ACCORDO
ACCORDO
sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità Europea e il Canada
LA COMUNITÀ EUROPEA e IL CANADA, in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO che ciascuna parte ha stabilito, attraverso una lunga pratica di scambi tecnici e accordi bilaterali fra Stati membri della Comunità europea (CE) e il Canada, che gli standard e i sistemi della controparte in materia di aeronavigabilità e certificazione ambientale o accettazione di prodotti dell’aeronautica civile, sono sufficientemente equi valenti ai propri da rendere l’accordo praticabile;
RICONOSCENDO l’attuale tendenza all’internazionalizzazione nella progettazione, nella produzione e nell’interscambio di prodotti dell’aeronautica civile;
DESIDERANDO promuovere la sicurezza dell’aviazione civile, la qualità e compatibilità dell’ambiente e facilitare lo scambio di prodotti dell’aeronautica civile;
DESIDERANDO accrescere la cooperazione e migliorare l’efficienza in aspetti connessi alla sicurezza dell’aviazione civile;
CONSIDERANDO che la loro cooperazione può contribuire positivamente a promuovere una maggiore armonizzazione internazionale degli standard e delle procedure;
CONSIDERANDO la possibilità di ridurre l’onere economico imposto all’industria aeronautica e ai suoi operatori dalla sovrapposizione di ispezioni, valutazioni e prove;
RICONOSCENDO il vantaggio comune derivante dal miglioramento delle procedure per il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e prove in materia di aeronavigabilità, protezione ambientale, installazioni per la manutenzione degli aeromobili e il mantenimento dell’aeronavigabilità;
RICONOSCENDO che tale forma di riconoscimento reciproco deve poter offrire una garanzia di conformità a norme e regolamenti tecnici applicabili equivalente alla garanzia offerta dalle procedure previste da una delle parti;
RICONOSCENDO che tale riconoscimento reciproco richiede inoltre la fiducia di ogni parte nella persistente affidabilità delle valutazioni di conformità effettuate dall’altra parte;
RICONOSCENDO i rispettivi impegni delle parti nell’ambito di accordi bilaterali, regionali e multilaterali in materia di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) stabilire, coerentemente con la legislazione in vigore presso entrambe le parti, principi e dispositivi per consentire il riconoscimento reciproco delle approvazioni rilasciate dalle autorità competenti di entrambe le parti nelle aree discipli nate dal presente accordo, come viene specificato all’arti colo 4;
b) permettere alle parti di adeguarsi alla tendenza in atto verso forme multinazionali di progettazione, fabbricazione, manu tenzione e interscambio di prodotti dell’aeronautica civile, che riguardano interessi comuni delle parti in materia di sicurezza dell’aviazione civile e della qualità dell’ambiente;
c) promuovere la cooperazione diretta a sostenere gli obiettivi in materia di sicurezza e qualità dell’ambiente;
d) promuovere e facilitare il continuo scambio di prodotti e servizi dell’aeronautica civile.
Articolo 2
Definizioni
Al presente accordo si applicano i termini e le definizioni se guenti:
a) «Approvazione di aeronavigabilità»: la conclusione che la progettazione o la modifica della progettazione di un pro dotto per l’aeronautica civile soddisfa le norme stabilite dalla legislazione applicabile in vigore presso entrambe le parti o che un determinato prodotto è conforme ad una progetta zione giudicata conforme a tali norme e che si trova in condizione di sicurezza operativa.
b) «Prodotto aeronautico civile»: qualsiasi aeromobile civile, mo tore di aeromobile o propulsore a elica o sottogruppo, im pianto, parte o componente installato o da installare sull’ae romobile.
c) «Autorità competente»: un’agenzia o un ente governativo de signato quale autorità competente da una delle parti ai fini del presente accordo, abilitata a valutare la conformità, a monitorare e controllare l’uso o la vendita di prodotti o servizi dell’aeronautica, nell’ambito della giurisdizione di una delle parti e che può adottare misure coercitive per garantire che tali prodotti o servizi commercializzati all’in terno della giurisdizione di tale parte siano conformi ai re quisiti legali applicabili.
d) «Requisiti operativi relativi alla progettazione»: i requisiti ope rativi o ambientali relativi alle caratteristiche di progettazione del prodotto o ai dati di progettazione concernenti il fun zionamento o la manutenzione del prodotto che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione.
e) «Approvazione ambientale»: il riconoscimento che un pro dotto per l’aeronautica civile soddisfa le norme stabilite dalla legislazione in vigore in entrambe le parti in materia di livelli acustici e/o di emissioni dei motori.
f) «Manutenzione»: l’attività di ispezione, revisione, riparazione, conservazione o sostituzione di parti, attrezzature o compo nenti, eccezion fatta per le ispezioni precedenti il volo, di un prodotto per l’aeronautica civile volta a garantire il manteni mento dell’aeronavigabilità di tale prodotto e comprende l’in stallazione di modifiche, ma non la progettazione di ripara zioni e modifiche.
g) «Controllo»: la sorveglianza periodica effettuata da un’autorità competente volta a determinare la continua conformità alla normativa pertinente.
h) «Agente tecnico»: per il Canada, l’organizzazione canadese responsabile per l’aviazione civile e, per la Comunità euro pea, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).
Articolo 3
Obblighi generali
1. Le parti, come precisato negli allegati al presente accordo, che ne costituiscono parte integrante, accettano o riconoscono i risultati delle procedure specificate, utilizzate per valutare la conformità ai rispettivi provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, prodotti dalle rispettive autorità competenti, nel presupposto che le procedure di valutazione di conformità utilizzate garantiscano, senza lasciare dubbi alla controparte, la conformità ai propri provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, in modo equivalente alle garanzie offerte dalle proprie procedure.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica solo una volta completate le disposizioni provvisorie, che possono essere illustrate negli allegati al presente accordo.
3. Il presente accordo non deve essere interpretato nel senso che comporta l’accettazione reciproca di norme o regolamenti tecnici delle parti e, fatte salve eventuali altre disposizioni nel l’accordo, non comporta il riconoscimento reciproco dell’equi valenza di norme o regolamenti tecnici.
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve es sere interpretata come una limitazione imposta all’autorità com petente di una parte di determinare, attraverso propri provvedi menti legislativi, regolamentari e amministrativi, il livello di protezione che essa ritiene adeguato ai fini della sicurezza, per l’ambiente e per quanto riguarda i rischi nell’ambito del campo di applicazione dell’allegato applicabile al presente accordo.
5. I risultati ottenuti da soggetti delegati o organizzazioni approvate, autorizzate dalla legislazione applicabile di entrambe le parti a effettuare gli stessi riscontri dell’autorità competente, hanno la stessa validità di quelli ottenuti da una autorità com petente ai fini del presente accordo. Un organismo di una parte responsabile per l’applicazione del presente accordo, come indi cato all’articolo 7, può occasionalmente e previa notifica alla propria controparte all’interno dell’altra parte, interagire diretta mente con un soggetto delegato o un’organizzazione approvata dell’altra parte.
Articolo 4
Campo generale di applicazione
1. Il presente accordo si applica:
a) alle approvazioni di aeronavigabilità e al controllo sui pro dotti per l’aeronautica civile;
b) al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in ser vizio;
c) alle approvazioni e al controllo della produzione e degli impianti di produzione;
d) alle approvazioni e al controllo degli impianti di manuten zione;
e) alle certificazioni e prove ambientali sui prodotti per l’aero nautica civile, e
f) alle attività connesse di cooperazione.
2. Quando viene esercitata la competenza della Comunità europea in relazione alle operazioni di volo, al rilascio delle licenze agli equipaggi e all’approvazione di metodi di addestra mento con simulatore, le parti possono decidere di adottare allegati aggiuntivi, inclusi accordi provvisori, specifici per ogni area a norma della procedura specificata all’articolo 16.
Articolo 5
Autorità competenti
1. Quando un soggetto è ammissibile a norma della legisla zione di una parte, viene riconosciuto come autorità compe tente dall’altra parte, una volta che sia stato sottoposto a verifica dall’altra parte per accertare che:
a) rispetti pienamente la legislazione della sua parte,
b) conosca i requisiti dell’altra parte, per il tipo e il campo di applicazione della certificazione che ha chiesto e
c) sia in grado di ottemperare agli obblighi esposti negli alle gati.
2. Una parte notifica all’altra parte l’identità di una autorità competente dopo aver portato a termine con esito positivo la verifica. L’altra parte può contestare la competenza o conformità tecnica della autorità competente in questione a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
3. Gli organismi identificati nelle appendici 1 e 2 sono con siderati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per l’applicazione rispettivamente degli allegati A e B al momento dell’entrata in vigore del presente accordo.
4. Le parti garantiscono che le rispettive autorità competenti siano e restino in grado di valutare correttamente la conformità di prodotti o organizzazioni, menzionati negli allegati al pre sente accordo. A questo riguardo, le parti garantiscono che le rispettive autorità competenti siano sottoposte a verifiche o valutazioni periodiche.
5. Le parti procedono alle necessarie consultazioni per assi curare il mantenimento della fiducia nelle procedure di valuta zione di conformità. Tale consultazione può includere la parte cipazione di una parte alle verifiche periodiche connesse alle attività di valutazione di conformità o altre valutazioni delle autorità competenti dell’altra parte.
6. Nel caso di contestazione di una parte della competenza o conformità tecnica di una autorità competente, la parte che contesta notifica per iscritto all’altra parte la propria contesta zione della competenza o conformità tecnica della autorità com petente in questione e della propria intenzione di sospendere
l’accettazione delle risultanze della stessa. Tale contestazione viene esercitata in modo oggettivo e ragionevole.
7. Qualsiasi contestazione notificata a norma del paragrafo 6 del presente articolo viene discussa dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 9, che può decidere di sospendere l’accetta zione delle risultanze dell’autorità competente in questione o che è necessaria una verifica della sua competenza tecnica. Tale verifica viene normalmente effettuata tempestivamente dalla parte avente giurisdizione sull’autorità competente in que stione, ma può anche essere effettuata congiuntamente dalle parti se viene così deciso.
8. Se il comitato misto non è in grado di risolvere una contestazione notificata a norma del paragrafo 6 del presente articolo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, la parte che contesta può sospendere l’accettazione delle risultanze del l’autorità competente in questione ma accetta le risultanze dalla stessa autorità competente effettuate prima della data della co municazione. Tale sospensione può essere vincolante fino a quando il comitato misto abbia risolto la questione.
Articolo 6
Misure di salvaguardia
1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo è interpre tata come una limitazione imposta al potere di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi sia un ragionevole rischio che un prodotto o un servizio potreb bero:
a) compromettere la salute o la sicurezza delle persone;
b) non rispettare i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi applicabili di quella parte nell’ambito del campo di applicazione del presente accordo o
c) non riescano a soddisfare altrimenti un requisito nell’ambito del campo di applicazione dell’allegato applicabile al presente accordo.
2. Quando una parte adotta misure ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l’altra parte per iscritto entro quindici giorni lavorativi dall’adozione di tali misure, illustran done le motivazioni.
Articolo 7
Comunicazioni
1. Le parti concordano che le comunicazioni fra di esse per l’applicazione del presente accordo saranno tenute da:
a) per quanto riguarda le questioni tecniche, gli agenti tecnici;
b) per quanto riguarda questioni di altro tipo:
— per il Canada: il «Department of Transport»;
— per la Comunità europea: la Commissione europea e le Autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno.
2. Alla firma del presente accordo le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto.
Articolo 8
Cooperazione reciproca, assistenza e trasparenza
1. Le parti si informano reciprocamente su tutte le leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti e in merito al proprio sistema di certificazione.
2. Le parti si notificano reciprocamente le rispettive proposte di modifiche importanti a leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché ai rispettivi sistemi di certificazione quando tali modifiche possono avere un’incidenza sul presente accordo. Nella misura del possibile, le parti si concedono reciprocamente la possibilità di commentare reciprocamente le rispettive modi fiche e tenere nel debito conto tali osservazioni.
3. Le parti, come opportuno, sviluppano procedure sulla cooperazione regolamentare e la trasparenza per tutte le attività da esse svolte e che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.
4. Le parti concordano, ferma restando la legislazione appli cabile, di comunicarsi reciprocamente, su richiesta e tempesti vamente, informazioni relative ad incidenti o fatti connessi alle materie oggetto del presente accordo.
5. Ai fini di indagine e soluzione di questioni in materia di sicurezza attraverso la mutua cooperazione, le parti si autoriz zano reciprocamente a partecipare alle rispettive attività di ispe zione e verifica a campione o procedono, se necessario, a ispe zioni e verifiche congiunte.
Articolo 9
Comitato misto delle parti
1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile dell’effettivo funzio namento del presente accordo e si riunisce periodicamente per valutare l’efficacia della sua applicazione.
2. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione del presente accordo. In particolare, rientrano nella sua competenza le seguenti attività:
a) rivedere e adottare misure adeguate in merito alle contesta zioni di cui all’articolo 5;
b) risolvere eventuali questioni relative all’applicazione e all’ese cuzione del presente accordo, includendo quelle non altri menti risolte nel comitato settoriale misto istituito a norma del pertinente allegato;
c) esaminare le modalità per migliorare il funzionamento del presente accordo e fare le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso;
d) prendere in considerazione modifiche specifiche agli allegati;
e) coordinare, come opportuno, lo sviluppo di allegati aggiun tivi;
f) adottare, come opportuno, procedure di lavoro sulla coope razione regolamentare e la trasparenza per tutte le attività di cui all’articolo 4 che non sono altrimenti sviluppate da co mitati settoriali misti.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 10
Sospensione degli obblighi di riconoscimento reciproco
1. Una parte può sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi specificati in uno degli allegati al presente accordo, quando:
a) l’altra parte non ottempera agli obblighi previsti nello stesso allegato al presente accordo o
b) una o più delle sue autorità competenti non sono in grado di applicare requisiti nuovi o aggiuntivi adottati dall’altra parte nel settore disciplinato dallo stesso allegato del presente ac cordo o
c) l’altra parte non mantiene gli strumenti e i provvedimenti legali e regolamentari necessari per l’applicazione delle dispo sizioni del presente accordo.
2. Prima di sospendere i propri obblighi, una parte chiede l’avvio di consultazioni a norma dell’articolo 15. Qualora le consultazioni non siano sufficienti a risolvere la controversia relativa ad uno degli allegati, una parte può notificare all’altra la propria intenzione di sospendere il riconoscimento dei risul tati di conformità e delle approvazioni a norma dell’allegato, in merito ai quali è sorto il disaccordo. La notifica è effettuata per iscritto e specifica i motivi della sospensione.
3. Tale sospensione prende effetto trenta giorni dopo la data della notificazione, sempre che, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non notifichi all’altra parte per iscritto di voler revocare tale sospensione. Detta sospensione non incide sulla validità dei risultati di conformità, i certificati e le appro vazioni rilasciate dagli agenti tecnici o dall’autorità competente della parte in questione anteriormente alla data in cui la so spensione ha preso effetto. Una siffatta sospensione che è di ventata effettiva può essere revocata immediatamente mediante uno scambio di corrispondenza a tal fine tra le parti.
Articolo 11
Riservatezza
1. Ciascuna parte conviene di mantenere, nella misura richie sta dalle rispettive legislazioni, la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente accordo.
2. In particolare, ferme restando le rispettive legislazioni, le parti non comunicano a terzi, né permettono ad una autorità competente di comunicare a terzi, informazioni ricevute reci procamente nell’ambito del presente accordo, che costituiscono segreti commerciali, informazioni riservate di carattere commer ciale o finanziario o informazioni relative ad un’indagine in corso. A questo fine tali informazioni vengono considerate pro prietà industriale e vengono trattate conseguentemente come tali.
3. Una parte o un’autorità competente può, nel fornire in formazioni all’altra parte o ad un’autorità competente di que st’altra parte, indicare le parti dell’informazione fornita che non devono essere comunicate a terzi.
4. Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessa rie per impedire che le informazioni ricevute nell’ambito del presente accordo vengano comunicate a terzi senza autorizza zione.
Articolo 12
Recupero dei costi
1. Nessuna delle parti addebita commissioni o spese a per sone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate dal presente accordo per servizi di valutazione di conformità pre stati nell’ambito del presente accordo e forniti dall’altra parte.
2. Le parti fanno in modo che eventuali commissioni o spese addebitate dal proprio agente tecnico a persone fisiche o giuri diche le cui attività sono regolamentate nell’ambito del presente accordo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi di certificazione e sorveglianza prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.
3. Gli agenti tecnici delle parti hanno il diritto di recuperare attraverso commissioni e spese addebitate alle persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell’ambito del presente accordo, i costi connessi all’applicazione del relativo allegato e dei controlli e ispezioni effettuati a norma del del l’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 8, paragrafo 5.
Articolo 13
Altri accordi
1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente ac cordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un Paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l’altra parte del presente accordo per quanto riguarda il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione di conformità nel paese terzo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente ac cordo subentra agli accordi bilaterali sulla sicurezza dell’avia zione stipulati tra il Canada e gli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo.
3. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli ob blighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo interna zionale.
Articolo 14
Efficacia territoriale
Salvo diversa disposizione degli allegati del presente accordo, esso si applica, da un lato, ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite da detto trattato e, dall’altro, al territorio del Canada.
Articolo 15
Consultazioni e composizione di controversie
1. Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi materia che rientri nel presente accordo. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consulta zioni entro quarantacinque giorni, ad una data convenuta tra le parti.
2. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro con riferimento alla cooperazione nell’ambito del presente accordo anche al minimo livello tecnico mediante consultazioni e in conformità delle disposizioni con tenute negli allegati del presente accordo.
3. Qualora non sia possibile risolvere una eventuale contro versia secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascun agente tecnico può deferire la questione al comitato misto, che si consulta in materia.
Articolo 16
Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di Note diplomatiche con il quale le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle ri spettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente accordo rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte di una delle parti.
2. Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la notifica di denuncia in questione sia stata ritirata per reciproco consenso delle parti prima dello scadere del suddetto termine.
3. Quando una delle parti intende modificare l’accordo sop primendo uno o più allegati e conservando gli altri, le parti si adoperano per modificare il presente accordo consensualmente, in conformità alle procedure previste dal presente articolo. In assenza di tale consenso, l’accordo si estingue allo scadere dei
sei mesi a decorrere dalla data di preavviso, a meno che le parti decidano altrimenti.
4. Le parti possono modificare il presente accordo mediante mutuo consenso scritto. Una modifica al presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con cui una parte comunica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, le parti possono decidere di modificare gli allegati esi stenti o di aggiungerne di nuovi attraverso uno scambio di Note diplomatiche fra le parti. Tali modifiche entrano in vigore fatte salve le condizioni concordate nello scambio di Note diploma tiche.
6. Successivamente all’estinzione del presente accordo, le parti mantengono la validità delle approvazioni di aeronaviga bilità, delle approvazioni ambientali o dei certificati rilasciati nell’ambito del presente accordo prima della sua estinzione, ferma restando la loro conformità alle proprie leggi e regola menti applicabili.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo
Fatto a Praga in duplice esemplare, il sei maggio duemilanove, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, po lacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
За Европейската общнoст Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
За Kанада Por Canadá Za Kanadu For Canada Für Kanada
Kanada nimel Για τον Καναδά For Canada Pour le Canada Per il Canada Kanādas vārdā Kanados vardu Kanada részéről Għall-Kanada Voor Canada
W imieniu Kanady Pelo Canadá Pentru Canada
Za Kanadu Za Kanado
Kanadan puolesta För Kanada
Appendice 1
Elenco delle autorità competenti considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato A
1. Autorità competenti in materia di approvazione di progetti
— per il Canada: l’ente canadese responsabile per l’aviazione civile
— per la Comunità europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea
2. Autorità competenti in materia di supervisione della produzione
— per il Canada: l’ente canadese responsabile per l’aviazione civile
— per la Comunità europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea le autorità competenti degli Stati membri
Appendice 2
Autorità competenti dei 27 Stati membri dell’UE considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato B
ALLEGATO A
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PER L’AERONAUTICA CIVILE
1. Campo d’applicazione
1.1. La presente procedura (in appresso la «procedura») si applica a:
1.1.1. Il riconoscimento reciproco delle risultanze di conformità con i requisiti operativi di progettazione, ambientali e connessi alla progettazione per i prodotti dell’aeronautica civile, riscontrate dall’agente tecnico della parte che agisce come rappresentante autorizzato dello Stato di progettazione.
1.1.2. Il riconoscimento reciproco di constatazioni che prodotti per l’aeronautica civile nuovi o di seconda mano sono conformi ai requisiti ambientali e di aeronavigabilità stabiliti per l’importazione dalle parti.
1.1.3. Il riconoscimento reciproco delle approvazioni di modifiche di progettazione e di progettazioni di riparazione dei prodotti per l’aeronautica civile effettuate sotto l’autorità di una delle parti.
1.1.4. L’attività di cooperazione e assistenza sul mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in servizio.
1.2. Ai fini della presente procedura i seguenti termini sono così definiti:
a) «Certificato di ammissione in servizio»: una dichiarazione proveniente da una persona o da un ente posti sotto la giurisdizione della parte esportatrice che attesta che un prodotto per l’aeronautica civile, diverso da un aeromobile completo, è un prodotto manufatto nuovo o che può essere utilizzato dopo essere stato sotto posto a manutenzione.
b) «Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione»: una dichiarazione per l’esportazione proveniente da una persona o da un ente posti sotto la giurisdizione della parte esportatrice che attesta che un aeromobile completo, anch’esso sotto la giurisdizione della parte esportatrice, è conforme ai requisiti ambientali e di aeronavigabilità notificati dalla parte importatrice.
c) «Parte esportatrice»: la parte che procede all’esportazione di un prodotto per l’aeronautica civile.
d) «Parte importatrice»: la parte che procede all’importazione di un prodotto per l’aeronautica civile.
2. Comitato misto di settore sulla Certificazione
2.1. Composizione
2.1.1. È istituito un Comitato misto di settore sulla certificazione. Tale comitato comprende rappresentanti delle parti responsabili a livello amministrativo di:
2.1.1.1. certificazione di prodotti per l’aeronautica civile;
2.1.1.2. produzione, se si tratta di personale diverso da quello di cui al punto 2.1.1.1.;
2.1.1.3. regolamenti e norme di certificazione nonché
2.1.1.4. ispezioni interne di standardizzazione o sistemi di controllo di qualità.
2.1.2. A far parte del comitato può essere invitato qualsiasi altro soggetto, secondo la decisione presa congiuntamente dalle parti, in grado di facilitare l’esecuzione del mandato del Comitato misto di settore sulla certificazione.
2.1.3. Il Comitato misto di settore sulla certificazione adotta il proprio regolamento interno.
2.2. Mandato
2.2.1. Il Comitato misto di settore sulla certificazione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare l’efficiente funzionamento e applicazione della presente procedura e, fra l’altro:
a) decide, come opportuno, sulle procedure di lavoro da utilizzare per facilitare il processo di certificazione;
b) decide, come opportuno, sulle prescrizioni relative alle norme tecniche (technical standard orders) ai fini del punto 3.3.7 della presente procedura;
c) valuta le modifiche regolamentari di ogni parte per garantire che i requisiti di certificazione restino in vigore;
d) elabora, come opportuno, proposte per il comitato misto relative alle modifiche alla presente procedura, diverse da quelle di cui al punto 2.2.1(b);
e) assicura che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;
f) assicura che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;
g) risolve eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della pre sente procedura, incluse le divergenze che possono sorgere nel determinare le basi di certificazione o nell’applicazione di condizioni, esenzioni e deroghe speciali;
h) organizza, come opportuno, la partecipazione reciproca delle parti nei rispettivi processi di standardizzazione interna o sistemi di controllo di qualità;
i) individua, se opportuno, i punti focali responsabili per la certificazione di ogni prodotto per l’aeronautica civile importato o esportato fra le parti nonché
j) elabora efficaci metodi di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni in materia di sicurezza, norme ambientali e sistemi di certificazione, allo scopo di limitare, nella maggior misura possibile, le divergenze fra le parti.
2.2.2. Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze conformemente al punto 2.2.1(g), il comitato misto di settore sulla certificazione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione raggiunta da tale comitato.
3. Approvazioni di progetto
3.1. Disposizioni generali
3.1.1. La presente procedura disciplina le approvazioni di progetto e le relative modifiche concernenti: certificati di omologazione, certificati di omologazione supplementari, riparazioni, parti e impianti.
3.1.2. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, le parti riconoscono che la dimostrazione della capacità di un’organizzazione di progettazione di assumere le proprie responsabilità è sufficientemente sotto il controllo delle parti, da poter compensare eventuali differenze con i requisiti specifici imposti dall’altra parte.
3.1.3. Una domanda di approvazione di progetto deve essere presentata, se opportuno, alla parte importatrice attra verso la parte esportatrice.
3.1.4. Gli organismi responsabili dell’applicazione del presente paragrafo 3 relativo alle approvazioni di progetto sono gli agenti tecnici.
3.2. Base di certificazione
3.2.1. Per l’emissione di un certificato di omologazione, la parte importatrice si avvale delle norme, applicabili ad un suo prodotto simile, in vigore al momento in cui la domanda di certificato di omologazione originale è stata presentata alla parte esportatrice.
3.2.2. Fatto salvo il punto 3.2.5 e ai fini dell’approvazione di una modifica di progettazione o di un progetto di riparazione, la parte importatrice specifica una modifica alla base di certificazione stabilita a norma del punto
3.2.1 se giudica tale modifica appropriata per la modifica di progettazione o il progetto di riparazione.
3.2.3. Fatto salvo il punto 3.2.5, la parte importatrice specifica le eventuali condizioni speciali applicate o che si intende applicare a caratteristiche originali o insolite che non rientrano negli standard ambientali e di aeronavigabilità applicabili.
3.2.4. Fatto salvo il punto 3.2.5., la parte importatrice specifica eventuali esenzioni o deroghe agli standard applicabili.
3.2.5. Specificando speciali condizioni, esenzioni, deroghe o modifiche alla base di certificazione, la parte importatrice tiene nel dovuto conto quelle della parte esportatrice e non impone requisiti più rigidi per i prodotti di quest’ultima di quanto non faccia per i propri prodotti simili. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice eventuali speciali condizioni, esenzioni, deroghe o modifiche alla base di certificazione.
3.3. Processo di certificazione
3.3.1. La parte esportatrice trasmette alla parte importatrice tutte le informazioni necessarie a quest’ultima per acquisire e mantenere una conoscenza approfondita dei singoli prodotti per l’aeronautica civile della parte esportatrice e la loro certificazione.
3.3.2. Per ogni approvazione di progetto, le parti sviluppano un programma di certificazione, sulla base delle procedure di lavoro stabilite dal Comitato misto di settore sulla certificazione, in modo appropriato.
3.3.3. La parte importatrice rilascia il proprio certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare per un aeromobile, motore o propulsore a elica quando:
a) la parte esportatrice ha rilasciato il proprio certificato;
b) la parte esportatrice certifica alla parte importatrice che il progetto tipo di un prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. e
c) tutte le questioni sorte durante il processo di certificazione sono state risolte.
3.3.4. Le modifiche al progetto tipo di un prodotto per l’aviazione civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione vengono approvate come segue:
3.3.4.1. la parte esportatrice classifica le modifiche di progettazione in due categorie conformemente alle procedure di lavoro stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.
3.3.4.2. Per la categoria di modifiche di progetto che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali modifiche dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che le modifiche di progetto in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere dichiarazioni individuali per ogni modifica di progetto o dichiarazioni collettive per elenchi di modifiche di progetto approvate.
3.3.4.3. Per tutte le altre modifiche di progetto l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.
3.3.5. Le modifiche al progetto di un prodotto per l’aviazione civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione supplementare vengono approvate come segue:
3.3.5.1. la parte esportatrice classifica le modifiche di progetto in due categorie conformemente alle procedure di lavoro stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.
3.3.5.2. Per la categoria di modifiche di progetto che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali modifiche dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che le modifiche di progetto in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere dichiarazioni individuali per ogni modifica di progetto o dichiarazioni collettive per elenchi di modifiche di progetto approvate.
3.3.5.3. Per tutte le altre modifiche di progetto l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.
3.3.6. I progetti di riparazione di un prodotto per l’aviazione civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione vengono approvati come segue:
3.3.6.1. la parte esportatrice classifica i progetti di riparazione in due categorie conformemente alle procedure di lavoro stabilite dal Comitato misto di settore sulla certificazione.
3.3.6.2. Per la categoria di progetti di riparazione che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali progetti dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che attesta che i progetti di riparazione in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. Al fine di ottempe rare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere dichiarazioni individuali per ogni progetto di riparazione di rilievo o dichiarazioni collettive per elenchi di progetti di riparazione approvati.
3.3.6.3. Per tutti gli altri progetti di riparazione, l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.
3.3.7. Per parti e impianti approvati sulla base delle prescrizioni relative alle norme tecniche decise dal comitato misto di settore sulla certificazione in conformità al paragrafo 2.2. della presente procedura, l’approvazione di parti e impianti rilasciata dalla parte esportatrice viene riconosciuta dalla parte importatrice come equivalente alle proprie approvazioni rilasciate in conformità alle proprie norme e procedure.
3.4. Requisiti operativi connessi al progetto
3.4.1. La parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, informa quest’ultima in merito ai propri requisiti operativi connessi al progetto vigenti.
3.4.2. La parte importatrice stabilisce assieme alla parte esportatrice, su base individuale o elaborando un elenco di specifici requisiti operativi connessi al progetto vigenti per determinate categorie di prodotti e/o operazioni, i requisiti operativi connessi al progetto per i quali essa accetta la certificazione scritta e la dichiarazione di conformità della parte esportatrice.
3.5. Mantenimento dell’aeronavigabilità
3.5.1. Le parti cooperano fra loro nell’analisi degli aspetti relativi all’aeronavigabilità di incidenti e inconvenienti verificatisi in relazione a prodotti per l’aeronautica civile ai quali si applica il presente accordo e che sollevano interrogativi in merito all’aeronavigabilità di tali prodotti.
3.5.2. La parte esportatrice, in merito a prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto la sua giurisdizione, stabilisce le azioni necessarie per correggere eventuali condizioni di insicurezza del progetto tipo che possono essere individuate dopo che un prodotto per l’aeronautica civile è stato immesso in servizio, incluse eventuali azioni in relazione a componenti progettati e/o costruiti da un fornitore sotto contratto con il contraente principale nel territorio sotto la giurisdizione della parte esportatrice.
3.5.3. La parte esportatrice, nei confronti di prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto la sua giuri sdizione, assiste la parte importatrice nell’individuare eventuali azioni giudicate necessarie da quest’ultima per il mantenimento della aeronavigabilità dei prodotti.
3.5.4. Le parti si tengono reciprocamente informate su tutte le direttive vincolanti in materia di aeronavigabilità o su altre azioni giudicate necessarie per il mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto le rispettive giurisdizioni e che sono disciplinati dal presente accordo.
4. Approvazione della produzione
4.1. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, le parti riconoscono che la dimostrazione della capacità di un’organizzazione di produzione di assumere la garanzia di qualità della produzione e il controllo dei prodotti per l’aeronautica civile è sufficientemente controllata dalla sorveglianza di questa organizzazione da parte di un’Autorità competente di una delle parti, da poter compensare eventuali differenze con i requisiti specifici imposti dall’altra parte.
4.2. Quando un’approvazione di produzione nell’ambito del controllo regolamentare di una parte comprende siti e impianti di produzione sul territorio dell’altra parte o di un paese terzo, la prima parte mantiene la responsabilità della sorveglianza e del controllo di questi siti e impianti di produzione.
4.3. Le parti possono chiedere assistenza all’autorità per l’aviazione civile di un paese terzo nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza e controllo regolamentari quando un’approvazione è stata concessa da una delle parti o prorogata da un accordo o convenzione formale con tale paese terzo.
4.4. Gli organismi responsabili dell’applicazione del presente paragrafo 4, relativo alle approvazioni di produzione, sono le autorità competenti di cui all’articolo 5 dell’accordo.
5. Approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione
5.1. Aspetti generali
5.1.1. La parte esportatrice rilascia approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione di prodotti per l’aeronautica civile esportati verso la parte importatrice alle condizioni di cui ai paragrafi 5.2. e 5.3.
5.1.2. La parte importatrice riconosce le approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione della parte esportatrice rilasciate conformemente ai paragrafi 5.2. e 5.3..
5.1.3. L’identificazione di parti e impianti con le marcature specifiche richieste dalla normativa della parte esportatrice è riconosciuta dalla parte importatrice conforme ai propri requisiti di legge.
5.2. Certificati di aeronavigabilità per l’esportazione
5.2.1. Aeromobili nuovi
5.2.1.1. La parte esportatrice, attraverso la propria autorità competente responsabile per l’applicazione della presente procedura, rilascia un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione relativo ad un aeromobile nuovo, che attesta che tale aeromobile:
a) è conforme ad un progetto tipo approvato dalla parte importatrice in conformità alla presente procedura;
b) è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità alle direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
5.2.2. Aeromobili usati
5.2.2.1. Per un aeromobile usato per il quale è stata concessa l’approvazione di progetto dalla parte importatrice, la parte esportatrice, attraverso la propria autorità competente responsabile per la supervisione del certificato di aerona vigabilità di tale aeromobile, rilascia un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione che attesta che l’aero mobile:
a) è conforme ad un progetto tipo approvato dalla parte importatrice in conformità alla presente procedura;
b) è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità a tutte le direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) è stato sottoposto a corretta manutenzione utilizzando procedure e metodi approvati, nel corso dell’intera durata di servizio, come dimostrano i giornali di bordo e i registri di manutenzione e
d) soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
5.2.2.2. Per gli aeromobili usati costruiti sui rispettivi territori, le parti si garantiscono assistenza reciproca nell’otteni mento di informazioni concernenti:
a) la configurazione dell’aeromobile alla data di consegna da parte del costruttore e
b) le successive installazioni montate sull’aeromobile approvate dal costruttore.
5.2.2.3. Le parti riconoscono reciprocamente i rispettivi certificati di aeronavigabilità per l’esportazione relativi ad aero mobili usati costruiti e/o assemblati in un paese terzo quando sono soddisfatte le condizioni del punto 5.2.2.1. lettere da a) a d).
5.2.2.4. La parte importatrice può chiedere le registrazioni di ispezione e manutenzione che comprendono, ma non si limitano a:
a) l’originale o una copia autenticata di un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione o un documento equivalente, rilasciato dalla parte esportatrice;
b) le registrazioni che attestano che tutte le verifiche, le modifiche rilevanti e le riparazioni sono state effettuate conformemente ai requisiti approvati o riconosciuti dalla parte esportatrice e
c) i registri di manutenzione e le voci dei giornali di bordo che comprovano che l’aeromobile usato è stato sottoposto a corretta manutenzione nel corso dell’intera durata di servizio, conformemente ai requisiti di un programma di manutenzione approvato.
5.3. Certificato di ammissione in servizio
5.3.1. Motori e propulsori ad elica nuovi
5.3.1.1. La parte importatrice riconosce il certificato di ammissione in servizio della parte esportatrice per motori o propulsori ad elica nuovi solo quando tale certificato attesta che il motore o il propulsore ad elica in questione:
a) è conforme ad un progetto tipo approvato dalla parte importatrice in conformità alla presente procedura;
b) è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità alle direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, come notificato da tale parte e
c) soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
5.3.1.2. La parte esportatrice procede all’esportazione di tutti i motori e propulsori ad elica nuovi con un certificato di ammissione in servizio rilasciato conformemente alle proprie normative e procedure.
5.3.2. Nuovi sottogruppi, parti e impianti
5.3.2.1. La parte importatrice riconosce il certificato di ammissione in servizio della parte esportatrice per un nuovo sottogruppo, parte, inclusa una parte modificata e/o di sostituzione, o impianti, solo quando tale certificato attesta che il sottogruppo o la parte:
a) è conforme ai dati di progetto approvati dalla parte importatrice;
b) è in condizioni di sicurezza operativa e
c) soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
5.3.2.2. La parte esportatrice esporta tutte le nuove parti con un certificato di ammissione in servizio rilasciato confor memente alle proprie normative e procedure.
6. Assistenza tecnica
6.1. Le parti, su richiesta, si prestano reciproca assistenza tecnica, all’occorrenza attraverso le rispettive autorità competenti.
6.2. I tipi di assistenza possono comprendere, senza limitarsi ad essi, i seguenti aspetti:
6.2.1. Determinazione di conformità:
a) presenza alle prove;
b) effettuazione di controlli di conformità normativa e tecnica;
c) preparazione di rapporti di revisione e
d) acquisizione di dati.
6.2.2. Sorveglianza e controllo:
a) presenza alla prima ispezione di prodotto di parti;
b) monitoraggio di controlli su processi speciali;
c) effettuazione di ispezioni a campione su parti di produzione;
d) monitoraggio delle attività di persone delegate o di organizzazioni approvate di cui all’articolo 3.5 dell’ac cordo;
e) svolgimento di indagini su difficoltà di servizio e
f) valutazione e supervisione di sistemi di qualità di produzione.
ALLEGATO B
PROCEDURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE
1. Campo di applicazione
La presente procedura (in appresso la «procedura») si applica al riconoscimento reciproco delle risultanze nell’area della manutenzione degli aeromobili per quanto riguarda gli aeromobili e i componenti destinati ad esservi installati.
2. Normativa applicabile
Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, la conformità alla legislazione applicabile in materia di manutenzione di una delle parti, unitamente ai requisiti regolamentari specificati all’appendice B1 della presente procedura, equivale a conformità alla legislazione applicabile dell’altra parte.
Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, le rispettive autorità competenti delle parti per le pratiche e procedure di certificazione, forniscono una prova equivalente di conformità ai requisiti di cui al paragrafo che precede.
Le parti decidono che, ai fini della presente procedura, le rispettive norme delle parti attinenti alle licenze del personale addetto alla manutenzione sono considerate equivalenti.
3. Definizioni
Ai fini della presente procedura i seguenti termini sono così definiti:
a) «Aeromobile»: ogni macchina che può trarre sostentazione nell’atmosfera da reazioni dell’aria diverse da quelle dovute all’effetto suolo;
b) «Componente»: qualsiasi motore, elica, parte o impianto;
c) «Velivolo a grande capacità»: un aeromobile, classificato come aeroplano, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore e
d) «modifica»: una variazione relativa a costruzione, configurazione, prestazioni, caratteristiche ambientali o limi tazioni operative di un prodotto per l’aeronautica civile.
4. Comitato misto di settore sulla Manutenzione
4.1. Composizione
4.1.1. È istituito un Comitato misto di settore sulla manutenzione. Tale comitato comprende rappresentanti delle parti responsabili a livello amministrativo per:
a) le approvazioni delle organizzazioni di manutenzione;
b) l’applicazione della legislazione e degli standard relativi alle organizzazioni di manutenzione;
c) le ispezioni interne di standardizzazione o i sistemi di controllo della qualità.
4.1.2. A far parte del comitato può essere invitato qualsiasi altro soggetto, secondo la decisione presa di comune accordo dalle parti, in grado di facilitare l’esecuzione del mandato del Comitato misto di settore sulla manutenzione.
4.1.3. Il Comitato misto di settore sulla manutenzione adotta il proprio regolamento interno.
4.2. Mandato
4.2.1. Il Comitato misto di settore sulla manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare un funzio namento e un’applicazione efficienti della presente procedura e, fra l’altro:
a) valuta le modifiche regolamentari introdotte dalle parti per garantire il mantenimento dei requisiti di cui all’appendice B1 della presente procedura;
b) assicura che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;
c) assicura che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;
d) risolve eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della presente procedura, incluse quelle che possono sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione della stessa;
e) organizza, come opportuno, la partecipazione reciproca delle parti nei rispettivi processi di standardizzazione interna o sistemi di controllo di qualità e
f) elabora, in modo appropriato, proposte per il comitato misto relative alle modifiche alla presente procedura.
4.2.2. Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze conformemente al punto 4.2.1(d) della presente procedura, il Comitato misto di settore sulla manutenzione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione raggiunta da tale comitato.
5. Approvazione dell’organizzazione di manutenzione
5.1. Qualsiasi organizzazione di manutenzione di una parte che sia stata certificata da un’autorità competente di quella parte per effettuare funzioni di manutenzione, deve disporre di un supplemento al suo manuale di manutenzione al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’appendice B1 della presente procedura. Una volta accertato che il supplemento soddisfa i requisiti dell’appendice B1, la suddetta autorità competente rilascia un documento di approvazione che attesta la conformità ai requisiti applicabili dell’altra parte e che specifica l’ampiezza dei compiti che l’organizzazione di manutenzione può svolgere su un aeromobile registrato presso l’altra parte. Tale ampiezza di valutazioni e limitazioni non può superare quella contenuta nel proprio certificato.
5.2. L’approvazione rilasciata a norma del paragrafo 5.1. dall’autorità competente di una delle parti è notificata all’altra parte e costituisce una approvazione valida anche per quest’ultima senza ulteriori interventi.
5.3. Il riconoscimento di un certificato di approvazione ai sensi del paragrafo 5.2. si applica all’organizzazione di manutenzione presso la sua sede centrale, nonché negli altri suoi locali identificati nel manuale pertinente e che sono sottoposti al controllo di un’autorità competente.
5.4. Le parti possono chiedere assistenza all’autorità per l’aviazione civile di un paese terzo nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza e controllo regolamentari quando una approvazione è stata concessa o prorogata da un accordo o convenzione formale con tale paese terzo da entrambe le parti.
5.5. Una parte, attraverso la sua autorità competente, notifica senza indugio all’altra parte eventuali modifiche al campo di applicazione delle approvazioni da essa rilasciate a norma del paragrafo 5.1., inclusa la revoca o la sospensione dell’approvazione.
6. Violazioni
6.1. Le parti si notificano reciprocamente le violazioni gravi della legislazione applicabile o di eventuali condizioni stabilite nella presente procedura che riducono la capacità di un’organizzazione approvata da una delle parti di effettuare la manutenzione a norma della presente procedura. In seguito a tale notifica, la parte interessata procede alle necessarie indagini e comunica, entro quindici giorni lavorativi, alla parte notificante le eventuali iniziative prese.
6.2. In caso di disaccordo tra le parti sull’efficacia dell’azione intrapresa la parte notificante può chiedere all’altra parte di prendere azioni immediate per impedire all’organizzazione in questione di eseguire funzioni di manutenzione su prodotti per l’aeronautica civile, nell’ambito della sua supervisione regolamentare. Qualora l’altra parte non intra prenda tali azioni entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta della parte notificante, i poteri conferiti all’autorità competente dell’altra parte nell’ambito della presente procedura sono sospesi fino a quando la questione non sia stata risolta in modo soddisfacente dal comitato misto, conformemente alle disposizioni del presente accordo. Fino a quando il comitato misto non decide al riguardo, la parte notificante può prendere qualunque iniziativa ritenga necessaria per impedire all’organizzazione in questione di svolgere lavori di manutenzione su prodotti per l’aero nautica civile, nell’ambito della sua supervisione regolamentare.
6.3. Gli agenti tecnici sono gli organismi responsabili per la comunicazione nell’ambito del presente paragrafo 6.
7. Assistenza tecnica
7.1. Le parti, su richiesta, si prestano reciproca assistenza tecnica, all’occorrenza attraverso le rispettive autorità com petenti.
7.2. I tipi di assistenza possono comprendere, senza limitarsi ad essi, i seguenti aspetti:
a) monitoraggio e preparazione di relazioni in merito alla persistente conformità ai requisiti descritti nella presente procedura di organizzazioni di manutenzione nell’ambito della giurisdizione di una delle parti;
b) realizzazione di indagini e preparazione di relazioni in merito e
c) valutazione tecnica.
Appendice B1
Requisiti specifici di regolamentazione
Il riconoscimento effettuato da una parte di un’organizzazione di manutenzione che opera sul territorio dell’altra parte, ai sensi del paragrafo 5 della presente procedura, si basa sull’adozione da parte dell’organizzazione di manutenzione di un supplemento al suo manuale di manutenzione che, come minimo, prevede quanto segue:
a) una dichiarazione firmata dall’attuale dirigente responsabile che impegna l’organizzazione a conformarsi al manuale ed al suo supplemento;
b) che l’organizzazione si conformi all’ordine del cliente, tenendo conto in particolare delle direttive di aeronavigabilità, modifiche e riparazioni richieste nonché del requisito che le parti utilizzate siano state costruite o sottoposte a manutenzione da parte di organizzazioni riconosciute dall’altra parte;
c) che il cliente che trasmette l’ordine abbia ottenuto l’approvazione dell’autorità competente adeguata per eventuali dati di progetto per le relative modifiche e riparazioni;
d) che l’immissione di prodotti per l’aeronautica civile sia conforme ai requisiti di legge e regolamentari applicabili;
e) che venga comunicato all’altra parte e al cliente qualsiasi prodotto per l’aeronautica civile costruito sul territorio dell’altra parte, trovato in condizioni di non aeronavigabilità.