COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE CULTURA
COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE CULTURA
CAPITOLATO D’ONERI DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL ”CINEMA TEATRO ESPERIA”
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
0.Xx presente Capitolato disciplina la concessione in uso e gestione del Cinema Teatro Esperia, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, sito in Xxx Xxxx x. 00 e meglio individuato al successivo art. 3.
2.L'Amministrazione Comunale, nell'affidare in concessione la gestione del Cinema Teatro intende perseguire una finalità di crescita culturale del proprio territorio con l’obiettivo di far sì che il Cinema Teatro possa costituire, attraverso una programmazione continuativa e costante, un punto di riferimento culturale importante.
3.Le prestazioni indicate nel capitolato sono obbligatorie per il concessionario.
0.Xx concessione deve essere gestita sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
0.Xx concessione di cui al presente Capitolato d’oneri avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 01.08.2019 e fino al 31/07/2022.
0.Xx Comune si riserva, altresì, l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata (tre anni) agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato e/o di proroga tecnica per massimo 6 mesi.
ART. 3 - GESTIONE
0.Xx concessione in oggetto comprende:
a) la gestione tecnica dell'immobile, così composto:
· sala n. 1 dotata di n. 298 posti a sedere fissi
· cabina di regia
· servizi igienici
. camerini
· hall dotata di biglietteria e ufficio
. sala n. 2 dotata di n. 63 posti a sedere fissi.
b) la gestione artistica delle attività cinematografiche, culturali, ricreative e di spettacolo da realizzarsi all'interno dell'immobile.
0.Xx struttura comprensiva di arredi e attrezzature fisse e mobili sarà consegnata al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che risulterà come da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
0.Xx concessionario (atteso il sopralluogo obbligatorio per la presa visione dell’immobile, attrezzature e arredi) prende atto che:
- l’impianto di proiezione e lo schermo della sala n. 1;
- l’arredo e l’impiantistica elettrica, audio e video della sala n. 2;
attualmente presenti in “situ” sono di proprietà dell’attuale gestore e pertanto le spese per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature mancanti ed indispensabili per le attività della struttura, nonché la sostituzione conseguente ad usura di quelle presenti al momento della consegna di proprietà comunale, sono a carico dello stesso concessionario senza diritto ad alcun rimborso da parte dell’Amministrazione comunale.
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
0.Xx concessionario dovrà svolgere l’attività in piena autonomia secondo il proprio progetto artistico culturale e il relativo piano di gestione con il quale garantirà la corretta esecuzione della presente concessione.
0.Xx concessione comprende le seguenti attività:
a) proiezioni cinematografiche (il numero di giornate dedicate alle proiezioni cinematografiche che la concessionaria si impegna a sostenere non potrà essere inferiore a 100 giornate annue) con dotazione della struttura degli arredi e delle attrezzature necessarie in quanto non presenti;
b) spettacoli teatrali e musicali delle rassegne e della stagione teatrale
c) messa a disposizione della struttura per eventi promossi dal Comune e/o dagli Istituti Scolastici territoriali o altro soggetto a carattere non lucrativo indicato dall’Amministrazione Comunale;
d) messa a disposizione della struttura per iniziative di natura culturale o sociale, compatibili con la stessa e consentite all’interno della struttura, organizzate da terzi e relativa assistenza;
e) iniziative ulteriori promosse dalla concessionaria stessa compatibili e consentite all’interno della struttura.
3.Gli eventi che possono svolgersi all’interno della struttura, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d’uso della stessa:
-eventi musicali di vario genere
-rassegne teatrali
-proiezioni cinematografiche
-conferenze, convegni, dibattiti
-atelier artistici, spazi per eventi figurativi
-attività del tempo libero
-intrattenimenti artistici
-mostre
-attività formative
-occasioni di aggregazione sociali
-eventi rivolti alle fasce giovanili
-iniziative didattiche rivolte agli studenti
-altre attività, purché compatibili con la struttura.
4.Sono comunque escluse tutte le manifestazioni che contrastino palesemente con i principi ed i valori costituzionalmente garantiti nonché con le finalità perseguite dall’Amministrazione.
5.I servizi offerti nell’immobile oggetto di concessione, come disciplinati dal presente capitolato, sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici locali.
0.Xx loro erogazione da parte del concessionario deve pertanto avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
7.Non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento approvato con X.X. 0 maggio 1940, n. 635 e comunque non può avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi.
8.Durante gli spettacoli devono essere tenute sgombre le corsie e i passaggi laterali ai posti a sedere;
pertanto nessun spettatore può sostare nei luoghi di passaggio esistenti nella sala.
9.Durante le proiezioni e/o spettacoli, il titolare della licenza o un suo rappresentante devono essere presenti in sala.
ART. 5 - UTILIZZO A FAVORE DEL COMUNE DELLA STRUTTURA
0.Xx Comune si riserva l’uso della struttura per un numero annuo di giornate pari a 25 da utilizzare per manifestazioni organizzate direttamente dall’Ente e/o dagli Istituti Scolastici territoriali o altro soggetto a carattere non lucrativo indicato dall’Amministrazione Comunale.
2.Per giornata si intende sempre un arco temporale massimo di 10 ore su 24.
3.Per eventuali attività di prova svolte in giorni diversi da quello dello spettacolo e che non superino le 4 ore, verrà computata ½ giornata.
4.Delle 25 giornate da concedere al Comune si stabilisce che almeno n° 5 (cinque) possano ricadere anche di sabato, domenica o in giorni festivi, compatibilmente comunque con la programmazione del concessionario.
0.Xx Concedente, può, nell’ambito delle giornate a sé riservate, organizzare eventi di carattere culturale, sociale, aggregativo.
6.E’ facoltà del Comune organizzare e/o produrre spettacoli in partnership con il concessionario, secondo modalità da stabilirsi, di comune accordo, progetto per progetto.
0.Xx occasione della organizzazione da parte del Comune di iniziative o eventi il concessionario dovrà garantire, nell’arco dell’anno, per ogni evento, le seguenti prestazioni:
- eventuale servizio di biglietteria, (stampa biglietti, prenotazioni, maneggio denaro e prevendita in caso di ingresso a pagamento);
- apertura e chiusura della struttura;
- vigilanza e supporto durante la manifestazione;
- pulizie al termine della manifestazione.
ART. 6 - DISCIPLINA TARIFFE
1.Le tariffe saranno determinate dal concessionario e dovranno essere preventivamente comunicate al Comune concedente che ha facoltà di richiedere modifiche, da valutarsi in contraddittorio.
0.Xx concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione al termine di ogni anno la rendicontazione dell’attività svolta, con numero di spettacoli e relativi incassi.
3.Per l’utilizzo della struttura nelle 25 giornate sopra indicate il Comune provvederà al pagamento di una somma pari ad €. 450 per singolo utilizzo e quindi totali € 11.250,00 cifra che sarà sottoposta a ribasso in sede di gara e che resterà fissa per tutto il periodo di validità della concessione.
0.Xx stessa cifra per singolo utilizzo dovrà essere prevista per l’utilizzo della struttura per altri eventi patrocinati dal Comune e organizzati da terzi.
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del soggetto Concessionario tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari per l’espletamento e la gestione della concessione ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti gli oneri relativi:
a) alle attività necessarie per l’allestimento tecnico della struttura, per lo svolgimento delle attività svolte direttamente dal gestore, comprensivi delle eventuali spese tecniche ed amministrative necessarie per l’ottenimento di ogni nulla osta, autorizzazione e/o assenso comunque denominato da parte di qualsivoglia autorità pubblica necessario allo svolgimento delle attività;
b) alle spese di gestione degli impianti di sicurezza, di guardiania e sorveglianza della struttura;
c) all’utilizzo di entrambe le sale cinematografiche presenti nella struttura e precisamente sia la Sala n. 1 avente una disponibilità di n. 298 posti sia la Sala n. 2 avente una disponibilità di n. 63 posti;
d) all’acquisto e/o al noleggio del materiale necessario per svolgere le attività programmate nei locali oggetto di concessione, in particolare gli allestimenti di cui all’art. 3;
e) alle coperture assicurative concernenti la responsabilità civile per i danni causati a terzi e a cose nell’esercizio dell’attività di gestione del servizio;
f) al rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell’attività oggetto della procedura;
f) alle spese per le utenze di energia elettrica, gas e acqua (i cui consumi nell’ultimo anno sono stati pari circa ad €. 12.000,00);
f1) alla voltura delle utenze (elettrica, gas e acqua) che dovrà intervenire entro 30 giorni dall’avvenuta consegna;
f2) al pagamento della TA. RI.
g) alla manutenzione ordinaria della struttura, nonchè degli impianti, degli arredi e delle attrezzature tecnologiche presenti nella stessa.
0.Xx ordine a quanto previsto alla lett.g) del comma 1. del presente articolo resta inteso che costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione in genere e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza la struttura nonchè gli impianti, gli arredi e le attrezzature tecnologiche presenti nella stessa. Le manutenzioni degli impianti tecnologici dovranno essere eseguite da impresa qualificata ai sensi del D.M. n.. 37/2008 che avrà cura di consegnare la eventuale documentazione tecnica degli interventi eseguiti e relative dichiarazioni di conformità se previsto anche al competente ufficio comunale.
3.L'immobile dovrà essere riconsegnato, al termine della concessione in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, nella materiale disponibilità della Amministrazione senza alcun onere per la stessa. Della riconsegna verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1.Rimangono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria necessari della struttura. 2.Laddove a seguito della necessità della realizzazione di lavori straordinari necessari per il ripristino della funzionalità della struttura si determini l’inagibilità della stessa, e la stessa inagibilità sia contenuta nel termine di cui al primo comma dell'articolo 1584 c.c, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno.
3.Laddove l’inagibilità della struttura si protragga oltre l’ottavo giorno e fino al novantesimo la concessione viene sospesa e prorogata automaticamente per il periodo effettivo di sospensione. 4.Nel caso in cui l’inagibilità si protragga per un periodo superiore a quello previsto al comma 3 del presente articolo trova applicazione quanto previsto al comma 5 dell’art. 16 fatto salvo il caso in cui il concessionario:
a) presenti istanza di sospensione della concessione per un periodo non superiore ad anni uno e comunque necessaria al completamento dei lavori;
b)richieda di essere autorizzato a realizzare i lavori a sua cura e spese e l’Amministrazione reputi opportuno/legittimo addivenire a tale soluzione.
5. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 4 del presente articolo trova applicazione quanto previsto all’art. 14.
ART. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE
0.Xx valore annuo presunto della concessione è di €. 100.000,00 (centomila euro) al netto di XXX Xxxx è costituito prevalentemente dai proventi degli ingressi al cinematografo nonché dai ricavi della gestione del teatro e dall’affitto delle sale.
2.L’importo complessivo presunto per l’intero periodo di affidamento, compreso l’eventuale rinnovo, ammonta ad € 600.000,00 al netto di IVA e ad €. 50.000,00 per proroga tecnica (massimo sei mesi).
3.Sono a favore del Concessionario:
- i ricavi per la vendita dei biglietti per l’ingresso agli spettacoli e dei relativi eventuali abbonamenti;
- i ricavi per l’utilizzo delle strutture da parte di terzi;
- i ricavi per l’utilizzo della struttura da parte del Comune di cui all’art. 6;
- i proventi dei servizi complementari al pubblico (ivi compresi quelli relativi all’installazione di distributori automatici con contratto a terzi per la distribuzione di alimenti/bevande);
- i ricavi di eventuali sponsorizzazioni e/o attività pubblicitarie che abbiano luogo all'interno della struttura;
- i contributi concessi da Enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività culturali.
0.Xx concessionario dovrà corrispondere a favore dell’Amministrazione un canone annuo minimo posto a base di gara pari a € 2.000,00 (oltre IVA), su cui i concorrenti offriranno il miglior rialzo in sede di offerta economica.
5.A decorrere dal secondo anno di concessione, il valore del canone di aggiudicazione, sarà essere soggetto all’adeguamento ISTAT.
0.Xx canone dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, previa emissione di relativa fattura da parte del Comune.
7.Resta inteso che il pagamento dei servizi resi all’Amministrazione Comunale di cui all’art. 6 sarà effettuato con cadenza trimestrale previa emissione da parte del concessionario di idoneo documento contabile.
ART. 10 - DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE - SUB-CONCESSIONE – MODIFICA DEL CONCESSIONARIO
1.L’immobile è concesso ad uso esclusivo di cinema-teatro, con divieto al concessionario di mutarne tale uso.
2.È vietata la sub-concessione, anche parziale, del contratto di concessione.
3.E’ ammessa la modifica del profilo soggettivo del concessionario durante la validità del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, con sostituzione del contraente in caso di modifica della forma societaria o nei casi indicati alla lett. b) dello stesso comma.
ART. 11 – CONTRIBUTI, SPONSOR E MATERIALE PUBBLICITARIO
0.Xx Concessionario può ricevere sponsorizzazioni, anche finanziarie, da esso opportunamente ricercate, al fine dell’allestimento dell’attività culturale proposta per il Cinema Teatro, dandone informazione al Comune, il quale, si riserva la facoltà di non autorizzare l’esposizione dei marchi o
lo svolgimento di attività promozionali all’interno della struttura di sua proprietà o, in relazione a pubblicazioni riferite ad iniziative culturali promosse anche con il contributo e/o patrocinio dell’amministrazione comunale, laddove la sponsorizzazione fosse, avuto riguardo ai contenuti e alle immagini, in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente così come definito nel vigente Regolamento delle sponsorizzazioni.
0.Xx concessionario si impegna a realizzare con oneri a proprio carico materiale di supporto (schede informative, manifesti, locandine, inviti) per le attività della struttura.
3.Per quanto riguarda gli strumenti pubblicitari utilizzati dal concessionario, gli stessi non dovranno in alcun modo avere contenuti lesivi della dignità delle persone, della sensibilità religiosa, della moralità comune od inneggiare all'odio razziale.
4. Il Comune al fine di cui al precedente comma si riserva il diritto di preventiva visione anche in funzione di controllo sul materiale informativo.
ART. 12 – RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA
0.Xx concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o rimborso o indennità da parte dell'Amministrazione.
0.Xx particolare il concessionario assume di fronte al Comune di Bastia Umbra la piena responsabilità dei danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale eventualmente presenti nella sala nel corso delle attività svolte e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori necessari al ripristino dell’agibilità.
0.Xx soggetto aggiudicatario, in relazione alle suddette responsabilità, dovrà stipulare, prima della firma dell’atto di concessione e comunque prima dell’inizio della gestione e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe pena la revoca dell’affidamento, un’adeguata copertura assicurativa per ”esercente cinematografico” secondo la vigente normativa avente specificatamente le seguenti caratteristiche, polizze e massimali:
- polizza assicurativa R.C.T/ RCO stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
• il concessionario quale contraente;
• l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività oggetto di concessione;
• un massimale non inferiore € 3.000.000,00.
Tale Polizza dovrà garantire la copertura per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bastia Umbra) e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro (inclusi volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga) addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari.
0.Xx concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando inteso che lo stesso è l’unico responsabile al riguardo.
0.Xx concessionario è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.
ART. 13 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DELLO STESSA
1.L’assunzione della concessione di cui al presente capitolato, implica da parte del concessionario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla concessione stessa.
2.Nella formulazione dell’offerta, il concessionario deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la gestione della concessione a regola d’arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi di cui all’articolo 3, comma 2 e quelli derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l’obbligo per lo stesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli stessi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell’emergenza.
ART. 14 - MIGLIORIE E ADDIZIONI
0.Xx concessionario non può, senza l’autorizzazione del concedente, eseguire modifiche migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell’immobile.
2.L’atto con cui l’Amministrazione Comunale autorizzerà l’esecuzione dei lavori suddetti disporrà in ordine all’eventuale riconoscimento di rimborsi e/o contributi dovuti al concessionario.
ART. 15 – PENALITÀ
0.Xx Comune concedente si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.
2.Fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, il Comune, a suo giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto. 3.All’applicazione della penale si procederà previa contestazione dell’inadempimento, a mezzo PEC da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento. Il Concessionario ha facoltà di presentare, a mezzo PEC le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.
4.Nello specifico il Comune si riserva di applicare le seguenti penalità:
a) per inosservanza dell’orario e del calendario delle attività che rechi pregiudizio alla puntuale esecuzione del servizio: per ogni inosservanza, fino alla seconda, €.100,00; a partire dalla terza inosservanza in poi, per ogni inosservanza: €.200,00;
b) per ogni giorno di interruzione/sospensione non giustificata del servizio (inteso come singolo servizio da prestare nel giorno stabilito): €200,00;
c) per ogni carenza riscontrata nell’attività di pulizia (sale, servizi igienici): €. 100,00;
d) per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato € 200,00;
e) per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo penale da euro 100,00 a euro 500,00 a seconda della gravità.
4.Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
6.Le penali sono riscosse mediante emissione di ordinativo di incasso da parte del Comune. In mancanza di pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
1.Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuativi (almeno 10 violazioni delle norme dettate dal presente capitolato ovvero di 3 violazioni della stessa norma) il Comune può procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente incameramento della cauzione.
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto previa diffida scritta e l’assegnazione di un termine per l’adempimento.
2.Fatto salva l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 e quanto previsto al comma precedente, il Comune può dichiarare con semplice preavviso scritto di 30 giorni, la risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti di cui all’art.1456 c.c., nei seguenti casi:
a. mancato pagamento del canone concessorio per due rate anche non consecutive;
b. rilevazione della non regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, qualora non sanata;
c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
d. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
e. violazione dell’articolo 528 c.p., fatta salva l’azione penale;
f. violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti;
g. quando il concessionario si rende colpevole di frode;
h. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento della ditta aggiudicataria;
i. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, della concessione;
k. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
l. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del concessionario per un reato che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
m. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;
n. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione;
o. per utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle strutture oggetto della concessione con modalità o finalità difformi da quelle convenute;
p. per gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature;
q. per ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
3.Qualora si addivenga alla risoluzione della concessione, il concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti e indiretti che siano stati cagionati ivi compreso il risarcimento delle eventuali maggiori spese sostenute dal Comune per il rimanente periodo contrattuale.
4.Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il concessionario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune può rivalersi sulla cauzione per i canoni concessori non versati, e addebitare all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della concessione.
0.Xx concessione inoltre è risolta di diritto, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo nel caso in cui il Comune perda la disponibilità dell’immobile concesso.
6.Inoltre, come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione CONSIP siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 17 - OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
0.Xx concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro.
2.Dovrà inoltre avere in servizio personale formato (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011); in caso di personale di nuova assunzione, dovrà impegnarsi alla formazione dello stesso, contestualmente all’assunzione o comunque entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.
0.Xx concessionario dovrà inoltre comunicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
0.Xx personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere dotato di attestato di frequenza a specifico corso di formazione in corso di validità.
0.Xx personale addetto alla gestione delle emergenze e lotta antincendio dovrà aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
In occasione della consegna dell’immobile verranno date le informazioni riguardo la struttura in affidamento come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il concessionario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuto sopralluogo e che sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, e che è stato messo a conoscenza del corretto funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione e di sicurezza ivi presenti.
0.Xx gestore si impegna altresì a produrre specifico documento di valutazione dei rischi (DVR), in aggiornamento al proprio DVR, per la struttura dove verrà impiegato personale dipendente, con indicate le misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli per la gestione delle emergenze, adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi.
7. Poiché nella struttura di cui al presente Capitolato non saranno presenti attività lavorative da parte del Comune di Bastia Umbra pertanto non sono previsti rischi derivanti da interferenze (che sono stimati pari a zero) e non viene predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
ART. 18 – DIRETTORE ESECUZIONE
1. Il responsabile dell’esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
0.Xx Direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1.A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.
0.Xx garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione più 6 mesi; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
0.Xx cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.
0.Xx concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.
0.Xx mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO
0.Xx concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Bastia Umbra e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Perugia in data 27/02/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
0.Xx concessionario prende atto inoltre dell’esistenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. n. 359/2013 e pubblicato su sito istituzionale sotto Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
ART. 21 - SOGGETTI AMMESSI e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1.Alla presente procedura sono ammessi a partecipare, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti:
A) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
B) iscrizione presso il competente registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, oppure iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, in caso di cooperative, ovvero iscrizione nei competenti registri previsti dalla normativa vigente per la specifica natura giuridica del soggetto partecipante, per l’attività oggetto di concessione (gestione di sale cinematografiche, attività teatrali o di spettacolo), nonché le associazioni, fondazioni, Enti, cooperative teatrali a carattere culturale che abbiano tra i propri fini statutari la gestione di teatri, sale cinematografiche o equipollenti;
C) aver gestito almeno per 2 (due) anni negli ultimi 3 (tre) (2016-2017-2018) una struttura destinata allo svolgimento di attività di proiezione cinematografica e/o teatrale pubblica o privata con un fatturato complessivo nel triennio pari o superiore ad €. 200.000,00.
Il suddetto requisito è stato determinato in modo tale da garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore ed al tempo stesso di valutare la capacità/affidabilità del concorrente di gestire i servizi in questione.
2.Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i consorziati ovvero ciascun componente del raggruppamento (raggruppato o raggruppando) dovrà possedere integralmente tutti i requisiti di ordine generale, idoneità professionale di cui sopra.
3.Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria deve essere posseduto nella misura del 70% dalla capogruppo e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.
4.E’ ammesso il ricorso all’avvalimento.
ART. 22 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
0.Xx concessione sarà aggiudicata con procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del citato decreto articolata sulla base di una pluralità di elementi di seguito indicati su base 100 ripartiti come segue:
Offerta tecnica: 75
Offerta economica: 25
1) OFFERTA TECNICA (max 75 punti)
I 75 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi come di seguito:
A)PROGETTO GESTIONALE delle attività oggetto della concessione anche in riferimento a politiche tariffarie, collaborazioni con le realtà del territorio ed extraterritoriali totale punti 50 così suddivisi:
1)Numero di giornate complessive di programmazione delle attività del Cinematografo: max punti 15
punti 0: 100 giornate
punti 3: da 101 a 119 giornate
punti 5: da 120 a 139 giornate
punti 7: da 140 a 159 giornate
punti 10 da 160 a 169 giornate
punti 15: oltre 170 giornate
L’offerta minima (che non dà diritto ad alcun punteggio) è di 100 giornate/anno
2) Stagione teatrale: impegno a garantire presso la struttura, per ciascun anno solare di vigenza della Concessione, la realizzazione di una “stagione” teatrale, da tenersi preferibilmente nel periodo ottobre/maggio.
La rassegna dovrà essere – di anno in anno - adeguatamente valorizzata, sia sul piano pubblicitario che sul piano della idonea collocazione all’interno della programmazione culturale della struttura. Essa potrà riguardare generi e stili teatrali diversi, anche con attenzione per Compagnie teatrali non professionistiche.
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base del numero proposto di rappresentazioni oggetto della rassegna.
Max punti 15 così distribuiti: fino a 3 rappresentazioni punti 5
da 4 a 6 rappresentazioni punti 10
oltre 6 rappresentazioni punti 15
3)Politica tariffaria e agevolazioni - max punti 10:
E' valutata la capacità di favorire la fruizione delle proposte culturali, diversificando le tariffe in ragione delle tipologie di spettacolo e di pubblico
4)Attivazione di collaborazioni con operatori culturali del territorio e con altre realtà extra comunali - max punti 10 così suddivisi:
è valutata la capacità di attivare collaborazioni, intese sia come reti di conoscenza sia come occasione di sinergie operative, nonché di progettazione e realizzazione di progetti condivisi tra più soggetti con attenzione anche alle realtà locali;
Numero iniziative progettate e realizzabili in ogni stagione in collaborazione e con il coinvolgimento di altri soggetti del territorio (massimo punti 4):
da 2 a 4 iniziative = 2 punti;
da 5 iniziative = 4 punti;
Numero delle realtà e dei soggetti coinvolti per la creazione di una rete con altri teatri (massimo punti 6):
da 2 a 4 realtà = 3 punti;
da 5 realtà = 6 punti;
B)PIANO ORGANIZZATIVO - totale punti 12 così suddivisi:
a) Gestione organizzativa (max punti 4): è valutata l'organizzazione del personale impiegato nella gestione del Teatro, con riferimento al monte ore lavoro, alla presenza durante le attività aperte al pubblico e ai servizi di cassa e di informazione;
b) Formazione del personale (max punti 2): è valutato il programma di formazione annuale destinato al personale impiegato nella gestione del Teatro;
c) Piano di gestione della manutenzione ordinaria (max punti 6): è valutata la capacità di programmazione degli interventi e la loro periodicità al fine di garantire la buona conservazione dell'edificio e il funzionamento delle dotazioni impiantistiche e tecniche, compresa la definizione della periodicità degli interventi di pulizia e modalità di svolgimento;
C) PIANO PUBBLICITARIO E DI PROMOZIONE DEL CINEMA TEATRO -totale punti 8:
Verrà valutata l’efficacia e qualità della proposta.
C)EVENTUALI SERVIZI E/O ELEMENTI AGGIUNTIVI- totale punti 5
Verranno valutate proposte non previste in capitolato, finalizzate ad un miglior utilizzo e fruizione della struttura teatrale a beneficio dell’utenza. (fino a 5 punti).
Sarà condizione per la valutazione dell’offerta economica il raggiungimento da parte del concorrente di un punteggio minimo sull’offerta tecnica di punti 50.
2) OFFERTA ECONOMICA (max 25 punti)
I 25 punti dell’offerta economica sono suddivisi come di segue:
2.1 Corrispettivo per utilizzo della struttura da parte del Comune (25 giornate) offerto in ribasso su quello posto a base di gara pari ad euro 11.250.00, oltre IVA ai sensi di legge (max 10 punti). L'offerta economica è valutata applicando il punteggio massimo di 10 punti all’offerta con il valore più basso. Per valore dell'offerta si intende l’importo offerto dal singolo candidato. L’attribuzione del punteggio è effettuata applicando la seguente formula:
X = (Pi * C)/PO
dove:
X = Punteggio totale attribuito al candidato i.esimo Pi = Prezzo più basso offerto
C = Punteggio massimo attribuibile
PO = Prezzo offerto dal candidato i.esimo
2.2 Aumento canone da versare al Comune (max 15 punti):
L'offerta economica è valutata applicando il punteggio massimo di 15 punti all’offerta con la maggiore percentuale di rialzo.
Agli altri importi saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:
15 (punteggio massimo) x canone considerato
canone più alto (rispetto al minimo fissato nel Bando)
La Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lg 50/2016 e xx.xx. assegnerà, per ciascun sub-elemento oggetto di valutazione, un giudizio sintetico equiparato ad un coefficiente numerico compreso tra 0 ed 1, il tutto come da tabella seguente:
Giudizio | Coefficiente |
Eccellente | 1,0 |
Molto buono | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Discreto | 0,4 |
Sufficiente | 0,2 |
Insufficiente | 0,0 |
I coefficienti numerici assegnati saranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-elemento determinando così il relativo punteggio (es. coeff. 0,8 x punteggio massimo di 10 = punteggio finale sul sub-elemento 8).
Il punteggio finale conseguito sull’offerta tecnica da ciascun concorrente si otterrà sommando i punti conseguiti dallo stesso su tutti i sub-elementi oggetto di valutazione.
ART. 23 – CONTROVERSIE
1Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Perugia.
2.È esclusa la clausola arbitrale.
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
1.Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della ditta concessionaria.
ARTICOLO 25 – TRACCIABILITÀ
0.Xx concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e
s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.
ART. 26 - RISERVATEZZA DEI DATI
1.I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs 101/2018, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e vigente regolamento comunale, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito, come da informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: Sito istituzionale (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx) – amministrazione trasparente – altri contenuti - privacy).
ART. 27 – RINVIO
1Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Allegato: Planimetria del Cinema Teatro Esperia