COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BL) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
All. 2)
COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BL) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
FORNITURA DI UN TRATTORE STEYER MODELLO MULTI 4120, COMPLETO DI RIMORCHIO, VOMERE, SPARGISALE, BRACCIO SFALCIANTE CON DOPPIA TESTA (1.TRINCIAERBA, 2. TRONCARAMI) E N. 4 CATENE PER TRATTORE A DOPPIO ROMBO CON ANELLI ROMPIGHIACCIO, CON CESSIONE IN PERMUTA DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETÀ COMUNALE MARCA BSI MOD.BU200 (IMMATRICOLATO ANNO 2009 CON 3200 ORE DI LAVORO), CON LAMA DA NEVE MARCA XXXXXXX MOD.CIRRON SL27 E SPARGISALE SCARRABILE MARCA MORSELLI E MACCAFERRI MOD. SPR CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DELLA FORNITURA
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione della l'esecuzione della fornitura di un trattore Steyer modello multi 4120 , completo di rimorchio, vomere, spargisale, braccio sfalciante con doppia testa (1.trinciaerba, 2. troncarami) e n. 4 catene per trattore a doppio rombo con anelli rompighiaccio, con cessione in permuta dell'autocarro di proprietà comunale Marca BSI Mod.BU200 (immatricolato anno 2009 con 3200 ore di lavoro), con lama da neve Xxxxx XXXXXXX Mod.Cirron SL27 e spargisale scarrabile Marca Morselli e Maccaferri Mod. SPR con struttura in acciaio inoxda assegnare al parco mezzi del Comune di Lozzo di Cadore (BL).
Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto della fornitura e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.
Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d’appalto per l'aggiudicazione della fornitura oggetto di affidamento.
Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.
Le modalità di esecuzione della fornitura, la procedura di scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura, le caratteristiche salienti di riferimento della stessa, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati, nonchè nello schema di contratto redatti dal Committente.
Il contesto in cui si inserisce la fornitura è quello del mantenimento e del potenziamento dell'attività di manutenzione del territorio svolta dal Comune di Lozzo di Cadore (BL).
La fornitura dovrà corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità, dimensioni e forma.
E’ ammessa la fornitura di materiale aventi caratteristiche equivalenti. La valutazione della equivalenza del diverso materiale proposto verrà effettuata dall’ ufficio tecnico comunale.
Nel formulare l’offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato del prodotto richiesto, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.
ART. 2 CARATTERISTICHE MINIME DEL TRATTORE STEYER MODELLO MULTI 4120
Le caratteristiche minime e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire per Steyer modello multi 4120, sono le seguenti:
TRATTORE STEYR MODELLO MULTI 4120, 120 hp komunal, completo di:
• Allestimento municipale;
• Cabina riscaldata climatizzata e sospesa;
• Sedile ad aria+ passeggero omologato;
• Trasmissioni semi-power shift 32x32 con inversore elettroidraulico;
• Nr 06 prese idrauliche posteriori e nr _04 anteriori con joistick;
• Valvola freno idraulico rimorchio;
• Gancio di traino di categoria c+d2
• Telaio kombi completo di sollevatore e presa di forza anteriore per aggancio attrezzature comunali;
• Nr 10 fari di lavoro;
• Specchi retrovisori telescopici;
• Nr 04 velocità alla presa di forza+ sincro;
• Impianto idraulico indipendente con doppie pompe;
• Gomme nokian posteriore 480/80r34 e anteriori 400/80r24;
• Barra luci sul tetto con decalcoman a (sigla comune);
• Catene neve anteriori e posteriori a doppio rombo con anelli rompighiaccio; ·
• Omologazione macchina operatrice.
RIMORCHIO CON ASSE MOTRICE OMOLOGATA CE con il seguente equipaggiamento di serie: cassone ribaltabile trilaterale idraulico; balestre verricelli e ganci tendi fune; sponda posteriore su piantoni apribile sottosopra; impianto luci, occhione ribaltabile in altezza, ruota d'appoggio regolabile in altezza cassetta porta attrezzi, sistema di ribaltamento con spinotti speciali non incrociabili, albero cardanico, soprasponde di h 80cm, valvola fine corsa sul pistone di ribaltamento, dimensione cassone in larghezza cm.200, omologazione macchina operatrice;
VOMERE NEVE completo di:
• Attacco a piastra;
• Impianto idraulico con cilindri supplementari per modificare la trasformazione del vomere in 4 posizioni diverse;
• Kit bandierine e luci d' ingombro;
• Valvole anti-shock;
• Sistema di sgancio rapido;
• Barre raschianti in acciaio speciale hardox.
BRACCIO DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE completo di:
• Scambiatore di calore;
• Sistema rotazione dei bracci;
• Attacco a tre punti semi- automatico;
• Rullo livellatore autopulente;
• Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto;
• Impianto idraulico indipendente con pompa dedicata e serbatoio da 1t 150 di olio;
• Barra posteriore antiurto;
• Testata trinciante da cm 100 e barra tronca rami da cm 150 con forza di taglio massimo diametro cm 5.
•
SPARGISALE avente le seguenti caratteristiche:
- per sale, sabbia e ghiaietto da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori agricoli da 70-150 CV.
- Contenitore speciale in acciaio inox con lama in acciaio antiusura.
- Spargitore e rullo convogliatore azionati da due motori idraulici indipendenti, comandati dal circuito idraulico del trattore.
- Rovesciamento del contenitore per il caricamento del materiale per mezzo di due martinetti idraulici a doppio effetto azionati con i comandi idraulici del trattore.
- Rullo frantumatore posizionato sopra al rullo convolgliatore atto a migliorare la movimentazione del materiale da spargere
- Regolazione idraulica della caduta del materiale nel disco spargitore tramite valvola di flusso, con comando in cabina opzionale
- Capacità tramoggia 1200 lt, larghezza tramoggia 200cm.
- Faretto post.illuminazione
- Sportello idraulico chiusura materiale
Per motivi di scelta tecnica, non saranno prese in considerazione attrezzature che presentino parametri qualitativi/quantitativi inferiori da quelli sopraindicati.
La fornitura si intende per mezzo ed attrezzature complete in ogni parte, pronti all’uso, comprensivi di tutti gli allestimenti ed accessori previsti, perfettamente funzionanti, collaudati, dotati di tutta la documentazione necessaria per la circolazione su strada ai sensi delle normative vigenti specifiche.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura ammonta a € 130.000,00 (diconsi euro centotrentamila/00),
I.V.A. esclusa. Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di fornitura senza posa in opera.
Il valore dell' autocarro usato da cedere in permuta è pari a € 28.000,00 (diconsi euro ventottomila/00), I.V.A. esclusa.
Non saranno ammesse offerte in aumento per l'automezzo nuovo ed in diminuzione per quello usato da ritirare in permuta.
Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria della gara.
ART. 4 PROCEDURA, CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE, OFFERTA
La procedura di aggiudicazione è quella negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 3 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nella lettera d'invito.
L’offerta deve riguardare l'intero prodotto richiesto, non essendo ammissibile un’offerta parziale. Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori forniture, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016
ART. 5 VARIANTI E MIGLIORIE
Non sono ammesse offerte di mezzi con caratteristiche inferiori a quelle previste dal precedente art. 2.
ART. 6 MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI
La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.
Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto
ART. 7. SICUREZZA
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto si tratta di mere forniture senza posa in opera.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.
ART. 8 - CONSEGNA, DURATA, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La consegna dell' automezzo dovrà essere effettuata presso i magazzini del Comune di Lozzo di Cadore, in via Piave secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale prescrittivo prestazionale
L’avvio della fornitura sarà effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.
Il tempo per la consegna dell'automezzo è fissato in 75 giorni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o dell’avvio della fornitura in via d'urgenza
In caso di ritardo nella consegna del mezzo rispetto al tempo come sopra fissato, l'appaltatore dovrà fornire al Comune, con spesa a carico dell'appaltatore medesimo, un altro mezzo idoneo a svolgere funzioni equivalenti a quelle del mezzo da fornire, come previste dal presente capitolato e dotato da attrezzatura atta allo sgombero della neve e allo spargimento del sale, per tutto il periodo decorrente tra la data di scadenza del termine di consegna del trattore e quello di effettiva consegna e della successiva verifica di conformità del mezzo.
Qualora l'appaltatore non adempia al predetto obbligo, il Comune provvederà a noleggiare il mezzo sostitutivo addebitando la relativa spesa all'appaltatore, mediante trattenuta sul corrispettivo dovuto e/o escussione della cauzione provvisoria.
L'importo da trattenere in tale ipotesi all'appaltatore non potrà complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale; nel caso l'importo da trattenere ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale il committente potrà avviare le procedure previste dall’art.108 del D.lgs n. 50/2006 per la risoluzione del contratto per grave ritardo e grave inadempimento.
Il ritiro del mezzo acquisito in permuta, sito presso i magazzini comunali in via Piave, si intende con spesa a totale carico dell'appaltatore e dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 9 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.
L'accertamento della regolarità contributiva successivo al termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura costituisce, purchè il ritardo non sia imputabile al committente, deroga espressa derivante dall'obbligo di dare applicazione alla specifica normativa, ai sensi del comma 4 del D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’ art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP,
ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto.
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.
ART. 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ
La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla consegna dell'automezzo e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.
ART. 11 – GARANZIE
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.
La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguita la fornitura. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.
ART. 12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'APPALTATORE
L'appaltatore garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.
L’appaltatore pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
Entro 15 giorni dalla data della lettera del committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.
Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
Qualora, trascorso il citato termine, l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le prestazioni necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'appaltatore.
A garanzia di tale obbligo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con il committente.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’ adempimento contrattuale.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett.
d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
È obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora le prestazioni da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.
Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nelle schema di contratto.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento delle forniture regolarmente eseguite, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto delle residui forniture su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
ART.16 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE
E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle forniture eseguite, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte
adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata della fornitura;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n.
159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della L.
7.8.2012, n. 135.
ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.
Farà pure carico all’ appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..
L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell’appalto.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
ART. 19– DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore elegge domicilio in Lozzo di Cadore (BL),via Padre Marino, n, 328, 00000 - Xxxxx xx Xxxxxx (XX) presso la sede del Municipio.
ART. 20 – TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 21 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.