REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“Valle del Dragone”
tra i comuni di
Atrani Ravello Scala
Art. 1
CAPO I NORME GENERALI
Contenuto del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, onde assicurare un efficiente ed efficace servizio di Polizia Locale, disciplinano:
a) il servizio di Polizia Locale;
b) l'istituzione e l'organizzazione del Servizio Associato di Polizia Locale;
c) l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Servizio Associato di Polizia Locale.
Art. 2
Fonti normative
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:
a) legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.
b) legge regionale n. 12 del 13 Giugno 2003 e s.m.i.;
c) regolamento regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12)
d) convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale, così come approvata dai comuni aderenti;
e) contratti collettivi di lavoro degli Enti Locali.
Art. 3
Comunicazione del regolamento
1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, divenute esecutive, sono trasmessi a cura del Comune di Ravello in qualità di Comune capofila:
a) al Prefetto di Salerno;
b) al Ministero dell'Interno per il tramite dell’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno.
CAPO II
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Art. 4
Funzioni
1. I comuni convenzionati conservano la titolarità delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di loro competenza e in quelle ad essi delegate.
2. I comuni convenzionati, al fine di fornire prestazioni omogenee idonee a prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che il sereno svolgimento di tutte quelle attività, pubbliche o private, utilizzate a fini di benessere della collettività e di reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali, impedendone gli eventuali ulteriori effetti, demandano, nell’ambito dei propri territori e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, al Servizio intercomunale di Polizia Locale, gestito in forma associata attraverso apposito personale, l’espletamento delle funzioni di:
a) Polizia Locale;
b) Polizia Giudiziaria;
c) Polizia di Pubblica Sicurezza;
d) Polizia Stradale;
e) collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni.
Il territorio di competenza della gestione associata coincide pertanto con la sommatoria dei territori dei Comuni aderenti alla convenzione.
A tal proposito il Sindaco del Comune Capofila provvede ad emanare appositi Decreti di nomina.
Art. 5
Funzioni di Polizia Locale
1. Le funzioni di Polizia Locale, nell’ambito territoriale di competenza, consistono nel:
a) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;
b) accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e di applicare le relative sanzioni;
c) svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle attività istituzionali dei comuni;
d) espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
f) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai comuni;
g) concorrere, d’intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
h) collaborare nell’attività didattica di educazione alla sicurezza stradale negli istituti scolastici.
Art. 6
Funzioni di Polizia Giudiziaria
1. Le funzioni di Polizia Giudiziaria, nell’ambito territoriale di competenza, consistono:
a) nel dover prendere notizia dei reati, anche di propria iniziativa, ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
b) nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
2. Le funzioni di Polizia Giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria; nell’esercizio di dette funzioni gli agenti addetti al Servizio assumono la qualità di agente di Polizia Giudiziaria, gli addetti al coordinamento ed al controllo la qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, come stabilito dall’art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65.
3. Nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria: il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale, il Vice- Comandante e gli Addetti al Coordinamento e Controllo. Tutti gli altri dipendenti di Polizia Locale sono agenti di Polizia Giudiziaria.
Art. 7
Funzioni di Pubblica Sicurezza
1. Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di Polizia di Stato per specifiche operazioni.
2. La competente autorità della Polizia di Stato al fine di fruire della collaborazione degli addetti al servizio di Polizia Locale rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, salvo successiva conferma scritta, al Sindaco.
3. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di Polizia Locale alla Prefettura – UTG, il quale conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai pubblici uffici.
4. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
Art. 8
Funzioni di Polizia Stradale
1. Le funzioni di Polizia stradale, nell’ambito territoriale di competenza, consistono nel:
a) prevenire ed accertare le violazioni delle norme in materia di circolazione stradale;
b) rilevare gli incidenti stradali;
c) predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico;
d) eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) tutelare e controllare l'uso della strada;
f) concorrere al soccorso automobilistico e stradale;
g) collaborare a studi sul traffico.
CAPO III
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Art. 9
Istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale
1. Ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto previsto nella convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Atrani, Ravello e Scala è istituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, denominato
«VALLE DEL DRAGONE» (nel prosieguo solo "Corpo di Polizia Locale") la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative cui, di volta in volta, si fa rinvio.
2. Il Servizio di Polizia Locale è costituito dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in servizio presso i Comuni aderenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
3. I servizi espletati dal personale di Polizia Locale nell’ambito del Comune da cui dipendono dovranno comunque essere assicurati comunque dal personale anche se facente parte del “Corpo intercomunale Associato di Polizia Locale”, onde evitare disservizio nei Comuni di appartenenza.
Art. 10
Direzione e vigilanza
1. Ai sensi di quanto stabilito in convenzione, la titolarità delle funzioni di Polizia Locale spetta alla Conferenza dei Sindaci, ai quali compete impartire le direttive e vigilare sullo svolgimento delle predette funzioni.
2. Nell’ambito della gestione associata del servizio, gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dalla Polizia Locale sono adottati, sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso, dai Sindaci dei comuni convenzionati mediante provvedimento emesso a cura della Conferenza dei Sindaci; tale organismo provvede inoltre a verificare, almeno due volte all’anno, l’andamento del servizio, anche sulla base di una relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
3. I comuni convenzionati, pur rimanendo titolari delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di competenza, delegano il Sindaco del Comune Capofila, che svolge le funzioni di presidente della Conferenza permanente dei Sindaci prevista dalla convenzione, ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, a vigilare sull’espletamento del servizio e ad adottare i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza degli organi di gestione o dei singoli Sindaci dei comuni convenzionati in qualità di ufficiali di governo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché di agente di pubblica sicurezza, il personale del Servizio di Polizia Locale dipende operativamente e funzionalmente dalla competente autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Art. 11
Dipendenza
1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art.10, 1° e 2° comma, il Servizio di Polizia Locale dipende dal Sindaco del Comune Capofila che richiede i servizi direttamente al Responsabile del Servizio. Il personale non deve corrispondere a richieste pervenute direttamente, se non nei casi di urgenza. Qualora questo avvenga deve darne, appena possibile, notizia al Responsabile del Servizio.
2. Il Sindaco di ogni comune appartenente alla Gestione Associata riferisce al Sindaco del Comune di Ravello, capofila, quanto occorre per svolgere le funzioni proprie.
3. Per i servizi non programmabili i Sindaci dei comuni convenzionati faranno richiesta direttamente al Responsabile del Servizio.
Art. 12
Stato giuridico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Servizio di Polizia Locale è disciplinato in conformità agli accordi di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali, nonché ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65,
2. Il rapporto organico del personale del Servizio di Polizia Locale già in servizio presso i comuni convenzionati rimane instaurato con il Comune di appartenenza; mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i comuni convenzionati. Analogamente, per il personale che verrà assunto da ciascuno dei comuni associati il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i comuni convenzionati.
Art. 13
Dotazione organica
1. La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è determinata tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 12/2003 e dei seguenti criteri generali:
a) consistenza della popolazione residente;
b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
c) sviluppo edilizio;
d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
e) presenze turistiche;
f) indice di motorizzazione;
g) caratteristiche socio-economiche del territorio;
h) presenze scolastiche;
i) presenza di nodi stradali;
j) presenza di organi o uffici periferici della Amministrazione statale, regionale e provinciale;
k) fenomeni di pendolarismo;
2. Il contingente numerico programmato per il Servizio di Polizia Locale è di n. 7 unità a tempo indeterminato ed eventualmente aggiornato annualmente in funzione dei criteri sopra determinati di intesa tra le parti. Per le assunzioni a tempo determinato sarà effettuata una proposta complessiva che tenga conto delle esigenze stagionali dei singoli Enti. Il personale relativo
Art. 14
Gradi e simboli distintivi
1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale sono distinti secondo i seguenti gradi:
Comandante Xxxxx di Capitano; Vice Comandante - Tenente;
Addetto al Coordinamento e Controllo – Luogotenente; Addetti al Controllo - Grado di Maresciallo;
Operatore di Polizia Locale Agente o Assistente o Assistente Capo
2. I suddetti gradi hanno una funzione meramente simbolica ai fini della determinazione
della gerarchia interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale, e gli stessi saranno automaticamente adeguati al regolamento regionale vigente ed alle eventuali variazioni normative.
3. Qualora non vi siano stati motivi ostativi (censura richiami e/o altro), e qualora non vi sia incongruenza con la normativa nazionale e regionale vigente, lo scatto di avanzamento dei gradi avverrà automaticamente ogni cinque anni per la categoria - C - come segue:
Agente scelto dopo cinque anni di servizio; Maresciallo ( una barra ) dopo dieci anni di servizio:
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ( due barre ) dopo quindici anni di servizio; Maresciallo Capo (tre barre ) dopo venti anni di servizio;
Maresciallo Maggiore ( tre barre bordate di rosso ) dopo venticinque anni di servizio;
Luogotenente ( tre barre bordate di rosso ed una stella ) dopo trenta anni di servizio.
Per la categoria - D - lo stato di avanzamento è subordinato alla progressione orizzontale o ad eventuali concorsi interni.
A parità di grado, verrà valutata l'anzianità di servizio, dall'età anagrafica, l'aver già espletato servizio con mansioni di responsabilità e da eventuali attestati di corsi di aggiornamento.
Art. 15
Qualifiche rivestite dal personale del Servizio di Polizia Locale
1. Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenza, riveste la qualifica di:
a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p.;
b) agente di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 2, del c.p.p.;
c) ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.;
d) agente di Polizia stradale, ai sensi dell'art. 5, lettera b) della legge n. 65/86 e dell'art. 12, comma 1°, lett. e) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
e) agente ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 7.3.1986, n. 65.
2. Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 65/86.
Art. 16
Gerarchia interna
1. La gerarchia interna al Corpo intercomunale di Polizia Locale è individuata:
a) dai rispettivi gradi di cui all'art. 14;
b) a parità di grado, dall'anzianità di servizio;
e) a parità di grado e di anzianità di servizio, dall'età.
Art. 17
Uniformi
1. Gli appartenenti al Servizio associato prestano normalmente servizio in uniforme, fatti salvi i casi espressamente contemplati nel presente regolamento.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Non è consentito l'uso di orecchini, piercing, tatuaggi, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
4. Il personale del servizio, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
5. E’ vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.
6. Il Comandante del Servizio può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali, purché venga tenuta sempre l’uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.
7. Agli appartenenti al Servizio intercomunale di Polizia Locale viene fornita l’uniforme e quanto necessario per lo svolgimento dei servizi. Le caratteristiche ed i colori delle uniformi ed accessori sono quelli determinati dalla Regione Campania con proprio regolamento.
8. E’ fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche visibili o aggiuntive all’uniforme assegnata.
9. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da
soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
10. Le uniformi da assegnare in dotazione sono di due tipi:
a) ordinarie, da indossare durante il normale servizio;
b) di onore e di rappresentanza, da indossare durante il servizio prestato per particolari cerimonie e manifestazioni solenni.
11. L'uso della divisa di onore e di rappresentanza è disposta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
12. I capi di vestiario e gli accessori che compongono l’uniforme del personale della Polizia Locale sono definiti dalla normativa vigente. In particolare, salvo diversa previsione contenuta in normativa regionale, i capi e gli oggetti costituenti le uniformi ordinarie sono di seguito riportati:
Elementi della divisa estiva:
Pantaloni in tessuto estivo fresco lana, di colore blu notte foderati, di linea classica, taglio dritto, modello lungo fino a coprire il collo delle scarpe, con pences alla vita e piega stirata, chiusura con zip nascosta nel centro davanti sottolineata da impuntura di cm 3,5. Tasche laterali oblique con impuntura “a piedino” e travette a sostegno e due tasche posteriori; Camicia a manica corta, linea dritta, colore celeste chiaro, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da impuntura “a riva”. Spalline cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e provviste di asola e bottone in direzione della punta, sulle quali verrà inserita la guaina estraibile su cui sono composti i distintivi di grado; Berretto (per il personale di sesso maschile) con calotta di colore bianco e visiera alla bulgara rigida, di spessore consistente, in nero lucido nella parte superiore ed in verde in quella inferiore. Alzata ricurva verso l’alto al cui centro, davanti, è applicato il fregio indicato dall’Ente di appartenenza
Berretto (per il personale di sesso femminile) tipo carabinieri, di colore bianco, modello a falda, ripiegata verso l’alto nelle parti laterali, con retina a cupola rigida. Al centro, davanti, è applicato il fregio indicato dall’Ente di appartenenza.
Calze lunghe estive in cotone, colore blu notte, puro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano, igieniche per l’elevato grado di assorbimento di umidità e sudore. Tallone e zone di massima usura e abrasione rinforzate;
Placca di riconoscimento, distintiva del Comune di appartenenza, in metallo pressofuso di colore argento, estraibile, dalle dimensioni di cm 3 di base e cm 6 di altezza, su cuoio nero dalle dimensioni di cm 4 di base e cm 10 di altezza , da portarsi al petto, lato sinistro del corpo, all’altezza della tasca della divisa;
Cinturone con spallaccio unisex (per gli agenti ed i sottoufficiali) di colore bianco, in pelle, di altezza cm 4,5. Fibbia rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento recante il simbolo della Regione Campania. È dotato di tracolla in pelle, con attacco a tre punti;
Cinturone unisex (per il Comandante, il Vice comandante, gli ufficiali ed i Responsabili di Settore) di colore bianco, in pelle o poliammide ad alta tenacità, , di altezza cm 4,5 e passante mobile. Fibbia rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento con il simbolo della Regione Campania;
Scarpa bassa modello derby allacciato con stringhe, colore C-10 nero, deve garantire un’ottima capacità ammortizzante degli urti, massima traspirabilità ed
antistaticità;
Stivali (per i motociclisti) di colore nero con banda rifrangente laterale, chiusura con cerniera e copri cerniera con velcro, regolabile al polpaccio tramite stringhe. Deve garantire una buona traspirabilità ed antistaticità ed un ottimo isolamento termico;
Elementi della divisa invernale:
Giacca monopetto, (per il personale maschile) foderata, in tessuto invernale lana pettinata cordellino, di colore blu notte, con collo e rever classici, sul collo sono applicati gli alamari.
N. 4 tasche, 2 superiori al petto, con applicata alla tasca sinistra la placca di riconoscimento e N. 2 inferiori grandi alle falde laterali, tutte a toppa e soffietto, leggermente stondate ai lati, con cannello centrale e chiusura a pattina con bottoncino di metallo. Spalline dello stesso tessuto della giacca e con rinforzo interno, con filettatura di colore cremisi, cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e provviste, in direzione della punta, di asola centrale in corrispondenza della quale è cucito sulla spalla un bottone.
Xxxxxx (per il personale femminile). Foggia e colore identici a quelli del personale maschile, ma con forma modellata su seno, vita e bacino. Le tasche non sono a toppa; i taschini superiori sono a doppio filetto con pattina chiusa con asola e bottone, mentre le tasche inferiori sono a filetto coperte da pattina chiusa con bottone.
Pantaloni in tessuto invernale lana pettinata cordellino, di colore blu notte foderati, di linea classica, taglio dritto, modello lungo fino a coprire il collo delle scarpe, con pences alla vita e piega stirata, chiusura con zip nascosta nel centro davanti sottolineata da impuntura di cm 3,5. Tasche laterali oblique con impuntura “a piedino” e travette a sostegno e due tasche posteriori;
Camicia manica lunga in colore celeste chiaro, linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da impuntura “a riva”;
Cravatta unisex in tessuto tipo “shantung” 100% poliestere e misto seta, in tinta unita di colore blu notte. La cravatta è priva di fregi o disegni. La larghezza, nel punto di massima dimensione, è di cm 8. Per i Comandanti e gli Ufficiali nell’uniforme di rappresentanza è a nido d’ape;
Berretto (per il personale di sesso maschile) con calotta di colore bianco e visiera alla bulgara rigida, di spessore consistente, in nero lucido nella parte superiore ed in verde in quella inferiore. Alzata ricurva verso l’alto al cui centro, davanti, è applicato il fregio indicato dall’Ente di appartenenza
Berretto (per il personale di sesso femminile) tipo carabinieri, di colore bianco, modello a falda, ripiegata verso l’alto nelle parti laterali, con retina a cupola rigida. Al centro, davanti, è applicato il fregio indicato dall’Ente di appartenenza.
Calze lunghe invernali, colore blu notte, misto lana (70% lana, 30% poliammide) a costine 7/3, rimagliate a mano, igieniche per l’elevato grado di assorbimento di umidità e sudore. Tallone e zone di massima usura e abrasione rinforzate;
Placca di riconoscimento, distintiva del Comune di appartenenza, in metallo pressofuso di colore argento, estraibile, dalle dimensioni di cm 3 di base e cm 6 di altezza, su cuoio nero dalle dimensioni di cm 4 di base e cm 10 di altezza , da portarsi al petto, lato sinistro del corpo, all’altezza della tasca della divisa;
Cinturone con spallaccio unisex (per gli agenti ed i sottoufficiali) di colore bianco, in pelle, di altezza cm 4,5. Fibbia rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento recante il simbolo della Regione Campania. È dotato di tracolla in pelle, con attacco a tre punti;
Cinturone unisex (per il Comandante, il Vice comandante, gli ufficiali ed i
Responsabili di Settore) di colore bianco, in pelle o poliammide ad alta tenacità, , di altezza cm 4,5 e passante mobile. Fibbia rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento con il simbolo della Regione Campania.
Scarpa bassa modello derby allacciato con stringhe, colore C-10 nero, deve garantire un’ottima capacità ammortizzante degli urti, massima traspirabilità ed antistaticità Stivali (per i motociclisti) di colore nero con banda rifrangente laterale, chiusura con cerniera e copri cerniera con velcro, regolabile al polpaccio tramite stringhe. Deve garantire una buona traspirabilità ed antistaticità ed un ottimo isolamento termico;
13. Anche per quanto concerne la divisa di onore e/o di rappresentanza, dovrà essere uniformata come per la divisa ordinaria.
14. La fornitura dei capi e degli oggetti costituenti le uniformi avvengono secondo i vigenti regolamenti. Le spese di approvvigionamento sono a carico dei comuni convenzionati secondo il numero degli appartenenti.
Art. 18
Placca e tesserino di riconoscimento
1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto al Servizio di Polizia Locale è dotato di:
a) una placca di riconoscimento, in metallo, da applicare sull'uniforme, all'altezza del petto, sulla parte alta della tasca superiore sinistra che richiami l’appartenenza all’Associazione intercomunale;
b) un tesserino di riconoscimento, con scritte «POLIZIA LOCALE ASSOCIATA VALLE DEL DRAGONE», nome e cognome, luogo e data di nascita, grado e qualifica del dipendente titolare, fotografia, che il personale autorizzato a svolgere servizio d’istituto in abito civile è tenuto ad esibire nel caso in cui debba far conoscere la propria qualifica o allorché l’intervento assuma rilevanza esterna.
2. Il tesserino è di materiale idoneo a non essere alterabile e deve essere sempre portato con sé durante il servizio prestato sia in uniforme, che in abiti civili, per qualificarsi.
3. Alla cessazione del servizio attivo il tesserino deve essere restituito e in caso di sospensione dal servizio viene ritirato.
4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando ed ai competenti organi di Polizia lo smarrimento o la sottrazione del tesserino di riconoscimento.
Art. 19
Modalità per indossare l'uniforme
1. Tutti gli appartenenti al Corpo associato di Polizia Locale hanno il dovere di indossare, durante l'espletamento del servizio, l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in modo da assicurare la dignità ed il decoro della propria persona e garantire il prestigio del Servizio di Polizia Locale e della pubblica funzione svolta.
2. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio è consentito, per un periodo limitato, espletare il servizio indossando abiti civili. In tali ipotesi gli addetti al Servizio di Polizia Locale devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comandante.
3. Sulla divisa è consentito portare, oltre ai simboli distintivi del grado, decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, purché preventivamente autorizzati dal Comandante.
4. È assolutamente vietato indossare anche parte dell'uniforme fuori dal servizio, eccezione fatta per il percorso dalla residenza al luogo di lavoro.
5. Sono consentiti servizi in borghese solo con autorizzazione scritta del Comandante per l’espletamento di particolari eccezionali servizi.
6. Il Comandante del servizio di Polizia Locale può, a seconda delle esigenze, prestare servizio in abiti civili
CAPO IV
SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI
Art. 20
Tipologia dei servizi
1. I servizi di Polizia Locale si distinguono in:
a) servizi interni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici del Servizio di Polizia Locale;
b) servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli destinati al Servizio di Polizia Locale.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di svolgere i servizi secondo le disposizioni impartite; qualora si tratti di servizi esterni questi devono essere svolti a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari, nonché delle attrezzature assegnate al Servizio di Polizia Locale.
3. Gli addetti che svolgono i servizi esterni sono collegati al Comando con apparecchi ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari, di cui deve essere sempre mantenuto acceso il collegamento.
Art. 21
Istituzione servizi
1. Sono istituiti i seguenti servizi:
a) servizio interno, per l’espletamento dell’attività d’ufficio;
b) servizio di vigilanza per lo svolgimento di ogni attività istituzionale relativa alla viabilità, ai regolamenti comunali, alle leggi e regolamenti annonari, di edilizia ed ambientali;
c) servizio di pattugliamento e di pronta reperibilità, eventualmente anche notturno.
2. Può essere istituito il servizio di reperibilità nei casi di pronto intervento al fine di far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, e per garantire in queste ipotesi la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale adotta i provvedimenti per dare attuazione ai servizi previsti dal precedente comma, sentita la conferenza dei Sindaci.
Art. 22
Nuclei operativi
1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza del servizio, nonché speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa il Servizio di Polizia Locale, compatibilmente con la copertura dell’organico programmato, viene organizzato per l'espletamento delle funzioni istituzionali e secondo criteri di omogeneità nei seguenti nuclei operativi:
a) Il Nucleo - Polizia amministrativa - annonaria - commerciale - ecologia.
Gli addetti al nucleo provvedono:
a vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di Polizia annonaria, di commercio a posto fisso, di commercio su aree e spazi pubblici, di esercizi pubblici e per le altre attività previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/77;
ad eseguire accertamenti ed informazioni nella fase istruttoria delle pratiche attinenti al proprio nucleo per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali da rilasciare dai rispettivi competenti uffici
ad effettuare rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività commerciali e artigianali;
a controllare l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici con qualsiasi tipo di strutture, per ogni tipo di attività e manifestazione;
a esprimere pareri istruttori su installazioni varie su spazi e aree pubbliche;
a controllare il rispetto delle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
ad eseguire accertamenti ed informazioni nella fase istruttoria delle pratiche attinenti al proprio nucleo per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali da rilasciare dai rispettivi competenti uffici;
a svolgere i controlli previsti dalla normativa ambientale ed ecologica;
a svolgere controlli sul rispetto delle norme per la raccolta e conferimento dei R.S.U. alla vigilanza sulla quiete e pulizia dell'abitato;
agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.
b)Il Nucleo Servizi di Polizia stradale, viabilità e traffico - C.E.D. – Xxxxxxxx e contenzioso.
Gli addetti al nucleo provvedono:
alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di violazioni di norme in materia di circolazione stradale;
alla vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze;
alla redazione di piani e studi inerenti la circolazione stradale ed alla relativa segnaletica; alla rilevazione tecnica, anche attraverso la compilazione di planimetrie e rilevazioni fotografiche, degli incidenti stradali ed alla redazione dei relativi rapporti per i fini istituzionali;
alla prestazione di opera di soccorso in caso di incidenti stradali e in genere nei casi di infortuni privati e pubblici;
all'assistenza del servizio di rimozione coatta, attraverso il carro attrezzi, per la rimozione di veicoli;
all'espletamento del servizio di pattugliamento;
a tutti gli atti previsti dalla gestione delle infrazioni al c.d.s., dall’accertamento dell’infrazioni fino all’elaborazione del ruolo;
gestione del contenzioso innanzi alla Prefettura ;
gestione del contenzioso innanzi al Giudice di Xxxx comprendente anche la relativa costituzione in giudizio.
agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.
c)Il Nucleo Servizi Polizia Urbanistica, antiabusivismo edilizio e atti di P.G.
Gli addetti al nucleo provvedono:
al controllo, ove necessario e su richiesta degli Uffici tecnici comunali, volto alla prevenzione e alla repressione delle eventuali difformità e/o abusi in materia edilizia in violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze;
a redigere relazioni, denunce e rapporti inerenti la predetta attività di controllo in materia edilizia;
a vigilare per il rispetto delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia dì Polizia rurale, agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.
Ogni nucleo sarà gestito da un “Addetto al coordinamento e controllo”, che risponderà delle attività direttamente al Comandante intercomunale.
I Servizi amministrativi, elencati di seguito, sono assicurati a cura dei Distretti territoriali, secondo le competenze territoriali:
alla tenuta del protocollo e dei registri necessari al funzionamento generale del Servizio; alla redazione del servizio giornaliero per gli addetti;
all'attività amministrativo/contabile di segreteria del Comando; all'attività inerente le funzioni di Polizia Giudiziaria;
alla compilazione di relazioni, rapporti, denunce relativi a violazioni contravvenzionali; alla redazione di statistiche;
alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comminate in relazione a violazioni di leggi e regolamenti, accertate dagli addetti al Servizio di Polizia Locale;
alla tenuta della centrale radio operativa ;
all'assunzione di informazioni relative ai residenti nei comuni convenzionati; agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.
2. Al servizio di protezione civile sono tenuti a partecipare, ove necessario, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
3. Gli operatori di Polizia Locale di ciascun nucleo possono essere chiamati a svolgere i servizi di piantone e di pattuglia, secondo il principio della rotazione, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 23
Dotazione organica dei nuclei
1. La dotazione organica dei nuclei operativi è determinata dal Comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro.
2. Il Comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi nuclei operativi ed ai rispettivi uffici o servizi, in relazione alle specifiche relative necessità, in rapporto alle attitudini, alla professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, alle capacità professionali dimostrate, all’anzianità di servizio nonché all’età e all’esigenza di un periodico avvicendamento.
3. L’assegnazione del personale ai diversi nuclei ha valenza organizzativa interna e risponde all’esigenza di proficuo impiego e valorizzazione della specializzazione acquisita dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nei settori di interesse delle funzioni di Polizia Locale; tale assegnazione non esclude il temporaneo impiego degli addetti anche presso un nucleo diverso da quello di appartenenza o comunque l’obbligo dello svolgimento, se richiesto, di ogni mansione propria della figura professionale e grado ricoperti.
Art. 24
Compiti del Comandante
1. Il Comandante esplica le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano la dirigenza nella pubblica amministrazione, al fine del raggiungimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del principio di economicità. Rientrano tra i suoi compiti:
a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Servizio di Polizia Locale;
b) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Servizio di Polizia Locale;
c) l'attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;
d) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
e) esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;
f) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli interventi diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
g) emanare le direttive e le disposizioni interne al Servizio di Polizia Locale, ivi compresa la redazione dei servizi giornalieri e la programmazione mensile, onde assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dai Sindaci;
h) coordinare i servizi ed i nuclei di cui agli artt.21 e 22;
i)coordinare i servizi e le operazioni di protezione civile demandate al Servizio;
l) curare i rapporti coi Responsabili degli altri servizi comunali interessati all'espletamento di attività complementari o di supporto al fine di garantirne maggiore speditezza e migliori effetti;
i) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di pubblica sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
j) rappresentare il Servizio di Polizia Locale nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili, ogni qualvolta ne sia data disposizione dai Sindaci;
k) organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l'espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché lo ritenga opportuno ovvero in sostituzione del Vice comandante o dei Coordinatori competenti assenti, impediti o negligenti;
l) assegnare gli addetti ai diversi nuclei operativi e impartire loro le direttive;
m) verificare con periodicità la funzionalità dei servizi e degli uffici mediante servizi ispettivi;
n) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
o) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dagli accordi di lavoro assumendone le responsabilità civili, penali e amministrativo – contabili;
p) nomina tra gli Addetti al Coordinamento e Controllo il Vice Comandante;
0.Xx Comandante del Servizio di Polizia Locale ha la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati per il Servizio.
3. Il Comandante non può allontanarsi dal territorio dei comuni convenzionati senza avere preventivamente organizzato la sua sostituzione e comunicato la propria reperibilità alla Conferenza dei Sindaci; nei casi di urgenza e necessità è sufficiente che egli ne dia successiva immediata comunicazione, anche verbale.
4. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.
5. L’accesso alla figura di Comandante è prevista nell’inquadramento di categoria “D” delle vigenti disposizioni legislative.
Art. 25
Compiti del Vice Comandante
1. Il Comandante lo individua tra i dipendenti di cat. D. La sua nomina è fiduciaria, soggetta a periodica verifica, e può essere revocata.
2. Al Vice Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale compete:
a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;
b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;
c) espletare i compiti assegnati dal Comandante;
3. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.
Art. 26
Compiti dei Responsabili dei Nuclei
1. Collaborano con il Comandante nell’attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, intervento e vigilanza.
2. Sottopongono al Comandante proposte e provvedimenti tesi all’ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano.
Art. 27
Compiti degli Agenti e degli altri dipendenti di Polizia Locale
1. Agli Agenti, ai Sottufficiali ed agli altri operatori di Polizia Locale non ricompresi negli articoli precedenti, nell’ambito delle disposizioni particolari loro impartire, compete di espletare tutte le mansioni relative le funzioni di istituto ed in particolare:
a) espletare i servizi cui sono assegnati;
b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di Polizia Locale, di Polizia Giudiziaria, di Polizia stradale e di pubblica sicurezza di cui ai precedenti articoli;
c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
d) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri;
e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi;
g) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose, fornire la scorta d'onore al gonfalone dei comuni convenzionati;
h) accertare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze;
i) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque sia richiesta la loro opera;
j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
k) prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di Polizia;
l) tutelare la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, xxxxxxxxxx e molestie;
m) prestare assistenza a minori ed a quanti versino in evidente stato di bisogno fisico o psichico, causato anche da dipendenza da droga e alcool;
n) far cessare prontamente l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione di una pubblica autorità;
o) se richiesto, relazionare quotidianamente al Comando circa il servizio svolto e gli atti emanati;
p) quali agenti di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle norme penali;
q) fare rapporto di ogni reato di cui vengano comunque a conoscenza e presentarlo senza ritardo al proprio Comando per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria;
r) assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo l'esercizio dei giochi d'azzardo;
s) impedire, se abusive, l’affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
t) utilizzare la forza soltanto nei casi di assoluta indispensabilità e nelle fattispecie previste dalle leggi, nonché per difendere se stessi, o gli altri, per legittima difesa o per stato di necessità;
u) compiere quant'altro demandato loro dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.
Art. 28
CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Cura della persona
1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'amministrazione dei comuni convenzionati.
2. L’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
3. È vietato variare la foggia dell’uniforme. È altresì vietato usare orecchini, collane o altri monili che alterino l’aspetto formale dell’uniforme o pregiudichino l’incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione della natura del servizio da svolgere.
Art. 29
Presentazione in servizio
1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, allorché quotidianamente assumono servizio, di prendere visione preventivamente degli ordini di servizio giornalieri cui devono adempiere.
2. L'orario di servizio è quello stabilito dai fogli di servizio. Gli addetti al Servizio devono presentarsi in Comando, all’ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario, nell'equipaggiamento.
3. L’operatore di Polizia Locale che per qualsiasi motivo non possa prendere regolarmente servizio deve tempestivamente darne comunicazione al Comando e comunque prima che il servizio abbia inizio.
Art. 30
Comportamento in servizio
1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio di Polizia Locale si basano sul principio della disciplina, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nel disimpegnare le mansioni di competenza devono esercitare attività preventiva per l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all’osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni. In particolare devono:
a) prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
b) astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed al prestigio delle Amministrazioni comunali convenzionate e del Servizio di Polizia Locale;
c) mantenere anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie pubbliche funzioni;
d) conformare la propria condotta in servizio alle norme di legge e di regolamento;
e) collaborare e, ove occorra, sostituirsi con i colleghi per assicurare il migliore espletamento del servizio;
f) nei rapporti con il pubblico avere un comportamento corretto ed educato tale da stabilire tra Amministrazione e cittadino un rapporto di fiducia e collaborazione;
g) evitare durante il servizio di dilungarsi in discussioni con cittadini, anche in relazione all’espletamento di mansioni di istituto, comunque garantendo un’adeguata informazione;
h) osservare, riguardo a provvedimenti e pratiche od operazioni relative ai servizi d’istituto che devono rimanere riservate, l’obbligo del segreto d’ufficio;
i) nel caso di servizi per i quali è disposto il cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia arrivato il personale che deve sostituirlo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del regolamento organico del personale dipendente del comune di appartenenza.
Art. 31
Saluto
1. Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra colleghi e verso i cittadini con cui i componenti del Servizio di Polizia Locale si incontrano per motivi di ufficio.
2. I componenti del Servizio di Polizia Locale in servizio di rappresentanza, nelle cerimonie solenni e quando incontrano il cittadino per motivi d’ufficio salutano secondo le modalità previste per le Forze Armate che attualmente prevedono di portare la mano destra aperta e a dita unite e distese all’altezza della visiera del berretto. In tutti gli altri casi il saluto potrà essere reso nella forma e nel modo più consoni alle circostanze, ispirandosi sempre e comunque ai principi del comune senso dell’educazione, della cortesia e dell’altrui civico rispetto.
Art. 32
Rapporti gerarchici
1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di osservare e di eseguire gli ordini impartiti nei limiti del rispettivo stato giuridico, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle proprie mansioni.
2. Le disposizioni emanate devono essere attinenti al servizio, non eccedere i compiti d'istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette.
3. Qualora, nell'esercizio delle proprie mansioni, l'addetto rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne, per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente. Ove non fosse possibile ricevere ulteriori direttive l'addetto deve impegnarsi a superare le difficoltà che incontra nell'esecuzione dell'ordine evitando, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
4. L'addetto, al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, esplicitandone le ragioni, allo stesso superiore che ha impartito l'ordine.
5. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darne esecuzione.
6. L'addetto non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto ordinatogli sia previsto come reato dalla legge penale.
Art. 33
Servizi fuori territorio
1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale possono essere utilizzati per attività da svolgersi fuori del territorio dei comuni convenzionati, previa autorizzazione del Sindaco che presiede la conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati su richiesta del Comandante nei seguenti casi:
a) ai fini di collegamento o di attività inerenti il servizio;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri ovvero per rafforzare altri Corpi in servizio di Polizia Locale in particolari occasioni eccezionali. In tal caso l'impiego è ammesso purché esistano piani o accordi tra il Sindaco che presiede la conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati e l'Ente fruitore e sia data preventiva comunicazione alla Prefettura – UTG.
2. È consentito al singolo appartenente al Servizio di Polizia Locale, allorché sia in servizio, di continuare a svolgere fuori del territorio comunale, di propria iniziativa e senza necessità di alcuna autorizzazione, soltanto le operazioni di Polizia Giudiziaria purché si trovi in caso di necessità dovuta alla flagranza del reato commesso nel territorio dei comuni convenzionati. Al termine dell'operazione deve darne immediata comunicazione al Sindaco presidente della Conferenza dei Sindaci.
Art. 34
Inidoneità fisica
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dichiarati dalla competente autorità sanitaria temporaneamente inabili per motivi di salute ad alcuni servizi di istituto sono utilizzati, possibilmente nell'ambito della qualifica funzionale e della figura professionale rivestite, per altri compiti nell'ambito del Servizio di Polizia Locale e per il tempo strettamente necessario per il pieno recupero dell'efficienza psicofisica.
2. Nei confronti degli addetti al Servizio di Polizia Locale riconosciuti inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli si applicano le disposizioni previste dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.
Art. 35
Accertamenti medici
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono sottoposti, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e di legge, a periodici accertamenti delle condizioni di salute in relazione alla natura del servizio svolto.
CAPO VI
NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 36
Ordini giornalieri
1. I servizi vengono prestati sulla base di ordini giornalieri e ordini permanenti. I primi sono relativi ai singoli servizi prestati, sono disposti per iscritto o verbalmente dal Comandante o dal Responsabile del Distretto, e cessano di avere validità alla fine del servizio. I secondi sono quelli che prevedono e disciplinano un determinato servizio e hanno validità sino a quando il servizio permane, oppure l'ordine non venga modificato o revocato.
2. Il servizio quotidiano determina l'attività che ogni componente del Servizio di Polizia Locale dovrà svolgere durante la giornata e viene inserito nel registro di raccolta dei servizi, di norma, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce.
3. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al personale interessato.
4. Il servizio quotidiano indica: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento necessario, sigla degli automezzi in dotazione.
5. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere conoscenza del servizio quotidiano prima del turno di lavoro.
6. Se durante il turno di lavoro sorge la necessità di modificare gli ordini giornalieri questi devono essere tempestivamente comunicati al personale cui si riferiscono.
7. La predisposizione di quanto individuato al presente articolo può essere curata dai Responsabili dei Distretti territoriali, previo nulla osta del Responsabile Intercomunale.
Art. 37
Esecuzione del servizio
1. Gli ordini quotidiani di servizio devono essere eseguiti a meno che non sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti.
2. Se più dipendenti vengono incaricati del medesimo servizio ne ha il comando e la responsabilità dell'esecuzione quello superiore in via gerarchica o per anzianità di servizio.
3. Al termine di servizi specifici gli incaricati riferiscono sull'andamento degli stessi a chi ne ha disposto l'esecuzione.
4. Al termine del servizio quotidiano il personale è tenuto a riferire eventuali anomalie e riscontri mediante relazione di servizio.
5. I componenti le pattuglie, al termine del servizio, presentano i relativi rapporti debitamente compilati su appositi moduli predisposti dal Comando.
Art. 38
Orario di servizio e orario di lavoro
1. Per le esigenze di funzionalità del Servizio di Polizia Locale ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza l'orario di servizio è articolato attraverso turni giornalieri di lavoro.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.
3. La fascia oraria all’interno della quale si articola il turno ordinario di servizio giornaliero è stabilita dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati e su proposta del Comandante del Servizio di Polizia Locale.
4. Per ordini legalmente dati da autorità ovvero nei casi dovuti a calamità o eventi eccezionali ed imprevedibili comportanti pericoli per la sicurezza o l’incolumità pubblica, il Comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con articolazione oraria diversa da quella normalmente svolta, o con turni di servizio diversi da quelli regolari.
5. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze del Servizio di Polizia Locale in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare assicurando la propria presenza per un numero di ore non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi.
6. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.
7. I riposi settimanali sono programmati dal Comando, tenendo presenti le esigenze di servizio e quelle del personale.
Art. 39
Obblighi di permanenza in servizio
1. Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Servizio di Polizia Locale può esser fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2. Qualora il protrarsi dell'orario di servizio comporti una prestazione lavorativa giornaliera superiore a 12 ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato.
3. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal Comandante o dal Responsabile preposto alla direzione di esso.
Art. 40
Congedo ordinario
1. Il Comando, tenuto conto delle esigenze di servizio e possibilmente delle richieste del personale, determina i turni di congedo ordinario, in coordinamento con il Sindaco del Comune di appartenenza del personale.
2. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e può essere sospeso secondo le norme previste dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.
3. Di norma, il numero di personale complessivamente assente non deve superare la metà degli effettivi.
Art. 41
Reperibilità
1. Ai componenti il Servizio di Polizia Locale può essere richiesta la reperibilità a turno secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva di regola secondo un calendario predisposto.
3. Nel caso di eventi eccezionali che comportino pericolo immediato per la salute pubblica o analoghi gravi pericoli, agli addetti al Servizio di Polizia Locale può essere fatto obbligo di essere reperibili secondo disposizioni emanate dal Comandante.
4. Il personale comandato di reperibilità deve comunicare il proprio recapito aggiornato per poter essere immediatamente rintracciabile e, quando richiesto, deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile, e, comunque, non oltre 30 minuti.
5. Il personale impiegato in servizi dove è attivata la reperibilità che, per qualsiasi motivo, non possa presentarsi in servizio, deve darne comunicazione almeno un’ora prima dell’orario di inizio del proprio turno al Comandante per l’adozione dei conseguenti adempimenti.
Art. 42
Restituzione equipaggiamento speciale
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, allorché cessano per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire tutti gli oggetti di equipaggiamento per servizi speciali.
Art. 43
Strumenti operativi e veicoli in dotazione
1. Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli strumenti, i veicoli, le apparecchiature tecniche possono essere assegnate in dotazione ai singoli sia temporaneamente, sia in maniera permanente.
Art. 44
Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione
1. I veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.
3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale appartenente al Comando di Polizia Locale ed in possesso della patente di guida richiesta.
4. È competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
5. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.
6. I danni o i guasti causati ai veicoli, per colpa grave od incuria dei consegnatari, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa sarà loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli, devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve compilare l'apposito “libretto di marcia” in dotazione a ciascuno dei veicoli, con indicazione del giorno, dell’orario, della percorrenza chilometrica (Km inizio e fine servizio), dell’itinerario di marcia, ancorché in sintesi, dei prelievi di carburante, di eventuali trasportati non appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, di problemi riscontrati e di ogni altro elemento utile a definire un efficace controllo, anche postumo, dello stato d‟uso del mezzo.
7. Uguali disposizioni si applicano nel caso in cui le autovetture in uso siano, a turno, quelle di proprietà di ogni singolo Ente consociato.
Art. 45
Uso dell’arma d’ordinanza
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale addetti a servizi di pattuglia sono dotati, se previsto con apposito provvedimento del Consiglio Comunale dell’Ente di appartenenza, dell’arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale adottato con D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. La dotazione e l’impiego dell’arma, l’utilizzo di eventuali mezzi di coercizione e l’individuazione dei servizi da svolgersi armati sono disciplinati da apposito regolamento.
3. L’arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.
4. Gli agenti vengono addestrati all’uso dell’arma e compiono annualmente le esercitazioni al poligono ai sensi di legge.
5. L’arma deve essere sempre tenuta dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità da parte del Comandante o di un suo incaricato.
CAPO VII
ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 46
Accesso al Servizio di Polizia Locale Associato
1. Le modalità di conferimento dei posti di ruolo degli addetti al Servizio di Polizia Locale sono determinate dal regolamento organico del personale dipendente del Comune che procede all’assunzione.
2. I requisiti culturali previsti per l’accesso ai profili professionali sono stabiliti, per quanto non previsto nei successivi articoli, dal regolamento organico del comune che procede all’assunzione.
3. Una volta assunto il servizio, è esclusa per tutta la durata della convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale la possibilità di essere trasferiti, su domanda, in altri settori dell’amministrazione comunale.
Art. 47
Requisiti particolari per l’accesso
1. Oltre ai requisiti generali per l’accesso,previsti dal regolamento organico del personale dipendente del comune, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti addetti al servizio di Polizia Locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti l'idoneità fisica al servizio di Polizia Locale:
a) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare;
b) apparato dentario tale da assicurare una regolare funzione masticatrice;
c) normalità del senso cromatico e luminoso;
d) avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti; l'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
miopia ed ipermetropia: 2 diottrie in ciascun occhio;
astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
e) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio (sono comunque da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate dall'ari. 2 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904).
2. Il bando di concorso per l’assunzione di nuovi dipendenti potrà prevedere che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone modalità e condizioni.
3. L'accertamento del requisito dell'idoneità fisica è demandato alla competente struttura sanitaria, e viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame nel caso di concorso pubblico, prima dell'assunzione del servizio, ovvero sugli aspiranti che avranno superato il test d'ammissione al corso nel caso di corso concorso.
4. Gli ufficiali ed agenti addetti al Servizio di Polizia Locale devono inoltre essere in possesso:
a) della patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli senza nessuna limitazione patente tipo A3;
b) delle condizioni soggettive previste dall'ari. 5 della Legge 7 Marzo 1986.
5. Non sono ammessi a concorso coloro che abbiano dichiarato di essere contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ai sensi della L. 15 dicembre 1972, n. 772.
6. Il riscontrato difetto dei requisiti soggettivi psico-fisici od attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 48
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Secondo le modalità stabilite dal Comandante, gli addetti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, con assiduità e diligenza, specifici corsi:
a) di formazione professionale per il personale neoassunto;
b) di specializzazione, di aggiornamento e di qualificazione anche nelle relazioni con gli utenti, per il personale già in servizio a tempo indeterminato.
2. Nel primo mese, gli agenti neoassunti sono affiancati, durante il servizio esterno, da personale in divisa che funge da istruttore operativo;
Art. 49
Istruzione ed aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento professionale viene altresì assicurato periodicamente all'interno del Servizio di Polizia Locale mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono addestrati all’uso dell’arma in dotazione ed al pronto soccorso sul posto mediante frequenza di specifici corsi di preparazione.
Art. 50
Addestramento fisico
1. Le Amministrazioni convenzionate favoriscono e promuovono la pratica sportiva del personale del Servizio di Polizia Locale, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.
2. È compito del Comandante programmare e organizzare periodici corsi di addestramento ginnico sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.
Art. 51
Partecipazione ai corsi di addestramento
1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento culturali, di apprendimento delle tecniche operative e di tiro sono obbligatori.
2. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi il personale che, sulla base di certificazione medica dichiarante la temporanea indisponibilità, ne faccia richiesta.
CAPO VIII
RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 52
Riconoscimenti
1. L'attività, la diligenza in servizio e segnatamente le azioni di merito sono premiate in uno dei seguenti modi:
a) elogio verbale del Comandante;
b) encomio scritto del Sindaco presidente della conferenza dei Sindaci;
c) encomio solenne deliberato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Gli elogi ed encomi sono inseriti nel fascicolo personale dell'interessato e costituiscono titolo valutabile nei concorsi e prove selettive interni.
Art. 53
Responsabilità disciplinare
1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generali del servizio o tiene un comportamento non conforme alla qualifica, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali.
2. La responsabilità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la dispensa dal servizio per incapacità professionale o scarso rendimento, la destituzione e la riammissione in servizio, per quanto non previsto dalle norme contrattuali, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.
CAPO IX NORME FINALI
Art. 54
Festa annuale del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. La festa del patrono San Xxxxxxxxxx è solennizzata con cerimonia predisposta ed organizzata dal Comandante.
Art. 55
Servizio di scorta al gonfalone
1. Nelle manifestazioni in cui è prevista la presenza del gonfalone dei comuni associati, il personale della Polizia Locale addetto provvederà ad indossare la grande uniforme per la scorta del gonfalone.
Art. 56
Patrocinio Legale
1. In materia di patrocinio legale si fa rinvio a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.
Art. 57
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale Associato le disposizioni del regolamento organico del comune di rispettiva appartenenza.
Art. 58
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altro regolamento in materia adottato dai comuni convenzionati in materia e diventa operativo in concomitanza all’attivazione della convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale.
2. Copia del presente regolamento deve essere consegnata a tutto il personale di Polizia Locale in servizio presso i comuni associati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. anche nel caso di assunzioni successive all’entrata in vigore.
Indice
CAPO I NORME GENERALI 2
Art. 1 Contenuto del regolamento 2
Art. 2 Fonti normative 2
Art. 3 Comunicazione del regolamento 2
CAPO II SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3
Art. 4 Funzioni 3
Art. 5 Funzioni di Polizia Locale 3
Art. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria 4
Art. 7 Funzioni di Pubblica Sicurezza 4
Art. 8 Funzioni di Polizia Stradale 5
CAPO III SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 5
Art. 9 Istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale 5
Art. 10 Direzione e vigilanza 6
Art. 11 Dipendenza 6
Art. 12 Stato giuridico del personale 6
Art. 13 Dotazione organica 7
Art. 14 Gradi e simboli distintivi 7
Art. 15 Qualifiche rivestite dal personale del Servizio di Polizia Locale 8
Art. 16 Gerarchia interna 9
Art. 17 Uniformi 9
Art. 18 Placca e tesserino di riconoscimento 12
Art. 19 Modalità per indossare l'uniforme 12
CAPO IV SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI 13
Art. 20 Tipologia dei servizi 13
Art. 21 Istituzione servizi 13
Art. 22 Nuclei operativi 14
Art. 23 Dotazione organica dei nuclei 16
Art. 24 Compiti del Comandante 16
Art. 25 Compiti del Vice Comandante 17
Art. 26 Compiti dei Responsabili dei Nuclei 18
Art. 27 Compiti degli Agenti e degli altri dipendenti di Polizia Locale 18
CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO 19
Art. 28 Cura della persona 19
Art. 29 Presentazione in servizio 20
Art. 30 Comportamento in servizio 20
Art. 31 Saluto 21
Art. 32 Rapporti gerarchici 21
Art. 33 Servizi fuori territorio 22
Art. 34 Inidoneità fisica 22
Art. 35 Accertamenti medici 22
CAPO VI NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 23
Art. 36 Ordini giornalieri 23
Art. 37 Esecuzione del servizio 23
Art. 38 Orario di servizio e orario di lavoro 24
Art. 39 Obblighi di permanenza in servizio 24
Art. 40 Congedo ordinario 24
Art. 41 Reperibilità 25
Art. 42 Restituzione equipaggiamento speciale 25
Art. 43 Strumenti operativi e veicoli in dotazione 25
Art. 44 Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione 26
Art. 45 Uso dell’arma d’ordinanza 26
CAPO VII ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE 27
Art. 46 Accesso al Servizio di Polizia Locale Associato 27
Art. 47 Requisiti particolari per l’accesso 27
Art. 48 Formazione ed aggiornamento professionale 28
Art. 49 Istruzione ed aggiornamento professionale 28
Art. 50 Addestramento fisico 29
Art. 51 Partecipazione ai corsi di addestramento 29
CAPO VIII RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 29
Art. 52 Riconoscimenti 29
Art. 53 Responsabilità disciplinare 30
CAPO IX NORME FINALI 30
Art. 54 Festa annuale del Corpo intercomunale di Polizia Locale 30
Art. 55 Servizio di scorta al gonfalone 30
Art. 56 Patrocinio Legale 30
Art. 57 Norma di rinvio 30
Art. 58 Entrata in vigore 30
Il presente regolamento è stato approvato:
o dal Consiglio comunale del Comune di Atrani con deliberazione n. del
o dal Consiglio comunale del Comune di Ravello con deliberazione n. _ del
o dal Consiglio comunale del Comune di Scala con deliberazione n. del