggiorato di tre punti percentuali, sulla somma da rimborsare.
5. In caso di comunicazione del decesso del Soggetto finanziato, l’Istituto Finanziatore sospende l’erogazione ovvero l’ammortamento del Finanziamento.
6. A seguito della comunicazione dell’INPS di errata segnalazione del decesso: a) se il Finanziamento è ancora nella fase di erogazione, l’Istituto finanziatore riprende la sua erogazione nel mese successivo, provvedendo a corrispondere al Soggetto Finanziato l’ APE mensile assieme agli importi non erogati durante il periodo di sospensione; b) se il Finanziamento è nella fase di ammortamento, l’INPS provvede a versare all’Istituto Finanziatore le quote di ammortamento del Finanziamento relative ai ratei di pensione sospesi dalla stessa INPS, corrisposti al Soggetto Finanziato.
7. L’assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è pagato.
8. La misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalità di adesione da parte delle Imprese Assicuratrici, nonché le condizioni che devono essere utilizzate dalle
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Imprese Assicuratrici per la stipula dei relativi contratti, sono disciplinati nell’Accordo Quadro assicurativo.
ART. 8
(Pagamento delle rate di ammortamento del Finanziamento)
1. Il Soggetto finanziato si obbliga a rimborsare all’Istituto Finanziatore il Finanziamento tramite trattenute, da parte di INPS, di quote del trattamento pensionistico spettante allo stesso Xxxxxxxx finanziato, secondo quanto specificato all’art. 3, comma 10, del presente accordo quadro.
2. L’INPS provvede a versare all’Istituto Finanziatore, sul conto corrente con l’IBAN da questo indicato nell’atto di adesione al presente Accordo quadro (ovvero quello successivamente modificato), l’ammontare trattenuto, tempestivamente, e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza delle singole rate di rimborso previste dal piano di ammortamento del Finanziamento.
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3. Nel caso di incapienza del rateo di pensione mensile, l’INPS trattiene il massimo importo consentito dalla legge, e lo versa all’Istituto Finanziatore nei termini e con le modalità previste al comma precedente a titolo di rimborso parziale della rata di ammortamento scaduta. Nei successivi 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l’INPS trattiene dai ratei di pensione mensili successivi il massimo importo consentito dalla legge per ciascun rateo di pensione, fino a concorrenza dell’importo mancante per il completamento del pagamento e lo versa all’Istituto Finanziatore unitamente alle rate correnti di rimborso del Finanziamento.
Art. 9
(Modifica dell’età di pensionamento del Soggetto finanziato)
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di cui all’articolo 12, comma 12-bis del Decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 disciplinante i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2021, l’INPS comunica al Soggetto finanziato l’eventuale variazione dei requisiti anagrafici per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e la correlata nuova data di pensionamento, dandone contestuale informativa all’ Istituto Finanziatore e all’Impresa Assicuratrice.
2. L’Istituto Finanziatore, qualora il Soggetto finanziato, in sede di domanda di APE, abbia richiesto e ottenuto di accedere al Finanziamento Supplementare, procede alla rideterminazione dell’ammontare del Finanziamento comprensivo dell’integrazione del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo e della relativa durata in misura corrispondente alle variazioni dei requisiti pensionistici disposti con il decreto direttoriale di cui al comma 1.
3. Qualora, in sede di domanda di APE, il Soggetto finanziato abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento Supplementare, l’Istituto Finanziatore modifica l’ammontare del Finanziamento degli oneri di cui all’art. 3, comma 8 del presente Accordo Quadro, in misura corrispondente al periodo intercorrente fra il termine del periodo di erogazione dell’APE contrattualmente definito e la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti anagrafici definiti con il decreto direttoriale di cui al comma 1.
Il giorno 20 del mese successivo (ovvero il primo giorno lavorativo successivo) alla comunicazione dell’INPS di cui al comma 1, l’Istituto finanziatore comunica all’INPS l’importo
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del Finanziamento rideterminato in applicazione dei commi precedenti ed il correlato piano di ammortamento. Entro i successivi tre giorni lavorativi da tale ultima comunicazione, l’INPS pubblica le informazioni di cui al periodo precedente nella sezione del proprio sito dedicata al Soggetto finanziato, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 6. In automatico viene generata una comunicazione all’indirizzo email del Soggetto finanziato, con testo standardizzato, definito tra ABI ed INPS. L’Istituto Finanziatore provvede al pagamento dell’integrazione di premio all’Impresa Assicuratrice e della commissione di accesso al Fondo per conto del Contraente, in un'unica soluzione. Il pagamento avviene: i) contestualmente alla prima quota mensile di APE erogata a seguito dell’allungamento del periodo di erogazione contrattualmente definito, nel caso in cui il Soggetto Finanziato abbia chiesto il Finanziamento;
ii) il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di erogazione dell’APE contrattualmente definito, nel caso in cui il Soggetto Finanziato non abbia chiesto il Finanziamento Supplementare.
Art. 10
(Accesso del Soggetto finanziato a trattamento pensionistico diretto)
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1. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il Soggetto finanziato richieda all’INPS la liquidazione di un trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’INPS comunica, entro 30 giorni, tale richiesta all’Istituto Finanziatore, che sospende l’erogazione dell’APE.
2. Fatto salvo il ricorso all’estinzione anticipata di cui all’articolo 12 del DPCM, entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta di cui al comma precedente, l’INPS, per conto del Soggetto finanziato, dà comunicazione all’Istituto Finanziatore della data di decorrenza della liquidazione di un trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, proposta di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del Finanziamento.
3. L’Istituto Finanziatore, acquisita la comunicazione di cui al comma precedente, trasmette entro 15 giorni lavorativi all’INPS l’accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell’importo della nuova rata di ammortamento. L’INPS entro 3 giorni lavorativi pubblica il documento integrativo del contratto di Finanziamento e l’adeguamento del contratto di assicurazione nella sezione del sito internet dedicata al Soggetto finanziato. In automatico, viene generata una comunicazione all’indirizzo email del Soggetto finanziato, utilizzato per l’identificazione SPID con testo standardizzato, definito dall’ABI e l’INPS.
4. L’integrazione al contratto di Finanziamento è perfezionata alla data di pubblicazione nel sito dell’INPS dell’accettazione da parte dell’Istituto Finanziatore dell’integrazione del contratto di Finanziamento e dell’adeguamento del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dal comma precedente. Si applica quanto previsto dall’art. 12, comma 8, in tema di restituzione delle quote del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non goduti.
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5. L’Istituto Finanziatore, a partire dalla prima data utile successiva a quella del perfezionamento dell’integrazione contrattuale di cui al comma precedente, rimborsa al Soggetto finanziato le quote mensili di APE sospese ai sensi del comma 1 e maturate sino alla data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto.
6. In caso di reiezione della richiesta di cui al comma 1, l’INPS entro 30 giorni ne dà comunicazione all’Istituto finanziatore che, a partire dalla prima data utile successiva alla predetta comunicazione, riprende l’erogazione della quota mensile di APE, comprensiva delle mensilità precedentemente sospese ai sensi del comma 1.
7. Il rimborso del Finanziamento, come definito dall’integrazione di cui al comma 4, inizia dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto di cui al comma 1 e ha una durata di 240 rate, secondo il Piano di ammortamento. In caso di ritardo nell’erogazione dei primi ratei di pensione rispetto a quanto comunicato dall’INPS, secondo quanto previsto al comma 2, non dipendente dal caso di cui all’art. 9, l’INPS provvede a rimborsare l’Istituto Finanziatore delle quote di ammortamento arretrate alla data della corresponsione del primo rateo di pensione. In relazione all’ipotesi disciplinata dal presente articolo, non trova applicazione l’indennizzo di cui all’art. 12, comma 4.
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Art. 11 (Fondo di Garanzia)
1. Il Finanziamento è garantito dal Fondo di Garanzia in relazione ai casi previsti all’art. 14 del DPCM.
2. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Essa copre l’80% del debito residuo alla data del verificarsi di uno dei casi di cui all’art. 14 del DPCM.
3. L’Istituto Finanziatore provvede autonomamente al recupero della quota del proprio credito non coperta dal Fondo.
Art. 12
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
1. Il Soggetto finanziato può presentare richiesta di estinzione parziale o totale del Finanziamento all’Istituto Finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata, secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPCM.
2. In caso di richiesta di estinzione totale, l’Istituto Finanziatore procede alla quantificazione dell’importo da restituire (calcolato alla data in cui viene effettuato il conteggio) e, entro 20 giorni di calendario dalla richiesta, ne dà comunicazione all’INPS e al Soggetto finanziato, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata. Contestualmente, viene generata una comunicazione all’indirizzo email del Soggetto finanziato. L’estinzione totale del Finanziamento comporta l’estinzione della relativa copertura assicurativa e della garanzia del Fondo.
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3. In caso di richiesta di estinzione parziale, l’Istituto Finanziatore procede alla quantificazione dell’importo da restituire (calcolato alla data in cui viene effettuato il conteggio) e alla definizione del nuovo piano di ammortamento. Entro 20 giorni di calendario dalla richiesta, ne dà comunicazione all’INPS e al Soggetto finanziato, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata. Contestualmente, viene generata una comunicazione all’indirizzo email del Soggetto finanziato.
4. L’importo da restituire ai sensi del comma precedente è comprensivo di un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, nei limiti previsti dall’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario.
5. L’operazione di estinzione si perfeziona con il pagamento da parte del Soggetto finanziato, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l’estinzione è inefficace.
6. Ricevuto il pagamento nei termini di cui al comma 5, l’Istituto Finanziatore trasmette entro 3 giorni lavorativi all’INPS e all’Impresa Assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione.
7. Nel caso di estinzione totale, l’INPS sospende la trattenuta a partire dal primo rateo successivo alla comunicazione di cui al comma 6.
Nel caso di estinzione parziale, l’INPS applica la trattenuta, secondo l’importo rideterminato, sulla pensione a partire dal primo rateo utile successivo alla comunicazione di cui al comma 6.
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8. Le quote del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non godute saranno restituite al Soggetto finanziato da parte rispettivamente dell’Impresa Assicuratrice e dall’INPS in qualità di ente gestore del Fondo.
Art.13
(Risoluzione delle controversie)
1. Le eventuali controversie tra l’Istituto Finanziatore e il Soggetto finanziato in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DPCM e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in funzione della loro specializzazione in materia bancaria e finanziaria alternativamente a:
- l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, nei termini e con le modalità indicate nella Guida Pratica reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- l’Organismo di conciliazione costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura per la conciliazione, reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Quanto stabilito dall’Arbitro Bancario Finanziario ovvero in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal Richiedente o dal Soggetto finanziato, è vincolante per l’Istituto Finanziatore, che è obbligato a conformarvisi, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.
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ART 14
(Cessione dei Finanziamenti)
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i Finanziamenti possono essere ceduti, in tutto o in parte, da parte dell’Istituto Finanziatore all’interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche al fine di realizzare le operazioni previste ai sensi dell’art. 7-bis e seguenti della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina sulla cessione dei crediti. Il Finanziamento ceduto ai sensi del periodo precedente conserva le medesime garanzie e coperture assicurative che assistono il Finanziamento originario.
2. L’Istituto Finanziatore mantiene la gestione dei Finanziamenti ceduti, ferma restando la possibilità per i soggetti cessionari di attivare autonomamente le garanzie e coperture di cui al comma precedente.
Art. 15
(Documentazione tecnica di colloquio con l’INPS)
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1. Lo scambio di informazioni tra l’INPS, anche in qualità di gestore del Fondo, gli Istituti Finanziatori e le Imprese Assicuratrici che aderiscono al presente accordo avviene attraverso un’infrastruttura applicativa basata su web services.
2. La descrizione tecnica dei flussi scambiati è riportata nel documento tecnico allegato al presente accordo. Tale documento è reso disponibile sul sito internet dell’INPS all’interno di un’area dedicata ai soggetti interessati. Eventuali aggiornamenti del documento tecnico sono definiti d’intesa tra INPS, ABI, ANIA ed UNIPOL e saranno pubblicati nel sito internet dell’INPS. Detti aggiornamenti non comportano modifica del presente Accordo Quadro bancario.
ART. 16
(Impegni delle Parti)
1. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere la diffusione dei contenuti del presente accordo. In particolare, l’ABI provvederà ad inviare apposita comunicazione ai propri associati, invitandoli ad aderire allo stesso.
ART. 17
(Adesione degli Istituti Finanziatori)
1. Gli Istituti Finanziatori che intendono aderire al presente accordo lo comunicano all’INPS e per conoscenza all’ABI, mediante apposito modulo in allegato X al presente Accordo Quadro
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bancario. Con l’adesione gli Istituti finanziatori dichiarano di aver preso visione e condiviso i contenuti del documento tecnico di cui all’art. 15, comma 2 e del Simulatore, assumendosi la responsabilità relativa ai diversi documenti prodotti ai fini del compimento e gestione dell’operazione di Finanziamento e degli eventuali connessi aggiornamenti.
2. L’INPS rende operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’adesione stessa.
3. Gli Istituti Finanziatori che intendono recedere dal presente accordo lo comunicano all’INPS e per conoscenza all’ABI. Le domande di recesso pervenute all’INPS entro il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo. Le domande di recesso pervenute all’INPS dopo il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. L’INPS rende operativo il recesso entro i termini sopraindicati.
4. Il recesso degli Istituti Finanziatori dal presente Accordo Quadro bancario non produce effetti sulle operazioni di Finanziamento perfezionate prima della data di operatività del recesso medesimo.
ART. 18
(Validità dell’Accordo Quadro bancario)
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1. Il presente Accordo Quadro bancario è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo stesso.
Il presente Accordo Quadro bancario può essere rivisto in tutto o in parte con l’accordo delle Parti sottoscrittrici, e sentito il parere dell’INPS per i profili di competenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa trasmissione all’AGCM per i profili di competenza.
ART. 19
(Esonero Responsabilità)
1. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per le risultanze del simulatore; resta a carico dell’INPS solo l’aggiornamento dei dati funzionali ai mutamenti dell’età pensionabile in dipendenza della speranza di vita.
2. ABI comunica all’INPS quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, in modalità esclusivamente telematica.
3. L’Istituto Finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS le eventuali variazioni anagrafiche inerenti lo stesso, per consentire i relativi accreditamenti presso INPS, entro 30 giorni dalla data in cui le predette variazioni hanno effetto
4. L’Inps non è responsabile di quanto trattenuto in eccesso sul trattamento pensionistico, qualora la comunicazione dell’estinzione anticipata del Finanziamento di cui all’articolo 12 non avvenga nei termini ivi previsti. Tutte le eccedenze saranno rimborsate direttamente dall’Istituto Finanziatore al Soggetto finanziato.
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5. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per i fatti e le conseguenze comunque riconducibili all’omessa, errata o tardiva comunicazione della variazione anagrafica per decesso del soggetto richiedente la prestazione da parte dell’ufficiale di anagrafe, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 luglio 1965 n. 903 o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo ai sensi dell’art. 1 comma 303 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
6. l’INPS non risponde per ogni eventuale conseguenza correlata a omesse, tardive o erronee comunicazioni da parte degli Istituti finanziatori, nonché di soggetti diversi da Istituti Finanziatori ed Imprese Assicuratrici, necessarie per l’esatto e proficuo svolgimento dei compiti assegnati. Le comunicazioni degli Istituti finanziatori devono essere trasmesse esclusivamente attraverso un tracciato concordato tra le parti e riportato nell’allegato tecnico al presente Accordo quadro.
7. La documentazione precontrattuale e contrattuale inerente il finanziamento e le eventuali modifiche e/o integrazioni è predisposta dall’Istituto Finanziatore, che se ne assume la relativa responsabilità in merito ai loro contenuti e ad eventuali mancati aggiornamenti, con piena manleva dell’INPS in relazione ai contenuti dei documenti pubblicati e a ritardi nel loro aggiornamento. L’errata pubblicazione della documentazione sul sito INPS avviene sotto l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo con piena manleva nei confronti degli Istituti Finanziatori.
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8. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per l’eventuale uso da parte dei soggetti destinatari dei dati personali degli assicurati forniti agli istituti finanziatori e alle imprese assicuratrici non conforme alle finalità di cui all’art. 1 commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e del DPCM.
Il Ministro dell’Economia e Il Ministro del lavoro e delle Il Presidente della
delle Finanze politiche sociali Associazione Bancaria Italiana
Roma ........................
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