E’ opportuno sottolineare che i titolari di esercizi non esRcleuspivei rhta.nnno. 5in88og/n2i0c1as6o dlaelfa0co3lt/à0, 5/2016
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riconosciuta dall’ art. 10 par. 3 dell’ accordo nazionale, di ritirare gratuitamente i prodotti editoriali presso il distributore locale o di farsi rifornire direttamente dall’ editore.
Ciò posto, l’ esame della documentazione in atti dimostra che la società appellante ha praticato alla Capozzo le medesime condizioni di vendita riservate agli altri esercizi di La Maddalena relativamente alla cessione dei prodotti editoriali, ivi compresi eventuali sconti ed extra sconti, nel pieno rispetto della disciplina di cui all’ art. 5, comma 1 lett. b) del D. L.vo n. 170 del 2001.
La circostanza che la Capozzo, come da clausola di cui all’ art. 4 del contratto, abbia corrisposto alla Servizi Stampa Sardegna s.r.l. un contributo per lo svolgimento del servizio di consegna delle pubblicazioni, trova giustificazione nella natura non esclusiva dell’ esercizio gestito, cui per quanto detto non può applicarsi la disciplina della consegna gratuita delle pubblicazioni prevista dall’ accordo nazionale, riservata ai soli esercizi esclusivi.
Firmato Da: XXXXX XXXXX Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 901a6 - Firmato Da: DI XXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: 9793e
In accoglimento dell’ appello, deve dunque dichiararsi la legittimità della disciplina di cui all’ art. 4 del contratto stipulato tra le parti il 31.7.2002, con la conseguente riforma della sentenza impugnata anche con riferimento alla condanna della Servizi Stampa Sardegna s.r.l. alla restituzione della somma di €. 1.906,80 ed al risarcimento del danno in favore dell’ appellata.
Alla presente decisione segue la riforma della sentenza appellata anche in ordine alle spese processuali, liquidate per entrambi i gradi del giudizio come in dispositivo e poste a carico della parte appellata in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie l’ appello e per l’ effetto, in totale riforma della sentenza appellata, respinge le domande proposte da Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx nei confronti della Servizi Stampa Sardegna s.r.l.;
condanna Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in €. 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per l’appello in €. 174,50 per spese ed €. 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 28.4.2016
Il giudice
cui all’ art. 5, comma 1 lett. b) del D. L.vo n. 170 del 2001, seRcoendpoecruti.“lne .co5n8di8zi/o2n0i e1co6nodmeicl h0e 3e /l0e 5/2016 modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non
esclusivi, che effettuano la vendita”.
Osservava infatti che, nel rispetto della citata disciplina, aveva praticato alla Capozzo le medesime condizioni commerciali di vendita delle pubblicazioni praticate nei confronti di tutti gli altri rivenditori di La Maddalena.
Rilevava che la sola differenza tra le condizioni contrattuali pattuite con la Capozzo e quelle concordate con gli altri rivenditori era legata alla pattuizione del pagamento, a carico dell’ appellata, di un contributo per lo svolgimento del servizio di consegna delle pubblicazioni, e precisava che esso trovava piena giustificazione nella natura non esclusiva dell’ esercizio gestito dalla Capozzo, che era autorizzata alla vendita anche di prodotti ulteriori rispetto alle pubblicazioni editoriali.
Firmato Da: XXXXX XXXXX Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 901a6 - Firmato Da: DI XXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: 9793e
Sottolineava in proposito che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto tale pattuizione contrastante sia con le previsioni di legge che con quelle di cui all’ art. 10 dell’ accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici in vigore dall’ 1.1.2006, secondo cui “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”, essendo tale accordo applicabile, per espressa previsione dell’ art. 1, penultimo comma, ai soli esercizi esclusivi, e concludeva come in atti.
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx si costituiva in giudizio, eccepiva l’ inammissibilità dell’ appello e si opponeva in ogni caso al suo accoglimento.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado la causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva discussa e decisa all’ odierna udienza ai sensi dell’ art. 281 sexies c.p.c..
L’ appello è fondato e va accolto.
Non è contestato, in primo luogo, che Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx sia titolare di un esercizio abilitato alla vendita di quotidiani e periodici in via non esclusiva.
Ciò posto, si rileva come l’ art. 5, comma 1 lett. b) del D. L.vo n. 170 del 2001 impone ai distributori di assicurare a tutti gli esercizi, siano essi di tipologia esclusiva, vale a dire legittimati alla vendita di soli prodotti editoriali, che non esclusiva, e cioè legittimati alla vendita anche di prodotti diversi da quelli editoriali, identità di trattamento solo con riguardo alle condizioni economiche ed alle modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, nulla prevedendo tuttavia in relazione al servizio di consegna del materiale.
Tale aspetto del rapporto tra distributore e rivenditore è stato disciplinato dal citato accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici in vigore dall’ 1.1.2006, pacificamente applicabile tuttavia, stante l’ esplicita previsione di cui all’ art. 1, penultimo comma, ai soli esercizi esclusivi.
Ne consegue pertanto che le disposizioni di cui all’ art. 10, secondo cui “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso…”, si applicano ai soli esercizi esclusivi, per i quali il servizio accessorio di consegna delle pubblicazioni, cd. “portatura”, è garantito dal medesimo art. 10 franco punto vendita, con assunzione dei relativi oneri da parte degli Editori.
Nulla di tutto ciò è stato tuttavia previsto nell’ accordo nazionale per gli esercizi non esclusivi i cui titolari, qualora decidano di affiancare alla loro attività commerciale anche la vendita di pubblicazioni editoriali, assumendosi il rischio imprenditoriale relativo a tale scelta, sono tenuti sopportare in proprio i costi di consegna ed a contrattare le condizioni economiche del servizio con i distributori locali, il che è proprio quanto legittimamente avvenuto nel caso in esame.
N. R.G. 790/2015
Repert. n. 588/2016 del 03/05/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Firmato Da: XXXXX XXXXX Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 901a6 - Firmato Da: DI XXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: 9793e
in composizione monocratica, all’ udienza del 28.4.2016 ha pronunciato in seguito alla discussione orale ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 790 del 2014 R.G.A.C. promossa da:
Servizi Stampa Sardegna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Xxxx Xxxxxxxxx e dall’ avv. Xxxxxxx Xxxxx ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Olbia, xxx Xxxxxxxxx 00/0,
Parte appellante
CONTRO
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, rappresentata e difesa dall’ avv. Xxxxx Xxxxxxx ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Maddalena, piazza Barone Des Geneys 2,
Parte appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di La Maddalena la Servizi Stampa Sardegna s.r.l. e, premesso di essere titolare di una rivendita di prodotti editoriali, riferiva di aver stipulato con la società, il 31.7.2012, un contratto per la fornitura di quotidiani e periodici.
Precisava che detto contratto prevedeva all’ art. 4 il pagamento di un corrispettivo per la consegna pari al 2,85% del liquidato netto settimanale, con un minimo garantito di €. 84,00 a settimana, poi ridotto ad
€. 70,00, lamentava che agli altri rivenditori di prodotti editoriali dell’ isola la società aveva assicurato il servizio a prezzi assai più bassi, pari ad €. 1,90 mensili, in violazione dell’ accordo nazionale di categoria, e concludeva come in atti.
La Servizi Stampa Sardegna s.r.l. si costituiva in giudizio e contestava l’ avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Xxxx, con sentenza n. 8/15 del 9.2.2015 accoglieva la domanda e, previa dichiarazione della nullità, ex art. 5 comma d-quinquies del D. L.vo n. 170 del 2001, della clausola di cui all’ art. 4 del contratto, condannava la convenuta alla restituzione in favore della Capozzo della somma di €. 1.906,80 oltre agli interessi, nonché al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali. La sentenza veniva impugnata dalla Servizi Stampa Sardegna s.r.l., che sottolineava in primo luogo la legittimità della previsione di cui all’ art. 4 del contratto, niente affatto contrastante con la previsione di