Contratto di Sponsorizzazione
Allegato 4.1.h
Contratto di Sponsorizzazione
Con il contratto di sponsorizzazione il Politecnico si impegna a promuovere l’immagine di un terzo, detto sponsor, tramite la riproduzione in appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome e/o logo e/o marchio dello sponsor, a fronte di un determinato corrispettivo in denaro (“sponsorizzazione pura”) o della fornitura di beni o prestazioni (“sponsorizzazione tecnica”) a favore dell’Ateneo.
La scelta dello sponsor, che eroga beni e/o servizi a favore dell’Ateneo, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine è necessario, il ricorso a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa. In particolare sarà necessaria, ove prevista, la previa pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo, di apposito avviso di ricerca di sponsor.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento (di seguito, per brevità, anche indicato come “Politecnico”) rappresentato dal suo Direttore Prof. , nato a il domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. a seguito di approvazione da parte di
, nella seduta del
e
la società/ente , C.F./P.I. , con sede legale in , via
, (di seguito, per brevità, lo “Sponsor”), rappresentata da , nato/a a
il , domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente,
Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
premesso che:
• Il Politecnico di Torino ha avviato (Oppure: intende di avviare) l’iniziativa ;
• (eventuale) Allo scopo di consentire, anche attraverso la realizzazione di economie di spesa, la migliore riuscita nell’attività di , il Politecnico ha ritenuto opportuno procedere alla ricerca di sponsor interessati a sostenere l’iniziativa, anche per la visibilità ad essa connessa, con risorse finanziarie, beni o servizi utili, ed allo scopo ha formalizzato un avviso per la raccolta di candidature alla sponsorizzazione (avviso del , n. );
• (eventuale) Lo Sponsor, operante nel settore , ha presentato la propria candidatura in data ed è stata considerata idonea alla presente sponsorizzazione;
• Lo Sponsor intende contribuire, tramite l’erogazione di una sponsorizzazione, alla realizzazione dell’iniziativa di cui alle premesse precedenti;
• Si ritiene pertanto necessaria, tra il Politecnico e lo Sponsor, la stipula di un Contratto di sponsorizzazione per la formalizzazione di tutti gli aspetti ad essa connessi;
le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale dell’Contratto.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il presente Contratto ha per oggetto la sponsorizzazione relativa a (inserire una descrizione dettagliata dell’oggetto della sponsorizzazione) in vista della partecipazione del Politecnico a
(inserire l’indicazione del bando o dell’attività a cui il Politecnico partecipa), ivi incluse le attività di coordinamento necessarie da parte dell’Ateneo.
Articolo 3 – Responsabili
1. Il Politecnico indica quale referente e responsabile per il presente Contratto il Prof. , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con lo Sponsor. L’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente allo Sponsor per iscritto.
2. Lo Sponsor indica quale referente e responsabile del presente Contratto il Sig. , cui compete la responsabilità dello stesso e dei rapporti con il Politecnico. L’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente al Politecnico per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per lo Sponsor ; [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
- per il Politecnico . [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
Articolo 4 – Durata
1. Il Presente Contratto, non rinnovabile, ha efficacia dalla data di stipula e rimarrà tale fino alla conclusione dell’evento e/o alla ultimazione di erogazione delle reciproche prestazioni.
Articolo 5 – Impegni dello Sponsor
1. Lo Sponsor si impegna a riconoscere a favore del Politecnico l’ammontare di euro ,00 oltre Iva di legge a titolo di corrispettivo per il presente Contratto di sponsorizzazione.
2. Il pagamento dell’ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) nei seguenti termini:
o Prima rata per € oltre I.V.A. entro giorni dalla firma del contratto;
o Seconda rata per € oltre I.V.A. entro giorni da ;
o
Oppure:
Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro giorni dal ricevimento della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà inviata attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)
3. Il Committente dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere: soggetto privato oppure Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 oppure Pubblica Amministrazione NON rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Articolo 6 – Modalità di realizzazione della sponsorizzazione
1. Il Politecnico si impegna a garantire allo Sponsor piena visibilità in tutti gli atti, documenti, materiali ed eventi connessi alla partecipazione a , ed in particolare a:
a. attribuire allo Sponsor, (eventuale: in relazione a quanto previsto nell’avviso per l’individuazione degli sponsor,) la qualifica di “ ” con la visibilità ad essa connessa;
b. apporre il logo aziendale, come fornito dallo Sponsor stesso, sul sito dedicato al progetto (sezione Sponsor), e su ogni materiale prodotto in relazione alla partecipazione dell’Ateneo all’evento;
c. consentire all’azienda di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, esclusivamente e con esplicito riferimento all’iniziativa oggetto del presente Contratto;
d. favorire ove possibile la partecipazione di componenti del team progettuale ad eventi, convegni, seminari organizzati dall’azienda e collegati alle attività oggetto della sponsorizzazione;
e. favorire, se richiesto e ritenuto opportuno, momenti di condivisione tra l’azienda ed altri sponsor sostenitori;
f. permettere allo Sponsor di effettuare riprese video o scattare fotografie, previo Contratto con i referenti tecnici del Politecnico, utilizzabili esclusivamente nei termini previsti dal presente Contratto e con esplicito ed esclusivo riferimento all’attività di sponsorizzazione dell’evento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 che precede, lo Sponsor si impegna ad utilizzare, ove previsto, i segni distintivi del Politecnico secondo le modalità grafiche da concordarsi con lo stesso, nonché a non arrecare in alcun modo nocumento al nome, all’immagine, al decoro e/o alla reputazione del Politecnico con tale utilizzo.
3. Quale condizione generale, lo Sponsor avrà il diritto di chiedere di visionare preventivamente la bozza di ogni materiale e dei piani di comunicazione predisposti dal Politecnico, con la facoltà di esprimere un proprio parere, non vincolante, per la migliore efficacia della promozione.
4. Qualora nel corso della durata dell’Contratto le Parti dovessero identificare ulteriori attività di promozione, si impegnano sin d’ora a collaborare in buona fede per determinarne i relativi dettagli.
5. Resta inteso e confermato che il presente Contratto, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce ad alcuna Parte il diritto di utilizzare denominazione e logo dell’altra per attività non direttamente riferite all’evento oggetto della sponsorizzazione e non costituisce forme di collaborazione più ampie che, se del caso, devono essere disciplinate separatamente secondo le specifiche forme, modalità e in Contratto con la Regolamentazione del Politecnico.
Articolo 7 – Altri sponsor (Eventuale, a seconda della importanza dello Sponsor)
1. Il presente Contratto non comporta l’impossibilità per il Politecnico di avvalersi di altri sponsor nell’ambito dell’iniziativa, anche in riferimento ai medesimi beni e/o servizi eventualmente forniti dallo stesso.
Articolo 8 – Riservatezza
1. Le parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Il divieto assoluto di divulgazione delle Informazioni Confidenziali di cui al presente articolo resterà in vigore nei medesimi termini anche dopo la scadenza del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi. Al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a restituire all’altra tutti i documenti o materiali comunque ricevuti, contenenti informazioni o parte di informazioni a carattere confidenziale, così come eventuali copie a disposizione.
3. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato Contratto di riservatezza.
Articolo 9 – Titolarità dei Risultati sulle attività
1. La titolarità dei Risultati eventualmente derivanti dall’attività svolta dal Politecnico con la sponsorizzazione oggetto del presente Contratto spetterà al Politecnico.
Articolo 10 – Utilizzazione dei segni distintivi
1. Il presente Contratto, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi dell’altra parte per scopi diversi da quelli citati nei precedenti articoli.
Articolo 11 – Copertura assicurativa
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività oggetto dell’Contratto stesso.
2. Il personale dello Sponsor, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Politecnico per attività relative al progetto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede.
Articolo 12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
- Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 13 – Trattamento dei dati
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
• Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
• Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è
6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.
Articolo 14 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 15 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dal Codice Etico.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un Contratto ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione dell’Contratto, è il foro di Torino.
Articolo 16 – Registrazione e spese
1. Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente Contratto sono a carico delle parti in misura paritaria.
Torino,
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETÀ / ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) |
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata), 5 (Impegni dello Sponsor), 8 (Riservatezza), 9 (Titolarità dei Risultati sulle attività), 14 (Clausola forza maggiore) e 15 (Legge applicabile e Controversie).
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETÀ / ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) |