CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A.
giorno 17 del mese di Settembre dell’anno 2002
OGGI
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A.
DEL SERVIZIO DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA
TRA
il Comune di FERRARA, Provincia di FERRARA, nel seguito sinteticamente definito anche “Comune”, a firma del Sig. XXXXXXX XXXX nato a Ferrara il 21/09/1947 nel suo attuale ruolo di Dirigente Settore Affari Istituzionali, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Prog. 90 Verb. 17 – Prot. 48657/01 dell’08/07/2002, ed interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 00297110389
E
AGEA S.p.A. con Sede Legale in FERRARA, Via C. Diana n. 40, Codice Fiscale n° 01372000388 iscritta al n° 01372000388 del Registro Imprese presso CCIAA di Ferrara, nel seguito sinteticamente definita anche “Società”, a firma del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a Ferrara il 7 settembre 1950, nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 22/02/2001 VERB. n.2 e con delibera del 02/08/02 VERB. n. 9.
PREMESSO
a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25803/2000 in data 24/07/2000 è stata disposta la trasformazione di AGEA, Azienda Speciale del Comune di Ferrara, in Società per Azioni, ai sensi dell’art. 22, lett. e), della Legge 8/6/1990 n. 142 e dell’art. 17, comma 51, della Legge 127/97;
b) che in base al punto 18) della citata delibera è stata “confermata alla AGEA S.p.A, così costituita, la prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi del Comune di Ferrara già facenti capo ad AGEA Azienda Speciale del Comune di Ferrara”;
c) che i rapporti tra il Comune di Ferrara ed AGEA Azienda Speciale relativi ai citati servizi erano regolati dalle norme convenzionali contenute negli atti deliberativi del Comune di affidamento diretto dei medesimi;
d) che la delibera di trasformazione, al punto 19), prescrive che “i rapporti tra il Comune di Ferrara e la Società saranno disciplinati mediante appositi contratti di servizio”;
e) che ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.lgs. 267/2000 le società per azioni derivanti dalla trasformazione “conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi passivi delle aziende originarie”;
f) che in base a tale principio si realizza in concreto continuità di regolamentazione tra precedenti atti convenzionali per la gestione del servizio ed il presente contratto per quanto non diversamente normato;
g) che la trasformazione dell’AGEA in S.p.A. è avvenuta in data 2/11/2000;
h) che il servizio affidato con il presente contratto è espressamente compreso nell’oggetto sociale di AGEA S.p.A. così come definito dall’art. 2 dello Statuto Sociale della stessa;
i) che il capitale iniziale della “Società” è pari al capitale di dotazione della azienda speciale trasformata;
l) che per lo svolgimento della propria attività AGEA impiegherà inoltre i cespiti (immobili, impianti, attrezzature, automezzi ed arredi) acquisiti direttamente dall’azienda ed iscritti all’attivo patrimoniale della “Società”, nonché quelli assegnati in uso al Comune;
m) che con la costituzione della società per azioni si è inteso da una parte snellire i processi decisionali e dall’altra incrementare l’economicità della gestione e la sua capacità di finanziare autonomamente, per il mezzo dei propri ricavi e la razionalità della gestione, gli investimenti necessari allo sviluppo della quantità e qualità dei servizi erogati alla collettività, rinnovando e ricostituendo i conseguenti cespiti con adeguati processi di manutenzione ed ammortamento;
n) che il presente “Contratto di Servizio”, (in seguito “Contratto”), rappresenta, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti del Comune e dell’AGEA S.p.A. (in seguito “Parti”) in quanto conseguenti l’affidamento in gestione di servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
o) che, in linea generale, il presente “Contratto” ha come finalità quella di regolare ad ogni effetto, i rapporti tra la “Società” ed il “Comune”, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della prima ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell’Amministrazione Comunale, disponendo le modalità e le condizioni essenziali per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi;
p) che contestualmente al presente sono stati sottoscritti tra le Parti i “Contratti” per ognuno degli altri servizi affidati alla “Società” e precisamente: servizi energetici, gestione rifiuti, verde pubblico e pubblica illuminazione- semaforizzazione;
q) che tali “Contratti” sono tra loro intimamente connessi, in quanto, nel loro insieme garantiscono l’economicità complessiva della gestione aziendale e la remunerazione dei capitali in essa investiti;
r) che per quanto precede ogni modifica ad uno o più “Contratti” sottoscritti in data odierna, o soppressione od aggiunta di servizi, dovrà essere preceduta da una verifica di congruità dell’impianto contrattuale complessivo che dalle modifiche scaturirà;
s) che le parti assumono quali valori determinanti ed irrinunciabili dell’erogazione dei servizi pubblici: - la qualità ed il suo costante miglioramento da verificarsi attraverso meccanismi di monitoraggio che coinvolgano anche i clienti/utilizzatori, - l’allestimento e la fruizione degli stessi in condizioni di piena sicurezza;
t) che quanto di seguito concordato tra le parti fa riferimento alla legislazione vigente alla data della firma del presente contratto e che modifiche agli assetti delle aziende erogatrici di servizi pubblici locali e ai relativi sistemi tariffari, che dovessero essere obbligatoriamente recepiti nella regolamentazione dei presenti rapporti o influire significativamente sugli stessi, costituiscono diritto per ognuna delle Parti di richiedere la verifica dei relativi impegni e l’eventuale loro revisione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti.
ART. 2
(Oggetto del contratto)
1. Il “Comune” affida alla “Società” la gestione del servizio disinfezione e disinfestazione del Comune di Ferrara.
2. Il servizio, più analiticamente descritto all’art. 8, e nella scheda tecnica allegata quale parte integrante del presente "Contratto", concerne la dezanzarizzazione, derattizzazione, altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione del “Comune”.
ART. 3
(Ambito territoriale)
1. L’ambito di affidamento del servizio corrisponde all’intero territorio del Comune di Ferrara.
ART. 4
(Carattere dei servizi)
1. I servizi affidati con il presente “Contratto” costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, espressamente previste e regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la “Società” adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
ART. 5
(Durata)
1. Il “Contratto”, in quanto ciò non contrasti con norme di legge via via vigenti, ha durata di 15 anni a decorrere dalla sua stipulazione e potrà essere rinnovato alla scadenza. Sono fatti salvi i compensi pattuiti per l’anno 2001.
2. Entro il termine di validità il “Contratto” potrà essere modificato, previo accordo tra le Parti, apportando apposita appendice al “Contratto” stesso.
ART. 6
(Ruolo dei contraenti)
1. Il “Comune” è titolare del servizio oggetto del “Contratto”, la cui gestione è affidata alla “Società” per il tempo e con le modalità nello stesso previste.
2. Il “Comune” esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia, ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione, e idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico, nonché la qualità ambientale della comunità locale.
3. La “Società” provvede alla gestione del servizio, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il “Comune” da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione obbligandosi, a tal fine, ad approntare tutte le più adeguate coperture assicurative.
ART. 7
(Beni ed impianti)
1. Il Comune si impegna a cedere alla Società i beni e gli impianti funzionali alla gestione del servizio di cui al presente Contratto, anche se già in uso alla Società stessa, previa loro individuazione in specifico verbale redatto in accordo tra le Parti, al prezzo, per ogni singolo bene o impianto, definito sulla base del valore di mercato e tenuto conto dell’usura e dell’obsolescenza degli stessi.
2 . La “Società” utilizzerà per l’espletamento del servizio anche automezzi ed attrezzatura, presenti o futuri, acquistati direttamente dall’azienda.
ART. 8
(Gestione del servizio)
1. La “Società” si impegna ad eseguire tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione del servizio ed in particolare a provvedere alle attività, analiticamente definite nella allegata scheda tecnica, che fa parte integrante del presente “Contratto”.
2. I programmi di intervento definiti nell’allegata scheda tecnica dovranno essere approvati dalle competenti autorità sanitarie (Servizio Igiene Pubblica).
ART. 9
(Corrispettivo)
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18, il corrispettivo annuo che il “Comune” liquiderà alla “Società” è determinato dall’allegato computo metrico che definisce prezzi unitari e quantità standard di servizio pattuiti.
2. Tale computo metrico costituisce elemento di riferimento a decorrere dall’anno 2001 ed il corrispondente corrispettivo complessivo che ne deriva sarà annualmente aggiornato, con decorrenza a partire dall’esercizio successivo, in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai ed alle eventuali variazioni di quantità di servizi richiesti.
3. Il corrispettivo complessivo viene rideterminato all’inizio di ogni esercizio tenendo conto anche della maggiorazione calcolata in relazione al 50% delle nuove quantità inserite a gestione nel corso dell’esercizio precedente e alla diversa frequenza/tipologia degli interventi, mentre per i nuovi interventi non previsti nel computo metrico le parti concorderanno i nuovi prezzi.
4. I maggiori o diversi interventi dovranno essere richiesti o autorizzati (salvo i casi di urgenza per forza maggiore) dal responsabile comunale indicato al successivo art. 14.
5. Il corrispettivo non include le spese dovute a calamità naturali e viene erogato dal “Comune” dietro presentazione di fatture mensili pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuo da liquidarsi a 60 giorni dalla data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
ART. 10
(Obblighi del Comune)
1. Il “Comune” si impegna a comunicare preventivamente alla “Società” modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dalla “Società”, acquisendone il parere non vincolante.
2. Il “Comune” si impegna altresì a comunicare alla “Società”, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirle una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.
3. Il “Comune”, nell’ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla “Società” l’adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.
4. Il “Comune” si impegna, inoltre, a sostenere e favorire l’attività della “Società” attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del presente “Contratto”, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.
ART. 11
(Obblighi della Società)
1. La “Società”, nell’espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e disposizioni comunali, e tener sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il “Comune” da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio oggetto del presente “Contratto”.
2. La “Società” sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il “Comune” da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’effettuazione del servizio.
3. Resta esclusa la responsabilità della “Società” per fatti non riconducibili all’esercizio delle attività di cui al presente “Contratto”.
4. La “Società” dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, comprendendo tra questi anche il “Comune”, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
5. E’ a carico esclusivo della “Società” il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con la clientela.
6. Nei confronti dei dipendenti la “Società” è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.
7. La “Società” è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.
8. La “Società”, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
9. La Società si obbliga nella gestione del servizio a gestire i rapporti con gli enti di controllo.
10. La Società si impegna altresì a istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni, necessarie per la gestione del servizio, comprese quelle già in essere intestate al Comune, per le quali la Società stessa si impegna a chiedere la voltura a proprio nome.
11. La Società dovrà operare in modo da valorizzare l’immagine del servizio pubblico ed a tal fine dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel servizio, nonché gli automezzi utilizzati nello stesso.
ART. 12
(Divieto di cessione a terzi)
1. E’ fatto assoluto divieto alla “Società” di cedere a terzi il presente “Contratto”.
2. Ciò premesso, la “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità e sicurezza.
3. In particolare la “Società” può individuare le attività operative che possono essere affidate all’esterno o che possono essere svolte, nei limiti previsti dalla legge, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate, ferma restando in ogni caso la responsabilità diretta della Società stessa. Di tali affidamenti la “Società” darà preventiva informazione al “Comune”.
4. Le fusioni o incorporazioni della “Società” con altre società non costituirà cessione di contratto a condizione che la società risultante dalla fusione o incorporazione sia detenuta in quota maggioritaria dal Comune di Ferrara o da questi più altri enti locali.
ART. 13
(Scadenza, decadenza e revoca dell’affidamento della gestione del servizio)
1. Il “Comune” potrà pronunciare la decadenza e la revoca totale o parziale della “Società” dall’affidamento della gestione del servizio per i seguenti motivi:
a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della “Società”;
b) per causa di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell’esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative al servizio, qualora direttamente imputabili alla “Società” e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;
c) in caso di cessione del “Contratto”.
2. Nel caso di cui alla lettera b), prima di pronunciare la decadenza dell’affidamento, il “Comune”, sentita la “Società” sulle cause dell’inadempimento, notificherà alla “Società” stessa una diffida con la quale prescriverà la rimozione delle inadempienze, dopo di che, ove la “Società” non abbia provveduto, il “Comune” potrà provvedere direttamente e, in caso di reiterati inadempimenti, potrà emettere determinazione di decadenza.
3. Alla scadenza dell’affidamento della gestione del servizio o nel caso di revoca anticipata dello stesso la “Società” avrà l’obbligo di trasferire al “Comune” tutti i beni strumentali e gli impianti di proprietà della “Società” relativi al ramo d’azienda dietro pagamento del costo di riacquisto o di ricostruzione dei beni stessi, diminuito in relazione agli ammortamenti effettuati o al deperimento, se maggiore, sempre che tale criterio non sia derogato da specifiche norme di legge.
4. Il “Comune” si ritiene impegnato a mettere in atto tutte le procedure previste dalle norme vigenti per tutelare il personale dipendente della “Società” impiegato nel servizio oggetto del presente “Contratto”.
ART. 14
(Controllo e adempimenti della gestione)
1. Il “Comune” si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente “Contratto”, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza, economicità e qualità.
2. Al fine di consentire al “Comune” gli adempimenti di cui al presente articolo, la “Società” si impegna a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull’attuazione dei programmi di gestione, nonché a consentire in qualsiasi momento verifiche e sopralluoghi.
3. Il Referente del Comune per tali attività è il Responsabile del Settore Sanità e Servizi Sociali, a cui deve essere inviata tutta la documentazione prevista nel presente Contratto.
4. Tutti i documenti che per legge debbono essere inviati al Comune, devono pervenire allo stesso almeno 15 giorni prima delle scadenze di legge.
ART. 15
(Inadempienze – Diffida - Penali)
1. Le Parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente “Contratto” e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
2. La Parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. Per i servizi di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 8 del presente “contratto”, si applicheranno le penali giornaliere di:
- Euro 258,23 per servizi non effettuati (intendendosi per servizio, i singoli interventi elencati nelle schede tecniche allegati al presente contratto);
- Euro 154,94 per servizi effettuati in modo difforme dalle norme contrattuali.
I giorni di ritardo verranno computati a partire dalla data prevista per i servizi programmati, ovvero dalla data espressamente richiesta dal Comune per la rimozione di rifiuti urbani abbandonati e disposti in modo incontrollato.
4. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla “Società”.
5. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo di cui all’art. 10 comma 3 del presente “contratto”.
6. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi, nonché all’applicazione di penali, la competenza sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla “Società”, uno dal Comune, e il terzo, con funzioni di presidente, d’accordo tra le Parti.
7. In difetto d’accordo tra le Parti il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Ferrara, il quale nominerà anche l’arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell’altra, decorsi i venti giorni dall’invito stesso.
8. Il collegio giudicherà in forma irrituale, senza formalità di procedura, con il solo vincolo del principio del contradditorio, e la relativa decisione sarà inappellabile considerandosi quale volontà delegata dalle Parti.
ART. 16
(Foro competente)
1. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Ferrara.
ART. 17
(Registrazione)
1. Il presente “Contratto”, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato a cura della “Società” in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, del D.L. 12/1/1991 n. 6, convertito con modificazioni nella Legge 15/3/1991 n. 80.
ART.18
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La “Società” subentra in tutti i “Contratti” eventualmente già stipulati dal “Comune” relativi al servizio affidato.
2. Per il triennio 2001-2003non trovano applicazione i disposti dell’art. 9 commi 1 e 2 in quanto il corrispettivo corrisposto dal “Comune” alla “Società” viene sin d’ora fissato nella seguente misura:
- Euro 309.874,14 (più IVA) per il 2001;
- Euro 309.874,14 (più IVA) per il 2002;
- Euro 361.519,83 (più IVA) per il 2003.
ART. 19
(Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente “Contratto” si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
p. la Società p. il Comune
ALLEGATI:
Schede tecniche
Computo metrico dei servizi resi