Contract
Convenzione fra l’Assemblea legislativa della regione Xxxxxx Xxxxxxx e la Citta' metropolitana di Bologna per l'affidamento del servizio di difesa civica al Difensore Civico regionale
L’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con sede in xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, Xxxxxxx - C.F. 80062590379, nella persona della Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini, Xxxx Xxxxxxxxx, presso il quale ha sede il Difensore Civico regionale;
e
La Città metropolitana di Bologna, con sede in Via Zamboni n. 13 – P.I. e C.F 03428581205, nella persona del Responsabile del Servizio Innovazione istituzionale e amministrativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Premesso che:
⬝ la difesa civica nasce, essenzialmente, come forma pre-contenziosa di tutela dei cittadini; ha la caratteristica di essere facilmente accessibile, in ragione della gratuità, della assenza di formalità procedurali e della prossimità al territorio;
⬝ il suo obiettivo principale è quello di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità dell’agire delle pubbliche amministrazioni, nell’intento di garantire l’attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);
⬝ la difesa civica raccoglie le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e, se del caso, indica alla pubblica amministrazione la condotta legittima o più appropriata alla fattispecie, nell’obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
⬝ le questioni più complesse vengono affrontate nel corso di apposite udienze di mediazione, durante le quali, dopo una prima fase di confronto, si favorisce la formazione di un accordo transattivo fra le parti;
⬝ la difesa civica conosce anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini o agli uffici pubblici; qualora la questione non rientri nella sua competenza è in grado comunque di indirizzare il cittadino ad altri organismi di tutela o di mediazione;
⬝ le azioni volte alla divulgazione della cultura della mediazione, come sopra richiamate, possono contribuire a qualificare ulteriormente l’insieme delle attività di difesa civica, pertanto sarà opportuno ricercare tutte le possibili forme di collaborazione con la Giunta regionale tali da valorizzare tali iniziative e accrescere le sinergie tra istituzioni nell’ottica di servizio al cittadino;
⬝ l’azione della difesa civica si rivela altresì amica ed alleata della pubblica amministrazione, in quanto è in grado di sgravare la stessa dalla gestione dei conflitti con i cittadini e di prevenire l’insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari;
⬝ la sua azione determina pertanto un cospicuo e tangibile risparmio anche per le pubbliche amministrazioni, in termini di spese legali e di utilizzo di risorse umane per la gestione del contenzioso;
⬝ la difesa civica favorisce inoltre il ristabilirsi di un clima di fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione;
⬝ l’azione della difesa civica si rivela ancora più utile nel particolare momento di crisi economica che il Paese sta attraversando, allorché, a fronte della contrazione di risorse destinate alle pubbliche amministrazioni, si verifica un aumentato bisogno di servizi e di assistenza da parte della cittadinanza, colpita anch’essa dalla crisi generale;
⬝ l’azione della difesa civica può contribuire a elevare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi e dell’attività pubblica, e, conseguentemente, a legittimare maggiormente l’amministrazione agli occhi del cittadino - utente;
Considerato che:
⬝ la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, in particolare dai Comuni, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna;
⬝ la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
⬝ dal gennaio 2010 ad oggi la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul territorio regionale ha cessato le proprie funzioni, determinando la scomparsa di una rete di tutela e di protezione del cittadino attiva già da qualche decennio;
⬝ la gran parte dei Comuni e delle Province, nonché la Città metropolitana di Bologna, non ha utilizzato la facoltà concessa dalla legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale, e che lo stato e i contenuti del processo di riordino istituzionale nazionale non consentono di ritenere come presumibile un mutamento rapido e ampio di queste scelte; i cittadini, in questo contesto istituzionale, si rivolgono in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale in relazione a contenziosi con gli Enti locali;
Visto:
⬝ l’art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003, in base al quale le funzioni di Difensore Civico negli Enti locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore Civico regionale;
Ritenuto che:
⬝ si pone con urgenza la necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio, mantenendone inalterate le caratteristiche sia pure in un’ottica di forte contenimento della spesa,
Tutto ciò premesso e considerato,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La Città metropolitana di Bologna affida al Difensore civico regionale il servizio di difesa civica che sarà svolto secondo le seguenti modalità operative:
1. entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione presso la Città metropolitana di Bologna sono attivi:
a) lo sportello di difesa civica presso il quale i cittadini potranno ricevere materiale informativo sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione;
b) un apposito link sul sito dell’ente contenente il materiale informativo sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione;
2. al Difensore civico sono demandati:
a) il servizio di difesa civica, a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
b) il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
c) l’attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;
d) l’emissione di pareri su materie/quesiti di interesse dell’Ente.
3. entro il 31 marzo il Difensore civico regionale presenta al Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna una relazione nella quale darà conto della attività svolta nell’anno precedente. Una volta discussa in sede assembleare, è resa pubblica sul sito web del Difensore civico ed inviata al Sindaco della Città metropolitana di Bologna. Il Difensore civico, su richiesta della Città metropolitana di Bologna, fornirà un sintetico esame delle istanze riguardanti l’Ente nel corso dell’anno precedente.
Art. 2 Partecipazione alle spese
La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.
Art. 3 – Durata della Convenzione
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La scadenza della convenzione viene fissata in data 31 dicembre dell’ultimo anno di durata.
Art. 4 – Riservatezza
Ciascuna parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679.
Art. 6 – Foro competente
Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la C.C.I.A.A. o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo, la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 7 – Disposizioni generali
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.
Bologna, 11 febbraio 2019
Per il Servizio Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna La Responsabile
Xxxx Xxxxxxxxx
Documento sottoscritto digitalmente
Per la Città metropolitana di Bologna Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Documento sottoscritto digitalmente