ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI AMA S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 8
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore 9
Articolo 5 Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione 12
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 13
Articolo 7 Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore 14
Articolo 8 Verifiche, controlli ed accettazione 15
Articolo 9 Corrispettivi del servizio 15
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 16
Articolo 11 Penali 20
Articolo 12 Cauzione 22
Articolo 13 Riservatezza 23
Articolo 14 Risoluzione 24
Articolo 15 Recesso 25
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 27
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 28
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 28
Articolo 19 Subappalto 29
Articolo 20 Foro competente 31
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 31
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 32
Articolo 23 Trasparenza 32
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 33
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 34
Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo d’integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale 35
Articolo 27 Codice Etico 36
Articolo 28 Clausola finale 36
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI AMA S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI.
tra
AMA S.p.A., con sede in Xxxx - 00000, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx n. 87 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, , telefono n. 06/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di AMA S.p.A. n. brevità, anche “AMA”);
del / /
(nel seguito, per
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
e legale
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in ,
Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in
materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento per un periodo di 36 (trentasei) mesi del servizio di vigilanza armata delle sedi di AMA S.p.A. per un periodo di 36 mesi;
c) che AMA ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. del / / ;
d) che a tal fine AMA - con Bando di Xxxx pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n.
del
e nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n.
del
- ha indetto una
procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata delle sedi di AMA S.p.A. per un periodo di 36 mesi.” (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi compresi il Capitolato Tecnico e suoi allegati - nonché dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, anche attraverso il/i sopralluogo/i effettuato/i ai fini della presentazione dell’offerta, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
h) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (DUVRI), l’Allegato “D” (Protocollo di legalità) e l’Allegato “E” (Protocollo di integrità Roma Capitale);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti da AMA prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta
eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento, inclusi i relativi allegati, di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze): il documento di cui all’allegato “C”;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “le Parti”);
h) Servizio: l’insieme dei servizi e delle attività oggetto del presente Contratto e suoi Allegati;
i) Protocollo di Legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”;
j) Protocollo di integrità Roma Capitale.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole
del presente Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di vigilanza armata delle sedi di AMA S.p.A. per un periodo di 36 mesi, meglio specificato nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro ,00 ( ), IVA esclusa.
2. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche,
specifiche tecniche e Livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
4. AMA. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2 ed una durata di 18 (diciotto) mesi successivi alla data di stipula del presente Contratto
5. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, AMA potrà affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 3 Durata
1. ...Il presente Contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto nel caso in cui, allo
scadere del termine di cui al precedente comma 1, non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2,
eventualmente aumentato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA per una durata di 12 mesi e, comunque, fino al completo esaurimento di detto importo complessivo massimo stimato di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del presente Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L’erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di Servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di Servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 9 ed all’Allegato “C” (Offerta economica) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche in materia ambientale e sanitaria in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e
prescrizioni vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 9 ed all’Allegato “B” (Offerta economica) del presente Contratto ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative - di indirizzo e di controllo - o, comunque, relative all’esecuzione delle attività contrattuali che a tale scopo potranno essere fornite e comunicate da AMA;
c) comunicare, tempestivamente, ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata) alla esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute anche in riferimento al Responsabile del contratto di cui al successivo articolo 5;
7. Le attività contrattuali devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro svolto nelle sedi, negli uffici e/o nelle aree di AMA in cui le medesime attività oggetto del presente Contratto devono essere svolte; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i medesimi uffici, sedi ed aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire/utilizzare nell’esecuzione del Servizio e delle singole attività necessarie all’esecuzione dello stesso tutte le attrezzature ed i materiali a ciò saranno necessari.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere date da AMA.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
14. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi presso i quali devono essere eseguite le attività oggetto del presente Contratto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
16. Il fornitore si obbliga, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del D.Lgs 163 del 2006, ad assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili e compatibilmente con le attuali esigenze di servizio previste nel presente appalto, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di dipendenti con le attuali qualifiche e inquadramenti economici contrattuali, subordinatamente alla compatibilità della propria organizzazione d’impresa e in riferimento a quanto richiamato all’art.11 del Capitolato Tecnico.
Articolo 5
Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto, come meglio indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto. Ove il soggetto indicato non fosse di gradimento di AMA, il Fornitore dovrà indicare, con le stesse modalità, un altro nominativo.
3. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: Responsabile del contratto:
• numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero
fax ;
indirizzo e-mail .
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R.
n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché assistenza, previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa
denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 7
Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore
1. Il Fornitore dovrà, a suo esclusivo carico, adempiere i seguenti obblighi:
▪ utilizzare, per ogni tipo di attività, personale munito di specifica preparazione professionale, di titoli abilitativi, ove richiesti, e di conoscenze tecniche adeguate alle diverse esigenze e tali da consentire la perfetta conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati ad utilizzare o gestire; lo stesso personale dovrà conoscere ed osservare tutte le norme antinfortunistiche, ivi incluse quelle adottate da AMA negli uffici, sedi ed aree in cui devono essere eseguite le attività oggetto di Contratto;
▪ adottare, nell’esecuzione del Servizio, ogni possibile cautela atta a garantire l’incolumità di tutte le persone addette al Servizio, del personale di AMA e di terzi autorizzati ad accedere agli Impianti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
▪ osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni contro gli infortuni sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
▪ prestare l’assistenza e il supporto necessari all’esecuzione di visite ispettive da parte di strutture interne ad AMA ovvero autorità ed organismi terzi preposti alla vigilanza e/o al controllo;
▪ garantire, per tutta la durata dell’affidamento, che tutti i soggetti coinvolti operino in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, da:
(i) DM 28 aprile 1998 e successive modificazioni e integrazioni
(ii) DM 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni
(iii) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni
(iv) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni
(v) DM 27 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni
2. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Contratto, sono compresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 9 ed all’Allegato “B” (Offerta economica).
3. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore di anche uno solo degli obblighi ed oneri di cui al presente articolo, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.
Articolo 8 Verifiche, controlli
1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica secondo quanto riportato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi del servizio
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da AMA per le prestazioni contrattuali sono determinati, con riferimento alle attività di volta in volta effettivamente rese dal Fornitore, considerando l’importo offerto (calcolato applicando all’importo posto a base d’asta lo sconto percentuale offerto dal Fornitore e contenuto nell’Allegato “B”), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. Il predetto corrispettivo si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il corrispettivo complessivo – così come effettivamente è – omnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo risultasse necessario per l’esecuzione del Servizio e delle singole attività oggetto del presente Contratto.
5. I prezzi offerti dal Fornitore e, pertanto, i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutto il periodo del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 è effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente
alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto, con cadenza mensile posticipata.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese,
provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente eseguite nel mese precedente. A ciascuna fattura devono essere allegata, quale condizione necessaria per il pagamento degli importi dalla stessa portati, dettagliata documentazione riepilogativa delle attività eseguite nel mese di riferimento, con indicazione dei nominativi del personale impiegato per ciascuna sede e le rispettive date e orari del lavoro effettuato nel mese oggetto di fatturazione.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) nonché al numero di ordinativo assegnato da AMA e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui al precedente comma 2, necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli hanno esito positivo, le fatture si intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
5. Per la liquidazione, le fatture corredate della documentazione indicata, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata postale o consegnate a mano.
6. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.
, intestato al Fornitore presso Agenzia/Filiale
Codice IBAN .Il Fornitore dichiara e
garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
7. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
8. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
9. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell’articolo5 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto,
l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11
Penali
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, AMA può applicare al Fornitore le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
2. Sono previste le seguenti penali contrattuali:
a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio, ivi compreso ritardi nell’attacco o anticipazioni di fine turno oltre 10 minuti primi, o qualsiasi ingiustificata mancata presenza anche momentanea presso la sede preassegnata: penale di € 500,00 per ogni contestazione;
d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazione;
e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;
f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite da AMA entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
g) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all’art. 1: € 500,00 per ogni contestazione;
h) mancata comunicazione preventiva delle variazioni dei nominativi delle guardie assegnate alle rispettive sedi, per come stabilito all’art. 4, comma 2: € 500,00;
i) per ogni contestazione e per difformità dell’equipaggiamento rispetto a quanto stabilito all’art. 1, comma 3: € 500,00 per ogni contestazione;
l) omissione del pronto intervento di cui all’art. 2, commi 6 e 7, o ritardo nell’intervento di oltre 10 minuti primi: € 1.000,00 per ogni contestazione;
3. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, le sopra elencate condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento;
4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale;
6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore
– a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al
corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le
persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nonché dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche ad uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. Nel caso in cui AMA S.p.A. sia costretta a ricorrere, per più di tre volte nell’arco dell’anno contrattuale, a terzi per l’effettuazione del servizio, ovvero il ritardo nell’effettuazione dello stesso si protragga per oltre tre giorni consecutivo, oppure si riscontrassero anche a posteriori, discordanze nei documenti, o comunque si verificassero gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, disservizi, irregolarità,
difformità nello svolgimento del servizio, oltre all’applicazione della penale di cui sopra, AMA S.p.A. avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, senza necessità di preventiva diffida, addebitando alla Ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione del contratto stesso, ivi compresa la nuova aggiudicazione.
3. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. nonché dell’art. 1360 cod. civ., nei casi di cui agli articoli: 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo ROMA CAPITALE) e al Protocollo d’integrità ROMA CAPITALE, 27 (Codice Etico).
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 15
Recesso
1. AMA AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o
soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
presente Contratto.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA del Servizio effettivamente eseguito, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 5, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di
efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali.
La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 successive modifiche e integrazioni.
Articolo 19 Subappalto
(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)
1. Non essendo
stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
,
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti
commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/; xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 successive modifiche e integrazioni con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità
per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari, le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 12 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il
Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a AMA oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma
11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010, restando inteso che AMA, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, al verificarsi di uno dei seguenti
eventi:
a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende
risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo d’integrità di Roma Capitale e degli Enti del
Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. ”sensibili”.
2 In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di
informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore si impegna a rispettare il Protocollo di integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale.
Articolo 27 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto
o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA SpA. IL FORNITORE
Il Direttore Generale Il Rappresentante Legale
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni), Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata), Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 9 (Corrispettivi del Servizio), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti),
Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dati, consenso al trattamento), Articolo
22 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo d’integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale), Articolo 27 (Codice Etico), Articolo 28 (Clausola finale).
Roma, lì / /
IL FORNITORE
Il Rappresentante Legale