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Condizioni Generali di Vendita SurTec Italia Sas di Externa Holding Srl | ||
1. Disposizioni Generali 1.1. Le forniture oggetto della presente offerta, così come i servizi, sono regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Eventuali condizioni particolari ovvero diverse pattuizioni proposte dal Committente avranno validità solo ed esclusivamente se espressamente accettate dal Fornitore in forma scritta. Non vengono considerati come accettazione da parte del Fornitore né il suo silenzio all'invio di condizioni da parte del Committente né l'esecuzione di un ordine. 1.2. L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali di Fornitura non influisce sull'efficacia delle restanti clausole. 2. Offerte, Ordini 2.1 Le offerte proposte dal Fornitore non sono per esso vincolanti, mentre l’ordine è irrevocabile per il Committente dalla sua approvazione. Gli ordini del Committente vincolano il Fornitore solo ed esclusivamente dopo la sottoscrizione della conferma da parte di quest’ultimo. Per il contenuto e l'ambito di applicazione del contratto fa esclusiva fede la Conferma d'Ordine del Fornitore. Qualora tale interscambio abbia luogo tramite sistema telefonico e/o informativo senza sottoscrizione, si assume quanto sopra rispondente ai requisiti di forma scritta e si considererà espressamente approvato anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile con espressa approvazione autonoma e specifica da parte del Committente delle seguenti clausole: 1. disposizioni generali; 2. offerte, ordini; 3. termini di consegna; 4. determinazione prezzi, spedizione e trasferimento del rischio; 5. prestazione di garanzie; 6. garanzie ed altre forme di responsabilità; 7. risarcimento del danno; 8. disegni ed altra documentazione; 9. foro competente. 2.2 Il Fornitore non è obbligato ad evadere la fornitura, qualora leggi e normative nazionali o internazionali in materia di diritto commerciale estero o di diritto ambientale o embargo (e/o altre sanzioni) ne proibiscano la sua evasione. 2.3 I dati e le illustrazioni contenute nei listini, prospetti, preventivi di costo ed offerte, in particolare i dati di peso o dimensionali ed altri dati tecnici, nonché quelli di riferimento alle norme aziendali o extraziendali, ed i campioni caratterizzano soltanto l'oggetto del contratto e soltanto a fronte di una conferma scritta rappresentano una promessa di qualità. In tal senso il Cliente non è esonerato dall’esecuzione di prove di idoneità del prodotto all’utilizzo a cui è destinato. 2.4 Per le produzioni speciali il Fornitore si riserva il diritto di fornire un quantitativo ragionevole in più o in meno del quantitativo ordinato. 2.5 I costi relativi alla realizzazione di campioni e/x xxxxxxx, nonché i costi relativi agli impianti necessari per la produzione dei medesimi sono a carico del Committente. 2.6 I costi relativi agli impianti per le produzioni in serie devono essere regolarmente fatturati al Committente, salvo eventuali pattuizioni diverse che avranno validità solo ed esclusivamente se espressamente accettate dalle parti in forma scritta. 2.7 In ogni caso gli impianti di cui ai precedenti punti 2.5 e 2.6 rimangono di proprietà del Fornitore a prescindere dall’imputazione dei costi al Committente. 2.8 Qualora il Committente ordini una fornitura a consegne ripartite, il Fornitore è autorizzato a reperire tutto il materiale necessario per l’evasione dell’intero ordine e a fabbricare prontamente tutta la merce ordinata. In tal senso, a seguito dell’emissione dell’ordine, nessuna ulteriore modifica potrà essere richiesta da parte del Cliente, salvo espresso accordo in forma scritta. 2.9 Il Committente si assume la responsabilità per i dati di sua competenza e per le parti/componenti che deve mettere a disposizione. 3. Termini di Consegna 3.1. Salvo diversi accordi presi per iscritto in singoli casi specifici, le scadenze ed i termini di consegna sono da intendersi come orientativi, e presuppongono comunque il chiarimento di comune accordo di tutti gli elementi necessari al Fornitore per l'adempimento dell'ordine. 3.2. Il termine di consegna si considera rispettato nel momento in cui la merce oggetto della fornitura abbandona il deposito del Fornitore ovvero a seguito di comunicazione scritta da parte del Fornitore circa la pronta spedizione del materiale ordinato. 3.3. II termine di consegna è da intendersi come concordemente prorogato quando le forniture e/o servizi resi dal Fornitore vengono ritardati per circostanze a questi non imputabili. Tra esse si annoverano anche interruzioni dell'esercizio, scioperi, serrate, impedimenti di traffico o di altra natura comunque imprevedibili, che interessino il Fornitore o i subfornitori. Lo stesso vale anche qualora i suddetti eventi intervengano in un momento in cui il Fornitore è in mora. Qualora la merce ordinata non venga consegnata ovvero abbia un ritardo di oltre sessanta giorni il Committente ha quale unica facoltà, esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento del danno, quella di recedere dal contratto. 3.4. Il termine di scadenza relativo alla consegna della fornitura oggetto del presente atto decorre dall’adempimento da parte del Committente degli obblighi concordati con il Fornitore in ordine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla presentazione di dati e documenti tecnici, autorizzazioni, versamento di acconti, rilascio di una garanzia di pagamento. 3.5. In caso di insolvenza o sopravvenuta difficoltà di pagamento da parte del Cliente, è data espressa facoltà al Fornitore di sospendere la fornitura ovvero l’esecuzione dei contratti in corso d’opera, salvo controprestazione o rilascio di garanzia da parte del Committente (vds. punto 6 nel prosieguo del presente atto). 3.6. È concessa espressa facoltà al Fornitore di eseguire consegne parziali. 4. Determinazione Prezzi, Spedizione e Trasferimento del Rischio 4.1 Per l'interpretazione delle clausole di fornitura applicate valgono le regole internazionali della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella versione valida alla data della Conferma dell'Ordine (INCOTERMS 1990). 4.2 Casse in legno, cartoni ed imballi monouso vengono addebitati dal Fornitore al Committente a prezzi di costo e non vengono ritirati. 4.3 Qualora la spedizione venga ritardata su disposizione del Committente, il rischio è trasferito al Committente al momento della disponibilità alla consegna da parte del Fornitore. Il Fornitore è altresì autorizzato ad addebitare al Committente i costi da questi sostenuti per il deposito dei prodotti nei propri stabilimenti, per almeno lo 0,5 % dell'importo in fattura, per ogni mese completo di deposito. Eventualmente, dopo la fissazione e l'inutile decorso di un termine adeguato, il Fornitore si riserva la facoltà di disporre dell'oggetto di fornitura in altro modo, e di fornire quanto dovuto al Committente ad una scadenza adeguatamente prorogata. 4.4. È data espressa facoltà al Fornitore di procedere all’adeguamento dei prezzi in caso di variazione dei costi relativi, a titolo solo ed unicamente esemplificativo, alle materie prime, all’erogazione di energia elettrica e gas, alla liquidazione salariale. 5. Modalità di Pagamento 5.1 Qualora le modalità di pagamento non siano diversamente disciplinate nella Conferma d'Ordine, le parti stabiliscono che il corretto adempimento dovrà essere effettuato in Euro a mezzo bonifico bancario entro e non oltre la data di scadenza indicata in fattura. 5.2 In caso di ritardo nei pagamenti, fatti salvi ulteriori diritti, si applicheranno gli interessi bancari consueti, comunque pari almeno a 3 punti percentuali sul tasso trimestrale Euribor (tasso di offerta) valido alla data di scadenza del termine di pagamento. 5.3 Il Committente non è autorizzato alla ritenzione dei pagamenti o alla compensazione con crediti di qualsiasi genere. 5.4 Qualora i crediti del Fornitore siano stati dallo stesso dilazionati, essi diventano immediatamente esigibili senza sconti, nel caso in cui il Committente incorra in mora di pagamento nei confronti del Fornitore stesso o nel caso in cui questi venga a conoscenza di circostanze atte a peggiorare sensibilmente la situazione patrimoniale o finanziaria del Committente stesso. 6. Prestazione di Xxxxxxxx Se i pagamenti concordati non pervengono al Fornitore puntualmente, oppure se dopo la conclusione del contratto il Fornitore venga a conoscenza di circostanze atte a diminuire fortemente la solvibilità del Cliente, il Fornitore ha la facoltà, senza pregiudizio per ulteriori diritti, a pretendere per i propri crediti, prima della fornitura, pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o a recedere dal contratto qualora nessuna garanzia venga prestata. 7. Riserva di Proprietà Il Fornitore si riserva la proprietà delle merci fornite fino al saldo di tutti i crediti da questi vantati, a prescindere dal fondamento legale, posto che il diritto nel cui ambito di applicazione si trova l'oggetto di fornitura lo consenta. Qualora la riserva di proprietà non sia ammessa, ma sia consentito al Fornitore di riservarsi altri diritti sull'oggetto di fornitura, il Fornitore potrà esercitare tutti i diritti di tale natura. Il Committente è tenuto a cooperare per i provvedimenti che il Fornitore deciderà di adottare a tutela del proprio diritto di proprietà o di altri diritti equivalenti sull'oggetto di fornitura. | 8. Garanzia ed altre Forme di Responsabilità 8.1 Per le garanzie prestate dal Fornitore ed altre responsabilità in caso di vizi di fornitura/servizi compreso il caso di forniture/servizi errati, valgono le regole di seguito riportate. 8.2 Il Fornitore accorda la propria garanzia in conformità all'attuale livello del progresso tecnico. Le modifiche generali nella progettazione o esecuzione prima dell'esecuzione dell'ordine non legittimano alcuna contestazione. 8.3 Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i danni imputabili a un uso scorretto o inappropriato dei propri prodotti, a un trattamento errato o negligente, e ad usura naturale. Per le parti messe a disposizione dal Cliente il Fornitore non accorda alcuna garanzia. 8.4 La garanzia può sostanziarsi, ad esclusiva discrezione del Fornitore, nella verifica o nella sostituzione del prodotto/componente contestato. In singoli casi il Fornitore si riserva il diritto di emettere una nota di accredito pari all'importo addebitato al Committente per il prodotto contestato. I prodotti contestati devono essere restituiti al Fornitore gratuitamente su richiesta di questi per la verifica. In caso di ricorso motivato in garanzia per vizi della cosa, il Fornitore sosterrà, oltre ai costi per la verifica o la fornitura sostitutiva, i costi diretti per la spedizione, nonché quelli di montaggio e smontaggio, posto che essi siano in proporzione adeguata rispetto al valore dei prodotti contestati. 8.5 In tutti i casi di ricorso motivato in garanzia per i vizi della cosa, qualsiasi pretesa diversa dalla richiesta di verifica o di fornitura sostitutiva, quali il risarcimento del danno da garanzia o per inadempimento contrattuale positivo, reato o causa di impossibilità, ritardo, insuccesso o mancata attuazione della verifica sono limitati a quanto stabilito al paragrafo 9. 8.6 Se per colpa del Fornitore l'oggetto fornito non può essere utilizzato dal Committente conformemente al contratto a causa di errore o omissione di esecuzione di suggerimenti e di consulenze prima o dopo la conclusione del contratto, o di altri impegni accessori, il Fornitore ne risponde - ad esclusione di altre pretese da parte del Committente - anche in tal caso soltanto nell'ambito di quanto stabilito ai paragrafi 8.4 e 9. 8.7 I diritti derivanti dalla garanzia ed altre pretese si prescrivono dopo 12 mesi dall'entrata in esercizio, e comunque entro e non oltre i 15 mesi dalla consegna. 8.8 Il Cliente si impegna ad astenersi dall’effettuare transazioni commerciali nei seguenti casi: a) transazioni con persone, organizzazioni o istituzioni presenti in liste sottoposte a sanzioni, in base ai regolamenti della CE o alle norme di esportazione negli Usa; b) transazioni illegali con i Paesi soggetti ad embargo; c) transazioni soggette a permessi, in particolare ad autorizzazione all’esportazione e per le quali non si disponga di tali autorizzazioni; d) transazioni relative ad armi nucleari, biologiche o chimiche o ad ogni altro fine militare e per cui non si disponga delle autorizzazioni obbligatorie. 9. Risarcimento del Danno Nei casi in cui il Fornitore è tenuto a rispondere dei danni, tale responsabilità è limitata al dolo ed alla colpa grave dei titolari o dei quadri direttivi ed alla violazione colposa di obbligazioni contrattuali rilevanti. Lo stesso dicasi per i diritti di protezione industriale. In caso di violazione colposa di obbligazioni contrattuali rilevanti - tranne in caso di dolo o colpa grave dei titolari o dei quadri direttivi - il Fornitore risponde soltanto dei danni tipici del contratto, ragionevolmente prevedibili. L'esenzione da responsabilità non vale nei casi in cui, secondo la normativa vigente sulla responsabilità del prodotto in caso di vizi dell'oggetto di fornitura si debba rispondere dei danni alle persone o alle cose su oggetti di uso privato. 10. Disegni ed altra Documentazione 10.1 La proprietà ed i diritti d'autore su preventivi, disegni ed altra documentazione consegnata al Committente resta in via esclusiva del Fornitore. Essi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli indicati dal Fornitore, né trasmessi o resi accessibili a terzi, salvo autorizzazione scritta da parte del Fornitore. 10.2 Qualora il Cliente dovesse commissionare al Fornitore una somministrazione di prodotti realizzati sulla base di progetti, modelli, campioni e/o altra documentazione di qualsivoglia natura procurati dal Cliente stesso (vds. precedente punto 2.5), quest’ultimo si assume direttamente ed in prima persona, anche nei confronti di terzi, tutte le responsabilità connesse a proprie eventuali parziali e/o totali violazioni dei diritti di esclusiva altrui in ordine al materiale fornito, impegnandosi quindi espressamente a tenere assolutamente indenne e pienamente manlevato il Fornitore da ogni e qualsiasi richiesta o pregiudizio di qualsivoglia natura e specie. 10.3 La manleva di cui al precedente punto 10.2 viene concessa in modo totalmente esaustivo, incondizionata ed opponibile anche in qualsiasi giudizio a qualsivoglia terzo in conseguenza di ciò il Cliente, nell’esonerare il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità dichiarando che ogni proprio inadempimento per qualsiasi causa sia dovuto, non potrà mai ed in nessuna circostanza gravare sul medesimo ed in tal senso, nel caso in cui ciò si dovesse verificare, dichiara qui di surrogarsi totalmente al Fornitore, nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi, anche in qualsiasi giudizio, liberando espressamente lo stesso da ogni e qualsiasi pretesa potesse essere avanzata da terzi in merito al materiale fornito dal Cliente al Fornitore, come esposto al precedente punto 10.2. 11. Divieto di cessione È fatto espresso divieto al Cliente di cedere i diritti derivanti dal presente rapporto contrattuale, salvo espressa autorizzazione in forma scritta da parte del Fornitore. 12. Foro Competente, Diritto Applicabile. 12.1 Luogo di adempimento per tutte le forniture ed i servizi è Milano. 12.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è Milano. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di convenire il Committente presso il suo foro competente. Si applica il diritto italiano. Si esclude l'applicazione delle regole del commercio internazionale, in particolare viene esclusa la Convenzione ONU di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci. 13. Accordi precedenti Qualsiasi accordo, verbale o scritto, antecedente alla data di sottoscrizione della presente scrittura è da considerarsi assolutamente nullo ed inefficace e ciò a qualsiasi titolo, ed anche ai soli fini della mera interpretazione del presente contratto. 14. Violazioni Il mancato temporaneo esercizio di azioni conseguenti ad eventuali violazioni o disapplicazioni, anche reiterate di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale tacita accettazione delle violazioni o disapplicazioni delle stesse. 15. Protezione dei Dati II Committente dichiara il proprio consenso a che i dati personali derivanti dal contratto di fornitura siano conservati dal Fornitore per l'elaborazione, la rielaborazione e la valutazione, in osservanza delle norme di legge, e che vengano da questi comunicati, per quanto necessario, a terzi (ad es. subfornitori). 16. Approvazione espressa Con la sottoscrizione del presente contratto vengono espressamente accettate tutte le clausole in esso contenute senza esclusione o riserva alcuna. S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, lì …………………… SurTec Italia Sas di Externa Holding Srl Il Committente (Timbro e firma) (Timbro e firma) Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente dichiara di approvare autonomamente e specificatamente le seguenti clausole: 1. disposizioni generali; 2. offerte, ordini; 3. termini di consegna; 4. determinazione prezzi, spedizione e trasferimento del rischio; 5. prestazione di garanzie; 6. garanzie ed altre forme di responsabilità; 7. risarcimento del danno; 8. disegni ed altra documentazione; 9. divieto di cessione; 10. foro competente. S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, lì ……………….. Il Committente (Timbro e firma) |