REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Artt. 23 e 24 del CCNL del 7 aprile 1999,
Art. 35 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001,
Art. 22 del CCNL del 19 aprile 2004,
art.1, commi 57 e 58 della Legge n. 662 del 213 dicembre 1996 e art.6 della Legge n. 140 del 28 maggio 1997
D.Lgs 25 febbraio n. 61
PARTE I
Disciplina per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e tipologie di articolazione oraria (1/3 – 50% - 2/3 – 5/6)
ARPA costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale, mediante trasformazione, su richiesta dei dipendenti appartenenti alle categorie da A a Ds, del rapporto di lavoro a tempo pieno e sulla base dei seguenti criteri generali, in conformità alle disposizioni di cui gli artt. 23 e 24 del CCNL 7.4.1999, degli artt. 34 e 35 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dell’art. 22 del CCNL 19.4.2004 e della normativa vigente.
1. Percentuale del contingente
I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, tenuto conto delle particolarità connesse all’attività che è chiamato a svolgere il personale dell’Agenzia, non potranno superare il limite del 25% della dotazione organica presente distinto tra ruolo Sanitario, Tecnico Professionale ed Amministrativo.
ARPA può elevare il contingente di cui sopra di un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari quali:
- assistenza a familiari portatori di handicap non inferiori al 70%;
- assistenza a familiari in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie mediche;
- assistenza ad anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli a carico.
Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale contenenti le sopra citate motivazioni sono presentate con cadenza trimestrale ed il loro accoglimento decorre dal primo giorno del trimestre successivo.
Qualora il numero delle richieste relative ai casi sopra esplicitati ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza :
- ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
2. Profili professionali ammessi
Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale per tutti i profili professionali delle varie qualifiche, anche per quelli che comportino funzioni ispettive, di direzione, di coordinamento di struttura. Il contingente massimo di posti da trasformare da tempo pieno e tempo parziale è individuato nel limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all'art. 13 del CCNL vigente, con particolare riguardo al comma 4 e può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul contingente del comma 8 art 23.
3. Decorrenza e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale viene attivato entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente.
Nell’istanza dovrà essere contenuta l’indicazione circa l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intenderà svolgere. In questo caso la prestazione lavorativa non dovrà essere superiore al 50% di quella a tempo pieno.
I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 61/2000.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la
trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 61/2000.
L’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel caso in cui:
- l’ulteriore attività di lavoro sia alle dipendenze di altra Pubblica Amministrazione;
- l’ulteriore attività di lavoro comporti verificata sussistenza di un conflitto di interessi con quella svolta presso questa Agenzia;
- il dipendente che richiede il tempo parziale sia titolare di posizione organizzativa.
Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Agenzia l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
La mancata comunicazione costituisce giusta causa di recesso per l’Amministrazione ARPA. Sono fatte salve le ipotesi di cui al c. 61 dell’art. 1 della legge 662/96.
In ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite, ai dipendenti anche con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, le attività lavorative subordinate alle dipendenze di soggetti privati o autonome che siano in contrasto con quella svolta presso ARPA o in concorrenza con essa o in conflitto con gli interessi dell’Agenzia.
4. Modalità della prestazione lavorativa
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale è consentita una prestazione lavorativa pari a 1/3, al 50%, 2/3 o ai 5/6 dell’orario di lavoro previsto dal contratto, la trasformazione a tempo parziale è concedibile nella forma orizzontale (prestazione di lavoro resa in forma ridotta tutti i giorni) o verticale (prestazione dell’attività lavorativa solo in alcune giornate).
Il part-time ai 5/6 pari a complessive 30 ore settimanali può essere concesso solo nella forma orizzontale.
La prestazione di lavoro non può in qualsiasi caso essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
In caso di part-time orizzontale, per eventuali rientri pomeridiani a recupero della flessibilità oraria prevista in ARPA, il dipendente non ha diritto al buono pasto.
In particolare sono previste posizioni di lavoro che comportano la seguente articolazione le cui modalità, compresa l’indicazione dei giorni di presenza nella settimana concordati con il Dirigente, sono da riportare nella domanda (vedi fac-simile di cui Allegato n. 1).
(Le ipotesi che si riportano di seguito costituiscono linee guida che non escludono altre articolazioni dell’orario in presenza di particolari esigenze di servizio. In tali ipotesi verrà fatta l’informazione alle XX.XX.)
4.1. TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE
4.1.a) Prestazione di lavoro pari a 1/3
Orario di lavoro: 12 ore settimanali
1. ORIZZONTALE ORDINARIA
LE ARTICOLAZIONI ORARIE
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: La prestazione del servizio, per ciascun giorno lavorativo,
è effettuata nella fascia antimeridiana dell’orario di lavoro in un’unica soluzione.
- Giornata lavorativa: 2 ore e 24 minuti
- Obblighi orari: Min.: 2 ore Max: 3 ore 30 minuti
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 11.00 – 12.30
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 11.00
2. ORIZZONTALE CON DUE POMERIGGI
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Possibilità di svolgere, per non più di due giorni alla
settimana, la prestazione lavorativa nella fascia oraria pomeridiana in alternativa a quella mattutina. In tal caso i restanti tre giorni della settimana rimangono regolati dalla disciplina ordinaria che prevede la prestazione in orario mattutino.
- Giornata lavorativa: 2 ore e 24 minuti
- Obblighi orari: Min.: 2 ore Max: 3 ore 30 minuti
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 11.00 – 12.30
Per i due pomeriggi:
Prestazione di 2 ore e 24 minuti da rendere nella fascia oraria dalle 14.00 alle 18.30 in due pomeriggi prefissati.
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 11.00 la mattina
15.00 – 17.00 il pomeriggio
4.1.b) Prestazione di lavoro pari al 50%
Orario di lavoro: 18 ore settimanali
1. ORIZZONTALE ORDINARIA
LE ARTICOLAZIONI ORARIE
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: La prestazione del servizio, per ciascun giorno lavorativo,
è effettuata nella fascia antimeridiana dell’orario di lavoro in un’unica soluzione.
- Giornata lavorativa: 3 ore e 36 minuti
- Obblighi orari: Min.: 3 ore Max: 4 ore 30 minuti
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 12.00 – 13.30
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 12.00
2. ORIZZONTALE CON DUE POMERIGGI
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Possibilità di svolgere, per non più di due giorni alla
settimana, la prestazione lavorativa nella fascia oraria pomeridiana in alternativa a quella mattutina. In tal caso i restanti tre giorni della settimana rimangono regolati dalla disciplina ordinaria che prevede la prestazione in orario mattutino.
- Giornata lavorativa: 3 ore e 36 minuti
- Obblighi orari: Min.: 3 ore Max: 4 ore 30 minuti
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 12.00 – 13.30
Per i due pomeriggi:
Prestazione di 3 ore e 36 minuti da rendere nella fascia oraria dalle 14.00 alle 18.30 in due pomeriggi prefissati.
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 12.00 la mattina
15.00 – 17.30 il pomeriggio
4.1.c) Prestazione di lavoro pari a 2/3
Orario di lavoro: 24 ore settimanali
1. ORIZZONTALE ORDINARIA
ARTICOLAZIONE ORARIA
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: La prestazione del servizio, per ciascun giorno lavorativo,
è effettuata nella fascia antimeridiana dell’orario di lavoro in un’unica soluzione.
- Giornata lavorativa: 4 ore e 48 minuti
- Obblighi orari: Min.: 4 ore Max: 6 ore
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 12.30 – 14.00
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 12.30
4.1.d) Prestazione di lavoro pari ai 5/6
Orario di lavoro: 30 ore settimanali
ARTICOLAZIONE ORARIA
1. ORIZZONTALE ORDINARIA
- Settimana lavorativa: 5 giorni, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: La prestazione del servizio, per ciascun giorno lavorativo,
è effettuata nella fascia antimeridiana dell’orario di lavoro in un’unica soluzione.
- Giornata lavorativa: 6 ore
- Obblighi orari: 6 ore
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 15.00
- Fascia d’obbligo: 09.00 – 13.00
4.2. TEMPO PARZIALE VERTICALE
4.2.1. Sulla settimana
4.2.1.a) Prestazione di lav4oro pari a 1/3
Orario di lavoro: 12 ore settimanali
ARTICOLAZIONE ORARIA
1. VERTICALE SU DUE GIORNI ALLA SETTIMANA
- Settimana lavorativa: 2 giorni prefissati, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Tale ipotesi prevede che il dipendente interessato presti la
propria attività lavorativa a tempo parziale, sempre nel rispetto delle 12 ore settimanali, concentrandola solo su due giornate alla settimana. In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 6 ore nella fascia mattutina secondo lo schema seguente:
- Giornata lavorativa: 6 ore
- Obblighi orari: 6 ore
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 14.00
Possibilità di rientro pomeridiano per recupero flessibilità in due pomeriggi prefissati.
4.2.1.b) Prestazione di lavoro pari al 50%
Orario di lavoro: 18 ore settimanali
ARTICOLAZIONE ORARIA
1. VERTICALE SU TRE GIORNI ALLA SETTIMANA
- Settimana lavorativa: 3 giorni prefissati, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Tale ipotesi prevede che il dipendente interessato presti la
propria attività lavorativa a tempo parziale, sempre nel rispetto delle 18 ore settimanali, concentrandola solo su tre giornate alla settimana. In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 6 ore nella fascia mattutina secondo lo schema seguente:
- Giornata lavorativa: 6 ore
- Obblighi orari: 6 ore
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 14.00
Possibilità di rientro pomeridiano per recupero flessibilità in due pomeriggi prefissati.
2. VERTICALE SU DUE GIORNI ALLA SETTIMANA CON DUE POMERIGGI
- Settimana lavorativa: 2 giorni prefissati, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Tale ipotesi prevede che il dipendente interessato presti la
propria attività lavorativa a tempo parziale, sempre nel rispetto delle 18 ore settimanali, concentrandola solo su due giornate alla settimana. In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 9 ore secondo lo schema seguente:
- Giornata lavorativa: 9 ore
- Obblighi orari: Xxxxxxx: 6 ore Pomeriggio: 3 ore
- Flessibilità (solo mattutina): Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 14.00
Pausa pranzo di 30 minuti
Possibilità di rientro pomeridiano per recupero flessibilità in un giorno prefissato.
4.2.1.c) Prestazione di lavoro pari a 2/3
Orario di lavoro: 24 ore settimanali
LE ARTICOLAZIONI ORARIE
1. VERTICALE SU QUATTRO GIORNI ALLA SETTIMANA
- Settimana lavorativa: 4 giorni prefissati, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Tale ipotesi prevede che il dipendente interessato presti la
propria attività lavorativa a tempo parziale, sempre nel rispetto delle 24 ore settimanali, concentrandola solo su quattro giornate alla settimana. In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 6 ore nella fascia mattutina secondo lo schema seguente:
- Giornata lavorativa: 6 ore
- Obblighi orari: 6 ore
- Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 14.00
Possibilità di rientro pomeridiano per recupero flessibilità in due pomeriggi prefissati.
2. VERTICALE SU TRE GIORNI ALLA SETTIMANA
- Settimana lavorativa: 3 giorni prefissati, da lunedì a venerdì
- Modalità di prestazione: Tale ipotesi prevede che il dipendente interessato presti la
propria attività lavorativa a tempo parziale, sempre nel rispetto delle 24 ore settimanali, concentrandola solo su tre giornate alla settimana. In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 6 ore nella fascia mattutina secondo lo schema seguente:
- Giornata lavorativa: 8 ore
- Obblighi orari: Xxxxxxx: 6 ore
Pomeriggi concordati: 3 ore
- Flessibilità (solo mattutina): Entrata 08.00 – 09.00
Uscita 13.00 – 14.00
4.2.2. SUL MESE
In considerazione dell’orario teorico mensile (1872 ore annue : 12 = 156 ore), la prestazione di lavoro rapportata al mese verrà articolata in giornate concordate con il Dirigente competente e così resa:
a) prestazione di lavoro pari a 1/3 = 52 ore mensili;
b) prestazione di lavoro pari a 50% = 78 ore mensili;
c) prestazione di lavoro pari a 2/3 = 104 ore mensili.
4.2.3. SULL’ANNO
a) prestazione di lavoro pari a 1/3 = 4 mesi lavorativi prefissati;
b) prestazione di lavoro pari a 50% = 6 mesi lavorativi prefissati;
c) prestazione di lavoro pari a 2/3 = 8 mesi lavorativi prefissati.
5. Eventuale ipotesi di mobilità e di rinvio
In linea generale le posizioni di lavoro a tempo parziale potranno essere inserite in tutte le strutture in cui si articola l’Amministrazione ARPA.
La compatibilità dell’inserimento di dette posizioni nelle singole strutture verrà verificata con il Dirigente dell’Ufficio competente.
Tale dirigente dovrà esprimere le eventuali difficoltà di carattere organizzativo che non consentono l’accoglimento della domanda di lavoro a tempo parziale.
In relazione a quest’ultima ipotesi, il dipendente interessato all’attivazione del tempo parziale dovrà pertanto rendersi disponibile ad essere posto in mobilità interna presso strutture nelle quali sia possibile l’inserimento della posizione a tempo parziale richiesta.
L’avvio del tempo parziale può essere differito per un massimo di mesi 6 con provvedimento motivato quando ciò crei grave pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
6. Istruttoria delle domande ed eventuale formulazione di graduatoria
Qualora per effetto di contestuali domande di dipendenti interessati all’attivazione del tempo parziale, si dovesse superare il 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie, verrà data precedenza a:
- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiori al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti;
- genitori con figli minori in relazione al loro numero.
In assenza di dipendenti ARPA in possesso dei predetti requisiti, eventuali graduatorie verranno formulate tenendo conto dell’età e dell’anzianità di servizio.
7. Presentazione della domanda
I dipendenti interessati al tempo parziale potranno inoltrare apposita richiesta all’Unità Operativa Amministrativa - Xxx Xxxxxxxxx – X.Xxxxx - Xxxxxxx, utilizzando il modulo di seguito allegato in fac-simile.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la certificazione probante le dichiarazioni contenute nella stessa.
PARTE II
Disciplina dei principali istituti giuridici ed economici
1. Ferie e festività soppresse (art. 35 CCNL 20.09.2001)
- tempo parziale orizzontale: invariate;
- tempo parziale verticale: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
2. Permessi retribuiti (art.21 CCNL 01.09.1995): concorsi ed esami, aggiornamento professionale facoltativo, lutti, motivi personali, matrimonio.
- tempo parziale orizzontale: invariati i permessi a giornate, riduzione proporzionale alla prestazione di lavoro attuata per i restanti;
- tempo parziale verticale: il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; riduzione proporzionale alla prestazione di lavoro attuata per i restanti.
3. Permessi previsti dalla legge n. 104/92
I permessi mensili previsti dal comma 3 dell’art.33 della L. n.104/92 sono fruibili proporzionalmente all’articolazione oraria scelta.
4. Congedi previsti dalla legge n. 1204/71
a) cure ai figli di età inferiore a 3 anni;
b) permessi per allattamento;
- tempo parziale orizzontale: a) invariato
b) 1 ora al giorno
I periodi di riposo che possono essere goduti giornalmente nel primo anno di vita del bambino sono ridotti, nel caso di articolazione oraria orizzontale, ad 1 ora, essendo l’orario giornaliero inferiore a sei ore (art.10, comma 1, L. n. 1204/71).
- tempo parziale verticale: a) riduzione proporzionale alla prestazione lavorativa
b) invariato, limitatamente all’ipotesi di orario giornaliero non inferiore a sei ore.
5. Permessi brevi (art. 22 CCNL)
- Disciplina invariata.
6. Malattia (art. 35 CCNL 20.09.2001)
- Si applica criterio di proporzionalità
7. Congedo straordinario non retribuito
- Disciplina invariata
8. Permessi di cui all’art. 4 della Legge n. 815/85 (mandato elettorale)
Stessa disciplina del personale a tempo pieno, salvo la riduzione proporzionale all’articolazione oraria prescelta per quanto riguarda i permessi aggiuntivi di cui al comma 3 ed i permessi non retribuiti di cui al comma 5.
9. Frequenza corsi legali di studio (art. 35 CCNL integrativo del 20.09.2001)
- Consentito con numero di ore ridotto proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa attuata.
10. Permessi sindacali (DPCM n. 770/94 e successive modifiche ed integrazioni)
- Ridotti proporzionalmente alla prestazione lavorativa attuata.
11. Permessi per assemblee sindacali
- Ridotti proporzionalmente alla prestazione lavorativa attuata.
12. Trattamento economico (art. 35 CCNL integrativo del 20.09.2001)
Al personale che si trova nelle condizioni di lavoro trasformato a tempo parziale, sia del tipo verticale che orizzontale, compete il trattamento economico ridotto proporzionalmente alla prestazione lavorativa, sia nelle voci fisse che accessorie secondo quanto previsto nell’art. 35 del CCNL integrativo.
In relazione alle somme incentivanti la produttività e quelle delle risorse aggiuntive, le stesse si ritengono altresì ridotte in pari percentuale a quella stabilita per la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Gli assegni familiari competono per intero, in quanto dovuti ai sensi della vigente normativa.
13. Trattamento di previdenza e di quiescenza
La disciplina per il personale a tempo parziale è contenuta nell’art. 8 della L. 29 dicembre 1988, n. 554.
Tra le varie disposizioni di tale normativa si sottolinea in particolare:
a) che ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio a tempo parziale sono da considerarsi utili per intero, ai fini del diritto;
b) che per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto tutti gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio e tempo pieno (ad esempio: in caso di part-time al 50% il coefficiente è 0,50);
c) ai sensi delle disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 564/96:
- è possibile ricongiungere la contribuzione versata per attività svolte contemporaneamente al servizio a tempo parziale non inferiore al 50% attivato con l’Amministrazione di appartenenza con le modalità previste dalla normativa vigente;
- è possibile altresì, in relazione all’attivazione di rapporto a tempo parziale in qualsiasi modo articolato, riscattare i restanti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria.
14. Buoni mensa
Si conferma il principio generale per cui il buono mensa spetta solo nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa giornaliera sia resa con la modalità del rientro pomeridiano.
In conseguenza il dipendente con rapporto a tempo parziale avrà diritto al buono mensa quando il completamento dell’orario di lavoro prescelto comporti che la prestazione lavorativa sia resa con le medesime modalità previste nell’Accordo sull’orario di lavoro del personale ARPA.
15. Prestazioni eccedenti l’orario di lavoro stabilito e recupero compensativo (art. 35 CCNL integrativo del 20.09.2001)
Nei confronti del personale che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico e normativo rimane regolato e soggetto a quanto disposto nell’art. 35 del CCNL integrativo del 20.09.2001 ed in particolare:
⮚ il dipendente con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale può svolgere, con il proprio consenso, attività di lavoro supplementare solo in presenza di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Le ore così rese non possono superare tassativamente il 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferito a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
La retribuzione così dovuta è pari a quella oraria maggiorata in base ai parametri fissati dal CCNL nel tempo vigente.
⮚ In presenza di rapporto trasformato a tempo parziale di tipo verticale le ore di lavoro straordinario non possono superare il limite tassativo di 20 ore annue e possono essere effettuate nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa.
Nei confronti del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale l’Agenzia ritiene comunque di dare precedenza al recupero compensativo delle ore straordinarie rese.
16. Scioperi
a) Nel caso di sciopero per l’intera giornata (convenzionalmente intesa pari a 6 ore) la ritenuta verrà calcolata sulla retribuzione virtuale (cioè quella che spetterebbe per la prestazione lavorativa a tempo pieno) come segue:
- Part-time orizzontale:
. articolazione 1/3 : 2 ore 24 minuti;
. articolazione 50%: 3 ore 36 minuti;
. articolazione 2/3: 4 ore 48 minuti.
- Part-time verticale:
. per tutti i tipi di articolazione (settimana/mese/anno):
1/156 della retribuzione intera virtuale.
17. Pronta disponibilità
- Esclusa per il personale a tempo parziale orizzontale.
- Ammessa nei casi di tempo parziale verticale, in questo caso i turni sono assicurati per intero nei soli periodi di servizio.
18. Missioni
a) Possibilità di effettuazione: l’invio in missione di dipendenti a tempo parziale è consentito.
b) Modalità di autorizzazione: si applicano le medesime modalità di autorizzazione vigenti per il restante personale dell’Agenzia, nonché la medesima disciplina circa il rimborso spese e le indennità connesse allo svolgimento della missione stessa, tenendo comunque conto che l’indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute per un periodo di tempo inferiore a 4 ore.
c) Missione per l’intera giornata: per ciò che concerne il conteggio dell’orario di lavoro, in caso di missione per l’intera giornata, verranno calcolati gli orari giornalieri, con riferimento alle diverse articolazioni come precedentemente specificate.
20. Congedo ordinario residuo dal rapporto di lavoro a tempo pieno
a) Avvertenza generale: il dipendente che inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale, essendo quest’ultimo un rapporto di lavoro regolato in modo sostanzialmente diverso dal precedente, dovrà già avere consumato tutto il residuo di congedo ordinario maturato durante il rapporto di lavoro a tempo pieno.
b) Condizioni per riportare il congedo ordinario non goduto nel rapporto di lavoro a tempo parziale: fermo restando quanto affermato al punto precedente, nel caso che, per motivate esigenze personali o di servizio, il dipendente non possa consumare il residuo di congedo ordinario prima dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, è consentito riportare tale residuo e pertanto il dipendente mantiene il diritto alla fruizione delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno.
21. Periodo di prova e preavviso
- tempo parziale orizzontale: invariati;
- tempo parziale verticale: In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
ALLEGATO 1)
FAC-SIMILE DI MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
All’Unità Operativa Amministrativa Direzione Generale A.R.P.A.
Xxx Xxxxxxxxx - X.Xxxxx
00000 XXXXXXX
Oggetto: Richiesta di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................…., ruolo… ,
categoria ............................................, matricola ...................................., nato/a a
............................................................... il ...................................... e residente a
........................................................., in Via ........................................................................
CAP ……….. Provincia ……………
CHIEDE
che il proprio rapporto di lavoro sia trasformato a tempo parziale, a decorrere dal ,
ai sensi della normativa statale e contrattuale vigente.
Dichiara inoltre quanto segue ai fini dell’eventuale preferenza e/o precedenza:
1) Figli conviventi a carico n. ...............
Specificare la data di nascita di ciascuno
................. ................... ................. .................... ..................
2) Presenza di familiari:
🞏 portatore di handicap non inferiore al 70%
🞏 malato di mente
🞏 anziano non autosufficiente
3) Anzianità di servizio:
anni ...................... mesi ........................
4) Tipologia oraria richiesta:
🞏 1/3 🞏 50% 🞏 2/3 🞏 5/6 (soltanto articolazione orizzontale)
Articolazione oraria richiesta (indicare negli appositi spazi i giorni di presenza nella settimana concordati con il Dirigente):
🞏 ORIZZONTALE
🞏 a) prestazione di lavoro pari a 1/3 = 12,00 ore settimanali
🞏 b) prestazione di lavoro pari a 50% = 18,00 ore settimanali
🞏 c) prestazione di lavoro pari a 2/3 = 24,00 ore settimanali
🞏 c) prestazione di lavoro pari a 5/6 = 30,00 ore settimanali
🞏 VERTICALE
🞏 a) prestazione di lavoro pari a 1/3 = 12,00 ore settimanali
🞏1. sulla settimana: 2 gg. di lavoro da 6.00 ore ciascuno
🞏 2. sul mese: 52 ore mensili
🞏 3. sull’anno: 4 mesi lavorativi
🞏 b) prestazione di lavoro pari a 50% = 18 ore settimanali
🞏 1. sulla settimana: 3 gg. di lavoro da 6 ore ciascuno
o: 2 gg. di lavoro da 9 ore ciascuno
🞏 2. sul mese: 78 ore mensili
🞏 3. sull’anno: 6 mesi lavorativi
🞏 c) prestazione di lavoro pari a 2/3 = 24,00 ore settimanali
🞏1. sulla settimana: 4 gg. di lavoro da 6 ore ciascuno
o: 3 gg da 6 ore + 2 pomeriggi da 3,00 ore
🞏 2. sul mese: 104 ore mensili
🞏 3. sull’anno: 8 mesi lavorativi
Fa infine presente che la trasformazione del proprio rapporto di lavoro è motivata dall’intento di svolgere altra attività lavorativa in qualità di ............................................
.............................................. presso ..................................................... chiedendo all’uopo
il relativo nulla-osta, ai sensi del comma 58 dell’art.1 della Legge n. 662/96.
DATA FIRMA
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