Definizionis
GEA ITALIA CONDIZIONI STANDARD DIVENDITA
PER MACCHINARI E IMPIANTI (EXPORT BUSINESS)
MARCH 2023
Definizionis
Termine | Significato |
Certificato di Accettazione | il certificato di accettazione che viene emesso quando si ritiene che l’Oggetto della fornitura (o una sua parte, a seconda del caso) abbia superato i Test di Accettazione in conformità con le presenti Condizioni. |
Prove / Test di Accettazione | le eventuali prove di accettazione per l’Oggetto della fornitura, così come previste dal Contratto. |
Data di Riferimento | la data in cui è stata emessa l’Offerta del Venditore. |
Modifica d’Ordine | un documento, debitamente sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell’Acquirente e del Venditore, che rende efficace una Richiesta di Modifica. |
Richiesta di Modifica | una richiesta di modifica dell’Oggetto della fornitura del Venditore, che può riguardare anche i metodi e le modalità di esecuzione. |
Modifica di Legge | modifiche o attuazioni di direttive, leggi, norme, regolamenti, codici o standard, oppure nuove o diverse interpretazioni degli stessi. |
Contratto | il contratto concluso tra Acquirente e Venditore per la fornitura dei beni e/o servizi oggetto del Contratto (Oggetto della Fornitura). |
Venditore | la società GEA o stabile organizzazione di GEA con sede legale in Italia che emette l’Offerta all’Acquirente per l’Oggetto della Fornitura che deve essere fornita all’Acquirente o stipula il Contratto con l’Acquirente. |
Proposta del Venditore (anche Offerta) | il preventivo o la proposta del Venditore in cui viene specificato l’Oggetto della fornitura, compresi gli eventuali Servizi (se e nella misura in cui essi siano esplicitamente compresi). |
Prezzo contrattuale | il prezzo contrattuale indicato nell’Offerta del Venditore oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto. |
Costi | tutti i costi e le spese sostenute o a carico del Venditore, incluse le spese generali, l’assicurazione, gli oneri finanziari e simili e un utile ragionevole; ai fini del calcolo dei Costi, le spese per il personale del Venditore si dovranno basare sulle tariffe periodiche del Venditore indicate nella Proposta del Venditore oppure, se non contenute nella stessa, secondo le tariffe in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro. |
giorno | un giorno di calendario. |
Difetto | un difetto od omissione, al momento della consegna, nella mano d’opera o nei materiali oppure la omessa documentazione o fornitura di Servizi in accordo ai termini concordati. |
Evento di Export Control | evento scaturito dalle Normative e/o Misure restrittive sulle esportazioni che può rendere necessaria una Licenza di esportazione o può causare spese aggiuntive e ritardi o può impedire al Venditore l’esecuzione del Contratto, e/o rendere l’esecuzione del Contratto eccessivamente onerosa. |
Normative e Misure restrittive sulle Esportazioni | tutte le leggi vigenti, normative, ordinanze, embargo, procedure amministrative o risoluzioni, nazionali ed internazionali, Decreti, Leggi che possano impedire o limitare il commercio dei beni. |
Licenza di Esportazione | una licenza o un’equivalente approvazione formale da parte delle autorità competenti per la fornitura dei Beni e che il Venditore dovrà ottenere in base alle Normative e Misure restrittive sulle esportazioni. |
Forza Maggiore | atti di guerra o di terrorismo, sommosse, disordini, embargo, ritardata o mancata emissione di permessi di esportazione / importazione, epidemie, scioperi, incendi, ritardato trasporto o sdoganamento, terremoti, alluvioni, uragani, tifoni, tempeste, altre calamità naturali oppure la sospensione, interruzione, contingentamento o riduzione dei pubblici servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio di elettricità, gas, acqua o le comunicazioni o altri atti governativi, oppure qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo di una delle parti inclusa la forza maggiore dei subfornitori. |
Beni | l’impianto, la macchina, i componenti e i materiali che il Venditore dovrà consegnare o far consegnare, come espressamente in dicato nella suaProposta oppure, nel caso di contratto, nel Contratto. |
incluso/i | incluso/i senza limitazioni |
Incoterm | la serie di condizioni commerciali predefinite pubblicate con la denominazione Incoterm® dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi alla Data di Riferimento. Eventuali termini od espressioni che vengano definiti o a cui vengano attribuiti dei significati particolari dalle prescrizioni di un Incoterm applicabile, dovranno avere lo stesso significato anche in queste Condizioni, ma nel caso di conflitto tra gli Incoterm e queste Condizioni, questeultime prevarranno. |
Garanzia Prestazionale | le garanzie fornite nel Contratto dal Venditore sul fatto che i Beni risponderanno a certi requisiti in relazione al processo , alle prestazioni o alla funzionalità, sempreché tale garanzia sia espressamente prevista ed indicata come “Garanzia Prestazionale” nell’Offerta del Venditore oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto. |
Acquirente | il Cliente del Venditore come identificato nel Contratto. |
Responsabilità dell’Acquirente | tutti i lavori (incluse le opere civili, le attrezzature, la documentazione ed i servizi) relativi all’Oggetto della Fornitura e alla sua esecuzione che nonsono stati espressamente inclusi nell’Oggetto della fornitura e che quindi non sono di competenza del Venditore, inclusi gli eventuali lavori espressamente individuati in queste Condizioni o nella Quotazione del Venditore, come di responsabilità dell’Acquirente (inclusi i terzi per i quali sarà responsabile l’Acquirente). |
Data di Consegna | la data di consegna dell’Oggetto della Fornitura, così come indicata nell’Offerta del Venditore oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto, e che potrà essere modificata in conformità con la Clausola 6.6 delle presenti Condizioni. |
Oggetto della Fornitura | i Beni, la documentazione ed i servizi (inclusi gli eventuali Servizi presso il cantiere dell’Acquirente) espressamente indicati tra le responsabilità del Venditore nella sua Offerta oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto. |
Cantiere o locali dell’Acquirente | il luogo in cui dovrà essere eseguito e/o completato l’Oggetto della Fornitura. |
Servizi | i servizi forniti presso il Cantiere o presso i locali dell’Acquirente dal Venditore, inclusi quelli relativi alla installazi one, al collaudo ed ai test di Accettazione dei Beni o alla loro supervisione, come espressamente elencati tra le responsabilità del Venditore nella sua Offerta, oppure, nel caso di un contratto, nel Contratto. |
Protocollo di Accettazione | ha il significato previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato A. |
Condizioni | queste Condizioni di Fornitura e quelle relative ai Servizi, incluso l’Allegato A (se applicabile). |
Condizioni di Garanzia | ha il significato indicato nella Clausola 8.1.5. |
Periodo di Garanzia | se non diversamente previsto nell’Offerta del Venditore, nel contratto, oppure da norme inderogabili di legge, [si intende] un perio do fisso e nonprorogabile di dodici (12) mesi dalla data della messa in funzione iniziale dei Beni oppure di diciotto (18) mesi dalla data in cui i Beni o servizi sono stati dichiarati pronti per la spedizione, quello dei due che è più breve. |
Disposizioni generali
Queste Condizioni saranno applicabili e sono parte integrante di ogni Offerta del Venditore e di ogni Contratto.
Non trovano invece applicazione e non hanno alcuna validità ed efficacia condizioni contenute nell’Ordine d’Acquisto dell’Acquirente, nell’Offerta, accettazione o altro documento o condizione dell’Acquirente che faccia parte del Contratto e che siano in conflitto od incoerenti rispetto a queste Condizioni o che impongano al Venditore delle responsabilità aggiuntive o diverse da quelle previste dalle presenti Condizioni. Le eventuali Condizioni di acquisto dell’Acquirente non saranno applicabili al Contratto e non avranno alcuna validità.
Queste Condizioni prevarranno su eventuali diverse e contrastanti condizioni contenute nel Contratto (inclusa l’Offerta del Venditore), ad eccezione soltanto dei casi in cui (i) il Venditore vi abbia espressamente derogato, indicando nella sua Offerta o in un altro documento debitamente sottoscritto, la specifica clausola da intendersi modificata, oppure quando (ii) questeCondizioni prevedano espressamente che nell’Offerta del Venditore o nel Contratto vi sia la possibilità di una disciplina diversa del loro contenuto.
1. Oggetto della fornitura:
1.1 Le attività del Venditore saranno limitate all’Oggetto della fornitura. L’Acquirente sarà responsabile di tutto ciò che non rientra nell’Oggetto della fornitura ed è individuato dalle
presenti Condizioni come Responsabilità dell’Acquirente.
1.2 Se l’Oggetto della fornitura deve interfacciarsi con altre apparecchiature dell’Acquirente o di altri appaltatori dell’Acquirente, l’Acquirente sarà responsabile di tale connessione,
incluso il dimensionamento e la compatibilità.
2. Modifica d’Ordine / Esecuzione del Contratto / Documenti:
2.1 L’Acquirente può fare una Richiesta di Modifica. In tal caso, il Venditore comunicherà all’Acquirente come poter dar seguito alla Richiesta di Modifica suggerita e quali modifiche contrattuali essa comporterà (inclusa una possibile modifica del Prezzo contrattuale, della data di consegna, ecc.). Se l’Acquirente desidera procedere con tale modifica, le Parti predisporranno una Modifica d’Ordine. Il Venditore non avrà alcun obbligo di dar seguito ad una Richiesta di Modifica fintanto che entrambe le parti non avranno firmato una formale Modifica d’Ordine scritta; tuttavia, se l’Acquirente richiede al Venditore di procedere comunque con la modifica (senza una Modifica d’Ordine scritta) e il Venditore, a sua assoluta ed esclusiva discrezione, decide di farlo, quest’ultimo avrà diritto di essere rimborsato di tutti i Xxxxx conseguenti e di ottenere una proroga dei tempi di consegna. Il Venditore potrà richiedere a sua volta di eseguire delle modifiche a sue spese; l’Acquirente in tal caso, in assenza di importanti motivazioni in contrario, darà il suo consenso.
2.2 Le eventuali ispezioni e test prima della consegna verranno definite e saranno limitate a quelle previste nel Contratto, mentre quelle non previste dal Contratto saranno soggette alla procedura di Modifica d’Ordine come definita all’art. 2.1. Se non diversamente concordato, tali ispezioni e test saranno svolti come da procedure standard di ispezione del Venditore. Nel caso in cui l’Acquirente non si presentasse al test/ispezione, questo verrà in ogni caso validamente eseguito come se fosse stato fatto in presenza dell’Acquirente che neaccetterà i risultati, ogni ulteriore eccezione rinunciata. Qualora ispezioni, test e controlli causassero una interruzione dei lavori o ritardi nella data di consegna si avrà un conseguente adeguato posticipo della data di consegna e modifica del Prezzo contrattuale. Se è stato concordato che i Beni non dovranno essere spediti senza un certificato finale di autorizzazione alla spedizione emesso da un ispettore o senza che l’Acquirente abbia rilasciato una rinuncia scritta a tale verifica prima della spedizione, tale certificato o tale rinuncia scritta dovranno essere rilasciati entro una (1) settimana dall’avviso di merce pronta per la spedizione, oppure verranno considerati emessi e i Beni potranno, a scelta del Venditore, o essere consegnati, oppure, messi in un deposito a rischio e spese dell’Acquirente. Una volta effettuata la consegna, l’Acquirente dovrà svolgere le eventuali ispezioni e i test previsti dal Contratto entro una (1) settimana: trascorso tale termine, i Beni verranno considerati ispezionati regolarmente e con esito positivo.
2.3 Quando il Venditore presenta all’Acquirente dei documenti per l’approvazione, questi devono approvati (con gli eventuali commenti) e restituiti al Venditore senza ritardo e, comunque, entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di presentazione o, decorso tale termine, s’intenderanno approvati. L’Acquirente può rifiutarsi di approvare dei documenti solo se e nella misura in cui egli possa dimostrare che il documento in questione è contrario a quanto previsto dal Contratto.
2.4 Il Venditore si riserva il diritto di sostituire i beni Oggetto della fornitura, sempreché tale eventuale sostituzione avvenga con un articolo di analogo o migliore livello qualitativo. Il Venditore eseguirà il Contratto seguendo i suoi programmi, le sue procedure e i suoi metodi di lavorazione, a meno che gli stessi non siano in contrasto con eventuali diverse prescrizioni contenute nel Contratto.
2.5 L’Acquirente dovrà garantire che ogni consegna ed ogni altra attività che rientra tra quelle sotto la Responsabilità dell’Acquirente venga iniziata, svolta e completata in modo tempestivo e sufficiente a permettere al Venditore di iniziare, svolgere e completare l’Oggetto della fornitura (inclusi i Servizi) nel rispetto delle Date di consegna e senza ritardi, interruzioni, impedimenti od intralci di alcun genere.
3. Servizi presso il Cantiere o i locali dell’Acquirente:
3.1 Se i Servizi - inclusi i servizi relativi alla realizzazione, alle prove e al collaudo dell’Impianto o alla supervisione di tali attività - sono inclusi nell’Oggetto della fornitura, l’Acquirentedovrà garantire al Venditore un accesso adeguato e sicuro al Cantiere/locali dell’Acquirente ogniqualvolta ciò sia richiesto dal Venditore. Quando il Contratto prevede delle Prove di Accettazione, si applicherà quanto previsto dall’Allegato A.
La direzione e la supervisione da parte del Venditore del personale dell’Acquirente e degli altri appaltatori sarà limitata a fornire istruzioni e consulenza tecnica relativamente alla realizzazione, ai test ed al collaudo dell’Impianto e degli altri Servizi. L’Acquirente sarà l’unico responsabile e terrà indenne, difenderà e manleverà, il Venditore da qualsiasi responsabilità, perdita, lesioni o danni derivanti da condizioni di scarsa sicurezza del luogo di esecuzione dei servizi o dall’eventuale mancato puntuale rispetto, da parte del personale o di altri fornitori dell’Acquirente, delle istruzioni e indicazioni date dal Venditore o comunque da tutto ciò che sia attribuibile a tale personale od altri appaltatori. Nel caso in cui i Servizi del Venditore includessero la supervisione di personale dell’Acquirente o che opera comunque per conto di quest’ultimo, la responsabilità del Venditore sarà limitata al fornire indicazioni ed assistenza tecnica con diligenza. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per qualsivoglia danno, perdita, lesione o ritardo causato da azioni/omissioni o inadempienze di qualsiasi natura di tale personale, eccetto laddove e nella misura in cui le indicazioni e l’assistenza tecnica forniti siano manifestamente contrastanti con la buona pratica ingegneristica. Inoltre, l’Acquirente dovrà manlevare, difendere e tenere indenne il Venditore da qualsiasi perdita, lesioni o danni relativi o conseguenti ad atti o omissioni di terzi incaricati dall’Acquirente o che operano per suo conto.
3.2 Nel caso in cui l’Oggetto della fornitura debba essere installato dal Venditore, o sotto la sua supervisione, all’interno di un edificio o di un'altra struttura muraria non fornita dal Venditore, tale struttura (inclusi i soffitti, le pareti, i pavimenti e i relativi attraversamenti) sarà pronta entro i tempi ed alle condizioni che saranno previsti dal Contratto e/o dal Venditore per iscritto. Ritardi e/o inadempimenti dell’Acquirente nell’esecuzione delle opere edili daranno diritto al Venditore di sospendere i suoi Servizi previa notifica scritta all’Acquirente in cui verrà indicato quali opere edili stanno ritardando, impedendo, ostacolando, bloccando i lavori del Venditore; in tal caso il Venditore avrà diritto ad un periodo di proroga per l’esecuzione delle sue prestazioni ed al rimborso degli eventuali costi aggiuntivi.
3.3 Per consentire al Venditore di svolgere i suoi Servizi, l’Acquirente sarà responsabile della fornitura di quanto segue:
(a) Opere edili;
(b) tutte le correnti di processo ed altre materie prime per la realizzazione del prodotto; materiali di consumo e utenze, ciascuno nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto e richiesto dal Venditore;
(c) collegamenti per le comunicazioni;
(d) operai, operatori ed altro personale addestrato e qualificato come richiesto dal Venditore;
(e) attrezzature sicure ed affidabili per le operazioni di trasporto dei Beni in Cantiere, incluse le gru e le altre attrezzature di sollevamento e trasporto (che dovranno essere usate e sottoposte a manutenzione dal personale dell’Acquirente);
(f) un ambiente sicuro, asciutto e chiuso a chiave, per conservare gli attrezzi e i piccoli componenti delle macchine;
(g) personale e sistemi di sicurezza;
(h) illuminazione sufficiente;
(i) riscaldamento o condizionamento degli edifici per garantire delle ragionevoli condizioni climatiche ed ambientali per lo svolgimento dei Servizi;
(j) uffici, attrezzature, strutture per la mensa, per cambiarsi e per lavarsi;
(k) qualsiasi disegno od informazione necessaria al Venditore per l’esecuzione dei Servizi;
(l) le attrezzature speciali necessarie per il collaudo dei Beni; e/o
(m) la composizione delle correnti di processo, delle utenze e dei prodotti come richiesto dal Venditore.
3.4 In nessuna circostanza il Venditore sarà responsabile delle azioni e/o delle omissioni di eventuali altri appaltatori o persone incaricate o messe a disposizione dall’Acquirente ne’ dei lavori o
dei macchinari forniti da questi ultimi, sia in qualità di datore di lavoro presunto o altro, ne’ della loro retribuzione, dei loro contributi previdenziali, della fornitura di attrezzature di sicurezza o di strumenti di lavoro sicuri, o del loro lavoro, della loro produttività o della loro abilità lavorativa. L’Acquirente sarà il solo responsabile della mancata piena osservanza da parte di queste persone o degli appaltatori, delle istruzioni e indicazioni impartite dal Venditore. L’Acquirente dovrà manlevare, difendere e tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa e responsabilità per perdite o Danni causati a beni oppure lesioni personali o morte in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo connessi e/o conseguenti ad azioni od omissioni del personale dell’Acquirente e altri appaltatori, eccetto il caso in cui, e nella misura in cui, essi siano stati direttamente causati da colpa del Venditore.
3.5 Nel caso in cui il Venditore, senza colpa, non sia in grado di ottenere, del tutto o comunque entro il periodo di tempo necessario per rispettare la data di consegna, gli eventuali visti o permessi di lavoro necessari per far arrivare il suo personale presso il cantiere o per fargli svolgere i Servizi, si applicherà quanto previsto dalla Clausola 6.6 delle presenti Condizioni.
4. Pagamenti:
4.1 Salvo diversa indicazione nell’Offerta del Venditore o nel Contratto, il pagamento del Prezzo da parte dell’Acquirente sarà un pagamento anticipato del cento (100) % del Prezzo.
4.2 Tutti i pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario, senza alcuna deduzione, in Euro o nella diversa valuta indicata nell’Offerta del Venditore ed entro quattordici (14) giorni dalla data di emissione della fattura.
4.3 Il pagamento non verrà considerato effettuato fintanto che l’importo non sarà stato ricevuto per intero ed in modo irrevocabile sul conto corrente bancario indicato dal Venditore.
4.4 L’Acquirente comunicherà al Venditore per iscritto eventuali contestazioni sulla validità di qualsiasi fattura entro cinque (5) giorni dal suo ricevimento, in difetto la fattura sarà considerata valida e pagabile.
4.5 L’Acquirente non avrà diritto di effettuare compensazioni col Prezzo contrattuale o qualsiasi altro tipo di trattenuta o deduzione dal Prezzo contrattuale.
4.6 Il Venditore non avrà alcun obbligo di iniziare l’esecuzione della fornitura fintanto che non avrà ricevuto l’anticipo, così come previsto dalla Clausola 4.3.
4.7 In caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata in fattura, il Venditore avrà il diritto agli interessi legali di mora ex D.L. 231/2002 e successive modifiche, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Inoltre, previo preavviso scritto di sette (7) giorni, il Venditore potrà sospendere totalmente o parzialmente le sue prestazioni contrattuali fino a quando non avrà ricevuto il pagamento integrale sia dell’importo insoluto che degli interessi.
4.8 Nel caso di un eventuale ritardo nell’inizio dell’esecuzione della fornitura per cause imputabili interamente o in parte all’Acquirente e/o in caso di eventuale sospensione da parte del Venditore secondo quanto previsto dalla Clausola 4.7 o da altre prescrizioni di queste Condizioni, si dovrà applicare quanto previsto dalla Clausola 6.6. Per le ipotesi di ritardato pagamento, qualora tale ritardo ecceda i ventuno (21) giorni, a prescindere dal fatto che il Venditore abbia o meno iniziato l’esecuzione del Contratto e/o abbia sospeso le proprie prestazioni, quest’ultimo avrà diritto di risolvere il Contratto tramite notifica scritta con effetto immediato ed in tal caso troverà applicazione quanto previsto dalla clausola 10.3.
4.9 Quando il verificarsi delle condizioni per il pagamento è impedito da ritardi imputabili interamente o in parte all’Acquirente o a terzi per i quali quest’ultimo è responsabile, il pagamento diventerà comunque esigibile trascorsi quattordici (14) giorni dalla data in cui tali condizioni per il pagamento si sarebbero verificate in assenza di tali ritardi.
4.10 Il termine di pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in base al Contratto, oltre al Prezzo contrattuale, sarà di quattordici (14) giorni dalla data di ricevimento da parte
dell’Acquirente della relativa fattura. Anche a tali somme si applicano le disposizioni della presente Clausola 4.
4.11 L’Acquirente non potrà per alcun titolo o ragione opporre eccezioni al fine di ritardare, sospendere o rifiutare i pagamenti ex art. 1462 c.c. (solve et repete).
5. Imposte:
5.1 Il Prezzo contrattuale ed ogni altro importo da pagare al Venditore non comprende tutte le tasse, le imposte (inclusa l’IVA, le tasse di vendita, d’uso, commerciali, d’esercizio o le ritenute d’acconto), o addebiti fiscali di qualsiasi genere e natura, che sono interamente a carico dell’Acquirente, ad eccezione di eventuali imposte sul profitto del Venditore o tasse sulla consegna della merce, che, in base all’Incoterm applicabile, siano a carico del Venditore stesso.
5.2 Nel caso in cui qualsiasi tassa, imposta, o addebito fiscale venissero addebitate al Venditore dalle autorità del paese in cui verrà installato il bene oggetto della fornitura, in relazione ai Servizi e/o in relazione al Contratto stesso, l’Acquirente dovrà rimborsare al Venditore tutti i relativi importi.
5.3 Laddove l’Acquirente sia obbligato per legge ad effettuare trattenute da un pagamento dovuto al Venditore in relazione a tali imposte, tasse, addebiti fiscali od oneri, l’Acquirente dovrà pagare al Venditore un importo più alto, tale da assicurare che il pagamento netto ricevuto dal Venditore non risenta di tali trattenute.
6. Consegna / Rischio di perdita o danneggiamento / Ritardi:
6.1 Il Venditore dovrà consegnare i Beni in base all’Incoterm ed entro la data di consegna concordati. Se non è stato pattuito un Incoterm specifico, la consegna avverrà Ex Works (franco fabbrica) presso lo stabilimento del fabbricante, così come specificato dal Venditore. Qualora non fosse indicato alcuno stabilimento del fabbricante, la consegna sarà Ex Works presso i locali del Venditore. Nel caso in cui in base all’Incoterm concordato fossero a carico del Venditore le pratiche doganali per l’importazione nel paese di consegna, l’Acquirente, a sue spese, sarà obbligato a fornire al Venditore tutta l’assistenza da quest’ultimo ragionevolmente richiesta. In caso di ritardi (non imputabili al Venditore) nel completamento delle pratiche di importazione il Venditore avrà diritto ad una proroga dei termini di consegna ed al rimborso delle spese sostenute, così come previsto dalla Clausola 6.6.
6.2 Il trasferimento del rischio di perdita e danneggiamento dei Beni oggetto della fornitura avverrà come da Incoterm concordato ed in vigore alla data di presentazione dell’Offerta del Venditore. L’esecuzione di eventuali Servizi, quale parte dell’oggetto della fornitura, non altererà il trasferimento del rischio come sopra definito e non rappresenterà in alcun modo un elemento per presumere a carico del Venditore alcuna forma di responsabilità, custodia e controllo su tutto quanto ricade sotto la Responsabilità dell’Acquirente e/o sul Cantiere.
6.3 Le dichiarazioni relative all’imballaggio, alle misurazioni e al peso lordo sono indicative e non vincolanti per il Venditore.
6.4 Il Venditore potrà consegnare i Beni da più luoghi diversi, inclusi paesi diversi e potrà usare diverse modalità di transporto. Sono consentite le consegne parziali ed i trasbordi.
6.5 Alla consegna dei Beni, l’Acquirente li ispezionerà ed informerà immediatamente (in ogni caso entro e non oltre otto (8) giorni), per iscritto, il Venditore di eventuali difetti riscontrati, così come previsto dalla Clausola 8.1.1. Il tal caso il Venditore provvederà a rettificare le omissioni o Difetti riscontrati. Qualora l’Acquirente non fosse disponibile a ricevere laconsegna dei Beni, il Venditore li depositerà presso un magazzino doganale (o qualsiasi altro magazzino laddove non siano beni destinati all’esportazione), a spese e a rischio dell’Acquirente, incluse le spese di assicurazione e magazzinaggio e verrà considerato adempiente rispetto alle sue obbligazioni di consegna come previste dal Contratto maturando immediatamente il diritto al pagamento della rata del prezzo prevista alla consegna. Ad eccezione dei casi in cui le clausole 8.1 e 8.2 prevedono un Test di Accettazione e quando l’Acquirente invia una notifica scritta nei termini indicati al primo paragrafo di questa Clausola 6.5, i Beni e i documenti inclusi nell’Oggetto della fornitura verranno considerati accettati, per qualunque fine, al momento della loro consegna ed i Servizi, verranno considerati accettati al loro completamento, senza che tale accettazione costituisca pregiudizio alcuno per l’Acquirente nel fare valere la garanzia nei termini di cui agli articoli 8.1 o 8.2.
6.6 Nel caso di: (i) modifiche, come previste alla Clausola 2.1; (ii) qualsiasi sospensione; (iii) condizioni climatiche straordinariamente avverse; (iv) imprevedibili carenze nella disponibilità del personale o di merci che siano attribuibili interamente o in parte a Forza Maggiore; (iv) ritardi, disservizi, impedimenti od impossibilità del Venditore o inadempimenti contrattuali causati o attribuibili interamente o in parte all’Acquirente (inclusi i terzi di cui è responsabile), oppure (v) qualsiasi altro evento o circostanza per cui queste Condizioni o il Contratto riconoscono al Venditore di applicare i diritti previsti da questa Clausola, il Venditore avrà diritto al pagamento da parte dell’Acquirente di tutte le spese aggiuntive sostenute e da sostenere e ad una congrua proroga dei tempi di consegna per gli eventuali ritardi verificatisi. Il Venditore, entro un termine ragionevole da quando ne verrà a conoscenza, dovrà inviare all’Acquirente una notifica scritta del verificarsi di eventi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente clausola.
6.7 Se il Venditore, per cause attribuibili a sua colpa (e non per eventuali ragioni imputabili integralmente o in parte all’Acquirente o a terzi) è più di due (2) settimane in ritardo rispetto alla data in cui i Beni dovevano essere pronti per la consegna, l’Acquirente avrà diritto al pagamento di una penale pari allo zero comma due cinque (0,25) % del Prezzo dei Beni consegnati in ritardo, per ciascuna intera settimana di ritardo, fino ad una penale massima per ritardo pari al due comma cinque (2,5) % del Prezzo contrattuale. Tale penale non è dovuta laddove il Venditore sia in ritardo sulla consegna di Beni secondari che non ritardano il completamento della fornitura o se l’Acquirente non ha subito perdite o danni conseguenti a tale ritardo. Il pagamento della penale rappresenta l’unico diritto e rimedio risarcitorio a favore dell’Acquirente per ritardi nella consegna ed esclude la risoluzione e/o la richiesta di ulteriori danni da parte dell’Acquirente. Restano altresì espressamente escluse ulteriori e diverse pretese per ritardi o tardiva esecuzione delle prestazioni, inclusi eventuali ritardi nel rispettare date intermedie o altre scadenze oaltre date di riferimento previste nel programma lavori.
6.8 Ciascuna parte potrà legittimamente interrompere l’esecuzione del Contratto e di tutte le sue obbligazioni laddove le sue prestazioni vengano ritardate, disturbate, impedite od ostacolate da una causa di Forza Maggiore (è inclusa nel concetto di Forza maggiore anche la Forza Maggiore che colpisce i sub-fornitori del Venditore). Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza maggiore, la parte interessata dovrà darne avviso scritto all’altra entro quattordici (14) giorni dalla data in cui venga a conoscenza del suo verificarsi. Nel caso in cui
l’evento di Forza Maggiore si protragga per oltre tre (3) mesi complessivi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal Contratto con una comunicazione in tal senso che avrà effetto immediato. In tal caso il Venditore avrà diritto a tutti i pagamenti dovuti fino a quel momento e non ancora effettuati alla data del recesso, nonché al rimborso di tutte le spese e di tutti i costi sostenuti in relazione a quanto segue: (i) l’esecuzione del Contratto fino a tale data; (ii) l’interruzione delle sue prestazioni contrattuali; (iii) i costi relativi all’esecuzione di tutto quanto necessario per la conclusione e definizione di tutti i suoi obblighi contrattuali; (iv) la smobilitazione; e (v) la risoluzione degli eventuali relativi contratti di sub-fornitura (inclusi i ragionevoli risarcimenti dovuti per tale recesso), e in ogni caso, nella misura non coperta dal Prezzo contrattuale pagato al Venditore alla data di risoluzione. Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 9, alla cessazione del Contratto nessuna delle parti avrà più alcuna altra od ulteriore responsabilità od obbligo nei confronti dell’altra parte sulla base del Contratto o in sua conseguenza, e ciò nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
7. Proprietà:
7.1 La proprietà dei Beni passerà all’Acquirente quando il Venditore avrà ricevuto il pagamento dell’intero Prezzo contrattuale. Questa riserva di proprietà non riguarda invece il passaggio del rischio di perdita o danneggiamento che avverrà come previsto dalla Clausola 6.2. Fino al saldo dell’intero Prezzo contrattuale, i Beni non dovranno essere venduti, dati in pegno o sottoposti a gravame di alcun genere o (a meno che non sia specificato diversamente nei termini di pagamento) usati per la produzione commerciale, senza il previo consenso scritto del Venditore.
8. Garanzie:
8.1 Garanzie sui Beni, Documentazione e Servizi:
8.1.1 Soggetto alle disposizioni di cui alle Clausole 8.1 ed 8.3, il Venditore garantisce che la fornitura sarà esente da Difetti. Questa garanzia scadrà l’ultimo giorno del Periodo di garanzia.
8.1.2 Il Venditore sarà responsabile di correggere gli eventuali Difetti di cui alla Clausola 8.1.1, a condizione che l’Acquirente denunci per iscritto e tempestivamente al Venditore i difetti riscontrati, in ogni caso entro e non oltre otto (8) giorni dalla loro scoperta ed entro il Periodo di garanzia.
8.1.3 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Venditore non avrà, per alcun titolo o ragione (contrattuale, extracontrattuale, da fatto illecito, risarcimento, o altro), alcuna responsabilità in base alla Clausola 8.1.1 per Difetti di qualsiasi natura, sia occulti che di altro tipo, per i quali abbia ricevuto una denuncia scritta dopo il Periodo di garanzia. L’intervento in garanzia su parti difettose non comporterà l’estensione della garanzia che anche per le parti sostituite o riparate rimarrà invariata e coincidente con il Periodo di Garanzia della parte originale. Resta inteso e convenuto, in particolare, che tali eventuali interventi di riparazione o sostituzione non faranno sorgere alcuna ulteriore e nuova o separata obbligazione a carico del Venditore, restando validi ed invariati i soli termini di garanzia descritti nelle presenti condizioni.
8.1.4 Laddove il Venditore sia responsabile per un Difetto in base alla Clausola 8.1.1, egli dovrà indagarne le cause e correggerlo non appena ciò sarà ragionevolmente possibile (tenuto conto della natura del Difetto, del tempo di approntamento dei pezzi di ricambio, ecc.); l’intervento in garanzia di cui alla clausola 8.1.1 sui Beni oggetto della fornitura consisterà nella riparazione o sostituzione, a scelta del Venditore, del solo pezzo difettoso. L’intervento in garanzia di cui alla clausola 8.1.1. su servizi (anche svolti in cantiere o presso l’Acquirente) consisterà nella riesecuzione del servizio; la garanzia sulla documentazione consisterà nella riemissione del documento corretto. L’Acquirente dovrà sempre permettere al Xxxxxxxxx di accedere, in sicurezza, al luogo in cui si trovano i Beni e offrire tutte le ragionevoli opportunità di ispezionare i relativi archivi e dati riguardanti l'esercizio e la manutenzione. Qualora il Venditore non intervenisse in garanzia entro un periodo di tempo ragionevole, l’Acquirente, dopo averne dato comunicazione scritta con un preavviso di almeno sette (7) giorni, avrà diritto di affidare a terzi l’esecuzione di tale intervento, a spese del Venditore. Tali spese saranno addebitate al Venditore i) solo nella misura in cui il Venditore sarebbe stato tenuto a sostenerle in base a quanto previsto dalla Clausola 8.1, ii) solo se l’Acquirente abbia ragionevolmente contenuto tali Costi e comunque iii) solo se il Venditore non sia intervento in garanzia entro il periodo di preavviso e non abbia diligentemente continuato tale attività successivamente. Il Venditore non sarà comunque responsabile dei lavori svolti da terzi. Gli eventuali pezzi di ricambio saranno forniti secondo le stesse condizioni di consegna (Incoterms) specificate nel Contratto. L’Acquirente sarà responsabile della manodopera, delle attrezzature, delle spese sostenute per lo smontaggio, per la rimozione, per il trasporto, per l’installazione e per il collaudo delle parti difettose riparate o sostituite. Il Veditore non sarà considerato inadempiente alle sue obbligazioni di garanzia se porrà in essere tutto quanto esposto sopra.
8.1.5 La responsabilità del Venditore per difetti, di cui alla Clausola 8.1.1, opera a condizione che il Difetto non sia stato causato da uno o più degli eventi di seguito riportati: (a) normale usura dei componenti; (b) uso di pezzi di ricambio non-originali; (c) uso di rifornimenti, materiali di consumo o utenze (utilities) non strettamente conformi alle specifiche indicate nel Contratto o nei manuali scritti del Venditore, nonché di fondazioni e di lavori di costruzione non soddisfacenti; (d) l’eventuale guasto delle attrezzature a monte e/o a valle; (e)modifiche introdotte senza il previo espresso consenso scritto del Venditore; (f) uso di sostanze corrosive o abrasive; (g) l’immagazzinamento, la movimentazione, l’uso, il funzionamento o la manutenzione dei Beni non eseguiti strettamente in conformità con la buona pratica ingegneristica, il Contratto o eventuali prescrizioni scritte del Venditore, incluso l’eventuale mancato rispetto dei manuali e delle istruzioni scritte del Venditore e di tutte le procedure di qualità dell’Acquirente stesso; (h) le informazioni, i servizi, il personale, le attrezzature dell’Acquirente o qualsiasi altra causa imputabile all’Acquirente o a terzi (i) mancato consenso a far effettuare al Venditore le Prove di Accettazione, la supervisione dell’installazione e/o l’installazione; e/o (j) altre condizioni o circostanze non dovute a colpa del Venditore (collettivamente, “Condizioni di Garanzia”).
8.1.6 Se il Contratto prevede delle Prove di Accettazione per scopi diversi da quelli previsti dalla Clausola 8.2, tali prove verranno effettuate per verificare se i Beni sono esenti dai Difetti coperti dalla garanzia di cui alla Clausola 8.1.1. In tal caso, queste Prove di Accettazione saranno soggette a quanto previsto dai paragrafi 1, 2 e 4 dell’Allegato A. Gli obblighi del Venditore in relazione a queste Prove di Accettazione saranno ritenuti pienamente adempiuti e, per qualsiasi scopo, si riterrà che l’Acquirente abbia accettato la fornitura al verificarsi di quello dei seguenti eventi che si verifichi per primo: (i) l’Acquirente inizia ad usare i Beni; (ii) le Prove di Accettazione non sono state effettuate o superate per ragioni attribuibili, totalmente o in parte, all’Acquirente entro un (1) mese dal completamento del collaudo, entro tre (3) mesi dal completamento dell’installazione o entro quattro (4) mesi dal momento in cui i Beni principali erano pronti per la consegna, quello dei tre eventi che si verifichi per primo; oppure (iii) un Difetto è stato individuato durante le prove e il Venditore lo ha corretto secondo quanto previsto dalla Clausola 8.1.4.
8.2 Garanzie Prestazionali:
8.2.1 Soggetto a quanto stabilito in questa Clausola 8.2, nella Clausola 8.3 e nell’Allegato A, il Venditore garantisce che i Beni forniti raggiungeranno le prestazioni garantite (se previste); tale garanzia scadrà quando le prestazioni garantite sono state raggiunte, secondo quanto indicato al paragrafo 3 dell’Allegato A.
8.2.2 Le figure, i dati e le altre descrizioni tecniche di ogni genere riguardanti o relative al processo, alle prestazioni o alla fun zionalità dei Beni, o suoi singoli componenti, che non sono espressamente e specificatamente indicate come “Garanzie Prestazionali” non costituiranno una Garanzia Prestazionale nel senso usato in queste Condizioni. Tali figure, dati e descrizioni saranno soltanto indicative e non-vincolanti.
8.2.3 Tutte le eventuali Garanzie prestazionali sono soggette alle seguenti condizioni: (i) un flusso stabile e costante di rifornimenti, di materiali e di utenze (utilities) strettamente conforme alle specifiche indicate nel Contratto; (ii) la fornitura da parte dell’Acquirente di sufficiente personale addestrato e qualificato così come richiesto dal Venditore durante le Prove di Accettazione; (iii) l’accesso del Venditore a tutte le registrazioni e a tutti i dati di funzionamento e di manutenzione e l’effettuazione da parte dell’Acquirente di tutte le analisi del prodotto, delle utenze e dei rifornimenti così come richiesto per iscritto dal Venditore; (iv) il Venditore effettua o dirige tecnicamente lo svolgimento delle Prove di Accettazione; (v)tutte le altre Condizioni di garanzia non espressamente elencate nei punti che precedono; e (vi) le condizioni e le altre prescrizioni dell’Allegato A.
8.3 Esclusioni e limitazioni:
Nei limiti consentiti dalla legge, (i) il Venditore non sarà in alcun modo e a nessun titolo responsabile per tutte le condizioni, le garanzie, le promesse e gli impegni non espressamente previsti dalle Clausole 8.1 e 8.2 sopra riportate o della Clausola 9.6 o che possano essere indirettamente o implicitamente richiamati, o previsti per legge o dagli usi o per altro titolo o ragione e che, per questa esclusione e dichiarazione di non responsabilità, sussisterebbero o potrebbero sussistere in favore dell’Acquirente; il Venditore non garantisce la commerciabilità dei beni né l’idoneità degli stessi per un uso specifico non espressamente indicato nell’ordine ed accettato dal Venditore; (ii) i diritti, azioni e rimedi dell’Acquirente, così come previsti dalla Clausola 8.1.4 sopra riportata e dal paragrafo 5 dell’Allegato A saranno i soli ed esclusivi diritti, azioni e rimedi dell’Acquirente in relazione ad un eventuale Difetto della fornitura, incluso ogni Difetto coperto dalla Clausola 8.1 o l’eventuale mancato ottenimento della Garanzia Prestazionale prevista dalla Clausola 8.2; e (iii) il Venditore non sarà mai responsabile, a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo di perdite o danni di qualsiasi natura, incluse le perdite o i danni di cui alla clausola 10.5, causati o derivanti da violazioni della garanzia o da difetti dei beni, inclusi difetti coperti dalla Clausola 8.1 o l’eventuale mancato ottenimento della Garanzia Prestazionale di cui alla Clausola 8.2.
9. Riservatezza e Proprietà Intellettuale; Software:
9.1 L’Acquirente dovrà trattare come riservate e confidenziali tutte le informazioni, i disegni ed i dati di ogni genere messi a disposizione o forniti dal Venditore in forma orale, elettronica, scritta, visiva (attraverso visite in cantiere, prove o controlli) od in altra forma e che siano o meno contrassegnate dalla dicitura “Confidenziale” (le ‘’Informazioni Riservate’’). Tuttavia, le seguenti informazioni sono escluse e non considerate Informazioni Riservate (fatta salva l'eventuale protezione del diritto d'autore esistente): la vendita di Beni dal Venditore all'Acquirente e (salvo eventualmente quanto di diverso concordato separatamente per iscritto) qualsiasi offerta del Venditore, i Beni forniti e/o processi utilizzati su tali Beni, manuali operativi, documenti di formazione , brochure dei prodotti e certificati di consegna e/o di accettazione. Senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Venditore, l’Acquirente non dovrà pubblicare o rivelare le Informazioni Riservate né alcun loro dettaglio (a meno che ciò non sia necessario ai fini del Contratto, inclusa la
divulgazione ai suoi funzionari, dirigenti e dipendenti e a quelli delle sue affiliate, e/o sia richiesto dalle norme di una autorità borsistica o dalla legge). Nulla di ciò che è riportato in questa Clausola 9 impedirà la pubblicazione o la rivelazione di eventuali Informazioni riservate che sono diventate di pubblico dominio senza alcuna violazione della presente clausola o che erano già in possesso dell’Acquirente senza vincolo di riservatezza. Inoltre, nulla nel presente documento limiterà il diritto l'Acquirente a rivendere i Beni insieme a qualsiasi documentazione relativa ai Beni (diversa dalle Informazioni Riservate) a terzi.
9.2 Qualsiasi divulgazione di Informazioni Confidenziali ai fini del Contratto verrà effettuata a fronte di un impegno al non uso e alla riservatezza da parte dell’Acquirente a termini e condizioni restrittive almeno quanto quelle della presente Clausola 9. In caso di divulgazione richiesta da un’autorità borsistica o dalla legislazione vigente, l’Acquirente dovrà divulgare soltanto quella parte delle Informazioni Riservate che gli viene imposto di rivelare a norma di legge e dovrà effettuare tutti gli sforzi ragionevoli per ottenere che tali Informazioni Riservate vengano trattate con il massimo riserbo.
9.3 I diritti di proprietà intellettuale su eventuali Beni, documenti, Informazioni Confidenziali od altre informazioni fornite o rese disponibili all’Acquirente (tramite ispezione visiva o in altro modo) in ragione del Contratto, oppure applicati e inclusi nell’Oggetto della fornitura e nei Servizi, resteranno di proprietà esclusiva del Venditore (o dei suoi subappaltatori).
9.4 Una volta che l’Acquirente avrà pagato l’intero Prezzo contrattuale, egli disporrà di una licenza non-esclusiva, non-trasferibile e senza royalties per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale sull’Oggetto della fornitura e delle eventuali Informazioni Riservate fornite dal Venditore, al solo scopo di far funzionare e prestare manutenzione ai Beni forniti con il Contratto e limitatamente all’applicazione e all’uso previsto dal Contratto, fatti sempre salvi i diritti esistenti dei terzi e gli obblighi di riservatezza e sempreché il Venditore abbia ricevuto il pieno pagamento del Prezzo contrattuale. L’Acquirente potrà trasferire i diritti di proprietà intellettuale sull’Oggetto della fornitura soltanto assieme alla proprietà della fornitura.
9.5 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per la violazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale a meno che non vi sia una sentenza passata in giudicato che dichiara che la progettazione dei Beni da parte del Venditore viola un brevetto di terzi, posto che tuttavia il Venditore non sarà in ogni caso responsabile se i diritti vantati da terzi sono conseguenza di: (i) l’interconnessione, la combinazione o l’uso dei Beni con attrezzature, servizi, sistemi o con software non forniti dal Venditore; (ii) specifiche, inclusi i progetti e le istruzioni, preparate dall’Acquirente o da terzi per suo conto; (iii) modifica dell’Oggetto della fornitura senza il previo consenso scritto del Venditore; (iv) Qualsiasi processo, procedimento, metodo, prodotto o processo produttivo; (v) l’uso dell’Oggetto della fornitura in quanto parte di un procedimento dell’Acquirente, incluso l’eventuale prodotto così ottenuto; (vi) un brevetto ottenuto fuori dal paese in cui il Venditore ha la sua sede ufficiale; oppure (vii) eventuali brevetti posseduti o comprati dall’Acquirente o da una eventuale holding e consociata dell’Acquirente. Nel caso una delle sopraelencate eccezioni trovi applicazione, l’Acquirente sarà interamente ed esclusivamente responsabile per la violazione contestata e pagherà le eventuali Spese sostenute dal Venditore.
9.6 La presente clausola si applica nella misura in cui qualsiasi software, programmazione, sistema di controllo o automazione di qualsiasi tipo (collettivamente "Software") è incluso nell’Oggetto della Fornitura del Venditore. Il Software include anche tutti i miglioramenti, gli aggiornamenti e la relativa documentazione che il Venditore può rendere disponibile a sua discrezione. Al ricevimento dell'intero Prezzo contrattuale, il Venditore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva e trasferibile per utilizzare il Software esclusivamente per l'utilizzo dei Beni per gli scopi ed entro i requisiti indicati nell'Offerta dal Venditore. Ad eccezione di quanto indicato di seguito, il Venditore garantisce per un periodo di un anno dalla prima tra la data di consegna del Software e la data della prima messa a disposizione dell'Acquirente ("Periodo di Garanzia del Software") che il Software, se correttamente installato e utilizzato in conformità con il Contratto, funzionerà sostanzialmente in conformità con le specifiche (se presenti) indicate nell'Offerta. Il Venditore non garantisce che il Software soddisfi i requisiti di protezione dei dati o di sicurezza IT dell'Acquirente o di terzi. Se l'Acquirente scopre una non conformità con la garanzia e fornisce all'Appaltatore tempestivamente con un avviso scritto dettagliato della non conformità entro il Periodo di Garanzia del Software (inclusa una descrizione della non conformità e informazioni complete sulla sua scoperta), il Venditore compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per correggere in maniera sostanziale la non conformità, a sua discrezione, in uno dei seguenti : (i) fornendo un rimedio adatto, ripiego o soluzione idonea che eventualmente includa una revisione futura del Software; (ii) mettendo a disposizione dell'Acquirente le istruzioni per modificare il Software o indicare un modo ragionevole per evitare l'effetto della non conformità; o (iii) ) mettendo a disposizione presso la struttura del Venditore il Software corretto o sostitutivo. Il Venditore non avrà alcun obbligo ai sensi della seguente clausola in caso di installazione impropria del Software, qualsiasi modifica del Software non autorizzata per iscritto dal Venditore o qualsiasi non conformità derivante da altro software o interfaccia forniti dall'Acquirente. In relazione a qualsiasi Software acquistato dal Venditore da terzi, l'obbligo Xxxxxxxxx sarà limitato al trasferimento all'Acquirente delle garanzie ottenute dal Venditore in relazione a tale Software. Salvo quanto espressamente indicato sopra, il Software è venduto così com'è; il Venditore non ha alcun obbligo di fornire manutenzione, miglioramenti o aggiornamenti. Il Venditore e/o i suoi concessori di licenza conservano tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale sul Software e su tutte le informazioni diverse dalle informazioni generate dall'Acquirente che verranno trasmesse o elaborate dal Software. E’ fatto divieto al Venditore effettuare reverse engineering, modificare o decompilare il Software o tentare in qualsiasi altro modo di individuare o identificare codici sorgenti. Nella misura consentita dalla legge, i diritti e i rimedi dell'Acquirente in relazione al Software sono indicati esclusivamente sopra.
10. Diritti, Rimedi e Limiti della Responsabilità:
10.1 Motivi di Risoluzione:
10.1.1 Una parte potrà risolvere il Contratto con preavviso scritto all’altra se: (i) tale diritto è espressamente previsto da una specifica clausola del Contratto, (ii) l’altra parte pone in essere un inadempimento di non scarsa importanza e non vi pone rimedio entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta della parte non inadempiente, continuando poi diligentemente l’esecuzione della prestazione, (iii) l’altra parte è posta in liquidazione, fallimento o sottoposta a un’altra procedura concorsuale, è stato nominato un curatore per i suoi beni o le sue imprese, ha in corso un concordato preventivo con i suoi creditori, (con l’esclusione degli accordi di una società solvibile mirati alla fusione o alla ristrutturazione) oppure è soggetta a simili accordi, eventi o procedure.
10.2 Risoluzione per iniziativa dell’Acquirente:
10.2.1 Quando l’Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto in base alla Clausola 10.1.1 e lo esercita dandone comunicazione scritta al Venditore, la responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente per tale risoluzione sarà quella di pagare, o il ragionevole extra costo sostenuto dall’Acquirente rispetto la Prezzo Contrattuale per portare a termine la fornitura, o la differenza tra il giusto valore di mercato della parte di fornitura consegnata e il Prezzo contrattuale, quello dei due importi che risulti più basso. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, tali diritti dell’Acquirente conseguenti alla risoluzione sono gli unici ed esclusivi diritti azioni e rimedi esperibili dall’Acquirente con espressa esclusione di ognidiverso ed ulteriore diritto, anche al risarcimento del danno, azione o rimedio previsto in favore dell’Acquirente in caso di risoluzione o scioglimento del Contratto.
10.2.2 Il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia eventuale altro costo e spesa, perdita o danno in qualunque modo e a qualsiasi titolo sostenuti dall’Acquirente e, con esclusione delle obbligazioni previste dalle precedenti Clausole 9 e 10.2.1, nessuna delle parti avrà ulteriori responsabilità o obbligazioni nei confronti dell’altra sulla base del Contratto o in conseguenza di esso, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
10.2.3 Nel caso in cui nell’Offerta del Venditore o nel Contratto sia previsto espressamente il diritto dell’Acquirente di recedere unilateralmente dal Contratto o tale diritto sia previsto dalla legge applicabile e il Venditore decida di avvalersi di tale diritto e dunque recedere unilateralmente dal Contratto, in tal caso il Venditore avrà diritto ad essere tenuto indenne come se il Contratto fosse stato sciolto per causa di Forza Maggiore così come previsto all’art. 6.8 e avrà altresì diritto al pagamento dell’intero mancato profitto.
10.3 Risoluzione per iniziativa del Venditore:
Quando il Venditore ha diritto di risolvere il Contratto in base alla Clausola 10.1. e lo esercita dandone comunicazione scritta all’Acquirente il Venditore avrà diritto ad essere tenuto indenne come se il Contratto fosse stato sciolto per causa di Forza Maggiore così come previsto all’art. 6.8 e avrà altresì diritto al pagamento dell’intero mancato profitto.
10.4 Diritti, azioni e rimedi Esclusivi:
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, I DIRITTI LE AZIONI E I RIMEDI DELL’ACQUIRENTE COSI’ COME ESPRESSAMENTE PREVISTI NEL CONTRATTO (SIA A TITOLO DI DANNI, DI PAGAMENTO O DI RIMBORSO DI SPESE, DI PENALI, DI RIDUZIONE DI PREZZO, DI RIPARAZIONE O DI RIMEDIO, DI RISOLUZIONE O AD ALTRO TITOLO) SARANNO I SUOI SOLI ED ESCLUSIVI DIRITTI, AZIONI E RIMEDI A PRESCINDERE DAGLI EVENTI, DALLE CIRCOSTANZE O DAL TITOLO SU CUI SI POTREBBE BASARE LA RICHIESTA (INCLUSI LA RISOLUZIONE, L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, LA COLPA OD ALTRO ILLECITO CIVILE, LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, L’INDENNIZZO, LO SCIOGLIMENTO/ RECESSO, LA RIDUZIONE O IL RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, LA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE).
10.5 Limitazione di responsabilità, esclusione di Alcuni Danni:
NONOSTANTE E CON PREVALENZA SU OGNI CLAUSOLA CONTRATTUALE DIVERSA E/O CONTRARIA, CON LA SOLA ECCEZIONE: DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO; E
DEI CASI IN CUI L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE E’VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE (IN TAL CASO LA RESPONSABILITA’ DEL
VENDITORE XXXX’ LIMITATA NEI TERMINI CONSENTITI DALLA LEGGEAPPLICABILE),
IN NESSUN CASO IL VENDITORE XXXX’ MAI RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA PERDITA DI GUADANO O PROFITTO; PERDITA DI OPPORTUNITA’, DELLA MANCATA PRODUZIONE O PERDITA DI CONTRATTI; DEL MANCATO USO; DELLE SPESE DI FERMO; DELLE PERDITE O DEI DANNI A MATERIE PRIME, FLUIDI DI PROCESSO, UTILITIES O PRODOTTI DEL FERMO IMPIANTO O DEI RITARDI; DEL MANCATO AVVIAMENTO; DELLE PENALI IMPOSTE ALL’ACQUIRENTE DAI SUOI CLIENTI O DA TERZI; DELLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELL’ACQUIRENTE VERSO TERZI; DEI COSTI DI RICHIAMO DEI PRODOTTI; DI QUALSIASI DANNO, MULTA O PENALE A CARICO DELL’ACQUIRENTE; O COMUNQUE DI QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO FINANZIARIO O ECONOMICO E, IN OGNI CASO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI SIANO INTESI COME DIRETTI,CONSEGUENTI, INDIRETTI O DI ALTRO GENERE, O PER QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO (SIA CON RIFERIMENTO AL DANNO EMERGENTE CHE AL LUCRO CESSANTE), SPECIALE, ACCIDENTALE, PUNITIVO O ESEMPLARE, COMUNQUE CAUSATO O CONSEGUENTE, SIA DERIVANTE DA UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, DA COLPA O ALTRI ILLECITI CIVILI, DA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, DA INDENNIZZO, DA RIDUZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA, DALL’OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE.
10.6 Limitazione di Responsabilità, Responsabilità Massima Complessiva:
NONOSTANTE E CON PREVALENZA SU OGNI CLAUSOLA CONTRATTUALE DIVERSA O CONTRARIA, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI CASI IN CUI L’ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE E’ VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE (IN TAL CASO LA RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE XXXX’ LIMITATA NEI TERMINI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE), IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA’ MASSIMA TOTALE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE, A TITOLO CONTRATTUALE E/O EXTRACONTRATTUALE E COMUNQUE PER QUALSIASI TITOLO O RAGIONE, POTRA’ ECCEDERE COMPLESSIVAMENTE IL (VENTICINQUE) VENTICINQUE (25) % DEL PREZZO CONTRATTUALE RICEVUTO DAL VENDITORE, SIA CHE TALE RESPONSABILITA’ DERIVI DA UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE, DA COLPA O ALTRI ILLECITI CIVILI, DA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, DA INDENNIZZO, DA RIDUZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO CONTRATTUALE, DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA, DALL’OBBLIGO DI PORRE RIMEDIO A QUALSIASI INADEMPIMENTO O PER QUALSIASI ALTRO TITOLO O RAGIONE.
10.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile e fatto salvo soltanto quanto previsto nell’ultima frase di seguito riportata, la scadenza del Periodo di Garanzia costituirà prova certa e incontestabile tra le parti, ad ogni fine e in qualsiasi procedimento, che il Venditore ha correttamente e definitivamente adempiuto a tutte le sue obbligazioni contrattuali e eseguito correttamente la fornitura e rettificato tutti gli eventuali difetti nei termini previsti dal Contratto. Dopo la scadenza del Periodo di garanzia, ogni e qualsivoglia contestazione di qualsiasi natura dell’Acquirente nei confronti del Venditore - conosciuta o meno, anche relativa a Difetti occulti o di altra natura, relativa al Contratto o derivante dallo stesso, e dall’uso della fornitura - nonché gli eventuali diritti, azioni e/o rimedi di qualsiasi natura, s’intenderanno prescritti ed estinti. Resta inteso che tale disposizione non opererà in caso di frode o laddove l’azione sia esercitata prima dello spirare del termine di garanzia.
11. Direttive / Modifiche legislative / Autorizzazioni / Sicurezza:
11.1 I Beni saranno conformi alle direttive governative, alle leggi, alle norme, ai regolamenti, ai codici e agli standard espressamente indicati nell’Offerta del Venditore, e vigenti alla Data di Riferimento. Se, dopo tale data, una Modifica legislativa avesse un qualche impatto sull’Oggetto della fornitura e/o sui mezzi e sulle modalità con cui il Venditore esegue la sua prestazione e il Venditore fosse obbligato da tale Modifica legislativa a rispettarla ed applicarla, il Venditore avrà diritto ad un’equa modifica del Contratto che tenga conto di tale modifica di legge e degli impatti che ha avuto sulla sua prestazione, incluso quanto previsto alla Clausola 6.6. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per il rispetto di eventuali prescrizioni relative alle emissioni o agli scarichi e di altre norme ambientali, ad eccezione di quanto previsto nelle Garanzie Prestazionali. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi altra Modifica legislative.
11.2 L’Acquirente sarà responsabile di (i) tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi relativi al Cantiere, ed al possesso, alla costruzione, alle prove, al collaudo, all’operatività ed alla
manutenzione dei Beni e delle eventuali attrezzature, degli impianti, delle strutture o delle utenze connesse, e dell’eventuale svolgimento dei Servizi in Cantiere o presso i suoi locali;
(ii) mantenere sempre il Cantiere e i luoghi di lavoro sicuri e privi di rischi per tutto il personale che si trovi a lavorare presso di lui in qualsiasi momento, fornendo un accesso sicuro ai luoghi di lavoro e ai Beni sui quali si dovrà operare in qualsiasi momento, svolgendo tutte le attività di Cantiere in modo sicuro e come prescritto dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dai regolamenti, dai codici e dagli standard e come previsto dai manuali di funzionamento e di manutenzione e dalle schede di istruzione fornite dal Venditore; (iii) non rimuovere ne’ modificare eventuali dispositivi di sicurezza, protezioni o segnali di pericolo presenti sui Beni oggetto della fornitura. Se l’Acquirente non rispetterà scrupolosamente quanto previsto da questa Clausola, egli dovrà difendere, manlevare, e tenere indenne il Venditore da qualsivoglia conseguente azione e responsabilità derivanti dalla perdita o dal danneggiamento della proprietà o da lesioni personali o da morte, ad eccezione dei casi in cui siano causati da colpa del Venditore.
12. Modifiche al Contratto:
12.1 Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia a quanto previsto dal Contratto sarà vincolante per il Venditore o per l’Acquirente, a meno che non sia contenuta in una formale modifica scritta del Contratto controfirmata da entrambe le parti.
13. Normative e Misure restrittive sulle esportazioni:
13.1 L’Acquirente è consapevole che i Beni che verranno forniti dal Venditore sono o potranno essere soggette alle Normative Vigenti e a tutte le Misure Restrittive in materia di esportazione che potranno manifestarsi in un Evento di Export Control. In caso di Evento di Export Control il Venditore avrà diritto al rimborso di tutti i costi e di tutte le spese aggiuntive che potranno rendersi necessarie per permettere al Venditore di rispettare gli obblighi previsti dall’Offerta oppure dal Contratto, nel caso di un contratto vincolante, inclusii Costi e le spese necessarie per ottenere una Licenza di esportazione. L’Acquirente s’impegna a fornire tempestivamente al Venditore – tutte le informazioni necessarie e che gli verranno richieste per ottenere una Licenza di esportazione, così come L’End User Certificate. Il Venditore informerà tempestivamente l’Acquirente sui ritardi relativi all’ottenimento della Licenza di esportazione, della revoca o a qualsiasi restrizione che impedisca l’esecuzione del Contratto.
13.2 Se una Licenza di esportazione venisse negata o revocata o se un embargo vietasse l’esecuzione del Contratto o se un eventuale altro Evento di Export Control impedisse al Venditore di adempiere ad uno o più delle sue obbligazioni contrattuali, il Venditore sarà esonerato, con effetto immediato, dal rispetto degli obblighi previsti dall’Offerta oppure contrattuali, nel caso di un contratto vincolante. Ciò si applicherà, senza alcuna limitazione, anche nel caso in cui al Venditore venga impedita l’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali a causa di un Evento di Export Control che coinvolga totalmente o parzialmente i suoi eventuali fornitori o subappaltatori. In ogni caso il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente nelcaso di eventuali reclami per ritardi, perdite o danniriconducibili ad un Evento di Export Control.
13.3 Fermo restando quanto previsto dalla Clausola 13.2, qualora il Venditore notificasse all’Acquirente l’impossibilità di eseguire il Contratto a causa di Normative e Misure restrittive sulle esportazioni e/o Licenza di esportazione o embargo, ognuna delle parti avrà diritto di risolvere il Contratto, fornendo un preavviso scritto di una (1) settimana. In caso risoluzione il Venditore avrà diritto al rimborso di tutti i Costi e spese sostenuti per il lavoro svolto, riconducibili al Contratto o per i le quali il ’Venditore sarà ritenuto responsabile nei confronti di fornitori o subappaltatori e comunque a causa di tale risoluzione, così come tutte le perdite e tutti i danni connessi o derivanti da tale risoluzione.
13.4 L’Acquirente dovrà mettere in atto e seguire tutte le procedure necessarie per rispettare tutte le Normative e Misure restrittive sulle esportazioni relative ai Beni che il Venditore dovrà fornire, e l’Acquirente s’impegna non porre in essere attività che egli stesso o il Venditore ragionevolmente considerino possibile oggetto di responsabilità civile, penale od amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, la vendita, il nolo, il trasferimento, o la sub-licenza di eventuali Beni privi di necessaria autorizzazione. L’Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore nei confronti di eventuali reclami, cause, multe, spese, perdite e qualsiasi altro danno derivante o connesso alla violazione di questo articolo.
14. Elaborazione Dati sensibili (Privacy):
14.1 L’Acquirente acconsente a che il Venditore conservi, elabori ed usi i suoi dati personali e gli altri dati sensibili resi noti dall’Acquirente nel corso del rapporto con il Venditore, allo scopo
di (1) gestire e dare esecuzione al Contratto con l’Acquirente (il che comprende la creazione e l’elaborazione delle fatture), (2) pubblicizzare e/o offrire ulteriori beni e servizi all’Acquirente e/o
(3) gestire i rapporti con l’Acquirente tramite, ad esempio, un apposito sistema di gestione clienti. Tali dati potranno includere, tra gli altri, le seguenti categorie di dati sensibili dei dipendenti o collaboratori dell’Acquirente quali il nome, il titolo professionale, la società, la funzione all’interno della società, i recapiti di lavoro (numero di telefono e fax, indirizzo postale ed e-mail), la cronologia degli ordini, un resoconto delle varie problematiche occorse nel corso del rapporto (ad es. problemi legati alla garanzia o vertenze). Nei limiti delle finalità precedentemente descritte, il Venditore potrà conservare, elaborare ed usare i dati precedentemente indicati (i) direttamente e/o tramite società affiliate od altri sub-appaltatori esterni e (ii) in paesi Europei o extra-Europei. L’Acquirente garantirà (ad es., se necessario, tramite apposite dichiarazione di consenso da parte dei soggetti titolari dei dati sensibili o con qualsiasi altro mezzo idoneo in base alla legge applicabile) che il Venditore possa usare i dati sensibili precedentemente descritti per tutti gli scopi sopra indicati.
15. Varie:
15.1 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali e/o del Contratto, a qualunque causa dovuta e in qualsiasi momento, non determinerà l’invalidità o l’inefficacia delle restanti disposizioni e/o del Contratto, che resteranno valide ed efficaci. Le parti dovranno sostituire immediatamente, laddove possibile, tale disposizione nulla con una nuova disposizione valida ed il più possibile vicina, nei contenuti e nelle conseguenze economiche per le parti, a quella sostituita.
15.2 I titoli delle Clausole o dei paragrafi o le altre intestazioni presenti in queste Condizioni standard di vendita costituiscono soltanto un riferimento indicativo e non un elemento chepossa influire sull’interpretazione di quelle Clausole o di quei paragrafi. I termini al singolare includeranno il plurale e viceversa, laddove il contesto lo richieda.
15.3 Il riferimento ad una legge o a dei regolamenti (siano o meno specificamente indicati nel presente documento), senza pregiudizio alcuno per quanto indicato alla Clausola 11, include le successive modifiche e integrazioni delle stesse e include tutti gli strumenti, gli ordini, i piani, i regolamenti, le norme, i permessi e le direttive di volta in volta predisposti, emanati o promulgati sulla base degli stessi o la cui validità deriva da essi.
15.4 Tutte le comunicazioni, verbali o scritte, gli avvisi, i documenti e i disegni trasmessi da una parte all’altra o scambiati o resi disponibili tra le parti, incluse quelle scambiate durante
l’esecuzione dei servizi, saranno in inglese e in un linguaggio semplice, corretto e comprensibile.
15.5 Il Contratto non dovrà mai essere letto o interpretato contro o a svantaggio né dell’Acquirente né del Venditore basandosi sul presupposto che lo stesso sia stato redatto in base alle Condizioni standard dell’Acquirente o del Fornitore e/o che il Contratto e o qualsiasi specifica premessa, articolo, Clausola e o Allegato o appendice dello stesso derivino dall’Acquirente o dal Xxxxxxxxx, o basandosi su altri simili presupposti.
15.6 Il Contratto rappresenta l’accordo complessivo tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura di beni e servizi in esso indicati e supera qualsiasi precedente accordo o patto intercorso tra le parti sul medesimo oggetto. Ad eccezione di quanto espressamente e specificamente previsto dal Contratto stesso, tutti gli impegni verbali, le garanzie, le promesse ed ogni altra dichiarazione di qualsiasi genere e tutti i documenti consegnati o scambiati prima o alla data del Contratto (inclusi gli eventuali dépliant o materiale informativo del Venditore) sono espressamente esclusi dal Contratto stesso ed il Venditore declina ogni responsabilità e obbligazione in merito ad essi ed al loro contenuto. L’Acquirente dichiara espressamente e riconosce di non aver fatto affidamento né ora né in passato, e di non aver basato il proprio consenso alla stipula del Contratto, su tali eventuali affermazioni, garanzie, impegni, dichiarazioni o documenti.
15.7 Il Contratto non potrà essere ceduto in alcun modo da nessuna delle parti senza il previo consenso scritto dell’altra parte, ma il Venditore potrà liberamente e senza necessità di previa autorizzazione dell’Acquirente, affidare tutta o parte dell’esecuzione dei lavori e dei servizi a terzi.
15.8 L’Acquirente dovrà garantire che il Venditore e i suoi eventuali dipendenti e subappaltatori che effettueranno i Servizi in Cantiere o presso i locali dell’Acquirente siano coperti da una polizza assicurativa “All-risk” (EAR/CAR) che copra l’oggetto della fornitura e i lavori in Cantiere. Tale copertura dovrà operare “in primo rischio” ed indicherà il Venditore come assicurato addizionale. Il Venditore, se lo richiede, avrà diritto di ricevere copia della polizza. L’eventuale franchigia sarà a carico dell’Acquirente.
15.9 Una persona fisica o giuridica che non sia una delle parti del Contratto non avrà alcun diritto in relazione al Contratto (Diritti di Xxxxx).
15.10 Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che i termini del Contratto sono ragionevoli e tra loro discussi e concordati e che le Parti li accettano liberamente e in modo consapevole anche dopo aver sentito i loro consulenti (laddove ritenuto opportuno).
16. Controversie e legge Applicabile:
16.1 Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto, inclusa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o scioglimento, sarà esclusivamente sottoposta e definitivamente risolta mediante arbitrato, che avrà sede a Milano, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in vigore al momento della presentazione della domanda e da intendersi qui interamente richiamato, ad eccezione e fatti salvi i “Procedimenti speciali” del Libro IV del c.p.c. che il Venditore avrà diritto di azionare contro l’Acquirente in qualsiasi Tribunale ordinario competente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un (1) arbitro unico che verrà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano e giudicherà secondo la legge italiana. La lingua dell’arbitrato sarà l’Inglese.
16.2 Legge applicabile. Il presente Contratto è soggetto ed interpretato secondo la legge italiana che si applicherà senza considerare norme di conflitto. In caso di vendita internazionale, le parti convengono di escludere espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.
17. Entrata in vigore:
Il Contratto entrerà in vigore e diventerà efficace solo se un rappresentante autorizzato del Venditore confermerà per iscritto l’Ordine dell’Acquirente. Se entro cinque (5) giorni dalla data dell’Ordine di Acquisto, l’Acquirente non fornirà (i) tutte le informazioni tecniche e commerciali definitive necessarie per iniziare i lavori o (ii) non effettuerà il pagamento dell’anticipo, le date di consegna verranno prorogate per il tempo necessario a recuperare il ritardo causato al Venditore al quale saranno rimborsati tutti i costi aggiuntivi.
Il Venditore | L’Acquirente |
Secondo gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano l’Acquirente dichiara di comprendere ed approvare specificamente le seguenti Clausole:
Prescrizioni di carattere Generale. Le eventuali condizioni di acquisto dell’Acquirente Non trovano applicazione e non hanno alcuna validità ed efficacia; 2.3 L’approvazione dei documenti da parte dell’Acquirente dovrà essere data non oltre sette (7) giorni dalla data di presentazione degli stessi da parte del Venditore o, decorso tale termine, s’intenderanno approvati 4.5 L’Acquirente non avrà diritto di effettuare compensazioni col Prezzo contrattuale o qualsiasi altro tipo di trattenuta o deduzione dal Prezzo contrattuale 4.7 Gli interessi sui ritardati pagamenti saranno gli interessi legali di mora ex D.L. 231/2002; 4.8 Sospensione e risoluzione del Contratto da parte del Venditore per ritardo nella ricezione dei pagamenti; 4.11 L’ Acquirente nonpotrà per alcun titolo o ragione opporre eccezioni al fine di ritardare, sospendere o rifiutare i pagamenti ex art. 1462 c.c.(solve et repete); 6.2 Il trasferimento del rischio di perdita e danneggiamento dei Beni oggetto della fornitura avverrà come da Incoterm concordato; 6.5 Garanzia: il termine per verificare i Beni dopo la consegna ed eccepire eventuali difetti è di otto
(8) giorni dalla consegna; 6.7 Il pagamento della penale rappresenta l’unico diritto e rimedio risarcitorio a favore dell’Acquirente per ritardi nella consegna. È’ escluso il risarcimento del danno ulteriore;
6.8 Sospensione, risoluzione e conseguenze in caso di Forza Maggiore; 7.1 Riserva di proprietà (1523 c.c.); 8 Garanzia e termini di esercizio dei diritti del Venditore in caso di difetti
8.1.2 Termine per denuncia difetti: otto (8) giorni dalla scoperta; 8.1.3: L’intervento in garanzia su parti difettose non comporterà l’estensione della garanzia; 8.1.4: descrizione degli unici diritti, azioni e rimedi concessi al Venditore in base alla garanzia 8.1.5: Esclusioni alla garanzia; 0.0.0.: Termini e condizioni di accettazione dei Beni; 8.3 Esclusioni e limitazioni; 10.1 Motivi di risoluzione;
10.2 Risoluzione per iniziativa dell’Acquirente: termini e condizioni; 10.3 Risoluzione per iniziativa del Venditore: termini e condizioni; 10.4 Diritti, azioni e rimedi Esclusivi: i diritti le azioni e i rimedi dell’Acquirente così come espressamente previsti nel Contratto saranno i suoi soli ed esclusivi diritti, azioni e rimedi; 10.5 Limitazione di responsabilità- Esclusione di alcuni Danni: elenco dei danni per i quali il Venditore non sarà mai responsabile nei confronti dell’Acquirente; 10.6 Limitazione di responsabilità: Responsabilità Massima Complessiva; 10.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile dopo la scadenza del Periodo di garanzia, ogni e qualsivoglia contestazione di qualsiasi natura dell’Acquirente nei confronti del Venditore - conosciuta o meno, anche relativa a Difetti occulti o di altra natura, relativa al Contratto o derivante dallo stesso, e dall’uso della fornitura - nonché gli eventuali diritti, azioni e/o rimedi di qualsiasi natura, s’intenderanno prescritti ed estinti.13. Normative e Misure restrittive sulle esportazioni e conseguenze- risoluzione; 15.7 Divieto di cessione del Contratto; 16.1 Risoluzione delle Controversie: Arbitrato; 16.2 Legge applicabile: legge italiana; 17. Entrata in vigore ed efficacia del Contratto.
Per accettazione
Data e firma dell’Acquirente
ALLEGATO A
PROVE DI ACCETTAZIONE E GARANZIE PRESTAZIONALI
1. Prove di Accettazione / Condizioni:
Se non diversamente indicato nel Contratto, le Prove di Accettazione verranno effettuate tempestivamente dopo che i Beni saranno stati collaudati (eccetto per le misure che il Venditore riterrà che non impediscano l’effettuazione delle Prove di Accettazione) e dopo che, in base a una ragionevole valutazione del Venditore, avranno raggiunto uno stato operativo stazionario. Le Prove di Accettazione saranno effettuate da personale dell’Acquirente addestrato e qualificato, come richiesto dal Venditore. In aggiunta ad ogni altro obbligo previsto dal Contratto, l’Acquirente dovrà garantire che durante le Prove di Accettazione (i) tutte le correnti di processo e le utenze siano rigorosamente conformi alle specifiche del Contratto (oppure, se tali specifiche non sono indicate) o a quanto previsto nel Protocollo di Accettazione fornito dal Venditore nel rispetto del paragrafo 2 sotto riportato,
(ii) tutte le analisi delle correnti di processo coinvolte, le utilities e i prodotti vengano tempestivamente fornite, così come richiesto dal Venditore e (iii) tutte i macchinari a monte e a valle dei Beni funzionano correttamente. A meno che non sia specificato diversamente nel Contratto o nel Protocollo di Accettazione, la parte che sarà responsabile dell’effettuazione delle Prove di Accettazione fornirà un preavviso scritto di almeno quattordici (14) giorni all’altra parte sul periodo in cui inizieranno le Prove di Accettazione. Se le Prove di Accettazione non verranno supervisionate od eseguite dal Venditore, l’Acquirente dovrà consentire al Venditore di prendere parte alle Prove di Accettazione e quest’ultimo avrà diritto di avere una copia di tutti i relativi verbali di ispezione e registri.
2. Protocollo di Accettazione:
Ad eccezione di quanto previsto nel Contratto, le procedure e i requisiti per le Prove di Accettazione saranno quelli standard del Venditore. Tali procedure e requisiti, adattati all’Oggetto della fornitura e al Contratto, saranno forniti dal Venditore all’Acquirente, sotto forma di un “Protocollo di Accettazione”, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio previsto per le Prove di Accettazione. Il Protocollo di Accettazione, tra le altre cose, specificherà le eventuali pre-condizioni, le Garanzie Prestazionali non precedentemente verificate ed l’oggetto delle Prove di Accettazione, la durata delle relative Prove di Accettazione, le tolleranze nelle misure, nonché le procedure e i metodi per l’effettuazione delle Prove di Accettazione.
3. Accettazione dell’Impianto:
Le Garanzie Prestazionali e le obbligazioni del Venditore in relazione alle Prove di Accettazione saranno considerate pienamente assolte e l’Oggetto della fornitura accettato dall’Acquirente a tutti gli effetti, in presenza di uno o più dei seguenti casi:
(i) i Beni hanno avuto prestazioni in media conformi alle Garanzie Prestazionali o, se non sono previste garanzie prestazionali, non sono stati riscontrati gravi Difetti materiali nei Beni durante le Prove di Accettazione; o
(ii) qualsiasi parte dei Beni è stata messa in uso dall’Acquirente prima del completamento delle Prove di Accettazione (sempreché la vendita, da parte dell’Acquirente, del prodotto realizzato sotto la supervisione dell’Venditore in conformità al Protocollo di Accettazione non costituisca tale uso ai fini di questa clausola); o
(iii) I Beni non hanno superato le Prove di Accettazione per ragioni attribuibili all’Acquirente, in tutto o in parte, entro un (1) mese dal completamento del collaudo, entro tre (3) mesi dal completamento dell’installazione, oppure entro quattro (4) mesi dall’avviso di merce pronta dei beni principali, qualsiasi evento si verifichi per primo; o
(iv) il Venditore ha pagato le penali o la riduzione del prezzo, così come previsto per le Garanzie Prestazionali in base al successivo paragrafo 5 di questo Allegato A.
4. Certificato di Accettazione:
Quando i Beni (o una parte degli stessi, se previsto) avranno superato le Prove di Accettazione secondo quanto previsto al paragrafo 3 sopra riportato, il Venditore presenterà all’Acquirente un certificato di accettazione dei Beni che verrà immediatamente firmato dall’Acquirente (“Certificato di Accettazione”). Il Certificato di Accettazione dovrà indicare la data in cui le Prove prestazionali sono state considerate superate.
L’Acquirente non avrà il diritto di ritardare o di rifiutare il rilascio del Certificato di Accettazione a causa dell’esistenza di Difetti o di omissioni che non influiscono in maniera grave e sostanziale sul funzionamento dei Beni; tali Difetti ed omissioni verranno annotati dall’Acquirente sul Certificato di Accettazione e la loro rettifica dovrà essere effettuata dal Venditore non appena questo sarà ragionevolmente possibile, ma senza che ciò influisca in alcun modo sulla validità o sull’efficacia del Certificato di Accettazione.
Se l’Acquirente non emetterà il Certificato di Accettazione entro quattordici (14) giorni dalla data in cui sarebbe tenuto a farlo sulla base del presente paragrafo 4, tale certificato
s’intenderà emesso senza eccezioni e riserve a partire dalla data in cui i beni hanno superato i Test di Prestazione o comunque nei termini di cui al precedente paragrafo 3.
L’Acquirente potrà mettere in uso i Beni (o parte degli stessi) solo dopo l’emissione del Certificato di Accettazione; una volta emesso o considerato emesso il Certificato di Accettazione, l’Acquirente dovrà rispettare e dar corso a tutte le sue obbligazioni contrattuali, incluso il pagamento del prezzo che s’intenderà dovuto da tale data.
5. Mancato superamento delle Prove di Accettazione:
Se durante le Prove di Accettazione i Beni non raggiungeranno i parametri prestazionali garantiti, non appena possibile il Venditore dovrà indagarne le ragioni ed informare l’Acquirente sui risultati delle sue indagini. L’Acquirente, a sue spese, dovrà collaborare con il Venditore per l’esecuzione di tale indagine e fornirgli ogni accesso, risorsa, informazione e documentazione richiesta dal Venditore per individuare le cause del malfunzionamento. Se le cause del malfunzionamento sono imputabili al Venditore (e non ad un’eventuale responsabilità anche parziale dell’Acquirente), il Venditore - tempestivamente e a sue spese - metterà in atto tutte le azioni ragionevoli per porre rimedio alla causa del malfunzionamento e, a meno che tale malfunzionamento sia di scarsa importanza, le relative Prove di Accettazione verranno ripetute.
Se, nonostante una o più ripetizioni delle Prove di Accettazione, i Beni continueranno a non raggiungere le prestazioni garantite per ragioni attribuibili al Venditore (e non ad una colpa attribuibile in toto o in parte all’Acquirente), il Venditore - previa consultazione con l’Acquirente e dopo almeno tre tentativi per ovviare al malfunzionamento - potrà scegliere o di effettuare ulteriori tentativi al fine di raggiungere i parametri prestazionali garantiti o di pagare la penale prevista per le Garanzie Prestazionali così come specificata nel Contratto (fermo restando che se non sono previste penali, le parti dovranno concordare una congrua riduzione del Prezzo contrattuale). La riduzione del Prezzo dovrà riflettere la differenza tra l’equo valore di mercato dei Beni venduti e l’equo valore di mercato dei beni consegnati, installati e collaudati. Il pagamento delle penali o, a seconda del caso, la riduzione di Xxxxxx concordata costituiranno l’unico ed esclusivo diritto e rimedio dell’Acquirente per il mancato raggiungimento delle Garanzie Prestazionali. In ogni caso, l’ammontare massimo delle penali o delle riduzioni di Xxxxxx non dovrà eccedere complessivamente il cinque (5) % del Prezzo contrattuale (o, nel caso in cui l’Oggetto della fornitura sia costituito da varie sezioni, della quota del Prezzo contrattuale attribuibile alla sezione che non ha superato la prova).
Se, per più di quattordici (14) giorni, al Venditore è impedito di eseguire le Prove di Accettazione o le prove non vengono superate per ragioni attribuibili, in toto o in parte,
all’Acquirente, le Prove di Accettazione verranno considerate superate e il Venditore avrà diritto al pagamento da parte dell’Acquirente delle sue spese aggiuntive.
6. Ritardata esecuzione delle Prove di Accettazione:
Se le Prove di Accettazione vengono ritardate o prolungate per ragioni non attribuibili all’Venditore, in toto o in parte, quest’ultimo avrà diritto al pagamento delle sue spese aggiuntive da parte dell’Acquirente.
7. Sezioni:
Laddove previsto dal Contratto o ragionevolmente richiesto dal Venditore, i Beni verranno testati in sezioni, nel qual caso ad ogni sezione si applicherà quanto previsto dal presente Allegato A.