CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL MOTOVEICOLO
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
START POWER
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL MOTOVEICOLO
IN APPLICAZIONE ALLA POLIZZA N. 8427290
Set Informativo
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
26-5193 - 03/2019
Mod. XXX-XX 00-0000
Xxxxxx aggiornamento 01.01.2019
Assicurazione Danni Moto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA
Prodotto: Ducati (polizza collettiva n. 8 427 290)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato
Garanzie di base :
Furto (totale e parziale) Rapina
Incendio
Valore a nuovo 12 mesi
Garanzie opzionale con antifurto satellitare Vodafone obbligatorio
Valore a nuovo 24 mesi
Riduzione degli scoperti in caso di furto
Che cosa non è assicurato?
Motoveicoli a noleggio Motoveicoli ad uso pubblico
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni :
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
Appropriazione indebita
Principali limiti :
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale e per motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi se riacquisto presso la rete di un altro della stessa marca di quello perduto o distrutto e di valore non inferiore.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro motociclo acquistato con finanziamento Volkswagen Bank.
Dove vale la copertura?
✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
✓ L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante addebito su conto corrente e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione.
La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Version 12/2018
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126
MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882 Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9
Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Moto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni) MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles Prodotto: DUCATI (Polizza Collettiva n. 8427290)
Data di realizzazione: 1 marzo 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522%, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879% ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 00 xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi |
massimali concordati. L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai Motoveicoli. Sono operanti le garanzie di seguito indicate: Incendio Copre i danni subiti dal motoveicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione – e/o di azione del fulmine. Furto e Rapina: Copre la perdita totale o parziale (compresa la targa) del motoveicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso. Valore a Nuovo: In caso di perdita totale del motoveicolo assicurato non viene applicata sull’indennizzo liquidabile la diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo. La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi e è operante a condizione che venga riacquistato un altro motoveicolo Ducati per rimpiazzare quello perduto o distrutto ha la durata di 12 mesi (o fino a 24 mesi per il programma POWER) a decorrere dalla data di effetto della polizza. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? • START: comprende le garanzie “Incendio”, “Furto”, “Valore a nuovo per i primi 12 mesi”. • POWER:comprende le garanzie “Incendio”, “Furto”, “Valore a nuovo fino a 24 mesi”, purché sia installato il Servizio Telematico contro il furto della Vodafone Automotive Italia SpA di durata pari a quella del programma. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni con maggiorazione del premio |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Ci sono limiti di copertura? | ||||
Ulteriori esclusioni: - atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. - danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente: Programma START: | ||||
PROVINCIA | CON RIACQUISTO | SENZA RIACQUISTO | ||
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 30% minimo 150€ | 35% minimo 250€ | ||
AV, BN, CT, LE, ME, PA, RC, Comune di Roma | 20% minimo 150€ | 25% minimo 250€ | ||
ALTRE PROVINCE | 10% minimo 150€ | 20% minimo 250€ |
Programma POWER: In caso di Furto di un motoveicolo assicurato con programma POWER, con Box non funzionante al momento del sinistro, si applica uno scoperto aggiuntivo del 15% rispetto all’ammontare del danno. Tale scoperto non si applica se: - il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto; - la sottrazione del motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete quelli per il caso “con riacquisto” oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso “senza riacquisto”. In caso di furto totale, per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza. DEGRADO – DEPREZZAMENTO: PERDITA TOTALE DEL MOTOVEICOLO In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX ed. Due Ruote-minicar” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo. È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato. DANNI PARZIALI Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico: a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; b) due anni per tutte le altre parti. Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo. Qualora il motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero verde 800.178045 (dall’estero e da rete mobile x00 0000000000). |
PROVINCIA | CON RIACQUISTO | SENZA RIACQUISTO |
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 15% minimo 150€ | 25% minimo 250€ |
AV, BN, CT, LE, ME, PA, RC, Comune di Roma | 10% minimo 150€ | 20% minimo 250€ |
ALTRE PROVINCE | Nessuno scoperto | 10% minimo 250€ |
La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l’operatore chiederà un’integrazione della denuncia. In ogni caso l’operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all’Assicurato. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30. Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all’Autorità locale e ripetuta a quella italiana. In caso di furto o rapina del motoveicolo coperto dal programma POWER, l’Assicurato dovrà prontamente mettersi in contatto con la Centrale Operativa Vodafone Automotive Italia, per attivare le operazioni di localizzazione e recupero e seguire le istruzioni per l’inoltro della denuncia sporta alle Autorità competenti. l’Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza. In caso di FURTO TOTALE l’Assicurato deve inviare quanto segue: • Copia della denuncia alle Autorità • TUTTE le chiavi ricevute in dotazione • Originale della carta di circolazione, se disponibile • Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione • Originale del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso” • Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’IVA • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo • Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA s.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), xxx X.xxx Xxxxxxx 00 Torre Sud • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale contratto di finanziamento In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo • Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale contratto di finanziamento (documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH) • Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’IVA In caso di DANNO PARZIALE • Copia della denuncia alle Autorità • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo, ove richiesta • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il motoveicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’Assicurato, può: - far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; - sostituire il motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l’importo corrispondente. L’Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi a Centri appartenenti alla Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. La Rete è la Rete ufficiale Ducati cioè le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Ducati Motor Holding. | |
Gestione da parte di altre imprese: Centrale operativa Vodafone Automotive Italia: la struttura in funzione 24/24 ore tutti i giorni dell’anno, costituita da specialisti della sicurezza contattabili al numero 0331.1620847 per attivare le operazioni necessarie alla localizzazione e recupero del motoveicolo a seguito di furto/rapina per il programma assicurativo POWER. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un’unica soluzione in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, l’Aderente ha diritto alla parte di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento o di trasferimento: la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: • l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, • l’Assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato, recesso senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento o in assenza dello stesso, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. - In caso di programma POWER verranno trattenute le spese amministrative che non sono rimborsabili. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Durata | Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessano alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. In occasione di ogni eventuale rinnovo, il premio da versare è calcolato in ragione di anno. Non ci sono periodi di carenza delle coperture Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Qualora l’assicurazione abbia durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. Nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. |
Risoluzione | - Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: • restituire i documenti assicurativi relativi al motoveicolo, • consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del finanziamento o il suo trasferimento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato, recesso senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del motoveicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del motoveicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento per lʼacquisto di un motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato. Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. |
Quali costi devo sostenere? |
- costi di intermediazione I costi a carico del Contraente e dell’Assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento. La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 47,32% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,27%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-088781 (dall’estero: x000000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution - – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non è previsto l’arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Condizioni di Assicurazione Polizza COLLETTIVA n. 8427290
Edizione 01/2019
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Accessorio: installazione stabilmente fissata al motoveico- lo, così classificata:
• Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del motoveicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
• Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro paga- mento di un supplemento al prezzo di listino.
• Accessorio non di serie, se non rientra nelle due defini- zioni sopra riportate.
Aderente: soggetto che aderisce all’assicurazione.
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Socie- tà può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicu- rative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all’Assicurato tramite la polizza.
Box: dispositivo elettronico GSM/GPS da installarsi sul motoveicolo per il programma POWER. Da maggio 2015 si adotta il Vodafone Vehicle Defence di VODAFONE AU- TOMOTIVE Italia S.p.A.. Precedentemente, era adottato il Bikersat Light di Cobra Italia S.p.A., che viene mantenuto per ogni rinnovo.
Certificato di assicurazione: il documento che riporta:
- i dati anagrafici dell’Assicurato;
- i dati identificativi del motoveicolo;
- la data di immatricolazione del motoveicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.
Centrale operativa VODAFONE AUTOMOTIVE Italia: la struttura in funzione 24/24 ore tutti i giorni dell’anno, co- stituita da specialisti della sicurezza contattabili al numero 0331 1620847 per attivare le operazioni necessarie alla lo- calizzazione e recupero del motoveicolo a seguito di furto/ rapina per programma assicurativo POWER.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’assi- curazione.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del mo- toveicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del motoveicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunica- no la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al motoveicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richia- mate nel contratto, che la Società dichiara non essere com- prese nelle garanzie assicurative.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società all’Assicurato, in caso di sinistro.
Mach 1: MACH 1 S.r.l., Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
numero verde 800 17 80 45 (x00 00 00000000 dall’estero e da rete mobile), agenzia di assicurazione alla quale la Socie- tà ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.
Motoveicolo: veicolo a motore a due ruote. È definito Usa- to se alla data di effetto dell’assicurazione risulta immatri- colato da oltre 12 mesi.
Polizza: documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamen- to è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno propor- zionalmente ridotte.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del motoveicolo in seguito a un sini- stro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del motoveicolo stesso al momento del sinistro.
Rete: Rete ufficiale Ducati cioè le Concessionarie e i Servi- ce Partner del Gruppo Ducati Motor Holding.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all’attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per vo- lontà delle parti o per legge.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale li- mite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a ca- rico dell’Assicurato.
Servizio telematico contro il furto: insieme delle presta- zioni di comodato d’uso della Box e del relativo servizio di Centrale operativa per le procedure finalizzate al recupero del motoveicolo rubato.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre- stata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuel- les, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del motoveicolo, l’indennizzo dovu-
to sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezza- mento sul valore assicurato.
Valore Assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della sti- pula dell’Assicurazione.
Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del mo- toveicolo desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” ed. Due Ruote-Minicar, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle “Norme generali”.
SOMMARIO
NORME GENERALI | |||
Art. 1 | – Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A. | pag. | 2 |
Art. 2 | – Decorrenza e durata delle coperture | pag. | 2 |
Art. 3 | – Pagamento del premio | pag. | 2 |
Art. 4 | – Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione – Cessazione del rischio | pag. | 2 |
Art. 5 | – Recesso dal contratto | pag. | 2 |
Art. 6 | – Cessione del Contratto di Assicurazione | pag. | 2 |
Art. 7 | – Denuncia del sinistro | pag. | 3 |
Art. 8 | – Liquidazione del danno | pag. | 3 |
Art. 9 | – Sottoscrizione di altre assicurazioni | pag. | 4 |
Art. 10 | – Modifiche dell’assicurazione | pag. | 4 |
Art. 11 | – Estensione territoriale | pag. | 4 |
Art. 12 | – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio | pag. | 4 |
Art. 13 | – Rinvio alle norme di legge | pag. | 4 |
Art. 14 | – Oneri fiscali | pag. | 4 |
Art. 15 | – Portabilità | pag. | 5 |
Art. 16 | – Clausola di delega | pag. | 5 |
Art. 17 | – Protezione dei dati personali | pag. | 5 |
GARANZIA INCENDIO E FURTO | |||
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 6 |
Art. 2 | – Esclusioni | pag. | 6 |
Art. 3 | – Scoperti a carico dell’Assicurato a seguito di Furto | pag. | 7 |
Art. 4 | – Pagamento dell’indennizzo | pag. | 7 |
GARANZIA VALORE A NUOVO |
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione pag. 7
NORME GENERALI
Art. 1 - Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A.
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento per l’acquisto di un motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.
Sono esclusi dalla copertura i motoveicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: motoveicoli a noleggio, motoveicoli ad uso pubblico).
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato aderisce al programma assicurativo.
Alla scadenza, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio deve essere versato in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A.
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione – Cessazione del rischio
a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario:
• restituire i documenti assicurativi relativi al motoveicolo;
• consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.
Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:
• l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
• l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato, recesso ai sensi dell’art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del motoveicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del motoveicolo; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.
In caso di programma POWER verranno trattenute le spese amministrative dovute al Servizio Telematico contro il furto variabili in funzione della durata della copertura e precisamente:
249,00€ per 12 mesi; 291,00€ per 24 mesi; 318,00€ per 30 mesi; 339,00€ per 32 mesi; 346,00€ per 36 mesi e per 40 mesi; 360,00€ per 42 mesi; 374,00€ per 48 mesi; 388,00€ per 54 mesi; 402,00€ per 60 mesi.
In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l’avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
Art. 5 - Recesso dal contratto
Qualora l’assicurazione abbia durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.
In caso di ripensamento, l’Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.
Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso.
Inoltre dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all’art. 4 b) che precede.
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione
In caso di subentro di un nuovo cliente nel Contratto di Finanziamento, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione.
In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 7 - Denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile
x00 00 00000000). La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l’operatore chiederà un’integrazione della denuncia. In ogni caso l’operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all’Assicurato.
Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all’Autorità locale e ripetuta a quella italiana. In caso di furto o rapina del motoveicolo coperto dal programma POWER, l’Assicurato dovrà prontamente mettersi in contatto con la Centrale operativa VODAFONE AUTOMOTIVE Italia, disponibile 24 ore su 24, al numero 0331 1620847 per attivare le operazioni di localizzazione e recupero e seguire le istruzioni per l’inoltro della denuncia sporta alle Autorità competenti.
Art. 8 - Liquidazione del danno
A) Modalità di liquidazione del sinistro
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell’indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell’Assicurato all’Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Per la corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati. In caso di FURTO TOTALE
• Copia della denuncia alle Autorità
• TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
• Originale della carta di circolazione, se disponibile
• Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
• Originale del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso”
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
• Copia della fattura di acquisto del motoveicolo
• Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento
In caso di furto totale, per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
• Copia della fattura di acquisto del motoveicolo
• Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
In caso di DANNO PARZIALE
• Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
• Copia della fattura di acquisto del motoveicolo, ove richiesta
• Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
• Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
B) Determinazione dell’ammontare del danno B1) Perdita totale del motoveicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX ed. Due Ruote-minicar” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.
Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.
B2) Danni parziali
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) due anni per tutte le altre parti.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.
Qualora il motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall’art. 1907 del Codice Civile.
D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
E) Ripristino del motoveicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il motoveicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.
Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’Assicurato, può:
- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l’importo corrispondente.
L’Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
F) Ritrovamento del motoveicolo
In caso di ritrovamento del motoveicolo o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti.
Qualora il ritrovamento sia avvenuto:
- prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);
- dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del motoveicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dell’indennizzo determinato per i danni parziali subiti.
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare alla Società l’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 10 - Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 11 - Estensione Territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. L’aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
Art. 15 - Portabilità
È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 02.08.2018.
Art. 16 - Clausola di delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD
S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Quest’ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.
Art. 17 - Protezione dei dati personali
• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell’Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l’interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l’impossibilità di concluderlo.
3. Nell’ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un’anomalia, di un’incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
• Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell’ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall’ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
• Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all’uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
• di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
- la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
- copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.
Questo diritto riguarda l’insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
• di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d’accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
• di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
• di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un’informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
• di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati;
• personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
• di un diritto di limitazione: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
- in caso di uso illecito dei vostri dati;
- se contestate l’esattezza dei vostri dati;
- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull’uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Beni assicurati
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
- motoveicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- rapina del motoveicolo, anche se soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- guida senza regolare patente;
- guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono inoltre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del motoveicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
Art. 3 - Scoperti a carico dell’Assicurato in caso di furto
In caso di Furto la Società corrisponde l’indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza dell’Assicurato, al programma sottoscritto, e alla scelta di rimpiazzo del motoveicolo perduto mediante riacquisto:
Programma START:
PROVINCIA | CON RIACQUISTO | SENZA RIACQUISTO |
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 30% minimo Euro 150,00 | 35% minimo Euro 250,00 |
AV, BN, CT, LE, ME, PA, RC, Comune di Roma | 20% minimo Euro 150,00 | 25% minimo Euro 250,00 |
ALTRE PROVINCE | 10% minimo Euro 150,00 | 20% minimo Euro 250,00 |
Programma POWER:
PROVINCIA | CON RIACQUISTO | SENZA RIACQUISTO |
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 15% minimo Euro 150,00 | 25% minimo Euro 250,00 |
AV, BN, CT, LE, ME, PA, RC, Comune di Roma | 10% minimo Euro 150,00 | 20% minimo Euro 250,00 |
ALTRE PROVINCE | Nessuno scoperto | 10% minimo Euro 250,00 |
In caso di Furto di un motoveicolo assicurato con programma POWER, con Box non funzionante al momento del sinistro, si applica uno scoperto aggiuntivo del 15% rispetto all’ammontare del danno. Tale scoperto non si applica se:
- il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto;
- la sottrazione del motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi.
In ogni caso l’Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.
Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete il caso “con riacquisto” oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso “senza riacquisto”.
Art. 4 - Pagamento dell’indennizzo
In caso di Furto senza ritrovamento del motoveicolo, la Società paga l’indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall’art. 8 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti dall’art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
GARANZIA VALORE A NUOVO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell’indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo a condizione che il motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto presso la Rete di un altro di marchio Ducati, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto.
La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi e ha la durata di 12 mesi (o fino a 24 mesi per il programma POWER) a decorrere dalla data di effetto della polizza.
La Società effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro presentazione della “proposta di acquisto” sottoscritta.
ADDENDUM
SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TELEMATICO CONTRO IL FURTO (PER PROGRAMMA POWER), “VODAFONE VEHICLE DEFENCE BIKE D.P. DI VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA” IN VIGORE DA MAGGIO 2015.
La presente è una sintesi delle Condizioni generali di contratto, alle quali si rimanda per maggiori dettagli, consegnato al cliente in merito al servizio di localizzazione e recupero del motoveicolo, a seguito di furto o rapina, erogato dalla Centrale operativa di VODAFONE AUTOMOTIVE Italia, mediante l’installazione del dispositivo Vodafone Vehicle Defence (“VVD”), concesso in comodato d’uso e incluso nel programma assicurativo POWER. [Omissis]
Le previsioni contrattuali contenute nel presente Addendum produrranno i loro effetti nei confronti dell’Assicurato e di VODAFONE AUTOMOTIVE Italia, lasciando indenni Volkswagen Financial Services S.p.A., MMA IARD S.A. e MMA Assurances Mutuelles (“Assicuratori”), Mach1 e Ducati Motor Holding da qualsiasi onere o responsabilità, se non nei limiti esclusivi di quanto espressamente previsto e concordato nelle Condizioni generali di contratto. [Omissis]
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di un servizio al cliente (“Cliente”) erogato da VODAFONE AUTOMOTIVE Italia S.p.a., con sede in Busto Arsizio (VA), SS 33 del Sempione km 35, 212, cap 21052 (“VODAFONE AUTOMOTIVE”) consistente:
(i) nell’attivazione nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (“Territorio”) di un dispositivo VVD (“Box”), installato su un motoveicolo di proprietà del Cliente oppure in uso al Cliente, finalizzato alla individuazione del medesimo veicolo in caso di furto tramite la Centrale operativa VODAFONE AUTOMOTIVE;
e
(ii) nella concessione in comodato d’uso della Box.
Ai fini del Contratto, le prestazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono definiti il “Servizio”.
Art. 2 - Obblighi di VODAFONE AUTOMOTIVE
2.1. Previo collaudo della Box, la cui documentazione viene consegnata al Cliente contestualmente all’installazione sul motoveicolo, VODAFONE AUTOMOTIVE si obbliga ad attivare la Box mediante la Centrale operativa e ad erogare il relativo Servizio per la durata del Contratto e della copertura assicurativa POWER. [Omissis]
2.2. Ogni Box dovrà essere collaudata dalla Centrale operativa la quale rilascerà regolare certificato di collaudo all’Assicurato. VODAFONE AUTOMOTIVE richiederà pertanto le informazioni relative:
- alle caratteristiche del motoveicolo (ivi inclusi numero di telaio e di targa);
- al Cliente, inclusi i dati personali dello stesso.
2.3. Qualora la mancata attivazione del Servizio dipendesse da manomissioni della Box, incidenti, uso scorretto della Box, condizioni difettose del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali, nessuna responsabilità potrà essere imputata a VODAFONE AUTOMOTIVE.
Art. 3 - Obblighi del Cliente
3.1. Il Servizio ottenuto mediante sottoscrizione del programma POWER prevede che il Dealer provveda a tutti gli adempimenti necessari affinché VODAFONE AUTOMOTIVE possa attivare la Box ed erogare il relativo Servizio, provvedendo alla consegna ed installazione della Box stessa e della relativa documentazione.
3.2. Il Servizio sarà prestato con effetto dalla data risultante dal Certificato di Assicurazione e dal Certificato di Attivazione.
3.3. Il Cliente finale/Utilizzatore dovrà sottoscrivere la documentazione sottoposta alla sua attenzione dal Dealer ed inviare la Scheda di Attivazione e gli altri documenti connessi ai recapiti indicati.
3.4. Per tutta la durata del Servizio la Box rimane di proprietà di VODAFONE AUTOMOTIVE e deve restare permanentemente sul motoveicolo su cui è avvenuta l’installazione originaria ed i cui dati identificativi (targa e numero di telaio) sono stati comunicati a VODAFONE AUTOMOTIVE mediante la Scheda di Attivazione che dovrà essere debitamente completata, sottoscritta dal Cliente e trasmessa a VODAFONE AUTOMOTIVE a cura del Dealer o del Cliente stesso, prima della richiesta di collaudo.
Per motivi di sicurezza, è vietato lo spostamento della Box su un diverso veicolo di proprietà, o in uso, del Cliente.
3.5. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, così come in caso di modifica delle informazioni di cui al successivo articolo 4, ovvero rinuncia dei Servizi erogati da VODAFONE AUTOMOTIVE o mancata prosecuzione del rapporto contrattuale stipulato con l’Assicuratore, il Cliente deve darne preventiva comunicazione a VODAFONE AUTOMOTIVE e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione della Box e restituzione della stessa a sue spese, VODAFONE AUTOMOTIVE consente al Cliente di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di Euro 2,00 IVA inclusa, altrimenti procederà alla disattivazione e inutilizzabilità della Box.
3.6. Nei casi indicati al precedente 3.5., qualora il Cliente ne faccia richiesta scritta a VODAFONE AUTOMOTIVE, questa si impegna a consentire l’utilizzo su un nuovo veicolo di proprietà del Cliente del periodo residuo del Servizio già acquistato previo consenso degli Assicuratori. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere direttamente a VODAFONE AUTOMOTIVE il prezzo stabilito per l’installazione e il collaudo sul nuovo veicolo sulla base delle tariffe in vigore.
3.7. Qualora invece il Cliente non effettui la comunicazione di cui al precedente articolo 3.5. il Contratto si risolverà automaticamente e non produrrà più effetti, salvo il diritto di VODAFONE AUTOMOTIVE di richiedere la restituzione immediata della Box e/o degli eventuali danni arrecati alla stessa.
Art. 4 - Richiesta attivazione del Servizio di recupero
In caso di furto del proprio motoveicolo assicurato con il programma assicurativo POWER, il Cliente dovrà:
- comunicare a VODAFONE AUTOMOTIVE l’avvenimento secondo le modalità specificate nel Contratto di Servizio consegnato al Cliente in fase di installazione della Box e dar seguito alla denuncia di furto presso le Autorità competenti;
- chiamare il numero telefonico della Centrale operativa VODAFONE AUTOMOTIVE: 0331 1620847; ed attivare le procedure di recupero on demand.
Il mancato rilascio delle informazioni di cui al presente articolo 4 e/o la mancata denuncia di furto alle competenti Autorità e relativo invio a VODAFONE AUTOMOTIVE della denuncia nei termini e tempi previsti, costituiscono condizioni sospensive del Servizio oggetto del Contratto.
Art. 5 - Durata
5.1. Il Contratto decorre dalla data di esito positivo del collaudo operato in sede di installazione della Box e riportato nel Certificato di Attivazione e resterà in vigore per tutta la durata della copertura assicurativa POWER cui è abbinato, come risultante dal Modulo di Abbonamento. All’approssimarsi di ogni ricorrenza biennale dall’attivazione, il Cliente sarà avvisato da VODAFONE AUTOMOTIVE, ai recapiti risultanti dal Modulo di Abbonamento, dell’obbligo di recarsi presso il Dealer per la sostituzione della Box con altra Box sempre in comodato. Il Dealer Installatore provvederà alla restituzione a VODAFONE AUTOMOTIVE della Box disinstallata e a ripetere tutte le procedure previste dall’art. 3 con eventuale addebito dell’attività a carico del Cliente.
5.2. A prescindere dalla durata del primo periodo contrattuale scelto, alla prima scadenza il Contratto potrà essere rinnovato per un periodo successivo a scelta del Cliente anche indipendentemente dal rinnovo del programma POWER.
5.3. A seguito del rinnovo del Contratto, se avvenuto senza il prolungamento dell’assicurazione, VODAFONE AUTOMOTIVE provvederà a fatturare al Cliente il canone per il periodo di rinnovo sulla base delle tariffe applicate da VODAFONE AUTOMOTIVE alla Clientela al momento del rinnovo contrattuale. La fattura relativa al rinnovo del Contratto dovrà essere pagata entro il termine di scadenza indicato nel Contratto di rinnovo. Il Cliente riconosce che in caso di mancato e tempestivo pagamento del rinnovo del canone, VODAFONE AUTOMOTIVE sospenderà il comodato ed il correlato Servizio, richiedendo il riscatto della Box di cui al precedente articolo 3.4.
Art. 6 - Risoluzione e recesso
6.1. VODAFONE AUTOMOTIVE potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a valere dalla data di ricevimento della stessa, al verificarsi della circostanza di cui all’articolo 3.4. L’avverarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite da VODAFONE AUTOMOTIVE.
6.2. Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali di VODAFONE AUTOMOTIVE oppure a distanza ai sensi delle sezioni I e II del Capo I, Parte III – “Rapporto di Consumo” del D.Lgs. 206/05 (“Codice del Consumo”), il Cliente “Consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo ha diritto di recedere dal Contratto entro 10 giorni dalla conclusione dello stesso. Detto diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettersi, nel termine di cui sopra, a VODAFONE AUTOMOTIVE come segue al successivo articolo 10 (a).
Art. 7 - Disposizioni generali
[Omissis]
Art. 8 - Limitazione di responsabilità
Salvo il caso di dolo o colpa grave e in osservanza della disposizione di cui all’art. 33, comma 2 lettera a), del Codice del Consumo, la responsabilità di VODAFONE AUTOMOTIVE è limitata al Corrispettivo, laddove evidenziato e scorporato, per i Servizi oggetto del Contratto. La prestazione contrattuale di VODAFONE AUTOMOTIVE costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. VODAFONE AUTOMOTIVE non risponde dei danni che eventualmente dovessero essere provocati al veicolo in occasione del furto.
Art. 9 - Foro competente
[Omissis] Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, residente nel Territorio dello Stato italiano, per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione, esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di cui all’art. 63 del Codice del Consumo.
Art. 10 - Comunicazioni
Salve le disposizioni di legge che impongano forme obbligatorie, qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria o autorizzata ai sensi del Contratto, dovrà essere indirizzata o inviata via fax o email come segue:
(a) se a VODAFONE AUTOMOTIVE Italia S.p.A., al Servizio Clienti c/o VODAFONE AUTOMOTIVE Italia S.p.A., con sede in Busto Arsizio (VA), SS 33 del Sempione km 35, 212, cap. 21052
- fax: 0000 000000
- email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
(b) se al Cliente, vedi Modulo di Abbonamento.
Per i dettagli delle condizioni generali del Servizio Vodafone Vehicle Defence Bike D.P. di VODAFONE AUTOMOTIVE (o precedente Bikersat Light di Cobra Italia) e la garanzia convenzionale si rimanda ai documenti contrattuali interi consegnati al Cliente in fase di primo collaudo e attivazione del Servizio.
VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.p.A.
VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
Modulo di adesione valido in caso di prodotto finanziario erogato da Volkswagen Bank GMBH.
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Data e luogo
RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M
F SOCIETÀ
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Codice Fiscale
P. IVA
Nato/a a Prov. il Residenza: Via e n. civico Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Tipo Doc. N. Rilasciato da il
Cognome e Nome
Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale
P. IVA
Tipo Doc. N. Rilasciato da il Località Prov.
DESCRIZIONE MOTOVEICOLO
Tipo motoveicolo
Codice Casa
NUOVO
USATO
del
Modello Targa Telaio
Prezzo del motoveicolo
FACSIMILE
INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all’00-00 xxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxx - Xxxxxxx. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all’indirizzo: protectiondesdonnees@ xxx.xx. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni Generali o nell’Informativa Precontrattuale che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.
Firma del Richiedente/Utilizzatore (
Mod. 26-5195-bis VWB - 1FIVE1 03/2019
COPERTURE ASSICURATIVE
Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento in relazione all’acquisto del motoveicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Il sottoscritto pertanto incarica irrevocabilmente Volkswagen Bank GmbH a trattenere dall’importo erogato con il finanziamento il premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la rimessa alla/e Compagnia/e assicurative. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi di MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (mod. all. 3 Reg. Ivass n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (mod. all. 4 Reg. Ivass n. 40/2018, Il Documento Informativo Precontrattuale, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni Generali di Assicurazione contenuti nel Set Informativo di cui al Reg. IVASS n. 41 del 02.08.2018 relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle sue esigenze. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l’importo dei relativi prezzi e premi a MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla Polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi d’intermediazione pari a €
che viene corrisposto dal cliente in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario.
GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set informativo).
PROGRAMMA START: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (per i primi 12 mesi).
PROGRAMMA POWER: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (fino a 24 mesi), con antifurto satellitare Vodafone Vehicle Defence Bike D.P. di Vodafone Automotive Italia in comodato d’uso e servizio di centrale operativa per localizzazione a seguito di Furto o Rapina.
Durata del programma prescelta: mesi.
Premio della copertura € comprese imposte.
L’Assicurato dichiara altresì di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Firma del Richiedente/Utilizzatore (
Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Xxxxxx da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
(b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
(c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
(d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
(e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.
DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l’obbligo di consegnare al Contraente1 il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del D.Lgs n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
(a) Cognome e Nome ;
(b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) con estremi identificativi riscontrabili consultando il Registro presente sul sito internet dell’Ivass (xxx.xxxxx.xx);
(c) indirizzo della sede operativa/legale ;
(d) telefono: ..........................................; indirizzo di posta elettronica o PEC ;
(e) svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 Febbraio 2019 con numero D000621181.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta e che gli estremi identificativi dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo
(a) Imprese assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni.
(b) Per le compagnie MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua di Assicurazioni, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l’attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 00 00000000, xxx.xxxx-0.xx, xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx.
(c) Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che è stata stipulata dall’Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
(a) Per ciascuna delle polizze danni - NEW FIRST TRIP, NEW BUSINESS TOUR, NEW CLUB VOYAGE COLLISIONE, NEW CLUB VOYAGE KASKO, VALUE, UP!VALUE, GAP, DUCATI START/POWER , SMALL, MEDIUM, LARGE CONTO PROPRIO, LARGE CONTO TERZI, CAPITAL SAFE, PERSONAL SAFE, PERSONAL SAFE MAN, ESTENSIONE GARANZIA USATO, AFTER SALES WARRANTY - l’Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione effettuata.
(b) Nel caso di polizze X.X.Xxxx:
- RCA VIC: l’Intermediario percepisce una commissione pari allo 0% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- RCA SARA: l’Intermediario percepisce una commissione pari allo 0% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
(c) Nel caso di polizze CPI:
- ALTER EGO DUO PLUS per TUTTI: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 48,42% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- ALTER EGO DUO PLUS per Dipendenti Privati: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 48,42% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- ALTER EGO LEASING: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 49,20% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’Intermediario VWFS e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG;
(a) l’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l’Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono quelle indicate nella Sezione II alla lettera (a) e svolgono attività in Italia.
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
(a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge;
Mod. 26-5217 - Allegato 4 – 03/2019 - 1FIVE1
(b) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario in relazione all’attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l’Intermediario VWFS la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti:
Xxxxxx, Xxx X.X. Xxxxxxx, 00 Tel. x00 00 00 000 0000
Fax x00 00 00 000 000
Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa. Quando VWFS opera in collaborazione con altro Intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a VWFS medesima, la quale provvederà a inoltrarli all’altro Intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l’Intermediario in diretta relazione con l’impresa assicurativa.
1In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva.