REGOLAMENTO PER IL RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DAI DIPENDENTI AI BENI AZIENDALI, COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE DISCIPLINARE E
COGESA S.p.A.
REGOLAMENTO PER IL RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DAI DIPENDENTI AI BENI AZIENDALI, COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE DISCIPLINARE E
ARTT. 66 E 67 CCNL DEL 10/07/2016)
Approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 3 DEL 20/01/2018
B) TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA 4
REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE DISCIPLINARE E ARTT. 66 E 67 CCNL DEL 10/07/2016 PER IL RISARCIMENTO DANNI, COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE
Il presente documento è stato redatto per regolamentare il risarcimento dei danni ai beni aziendali avuti in consegna per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Entra in vigore il 21/01/2018 e riguarda tutto il personale del Cogesa S.p.A.
Le disposizioni contenute nel presente documento sono mirate al miglioramento dell’attività lavorativa dei dipendenti e alla ottimizzazione della qualità dei servizi offerti agli utenti.
Qualora l’azienda non predisponga quanto di propria competenza per l’esecuzione delle presenti disposizioni, la mancata attuazione da parte dei dipendenti, non sarà considerata inadempienza del lavoratore.
La stesura del regolamento è stata eseguita nel rispetto delle vigenti norme di legge, delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei servizi ambientali, del Codice etico e di comportamento aziendale e del Codice disciplinare, adottati con delibera dell’Amministratore Unico del Cogesa S.p.A. n. 5.1 del 01/08/2014, ai quali si fa diretto riferimento per quanto non specificatamente contemplato nel presente documento.
1. Il personale è responsabile del materiale e delle attrezzature avute in consegna per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ciascun dipendente è tenuto ad utilizzare detto materiale con normale cura e diligenza secondo la rispettiva destinazione e le norme d’uso, nonché secondo le norme di comportamento che regolano il sevizio o fissate da legge. Quanto sopra evidenziato comprende anche gli automezzi aziendali.
2. In particolare, gli automezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente per motivi di servizio, negli orari previsti e nei percorsi stabiliti, controllando preventivamente lo stato degli stessi, così come stabilito dal Codice della strada e dall’art. 67 del vigente CCNL.
Il personale è tenuto altresì ad osservare le istruzioni fornite dall’Azienda per la manutenzione, gestione delle avarie, sinistri e furti nonché per la gestione e per l’uso dello stesso in piena sicurezza ai fini della prevenzione degli infortuni.
Il dipendente cui è affidato il mezzo dovrà mantenere in ordine i mezzi affidati, in particolare la cabina di guida, e provvedere a tutte le operazioni di controllo del livello
dell’olio motore, del liquido di raffreddamento, dello stato di usura del battistrada, segnalando eventuali anomalie al proprio responsabile di settore.
All’operatore è fatto divieto di:
− affidare la conduzione del mezzo a terzi;
− fumare all’interno dell’automezzo;
− trasportare persone o cose estranee al servizio e, comunque, oltre i limiti fissati dalla carta di circolazione.
− fare rifornimento in violazione delle regole aziendali.
Nell’eventualità che si verifichi un incidente o un danneggiamento del veicolo, il dipendente dovrà raccogliere tutti gli elementi che consentano di stabilire, circostanze, modalità e responsabilità del sinistro secondo quanto previsto nel Manuale SGQAS, procedura PG 15 Gestione sinistri.
I dipendenti responsabili dell’automezzo che viene da essi utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono obbligati a rispettare le normative stradali previste dalla legge. Nel caso di multe che saranno comminate alla Società, ferma restando l’apertura di una procedura interna per l’individuazione del responsabile, sarà dovuta, dal dipendente interessato il risarcimento dell’ammontare della multa stessa, con conseguente trattenuta dallo stipendio del mese successivo a quello della accertata violazione.
3. L’Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura massima del 20% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, fino al rimborso della somma dovuta, determinata secondo le disposizioni di cui ai punti successivi, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura intera su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
In caso di pluralità di sinistri/danneggiamenti imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.
4. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere tempestivamente contestati al/i lavoratore/i coinvolti, e comunque entro 5 giorni di calendario dalla notizia del fatto. Nella contestazione deve essere descritto il fatto che ha causato il danno e riportata una stima dello stesso.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 7 L. 300/1970 nonché dall’art. 68 CCNL (Provvedimenti disciplinari)
5. Il lavoratore ha diritto, entro i successivi 5 giorni di calendario, a presentare proprie osservazioni scritte. La procedura si intenderà conclusa entro 10 giorni dall’acquisizione delle giustificazioni o dall’attivazione del contraddittorio.
Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall’azienda sul fatto ai sensi della L. 241/1990.
6. Oltre all’addebito diretto, l’azienda potrà procedere secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari, nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da una grave infrazione al codice della strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, transito in zona di divieto di accesso).
7. Qualora non fosse direttamente rintracciabile l’autore del danno si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale del danno sul personale cui sia stato assegnato il bene negli ultimi cinque giorni.
8. In caso di furto, come anche nel caso di constatato danneggiamento, ad opera di terzi, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
9. Fermo restando quanto disposto dall’art. 67 punto 4 del vigente CCNL, la società potrebbe valutare, in accordo con le XX.XX. territorialmente competenti, la possibilità di stipulare polizza assicurativa a carico aziendale “Patente protetta” tra le cui prestazioni garantite dovrà prevedere:
a. Il rimborso per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati al conducente quale conseguenza di una violazione del codice della strada, entro i limiti di polizza;
b. Il rimborso per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora il conducente commetta infrazioni del codice della strada che azzerino il punteggio, entro il limite di polizza.
Resta inteso che il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda qualsiasi provvedimento limitativo della patente di guida emesso dagli Organi competenti ovvero impedimenti di altra natura, atti a non consentire la guida del mezzo assegnato in piena sicurezza.
10. A livello aziendale potranno essere inoltre definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 6 e 7 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscono coperture assicurative per i danni ai beni aziendali.
A tal fine, sarà verificata la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione o broker assicurativi volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore.
11. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
B) TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’azienda, ai sensi dell’art. 66 punto 5 del vigente CCNL, garantisce l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimento penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
2. Conseguentemente, l’azienda, congiuntamente alle XX.XX. territorialmente competenti, valuterà soluzioni che garantiscano, per le fattispecie di cui al punto precedente, la copertura delle spese di assistenza legale e di giudizio anche attraverso la stipula di polizze assicurative aziendali con il concorso dei lavoratori.
Tali soluzioni dovranno prevedere anche l’assistenza legale diretta per il personale rimasto vittima di aggressione da parte di soggetti terzi durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.