B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.76
Sentenza del 9 agosto 2022 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxx Xxxxx, Presidente, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | |
A., rappresentato dall'avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, Ricorrente | |
contro | |
UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte | |
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP) |
Fatti:
A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013 nonché il 28 ottobre 2019, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP ita- liano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia, A., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul ter- ritorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e regolando le transazioni previo pagamento in contanti in as- senza di qualsivoglia documentazione (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2020.319 del 3 marzo 2021 Fatti lett. A). Tale rogatoria, la cui esecuzione è stata delegata dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) all’Amministrazione federale delle dogane, dal 1° gennaio 2022 Ufficio fede- rale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), ha portato, tra l’altro, al sequestro delle relazioni bancarie n. 1 e 2 presso la banca B., Chiasso, intestate ad A., nonché del fondo part. n. 3 del Comune di Champfèr di proprietà del predetto (v. act. 6.1).
Con il complemento rogatoriale del 28 ottobre 2019, l’autorità estera, basan- dosi su una sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017, ha chie- sto, tra l’altro, la confisca dei beni di cui sopra (v. act. 6.5).
B. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 22 marzo 2022, l’USDC ha accolto la rogatoria aretina, statuendo segnatamente che “2. Dopo la cre- scita in giudicato della presente decisione, l’UDSC si rivolgerà alla banca B. di Lugano al fine di saldare la relazione cifrata n° 2 di cui l’attuale ammontare è di CHF 1'610'830.00 (valutazione al 19 ottobre 2021). Il saldo attivo verrà trasferito, dopo deduzione delle spese di gestione e di chiusura, a favore dell’autorità richiedente, previa procedura di ripartizione sharing, giusta gli artt. 11 segg. della LRVC. 3. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, l’UDSC ordinerà al registro fondiario Oberengadin/Bregaglia di procedere alla vendita, tramite pubblico incanto, del fondo part. n° 3 PPP. 4. Ordina la consegna alle autorità italiane del ricavato della vendita del fondo part. n° 3 PPP, particella n° 5 nel comune di Champfèr/St. Xxxxxx, previo rim- borso dell’ipoteca presso la banca B. di Lugano e previa procedura di ripar- tizione (sharing) giusta gli artt. 11 segg. della LRVC” (act. 6.8, pag. 5).
C. Il 25 aprile 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando la reiezione della rogatoria e il dissequestro sia del fondo a Champfèr che dei conti bancari n. 1 e 2 presso la banca B., unitamente a tutti gli altri conti e cassette di sicurezza a lui intestati.
D. Con risposte del 16 maggio 2022, l’UDSC e l’UFG hanno chiesto che il gra- vame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica del 30 maggio 2022, trasmessa all’UDSC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 10), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XXX; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/XXXXXXXXX, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 22 marzo 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione nonché proprietario del fondo oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i
beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre inoltre integrare la normativa na- zionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o ga- rantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).
3. Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017, emanata nell’ambito di una procedura di patteggiamento, violerebbe il principio nulla poena sine lege espressamente garantito dall’art. 7 CEDU, visto che l’autorità non gli avrebbe prospettato la confisca del fondo e dei conti liti- giosi. La rogatoria sarebbe inoltre lesiva dell’art. 2 AIMP e più specificatamente del suo diritto di essere sentito, “dato che, nonostante egli abbia patteggiato determinate condizioni, l’autorità richiedente ne ha imposte altre, aggiungendo inattesi indesiderati effetti patrimoniali alla richiesta di pena accolta” (act. 1, pag. 9).
3.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio
ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in- dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 con- sid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; XXXXXXXXXX, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
3.2 In concreto, con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, nell’am- bito di una procedura di patteggiamento ai sensi degli art. 444 e segg. CPP/I, ha condannato il ricorrente alla pena di due anni di reclusione, sospesa condi- zionalmente, e a EUR 4'000.– di multa per i reati ascrittigli (v. act. 1.C, pag. 61 nonché 66 e seg.). L’autorità ha parimenti disposto la confisca a carico del pre- detto di EUR 198'924'000.– in solido con altri coimputati, “da eseguire, per la parte corrispondente al relativo ammontare, sugli importi in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a carico dei predetti imputati A., […]” (ibidem, pag. 67 e segg.). Il ricorrente ha contestato la confisca dinanzi alla Corte suprema di cassazione italiana, la quale ha confermato la sentenza aretina. Come riportato dal Tribunale di Arezzo, la sentenza è infatti “passata in giudicato in data 27/2/19 per A. […] anche relativamente alla confisca (sentenza già passata in giudicato per la pena della reclusione e della multa)” (act. 6.6). Quanto precede permette di concludere che il ricorrente ha avuto modo di presentare le sue censure sulla confisca dinanzi alla massima istanza giudiziaria italiana, la quale non ha tuttavia ravvisato nessuna violazione dei suoi diritti fondamentali nell’ambito della procedura di patteggiamento sfociata nella sentenza del 9 no- vembre 2017. Il richiamo della sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.159 del 17 gennaio 2022, al fine di ottenere una sospensione per chie- dere chiarimenti all’autorità rogante, non è qui pertinente, nella misura in cui in quel caso valori patrimoniali della ricorrente erano stati confiscati nell’ambito di una procedura che non la concerneva, con il dubbio a sapere se la stessa avesse avuto modo di esprimersi prima che la misura fosse pronunciata. Per il resto non si vede come la procedura italiana possa essere lesiva del principio nulla poena sine lege, dato che i reati e le fattispecie penali alla base della sen- tenza del 9 novembre 2017 sono chiaramente indicati e ovviamente noti al ri- corrente.
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 agosto 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).