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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COVID HOSPITAL”
CIG 82739664BD
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TRA
Il Presidente della Regione Abruzzo, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con Decreto
n. 621 del 27/2/2020, Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo, sita in L’Aquila, alla Via L. Da Vinci, n. 6, C.F. 80003170661, che nel contesto del presente documento verrà chiamato per brevità anche Committente,
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il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Ascoli Xxxxxx (AP) il 20/06/1958 che interviene in quest’Atto in qualità di Direttore Generale f.f. della ASL n. 1 di Pescara, con sede legale in Pescara, alla Via Xxxxxx Xxxxxxx, 47- C.F e X.Xxx: 01397530682 PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx da una parte
E
il Sig. Di Xxxxxxxxx Xxxxxxx (DCRQRN58T10E243H) nato a Guardiagrele (Ch) il 10.12.1958 ed ivi residente alla via Xxx Xxxxxxx, n. 18 che interviene in questo Atto in qualità di l.r.p.t. e amministratore unico della Società Omnia Servitia S.r.l., con sede legale in Pescara, alla Via Ragazzi del 99, n. 7 (ove andranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al presente contratto) C.F. e P.IVA 02058900693, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, che nel contesto del presente documento verrà chiamata per brevità anche Appaltatore, dall’altra parte
SI PREMETTE CHE
- con Deliberazione n. 396 del 07.04.2020 il Direttore Generale f.f. dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ha disposto l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico – amministrativo (All.1) del “Progetto COVID Hospital – Palazzina “C” ex IVAP del P.O. di Pescara”, nonché designato il RUP nella persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Dirigente della ASL di Pescara;
- con nota (prot. ARIC n. 1352 del 09.04.2020) il Presidente della Giunta Regione Abruzzo, ha incaricato l’ARIC di espletare le operazioni per l’individuazione degli operatori economici che realizzassero il riferito progetto;
- con D.P.G.R. n. 60/SMEA/COVID-19 in data 11.04.2020, confermata la designazione del RUP nella persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, è stata individuata la copertura finanziaria del progetto e delegata il Servizio SMEA all’adozione degli atti di liquidazione;
- all’esito di apposito tavolo, come da verbali in atti dell’ARIC, con Determinazione dirigenziale ARIC n. 50 del 12.04.2020 è stata indetta la procedura d’urgenza di cui all’art 63, comma 2, lettera c) e 163 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della realizzazione del “Progetto COVID Hospital” ex IVAP dell’Ospedale di Pescara sito in Via X. Xxxxxxx, con un importo a base d’asta pari ad Euro 5.063.024,00 (euro cinquemilionisessantatremilaventiquattro/00), IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza per l’importo di Euro 164.548,28 (euro centosessantaquattromila cinquecentoquarantotto/28) non soggetto a ribasso di gara ed Euro 4.898.475,72 (euro quattormilioniottocentonovantottomilaquattrocentosettantacinque/72) a base d’asta;
- individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come da verbali in atti dell’A.R.I.C. di cui al punto che precede, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e della normativa emergenziale vigente, sono state svolte verifiche della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici inviatati nonché effettuate conseguenti valutazioni delle relative offerte, da parte del RUP e di un collegio appositamente costituito;
- all’esito dell’iter procedurale, con Determinazione dirigenziale ARIC n. 59 del 18.04.2020 è stato disposto il recepimento della nota (Prot. ARIC n.1627 del 17.04.2020) del RUP relativamente alla verifica di congruità svolta, nonché all’aggiudicazione definitiva della “Procedura negoziata d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) e 163 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della realizzazione del “Progetto COVID Hospital” N. gara Simog 7740218- CIG 82739664BD, con il ribasso del 29,570% sull’importo posto a base di gara alla Omnia Servitia a r.l., secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del d. lgs. n. 50/2016.
- data l’urgenza dei lavori, la consegna degli stessi è stata effettuata in data 18/04/2020 come da verbale redatto in pari data
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2
Oggetto dell’appalto
1. Il Committente, ut supra rappresentato, affida all’impresa OMNIA SERVITIA S.r.l, anch’essa come innanzi rappresentata, la esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del COVID HOSPITAL Palazzina “C” EX IVAP P.O. di Pescara, da realizzare nel termine di cui all’allegato cronoprogramma (gg. 90 previsti nello studio di fattibilità), nel rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, con l’alta professionalità e la precisione richieste dalla vigente normativa, altresì nel rispetto dello studio di fattibilità, anch’esso allegato, ed ai sensi della normativa ivi richiamata e meglio specificata, inclusa buona fede, correttezza, buona prassi, deontologia professionale, svolgimento dei lavori a regola d’arte, privacy, ecc., Le proroghe del termine di conclusione dei lavori potranno essere concesse esclusivamente per cause non imputabili alla Ditta appaltatrice.
2. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall’art. 149, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto (All.1 Tav: 4). Gli importi per eventuali varianti e/o modifiche, nei termini e nei limiti detti, saranno posti a carico esclusivo della ASL di Pescara che, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di sostenere il correlativo esborso.
3. Per le sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei requisiti, le parti rinviano espressamente al CSA, al Capitolato Generale Appalti, alle norme vigenti, applicabili. Si precisa che la lettera di invito a gara prot. 1386/20 in data 12.04.2020 (All.2) prevale rispetto ad ogni altro atto o documento o elaborato.
ARTICOLO 3
Forma e corrispettivo dell’Appalto
1. L’appalto di cui al presente contratto è a corpo; sarà realizzato secondo le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli atti di gara e per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento.
2. Il Committente corrisponderà all’Appaltatore, per il corretto adempimento del presente contratto, l’importo complessivo di Euro 3.614.544,73 (euro tremilioniseicentoquattodicimilacinquecentoquarattaquattro/73), di cui Euro 164.548,28 (euro centosessantaquattromilacinquecentoquarantotto/28) per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta offerto del 29,570%, per i lavori, oltre I.V.A. nella misura di legge, ovvero l’importo di Euro 3.449.996,45, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 164.548,28 nonché dell’I.V.A. (di cui Euro 894.000,00 per costi di manodopera ed Euro 25.000,00 per costi della sicurezza aziendali). Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 91 del d.l. 17 maro 2020, n.18 e 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto, pari ad € 3.614.544,73, come sopra determinato è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere a seguito richiesta dell’appaltatore ed emissione di apposita fattura, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), art.
2.17 CSA. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento gli stati di avanzamento lavori e il conto finale, con l’indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare. Le parti concordemente dichiarano di voler derogare espressamente all’art. 1664, comma 1, cod. civ., escludendo ogni forma di revisione dei prezzi.
Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, l’offerta redatta dall’Appaltatore (All.3).
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, delle Dichiarazioni e ai documenti facenti parte integrante dello Studio posto a base di gara che l'Appaltatore ha sottoscritto e dichiara di conoscere.
4. Il Committente, dichiara che la copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:
€. 7.000.000,00 Fondo emergenza di cui all’art. 44 D. Lgs 02/01/2018 e art. 18 D.L. 18/202020, giusta nota Commissario straordinario per l’emergenza COVID- 19 prot. del 03.04/2020 e nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 05/04/2020 prot. DPC/COVID-19 1944S;
€. 3.000.000,00 contributo liberale disposto dalla banca d’Italia, nota del 07/04/2020; €. 1.124.000,00 fondi Aziendali nell’ambito delle spese all’emergenza sanitaria COVID-19, contabilizzazione secondo le modalità precisate da Dipartimento Sanità Regionale con nota del 25.03.2020 (prot. R.A. 0085302/DPF012) ai fini della successiva richiesta di finanziamento alla Regione.
5. Resta confermato, quanto già disposto all’art. 2: gli importi per eventuali varianti e/o modifiche, nei termini e nei limiti detti, saranno posti a carico esclusivo della ASL di Pescara che, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di sostenere il correlativo esborso quale proprietario della porzione immobiliare interessata e beneficiario finale dell’intervento.
6. L’Appaltatore avverte che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo (compreso il CIG).
7. Il corrispettivo da pagare all’Appaltatore è subordinato alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.
8. Trattandosi di contratto con corrispettivo “a corpo”, ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascuna categorie di lavoro, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale a corpo, così come indicate nel capitolato speciale d’appalto, compresi gli oneri di sicurezza.
9. La rata di saldo è corrisposta entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo.
10. L’emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte dell’Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche
contabili in contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell’Appaltatore di quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori e al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.
11. Il Committente effettua i pagamenti all’Appaltatore mediante mandati emessi dal Servizio di Tesoreria dello stesso sul conto della Banca Intesa San Paolo, Filiale Imprese di Roma Centro, Via del Corso. IBAN: XX00X0000000000 000000000000 intestato alla Omnia Servitia SRL C.F. e P.I: 02058900693 con sede legale in Pescara, alla Via Ragazzi del 99, n. 7.
12. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni previste all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
ARTICOLO 4
Variazione dell’importo contrattuale
1. L’importo del contratto, di cui all’art. 3, resta fisso ed invariabile. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione, nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni previste all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
ARTICOLO 5
Obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati: Studio di fattibilità e relativi elaborati (All.1), tra cui di primaria importanza, il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori (All.1 Tav:5); Capitolato Speciale d’Appalto (All.1 Tav:4); lettera d’invito (All.2); Offerta economica dell’impresa (All.3); Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 (All.1 Tav: 6); Dichiarazioni redatte ai sensi degli elaborati 7 e 8 dello studio di fattibilità tecnico – amministrativa (All.1 Tav: 7); Polizze di garanzia (All.4).
2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, allegati allo stesso.
3. Gli aspetti che non trovassero sufficiente descrizione negli elaborati esecutivi, sia per le opere in gara che per le migliorie offerte, saranno preventivamente concordati nel dettaglio con la Direzione dei Lavori.
4. Le Parti si impegnano in particolare a rispettare tutte le disposizioni del Codice dei Contratti d.lgs. n. 50/2016 e atti correlati, del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici e del Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti all’atto della procedura di gara.
ARTICOLO 6
Termine di esecuzione e penali
1. L’Appaltatore dovrà ultimare i lavori entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero di proroghe concesse, è applicata una penale.
3. L’importo complessivo delle penali è determinato secondo quanto previsto nell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto ovvero calcolata in misura giornaliera pari alla produttività dello 0,1965 dell’importo netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente del 10% del detto importo netto contrattuale. La penale è applicata/proposta dal RUP, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. Si applica l’art. 31, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
4. L’Appaltatore consente l’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che lo stesso abbia perciò diritto a compensi diversi da quelli anzi descritti. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso anticipato;
5. L’impresa prima della realizzazione di ogni opera o parte di essa deve fornire al Direttore lavori i lay-Out dell’opera, i particolari costruttivi e le schede dei materiali da utilizzare.
ARTICOLO 7
Risoluzione e recesso
1. È fatta salva la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e misura prescritte all’art. 103, d.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’addebito per colpa. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80%, ai sensi del comma 5, art. 103, d.lgs. n. 502016. È fatta salva la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi del CSA. Sono fatti salvi ulteriori spese, oneri, danni, comunque denominati, sopportati dal Committente per fatti imputabili alla impresa esecutrice, all’affidataria, ai subappaltatori, ai cottimisti, alla filiera dei soggetti comunque connessi all’appaltatrice. Per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le parti concordemente rinviano espressamente agli artt. 108, 109, 110, del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero alle ulteriori norme previste dall’ordinamento, in quanto applicabili alla fattispecie.
2. Sono comunque motivi espressi di risoluzione del contratto: a) l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.c.n.l. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione; c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell’esecuzione del presente contratto; d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro; e) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, stabilendo che per tale violazione si dovrà procedere alla formale costituzione in mora prima della risoluzione; f) il mancato rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Il Committente può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo, alla modifica soggettiva dell’appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro può avvenire per l’insussistenza dei requisiti di legge. Le gravi violazioni da parte dell’appaltatrice del piano succitato, accertate dalla Direzione lavori, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, previa formale contestazione. Per le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto, le parti rinviano espressamente alle norme dell’art. 206, 208 e 209 del d.lgs n. 50/2016.
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ARTICOLO 8
Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva dell’importo di Euro 495.157,00 a mezzo di polizza fidejussione assicurativa
n. 2287787 rilasciata in data 27/04/2020 dalla Coface Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A- Rappresentanza per l’Italia: Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx (Xxx.0 A).
2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall’art.103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Committente ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, qualora il Committente debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 9
Polizza assicurativa
L’Appaltatore ha presentato, così come previsto dall’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, copia della polizza di assicurazione n. 077321147775392 stipulata con la società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA (All.4 B) così come previsto nell’art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 10
Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 11
Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’Appaltatore ha espresso così la volontà di subappalto: “dichiara di riservarsi di subappaltare parte delle attività di cui alla presente gara nei limiti del 40%, come da normativa vigente” tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 e OG11 nei limiti di legge ad esclusione di quelle rientranti nell’art. 105 comma 6 del codice degli appalti”.
2. Il subappalto è comunque regolato/disciplinato dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, nel testo vigente alla data di invito a gara. Per le SIOS (Strutture, Impianti e Opere Speciali), identificate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248. Il limite subappaltabile del 30% delle singole SIOS stesse, si aggiunge al limite del 40% previsto al comma 2, art. 105, d.lgs. n. 50/2016, nel testo vigente alla data di invito a gara.
3. I pagamenti saranno comunque effettuati dopo la verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, degli eventuali subappaltatori, Il Committente provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori o cottimisti qualora tali subappaltatori e cottimisti siano micro o piccole imprese, tali definite all’art. 3, co. 1, lett. aa), d.lgs. n. 50/2016, oppure nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore (ai sensi del comma 13, art. 105, d.lgs. n. 50/2016). Si applica l’art. 31, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, inerente il controllo e verifiche effettive, anche a sorpresa, da parte del RUP o della D.L. È fatto salvo il resto prescritto dalla lex specialis di gara, inclusiva degli elaborati dello studio di fattibilità.
ARTICOLO 12
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
1. L’Appaltatore dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili, metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per il personale dipendete dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 105 del vigente Codice dei Contratti.
3. L’Appaltatore, altresì, ha: a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Abruzzo, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti in Abruzzo durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, il Committente provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute dal certificato di pagamento, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.
ARTICOLO 13
Spese contrattuali
1. L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Committente.
2. Sono inoltre poste a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti alla gestione dei lavori, dalla consegna degli stessi all’approvazione definitiva del collaudo e allo svincolo della cauzione.
ARTICOLO 14
Registrazione
Il presente contratto è relativo a prestazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto e sarà pertanto registrato in caso d’uso.
ARTICOLO 15
Applicazione dell’I.V.A. e relativa aliquota
Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori sarà applicata l’aliquota IVA del 10%.
ARTICOLO 16
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 8 della legge 13/08/2010, n. 136 e dell’art. 1456 cod. xxx.xx contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a.
3. L’Appaltatore si obbliga a inserire, nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale competente dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 17
Foro competente
1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e il Committente durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
2. L’insorgere di un contenzioso non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire con i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
ARTICOLO 18
Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. Eur. 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento dei dati, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nominato con il D.G.R. n. 31 del 02/03/2020 coordinatore degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo, sita in L’Aquila, alla Via X. Xx Xxxxx, n. 6, C.F. 80003170661.
ARTICOLO 19
Clausola di Pantouflage
Con la sottoscrizione del presente contratto il legale rappresentante della Omnia Servitia S.r.l. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Committente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
1. Studio di fattibilità tecnico – amministrativo e relativi allegati: Tav 0: Indice allegati;
Tav 1: Relazione tecnica illustrativa; Tav 2: Quadro tecnico economico; Tav 3: Elaborati grafici;
Tav 4: Capitolato Speciale d’Appalto;
Tav 5: Cronoprogramma;
Tav 6: Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav 7: Dichiarazioni redatte ai sensi degli elaborati 7 e 8 dello studio di fattibilità tecnico – amministrativa;
2. Lettera di invito a gara prot. 1386/20 del 12.04.2020;
3. Offerta della società Omnia Servitia s.r.l.;
4. Polizze di garanzia.
07/05/2020
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
IL COMMITTENTE L’APPALTATORE ASL PESCARA
Soggetto Attuatore OMNIA SERVITIA S.r.l. Direttore Generale f.f.
Firmato digDitaolmtte.nMte adrac:MoAMRSaILrIsOilMioARCO Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO Data:07/05/2020 16:23:55
Quirino Di Crescenzo Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
DI XXXXXXXXX XXXXXXX 08.05.2020
07:17:54 UTC